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Sentenza 26 febbraio 2026
Sentenza 26 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Oristano, sez. I, sentenza 26/02/2026, n. 18 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Oristano |
| Numero : | 18 |
| Data del deposito : | 26 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 18/2026
Depositata il 26/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ORISTANO Sezione 1, riunita in udienza il 18/12/2025 alle ore 10:30 con la seguente composizione collegiale:
CASCHILI NICOLA, Presidente
UR LL, Relatore
RU PAOLO, Giudice
in data 18/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 120/2025 depositato il 08/09/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Ricorrente_2 - CF_Ricorrente_2
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Oristano - Indirizzo Resistente_1
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 2025 - 00000 - 6 IPOTECARIE E CATASTALI-IMPOSTA IPOTECARIA
2025
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 2025 - 00000 - 6 IPOTECARIE E CATASTALI-IMPOSTA CATASTALE 2025
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 6/2026 depositato il 27/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente: Il difensore di parte ricorrente eccepisce il difetto di motivazione, si rimette agli atti difensivi e insiste per l'accoglimento del ricorso.
Resistente: il difensore dell'Ufficio conferma la legittimità del proprio operato, si rimette alle proprie controdeduzioni e insiste per il rigetto del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso tempestivo le contribuenti Ricorrente_2 - CF_Ricorrente_2 e Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1 impugnavano l'avviso di accertamento e liquidazione n. 2025-00000 6 del 22/04/2025, relativo a imposta ipotecaria e catastale in sede di successione di Nominativo_1, con il quale l'Ufficio ha rideterminato il valore di un immobile sito in Citta_1, Indirizzo_1 (Identificativo catastale_1), elevandolo a € 212.850,00 rispetto a quanto dichiarato. I motivi di ricorso possono essere come di seguito riassunti: 1) inesistenza giuridica dell'atto per vizio di sottoscrizione;
2) nullità dell'atto per vizio di motivazione;
3) violazione e falsa applicazione degli artt.27 e
35 Dlgs 346/1990 nonché violazione dell'art.7 comma 5-bis Dlgs n,546/92; 4) violazione e falsa applicazione dell'art.69 comma 3 L.342/1990 ed art.27 comma 4 TUS
Le Ricorrenti, eccepiscono, altresì, l'erroneità della valutazione operata dall'Ufficio, basata su valori OMI non coerenti con lo stato di conservazione del bene, producendo perizia tecnica a sostegno della propria tesi difensiva.
Concludono con la richiesta di accoglimento del ricorso, annullamento dell'atto impugnato e vittoria di spese.
Radicatosi il contraddittorio, si è costituita l'Agenzia delle Entrate, Direzione provinciale di Oristano, chiedendo il rigetto del ricorso, sostenendo la congruità del valore accertato e rilevando l'inammissibilità, per decadenza, della richiesta di agevolazioni “prima casa”, poiché non formulate nella dichiarazione di successione omessa e comunque, solo in sede contenziosa.
Conclude la Resistente con la richiesta di rigetto del ricorso, conferma della legittimità dell'atto impugnato e vittoria di spese.
La causa è tenuta a decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è parzialmente fondato e deve essere accolto, nei limiti di seguito esposti.
