TRIB
Sentenza 9 gennaio 2025
Sentenza 9 gennaio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 09/01/2025, n. 124 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 124 |
| Data del deposito : | 9 gennaio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI VENEZIA
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE, PROTEZIONE
INTERNAZIONALE E LIBERA CIRCOLAZIONE DEI CITTADINI DELL'UNIONE
EUROPEA
R.G. n.10767 /2024
PROMOSSO DA
N. Ricorrenti Difensore
1 Controparte_1 Controparte_2
2 Controparte_3
3 Controparte_4
4 Controparte_5
5
Controparte_6 intervenuta
NEI CONFRONTI DI
Resistente Difensore
Controparte_7
Verbale di causa Udienza 09.01.2025 alle ore 14,15 e seguenti innanzi al dott. Giovanni
Calasso, si procede alla trattazione e della causa mediante collegamento da remoto ai sensi dell'art. 221, comma 7, del d.l. n. 34/2020 e dell'art. 23, commi 1 e 7, del d.l. n. 137/2020 e successive integrazioni.
E' presente l'avv. Castellone in sostituzione dell'avv. CP_2
Su invito del Giudice, il difensore si impegna a mantenere attivata la funzione video per tutta la durata dell'udienza ed a prendere la parola nel rispetto delle indicazioni del giudice, in modo da garantire l'ordinato svolgimento dell'udienza Il Giudice avverte che la registrazione dell'udienza è vietata ed invita a dedurre L'avv. l'avv. Castellone fa presente che la discendenza è paterna e post . Parte_1
Esonera il Giudice dalla lettura della decisione che sarà resa in udienza e depositata sul PCT
IL GOP
Decide come da separata e contestuale sentenza resa in udienza e letta alle parti non presenti alle ore 17,55
IL GOP Dott.Giovanni Calasso
Dott. Giovanni Calasso 1
n. 10767/2024 R.G.
n. Reg. Sent.
n. Cron.
n Rep.
TRIBUNALE DI VENEZIA
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE, PROTEZIONE
INTERNAZIONALE E LIBERA CIRCOLAZIONE DEI CITTADINI DELL'UNIONE
EUROPEA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale civile di VE – I sezione civile – nella persona del giudice dott. Giovanni
Calasso, nel procedimento civile iscritto al n. 10767 del ruolo generale dell'anno 2024
PROMOSSO DA
N. Ricorrenti Difensore
1 Controparte_1 Controparte_2
2 Controparte_3
3 Controparte_4
4 Controparte_5
5
Controparte_6 intervenuta
NEI CONFRONTI DI
Resistente Difensore
Controparte_7
Oggetto: riconoscimento della cittadinanza italiana.
Esaminati gli atti e i verbali di causa;
preso atto delle conclusioni rassegnate dai procuratori delle parti;
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA CONTESTUALE
Conclusioni di parte ricorrente come da verbale di causa del 20.11.2024
I. Con ricorso depositato in data 31.05.2024
1. , nata a [...], (PR), Brasile, il 12.10.1963, (C.F. Controparte_1
), e residente in [...]. 983, Apto 141, Indaiatuba C.F._1
Dott. Giovanni Calasso 2
(SP), Brasile;
2. nata a [...], (SP), Brasile, il 21.02.1987, (C.F. ), Controparte_3 C.F._2 e residente in [...]. 132, Regente, Indaiatuba, (SP), Brasile;
Per_1
3. nata a [...], (SP), Brasile, il 21.10.1984, (C.F. ), e Controparte_4 C.F._3 residente in [...]. 520, casa 107, Jd. Indaiatuba, (SP), Brasile;
CP_8
4. nato a [...], (PR), Brasile, il 11.05.1995, (C.F. Controparte_5
), e residente in [...]. Presidente Kennedy. 626, Indaiatuba, (SP), Brasile;
C.F._4
hanno convenuto in giudizio innanzi al Tribunale di VE il Controparte_7 formulando le seguenti conclusioni:
-accertare e dichiarare il diritto al riconoscimento dello status civitatis italiano in favore di
, nata a [...], (PR), Brasile, il 12.10.1963, (C.F. Controparte_1 C.F._5[..
