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Sentenza 30 gennaio 2025
Sentenza 30 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sciacca, sentenza 30/01/2025, n. 39 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sciacca |
| Numero : | 39 |
| Data del deposito : | 30 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 372/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di SCIACCA
Sezione Civile Unica
Il Tribunale, nella persona dei seguenti magistrati
Dr. Antonio Tricoli Presidente
Dr.ssa Valentina Del Rio Giudice rel.
Dr.ssa Veronica Messana Giudice ha pronunciato. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 372/2024 promossa da:
nata a [...] il [...] (C.F. ) rappresentata e Parte_1 C.F._1 difesa dall'Avv. CASCIO MARIA GRAZIA (C.F. ) ed elettivamente C.F._2
domiciliata presso il proprio difensore in Sciacca, via Valverde nr 1/a.
RICORRENTE
Contro
nato il [...] a [...] (C.F. ) Controparte_1 C.F._3
rappresentato e difeso dall'avv. Gianni Caracci (C.F. ) ed elettivamente C.F._4
domiciliato presso lo studio del proprio difensore in via Partanna Vittorio Emanuele n. 24
RESISTENTE
Con l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero
Interventore ex lege
OGGETTO: Determinazione del mantenimento in favore del figlio maggiorenne
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza del 28.01.2025, riportandosi integralmente ai propri scritti difensivi in atti.
Il pubblico ministero ha concluso come da visto apposto in data 1.11.2024. pagina 1 di 4 Svolgimento del processo
Con ricorso depositato il 20.05.2024, la sig.ra rappresentava: di essere l'unica figlia Parte_1
nata a [...] matrimonio contratto tra la sig.ra e il sig. ; che a Controparte_2 Controparte_1
seguito della morte della madre, il sig. ha contratto un nuovo matrimonio Controparte_1
disinteressandosi, a partire da quel momento, di provvedere ai bisogni economici e materiali della figlia. La sig.ra ha dichiarato di frequentare un corso di laurea presso l'università di Parte_1
Trapani e di essere sostenuta costantemente, ai fini della prosecuzione del percorso di studi, dallo zio, sig. , non essendo la stessa economicamente indipendente. Chiedeva, pertanto, di Persona_1
“ritenere e dichiarare sussistente il proprio diritto alla corresponsione dell'assegno di mantenimento da parte del padre sig. conseguentemente disporsi a carico del padre, sig. Controparte_1 CP_1
a titolo di assegno di mantenimento della figlia maggiorenne , l'importo
[...] Parte_1 mensile pari ad € 800,00, ovvero la maggiore o minore somma che il Tribunale riterrà equa e di giustizia”.
In data 21.05.2024 il Presidente fissava udienza di prima comparizione per il giorno 4.10.2024.
Il 24.9.2024 si costituiva in giudizio il sig. eccependo preliminarmente che il Controparte_1
ricorso introduttivo risultava notificato al resistente solo il 12 agosto 2024 e, non essendo stato rispettato il termine di cui all'art. 473-bis.14 co. 5 c.p.c., chiedeva un rinvio per ripristinare i suddetti termini. Rappresentava, nel merito, che, già durante la malattia della moglie, la figlia Parte_1 si era allontanata da casa, vivendo sostanzialmente presso l'abitazione del proprio fidanzato a
Castelvetrano; che, a seguito del decesso della madre, i loro rapporti si sono limitati a delle telefonate episodiche e che, quando lo stesso ha contratto un nuovo matrimonio nel 2022, ha subìto aggressioni verbali, denigrazioni, minacce, nonché richieste di allontanarsi dalla propria abitazione. Il resistente, a tale proposito, dichiarava che intercorre tra le medesime parti del giudizio in causa una procedura di mediazione avente ad oggetto il godimento dell'immobile comune sito in via A. Martino ed in cui lo stesso ha la propria residenza. Rappresentava che, le proprie cattive condizioni di salute (ipertensione arteriosa, ipercolesterolomia, malattia renale cronica) influiscono negativamente sul già poco consistente reddito e concludeva, pertanto, chiedendo: “in via preliminare, differire la data della comparizione delle parti stante l'omesso rispetto del termine legale di comparizione;
nel merito, rigettare la domanda avversaria per carenza dei presupposti”.
All'udienza di prima comparizione del 29.10.2024, a seguito dell'audizione separata delle parti, il
Giudice istruttore rinviava per la discussione al 28.10.2025. In tale data, i procuratori delle parti precisavano le conclusioni e la causa veniva rimessa alla decisione del collegio in camera di consiglio.
pagina 2 di 4 Motivi di diritto
Rileva il Collegio come la giurisprudenza in tema di mantenimento dei figli maggiorenni ha stabilito che l'obbligo dei genitori di mantenere la prole, previsto dalla carta costituzionale e dal codice civile
(147 e 148 c.c.), non cessa con il raggiungimento della maggiore età. Tale obbligo permane sino a che i figli non abbiano raggiunto una propria indipendenza economica a meno che tale situazione non dipenda da loro colpa (Cass. 5088/2018; Cass. 12952/2016).
