CA
Sentenza 11 settembre 2025
Sentenza 11 settembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 11/09/2025, n. 2785 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 2785 |
| Data del deposito : | 11 settembre 2025 |
Testo completo
N. 68 2025 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Venezia
SEZIONE TERZA
La Corte d'Appello di Venezia, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Rita Rigoni Presidente
dott. Barbara Gallo Consigliere
dott. Silvia Franzoso Consigliere rel. ed est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa di II grado iscritta al n. 68 2025 r.g. promossa da:
), rappresentata e difesa, come da mandato in atti, Parte_1 C.F._1 dall'Avv. LEONI VERONICA, elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultima in Vicenza,
C. Trà Cantarane n. 3
APPELLANTE
contro
), rappresentato e difeso, come da mandato in Controparte_1 C.F._2 atti, dagli Avv.ti Ghedini Luisa Ippolita e Di Taranto Cassandra, elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultima in Padova, Via Altinate, n. 74
APPELLATO
E con l'intervento del
PROCURATORE GENERALE PRESSO LA CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
1 Oggetto: Divorzio - Scioglimento matrimonio, appello avverso la sentenza del Tribunale di Padova
n. 1888/2024 del 04/12/2024
Conclusioni di parte attrice: “Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, in riforma della sentenza n.
1888/2024 del Tribunale di Padova Presidente est. dott.ssa Chiara Ilaria Bitozzi pubblicata in data
04.12.2024 n. cronol. 7502/2024 del 04.12.2024 resa nel procedimento Tribunale di Padova R.G.
9586/2018 e notificata in data 16.12.2024, ogni diversa e contraria istanza deduzione e eccezione reietta, accogliere il presente appello e giudicare come segue limitatamente ai seguenti capi della suddetta sentenza: capo sub 3, limitatamente ai figli e;
capo sub 5, limitatamente ai figli _1 Per_2
e ; capo sub 6; capo sub 7; capo sub 8; capo sub 10; della sentenza impugnata, e PE _1 Per_2 per l'effetto così disporre accogliendo le domande formulate dalla sig.ra nel primo Parte_1 grado di giudizio e confermate all'udienza cartolare di precisazione delle conclusioni del 10.07.2024 avanti al Tribunale di Padova e conseguentemente: sub capo 3 sentenza, limitatamente ai figli
e : disporsi che il sig. possa tenere con sé i propri figli minori _1 Per_2 Controparte_1 [...]
e : a. a weekend alterni con la madre, dal venerdì pomeriggio quando il Per_4 Persona_5 padre li dovrà prelevare all'uscita dalla scuola, fino al lunedì mattina successivo quando il padre li dovrà portare a scuola;
b. nei weekend in cui i figli staranno con la madre, il padre potrà tenerli con sé dal mercoledì sera quando li dovrà prelevare alle ore 19.00 presso l'abitazione della madre fino al venerdì mattina quando li dovrà portare a scuola;
c. 7 giorni consecutivi, un anno nel periodo dal 24 al 30 dicembre e l'anno successivo dal 30 dicembre al 6 gennaio, durante le vacanze natalizie, in modo che i minori possano trascorrere i giorni di Natale e di Capodanno ad anni alterni con uno dei genitori;
d. le vacanze pasquali dovranno essere divise a metà tra i genitori;
e. quattro settimane (di cui solo 2 consecutive) durante le vacanze estive, in periodi da concordarsi tra i genitori entro e non oltre il 20 marzo di ogni anno;
sub capo 5 sentenza, limitatamente ai figli e : PE _1 Per_2 disporsi a carico del sig. l'obbligo di corrispondere alla sig.ra , a titolo Controparte_1 Parte_1 di contributo al mantenimento dei figli divenuta nel frattempo maggiorenne ma non Persona_6 ancora economicamente autosufficiente, e , un assegno mensile di Persona_4 Persona_5
€ 1.881,12 (e cioè € 627,04 per ciascuno dei figli), rivalutabile annualmente secondo indici ISTAT famiglie, entro il giorno 10 di ogni mese e disporsi a carico del sig. l'obbligo di Controparte_1 farsi carico in via esclusiva delle rate del residuo mutuo della casa coniugale nel suo intero ammontare e fino all'estinzione del mutuo, delle spese straordinarie della casa coniugale, delle bollette (luce, acqua gas, tassa rifiuti, telefono fisso e adsl) della casa coniugale, delle tasse e dell'assicurazione della casa coniugale, dell'abbonamento mensile a Netflix e a , della manutenzione del CP_2 giardino della casa coniugale, e dell'acquisto in favore della moglie di una autovettura del valore di
€ 34.500,00; in via subordinata: Nella denegata ipotesi di mancato accoglimento della domanda di
2 cui sopra, obbligarsi altresì il sig. a corrispondere alla sig.ra a titolo Controparte_1 Parte_1 di contributo al mantenimento dei figli e , un Persona_6 Persona_4 Persona_5 assegno di mantenimento mensile dell'importo di € 3.000,00 (e quindi € 1.000,00 per ciascuno dei 3 figli), da pagarsi entro il giorno 10 di ogni mese e da rivalutarsi annualmente secondo indici Istat famiglie, da intendersi comprensivo anche delle varie voci indicate nel punto precedente;
sub capo 6 sentenza: con riferimento al mantenimento di tutti e 4 i figli ( , e ), PE Per_7 _1 Persona_5 disporsi che le spese straordinarie in favore dei figli, a decorrere dal 27.06.2019 (data dell'atto introduttivo della difesa di parte nel procedimento di I grado), restino ad esclusivo Parte_1 carico del sig. nella misura del 100%, precisando che per spese straordinarie Controparte_1 debbano intendersi: la retta scolastica (anche per scuole private), i libri, la mensa, la cancelleria, la divisa scolastica, i trasporti da e per la scuola, le gite scolastiche, eventuali spese per ripetizioni in caso di insufficienza nella singola materia, le rette universitarie e le spese di vitto e alloggio nel caso in cui i figli decidano di studiare in un'altra città, le spese per la pratica degli sport dei figli compreso il relativo abbigliamento, il dentista, percorso psicologico a uno o più dei loro figli, le visite mediche private, il ticket sanitario, gli scontrini della farmacia, le ricariche del cellulare dei figli, il cellulare, il computer e comunque i dispositivi elettronici per i loro figli, i centri estivi e la baby sitter negli orari lavorativi della sig.ra le auto per i figli e le relative spese e la patente;
sub capo Parte_1
7 sentenza: disporsi a carico del sig. l'obbligo di corrispondere alla sig.ra Controparte_1 [...]
a titolo di assegno di divorzio, un assegno mensile di € 1.515,00, rivalutabile annualmente Pt_1 secondo indici ISTAT famiglie, entro il giorno 10 di ogni mese;
sub capo 8 sentenza: in considerazione dei numerosi inadempimenti del sig. , ai sensi dell'art. 709-ter c.p.c. Controparte_1
o 473-bis.39 c.p.c.: ammonire il sig. ; disporsi il risarcimento dei danni causati alla Controparte_1 sig.ra in conseguenza degli inadempimenti del sig. , condannando Parte_1 Controparte_1 quest'ultimo a pagare alla sig.ra la somma giornaliera di € 200,00 o quella diversa Parte_1 maggiore o minore somma che risulterà di giustizia, per ciascun giorno di violazione ed inosservanza dei provvedimenti assunti dal Giudice;
condannare il sig. a pagare in favore della Controparte_1
Cassa delle ammende la sanzione amministrativa pecuniaria di € 5.000,00. sub capo 10 sentenza: con vittoria di spese e compenso professionale del procedimento di I grado, oltre accessori di legge;
con vittoria di spese e competenze professionali del procedimento di appello. In via istruttoria:
Disporsi l'acquisizione del CD rom materialmente depositato dalla Guardia di Finanza presso la cancelleria del Tribunale di Padova in corso di causa. Si insiste per l'ammissione di prova per testi sui seguenti capitoli di prova: 1) Vero che la sig.ra ha frequentato corsi di danza dall'età Parte_1 di 7 anni fino all'età di 22 anni;
3 2) Vero che la sig.ra ha frequentato le scuole superiori ad indirizzo linguistico Parte_1
“Scalcerle” di Padova e che all'età di 19 anni è andata a Reggio Emilia dove ha frequentato un corso di danza classica;
3) Vero che la sig.ra negli anni 1991 e 1992 ha danzato per la Compagnia AB TI Parte_1 di RO il cui direttore artistico era;
Persona_8
4) Vero che negli anni 1991-1992 la sig.ra ha ballato come ballerina con la compagnia Parte_1
AB TI di RO (Associazione Balletto città di RO) al “Teatro Nuovo” di Milano e al teatro “Bellini” di Napoli e al “Teatro Sociale di RO” e al teatro di Macerata, nel corso di una tournée nazionale;
5) Vero che negli anni 1991 e 1992 ella percepiva un compenso per l'attività di ballerina;
6) Vero che negli anni 1991 e 1992 la sig.ra ha svolto attività di assistente Parte_1 all'insegnamento di danza classica nella scuola “Raduska” di Rubano (PD) per circa 2 ore, 3 volte alla settimana;
7) Vero che Lei era presente quando dopo il balletto al Teatro Nuovo di Milano di cui al capitolo 4,
diceva alla sig.ra che ella avrebbe avuto un futuro da ballerina Persona_8 Parte_1 professionista;
8) Vero che l'ultima volta che la sig.ra ha danzato come ballerina è stato nel 1993; Parte_1
9) Vero che la relazione sentimentale tra la sig.ra e il sig. è cominciata Parte_1 Controparte_1 nell'anno 1987;
10) Vero che a 23 anni la sig.ra è andata a Roma con il sig. che aveva Parte_1 Controparte_1 cominciato a lavorare in un hotel del centro città;
11) Vero che la sig.ra è casalinga da oltre 20 anni;
Parte_1
14) Vero che durante il matrimonio e fino a tutto il 2016 la sig.ra ogni anno faceva le Parte_1 vacanze estive con i figli per circa un mese e mezzo a Sottomarina e per circa un mese e mezzo a
Lavarone e il sig. li raggiungeva nel weekend al sabato pomeriggio e per la Controparte_1 settimana di ferragosto;
21) Vero che dal mese di gennaio 2018 la sig.ra ogni giorno, dal lunedì al giovedì di Parte_1 ogni settimana e un venerdì al mese porta i figli a scuola e li va a riprendere all'uscita della scuola;
4 22) Vero che da sempre la sig.ra ogni settimana, porta i suoi figli agli allenamenti sportivi e Pt_1 poi li va a riprendere alla fine degli allenamenti;
41) Vero che nella foto che Le si rammostra sub Doc. 55 di parte Lei riconosce i minori Pt_1
, e e il loro padre e vero che la foto è stata scattata durante una PE Per_7 _1 Persona_5 vacanza dei minori col padre negli Stati Uniti con il camper;
42) Vero che dal 2017 i minori , e , in inverno durante i weekend e le PE Per_7 _1 Per_2 vacanze di pertinenza del sig. vanno con il padre a sciare a Folgaria, Madonna di CP_1
Campiglio, Fai della Paganella;
43) Vero che durante le vacanze invernali col padre i minori , e vanno a PE Per_7 _1 Per_2 sciare col padre e vengono riforniti dal padre dell'attrezzatura sciistica e fanno lezioni di sci;
44) Vero che la sig.ra il sig. e i loro figli sono andati a Londra in Parte_1 Controparte_1 vacanza sia nel 2016 sia nel 2017 e che nel 2016 sono andati in vacanza a San Candido per 2 settimane in un appartamento nell'albergo “Zin Senfter residence”;
45) Vero che il sig. nel 2019 ha regalato sia a sia ad Controparte_1 Persona_6 [...]
il nuovo modello del cellulare I-Phone e gli Apple Air-Pods e che i minori nella casa di Parte_2
AN TR (PD) Via Canaletto n. 1, hanno n. 3 computer Apple regalati dal padre e n. 1 tablet regalato dalla madre;
48) Vero che e in più di una occasione Le hanno detto che il papà dice loro che se un PE Per_7 giorno vorranno studiare all'estero lo potranno fare e che pagherà tutto lui;
49) Vero che Lei ha visto il sig. alla guida delle auto che Le si rammostrano sub Controparte_1
Docc. 61, 53, 5 di parte e dell'auto di cui alla visura che Le si rammostra sub Doc. 3 di parte Pt_1
Pt_1
50) Vero che le foto che Le si rammostrano sub Docc. 7, 8 di parte sono foto Pt_1 dell'appartamento in cui vive il sig. e la foto che Le si rammostra sub Doc. 9 di Controparte_1 parte è la foto del residence dove si trova l'appartamento in cui vive il sig. ; Pt_1 Controparte_1
51) Vero che la foto che Le si rammostra sub Doc. 56 di parte è la foto dei campanelli di Pt_1
Padova Via Vescovado n. 50 nel mese di dicembre 2019;
52) Vero che i Docc. 24 e 69 che Le si rammostrano sono pagine web di LinkedIn;
70) Vero che quando , e vanno dal padre sono forniti di cartella, libri, PE Per_7 _1 Per_2 quaderni e penne;
5 81) Vero che tutte le volte che Lei vede i minori , e i minori PE Per_7 _1 Persona_5 sono puliti, ordinati e gentili;
82) Vero che la sig.ra acquista indumenti e scarpe per i minori , e Parte_1 PE Per_7 _1
; Persona_5
83) Vero che la sig.ra ogni pomeriggio controlla che , e Parte_1 PE Per_7 _1 [...]
facciano i compiti;
Per_5
84) Vero che i documenti che Le si rammostrano sub Doc. 66 di parte sono le pagelle dei Pt_1 minori , e;
PE Per_7 _1 Persona_5
85) Vero che i documenti che Le si rammostrano sub Doc. 70 di parte sono note di merito Pt_1 delle minori;
PE Parte_2
87) Vero che il documento che Le si rammostra sub Doc. 64 di parte è l'estratto conto INPS Pt_1 degli anni 1991 e 1992 della sig.ra Parte_1
88) Vero che i documenti che Le si rammostrano sub Docc. 74 e 75 di parte sono debiti Pt_1 fiscali relativi alla posizione della sig.ra Parte_1
96) Vero che nei mesi di settembre e ottobre 2017 il sig. abitava a AN – Controparte_1
Montecchia – Via Montecchia n. 22/A;
97) Vero che nei mesi di settembre e ottobre 2017 nella casa di AN TR (PD) Via Canaletto
n. 1 abitavano la sig.ra e i suoi 4 figli. Parte_1
Si chiamano a testimoniare sui suindicati capitoli di prova i signori: sig.ra residente a Testimone_1
AN NT (PD) Via Canaletto n. 3, sui capitoli di prova nn. 11,96,97; sig.ra Testimone_2 residente a [...], sui capitoli di prova nn.
