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Sentenza 9 dicembre 2025
Sentenza 9 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 09/12/2025, n. 3483 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 3483 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 8393/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
TERZA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Cinzia Gamberini ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 8393/2022 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. PANSERA MARIA Parte_1 C.F._1
( ) VIA CAPRARIE 3 BOLOGNA, elettivamente domiciliato in presso il C.F._2 difensore avv. PANSERA MARIA
ATTORE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MANUELLI Controparte_1 P.IVA_1
HE elettivamente domiciliato in VIA VALLEVERDE, 19 40067 RASTIGNANO presso il difensore avv. MANUELLI HE
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Per l'attore come da precisazione delle conclusioni all'udienza del 11.09.2025: Parte_1
“Voglia l'Ill.mo Giudice adito, respinta ogni contraria istanza, in accoglimento dei motivi suesposti
IN VIA PRELIMINARE
- sospendere l'efficacia del verbale dell'assemblea del 03 luglio 2021 del Controparte_2
richiamato e prodotto in atti, e delle relative delibere;
[...]
IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO
- accertare e dichiarare nulli e/o inefficaci e/o illegittimi il verbale di assemblea del 03 luglio 2021 del
, richiamato e prodotto in atti, e le deliberazioni in esso contenute Controparte_2
ovvero annullarli e per gli effetti
pagina 1 di 13 - condannare il convenuto alla restituzione al sig. Controparte_2 Parte_1 della somma di € 160,00, indicata in atti, indebitamente pagata dal sig. o al suo riaccredito, Pt_1
- condannare il convenuto alla restituzione o al riaccredito al sig. Controparte_2
di ogni altro importo versato e non dovuto al , tra cui quote indebitamente Parte_1 CP_2
versate, quote derivanti da erronei riparti in bilancio, oneri e spese per parti non comuni, voci di spesa inserite a bilancio con erronei criteri di ripartizione, in ogni caso come risultanti dalla documentazione versata in atti o all'esito dell'istruttoria.
IN VIA ISTRUTTORIA
RICHIESTA INTERROGATORIO FORMALE DEL LEGALE RAPPRESENTANTE DI
[...]
DOTT. CP_3 Controparte_4
Si chiede l'interrogatorio formale del dott. l.r.p.t. di sui Controparte_4 Controparte_3 seguenti capitoli, anteposta la locuzione “vero che” o “dica l'interrogato se”:
1) Dalla contabilità del condominio risultano diversi prelievi del Geome-tra Controparte_2
a proprio favore per un totale di circa 17.000,00 euro. CP_5
2) Questi prelievi sono avvenuti dal 05 maggio 2022 in poi dal conto corrente intestato al con-dominio aperto presso CP_6
3) Gli ultimi due prelievi sono avvenuti in regime di prorogatio imperii o comunque subito prima della consegna dei documenti al nuovo amministratore.
RICHIESTA DI ESIBIZIONE AI SENSI DELL'ART. 210 C.P.C.
Parte attrice chiede al Giudice di ordinare al Condominio l'esibizione, ai sensi degli art. 210 c.p.c. e dell'art. 64 disp. att., tutta la documentazione condominiale, ed in particolare, libro dei verbali, re- golamento, tabelle, codice fiscale, polizza assicurativa, certificazione prevenzione incendi, fatture, quietanze di pagamento, documenti fiscali, documenti azioni giudiziale, chiusura di cassa, contabile, anagrafica, visure catastali, registro verbali, estratti conto bancari relativi agli ultimi dieci anni e ogni altra documentazione inerente alla gestione condominiale, di cui è necessaria l'acquisizione al pro- cesso
RICHIESTA CTU
Si chiede l'ammissione di una CTU tecnica e contabile per la verifica e per l'accertamento:
- dei bilanci degli ultimi dieci anni, delle tabelle applicate, dei criteri applicati per la ripartizione e della loro corrispondenza alle previsioni di legge,
- dei prelievi e dei versamenti eseguiti sul conto corrente del condominio,
- dei compensi effettuati a favore dell'amministratore,
pagina 2 di 13 - di indebite richieste a carico del sig. e dei condomini, anche in ordine alle rate a sussistenza, Pt_1
tenuto conto degli effettivi pagamenti avvenuti, dei criteri di ripartizione di legge e di quelli di fatto adottati dall'amministratore e dei documenti versati in atti.
Con vittoria di spese e compensi professionali”.
Per il convenuto in persona dell'amministratore pro Controparte_7
tempore come da precisazione delle conclusioni all'udienza del 11.09.2025: Controparte_8
<< Piaccia al Tribunale adito, contrariis reiectis,
- in via preliminare, in rito, dichiarare l'incompetenza per valore del Tribunale di Bologna in favore del Ufficio del Giudice di Pace di Bologna per i motivi dedotti;
- in via preliminare, con riferimento alla richiesta sospensiva cautelare, respingere la richiesta di sospensiva dell'efficacia della delibera impugnata per carenza di sussistenza del fumus boni iuris per i motivi di merito dedotti e del pericolo in mora, anche in considerazione del fatto che il pregiudizio lamentato è stato valutato in € 160,00 dall'attore e, quindi, non può essere ritenuto grave;
- in via principale, nel merito, dichiarare l'attore decaduto dall'impugnazione per annullamento della delibera del 03/07/2021 per il mancato rispetto del termine di cui all'art.1137, comma 2, c.c. e, comunque, respingere ogni domanda attorea in quanto infondata in fatto e diritto per i motivi dedotti in narrativa.