Preliminarmente, in merito all'eccezione circa l'inesistenza dell'atto per vizio di sottoscrizione, si osserva che la stessa è infondata. È principio di diritto consolidato quello per cui la delega alla sottoscrizione dell'avviso di accertamento ha natura di delega di firma - e non di funzioni - poiché realizza un mero decentramento burocratico senza rilevanza esterna, restando l'atto firmato dal delegato imputabile all'organo delegante, con la conseguenza che, nell'ambito dell'organizzazione interna dell'ufficio, l'attuazione di detta delega di firma può avvenire anche mediante ordini di servizio, senza necessità di indicazione nominativa, essendo sufficiente l'individuazione della qualifica rivestita dall'impiegato delegato, la quale consente la successiva verifica della corrispondenza tra sottoscrittore e destinatario della delega stessa. Con la delega di firma, dunque, il delegato non esercita alcun potere o competenza riservata al delegante, trovando titolo il suo agire nei poteri di ordine e direzione, coordinamento e controllo attribuiti al dirigente preposto all'ufficio (art. 11, comma 1, lett. c) e d) Statuto Agenzia delle entrate, approvato con delibera n. 6 del 2000; art. 14, comma
2, reg. amm. n. 4/2000), nell'ambito dello schema organizzativo della subordinazione gerarchica tra persone appartenenti al medesimo ufficio. Trattandosi di una delega per la sottoscrizione, pertanto, alla stessa non
è applicabile la disciplina dettata per la delega di funzioni di cui all'art. 17, comma 1 -bis, del d.lgs. n. 165 del 2001, per cui non è richiesta né la sua temporaneità né una specifica motivazione (cfr., in tal senso, ex multis, Cass. n. 8814 del 2019). Tuttavia, nel caso di specie, la produzione documentale dell'Ufficio dimostra il legittimo conferimento della delega di firma, che non richiede la qualifica dirigenziale in capo al sottoscrittore.
Parimenti deve essere rigettata l'eccezione di carenza di motivazione, risultando l'atto idoneo a far comprendere il fondamento della pretesa tributaria.
Passando al merito, circa il motivo inerente la violazione e falsa applicazione dell'art.69 comma 3 L.342/1990 ed art.27 comma 4 TUS, si osserva che in data 06.05.2025 e 07.05.2025 la Direzione Provinciale di Oristano notificava alle Sig.re Ricorrente_1 e Ricorrente_2 l'avviso di accertamento e liquidazione – successione n. 2025-000000-6, con il quale si procedeva alla liquidazione delle imposte relative alla successione del de cuius Nominativo_1 (cf. CF_1), deceduto il 05.01.2020, per la quale non risultava trasmessa alcuna dichiarazione di successione, nonostante la sussistenza del relativo obbligo di presentazione. Detto avviso è stato preceduto dallo schema d'atto che recava nella parte motiva la data corretta del decesso ovvero 05/01/2020 che per un errore materiale nella intestazione è indicata la differente data 05/01/2021.
L'eccezione in esame concerne il diniego dei benefici di cui alla Nota II-bis all'art. 1 della Tariffa, parte I, allegata al d.P.R. n. 131/1986, ossia la c.d. agevolazione “prima casa”, per i trasferimenti derivanti da successioni o donazioni, è disciplinata dall'articolo 69 della legge n. 342/2000, che prevede l'applicazione delle imposte ipotecaria e catastale nella misura fissa per i trasferimenti della proprietà di case di abitazione di categoria catastale diversa dalle categorie A1, A8 e A9, e per la costituzione o il trasferimento di diritti immobiliari relativi alle stesse, derivanti da successioni o donazioni, quando sussistano i requisiti e le condizioni previste dalla Nota II-bis, all'articolo 1, della Tariffa, Parte prima, allegata al Testo unico dell'imposta di registro (Tur).