1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,14,21,22,41,42,43,45,48,50,70,81,82,83; sig. domiciliato a Testimone_3
LL di AN (PD) Via Rubano n. 8, sui capitoli di prova nn. 1,2,3,4,5,6,8,9,10,11,21,22,81; sig. residente a [...], sui capitoli di prova nn. 1,11; sig.ra Testimone_4
residente a [...]1, sui capitoli di prova Testimone_5 nn.1,2,3,4,8,9,11,14,21,22,41,42,43,44,45,48,49,51,52,70,81,82,83,84,85,96,97; sig.ra Tes_6
residente a [...], sui capitoli di prova n. 21; dott.
[...] Testimone_7 domiciliato a Vicenza C.trà Carpagnon n. 11 sui capitoli di prova nn. 87 e 88. Si chiede che il Giudice ordini ex art. 210 c.p.c. alla società in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_3 con sede legale in Como Via Carloni n. 56 di esibire in giudizio tutti i compensi/provvigioni/emolumenti corrisposti negli ultimi 5 anni al sig. c.f. Controparte_1 [...]
[..
[...] [...]
e alle aziende a lui riconducibili. Si insiste affinché il Giudice ordini ex art. 210 C.F._3
c.p.c. a controparte e a in persona del suo legale rapp. pro tempore, c.f. , di CP_4 P.IVA_1 esibire in giudizio l'originale cartaceo del doc. p) prodotto da controparte in allegato al ricorso ex art. 709 ultimo comma c.p.c. datato 27.10.2021 o che venga nominato un CTU per verificare la corrispondenza della copia prodotta all'originale. Si insiste affinché il Giudice ordini ex art. 210 c.p.c.
a controparte e a c.f. , in persona del Controparte_5 P.IVA_2 suo legale rapp. pro tempore, con sede a Torino Piazza San Carlo n. 156, di esibire in giudizio gli estratti conto del c/c con IB [...] dal 01.01.2018 ad oggi e della documentazione relativa agli investimenti (titoli, obbligazioni, azioni, assicurazioni, etc.) effettuati dal sig. con dal 01.01.2018 Controparte_6 Controparte_5 ad oggi.
Si insiste affinché il Giudice disponga una integrazione degli accertamenti della Guardia di Finanza
Compagnia di Padova con richiesta di acquisizione di: - mandati fiduciari conferiti da c.f. CP_7
a Seven Fiduciaria srl c.f. dal 01.01.2018 ad oggi e a P.IVA_3 P.IVA_4 CP_8
Codi
con sede al nr. 14 di Chillingworth Road, Islington N7 ondra dal 01.01.2018 ad
[...] oggi e ad c.f. dal 01.01.2018 ad oggi e a Controparte_9 P.IVA_5 Controparte_10
c.f. dal 01.01.2018 ad oggi e a con sede al nr. 14 di Chillingworth P.IVA_6 CP_11
Road, Londra dal 01.01.2018 ad oggi;
- mandati fiduciari conferiti dal sig. C.F._5 [...]
Codi
a con sede al nr. 14 di Chillingworth Road, Islington N7 CP_1 Controparte_8
Londra dal 01.01.2018 e a con sede al nr. 14 di Chillingworth Road, Islington N7 CP_11
Codi Londra dal 01.01.2018 ad oggi;
- estratto conto del c/c – CP_5 Controparte_5
c.f. 00714540150 (presumibilmente intestato al sig. con IB
[...] Controparte_1
[...] dal 01.01.2018 ad oggi;
- documentazione relativa agli investimenti (titoli, obbligazioni, azioni, assicurazioni, etc.) effettuati dal sig. Controparte_6 con dal 01.01.2018 ad oggi. CP_5 CP_5 Controparte_5
Ci si oppone all'ammissione delle istanze istruttorie formulate da controparte e, nella denegata ipotesi in cui l'Ill.mo sig. Giudice decidesse di ammettere i capitoli di prova formulati da controparte, si insiste di essere ammessi a prova contraria sui capitoli di prova di controparte eventualmente ammessi, con i testi già indicati nella memoria ex art. 183 VI comma n. 2 c.p.c. di questo patrocinio.
Si chiede che la Corte di Appello di Venezia chieda ex art. 213 c.p.c. a Inps - sede di Roma in persona del legale rappresentante pro tempore e a INPS - sede provinciale di Padova di fornire informazioni relativamente agli importi mensili erogati al sig. a titolo di “assegno unico e Controparte_1
7 universale per i figli a carico” nell'anno 2024, esibendo altresì la CU degli importi erogati nell'anno
2024, e alla percentuale con cui l'assegno unico dell'Inps viene erogato al sig. ”. Controparte_1
Conclusioni di parte convenuta: “Dichiarare l'inammissibilità dell'appello per le ragioni esposte in narrativa e in ogni caso rigettare il ricorso in appello promosso dalla signora e confermare la Pt_1 sentenza del Tribunale di Padova n. 1888/24 emessa il 4.12.2024 (depositata/pubblicata il 5.12.2024
e notificata il 16/12/2024). Con vittoria di spese e competenze per il secondo grado di giudizio. In via subordinata istruttoria Ferma l'opposizione ai mezzi di prova avversaria e l'eccezione di tardività dei documenti prodotti ex novo e dell'istanza ex art. 213 cpc, nei limiti dell'art. 345 c.p.c. e nella denegata e non creduta ipotesi in cui la Corte di Appello ritenesse di accogliere le istanze istruttorie svolte da controparte, chiede l'ammissione di tutte le istanze istruttorie formulate dal sig.
, a prova diretta e di replica, nel giudizio di primo grado da intendersi integralmente CP_1 richiamate e trascritte”.
Conclusioni del Procuratore Generale: Non pervenute.
FATTO
1.Il giudizio di primo grado.
1.1. radicava giudizio divorzile innanzi al Tribunale di Padova, premettendo di aver Controparte_1 contratto matrimonio con in data 16.10.1999, unione dalla quale sono nati i figli Parte_1 PE
(01.07.2005), (26.08.2007), (15.07.2010) e (05.12.2012), che la coppia nel 2017 Per_7 _1 Per_2 si era separata consensualmente alle condizioni di cui all'accordo di negoziazione assistita, ratificato dal Pubblico Ministero in data 15.12.2017, in omaggio al quale la casa coniugale sita in AN
TR (PD), via Canaletto, n.1, di proprietà dei coniugi al 50% era assegnata alla sig.ra Pt_1 quale collocataria della prole (art. 2) e posto a carico del sig. (art. 11) un contributo per il CP_1 mantenimento dei figli per €437,50 ciascuno (complessivi €1.750,00), oltre al 100% delle spese straordinarie ed €1.500,00 a titolo di assegno di mantenimento ex art. 156 c.c. in favore del coniuge
(art. 8).
1.2.Inoltre, l'accordo prevedeva una serie di ulteriori obblighi a carico del sig. , quali quelli CP_1 di corrispondere integralmente la rata di mutuo gravante sulla casa coniugale fino alla sua estinzione
(art. 3), le spese di manutenzione straordinaria dell'immobile e le imposte (art. 4), l'assicurazione della casa e le utenze (art. 5), i costi per la manutenzione del giardino (art. 6), €400,00 mensili per la benzina (art. 11), €4.000,00 annuali per le vacanze estive (art. 10), i costi per la scuola internazionale d'inglese fino alle medie per e fino al termine delle elementari per ed (art. 11), la Per_7 _1 Per_2 sostituzione dell'autovettura Kraisler 3000 intestata alla sig.ra ove il chilometraggio fosse Pt_1
8 superiore a 200.000,00 km (art. 12); di contro quest'ultima si impegnava (art. 13) a rinunciare a tutte le cariche societarie ed alle quote di partecipazione societaria che aveva nelle società del marito
(CD318 s.r.l., Aigor s.r.l., Elle 75 s.r.l.) ed a rimborsare pro quota le rate del mutuo per l'acquisto della casa coniugale pagate in epoca successiva all'accordo di negoziazione assistita (art. 2).
1.4.Con la sentenza oggi gravata il Tribunale, previo espletamento di CTU sistemica (dott.ssa
[...]
ed indagine patrimoniale a mezzo della Guardia di Finanza, oltre alla declaratoria sullo status, Per_9 confermava l'affidamento condiviso di , ed ad entrambi i genitori, con Per_7 _1 Per_2 collocazione prevalente di (maggiorenne economicamente non autosufficiente), ed PE _1
presso la madre ed presso il padre, regolamentando il diritto di visita paterno di Per_2 Per_7 _1 ed secondo le tempistiche quasi paritarie individuate dalla CTU (schema del 5+2), mentre Per_2 poneva a carico del sig. , con decorrenza dalla data della decisione, il pagamento di un CP_1 assegno divorzile per €750,00, oltre € 300,00 per il mantenimento ordinario di ed PE _1
, oltre al 50% delle spese straordinarie, ed integralmente quello di , rigettando il ricorso Per_2 Per_7 ex art. 709 ter c.p.c. proposto dalla sig.ra e dichiarando inammissibili le domande formulate Pt_1 da quest'ultima di conferma degli ulteriori impegni assunti dal in sede di separazione;
CP_1 compensava infine integralmente le spese di lite e di CTU.
2. Il giudizio di secondo grado.
2.1. ha promosso appello avverso la decisione deducendo, quale primo motivo di Parte_1 censura, la mancata e/o erronea valutazione dei fatti di causa, erronea applicazione dell'art. 337-ter
II comma c.c., avendo il Tribunale omesso di considerare che la CTU era stata depositata in data 31 agosto 2021 e cioè oltre 3 anni prima della pubblicazione della sentenza, che le parti da allora non avevano mai regolato le visite come suggerito dalla CTU, che da oltre 7 anni, nei giorni di scuola,
ed stavano sempre con la madre, tranne n. 3 venerdì al mese, coma da _10 Per_2 regolamentazione concordata in sede di separazione. Insiste pertanto affinché le visite genitori – figli vengano disciplinate come chiesto nel I grado di giudizio ed in particolare: a weekend alterni con la madre, dal venerdì pomeriggio quando il padre li dovrà prelevare all'uscita dalla scuola, fino al lunedì mattina successivo quando il padre li dovrà portare a scuola;
nei weekend in cui i figli staranno con la madre, il padre potrà tenerli con sé dal mercoledì sera quando li dovrà prelevare alle ore 19.00 presso l'abitazione della madre fino al venerdì mattina quando li dovrà portare a scuola.
2.2. Quale secondo motivo di doglianza deduce erronea applicazione dell'art. 337-ter IV comma c.c.
e mancata e/o erronea valutazione dei fatti di causa, mancata valutazione delle prove documentali prodotte in causa in ordine alla errata quantificazione del contributo ordinario per il mantenimento
9 dei figli, in violazione del criterio di proporzionalità rispetto al tenore di vita agiata serbato dalla prole in costanza di convivenza ed alla capacità patrimoniale del padre.
Contesta che i redditi del sig. siano diminuiti in corso di causa, non avendo il Tribunale CP_1 valorizzato lo scopo del CICE Trust era (art. 4 istituzione di trust, pag. 16 integrazione relazione della
GdF) e della cointeressenza del nelle altre società controllate ( e collegate, tra cui CP_1 CP_7 anche di cui il sig. è amministratore unico (docc. 11 e 144 di parte CP_4 CP_1 Pt_1 procedimento I grado), (che, come risulta dal doc. 155 di parte procedimento di I CP_12 Pt_1 grado, al 31.12.2022 evidenziava un utile di esercizio di € 819.871,00 e ricavi delle vendite per un ammontare di ben € 6.691.318,00), (che alla data del 31.12.2020 evidenziava un Controparte_13 utile di esercizio di € 404.190,00 come da doc. 82 di parte procedimento I grado) e Seven Pt_1
Fiduciaria s.r.l.