Vinte le spese di lite.
- In via istruttoria chiede ammettersi la prova testimoniale del geom. Via G. Massarenti CP_9
n.115 in Bologna, sui seguenti capitoli di prova:
1) Vero che nell'anno 2021 ero l'Amministratore del Controparte_10
;
[...]
2) Vero che, in tale qualità, ho provveduto a convocare l'assemblea condominiale in data 02/07/2021, quanto alla prima convocazione, e in data 03/07/2021, in seconda convocazione, sia a mezzo raccomandata postale trasmessa ai condomini, che mediante l'immissione diretta dell'avviso contenente la convocazione nella buchetta postale dei singoli condomini;
3) Vero che tale seconda formalità è stata espletata in data 25/06/2021, avendo provveduto in tale data
a imbucare l'avviso di convocazione direttamente nella buchetta postale del sig. Parte_1
4) Vero che tale metodo di convocazione era di prassi nel condominio;
5) Vero che mediante lettera circolare, immessa nella buchetta postale dei singoli condomini – e quindi anche del sig. – in data 12/07/2021, ho provveduto a trasmettere ai Condomini la copia del Pt_1
verbale dell'assemblea tenutasi il 03/07/2021 >>.
pagina 3 di 13 ***
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato, il sig. conveniva in giudizio il Parte_1 [...]
in persona dell'Amministratore pro tempore Controparte_7 Controparte_8 affinché il Tribunale, accertate la nullità, la illegittimità, l'inefficacia ovvero l'annullabilità del verbale di assemblea condominiale del 3.07.2021 e delle deliberazioni in esso contenute, condannasse il convenuto alla restituzione della somma di euro 160,00 indebitamente pagata dall'attore CP_2
in forza delle determinazioni di cui al predetto verbale di assemblea condominiale, nonché condannasse il convenuto alla restituzione di ogni altro importo versato dall'istante e non dovuto. CP_2
A sostegno delle proprie domande, in estrema sintesi, l'odierno istante allegava che la delibera assembleare del 3.07.2021 doveva considerarsi illegittima, nulla o annullabile, perché:
- la convocazione in assemblea era pervenuta all'attore tardivamente, oltre il termine previsto dall'art. 66 disp. att. c.c. di 5 giorni antecedenti alla data tanto di prima (2.07.2021) quanto di seconda (3.07.2021) convocazione dell'adunanza; la raccomandata con avviso di ricevimento gli era stata recapitata, invero, solamente in data 30.06.2021 (e, del resto, portata all'Ufficio postale dall'amministratore ai fini dell'inoltro al condomino il 25.06.2021, nel tardo pomeriggio);
- era stata omessa la convocazione in assemblea dei due comproprietari dell'immobile, i sigg.
e atteso che il predetto atto era stato inviato al solo attore CP_11 CP_12 sull'erroneo assunto che egli fosse stato al riguardo delegato dai proprietari, in spregio al disposto degli artt. 1136 c.c. e 67 disp. att. c.c.;
- era stata omessa la comunicazione del verbale di assemblea del 3.07.2021 all'odierno attore, rimasto assente alla riunione in commento;
in effetti, il sig. ne veniva formalmente a Pt_1
conoscenza solamente quando l'amministratore di condominio, convenuto in giudizio dall'odierno attore in causa parallela ai fini della revoca della sua nomina, si costituiva in quel giudizio, in data 8.06.2022, depositando il richiamato verbale;
- in ogni caso, il verbale dell'assemblea condominiale del 3.07.2021 e le relative deliberazioni mancavano dei loro elementi essenziali, atteso che non era possibile percepire il totale dei millesimi di fabbricato presenti in seno all'adunanza e il numero totale di condomini da considerarsi presenti su delega;
- in ogni caso, dovevano ravvisarsi profili di illegittimità ed arbitrarietà nella redazione dei bilanci approvati in seno alla stessa assemblea condominiale.
pagina 4 di 13 L'attore aggiungeva, inoltre, di aver domandato in più occasioni all'amministratore indicazioni sullo stato della gestione e sulla destinazione del “fondo straordinario”, nonché in merito agli eventuali avanzi di cassa afferenti al condominio, senza alcun riscontro.
Con comparsa di costituzione tardivamente depositata il 12.12.2022, si costituiva in giudizio il in persona dell'Amministratore pro tempore Controparte_7 Controparte_13
il quale, eccepite in via pregiudiziale in rito l'incompetenza per valore del Tribunale in favore
[...]
del Giudice di Pace di Bologna e, in via preliminare di merito, la decadenza dall'impugnazione della delibera condominiale del 3.07.2021 per il mancato rispetto dei termini di cui all'art. 1137, co. 2, c.c., chiedeva il rigetto della domanda poiché infondata in fatto e diritto.