), e residente in [...]. 983, Apto 141, Indaiatuba, (SP), Brasile;
, nata a [...], (SP), Brasile, il 21.02.1987, (C.F. ), e Controparte_3 C.F._2 residente in [...]. 132, Jardim Regente, Indaiatuba, (SP), Brasile;
, nata a [...], (SP), Brasile, il 21.10.1984, (C.F. ), e Controparte_4 C.F._3 residente in [...]. 520, casa 107, Jd. Indaiatuba, (SP), CP_8
Brasile; , nato a [...], (PR), Brasile, il 11.05.1995, (C.F. Controparte_5
), e residente in [...]. Presidente Kennedy. 626, Indaiatuba, (SP), Brasile;
C.F._4
- per l'effetto, ordinare al e, per esso, all'ufficiale dello stato civile, di Controparte_7 procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di leggi nei registri dello stato civile della cittadinanza degli odierni ricorrenti, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti e procedere all'iscrizione della sentenza e degli atti di stato civile e dei documenti relativi ai ricorrenti allegati al presente ricorso così come depositati nel fascicolo telematico;
- In via subordinata si chiede, sulla scorta di un orientamento recentemente diffusosi anche presso questo tribunale di VE (ex multis sentenza n. 2841/2024 del 26.04.2024 Giudice
Calasso – doc. 23), che venga affermata quantomeno la soccombenza parziale del CP_7 resistente “…in ragione del fatto che, di norma, i ricorrenti sono obbligati -o per il numero elevato di richieste a definire in via amministrativa i procedimenti (linea paterna), o per la mancata previsione legislativa (linea materna)- a proporre ricorso in via giudiziale…” e quindi disporre che “… le spese vive successive al deposito della decisione non possono gravare sulla stessa e, quindi, vanno poste a carico del .”. CP_9 Con vittoria di spese e compensi, oltre accessori, del presente giudizio.
.
A sostegno della domanda precisavano che:
-erano discendenti diretti del cittadino italiano , nato a [...] Persona_2 del comune di Adria, (RO), il 18.09.1893, figlio di e , mai naturalizzato Per_3 Persona_4 cittadino brasiliano e, pertanto, manteneva la cittadinanza italiana che veniva trasmessa ai suoi discendenti come previsto dalla legge n. 91 del 05.02.1992.
in data 25.11.1916 contraeva matrimonio con dalla Persona_2 Persona_5 cui unione nasceva, in data 18.09.1926, che, in data 01.10.1955, contraeva Persona_6 matrimonio con , dalla cui unione nascevano: Controparte_10
• in data 18.12.1959, che, in data 10.05.1976, contraeva Controparte_11 matrimonio con assumendo il nome di Persona_7 Controparte_12
dalla cui unione nascevano:
[...]