Ribadisce che i redditi e le disponibilità del sig. non sono affatto diminuiti ed anzi sono CP_1 aumentati e che la disparità economica dei due genitori è palese ed enorme in quanto la sig.ra Pt_1 percepisce circa € 500,00 al mese (vedasi doc. 130 di parte procedimento di I grado). Il Pt_1
Tribunale di Padova avrebbe omesso di considerare che sulla casa coniugale grava un mutuo a tasso variabile cointestato tra la sig.ra e il sig. con rata mensile che ad oggi Pt_1 CP_1 ammonterebbe a circa € 1.400,00 (03 - documento mutuo).
Evidenzia altresì una discrasia in ordine alla regolamentazione delle spese straordinarie relative alla frequentazione della scuola internazionale da parte di , ed . Per_7 _1 Per_2
2.3. Terzo motivo: mancata e/o erronea valutazione dei fatti di causa, mancata valutazione delle prove prodotte in causa, parziale applicazione dell'art. 5 comma VI L.898/1970. Secondo l'appellante, il
Tribunale patavino avrebbe altresì errato nel diminuire l'assegno di divorzio ad € 750,00 mensili, somma che ritiene troppo esigua, non avendo ritenuto sussistente alcun sacrificio delle aspettative professionali dedotto dalla sig.ra rispetto alla carriera di ballerina laddove invece il sig. Pt_1
si è realizzato professionalmente e ha costituito un ingente patrimonio. CP_1
2.4. Quale quarto motivo di censura deduce la mancata e/o erronea valutazione dei fatti di causa, mancata valutazione delle prove prodotte in causa, mancata applicazione dell'art. 709-ter c.p.c., non avendo parte appellata rispettato i provvedimenti economici emessi nel corso della causa di I grado, condotte da qualificarsi quali gravi e reiterati inadempimenti anche in ordine al pagamento delle rate del mutuo della casa coniugale (doc. n 3).
2.5. Quale quinto motivo di doglianza deduce l'errata valutazione da parte del giudice di primo grado relativamente alle domande formulate da parte dichiarate inammissibili che si devono invece Pt_1
10 intendere voci di spesa da porre a carico del sig. quale componente dell'assegno di CP_1 mantenimento dei figli.
2.6. Quale sesto motivo di gravame deduce la mancata e/o errata applicazione dell'art. 91 c.p.c. sulla condanna alle spese del procedimento di I grado, essendo il risultato soccombente. CP_1
3.Si è costituito l'appellato, , il quale ha eccepito in via preliminare l'inammissibilità Controparte_1 dell'appello e nel merito la sua infondatezza.
3.1.Quanto al primo motivo, precisa che, secondo la turnazione attualmente in essere (per come già concordata in sede di separazione), i giorni di permanenza dei figli con il padre sono quasi paritetici
(circa 15 gg al mese, oltre i periodi di festa e vacanza) rispetto a quelli della madre: il padre trascorre con i suoi figli tre fine settimana al mese di cui, due fine settimana “lunghi” dal giovedì sera al lunedì mattina ( Giovedì – venerdì – sabato – domenica - otto notti al mese ); un terzo fine settimana, dal venerdì sera al lunedì mattina ( venerdì, sabato e domenica – per ulteriori tre notti al mese ); nella settimana in cui i figli rimangono il week end con la mamma, li tiene con sé un altro pomeriggio dall'uscita di scuola fino al mattino successivo ( un'altra notte al mese ) - indicativamente al lunedì pomeriggio e li riaccompagna a scuola.
3.2. In ordine al secondo motivo, evidenzia che la misura del contributo per il mantenimento ordinario
è stato ben parametrato dal Tribunale anche in considerazione dell'assegnazione della casa familiare, di cui il sig. è comproprietario e per il quale è in corso il pagamento del mutuo (le cui rate CP_1 oggi pari ad €1.550,00 mensili vengono versate integralmente dal sig. ), del mantenimento CP_1 diretto ed esclusivo di da parte di quest'ultimo e del maggior tempo di permanenza di ed Per_7 _1
presso il padre con risparmio di spesa per la madre. Per_2
Ribadisce che le condizioni economiche delle parti sono cambiate: a fronte di una diminuzione dei redditi del sig. e della nascita della figlia (5.1.2024) avuta con la nuova compagna, vi CP_1 sarebbe stato un aumento dei redditi della signora (sia per il rapporto di lavoro con la pizzeria Pt_1
La Fornace di Mestrino sia per l'assegno unico che percepisce, che nel 2023 era pari ad €595,00 mensili).
Il sig. non avrebbe celato alcuna ricchezza in quanto non risulterebbe titolare di quote CP_1 societarie o di altre rendite per le quali ha simulato intestazioni fittizie o fiduciarie e tutti i conti e le intestazioni sono solo ed esclusivamente quelle individuate dalla GdF nella prima relazione e nella successiva integrazione. Inoltre i conti correnti ed i dossier del sig. , che risultano CP_1 dall'Anagrafe Tributaria dei rapporti, presentano i saldi a zero, come dalle relazioni della GdF. La
11 scelta del sig. di seguire i ragazzi avrebbe comportato una limitazione della sua attività CP_1 lavorativa, non disponendo né di colf né di babysitter.
Evidenzia che: nell'anno 2018, a causa delle notorie difficoltà di mercato, sono state poste in liquidazione le società nelle quali il sig. aveva quote di partecipazione (docc. 5-6-7 ricorso), CP_1 ha dovuto disinvestire la maggior parte dei suoi risparmi (docc. 9-10-11-12-13 del ricorso per divorzio) per dare esecuzione agli accordi economici della separazione.
Quanto alle spese straordinarie in favore dei quattro figli, concorda con parte appellante che il
Tribunale di Padova sia incorso in un evidente errore: nella parte motiva della sentenza il Giudice ha stabilito che le spese straordinarie siano ripartire al 50% tra i genitori, tranne il costo della scuola internazionale di ed eventualmente di e (alle quali il sig. provvederebbe Per_7 _1 Per_2 CP_1 con l'aiuto della sua famiglia, come dichiarato nelle note per l'udienza del 16.03.2023, e come avvenuto fino ad oggi per ), mentre nel dispositivo ha previsto la ripartizione di tutte le spese Per_7 straordinarie a metà tra i genitori, senza nulla specificare sulle scuole.
3.3. In ordine al terzo motivo evidenzia la congruità dell'importo dell'assegno divorzile riconosciuto dal Tribunale, in assenza di prova di rinuncia da parte della ad aspettative professionali. Pt_1
3.4. Rispetto al quarto profilo di doglianza conferma le difficoltà nel far fronte ai pagamenti di cui all'accordo di negoziazione assistita.
3.5. Ribadisce – circa il quinto motivo di appello - l'inammissibilità delle domande di controparte relative alla conferma degli obblighi assunti in sede di negoziazione assistita e la corretta compensazione delle spese di lite di primo grado.
La causa è stata discussa all'udienza del 17.3.2025 tenuta in modalità trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
DIRITTO
1.L'appello è parzialmente fondato nei limiti che seguono.
1.1. Regime di visita. Il motivo è fondato.
1.2.Il Tribunale ha ratificato, quale regime di visita, quello indicato dal CTU alle pagine 5 e 6 della
“Risposta alle osservazioni dei CC.TT.PP” depositata in data 27.09.2021, in particolare lo schema
“5+2 e fine settimana alternati” nel seguente modo: nella settimana di spettanza del padre, la madre starà con i figli ( ed ) dal lunedì fino al mercoledì mattina con riaccompagno a PE _1 Per_2
12 scuola;
nella settimana di spettanza della madre, invece, il padre starà con i figli dal mercoledì dopo la fine della scuola al venerdì mattina con riaccompagno a scuola.
1.3.Quanto al diritto di visita materno rispetto alla figlia , di anni 17, all'esito dell'ascolto Per_7 espletato in data 8.3.2023, data la quasi maggiore di quest'ultima e dato che è pacifico che non sono intervenuti sostanziali miglioramenti nella relazione con la madre, il Collegio ha confermato quanto disposto in data 03.08.2023 a modifica dei provvedimenti provvisori ed urgenti emessi nel corso del giudizio, prevedendo la libera frequentazione tra e la madre, tenuto conto degli impegni e delle Per_7 esigenze della minore.
1.4.L'appellato ha confermato che il regime di visita attuale non corrisponde a quello indicato in CTU
e che il padre trascorre con i suoi figli tre fine settimana al mese di cui, due fine settimana “lunghi” dal giovedì sera al lunedì mattina ( Giovedì – venerdì – sabato – domenica - otto notti al mese ); un terzo fine settimana, dal venerdì sera al lunedì mattina ( venerdì, sabato e domenica – per ulteriori tre notti al mese ); nella settimana in cui i figli rimangono il week end con la mamma, li tiene con sé un altro pomeriggio dall'uscita di scuola fino al mattino successivo ( un'altra notte al mese ) – indicativamente 12 notti al mese.
1.5. Ritiene la Corte come nulla osti anzi sia maggiormente rispondere agli interessi della prole la ratifica del regime sopra indicato, stante la accertata piena capacità genitoriale delle parti ed il maggior tempo a disposizione da parte della sig.ra impiegata part time -, con la variante Pt_1 dell'introduzione dei fine settimana alternati tra i genitori, così equilibrando la qualità del tempo nei seguenti termini: il padre trascorrerà con i suoi figli due fine settimana al mese alternati di cui, un fine settimana “lungo” dal giovedì sera al lunedì mattina (Giovedì – venerdì – sabato – domenica - quattro notti al mese ); un secondo fine settimana, dal venerdì sera al lunedì mattina ( venerdì, sabato e domenica – per ulteriori tre notti al mese ); nella settimana in cui i figli rimangono il week end con la mamma, li terrà con sé un altro pomeriggio dall'uscita di scuola fino al mattino successivo ( un'altra notte al mese ) – indicativamente 8 notti al mese.
2. Secondo e quinto motivo – accordi di separazione, contributo al mantenimento ordinario della prole e spese straordinarie: il motivo è fondato.
2.1. In tema di separazione consensuale, le condizioni contenute negli accordi possono essere revocate o modificate dalle successive statuizioni divorzili solo nel caso in cui attengano al cosiddetto contenuto essenziale (o necessario) dell'atto e non, invece, laddove siano caratterizzate dal contenuto eventuale (o accessorio).
13 2.2. Spetta al giudice del divorzio interpretare le singole clausole dell'accordo di separazione, partendo dal senso letterale per poi, in subordine, seguire i criteri di cui agli artt. 1362 c.c. – 1365 c.c.
e, in ulteriore subordine, le regole di cui agli artt. 1366 – 1371 c.c., con l'importante precisazione che anche un accordo di separazione “atipico” può corrispondere al contenuto essenziale dell'atto e può, dunque, essere revocato o modificato dalle successive statuizioni divorzili.
2.3.Invero gli accordi dei coniugi hanno un contenuto essenziale, volto ad assolvere ai doveri di solidarietà coniugale per il tempo immediatamente successivo alla separazione, cui può aggiungersi uno eventuale, finalizzato a regolare situazioni patrimoniali che non è più interesse delle parti mantenere in vita;
solo le pattuizioni essenziali possono essere revocate e modificate ex art. 710
c.p.c. (poi sostituito dall'art.473 bis-29 c.p.c.) e sono destinate ad essere superate dalla pronuncia di divorzio, mentre quelle eventuali seguono la disciplina propria dei negozi giuridici e non sono revocabili o modificabili.” (cfr. Cass., 22 luglio 2024, n. 20034; Cass. n. 1324/2025), la risoluzione dei contrasti interpretativi, tra una pattuizione «a latere» ed il contenuto di una separazione omologata o sentenza di divorzio, spetta al giudice di merito ordinario, il quale dovrà fare ricorso ai criteri dettati dagli artt. 1362 s.s. c.c. in tema di interpretazione dei contratti;
ciò in relazione alla natura di contratti estranei all'oggetto del giudizio di divorzio, il che ne evidenzia la natura di contratti, impugnabili secondo le regole ordinarie.
2.4. In sintesi, la distinzione delle diverse tipologie di accordi raggiunti dalle parti in sede di separazione consensuale assume un rilievo fondamentale, poiché solo le pattuizioni che sono state adottate semplicemente "in occasione" della separazione sono regolate dalla disciplina comune dei negozi di diritto privato e non seguono la sorte di tutte le condizioni di separazione che, con riguardo ai rapporti tra coniugi, sono superate dalla nuova regolamentazione che segue al divorzio.
2.5. Il distinguo tra contenuto necessario e contenuto eventuale delle condizioni di separazione non corrisponde automaticamente a quello tra pattuizioni tipiche o atipiche, poiché le parti possono prevedere modalità atipiche di regolamentazione dei loro rapporti a seguito della separazione che, però, attengono al contenuto essenziale delle condizioni di separazione, in quanto destinate ad assolvere ai doveri di solidarietà coniugale per il tempo immediatamente successivo alla separazione.
2.6. L'interprete è, dunque, tenuto a verificare se la pattuizione in esame, pur contenendo prestazioni diverse da quelle tipiche, assolve alla finalità proprie delle statuizioni necessarie, conseguenti alla separazione, oppure no;
solo nel primo caso può ritenersi che la pattuizione, riferita ai rapporti tra coniugi, effettuata in sede di separazione consensuale, sia suscettibile di essere travolta dalla pronuncia di divorzio.