A sostegno delle proprie domande, parte convenuta deduceva che:
- la convocazione all'assemblea condominiale era stata ricevuta dall'odierno attore nel rispetto dei termini di cui all'art. 66 co. 3 disp. att. c.c., atteso che la lettera raccomandata era stata anticipata, come di consueto, da un avviso scritto immesso nella buchetta postale dei condomini e contenente la convocazione;
a tale adempimento, l'amministratore aveva adempiuto, in conformità alle previsioni del Regolamento condominiale - secondo il quale la convocazione può avvenire a mezzo “avviso scritto diramato a tutti i condomini almeno cinque giorni prima della data di convocazione” (art.9), e dunque con libertà di mezzi e forme - in data 25.06.2021;
- l'attore difettava della legittimazione attiva all'impugnazione della delibera in riferimento alla mancata convocazione dei sigg. e CP_11 CP_12
- il verbale assembleare per pratica costante veniva comunicato dall'amministratore sia mediante missiva che tramite lettera circolare immessa nella buchetta postale dei singoli condomini pochi giorni dopo lo svolgimento dell'assemblea; l'adempimento era stato eseguito in data 12.07.2021
e, pertanto, il sig. doveva considerarsi decaduto dall'impugnazione, poiché proposta oltre Pt_1 il termine di trenta giorni di cui all'art. 1137 co. 2 c.c.;
- il verbale di assemblea riportava con chiarezza i millesimi presenti e le deleghe;
- la censura afferente alle irregolarità nella compilazione dei bilanci mossa dall'attore era del tutto generica e, in ogni caso, i vizi lamentati dovevano considerarsi non di gravità tale da determinare l'invalidità della delibera.
Con ordinanza in data 14.04.2023, il Giudice rigettava la richiesta di sospensiva cautelare dell'efficacia della delibera assembleare impugnata e assegnava alle parti i termini di cui all'art. 183 co. 6 c.p.c.
(nella versione della norma antecedente al d.lgs. n. 149/22, applicabile al caso di specie); all'esito, il
Giudice, ritenuta la irrilevanza delle istanze istruttorie formulate dalle parti, con ordinanza in data
29.12.2023, formulava alle parti proposta conciliativa, la quale, accettata dal convenuto CP_2
pagina 5 di 13 all'udienza del 2.07.2024 non veniva accolta dall'attore, come da dichiarazione resa dal procuratore della parte all'udienza del 19.12.2024.
All'udienza del 11.09.2025 il Giudice, ritenuta la causa matura per la decisione senza lo svolgimento di attività istruttoria, faceva precisare alle parti le rispettive conclusioni e tratteneva la causa in decisione, assegnando i termini di cui all'art. 190 c.p.c.
Per quanto non riportato nella superiore sintesi dello svolgimento del processo e delle conclusioni rassegnate, si fa rinvio agli atti di parte e d'ufficio, da intendersi qui espressamente richiamati.
***
Preliminarmente, deve darsi atto che all'odierno giudizio è da applicarsi la disciplina processuale previgente alla novella di cui al d.lgs n. 149/2022, atteso che il processo era già pendente alla data del
28.02.2023 e al momento di entrata in vigore della norma richiamata.
Ne consegue pertanto che qualsiasi richiamo al codice di rito di cui al presente provvedimento deve intendersi alle norme nella loro versione antecedente alla riforma, applicabile al caso di specie.
***
In via pregiudiziale in rito, deve essere dichiarata inammissibile l'eccezione di incompetenza per valore sollevata da parte convenuta.
Il si è invero tardivamente costituito in giudizio, atteso che vi ha provveduto con comparsa CP_2
di costituzione e risposta del 12.12.2022, a fronte di un atto di citazione, regolarmente e tempestivamente notificato, portante data della prima udienza ex art. 183 c.p.c. il 15.12.2022, tenutasi in pari data.
Il convenuto, pertanto, si è costituito in giudizio quando erano già spirati i termini di cui all'art. 166
c.p.c., incorrendo nella decadenza, per quanto qui maggiormente interessa, di cui al combinato disposto degli artt. 38 e 167 c.p.c.
L'eccezione di incompetenza è pertanto da considerarsi inammissibile poiché è stata sollevata dalla parte quando ella, tardivamente costituitasi in giudizio, era decaduta dalla facoltà di proporla, ex art. 38
c.p.c.
La questione di competenza non è stata peraltro nemmeno rilevata d'ufficio dal giudicante entro la prima udienza di cui all'art. 183 c.p.c., sicché si deve considerare preclusa ogni valutazione al riguardo in questa sede, parimenti ex art. 38 c.p.c.
In via preliminare di merito e per le medesime ragioni di cui sopra, deve inoltre essere dichiarata inammissibile l'eccezione di decadenza dall'impugnazione della delibera assembleare, anch'essa sollevata da parte convenuta con l'atto di costituzione in giudizio, come già visto tardivamente depositato.
pagina 6 di 13 L'eccezione di inosservanza del termine decadenziale di 30 giorni per impugnare la delibera assembleare, ex art. 1137, co. 2, c.c., è eccezione in senso stretto e deve pertanto essere sollevata dal convenuto con la comparsa di costituzione e risposta tempestivamente depositata (artt. 166 e 167
c.p.c.). L'art. 1137 c.c. introduce invero un termine decadenziale, quello per le impugnazioni delle delibere assembleari, che ha natura sostanziale piuttosto che processuale e che, pertanto, è rimesso alla disponibilità delle parti ed è, viceversa, escluso al rilievo ufficioso del giudice (cfr. Cass., S.U., sent. n.