L'art. 315 bis c.c. stabilisce il diritto del figlio ad essere mantenuto, educato, istruito e assistito moralmente dai genitori, mentre l'art. 316 bis c.c che i genitori devono adempiere i loro obblighi nei confronti dei figli in proporzione alle rispettive sostanze e secondo la loro capacità di lavoro professionale o casalingo.
L'art. 337 septies c.c., dettato per la prole maggiorenne, che “il giudice, valutate le circostanze, può disporre in favore dei figli maggiorenni non indipendenti economicamente il pagamento di un assegno periodico. Tale assegno, salvo diversa determinazione del giudice, è versato direttamente all'avente diritto”.
Nel caso di specie la ricorrente ha dichiarato di frequentare il secondo anno di infermieristica e di studiare a tempo pieno;
ha dichiarato altresì di svolgere un tirocinio non remunerato.
Appare, quindi, congruo, in ragione della ancora giovane età della ricorrente (21 anni) e del tempo presumibilmente necessario per far sì che completi il percorso di studio ed acquisisca una professionalità, stabilire allo stato la prosecuzione della corresponsione in suo favore di un assegno di mantenimento.
Quanto all'importo di detto assegno, lo stesso deve essere proporzionale alle sostanze del genitore.
Nel caso di specie il resistente non ha prodotto documentazione attestante il suo stato economico patrimoniale con le conseguenze di cui all'art. 473 bis 18 c.p.c..
Considerando che lo stesso già provvedeva spontaneamente a versare alla figlia l'importo mensile di €
200,00, appare congruo stabilire a suo carico un importo mensile di € 250,00 con decorrenza dalla data di presentazione della domanda, importo rivalutabile annualmente in base agli indici ISTAT.
Le spese stante la natura del giudizio vengono compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
- Pone a carico di l'obbligo di corrispondere a titolo di assegno di mantenimento in Controparte_1 favore della figlia maggiorenne, non economicamente autosufficiente, l'importo di € Parte_1
250,00 mensili rivalutabile annualmente in base agli indici ISTAT, con decorrenza dalla data di presentazione della domanda;
pagina 3 di 4 - compensa le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Sciacca nella camera di consiglio del 29.1.2025
Il Giudice rel.
Valentina Del Rio
Il Presidente
Antonio Tricoli
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di SCIACCA
Sezione Civile Unica
Il Tribunale, nella persona dei seguenti magistrati
Dr. Antonio Tricoli Presidente
Dr.ssa Valentina Del Rio Giudice rel.
Dr.ssa Veronica Messana Giudice ha pronunciato. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 372/2024 promossa da:
nata a [...] il [...] (C.F. ) rappresentata e Parte_1 C.F._1 difesa dall'Avv. CASCIO MARIA GRAZIA (C.F. ) ed elettivamente C.F._2
domiciliata presso il proprio difensore in Sciacca, via Valverde nr 1/a.
RICORRENTE
Contro
nato il [...] a [...] (C.F. ) Controparte_1 C.F._3
rappresentato e difeso dall'avv. Gianni Caracci (C.F. ) ed elettivamente C.F._4
domiciliato presso lo studio del proprio difensore in via Partanna Vittorio Emanuele n. 24
RESISTENTE
Con l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero
Interventore ex lege
OGGETTO: Determinazione del mantenimento in favore del figlio maggiorenne
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza del 28.01.2025, riportandosi integralmente ai propri scritti difensivi in atti.
Il pubblico ministero ha concluso come da visto apposto in data 1.11.2024. pagina 1 di 4 Svolgimento del processo
Con ricorso depositato il 20.05.2024, la sig.ra rappresentava: di essere l'unica figlia Parte_1
nata a [...] matrimonio contratto tra la sig.ra e il sig. ; che a Controparte_2 Controparte_1
seguito della morte della madre, il sig. ha contratto un nuovo matrimonio Controparte_1
disinteressandosi, a partire da quel momento, di provvedere ai bisogni economici e materiali della figlia. La sig.ra ha dichiarato di frequentare un corso di laurea presso l'università di Parte_1
Trapani e di essere sostenuta costantemente, ai fini della prosecuzione del percorso di studi, dallo zio, sig. , non essendo la stessa economicamente indipendente. Chiedeva, pertanto, di Persona_1
“ritenere e dichiarare sussistente il proprio diritto alla corresponsione dell'assegno di mantenimento da parte del padre sig. conseguentemente disporsi a carico del padre, sig. Controparte_1 CP_1
a titolo di assegno di mantenimento della figlia maggiorenne , l'importo
[...] Parte_1 mensile pari ad € 800,00, ovvero la maggiore o minore somma che il Tribunale riterrà equa e di giustizia”.