14 2.7. Occorre, dunque, che il giudice del merito, nell'esaminare l'accordo destinato a disciplinare la separazione consensuale, individui la comune intenzione delle parti, nel rispetto dei criteri fissati dall'art. 1362 c.c. e ss., verificando se le condizioni di separazione contengano patti riconducibili all'una o all'altra categoria.
2.8. In tale quadro, il primo strumento da utilizzare è il senso letterale delle parole e delle espressioni adoperate, mentre soltanto se esso risulti ambiguo può farsi ricorso ai canoni strettamente interpretativi contemplati dall'art. 1362 all'art. 1365 c.c. e, in caso di loro insufficienza, a quelli interpretativi integrativi previsti dall'art. 1366 c.c. all'art. 1371 c.c. (Cass., Sez.
2, Ordinanza n. 33451 del 11/11/2021; Cass., Sez. 2, Ordinanza n. 17063 del 20/06/2024).
3. Ciò detto, rileva la Corte come il corposo assetto di accordi posti in essere nel dicembre 2017 in sede di separazione prevedeva l'assunzione da parte del sig. degli obblighi tipici a CP_1 contenuto necessario della separazione, quali l'affido condiviso e la collocazione dei figli (art. 1), il regime di visita (art. 9) l'assegnazione della casa coniugale in favore della sig.ra (art. 2), Pt_1
l'assegno di mantenimento in favore del coniuge (art. 8) e dei figli (€437,00 ciascuno artt. 11), anche altri a contenuto necessario ma espressi in modalità atipica: in particolare, per quanto concerne i figli, oltre al contributo per il mantenimento ordinario per €437,25 ciascuno, €400 mensili a titolo di buoni benzina (art. 11), le spese straordinarie relative alle attività sportive, le spese relative alla frequentazione della scuola internazionale di inglese fino al ciclo delle medie per ed , PE Per_7 fino al ciclo delle elementari per ed , infine il 100% delle spese straordinarie mediche, _1 Per_2 infine l'esborso di €4.000,00 per la vacanze estive (art. 10).
3.1.Inoltre, l'accordo prevedeva una serie di ulteriori obblighi a carico del sig. in favore CP_1 del coniuge, a contenuto eventuale, quali quelli di corrispondere integralmente la rata di mutuo gravante sulla casa coniugale fino alla sua estinzione (art. 3), le spese di manutenzione straordinaria dell'immobile e le imposte (art. 4), l'assicurazione della casa e le utenze (art. 5), i costi per la manutenzione del giardino (art. 6), la sostituzione dell'autovettura Kraisler 3000 intestata alla sig.ra ove il chilometraggio fosse superiore a 200.000,00 km (art. 12); di contro quest'ultima si Pt_1 impegnava (art. 13) a rinunciare, con separata side letter, a tutte le cariche societarie ed alle quote di partecipazione societaria che aveva nelle società del marito (CD318 s.r.l., Aigor s.r.l., Elle 75 s.r.l.) ed a rimborsare pro quota le rate del mutuo per l'acquisto della casa coniugale pagate in epoca successiva all'accordo di negoziazione assistita (art. 2).
3.2.Deve pertanto confermarsi la declaratoria di inammissibilità delle domande afferenti gli impegni di cui agli artt. 3, 4, 5, 6, 12 dell'accordo di negoziazione assistita, in quanto afferenti al contenuto eventuale della separazione, non sindacabili dal giudice del divorzio, in quanto meramente
“occasionate” dalla separazione.
15 3.3.Debbono invece essere qualificati come accordi relativi al contenuto necessario della separazione, anche se realizzati in modalità atipica, quelli relativi agli artt. 10 (€4.000,00 annuali per le vacanze estive) ed art. 11 (art. 400 mensili in buoni benzina) in quanto collocati nella parte relativa al mantenimento della prole e quindi corrisposti comunque a tale finalità ed al fine di far mantenere ai figli il medesimo tenore di vita goduto dai predetti in costanza di convivenza con il padre.
3.4.Di tali somme pertanto deve tenersi conto ai fini della nuova quantificazione del contributo al mantenimento, che supera e comprende quella di cui agli artt. 10 e 11, i quali in parte qua andranno revocati.
3.5. Si stima congrua, pertanto, la misura del contributo al mantenimento ordinario per €600,00 ciascuno per , ed oltre al 75% delle spese straordinarie come da Protocollo del _1 Per_2 PE
Tribunale di Padova.
3.6. Dalle dichiarazioni dei redditi agli atti emerge che , quale agente di commercio, ha CP_1 percepito un reddito medio mensile netto da lavoro autonomo (complessivo-imposta netta:12) nei periodi d'imposta dal 2014 al 2023 rispettivamente per €6.335,00 nel 2014, €8.317,00 nel 2015,
€5.137,00 nel 2016, €3.749,00 nel 2017, €4.055,00 nel 2018, €4.731,00 nel 2019, €4.000,00 nel 2020,
€3.390,00 nel 2021 €2.790,00 nel 2022, €2.778,00 2023.
3.7. Inoltre risulta (doc. n. 17 di primo grado) aver disinvestito fondi nel 2018 per €141.741, CP_5 nel 2019 per €85.727,00 e nel 2020 per €50.000,00, per complessivi €277.482; in data 15.4.2021 risulta aver stato fatto un bonifico con destinatario residente in [...]per il valore di €55.384.
3.8. Dalla relazione integrativa della Guardia di Finanza emerge che i redditi del sono CP_1 costituiti dal 2018 dai proventi percepiti a titolo di amministratore e socio unico della (saldo CP_4 contabile del cc intestato alla società al 2021 €56.962,97) e che dal 2000 al 2019 il predetto risultava legale rappresentante e titolare di quote societarie di ben 12 società per lo più estinte o in liquidazione;
dal 7.6.2011 è socio della Almerita s.r.l. Inoltre è beneficiario del Trust CICE istituito in data
19.1.2018 il cui scopo è quello di “gestire e conservare i beni che faranno parte del fondo in trust, come in seguito definito, affinché i redditi generati, se sufficienti, ed eventualmente i beni stessi, siano impiegati per il soddisfacimento delle varie esigenze di vita dei beneficiari, come in seguito definiti, assicurando loro il mantenimento dell'attuale tenore e qualità di vita, cura e assistenza personale e medica”.
3.9.Emerge altresì che la società controllata dal CICE Trust (come emerge dalla pag. 1 e 14 CP_7
“Libro degli Eventi” del CICE Trust, integrazioni GdF prot. 8458 del 11.01.2022), alla data del
31.12.2022, svolgeva attività di “holding di partecipazioni” e deteneva partecipazioni in ben n. 7
16 “imprese controllate e collegate”, tra cui anche che, al 31.12.2022 (doc.155) CP_4 CP_12 evidenziava un utile di esercizio di € 819.871,00 e ricavi delle vendite per un ammontare di ben €
6.691.318,00 e che alla data del 31.12.2020 evidenziava un utile di esercizio di € Controparte_13
404.190,00 come (doc. 82).
3.10.Inoltre ha come socio al 30% la fiduciaria inglese “ Controparte_13 Controparte_8
” (doc. 81), la quale detiene la partecipazione per conto di Seven Fiduciaria srl era
[...] CP_7 intestataria in qualità di fiduciaria, del 30% del capitale sociale di e in data Controparte_13
02.10.2019 la società “per ragioni di opportunità ha affidato il mandato di intestazione CP_7 fiduciaria a ” con sede al n. 14 di Chillingworth Road, Islington, N7 8QJ Londra Controparte_8
“dapprima affidato alla società Seven Fiduciaria srl per la detenzione di una quota nella società
con trasferimento in cui il valore fiscale della quota (30%) è indicato in € 516.923,00 CP_13
(doc. 85). Inoltre, l'appellato non documenta costi abitativi.
3.11. Pertanto, ritiene la Corte che il dato indicato nella dichiarazione dei redditi non corrisponda all'effettiva capacità economico patrimoniale del soggetto, dovendo essere comunque rapportata al patrimonio conferito dal 2018 – anno successivo a quello della separazione - nel Trust CICE e nelle società controllate e/o collegate al predetto nonché al valore delle cessioni di quote societarie sopra descritte.
3.12. Inoltre, deve osservarsi come, alla data dell'accordo di separazione (15.12.2017), il dato reddituale del fosse già in flessione rispetto agli anni d'imposta precedenti ma, nonostante CP_1 ciò, l'appellante ha condiviso con il coniuge i patti sopra citati, dimostrativi, anche in via presuntiva, di una capacità di spesa superiore e derivante da altra fonte rispetto a quella espressa nei modelli fiscali agli atti.
3.13.Per conto la sig.ra ha documentato redditi medi netti mensili dal 2014 al 2023 Pt_1 rispettivamente per €3.500,00 nel 2014, €2.877,00 nel 2015, €760,00 nel 2016, €680 annuali nel 2017,
€1.534 nel 2018, €1.726,00 nel 2019, €1.526,00 nel 2020. Ad ottobre 2021 è stata assunta con contratto di lavoro part time a tempo determinato, percependo redditi medi netti mensili per €638,00 nel 2022 ed €528,00 nel 2023.
3.14.Pertanto, alla luce della disparità economico patrimoniale delle parti, ancora sussistente, il
Collegio ritiene congruo un contributo paterno per il mantenimento ordinario dei minori PE
ed per €600,00 ciascuno, oltre al 75% delle spese straordinarie, come da protocollo del _1 Per_2
Tribunale di Padova, oltre all'assegno UNICO INPS, il quale sarà percepito integralmente dalla sig.ra
17 (cfr. Cass. 4672/2025), quale genitore collocatario, mentre quello per sarà percepito Pt_1 Per_7 dal sig. . CP_1
3.15.Per quanto concerne le spese relative alla frequentazione della scuola internazionale, le predette saranno sostenute per dal padre in via esclusiva, mentre quelle per ed saranno Per_7 _1 Per_2 sostenute dal padre in via esclusiva solo previo consenso di quest'ultimo; in mancanza saranno suddivise tra i genitori (quota Carroccia 75%; quota Cazzola 25%).
4. Anche il motivo afferente i documentati inadempimenti, in parte non contestati, ex art. 709 ter
c.p.c. deve essere rigettato in quanto non connotati dal requisito della gravità ed attualità.
5. Assegno divorzile.
5.1. Rileva preliminarmente il Collegio che parte appellata non ha proposto appello incidentale in ordine al capo di sentenza relativo all'an dell'assegno divorzile, ma ha chiesto la conferma del quantum riconosciuto a controparte in primo grado.
5.2. Ritiene la Corte che la misura dell'assegno divorzile sia stata correttamente valutata dal
Tribunale, tenuto conto della mancata dimostrazione da parte dell'appellante del sacrificio di aspettative professionali proprie, essendo quella relativa alla documentata attività di ballerina relativa ad un periodo molto risalente (1992) ed in ogni caso superata dal successivo svolgimento di attività lavorativa. In particolare, dal 1999 al 2005 la sig.ra ha lavorato per e Pt_1 CP_14 successivamente risulta aver collaborato con il marito nelle società Carroccia Rappresentanze, CD318 srl ed Elle 75 s.r.l., società dalla quali è stata regolarmente retribuita posizione contributiva Inps per gli anni 2014/2015/2016 / 2017, anno in cui la parti si sono separate (cfr doc. 43 e allegati).
6.La parziale e reciproca soccombenza giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
La Corte D'Appello di Venezia, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, in parziale accoglimento dell'appello e riforma della sentenza del Tribunale di
Padova n. 1888/2024 del 04/12/2024:
1) dispone che il padre trascorrerà con i figli ed due fine settimana al mese alternati _1 Per_2 di cui, un fine settimana “lungo” dal giovedì sera al lunedì mattina (Giovedì – venerdì – sabato
– domenica); un secondo fine settimana, dal venerdì sera al lunedì mattina ( venerdì, sabato e domenica ); nella settimana in cui i figli rimangono il week end con la mamma, li terrà con sé un altro pomeriggio dall'uscita di scuola fino al mattino successivo;
18 2) revoca gli accordi di cui agli artt. 10 e 11 delle condizioni di separazione relativi al pagamento in favore di di €400,00 mensili per buoni benzina ed €4.000,00 annuali per le Parte_1 vacanze estive;
3) pone a carico di , a titolo di contributo al mantenimento ordinario dei figli Controparte_1
ed , il pagamento in favore di entro il giorno 5 di ogni PE _1 Per_2 Parte_1 mese, della somma di €600,00 ciascuno (complessivi €1.800,00), oltre rivalutazione ISTAT, oltre al 75% delle spese straordinarie come da protocollo del Tribunale di Padova;
dispone che il padre provvederà in via esclusiva al mantenimento diretto ordinario e spese straordinarie per la figlia;
per quanto concerne le spese relative alla frequentazione della scuola Per_7 internazionale, le predette saranno sostenute per dal padre in via esclusiva, mentre quelle Per_7 per ed saranno sostenute dal padre in via esclusiva solo previo consenso di _1 Per_2 quest'ultimo; in mancanza saranno suddivise tra i genitori (quota Carroccia 75%; quota
Cazzola 25%);
4) dispone che l'assegno unico INPS sia percepito integralmente da per i figli Parte_1
e ed integralmente da per la figlia;
PE _1 _11 Controparte_1 Per_7
5) compensa le spese di lite;
6) dispone che in caso di diffusione della presente sentenza siano omesse le generalità delle parti e dei soggetti in essa menzionati, a norma del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, art. 52.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del 15.4.2025
Il Consigliere Estensore La Presidente
dott.ssa Silvia Franzoso dott.ssa Rita Rigoni
19
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Venezia
SEZIONE TERZA
La Corte d'Appello di Venezia, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Rita Rigoni Presidente
dott. Barbara Gallo Consigliere
dott. Silvia Franzoso Consigliere rel. ed est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa di II grado iscritta al n. 68 2025 r.g. promossa da:
), rappresentata e difesa, come da mandato in atti, Parte_1 C.F._1 dall'Avv. LEONI VERONICA, elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultima in Vicenza,
C. Trà Cantarane n. 3
APPELLANTE
contro
), rappresentato e difeso, come da mandato in Controparte_1 C.F._2 atti, dagli Avv.ti Ghedini Luisa Ippolita e Di Taranto Cassandra, elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultima in Padova, Via Altinate, n. 74
APPELLATO
E con l'intervento del
PROCURATORE GENERALE PRESSO LA CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
1 Oggetto: Divorzio - Scioglimento matrimonio, appello avverso la sentenza del Tribunale di Padova
n. 1888/2024 del 04/12/2024
Conclusioni di parte attrice: “Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, in riforma della sentenza n.