9839 del 14.04.2021; già Cass., Sez. 2, sent. n. 4009 del 6.04.1995; Cass., Sez. 2, sent. n. 15131 del
28/11/2001; Cass., Sez. 2, sent. n. 9667 del 17/06/2003; Cass., Sez. 2, sent. n. 8216 del 20/04/2005).
L'eccezione di decadenza dall'impugnazione della delibera assembleare è pertanto da considerarsi inammissibile poiché sollevata dalla parte quanto ella, tardivamente costituitasi in giudizio, era decaduta dalla facoltà di proporla, ex art. 167 c.p.c.
Nel merito, sono anzitutto da rigettare le richieste istruttorie rinnovate dalle parti in seno alle loro rispettive conclusioni, precisate all'udienza dell'11.05.2025, in ragione della esaustività del compendio probatorio in atti, perfettamente idoneo alla ricostruzione della vicenda oggetto di giudizio.
Deve, inoltre, essere dichiarata inammissibile e irrilevante ai fini dell'odierno giudizio la produzione del documento depositato da parte attrice con nota di deposito del 2.10.2024 (cfr. doc. “ CP_14
parte attrice), peraltro non meglio contestualizzato, tenuto conto delle domande avanzate in questa sede e delle ragioni ad esse sottese.
Deve, al contrario, essere dichiarata la piena ammissibilità e rilevanza della produzione documentale di parte convenuta del 14.09.2023, con la quale il ha prodotto in giudizio il verbale di CP_2 assemblea condominiale del 29.07.2023, nell'ambito della quale sono stati, tra le altre cose, approvati i rendiconti consuntivi riferiti agli anni 2019, 2020, 2021 (e 2022) ed i relativi riparti (cfr. doc. “verbale assemblea del 29.07.2023” parte convenuta); la richiamata produzione deve considerarsi del tutto ammissibile, atteso che, per quanto introdotta oltre lo spirare dei termini preclusivi previsti per l'attività assertiva ed istruttoria delle parti, la sua formazione è ad essi successiva e la parte ha provveduto al deposito nel primo momento utile;
del resto, la rilevanza del richiamato documento è di tutta evidenza, posto che l'adunanza assembleare, con determinazione legittimamente - poiché sul punto alcuna contestazione è emersa in atti – assunta in data 29.07.2023, ha nuovamente deliberato su taluni dei punti all'ordine del giorno dell'assemblea condominiale per cui è giudizio, sostituendo le relative determinazioni a quelle precedentemente assunte.
Tanto premesso, la domanda dell'attore è parzialmente fondata e, pertanto, deve trovare accoglimento, pur nei limiti di seguito precisati.
È previamente da evidenziarsi che nessuna delle censure mosse dall'attore alla delibera assembleare pagina 7 di 13 impugnata rientra nel novero di vizi idonei a determinarne, ove accertati nella loro sussistenza, la nullità, potendo semmai configurarsi quali profili di illegittimità sub specie di annullabilità.
È noto che in tema di nullità e annullabilità delle delibere assembleari la giurisprudenza di legittimità ha avuto modo di pronunciarsi in numerose occasioni, due delle quali nella sua più autorevole composizione, dalle quali ci è consegnata una compiuta ricostruzione del sistema che regola la disciplina delle patologie delle determinazioni assembleari.
In particolare, le Sezioni Unite hanno puntualizzato i confini tra nullità e annullabilità delle delibere assembleari, nel contesto di un sistema legislativo che predilige la stabilità delle deliberazioni assembleari, enunciando il principio di diritto secondo cui “In tema di condominio negli edifici, sono affette da nullità, deducibile in ogni tempo da chiunque vi abbia interesse, le deliberazioni dell'assemblea dei condomini che mancano ab origine degli elementi costitutivi essenziali, quelle che hanno un oggetto impossibile in senso materiale o in senso giuridico - dando luogo, in questo secondo caso, ad un "difetto assoluto di attribuzioni" - e quelle che hanno un contenuto illecito, ossia contrario
a "norme imperative" o all'ordine pubblico" o al "buon costume"; al di fuori di tali ipotesi, le deliberazioni assembleari adottate in violazione di norme di legge o del regolamento condominiale sono semplicemente annullabili e l'azione di annullamento deve essere esercitata nei modi e nel termine di cui all'art. 1137 c.c.” (cfr. Cass., S.U., sent. n. 9839 del 13.4.2021).
I casi di nullità individuati sono sostanzialmente tre: la mancanza originaria degli elementi costitutivi essenziali (volontà della maggioranza;
oggetto; causa;
forma) tale da determinare la deficienza strutturale della deliberazione;
la impossibilità dell'oggetto, in senso materiale o in senso giuridico, da intendersi riferito alla concreta possibilità di dare attuazione a quanto deliberato ovvero avuto riguardo alle attribuzioni dell'assemblea; l'illiceità (art. 1343 c.c.), nel senso che quanto deciso risulta contrario a norme imperative, all'ordine pubblico o al buon costume.