Dott. Giovanni Calasso 3
➢ in data 21.10.1984, odierna ricorrente che, in data Controparte_4
22.10.2010, contraeva matrimonio con dalla cui Persona_8 unione nasceva:
✓ in data 06.04.2020, Persona_9
➢ in data 21.02.1987, odierna ricorrente che, in data Controparte_3
09.11.2018, contraeva matrimonio con dalla Persona_10 cui unione nascevano:
✓ in data 28.10.2007, Persona_11
✓ in data 26.04.2017, Persona_12
• in data 12.10.1963, , odierno ricorrente, che in data Controparte_1
23.11.1985, contraeva matrimonio con dalla cui unione nasceva: Persona_13
➢ in data 11.05.1995, odierno ricorrente Controparte_5
-con comparsa depositata in data 18.11.2024 intervenivano i sigg. nata a Controparte_3 Indaiatuba, (SP), Brasile, il 21.02.1987, (C.F. ), e residente in [...]C.F._2 Iose Dpmann. 132, Jardim Regente, Indaiatuba, (SP), Brasile e Per_10 Persona_10
nato a [...],Brasile, il 20.09.1984, (C.F. CPF n° ) e
[...] C.F._6 residente in [...]132 - Indaiatuba (SP), Brasile nella qualità di genitori esercenti la responsabilità genitoriale sulla minore
5. nata a [...], (SP), Brasile, il 28.10.2007, (C.F. Persona_11 CPF.485.625.758-79), e residente in [...]. 132, Jardim Regente,
Indaiatuba, (SP), Brasile formulando le seguenti conclusioni:
-accertare e dichiarare il diritto al riconoscimento dello status civitatis italiano in favore dell'odierna interveniente;
- per l'effetto, ordinare al e, per esso,all'ufficiale dello stato civile, di Controparte_7 procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di leggi nei registri dello stato civile della cittadinanza degli odierni ricorrenti, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti e procedere all'iscrizione della sentenza e degli atti di stato civile e dei documenti relativi ai ricorrenti allegati al presente ricorso così come depositati nel fascicolo telematico;
- In via subordinata si chiede, sulla scorta di un orientamento recentemente diffusosi anche presso questo tribunale di VE (ex multis sentenza n. 2841/2024 del 26.04.2024 Giudice
Calasso – doc. 37), che venga affermata quantomeno la soccombenza parziale del CP_7 resistente “…in ragione del fatto che, di norma, i ricorrenti sono obbligati -o per il numero elevato di richieste a definire in via amministrativa i procedimenti (linea paterna), o per la mancata previsione legislativa (linea materna)- a proporre ricorso in via giudiziale…” e quindi disporre che “… le spese vive successive al deposito della decisione non possono gravare sulla stessa e, quindi, vanno poste a carico del .”. CP_9
-Con vittoria di spese e compensi, oltre accessori, del presente giudizio.
A sostegno della domanda precisavano che:
- erano discendenti diretti del cittadino italiano , nato a [...] Persona_2 del comune di Adria, (RO), il 18.09.1893, figlio di e che, in data Per_3 Persona_4 25.11.1916, contraeva matrimonio con dalla cui unione nasceva, in data Persona_5 18.09.1926, . Quest'ultimo in data 01.10.1955 contraeva matrimonio con Persona_6
, dalla cui unione nasceva, in data 18.12.1959, , Controparte_10 Controparte_11 che, in data 10.05.1976, contraeva matrimonio con dalla cui Persona_7 unione nasceva, in data 21.02.1987, Controparte_3
Dott. Giovanni Calasso 4
Questi, in data 09.11.2018, contraeva matrimonio con dalla Persona_10 cui unione nasceva, in data 28.10.2007, odierna ricorrente Persona_11 interveniente
-in ottemperanza alle prescrizioni previste dalla L. 91/92 i ricorrenti avevano cercato senza esito di formulare richiesta di riconoscimento dello status di cittadini italiani iure sanguinis presso il Consolato competente senza ottenere alcun riscontro fattivo;
-Al Procuratore della Repubblica di VE è stata comunicata la pendenza del presente procedimento;
-Parte ricorrente ha notificato ricorso e decreto nei termini assegnati
DIRITTO
Risulta dalla documentazione in atti, tradotta ed apostillata, che l'avo italiano non era stato naturalizzato cittadino brasiliano e, pertanto, non aveva mai perso la cittadinanza italiana e l'aveva trasmessa a sua volta ai suoi discendenti
E' provata la discendenza diretta per linea paterna da cittadino italiano. In linea di principio, dovrebbe affermarsi la carenza di interesse ad agire giudizialmente per l'accertamento della cittadinanza italiana, poiché non si registrano passaggi generazionali per linea femminile in epoca pre-costituzionale e, pertanto, nessun dubbio viene a porsi in merito alla operatività della giurisprudenza costituzionale ( sentenza n. 87 del 1975, sentenza n. 30 del 1983) che ha determinato il venir meno del criterio di trasmissione unicamente maschile e della disposizione che prevedeva la perdita della cittadinanza per la donna che contraeva matrimonio con un cittadino straniero. Pertanto, dal momento che il riconoscimento dello status civitatis incombe sul , i ricorrenti avrebbero dovuto limitarsi a Controparte_7 chiedere il rilascio del relativo certificato o comunque a richiedere il riconoscimento dello status all'autorità consolare presso il paese di residenza sulla scorta della documentazione attestante la loro discendenza da un cittadino italiano, senza necessità di instaurare un giudizio dinanzi al giudice ordinario.