1888/2024 del Tribunale di Padova Presidente est. dott.ssa Chiara Ilaria Bitozzi pubblicata in data
04.12.2024 n. cronol. 7502/2024 del 04.12.2024 resa nel procedimento Tribunale di Padova R.G.
9586/2018 e notificata in data 16.12.2024, ogni diversa e contraria istanza deduzione e eccezione reietta, accogliere il presente appello e giudicare come segue limitatamente ai seguenti capi della suddetta sentenza: capo sub 3, limitatamente ai figli e;
capo sub 5, limitatamente ai figli _1 Per_2
e ; capo sub 6; capo sub 7; capo sub 8; capo sub 10; della sentenza impugnata, e PE _1 Per_2 per l'effetto così disporre accogliendo le domande formulate dalla sig.ra nel primo Parte_1 grado di giudizio e confermate all'udienza cartolare di precisazione delle conclusioni del 10.07.2024 avanti al Tribunale di Padova e conseguentemente: sub capo 3 sentenza, limitatamente ai figli
e : disporsi che il sig. possa tenere con sé i propri figli minori _1 Per_2 Controparte_1 [...]
e : a. a weekend alterni con la madre, dal venerdì pomeriggio quando il Per_4 Persona_5 padre li dovrà prelevare all'uscita dalla scuola, fino al lunedì mattina successivo quando il padre li dovrà portare a scuola;
b. nei weekend in cui i figli staranno con la madre, il padre potrà tenerli con sé dal mercoledì sera quando li dovrà prelevare alle ore 19.00 presso l'abitazione della madre fino al venerdì mattina quando li dovrà portare a scuola;
c. 7 giorni consecutivi, un anno nel periodo dal 24 al 30 dicembre e l'anno successivo dal 30 dicembre al 6 gennaio, durante le vacanze natalizie, in modo che i minori possano trascorrere i giorni di Natale e di Capodanno ad anni alterni con uno dei genitori;
d. le vacanze pasquali dovranno essere divise a metà tra i genitori;
e. quattro settimane (di cui solo 2 consecutive) durante le vacanze estive, in periodi da concordarsi tra i genitori entro e non oltre il 20 marzo di ogni anno;
sub capo 5 sentenza, limitatamente ai figli e : PE _1 Per_2 disporsi a carico del sig. l'obbligo di corrispondere alla sig.ra , a titolo Controparte_1 Parte_1 di contributo al mantenimento dei figli divenuta nel frattempo maggiorenne ma non Persona_6 ancora economicamente autosufficiente, e , un assegno mensile di Persona_4 Persona_5
€ 1.881,12 (e cioè € 627,04 per ciascuno dei figli), rivalutabile annualmente secondo indici ISTAT famiglie, entro il giorno 10 di ogni mese e disporsi a carico del sig. l'obbligo di Controparte_1 farsi carico in via esclusiva delle rate del residuo mutuo della casa coniugale nel suo intero ammontare e fino all'estinzione del mutuo, delle spese straordinarie della casa coniugale, delle bollette (luce, acqua gas, tassa rifiuti, telefono fisso e adsl) della casa coniugale, delle tasse e dell'assicurazione della casa coniugale, dell'abbonamento mensile a Netflix e a , della manutenzione del CP_2 giardino della casa coniugale, e dell'acquisto in favore della moglie di una autovettura del valore di
€ 34.500,00; in via subordinata: Nella denegata ipotesi di mancato accoglimento della domanda di
2 cui sopra, obbligarsi altresì il sig. a corrispondere alla sig.ra a titolo Controparte_1 Parte_1 di contributo al mantenimento dei figli e , un Persona_6 Persona_4 Persona_5 assegno di mantenimento mensile dell'importo di € 3.000,00 (e quindi € 1.000,00 per ciascuno dei 3 figli), da pagarsi entro il giorno 10 di ogni mese e da rivalutarsi annualmente secondo indici Istat famiglie, da intendersi comprensivo anche delle varie voci indicate nel punto precedente;
sub capo 6 sentenza: con riferimento al mantenimento di tutti e 4 i figli ( , e ), PE Per_7 _1 Persona_5 disporsi che le spese straordinarie in favore dei figli, a decorrere dal 27.06.2019 (data dell'atto introduttivo della difesa di parte nel procedimento di I grado), restino ad esclusivo Parte_1 carico del sig. nella misura del 100%, precisando che per spese straordinarie Controparte_1 debbano intendersi: la retta scolastica (anche per scuole private), i libri, la mensa, la cancelleria, la divisa scolastica, i trasporti da e per la scuola, le gite scolastiche, eventuali spese per ripetizioni in caso di insufficienza nella singola materia, le rette universitarie e le spese di vitto e alloggio nel caso in cui i figli decidano di studiare in un'altra città, le spese per la pratica degli sport dei figli compreso il relativo abbigliamento, il dentista, percorso psicologico a uno o più dei loro figli, le visite mediche private, il ticket sanitario, gli scontrini della farmacia, le ricariche del cellulare dei figli, il cellulare, il computer e comunque i dispositivi elettronici per i loro figli, i centri estivi e la baby sitter negli orari lavorativi della sig.ra le auto per i figli e le relative spese e la patente;
sub capo Parte_1
7 sentenza: disporsi a carico del sig. l'obbligo di corrispondere alla sig.ra Controparte_1 [...]
a titolo di assegno di divorzio, un assegno mensile di € 1.515,00, rivalutabile annualmente Pt_1 secondo indici ISTAT famiglie, entro il giorno 10 di ogni mese;
sub capo 8 sentenza: in considerazione dei numerosi inadempimenti del sig. , ai sensi dell'art. 709-ter c.p.c. Controparte_1
o 473-bis.39 c.p.c.: ammonire il sig. ; disporsi il risarcimento dei danni causati alla Controparte_1 sig.ra in conseguenza degli inadempimenti del sig. , condannando Parte_1 Controparte_1 quest'ultimo a pagare alla sig.ra la somma giornaliera di € 200,00 o quella diversa Parte_1 maggiore o minore somma che risulterà di giustizia, per ciascun giorno di violazione ed inosservanza dei provvedimenti assunti dal Giudice;
condannare il sig. a pagare in favore della Controparte_1
Cassa delle ammende la sanzione amministrativa pecuniaria di € 5.000,00. sub capo 10 sentenza: con vittoria di spese e compenso professionale del procedimento di I grado, oltre accessori di legge;
con vittoria di spese e competenze professionali del procedimento di appello. In via istruttoria:
Disporsi l'acquisizione del CD rom materialmente depositato dalla Guardia di Finanza presso la cancelleria del Tribunale di Padova in corso di causa. Si insiste per l'ammissione di prova per testi sui seguenti capitoli di prova: 1) Vero che la sig.ra ha frequentato corsi di danza dall'età Parte_1 di 7 anni fino all'età di 22 anni;
3 2) Vero che la sig.ra ha frequentato le scuole superiori ad indirizzo linguistico Parte_1
“Scalcerle” di Padova e che all'età di 19 anni è andata a Reggio Emilia dove ha frequentato un corso di danza classica;
3) Vero che la sig.ra negli anni 1991 e 1992 ha danzato per la Compagnia AB TI Parte_1 di RO il cui direttore artistico era;
Persona_8
4) Vero che negli anni 1991-1992 la sig.ra ha ballato come ballerina con la compagnia Parte_1
AB TI di RO (Associazione Balletto città di RO) al “Teatro Nuovo” di Milano e al teatro “Bellini” di Napoli e al “Teatro Sociale di RO” e al teatro di Macerata, nel corso di una tournée nazionale;
5) Vero che negli anni 1991 e 1992 ella percepiva un compenso per l'attività di ballerina;
6) Vero che negli anni 1991 e 1992 la sig.ra ha svolto attività di assistente Parte_1 all'insegnamento di danza classica nella scuola “Raduska” di Rubano (PD) per circa 2 ore, 3 volte alla settimana;
7) Vero che Lei era presente quando dopo il balletto al Teatro Nuovo di Milano di cui al capitolo 4,
diceva alla sig.ra che ella avrebbe avuto un futuro da ballerina Persona_8 Parte_1 professionista;
8) Vero che l'ultima volta che la sig.ra ha danzato come ballerina è stato nel 1993; Parte_1
9) Vero che la relazione sentimentale tra la sig.ra e il sig. è cominciata Parte_1 Controparte_1 nell'anno 1987;
10) Vero che a 23 anni la sig.ra è andata a Roma con il sig. che aveva Parte_1 Controparte_1 cominciato a lavorare in un hotel del centro città;
11) Vero che la sig.ra è casalinga da oltre 20 anni;
Parte_1
14) Vero che durante il matrimonio e fino a tutto il 2016 la sig.ra ogni anno faceva le Parte_1 vacanze estive con i figli per circa un mese e mezzo a Sottomarina e per circa un mese e mezzo a
Lavarone e il sig. li raggiungeva nel weekend al sabato pomeriggio e per la Controparte_1 settimana di ferragosto;
21) Vero che dal mese di gennaio 2018 la sig.ra ogni giorno, dal lunedì al giovedì di Parte_1 ogni settimana e un venerdì al mese porta i figli a scuola e li va a riprendere all'uscita della scuola;
4 22) Vero che da sempre la sig.ra ogni settimana, porta i suoi figli agli allenamenti sportivi e Pt_1 poi li va a riprendere alla fine degli allenamenti;
41) Vero che nella foto che Le si rammostra sub Doc. 55 di parte Lei riconosce i minori Pt_1
, e e il loro padre e vero che la foto è stata scattata durante una PE Per_7 _1 Persona_5 vacanza dei minori col padre negli Stati Uniti con il camper;
42) Vero che dal 2017 i minori , e , in inverno durante i weekend e le PE Per_7 _1 Per_2 vacanze di pertinenza del sig. vanno con il padre a sciare a Folgaria, Madonna di CP_1
Campiglio, Fai della Paganella;
43) Vero che durante le vacanze invernali col padre i minori , e vanno a PE Per_7 _1 Per_2 sciare col padre e vengono riforniti dal padre dell'attrezzatura sciistica e fanno lezioni di sci;
44) Vero che la sig.ra il sig. e i loro figli sono andati a Londra in Parte_1 Controparte_1 vacanza sia nel 2016 sia nel 2017 e che nel 2016 sono andati in vacanza a San Candido per 2 settimane in un appartamento nell'albergo “Zin Senfter residence”;
45) Vero che il sig. nel 2019 ha regalato sia a sia ad Controparte_1 Persona_6 [...]
il nuovo modello del cellulare I-Phone e gli Apple Air-Pods e che i minori nella casa di Parte_2
AN TR (PD) Via Canaletto n. 1, hanno n. 3 computer Apple regalati dal padre e n. 1 tablet regalato dalla madre;
48) Vero che e in più di una occasione Le hanno detto che il papà dice loro che se un PE Per_7 giorno vorranno studiare all'estero lo potranno fare e che pagherà tutto lui;
49) Vero che Lei ha visto il sig. alla guida delle auto che Le si rammostrano sub Controparte_1
Docc. 61, 53, 5 di parte e dell'auto di cui alla visura che Le si rammostra sub Doc. 3 di parte Pt_1
Pt_1
50) Vero che le foto che Le si rammostrano sub Docc. 7, 8 di parte sono foto Pt_1 dell'appartamento in cui vive il sig. e la foto che Le si rammostra sub Doc. 9 di Controparte_1 parte è la foto del residence dove si trova l'appartamento in cui vive il sig. ; Pt_1 Controparte_1
51) Vero che la foto che Le si rammostra sub Doc. 56 di parte è la foto dei campanelli di Pt_1
Padova Via Vescovado n. 50 nel mese di dicembre 2019;
52) Vero che i Docc. 24 e 69 che Le si rammostrano sono pagine web di LinkedIn;
70) Vero che quando , e vanno dal padre sono forniti di cartella, libri, PE Per_7 _1 Per_2 quaderni e penne;
5 81) Vero che tutte le volte che Lei vede i minori , e i minori PE Per_7 _1 Persona_5 sono puliti, ordinati e gentili;
82) Vero che la sig.ra acquista indumenti e scarpe per i minori , e Parte_1 PE Per_7 _1
; Persona_5
83) Vero che la sig.ra ogni pomeriggio controlla che , e Parte_1 PE Per_7 _1 [...]
facciano i compiti;
Per_5
84) Vero che i documenti che Le si rammostrano sub Doc. 66 di parte sono le pagelle dei Pt_1 minori , e;
PE Per_7 _1 Persona_5
85) Vero che i documenti che Le si rammostrano sub Doc. 70 di parte sono note di merito Pt_1 delle minori;
PE Parte_2
87) Vero che il documento che Le si rammostra sub Doc. 64 di parte è l'estratto conto INPS Pt_1 degli anni 1991 e 1992 della sig.ra Parte_1
88) Vero che i documenti che Le si rammostrano sub Docc. 74 e 75 di parte sono debiti Pt_1 fiscali relativi alla posizione della sig.ra Parte_1
96) Vero che nei mesi di settembre e ottobre 2017 il sig. abitava a AN – Controparte_1
Montecchia – Via Montecchia n. 22/A;
97) Vero che nei mesi di settembre e ottobre 2017 nella casa di AN TR (PD) Via Canaletto
n. 1 abitavano la sig.ra e i suoi 4 figli. Parte_1
Si chiamano a testimoniare sui suindicati capitoli di prova i signori: sig.ra residente a Testimone_1
AN NT (PD) Via Canaletto n. 3, sui capitoli di prova nn. 11,96,97; sig.ra Testimone_2 residente a [...], sui capitoli di prova nn.