Alla luce di quanto sopra, è pertanto da escludersi che i profili di illegittimità lamentati dall'odierno attore possano essere ascritti a vizi idonei a determinare la nullità della delibera, atteso che nessuna delle censure di cui all'odierno giudizio può ritenersi riconducibile a quelle categorie di vizi cui la giurisprudenza di legittimità - con l'obiettivo, come detto, di assicurare la stabilità e la certezza delle determinazioni assunte in seno agli organismi complessi, come il - ha circoscritto CP_2
l'operatività della nullità.
Ne consegue che è possibile limitare l'oggetto dell'odierno provvedimento ad una sola delle richiamate doglianze, quella afferente alla tardiva convocazione dell'attore in assemblea, poiché fondata e idonea a determinare la caducazione, in termini di annullamento, della determinazione condominiale, con assorbimento di ogni ulteriore rilievo.
pagina 8 di 13 Emerge chiaramente dagli atti come la convocazione in assemblea del sig. sia stata eseguita con Pt_1
lettera raccomandata portata all'ufficio postale per la spedizione in data 25.06.2021 e che la stessa sia pervenuta al condomino in data 30.06.2021 (cfr. doc. 2 attore), a fronte della data di prima convocazione assembleare, il 2.07.2021, poi tenutasi in seconda convocazione il 3.07.2021.
La difesa di parte convenuta ha tuttavia dedotto come la predetta convocazione sia stata anticipata, come di consueto, da una missiva scritta immessa nella buchetta postale dei singoli condomini, formalità cui l'amministratore di condominio aveva provveduto in data 25.06.2021; in tesi, la convocazione doveva pertanto considerarsi tempestiva poiché eseguita nei termini di legge e in conformità al principio di libertà delle forme di cui al Regolamento condominiale, il quale recita, all'art. 9, che “L'assemblea ordinaria deve essere convocata dall'Amministratore entro tre mesi dalla fine dell'esercizio finanziario, con avviso scritto diramato a tutti i condomini almeno cinque giorni prima della data di convocazione” (cfr. doc. 1 attore).
In relazione alle modalità di convocazione, l'art. 66 disp att. c.c., nella formulazione novellata a seguito della legge 11.12.2012, n. 220 prevede espressamente che “L'avviso di convocazione […] deve essere comunicato almeno cinque giorni prima della data fissata per l'adunanza in prima convocazione, a mezzo posta raccomandata, posta elettronica certificata, fax o tramite consegna a mano […]. In caso di omessa, tardiva o incompleta convocazione degli aventi diritto la convocazione è annullabile ai sensi dell'art. 1137 c.c. su istanza dei dissenzienti o assenti perché non ritualmente convocati”. Le disposizioni di cui alla norma in commento, per come espressamente precisato dal legislatore, non possono essere derogate dai regolamenti di condominio, ex art. 72 disp. att. c.c.
La norma si spiega per la necessità di tutelare il diritto di ciascun condomino di intervenire in assemblea conscio e consapevole della discussione e delle determinazioni che ivi verranno assunte, in tal modo assicurando il regolare funzionamento della collegialità e dei diritti fondamentali del condominio.
Per queste ragioni, la giurisprudenza di legittimità, cui il Tribunale intende dare seguito, ha precisato, in primo luogo, che l'avviso di convocazione in assemblea è atto unilaterale recettizio soggetto alla disciplina della conoscenza (effettiva o legale) di cui agli artt. 1334 e 1335 c.c., sicché l'avviso non solo deve essere spedito ma anche conosciuto o, comunque, giunto all'indirizzo del condomino (e così conoscibile dal destinatario) entro i termini previsti;
del resto, si tratta di un adempimento del tutto svincolato, in assenza di espresse previsioni di legge, dall'applicazione del regime giuridico delle notificazioni degli atti giudiziari e della scissione dei relativi effetti (cfr. Cass., Sez. 2, sent. n. 8275 del
25/03/2019). In secondo luogo, con riferimento alle formalità necessarie ai fini di una corretta convocazione, la quale assicuri l'effettiva possibilità per il condomino di esercitare i propri diritti in pagina 9 di 13 seno all'assemblea condominiale, è stato precisato che “l'art. 66, terzo comma, disp. att. c.c. prescrive forme determinate per la comunicazione ai condomini dell'avviso di convocazione all'assemblea
(posta raccomandata, posta elettronica certificata, fax o consegna a mano), dettando una disciplina inderogabile stabilita a tutela delle regole della collegialità e dunque degli interessi fondamentali del condominio, che devono essere soddisfatti uniformemente per tutti i partecipanti, con esclusione della validità di ogni diversa regolamentazione espressa dall'autonomia privata che contempli modalità alternative di trasmissione dell'avviso inidonee a documentarne la consegna all'indirizzo del destinatario […]” (cfr. Cass., Sez. 2, sent. n. 16399 del 18.06.2025, espressamente riferita all'avviso di convocazione in assemblea eseguito tramite messaggio di posta elettronica semplice).
In applicazione delle richiamate coordinate, è pertanto da ritenersi che la convocazione di cui alla raccomandata ricevuta dal condomino in data 30.06.2021 sia certamente tardiva, atteso che è pervenuta all'indirizzo dell'attore oltre il termine di 5 giorni antecedenti alla data di prima convocazione dell'adunanza, in contrasto con quanto previsto dall'art. 66 disp. att. c.c.