L'agevolazione deve essere richiesta dal contribuente nella dichiarazione di successione. In tale sede, va evidenziata la sussistenza, al momento del trasferimento dell'immobile (ossia all'apertura della successione), dei suddetti requisiti e condizioni. Nel caso in cui l'agevolazione non sia stata richiesta dal contribuente nella dichiarazione di successione, è possibile integrare la medesima tramite una dichiarazione di successione integrativa o sostitutiva.Nell'ipotesi di omessa presentazione della dichiarazione di successione, ai sensi dell'articolo 27 del Tus, comma 4, “Se la dichiarazione della successione è stata omessa l'imposta è accertata e liquidata d'ufficio a norma dell'art. 35. Se è stata omessa la dichiarazione sostitutiva o la dichiarazione integrativa di cui all'art. 28, comma 6, si procede d'ufficio, rispettivamente, alla riliquidazione dell'imposta o alla liquidazione della maggiore imposta. L'avviso deve essere notificato entro il termine di decadenza di cinque anni dalla scadenza del termine per la presentazione della dichiarazione omessa”. Dalle richiamate norme, emerge che, nei casi in cui la dichiarazione di successione sia presentata oltre il termine di dodici mesi, ma entro il termine di decadenza dell'azione di accertamento dell'omessa dichiarazione, la dichiarazione è liquidata e l'ufficio provvede a effettuare il controllo delle imposte autoliquidate e a irrogare le sanzioni per l'omessa o tardiva presentazione della dichiarazione. Nel caso, invece, di omissione della presentazione della mancata dichiarazione di successione, l'agevolazione può essere richiesta entro il termine di decadenza dall'azione di accertamento per l'omessa dichiarazione e, dunque, entro cinque anni dal termine ordinario di presentazione della dichiarazione (ex articolo 27, comma
4, del Tus).
Dunque, la possibilità di richiedere l'agevolazione “prima casa” oltre il termine ordinario, con una dichiarazione integrativa o sostitutiva, trova un limite temporale nei cinque anni dalla scadenza del termine per la presentazione della dichiarazione omessa, ex articolo 27, comma 3, del Tus.
Il tema che ci occupa, concerne, tuttavia una questione differente, ovvero il diritto a chiedere l'agevolazione dopo la notifica di un tempestivo avviso di accertamento, in assenza di qualsiasi dichiarazione di successione
(tanto originaria quanto integrativa).
La risoluzione AdE 66/2024 citata dalle Ricorrenti, non tratta affatto la questione, al contrario, menziona i due diversi casi di a) richiesta di agevolazione fatta con dichiarazione di successione integrativa o sostitutiva e b) richiesta di agevolazione fatta in assenza di dichiarazione di successione (entrambe valide se effettuata entro il termine di decadenza dall'azione di accertamento e prima della notifica dell'atto di accertamento).
Il caso di specie è, però, differente e concerne l'omessa dichiarazione (sia iniziale che integrativa) e richiesta di agevolazione dopo l'avviso di accertamento notificato tempestivamente. In tal caso, il contribuente non può fare richiesta di agevolazione in sede di contestazione dell'avviso di accertamento (caso non contemplato ne' dalla legge ne' dalla risoluzione). Nè, contraraimente a quanto affermato dalle Ricorrenti, può essere invocata la citata risoluzione AdE che afferma “In caso di dichiarazione di successione omessa, si ritiene che l'agevolazione ''prima casa'' possa essere richiesta entro il termine di decadenza dall'azione di accertamento dell'omessa dichiarazione e, dunque, entro cinque anni dal termine ordinario di presentazione della dichiarazione omessa, ai sensi del citato articolo 27, comma 4 del TUS”. L'art.27 dispone semplicemente che “Se la dichiarazione della successione è stata omessa, l'imposta è accertata e liquidata d'ufficio a norma dell'articolo 35” (comma 4). Tuttavia, l'art. 33 (che tratta dell'autoliquidazione dell'imposta da parte dei soggetti obbligati in sede di dichiarazione) precisa che “I soggetti obbligati al pagamento autoliquidano l'imposta in base alla dichiarazione della successione, anche se presentata dopo la scadenza del relativo termine ma prima che sia stato notificato l'accertamento d'ufficio”
Nella versione della norma in vigore fino al 31.12.2024, era l'Ufficio del registro che liquidava l'imposta (e non i soggetti obbligati) ma sempre “prima che sia notificato l'accertamento d'ufficio” ribadendo dunque implicitamente che questo era il limite temporale per determinare l'imposta.