1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,14,21,22,41,42,43,45,48,50,70,81,82,83; sig. domiciliato a Testimone_3
LL di AN (PD) Via Rubano n. 8, sui capitoli di prova nn. 1,2,3,4,5,6,8,9,10,11,21,22,81; sig. residente a [...], sui capitoli di prova nn. 1,11; sig.ra Testimone_4
residente a [...]1, sui capitoli di prova Testimone_5 nn.1,2,3,4,8,9,11,14,21,22,41,42,43,44,45,48,49,51,52,70,81,82,83,84,85,96,97; sig.ra Tes_6
residente a [...], sui capitoli di prova n. 21; dott.
[...] Testimone_7 domiciliato a Vicenza C.trà Carpagnon n. 11 sui capitoli di prova nn. 87 e 88. Si chiede che il Giudice ordini ex art. 210 c.p.c. alla società in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_3 con sede legale in Como Via Carloni n. 56 di esibire in giudizio tutti i compensi/provvigioni/emolumenti corrisposti negli ultimi 5 anni al sig. c.f. Controparte_1 [...]
[..
[...] [...]
e alle aziende a lui riconducibili. Si insiste affinché il Giudice ordini ex art. 210 C.F._3
c.p.c. a controparte e a in persona del suo legale rapp. pro tempore, c.f. , di CP_4 P.IVA_1 esibire in giudizio l'originale cartaceo del doc. p) prodotto da controparte in allegato al ricorso ex art. 709 ultimo comma c.p.c. datato 27.10.2021 o che venga nominato un CTU per verificare la corrispondenza della copia prodotta all'originale. Si insiste affinché il Giudice ordini ex art. 210 c.p.c.
a controparte e a c.f. , in persona del Controparte_5 P.IVA_2 suo legale rapp. pro tempore, con sede a Torino Piazza San Carlo n. 156, di esibire in giudizio gli estratti conto del c/c con IB [...] dal 01.01.2018 ad oggi e della documentazione relativa agli investimenti (titoli, obbligazioni, azioni, assicurazioni, etc.) effettuati dal sig. con dal 01.01.2018 Controparte_6 Controparte_5 ad oggi.
Si insiste affinché il Giudice disponga una integrazione degli accertamenti della Guardia di Finanza
Compagnia di Padova con richiesta di acquisizione di: - mandati fiduciari conferiti da c.f. CP_7
a Seven Fiduciaria srl c.f. dal 01.01.2018 ad oggi e a P.IVA_3 P.IVA_4 CP_8
Codi
con sede al nr. 14 di Chillingworth Road, Islington N7 ondra dal 01.01.2018 ad
[...] oggi e ad c.f. dal 01.01.2018 ad oggi e a Controparte_9 P.IVA_5 Controparte_10
c.f. dal 01.01.2018 ad oggi e a con sede al nr. 14 di Chillingworth P.IVA_6 CP_11
Road, Londra dal 01.01.2018 ad oggi;
- mandati fiduciari conferiti dal sig. C.F._5 [...]
Codi
a con sede al nr. 14 di Chillingworth Road, Islington N7 CP_1 Controparte_8
Londra dal 01.01.2018 e a con sede al nr. 14 di Chillingworth Road, Islington N7 CP_11
Codi Londra dal 01.01.2018 ad oggi;
- estratto conto del c/c – CP_5 Controparte_5
c.f. 00714540150 (presumibilmente intestato al sig. con IB
[...] Controparte_1
[...] dal 01.01.2018 ad oggi;
- documentazione relativa agli investimenti (titoli, obbligazioni, azioni, assicurazioni, etc.) effettuati dal sig. Controparte_6 con dal 01.01.2018 ad oggi. CP_5 CP_5 Controparte_5
Ci si oppone all'ammissione delle istanze istruttorie formulate da controparte e, nella denegata ipotesi in cui l'Ill.mo sig. Giudice decidesse di ammettere i capitoli di prova formulati da controparte, si insiste di essere ammessi a prova contraria sui capitoli di prova di controparte eventualmente ammessi, con i testi già indicati nella memoria ex art. 183 VI comma n. 2 c.p.c. di questo patrocinio.
Si chiede che la Corte di Appello di Venezia chieda ex art. 213 c.p.c. a Inps - sede di Roma in persona del legale rappresentante pro tempore e a INPS - sede provinciale di Padova di fornire informazioni relativamente agli importi mensili erogati al sig. a titolo di “assegno unico e Controparte_1
7 universale per i figli a carico” nell'anno 2024, esibendo altresì la CU degli importi erogati nell'anno
2024, e alla percentuale con cui l'assegno unico dell'Inps viene erogato al sig. ”. Controparte_1
Conclusioni di parte convenuta: “Dichiarare l'inammissibilità dell'appello per le ragioni esposte in narrativa e in ogni caso rigettare il ricorso in appello promosso dalla signora e confermare la Pt_1 sentenza del Tribunale di Padova n. 1888/24 emessa il 4.12.2024 (depositata/pubblicata il 5.12.2024
e notificata il 16/12/2024). Con vittoria di spese e competenze per il secondo grado di giudizio. In via subordinata istruttoria Ferma l'opposizione ai mezzi di prova avversaria e l'eccezione di tardività dei documenti prodotti ex novo e dell'istanza ex art. 213 cpc, nei limiti dell'art. 345 c.p.c. e nella denegata e non creduta ipotesi in cui la Corte di Appello ritenesse di accogliere le istanze istruttorie svolte da controparte, chiede l'ammissione di tutte le istanze istruttorie formulate dal sig.
, a prova diretta e di replica, nel giudizio di primo grado da intendersi integralmente CP_1 richiamate e trascritte”.
Conclusioni del Procuratore Generale: Non pervenute.
FATTO
1.Il giudizio di primo grado.
1.1. radicava giudizio divorzile innanzi al Tribunale di Padova, premettendo di aver Controparte_1 contratto matrimonio con in data 16.10.1999, unione dalla quale sono nati i figli Parte_1 PE
(01.07.2005), (26.08.2007), (15.07.2010) e (05.12.2012), che la coppia nel 2017 Per_7 _1 Per_2 si era separata consensualmente alle condizioni di cui all'accordo di negoziazione assistita, ratificato dal Pubblico Ministero in data 15.12.2017, in omaggio al quale la casa coniugale sita in AN
TR (PD), via Canaletto, n.1, di proprietà dei coniugi al 50% era assegnata alla sig.ra Pt_1 quale collocataria della prole (art. 2) e posto a carico del sig. (art. 11) un contributo per il CP_1 mantenimento dei figli per €437,50 ciascuno (complessivi €1.750,00), oltre al 100% delle spese straordinarie ed €1.500,00 a titolo di assegno di mantenimento ex art. 156 c.c. in favore del coniuge
(art. 8).
1.2.Inoltre, l'accordo prevedeva una serie di ulteriori obblighi a carico del sig. , quali quelli CP_1 di corrispondere integralmente la rata di mutuo gravante sulla casa coniugale fino alla sua estinzione
(art. 3), le spese di manutenzione straordinaria dell'immobile e le imposte (art. 4), l'assicurazione della casa e le utenze (art. 5), i costi per la manutenzione del giardino (art. 6), €400,00 mensili per la benzina (art. 11), €4.000,00 annuali per le vacanze estive (art. 10), i costi per la scuola internazionale d'inglese fino alle medie per e fino al termine delle elementari per ed (art. 11), la Per_7 _1 Per_2 sostituzione dell'autovettura Kraisler 3000 intestata alla sig.ra ove il chilometraggio fosse Pt_1
8 superiore a 200.000,00 km (art. 12); di contro quest'ultima si impegnava (art. 13) a rinunciare a tutte le cariche societarie ed alle quote di partecipazione societaria che aveva nelle società del marito
(CD318 s.r.l., Aigor s.r.l., Elle 75 s.r.l.) ed a rimborsare pro quota le rate del mutuo per l'acquisto della casa coniugale pagate in epoca successiva all'accordo di negoziazione assistita (art. 2).
1.4.Con la sentenza oggi gravata il Tribunale, previo espletamento di CTU sistemica (dott.ssa
[...]
ed indagine patrimoniale a mezzo della Guardia di Finanza, oltre alla declaratoria sullo status, Per_9 confermava l'affidamento condiviso di , ed ad entrambi i genitori, con Per_7 _1 Per_2 collocazione prevalente di (maggiorenne economicamente non autosufficiente), ed PE _1
presso la madre ed presso il padre, regolamentando il diritto di visita paterno di Per_2 Per_7 _1 ed secondo le tempistiche quasi paritarie individuate dalla CTU (schema del 5+2), mentre Per_2 poneva a carico del sig. , con decorrenza dalla data della decisione, il pagamento di un CP_1 assegno divorzile per €750,00, oltre € 300,00 per il mantenimento ordinario di ed PE _1
, oltre al 50% delle spese straordinarie, ed integralmente quello di , rigettando il ricorso Per_2 Per_7 ex art. 709 ter c.p.c. proposto dalla sig.ra e dichiarando inammissibili le domande formulate Pt_1 da quest'ultima di conferma degli ulteriori impegni assunti dal in sede di separazione;
CP_1 compensava infine integralmente le spese di lite e di CTU.
2. Il giudizio di secondo grado.
2.1. ha promosso appello avverso la decisione deducendo, quale primo motivo di Parte_1 censura, la mancata e/o erronea valutazione dei fatti di causa, erronea applicazione dell'art. 337-ter
II comma c.c., avendo il Tribunale omesso di considerare che la CTU era stata depositata in data 31 agosto 2021 e cioè oltre 3 anni prima della pubblicazione della sentenza, che le parti da allora non avevano mai regolato le visite come suggerito dalla CTU, che da oltre 7 anni, nei giorni di scuola,
ed stavano sempre con la madre, tranne n. 3 venerdì al mese, coma da _10 Per_2 regolamentazione concordata in sede di separazione. Insiste pertanto affinché le visite genitori – figli vengano disciplinate come chiesto nel I grado di giudizio ed in particolare: a weekend alterni con la madre, dal venerdì pomeriggio quando il padre li dovrà prelevare all'uscita dalla scuola, fino al lunedì mattina successivo quando il padre li dovrà portare a scuola;
nei weekend in cui i figli staranno con la madre, il padre potrà tenerli con sé dal mercoledì sera quando li dovrà prelevare alle ore 19.00 presso l'abitazione della madre fino al venerdì mattina quando li dovrà portare a scuola.
2.2. Quale secondo motivo di doglianza deduce erronea applicazione dell'art. 337-ter IV comma c.c.
e mancata e/o erronea valutazione dei fatti di causa, mancata valutazione delle prove documentali prodotte in causa in ordine alla errata quantificazione del contributo ordinario per il mantenimento
9 dei figli, in violazione del criterio di proporzionalità rispetto al tenore di vita agiata serbato dalla prole in costanza di convivenza ed alla capacità patrimoniale del padre.
Contesta che i redditi del sig. siano diminuiti in corso di causa, non avendo il Tribunale CP_1 valorizzato lo scopo del CICE Trust era (art. 4 istituzione di trust, pag. 16 integrazione relazione della
GdF) e della cointeressenza del nelle altre società controllate ( e collegate, tra cui CP_1 CP_7 anche di cui il sig. è amministratore unico (docc. 11 e 144 di parte CP_4 CP_1 Pt_1 procedimento I grado), (che, come risulta dal doc. 155 di parte procedimento di I CP_12 Pt_1 grado, al 31.12.2022 evidenziava un utile di esercizio di € 819.871,00 e ricavi delle vendite per un ammontare di ben € 6.691.318,00), (che alla data del 31.12.2020 evidenziava un Controparte_13 utile di esercizio di € 404.190,00 come da doc. 82 di parte procedimento I grado) e Seven Pt_1
Fiduciaria s.r.l.
