Articolo 2 della Legge 9 agosto 1956, n. 1086
Articolo 1Articolo 3
Versione
23 novembre 1956
Art. 2.
Le tabelle A, B e C annesse al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12 , con le varianti successive, e la tabella N annessa al decreto del Presidente della Repubblica 30 agosto 1951, n. 747 , sono modificate - per la parte relativa agli uffici cui si riferiscono - come dalle tabelle A, B, C e D unite alla presente legge e vistate dal Ministro per la grazia e giustizia e da quello per il tesoro.
Entrata in vigore il 23 novembre 1956