In secondo luogo, è altresì da escludersi che l'immissione in buchetta delle lettere di una missiva scritta volta alla convocazione dell'assemblea possa ritenersi confacente alle formalità prescritte dall'art. 66 disp. att. c.c., atteso che esula dalle modalità tassative, ed inderogabili, previste dalla norma, la quale peraltro non contempla soluzioni alternative.
L'interpretazione restrittiva, la quale impone il rispetto delle formalità prescritte dall'art. 66 disp. att.
c.c., è peraltro coerente con la complessiva ratio legis: il legislatore, in effetti, ha volutamente innovato una disposizione normativa già in vigore che, secondo l'orientamento giurisprudenziale consolidato, non prevedendo alcuna formalità di convocazione, era ispirata al principio di libertà delle forme (cfr.
Cass., sent. n. 8449 del 01.04.2008, secondo cui “In tema di condominio degli edifici, non è previsto alcun obbligo di forma per l'avviso di convocazione dell'assemblea, sicché la comunicazione può essere fatta anche oralmente, in base al principio della libertà delle forme, salvo che il regolamento non prescriva particolari modalità di notifica del detto avviso”). La novella legislativa ha, pertanto, inteso tipizzare le forme della comunicazione dell'avviso circoscrivendole a quelle che garantiscono la conoscibilità della convocazione stessa ai singoli condomini, e ciò al precipuo fine, come sopra richiamato, di assicurare il regolare deliberare del sistema complesso e collegiale quale è il condominio.
Le deliberazioni impugnate e di cui all'assemblea condominiale del 3.07.2021 – salve le considerazioni che verranno - sono, pertanto, da annullarsi ex artt. 1137 c.c. e 66 disp. att. c.c. poiché l'odierno attore è stato tardivamente convocato all'adunanza assembleare in prima (e anche in seconda) convocazione.
La predetta conclusione non può, tuttavia, coinvolgere anche le determinazioni assunte in riferimento pagina 10 di 13 all'approvazione dei rendiconti consuntivi degli anni 2019, 2020 e 2021, rispetto alle quali, in uno con le domande di restituzione di quanto indebitamente versato dal condomino attore in forza delle asserite irregolarità dei predetti bilanci – e ciò tanto con riferimento alla somma, specificata, di euro 160,00, quanto a quelle ulteriori, più genericamente qualificate come comunque indebite - deve essere dichiarata l'inammissibilità della domanda per sopravvenuta carenza di interesse.
Sul punto, si deve richiamare invero il verbale di assemblea condominiale del 29.07.2023, già sopra citato, nell'ambito della quale il convenuto ha, tra le altre cose, approvato i rendiconti CP_2
consuntivi riferiti agli anni 2019, 2020, 2021 (e 2022) ed i relativi riparti (cfr. doc. “verbale assemblea del 29.07.2023”), sovrapponendosi così le recenti determinazioni a quelle di cui all'adunanza oggi in contestazione;
in riferimento all'approvazione dei consuntivi, invero, le due delibere hanno, come evidenziato da entrambe le parti dell'odierno giudizio (sul punto non insiste contestazione tra le parti), identico contenuto, sicché nella sostanza alcun effetto pratico utile all'istante verrebbe a determinarsi con l'odierna pronuncia di annullamento della delibera del 3.07.2021 e di ripetizione di quanto versato al condominio in forza dei richiamati bilanci, ivi approvati;
in effetti, il convenuto si è, per CP_2 quanto consta alle allegazioni e gli atti dell'odierno giudizio, legittimamente pronunciato nei medesimi termini con delibera del 29.07.2023.
La domanda, in riferimento a tale profilo di illegittimità della delibera assembleare e delle conseguenti restituzioni, deve pertanto essere dichiarata inammissibile per sopravvenuto difetto di interesse ad agire.
Se, invero, è principio consolidato in giurisprudenza quello secondo il quale “La disposizione dell'art.
2377 comma ultimo cod. civ., secondo la quale l'annullamento della deliberazione dell'assemblea della società per azioni non può avere luogo se la deliberazione sia stata sostituita con altra presa in conformità della legge o dell'atto costitutivo, ha carattere generale ed è perciò applicabile anche alle assemblee dei condomini degli edifici. Pertanto si verifica la cessazione della materia del contendere, quando l'assemblea condominiale regolarmente riconvocata abbia deliberato sui medesimi argomenti della delibera oggetto dell'impugnazione, ponendo in essere pur in assenza di forme particolari un atto sostanzialmente sostitutivo di quello invalido” (cfr. Cass. Sez. 2 n. 2999 del 10.02.2010), sono altresì da condividersi i rilievi dell'attore in ordine al difetto, nel caso che qui occupa, della rassegnazione di conclusioni comuni delle parti al riguardo. In altri termini, la dichiarazione di cessazione della materia del contendere implica che sopravvengano nel corso del giudizio fatti tali da determinare il venir meno delle ragioni di contrasto tra le parti e, pertanto, “presuppone che le parti si diano reciprocamente atto del sopravvenuto mutamento della situazione sostanziale dedotta in giudizio e sottopongano conclusioni conformi in tal senso al giudice, potendo al più residuare un contrasto solo sulle spese di
pagina 11 di 13 lite, che il giudice con la pronuncia deve risolvere secondo il criterio della cosiddetta soccombenza virtuale.” Nel caso in cui viceversa la sopravvenienza di un fatto che si assume suscettibile di determinare la cessazione della materia del contendere sia allegato da una sola parte e l'altra non aderisca a tale prospettazione, il suo apprezzamento, ove naturalmente esso sia dimostrato, non può concretarsi in una pronuncia di cessazione della materia del contendere, potendo tuttavia essere valutato dal giudicante in relazione all'eventuale sopravvenuto difetto di interesse alla pronuncia giurisdizionale sul punto (cfr. Cass., Sez. 2, sent. n. 21757 del 29.07.2021).