Ribadisce che i redditi e le disponibilità del sig. non sono affatto diminuiti ed anzi sono CP_1 aumentati e che la disparità economica dei due genitori è palese ed enorme in quanto la sig.ra Pt_1 percepisce circa € 500,00 al mese (vedasi doc. 130 di parte procedimento di I grado). Il Pt_1
Tribunale di Padova avrebbe omesso di considerare che sulla casa coniugale grava un mutuo a tasso variabile cointestato tra la sig.ra e il sig. con rata mensile che ad oggi Pt_1 CP_1 ammonterebbe a circa € 1.400,00 (03 - documento mutuo).
Evidenzia altresì una discrasia in ordine alla regolamentazione delle spese straordinarie relative alla frequentazione della scuola internazionale da parte di , ed . Per_7 _1 Per_2
2.3. Terzo motivo: mancata e/o erronea valutazione dei fatti di causa, mancata valutazione delle prove prodotte in causa, parziale applicazione dell'art. 5 comma VI L.898/1970. Secondo l'appellante, il
Tribunale patavino avrebbe altresì errato nel diminuire l'assegno di divorzio ad € 750,00 mensili, somma che ritiene troppo esigua, non avendo ritenuto sussistente alcun sacrificio delle aspettative professionali dedotto dalla sig.ra rispetto alla carriera di ballerina laddove invece il sig. Pt_1
si è realizzato professionalmente e ha costituito un ingente patrimonio. CP_1
2.4. Quale quarto motivo di censura deduce la mancata e/o erronea valutazione dei fatti di causa, mancata valutazione delle prove prodotte in causa, mancata applicazione dell'art. 709-ter c.p.c., non avendo parte appellata rispettato i provvedimenti economici emessi nel corso della causa di I grado, condotte da qualificarsi quali gravi e reiterati inadempimenti anche in ordine al pagamento delle rate del mutuo della casa coniugale (doc. n 3).
2.5. Quale quinto motivo di doglianza deduce l'errata valutazione da parte del giudice di primo grado relativamente alle domande formulate da parte dichiarate inammissibili che si devono invece Pt_1
10 intendere voci di spesa da porre a carico del sig. quale componente dell'assegno di CP_1 mantenimento dei figli.
2.6. Quale sesto motivo di gravame deduce la mancata e/o errata applicazione dell'art. 91 c.p.c. sulla condanna alle spese del procedimento di I grado, essendo il risultato soccombente. CP_1
3.Si è costituito l'appellato, , il quale ha eccepito in via preliminare l'inammissibilità Controparte_1 dell'appello e nel merito la sua infondatezza.
3.1.Quanto al primo motivo, precisa che, secondo la turnazione attualmente in essere (per come già concordata in sede di separazione), i giorni di permanenza dei figli con il padre sono quasi paritetici
(circa 15 gg al mese, oltre i periodi di festa e vacanza) rispetto a quelli della madre: il padre trascorre con i suoi figli tre fine settimana al mese di cui, due fine settimana “lunghi” dal giovedì sera al lunedì mattina ( Giovedì – venerdì – sabato – domenica - otto notti al mese ); un terzo fine settimana, dal venerdì sera al lunedì mattina ( venerdì, sabato e domenica – per ulteriori tre notti al mese ); nella settimana in cui i figli rimangono il week end con la mamma, li tiene con sé un altro pomeriggio dall'uscita di scuola fino al mattino successivo ( un'altra notte al mese ) - indicativamente al lunedì pomeriggio e li riaccompagna a scuola.
3.2. In ordine al secondo motivo, evidenzia che la misura del contributo per il mantenimento ordinario
è stato ben parametrato dal Tribunale anche in considerazione dell'assegnazione della casa familiare, di cui il sig. è comproprietario e per il quale è in corso il pagamento del mutuo (le cui rate CP_1 oggi pari ad €1.550,00 mensili vengono versate integralmente dal sig. ), del mantenimento CP_1 diretto ed esclusivo di da parte di quest'ultimo e del maggior tempo di permanenza di ed Per_7 _1
presso il padre con risparmio di spesa per la madre. Per_2
Ribadisce che le condizioni economiche delle parti sono cambiate: a fronte di una diminuzione dei redditi del sig. e della nascita della figlia (5.1.2024) avuta con la nuova compagna, vi CP_1 sarebbe stato un aumento dei redditi della signora (sia per il rapporto di lavoro con la pizzeria Pt_1
La Fornace di Mestrino sia per l'assegno unico che percepisce, che nel 2023 era pari ad €595,00 mensili).
Il sig. non avrebbe celato alcuna ricchezza in quanto non risulterebbe titolare di quote CP_1 societarie o di altre rendite per le quali ha simulato intestazioni fittizie o fiduciarie e tutti i conti e le intestazioni sono solo ed esclusivamente quelle individuate dalla GdF nella prima relazione e nella successiva integrazione. Inoltre i conti correnti ed i dossier del sig. , che risultano CP_1 dall'Anagrafe Tributaria dei rapporti, presentano i saldi a zero, come dalle relazioni della GdF. La
11 scelta del sig. di seguire i ragazzi avrebbe comportato una limitazione della sua attività CP_1 lavorativa, non disponendo né di colf né di babysitter.
Evidenzia che: nell'anno 2018, a causa delle notorie difficoltà di mercato, sono state poste in liquidazione le società nelle quali il sig. aveva quote di partecipazione (docc. 5-6-7 ricorso), CP_1 ha dovuto disinvestire la maggior parte dei suoi risparmi (docc. 9-10-11-12-13 del ricorso per divorzio) per dare esecuzione agli accordi economici della separazione.
Quanto alle spese straordinarie in favore dei quattro figli, concorda con parte appellante che il
Tribunale di Padova sia incorso in un evidente errore: nella parte motiva della sentenza il Giudice ha stabilito che le spese straordinarie siano ripartire al 50% tra i genitori, tranne il costo della scuola internazionale di ed eventualmente di e (alle quali il sig. provvederebbe Per_7 _1 Per_2 CP_1 con l'aiuto della sua famiglia, come dichiarato nelle note per l'udienza del 16.03.2023, e come avvenuto fino ad oggi per ), mentre nel dispositivo ha previsto la ripartizione di tutte le spese Per_7 straordinarie a metà tra i genitori, senza nulla specificare sulle scuole.
3.3. In ordine al terzo motivo evidenzia la congruità dell'importo dell'assegno divorzile riconosciuto dal Tribunale, in assenza di prova di rinuncia da parte della ad aspettative professionali. Pt_1
3.4. Rispetto al quarto profilo di doglianza conferma le difficoltà nel far fronte ai pagamenti di cui all'accordo di negoziazione assistita.
3.5. Ribadisce – circa il quinto motivo di appello - l'inammissibilità delle domande di controparte relative alla conferma degli obblighi assunti in sede di negoziazione assistita e la corretta compensazione delle spese di lite di primo grado.
La causa è stata discussa all'udienza del 17.3.2025 tenuta in modalità trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
DIRITTO
1.L'appello è parzialmente fondato nei limiti che seguono.
1.1. Regime di visita. Il motivo è fondato.
1.2.Il Tribunale ha ratificato, quale regime di visita, quello indicato dal CTU alle pagine 5 e 6 della
“Risposta alle osservazioni dei CC.TT.PP” depositata in data 27.09.2021, in particolare lo schema
“5+2 e fine settimana alternati” nel seguente modo: nella settimana di spettanza del padre, la madre starà con i figli ( ed ) dal lunedì fino al mercoledì mattina con riaccompagno a PE _1 Per_2
12 scuola;
nella settimana di spettanza della madre, invece, il padre starà con i figli dal mercoledì dopo la fine della scuola al venerdì mattina con riaccompagno a scuola.
1.3.Quanto al diritto di visita materno rispetto alla figlia , di anni 17, all'esito dell'ascolto Per_7 espletato in data 8.3.2023, data la quasi maggiore di quest'ultima e dato che è pacifico che non sono intervenuti sostanziali miglioramenti nella relazione con la madre, il Collegio ha confermato quanto disposto in data 03.08.2023 a modifica dei provvedimenti provvisori ed urgenti emessi nel corso del giudizio, prevedendo la libera frequentazione tra e la madre, tenuto conto degli impegni e delle Per_7 esigenze della minore.
1.4.L'appellato ha confermato che il regime di visita attuale non corrisponde a quello indicato in CTU
e che il padre trascorre con i suoi figli tre fine settimana al mese di cui, due fine settimana “lunghi” dal giovedì sera al lunedì mattina ( Giovedì – venerdì – sabato – domenica - otto notti al mese ); un terzo fine settimana, dal venerdì sera al lunedì mattina ( venerdì, sabato e domenica – per ulteriori tre notti al mese ); nella settimana in cui i figli rimangono il week end con la mamma, li tiene con sé un altro pomeriggio dall'uscita di scuola fino al mattino successivo ( un'altra notte al mese ) – indicativamente 12 notti al mese.
1.5. Ritiene la Corte come nulla osti anzi sia maggiormente rispondere agli interessi della prole la ratifica del regime sopra indicato, stante la accertata piena capacità genitoriale delle parti ed il maggior tempo a disposizione da parte della sig.ra impiegata part time -, con la variante Pt_1 dell'introduzione dei fine settimana alternati tra i genitori, così equilibrando la qualità del tempo nei seguenti termini: il padre trascorrerà con i suoi figli due fine settimana al mese alternati di cui, un fine settimana “lungo” dal giovedì sera al lunedì mattina (Giovedì – venerdì – sabato – domenica - quattro notti al mese ); un secondo fine settimana, dal venerdì sera al lunedì mattina ( venerdì, sabato e domenica – per ulteriori tre notti al mese ); nella settimana in cui i figli rimangono il week end con la mamma, li terrà con sé un altro pomeriggio dall'uscita di scuola fino al mattino successivo ( un'altra notte al mese ) – indicativamente 8 notti al mese.
2. Secondo e quinto motivo – accordi di separazione, contributo al mantenimento ordinario della prole e spese straordinarie: il motivo è fondato.
2.1. In tema di separazione consensuale, le condizioni contenute negli accordi possono essere revocate o modificate dalle successive statuizioni divorzili solo nel caso in cui attengano al cosiddetto contenuto essenziale (o necessario) dell'atto e non, invece, laddove siano caratterizzate dal contenuto eventuale (o accessorio).
13 2.2. Spetta al giudice del divorzio interpretare le singole clausole dell'accordo di separazione, partendo dal senso letterale per poi, in subordine, seguire i criteri di cui agli artt. 1362 c.c. – 1365 c.c.
e, in ulteriore subordine, le regole di cui agli artt. 1366 – 1371 c.c., con l'importante precisazione che anche un accordo di separazione “atipico” può corrispondere al contenuto essenziale dell'atto e può, dunque, essere revocato o modificato dalle successive statuizioni divorzili.
2.3.Invero gli accordi dei coniugi hanno un contenuto essenziale, volto ad assolvere ai doveri di solidarietà coniugale per il tempo immediatamente successivo alla separazione, cui può aggiungersi uno eventuale, finalizzato a regolare situazioni patrimoniali che non è più interesse delle parti mantenere in vita;
solo le pattuizioni essenziali possono essere revocate e modificate ex art. 710
c.p.c. (poi sostituito dall'art.473 bis-29 c.p.c.) e sono destinate ad essere superate dalla pronuncia di divorzio, mentre quelle eventuali seguono la disciplina propria dei negozi giuridici e non sono revocabili o modificabili.” (cfr. Cass., 22 luglio 2024, n. 20034; Cass. n. 1324/2025), la risoluzione dei contrasti interpretativi, tra una pattuizione «a latere» ed il contenuto di una separazione omologata o sentenza di divorzio, spetta al giudice di merito ordinario, il quale dovrà fare ricorso ai criteri dettati dagli artt. 1362 s.s. c.c. in tema di interpretazione dei contratti;
ciò in relazione alla natura di contratti estranei all'oggetto del giudizio di divorzio, il che ne evidenzia la natura di contratti, impugnabili secondo le regole ordinarie.
2.4. In sintesi, la distinzione delle diverse tipologie di accordi raggiunti dalle parti in sede di separazione consensuale assume un rilievo fondamentale, poiché solo le pattuizioni che sono state adottate semplicemente "in occasione" della separazione sono regolate dalla disciplina comune dei negozi di diritto privato e non seguono la sorte di tutte le condizioni di separazione che, con riguardo ai rapporti tra coniugi, sono superate dalla nuova regolamentazione che segue al divorzio.
2.5. Il distinguo tra contenuto necessario e contenuto eventuale delle condizioni di separazione non corrisponde automaticamente a quello tra pattuizioni tipiche o atipiche, poiché le parti possono prevedere modalità atipiche di regolamentazione dei loro rapporti a seguito della separazione che, però, attengono al contenuto essenziale delle condizioni di separazione, in quanto destinate ad assolvere ai doveri di solidarietà coniugale per il tempo immediatamente successivo alla separazione.
2.6. L'interprete è, dunque, tenuto a verificare se la pattuizione in esame, pur contenendo prestazioni diverse da quelle tipiche, assolve alla finalità proprie delle statuizioni necessarie, conseguenti alla separazione, oppure no;
solo nel primo caso può ritenersi che la pattuizione, riferita ai rapporti tra coniugi, effettuata in sede di separazione consensuale, sia suscettibile di essere travolta dalla pronuncia di divorzio.
14 2.7. Occorre, dunque, che il giudice del merito, nell'esaminare l'accordo destinato a disciplinare la separazione consensuale, individui la comune intenzione delle parti, nel rispetto dei criteri fissati dall'art. 1362 c.c. e ss., verificando se le condizioni di separazione contengano patti riconducibili all'una o all'altra categoria.