Dagli atti si evince che:
- i ricorrenti sono discendenti diretti del cittadino italiano , nato a [...] Persona_2
Frazione del comune di Adria, (RO), il 18.09.1893,
-Hanno, altresì, dedotto che:
-il Consolato Generale d'Italia competente aveva in corso l'evasione di richieste formulate da molti anni e nessun riscontro era dallo stesso pervenuto alle istanze formulate in via amministrativa;
-ai sensi dell'art. 2 della legge n. 241 del 7.08.1990 i procedimenti di competenza delle
Amministrazioni statali devono essere conclusi entro i termini determinati e certi, anche in conformità al principio di ragionevole durata del processo;
- nella richiesta di evasione della richiesta della ricorrente si prospetta il palese superamento dei termini di 730 giorni previsti dall'art. 3 del D.P.R. 18 aprile 1994, n. 362 e dall'art. 1 del d.P.R. 17/01/2014 n. 33, da parte dell'Autorità consolare nonostante per loro non siano ancora maturati.
-l'incertezza in ordine alla definizione della richiesta di riconoscimento dello status di civitatis
Dott. Giovanni Calasso 5
italiano iure sanguinis ed il decorso di un lasso di tempo irragionevole rispetto all'interesse vantato, comportante peraltro una lesione dell'interesse stesso, equivalgono ad un diniego di riconoscimento del diritto, giustificando l'interesse a ricorrere alla tutela giurisdizionale;
Alla luce di quanto sopra la domanda deve essere accolta dichiarando i ricorrenti cittadini italiani e disponendo l'adozione da parte del dei provvedimenti Controparte_7 conseguenti. Le spese di lite, stante la peculiarità della materia del contendere in ragione della mancanza di contenzioso, vanno compensate tra le parti
Tanto anche in considerazione che la presente azione è solo di mero accertamento, priva in sostanza di un contezioso, come anche precisato dal in analoghi giudizi Controparte_7 in cui si è costituito: “È evidente, dunque, dalla mera lettura del dettato normativo, come
l'Amministrazione dell'Interno, nella presente fattispecie, svolga una mera attività di certificazione di una condizione personale (Cass. Sez. Unite 17 dicembre 1999, n. 912) e
l'Amministrazione dell'Interno nulla sa, in proposito, circa la posizione dei ricorrenti. In altre parole, non è possibile prendere alcuna posizione in riguardo alla situazione sostanziale: conseguentemente il non può assumere – da un punto di Controparte_7 vista sostanziale – la posizione di convenuto nel presente giudizio, non avendo in alcun modo causato la necessità di rivolgersi al giudice, non risultando il perseguimento dell'alternativo procedimento in sede amministrativa”.
Ne discende che, nel caso in cui la domanda attorea dovesse essere accolta, non potrà essere pronunciata alcuna condanna alle spese, applicandosi anche al regolamento delle spese il principio di causalità (cfr. per arg. Cass. 2473/2009 e Cass. 19456/2008)”.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così decide:
I) accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara che i ricorrenti sono cittadini italiani;
II) ordina al e, per esso, all'ufficiale dello stato civile competente, di Controparte_7 procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
III). compensa le spese di lite
Sentenza resa ex articolo 281-sexies c.p.c., pubblicata ed allegata al verbale alle ore 17,55
Lecce-VE, 09.01.2025
IL GOP
Dott. Giovanni Calasso
Dott. Giovanni Calasso 6