Nel caso che qui occupa, l'attore non ha in alcun modo aderito alla prospettazione di parte convenuta, contestando l'ammissibilità della produzione documentale e negando che i fatti ivi rappresentati dovessero reputarsi idonei ad ingenerare la cessazione della materia del contendere.
D'altro canto, tuttavia, l'approvazione in seno alla più recente adunanza assembleare dei consuntivi già oggetto di discussione nell'assemblea oggi in contestazione ha determinato il sopravvenuto difetto di interesse dell'attore alla pronuncia caducatoria e alle conseguenti restituzioni, posto che negli stessi termini il si è nuovamente espresso con deliberazione legittimamente assunta, sicché alcun CP_2 effetto utile, nemmeno restitutorio, avrebbe l'odierna pronuncia di annullamento e di ripetizione.
Ammesso, peraltro, che la valutazione afferente alla sussistenza dell'interesse ad agire deve essere valutata al momento della decisione e non anche e solo al momento della domanda, le considerazioni di cui sopra determinano l'inammissibilità della domanda di annullamento della delibera assembleare di approvazione dei bilanci e di condanna del alle conseguenti restituzioni per sopravvenuto CP_2 difetto di una delle condizioni dell'azione.
***
Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e, pertanto, tenuto conto dell'esito del giudizio, della sopravvenienza che lo ha determinato ma anche del tempo decorso dal suo avveramento, devono essere compensate per un terzo;
i residui due terzi devono essere posti a carico di parte convenuta.
Sono liquidate in dispositivo tenuto conto dell'attività difensiva concretamente prestata, di discreta complessità, allo scaglione di riferimento (indeterminabile, di complessità bassa), in applicazione dei parametri previsti dal D.M. 55/2014, come aggiornato dal D.M. 147/2022.
P . Q . M .
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, in contraddittorio delle parti, ogni diversa domanda ed eccezione disattesa e respinta, in parziale accoglimento delle domande di parte attrice:
1. annulla le deliberazioni assunte in data 3.07.2021 nel corso dell'assemblea condominiale del sito in via Belvedere 1-25, San Benedetto Val di Sambro Controparte_7
pagina 12 di 13 (BO), limitatamente alle determinazioni di cui ai punti 3), 4), 5), 6), 7), 8) e 9) all'ordine del giorno;
2. dichiara l'inammissibilità della domanda relativa all'annullamento delle deliberazioni di cui ai punti 1) e 2) all'ordine del giorno, assunte in data 3.07.2021, e per l'effetto dichiara altresì
l'inammissibilità delle domande di restituzione di quanto versato da parte attrice al CP_2
convenuto in forza di quelle determinazioni;
3. compensa le spese di giudizio in ragione di un terzo e condanna il convenuto al pagamento, in favore dell'attore dei residui due terzi delle spese del procedimento, liquidate, per l'intero, in euro 7.616,00 per onorari, oltre al rimborso forfettario spese generali ex art. 2 D.M. 55/2014,
IVA e CPA e anticipazioni per euro 98,00 (C.U.).
Bologna 09.12.2025
Il Giudice
dott. Cinzia Gamberini
pagina 13 di 13
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
TERZA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Cinzia Gamberini ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 8393/2022 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. PANSERA MARIA Parte_1 C.F._1
( ) VIA CAPRARIE 3 BOLOGNA, elettivamente domiciliato in presso il C.F._2 difensore avv. PANSERA MARIA
ATTORE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MANUELLI Controparte_1 P.IVA_1
HE elettivamente domiciliato in VIA VALLEVERDE, 19 40067 RASTIGNANO presso il difensore avv. MANUELLI HE
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Per l'attore come da precisazione delle conclusioni all'udienza del 11.09.2025: Parte_1
“Voglia l'Ill.mo Giudice adito, respinta ogni contraria istanza, in accoglimento dei motivi suesposti
IN VIA PRELIMINARE
- sospendere l'efficacia del verbale dell'assemblea del 03 luglio 2021 del Controparte_2
richiamato e prodotto in atti, e delle relative delibere;
[...]
IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO
- accertare e dichiarare nulli e/o inefficaci e/o illegittimi il verbale di assemblea del 03 luglio 2021 del
, richiamato e prodotto in atti, e le deliberazioni in esso contenute Controparte_2
ovvero annullarli e per gli effetti
pagina 1 di 13 - condannare il convenuto alla restituzione al sig. Controparte_2 Parte_1 della somma di € 160,00, indicata in atti, indebitamente pagata dal sig. o al suo riaccredito, Pt_1
- condannare il convenuto alla restituzione o al riaccredito al sig. Controparte_2
di ogni altro importo versato e non dovuto al , tra cui quote indebitamente Parte_1 CP_2
versate, quote derivanti da erronei riparti in bilancio, oneri e spese per parti non comuni, voci di spesa inserite a bilancio con erronei criteri di ripartizione, in ogni caso come risultanti dalla documentazione versata in atti o all'esito dell'istruttoria.