2.8. In tale quadro, il primo strumento da utilizzare è il senso letterale delle parole e delle espressioni adoperate, mentre soltanto se esso risulti ambiguo può farsi ricorso ai canoni strettamente interpretativi contemplati dall'art. 1362 all'art. 1365 c.c. e, in caso di loro insufficienza, a quelli interpretativi integrativi previsti dall'art. 1366 c.c. all'art. 1371 c.c. (Cass., Sez.
2, Ordinanza n. 33451 del 11/11/2021; Cass., Sez. 2, Ordinanza n. 17063 del 20/06/2024).
3. Ciò detto, rileva la Corte come il corposo assetto di accordi posti in essere nel dicembre 2017 in sede di separazione prevedeva l'assunzione da parte del sig. degli obblighi tipici a CP_1 contenuto necessario della separazione, quali l'affido condiviso e la collocazione dei figli (art. 1), il regime di visita (art. 9) l'assegnazione della casa coniugale in favore della sig.ra (art. 2), Pt_1
l'assegno di mantenimento in favore del coniuge (art. 8) e dei figli (€437,00 ciascuno artt. 11), anche altri a contenuto necessario ma espressi in modalità atipica: in particolare, per quanto concerne i figli, oltre al contributo per il mantenimento ordinario per €437,25 ciascuno, €400 mensili a titolo di buoni benzina (art. 11), le spese straordinarie relative alle attività sportive, le spese relative alla frequentazione della scuola internazionale di inglese fino al ciclo delle medie per ed , PE Per_7 fino al ciclo delle elementari per ed , infine il 100% delle spese straordinarie mediche, _1 Per_2 infine l'esborso di €4.000,00 per la vacanze estive (art. 10).
3.1.Inoltre, l'accordo prevedeva una serie di ulteriori obblighi a carico del sig. in favore CP_1 del coniuge, a contenuto eventuale, quali quelli di corrispondere integralmente la rata di mutuo gravante sulla casa coniugale fino alla sua estinzione (art. 3), le spese di manutenzione straordinaria dell'immobile e le imposte (art. 4), l'assicurazione della casa e le utenze (art. 5), i costi per la manutenzione del giardino (art. 6), la sostituzione dell'autovettura Kraisler 3000 intestata alla sig.ra ove il chilometraggio fosse superiore a 200.000,00 km (art. 12); di contro quest'ultima si Pt_1 impegnava (art. 13) a rinunciare, con separata side letter, a tutte le cariche societarie ed alle quote di partecipazione societaria che aveva nelle società del marito (CD318 s.r.l., Aigor s.r.l., Elle 75 s.r.l.) ed a rimborsare pro quota le rate del mutuo per l'acquisto della casa coniugale pagate in epoca successiva all'accordo di negoziazione assistita (art. 2).
3.2.Deve pertanto confermarsi la declaratoria di inammissibilità delle domande afferenti gli impegni di cui agli artt. 3, 4, 5, 6, 12 dell'accordo di negoziazione assistita, in quanto afferenti al contenuto eventuale della separazione, non sindacabili dal giudice del divorzio, in quanto meramente
“occasionate” dalla separazione.
15 3.3.Debbono invece essere qualificati come accordi relativi al contenuto necessario della separazione, anche se realizzati in modalità atipica, quelli relativi agli artt. 10 (€4.000,00 annuali per le vacanze estive) ed art. 11 (art. 400 mensili in buoni benzina) in quanto collocati nella parte relativa al mantenimento della prole e quindi corrisposti comunque a tale finalità ed al fine di far mantenere ai figli il medesimo tenore di vita goduto dai predetti in costanza di convivenza con il padre.
3.4.Di tali somme pertanto deve tenersi conto ai fini della nuova quantificazione del contributo al mantenimento, che supera e comprende quella di cui agli artt. 10 e 11, i quali in parte qua andranno revocati.
3.5. Si stima congrua, pertanto, la misura del contributo al mantenimento ordinario per €600,00 ciascuno per , ed oltre al 75% delle spese straordinarie come da Protocollo del _1 Per_2 PE
Tribunale di Padova.
3.6. Dalle dichiarazioni dei redditi agli atti emerge che , quale agente di commercio, ha CP_1 percepito un reddito medio mensile netto da lavoro autonomo (complessivo-imposta netta:12) nei periodi d'imposta dal 2014 al 2023 rispettivamente per €6.335,00 nel 2014, €8.317,00 nel 2015,
€5.137,00 nel 2016, €3.749,00 nel 2017, €4.055,00 nel 2018, €4.731,00 nel 2019, €4.000,00 nel 2020,
€3.390,00 nel 2021 €2.790,00 nel 2022, €2.778,00 2023.
3.7. Inoltre risulta (doc. n. 17 di primo grado) aver disinvestito fondi nel 2018 per €141.741, CP_5 nel 2019 per €85.727,00 e nel 2020 per €50.000,00, per complessivi €277.482; in data 15.4.2021 risulta aver stato fatto un bonifico con destinatario residente in [...]per il valore di €55.384.
3.8. Dalla relazione integrativa della Guardia di Finanza emerge che i redditi del sono CP_1 costituiti dal 2018 dai proventi percepiti a titolo di amministratore e socio unico della (saldo CP_4 contabile del cc intestato alla società al 2021 €56.962,97) e che dal 2000 al 2019 il predetto risultava legale rappresentante e titolare di quote societarie di ben 12 società per lo più estinte o in liquidazione;
dal 7.6.2011 è socio della Almerita s.r.l. Inoltre è beneficiario del Trust CICE istituito in data
19.1.2018 il cui scopo è quello di “gestire e conservare i beni che faranno parte del fondo in trust, come in seguito definito, affinché i redditi generati, se sufficienti, ed eventualmente i beni stessi, siano impiegati per il soddisfacimento delle varie esigenze di vita dei beneficiari, come in seguito definiti, assicurando loro il mantenimento dell'attuale tenore e qualità di vita, cura e assistenza personale e medica”.
3.9.Emerge altresì che la società controllata dal CICE Trust (come emerge dalla pag. 1 e 14 CP_7
“Libro degli Eventi” del CICE Trust, integrazioni GdF prot. 8458 del 11.01.2022), alla data del
31.12.2022, svolgeva attività di “holding di partecipazioni” e deteneva partecipazioni in ben n. 7
16 “imprese controllate e collegate”, tra cui anche che, al 31.12.2022 (doc.155) CP_4 CP_12 evidenziava un utile di esercizio di € 819.871,00 e ricavi delle vendite per un ammontare di ben €
6.691.318,00 e che alla data del 31.12.2020 evidenziava un utile di esercizio di € Controparte_13
404.190,00 come (doc. 82).
3.10.Inoltre ha come socio al 30% la fiduciaria inglese “ Controparte_13 Controparte_8
” (doc. 81), la quale detiene la partecipazione per conto di Seven Fiduciaria srl era
[...] CP_7 intestataria in qualità di fiduciaria, del 30% del capitale sociale di e in data Controparte_13
02.10.2019 la società “per ragioni di opportunità ha affidato il mandato di intestazione CP_7 fiduciaria a ” con sede al n. 14 di Chillingworth Road, Islington, N7 8QJ Londra Controparte_8
“dapprima affidato alla società Seven Fiduciaria srl per la detenzione di una quota nella società
con trasferimento in cui il valore fiscale della quota (30%) è indicato in € 516.923,00 CP_13
(doc. 85). Inoltre, l'appellato non documenta costi abitativi.
3.11. Pertanto, ritiene la Corte che il dato indicato nella dichiarazione dei redditi non corrisponda all'effettiva capacità economico patrimoniale del soggetto, dovendo essere comunque rapportata al patrimonio conferito dal 2018 – anno successivo a quello della separazione - nel Trust CICE e nelle società controllate e/o collegate al predetto nonché al valore delle cessioni di quote societarie sopra descritte.
3.12. Inoltre, deve osservarsi come, alla data dell'accordo di separazione (15.12.2017), il dato reddituale del fosse già in flessione rispetto agli anni d'imposta precedenti ma, nonostante CP_1 ciò, l'appellante ha condiviso con il coniuge i patti sopra citati, dimostrativi, anche in via presuntiva, di una capacità di spesa superiore e derivante da altra fonte rispetto a quella espressa nei modelli fiscali agli atti.
3.13.Per conto la sig.ra ha documentato redditi medi netti mensili dal 2014 al 2023 Pt_1 rispettivamente per €3.500,00 nel 2014, €2.877,00 nel 2015, €760,00 nel 2016, €680 annuali nel 2017,
€1.534 nel 2018, €1.726,00 nel 2019, €1.526,00 nel 2020. Ad ottobre 2021 è stata assunta con contratto di lavoro part time a tempo determinato, percependo redditi medi netti mensili per €638,00 nel 2022 ed €528,00 nel 2023.
3.14.Pertanto, alla luce della disparità economico patrimoniale delle parti, ancora sussistente, il
Collegio ritiene congruo un contributo paterno per il mantenimento ordinario dei minori PE
ed per €600,00 ciascuno, oltre al 75% delle spese straordinarie, come da protocollo del _1 Per_2
Tribunale di Padova, oltre all'assegno UNICO INPS, il quale sarà percepito integralmente dalla sig.ra
17 (cfr. Cass. 4672/2025), quale genitore collocatario, mentre quello per sarà percepito Pt_1 Per_7 dal sig. . CP_1
3.15.Per quanto concerne le spese relative alla frequentazione della scuola internazionale, le predette saranno sostenute per dal padre in via esclusiva, mentre quelle per ed saranno Per_7 _1 Per_2 sostenute dal padre in via esclusiva solo previo consenso di quest'ultimo; in mancanza saranno suddivise tra i genitori (quota Carroccia 75%; quota Cazzola 25%).
4. Anche il motivo afferente i documentati inadempimenti, in parte non contestati, ex art. 709 ter
c.p.c. deve essere rigettato in quanto non connotati dal requisito della gravità ed attualità.
5. Assegno divorzile.
5.1. Rileva preliminarmente il Collegio che parte appellata non ha proposto appello incidentale in ordine al capo di sentenza relativo all'an dell'assegno divorzile, ma ha chiesto la conferma del quantum riconosciuto a controparte in primo grado.
5.2. Ritiene la Corte che la misura dell'assegno divorzile sia stata correttamente valutata dal
Tribunale, tenuto conto della mancata dimostrazione da parte dell'appellante del sacrificio di aspettative professionali proprie, essendo quella relativa alla documentata attività di ballerina relativa ad un periodo molto risalente (1992) ed in ogni caso superata dal successivo svolgimento di attività lavorativa. In particolare, dal 1999 al 2005 la sig.ra ha lavorato per e Pt_1 CP_14 successivamente risulta aver collaborato con il marito nelle società Carroccia Rappresentanze, CD318 srl ed Elle 75 s.r.l., società dalla quali è stata regolarmente retribuita posizione contributiva Inps per gli anni 2014/2015/2016 / 2017, anno in cui la parti si sono separate (cfr doc. 43 e allegati).
6.La parziale e reciproca soccombenza giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
La Corte D'Appello di Venezia, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, in parziale accoglimento dell'appello e riforma della sentenza del Tribunale di
Padova n. 1888/2024 del 04/12/2024:
1) dispone che il padre trascorrerà con i figli ed due fine settimana al mese alternati _1 Per_2 di cui, un fine settimana “lungo” dal giovedì sera al lunedì mattina (Giovedì – venerdì – sabato
– domenica); un secondo fine settimana, dal venerdì sera al lunedì mattina ( venerdì, sabato e domenica ); nella settimana in cui i figli rimangono il week end con la mamma, li terrà con sé un altro pomeriggio dall'uscita di scuola fino al mattino successivo;
18 2) revoca gli accordi di cui agli artt. 10 e 11 delle condizioni di separazione relativi al pagamento in favore di di €400,00 mensili per buoni benzina ed €4.000,00 annuali per le Parte_1 vacanze estive;
3) pone a carico di , a titolo di contributo al mantenimento ordinario dei figli Controparte_1
ed , il pagamento in favore di entro il giorno 5 di ogni PE _1 Per_2 Parte_1 mese, della somma di €600,00 ciascuno (complessivi €1.800,00), oltre rivalutazione ISTAT, oltre al 75% delle spese straordinarie come da protocollo del Tribunale di Padova;
dispone che il padre provvederà in via esclusiva al mantenimento diretto ordinario e spese straordinarie per la figlia;
per quanto concerne le spese relative alla frequentazione della scuola Per_7 internazionale, le predette saranno sostenute per dal padre in via esclusiva, mentre quelle Per_7 per ed saranno sostenute dal padre in via esclusiva solo previo consenso di _1 Per_2 quest'ultimo; in mancanza saranno suddivise tra i genitori (quota Carroccia 75%; quota
Cazzola 25%);
4) dispone che l'assegno unico INPS sia percepito integralmente da per i figli Parte_1
e ed integralmente da per la figlia;
PE _1 _11 Controparte_1 Per_7
5) compensa le spese di lite;
6) dispone che in caso di diffusione della presente sentenza siano omesse le generalità delle parti e dei soggetti in essa menzionati, a norma del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, art. 52.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del 15.4.2025
Il Consigliere Estensore La Presidente
dott.ssa Silvia Franzoso dott.ssa Rita Rigoni
19