Come correttamente rilevato dall'Ufficio, le agevolazioni fiscali sono di stretta interpretazione e il diritto deve essere invocato dal contribuente tramite la presentazione della dichiarazione di successione. Nel caso di specie, la mancata richiesta formale nei termini e modi previsti dal D.Lgs. 346/1990 preclude il riconoscimento del beneficio in sede contenziosa. Non è, quindi, revocabile in dubbio che l'omessa presentazione della dichiarazione di successione costituisca una fattispecie più grave della sua errata o infedele presentazione.
Pertanto, nel caso di specie – in cui le ricorrenti hanno fatto richiesta di usufruire dell'agevolazione solo in sede contenziosa – esse siano decadute da tale diritto.
Il motivo è, pertanto, infondato e deve essere respinto.
Passando al motivo circa l'errata determinazione del valore degli immobili, l'eccezione è fondata.
L'Ufficio ha operato una valutazione basata su valori OMI riferiti ad annualità successive (2024) rispetto al momento del decesso (2020). Come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità (Cass. 11439/2018), le quotazioni OMI non costituiscono una prova legale ma una presunzione semplice che, nel caso di specie, risulta superata dalla perizia tecnica di parte prodotta dalle ricorrenti, la quale evidenzia lo stato manutentivo degli immobili e l'andamento del mercato locale nel 2020.
La Corte ritiene condivisibili le risultanze della perizia tecnica di parte redatta dall'Ing. Nominativo_2. Il perito ha evidenziato come l'immobile versi in condizioni manutentive “mediocri/scadenti" con presenza di umidità di risalita, impianti obsoleti e una copertura in fibrocemento (eternit) che necessita di integrale bonifica e rifacimento. Tali criticità, stimate in circa € 54.000,00 di costi di ripristino, incidono significativamente sul valore di mercato e ridetermina il valore degli immobili sulla base della perizia tecnica prodotta dalle ricorrenti, valore ritenuto congruo in relazione allo stato reale del bene alla data di apertura della successione.
L'esito di parziale soccombenza reciproca giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
La Corte accoglie parzialmente il ricorso e ridetermina il valore degli immobili sulla base della perizia tecnica prodotta dalle ricorrenti, rigettando per il resto e compensando le spese. Il presidente Caschili
Depositata il 26/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ORISTANO Sezione 1, riunita in udienza il 18/12/2025 alle ore 10:30 con la seguente composizione collegiale:
CASCHILI NICOLA, Presidente
UR LL, Relatore
RU PAOLO, Giudice
in data 18/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 120/2025 depositato il 08/09/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Ricorrente_2 - CF_Ricorrente_2
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Oristano - Indirizzo Resistente_1
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 2025 - 00000 - 6 IPOTECARIE E CATASTALI-IMPOSTA IPOTECARIA
2025
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 2025 - 00000 - 6 IPOTECARIE E CATASTALI-IMPOSTA CATASTALE 2025
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 6/2026 depositato il 27/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente: Il difensore di parte ricorrente eccepisce il difetto di motivazione, si rimette agli atti difensivi e insiste per l'accoglimento del ricorso.
Resistente: il difensore dell'Ufficio conferma la legittimità del proprio operato, si rimette alle proprie controdeduzioni e insiste per il rigetto del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso tempestivo le contribuenti Ricorrente_2 - CF_Ricorrente_2 e Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1 impugnavano l'avviso di accertamento e liquidazione n. 2025-00000 6 del 22/04/2025, relativo a imposta ipotecaria e catastale in sede di successione di Nominativo_1, con il quale l'Ufficio ha rideterminato il valore di un immobile sito in Citta_1, Indirizzo_1 (Identificativo catastale_1), elevandolo a € 212.850,00 rispetto a quanto dichiarato. I motivi di ricorso possono essere come di seguito riassunti: 1) inesistenza giuridica dell'atto per vizio di sottoscrizione;
2) nullità dell'atto per vizio di motivazione;
3) violazione e falsa applicazione degli artt.27 e
35 Dlgs 346/1990 nonché violazione dell'art.7 comma 5-bis Dlgs n,546/92; 4) violazione e falsa applicazione dell'art.69 comma 3 L.342/1990 ed art.27 comma 4 TUS
Le Ricorrenti, eccepiscono, altresì, l'erroneità della valutazione operata dall'Ufficio, basata su valori OMI non coerenti con lo stato di conservazione del bene, producendo perizia tecnica a sostegno della propria tesi difensiva.