In data 21.05.2024 il Presidente fissava udienza di prima comparizione per il giorno 4.10.2024.
Il 24.9.2024 si costituiva in giudizio il sig. eccependo preliminarmente che il Controparte_1
ricorso introduttivo risultava notificato al resistente solo il 12 agosto 2024 e, non essendo stato rispettato il termine di cui all'art. 473-bis.14 co. 5 c.p.c., chiedeva un rinvio per ripristinare i suddetti termini. Rappresentava, nel merito, che, già durante la malattia della moglie, la figlia Parte_1 si era allontanata da casa, vivendo sostanzialmente presso l'abitazione del proprio fidanzato a
Castelvetrano; che, a seguito del decesso della madre, i loro rapporti si sono limitati a delle telefonate episodiche e che, quando lo stesso ha contratto un nuovo matrimonio nel 2022, ha subìto aggressioni verbali, denigrazioni, minacce, nonché richieste di allontanarsi dalla propria abitazione. Il resistente, a tale proposito, dichiarava che intercorre tra le medesime parti del giudizio in causa una procedura di mediazione avente ad oggetto il godimento dell'immobile comune sito in via A. Martino ed in cui lo stesso ha la propria residenza. Rappresentava che, le proprie cattive condizioni di salute (ipertensione arteriosa, ipercolesterolomia, malattia renale cronica) influiscono negativamente sul già poco consistente reddito e concludeva, pertanto, chiedendo: “in via preliminare, differire la data della comparizione delle parti stante l'omesso rispetto del termine legale di comparizione;
nel merito, rigettare la domanda avversaria per carenza dei presupposti”.
All'udienza di prima comparizione del 29.10.2024, a seguito dell'audizione separata delle parti, il
Giudice istruttore rinviava per la discussione al 28.10.2025. In tale data, i procuratori delle parti precisavano le conclusioni e la causa veniva rimessa alla decisione del collegio in camera di consiglio.
pagina 2 di 4 Motivi di diritto
Rileva il Collegio come la giurisprudenza in tema di mantenimento dei figli maggiorenni ha stabilito che l'obbligo dei genitori di mantenere la prole, previsto dalla carta costituzionale e dal codice civile
(147 e 148 c.c.), non cessa con il raggiungimento della maggiore età. Tale obbligo permane sino a che i figli non abbiano raggiunto una propria indipendenza economica a meno che tale situazione non dipenda da loro colpa (Cass. 5088/2018; Cass. 12952/2016).
L'art. 315 bis c.c. stabilisce il diritto del figlio ad essere mantenuto, educato, istruito e assistito moralmente dai genitori, mentre l'art. 316 bis c.c che i genitori devono adempiere i loro obblighi nei confronti dei figli in proporzione alle rispettive sostanze e secondo la loro capacità di lavoro professionale o casalingo.
L'art. 337 septies c.c., dettato per la prole maggiorenne, che “il giudice, valutate le circostanze, può disporre in favore dei figli maggiorenni non indipendenti economicamente il pagamento di un assegno periodico. Tale assegno, salvo diversa determinazione del giudice, è versato direttamente all'avente diritto”.
Nel caso di specie la ricorrente ha dichiarato di frequentare il secondo anno di infermieristica e di studiare a tempo pieno;
ha dichiarato altresì di svolgere un tirocinio non remunerato.
Appare, quindi, congruo, in ragione della ancora giovane età della ricorrente (21 anni) e del tempo presumibilmente necessario per far sì che completi il percorso di studio ed acquisisca una professionalità, stabilire allo stato la prosecuzione della corresponsione in suo favore di un assegno di mantenimento.
Quanto all'importo di detto assegno, lo stesso deve essere proporzionale alle sostanze del genitore.
Nel caso di specie il resistente non ha prodotto documentazione attestante il suo stato economico patrimoniale con le conseguenze di cui all'art. 473 bis 18 c.p.c..
Considerando che lo stesso già provvedeva spontaneamente a versare alla figlia l'importo mensile di €
200,00, appare congruo stabilire a suo carico un importo mensile di € 250,00 con decorrenza dalla data di presentazione della domanda, importo rivalutabile annualmente in base agli indici ISTAT.
Le spese stante la natura del giudizio vengono compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
- Pone a carico di l'obbligo di corrispondere a titolo di assegno di mantenimento in Controparte_1 favore della figlia maggiorenne, non economicamente autosufficiente, l'importo di € Parte_1
250,00 mensili rivalutabile annualmente in base agli indici ISTAT, con decorrenza dalla data di presentazione della domanda;
pagina 3 di 4 - compensa le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Sciacca nella camera di consiglio del 29.1.2025
Il Giudice rel.
Valentina Del Rio
Il Presidente
Antonio Tricoli
pagina 4 di 4