Concludono con la richiesta di accoglimento del ricorso, annullamento dell'atto impugnato e vittoria di spese.
Radicatosi il contraddittorio, si è costituita l'Agenzia delle Entrate, Direzione provinciale di Oristano, chiedendo il rigetto del ricorso, sostenendo la congruità del valore accertato e rilevando l'inammissibilità, per decadenza, della richiesta di agevolazioni “prima casa”, poiché non formulate nella dichiarazione di successione omessa e comunque, solo in sede contenziosa.
Conclude la Resistente con la richiesta di rigetto del ricorso, conferma della legittimità dell'atto impugnato e vittoria di spese.
La causa è tenuta a decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è parzialmente fondato e deve essere accolto, nei limiti di seguito esposti.
Preliminarmente, in merito all'eccezione circa l'inesistenza dell'atto per vizio di sottoscrizione, si osserva che la stessa è infondata. È principio di diritto consolidato quello per cui la delega alla sottoscrizione dell'avviso di accertamento ha natura di delega di firma - e non di funzioni - poiché realizza un mero decentramento burocratico senza rilevanza esterna, restando l'atto firmato dal delegato imputabile all'organo delegante, con la conseguenza che, nell'ambito dell'organizzazione interna dell'ufficio, l'attuazione di detta delega di firma può avvenire anche mediante ordini di servizio, senza necessità di indicazione nominativa, essendo sufficiente l'individuazione della qualifica rivestita dall'impiegato delegato, la quale consente la successiva verifica della corrispondenza tra sottoscrittore e destinatario della delega stessa. Con la delega di firma, dunque, il delegato non esercita alcun potere o competenza riservata al delegante, trovando titolo il suo agire nei poteri di ordine e direzione, coordinamento e controllo attribuiti al dirigente preposto all'ufficio (art. 11, comma 1, lett. c) e d) Statuto Agenzia delle entrate, approvato con delibera n. 6 del 2000; art. 14, comma
2, reg. amm. n. 4/2000), nell'ambito dello schema organizzativo della subordinazione gerarchica tra persone appartenenti al medesimo ufficio. Trattandosi di una delega per la sottoscrizione, pertanto, alla stessa non
è applicabile la disciplina dettata per la delega di funzioni di cui all'art. 17, comma 1 -bis, del d.lgs. n. 165 del 2001, per cui non è richiesta né la sua temporaneità né una specifica motivazione (cfr., in tal senso, ex multis, Cass. n. 8814 del 2019). Tuttavia, nel caso di specie, la produzione documentale dell'Ufficio dimostra il legittimo conferimento della delega di firma, che non richiede la qualifica dirigenziale in capo al sottoscrittore.
Parimenti deve essere rigettata l'eccezione di carenza di motivazione, risultando l'atto idoneo a far comprendere il fondamento della pretesa tributaria.
Passando al merito, circa il motivo inerente la violazione e falsa applicazione dell'art.69 comma 3 L.342/1990 ed art.27 comma 4 TUS, si osserva che in data 06.05.2025 e 07.05.2025 la Direzione Provinciale di Oristano notificava alle Sig.re Ricorrente_1 e Ricorrente_2 l'avviso di accertamento e liquidazione – successione n. 2025-000000-6, con il quale si procedeva alla liquidazione delle imposte relative alla successione del de cuius Nominativo_1 (cf. CF_1), deceduto il 05.01.2020, per la quale non risultava trasmessa alcuna dichiarazione di successione, nonostante la sussistenza del relativo obbligo di presentazione. Detto avviso è stato preceduto dallo schema d'atto che recava nella parte motiva la data corretta del decesso ovvero 05/01/2020 che per un errore materiale nella intestazione è indicata la differente data 05/01/2021.
L'eccezione in esame concerne il diniego dei benefici di cui alla Nota II-bis all'art. 1 della Tariffa, parte I, allegata al d.P.R. n. 131/1986, ossia la c.d. agevolazione “prima casa”, per i trasferimenti derivanti da successioni o donazioni, è disciplinata dall'articolo 69 della legge n. 342/2000, che prevede l'applicazione delle imposte ipotecaria e catastale nella misura fissa per i trasferimenti della proprietà di case di abitazione di categoria catastale diversa dalle categorie A1, A8 e A9, e per la costituzione o il trasferimento di diritti immobiliari relativi alle stesse, derivanti da successioni o donazioni, quando sussistano i requisiti e le condizioni previste dalla Nota II-bis, all'articolo 1, della Tariffa, Parte prima, allegata al Testo unico dell'imposta di registro (Tur).
L'agevolazione deve essere richiesta dal contribuente nella dichiarazione di successione. In tale sede, va evidenziata la sussistenza, al momento del trasferimento dell'immobile (ossia all'apertura della successione), dei suddetti requisiti e condizioni. Nel caso in cui l'agevolazione non sia stata richiesta dal contribuente nella dichiarazione di successione, è possibile integrare la medesima tramite una dichiarazione di successione integrativa o sostitutiva.Nell'ipotesi di omessa presentazione della dichiarazione di successione, ai sensi dell'articolo 27 del Tus, comma 4, “Se la dichiarazione della successione è stata omessa l'imposta è accertata e liquidata d'ufficio a norma dell'art. 35. Se è stata omessa la dichiarazione sostitutiva o la dichiarazione integrativa di cui all'art. 28, comma 6, si procede d'ufficio, rispettivamente, alla riliquidazione dell'imposta o alla liquidazione della maggiore imposta. L'avviso deve essere notificato entro il termine di decadenza di cinque anni dalla scadenza del termine per la presentazione della dichiarazione omessa”. Dalle richiamate norme, emerge che, nei casi in cui la dichiarazione di successione sia presentata oltre il termine di dodici mesi, ma entro il termine di decadenza dell'azione di accertamento dell'omessa dichiarazione, la dichiarazione è liquidata e l'ufficio provvede a effettuare il controllo delle imposte autoliquidate e a irrogare le sanzioni per l'omessa o tardiva presentazione della dichiarazione. Nel caso, invece, di omissione della presentazione della mancata dichiarazione di successione, l'agevolazione può essere richiesta entro il termine di decadenza dall'azione di accertamento per l'omessa dichiarazione e, dunque, entro cinque anni dal termine ordinario di presentazione della dichiarazione (ex articolo 27, comma
4, del Tus).
Dunque, la possibilità di richiedere l'agevolazione “prima casa” oltre il termine ordinario, con una dichiarazione integrativa o sostitutiva, trova un limite temporale nei cinque anni dalla scadenza del termine per la presentazione della dichiarazione omessa, ex articolo 27, comma 3, del Tus.
Il tema che ci occupa, concerne, tuttavia una questione differente, ovvero il diritto a chiedere l'agevolazione dopo la notifica di un tempestivo avviso di accertamento, in assenza di qualsiasi dichiarazione di successione
(tanto originaria quanto integrativa).
La risoluzione AdE 66/2024 citata dalle Ricorrenti, non tratta affatto la questione, al contrario, menziona i due diversi casi di a) richiesta di agevolazione fatta con dichiarazione di successione integrativa o sostitutiva e b) richiesta di agevolazione fatta in assenza di dichiarazione di successione (entrambe valide se effettuata entro il termine di decadenza dall'azione di accertamento e prima della notifica dell'atto di accertamento).
Il caso di specie è, però, differente e concerne l'omessa dichiarazione (sia iniziale che integrativa) e richiesta di agevolazione dopo l'avviso di accertamento notificato tempestivamente. In tal caso, il contribuente non può fare richiesta di agevolazione in sede di contestazione dell'avviso di accertamento (caso non contemplato ne' dalla legge ne' dalla risoluzione). Nè, contraraimente a quanto affermato dalle Ricorrenti, può essere invocata la citata risoluzione AdE che afferma “In caso di dichiarazione di successione omessa, si ritiene che l'agevolazione ''prima casa'' possa essere richiesta entro il termine di decadenza dall'azione di accertamento dell'omessa dichiarazione e, dunque, entro cinque anni dal termine ordinario di presentazione della dichiarazione omessa, ai sensi del citato articolo 27, comma 4 del TUS”. L'art.27 dispone semplicemente che “Se la dichiarazione della successione è stata omessa, l'imposta è accertata e liquidata d'ufficio a norma dell'articolo 35” (comma 4). Tuttavia, l'art. 33 (che tratta dell'autoliquidazione dell'imposta da parte dei soggetti obbligati in sede di dichiarazione) precisa che “I soggetti obbligati al pagamento autoliquidano l'imposta in base alla dichiarazione della successione, anche se presentata dopo la scadenza del relativo termine ma prima che sia stato notificato l'accertamento d'ufficio”
Nella versione della norma in vigore fino al 31.12.2024, era l'Ufficio del registro che liquidava l'imposta (e non i soggetti obbligati) ma sempre “prima che sia notificato l'accertamento d'ufficio” ribadendo dunque implicitamente che questo era il limite temporale per determinare l'imposta.
Come correttamente rilevato dall'Ufficio, le agevolazioni fiscali sono di stretta interpretazione e il diritto deve essere invocato dal contribuente tramite la presentazione della dichiarazione di successione. Nel caso di specie, la mancata richiesta formale nei termini e modi previsti dal D.Lgs. 346/1990 preclude il riconoscimento del beneficio in sede contenziosa. Non è, quindi, revocabile in dubbio che l'omessa presentazione della dichiarazione di successione costituisca una fattispecie più grave della sua errata o infedele presentazione.
Pertanto, nel caso di specie – in cui le ricorrenti hanno fatto richiesta di usufruire dell'agevolazione solo in sede contenziosa – esse siano decadute da tale diritto.
Il motivo è, pertanto, infondato e deve essere respinto.
Passando al motivo circa l'errata determinazione del valore degli immobili, l'eccezione è fondata.
L'Ufficio ha operato una valutazione basata su valori OMI riferiti ad annualità successive (2024) rispetto al momento del decesso (2020). Come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità (Cass. 11439/2018), le quotazioni OMI non costituiscono una prova legale ma una presunzione semplice che, nel caso di specie, risulta superata dalla perizia tecnica di parte prodotta dalle ricorrenti, la quale evidenzia lo stato manutentivo degli immobili e l'andamento del mercato locale nel 2020.
La Corte ritiene condivisibili le risultanze della perizia tecnica di parte redatta dall'Ing. Nominativo_2. Il perito ha evidenziato come l'immobile versi in condizioni manutentive “mediocri/scadenti" con presenza di umidità di risalita, impianti obsoleti e una copertura in fibrocemento (eternit) che necessita di integrale bonifica e rifacimento. Tali criticità, stimate in circa € 54.000,00 di costi di ripristino, incidono significativamente sul valore di mercato e ridetermina il valore degli immobili sulla base della perizia tecnica prodotta dalle ricorrenti, valore ritenuto congruo in relazione allo stato reale del bene alla data di apertura della successione.
L'esito di parziale soccombenza reciproca giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
La Corte accoglie parzialmente il ricorso e ridetermina il valore degli immobili sulla base della perizia tecnica prodotta dalle ricorrenti, rigettando per il resto e compensando le spese. Il presidente Caschili