IN VIA ISTRUTTORIA
RICHIESTA INTERROGATORIO FORMALE DEL LEGALE RAPPRESENTANTE DI
[...]
DOTT. CP_3 Controparte_4
Si chiede l'interrogatorio formale del dott. l.r.p.t. di sui Controparte_4 Controparte_3 seguenti capitoli, anteposta la locuzione “vero che” o “dica l'interrogato se”:
1) Dalla contabilità del condominio risultano diversi prelievi del Geome-tra Controparte_2
a proprio favore per un totale di circa 17.000,00 euro. CP_5
2) Questi prelievi sono avvenuti dal 05 maggio 2022 in poi dal conto corrente intestato al con-dominio aperto presso CP_6
3) Gli ultimi due prelievi sono avvenuti in regime di prorogatio imperii o comunque subito prima della consegna dei documenti al nuovo amministratore.
RICHIESTA DI ESIBIZIONE AI SENSI DELL'ART. 210 C.P.C.
Parte attrice chiede al Giudice di ordinare al Condominio l'esibizione, ai sensi degli art. 210 c.p.c. e dell'art. 64 disp. att., tutta la documentazione condominiale, ed in particolare, libro dei verbali, re- golamento, tabelle, codice fiscale, polizza assicurativa, certificazione prevenzione incendi, fatture, quietanze di pagamento, documenti fiscali, documenti azioni giudiziale, chiusura di cassa, contabile, anagrafica, visure catastali, registro verbali, estratti conto bancari relativi agli ultimi dieci anni e ogni altra documentazione inerente alla gestione condominiale, di cui è necessaria l'acquisizione al pro- cesso
RICHIESTA CTU
Si chiede l'ammissione di una CTU tecnica e contabile per la verifica e per l'accertamento:
- dei bilanci degli ultimi dieci anni, delle tabelle applicate, dei criteri applicati per la ripartizione e della loro corrispondenza alle previsioni di legge,
- dei prelievi e dei versamenti eseguiti sul conto corrente del condominio,
- dei compensi effettuati a favore dell'amministratore,
pagina 2 di 13 - di indebite richieste a carico del sig. e dei condomini, anche in ordine alle rate a sussistenza, Pt_1
tenuto conto degli effettivi pagamenti avvenuti, dei criteri di ripartizione di legge e di quelli di fatto adottati dall'amministratore e dei documenti versati in atti.
Con vittoria di spese e compensi professionali”.
Per il convenuto in persona dell'amministratore pro Controparte_7
tempore come da precisazione delle conclusioni all'udienza del 11.09.2025: Controparte_8
<< Piaccia al Tribunale adito, contrariis reiectis,
- in via preliminare, in rito, dichiarare l'incompetenza per valore del Tribunale di Bologna in favore del Ufficio del Giudice di Pace di Bologna per i motivi dedotti;
- in via preliminare, con riferimento alla richiesta sospensiva cautelare, respingere la richiesta di sospensiva dell'efficacia della delibera impugnata per carenza di sussistenza del fumus boni iuris per i motivi di merito dedotti e del pericolo in mora, anche in considerazione del fatto che il pregiudizio lamentato è stato valutato in € 160,00 dall'attore e, quindi, non può essere ritenuto grave;
- in via principale, nel merito, dichiarare l'attore decaduto dall'impugnazione per annullamento della delibera del 03/07/2021 per il mancato rispetto del termine di cui all'art.1137, comma 2, c.c. e, comunque, respingere ogni domanda attorea in quanto infondata in fatto e diritto per i motivi dedotti in narrativa.
Vinte le spese di lite.
- In via istruttoria chiede ammettersi la prova testimoniale del geom. Via G. Massarenti CP_9
n.115 in Bologna, sui seguenti capitoli di prova:
1) Vero che nell'anno 2021 ero l'Amministratore del Controparte_10
;
[...]
2) Vero che, in tale qualità, ho provveduto a convocare l'assemblea condominiale in data 02/07/2021, quanto alla prima convocazione, e in data 03/07/2021, in seconda convocazione, sia a mezzo raccomandata postale trasmessa ai condomini, che mediante l'immissione diretta dell'avviso contenente la convocazione nella buchetta postale dei singoli condomini;
3) Vero che tale seconda formalità è stata espletata in data 25/06/2021, avendo provveduto in tale data
a imbucare l'avviso di convocazione direttamente nella buchetta postale del sig. Parte_1
4) Vero che tale metodo di convocazione era di prassi nel condominio;
5) Vero che mediante lettera circolare, immessa nella buchetta postale dei singoli condomini – e quindi anche del sig. – in data 12/07/2021, ho provveduto a trasmettere ai Condomini la copia del Pt_1
verbale dell'assemblea tenutasi il 03/07/2021 >>.
pagina 3 di 13 ***
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato, il sig. conveniva in giudizio il Parte_1 [...]
in persona dell'Amministratore pro tempore Controparte_7 Controparte_8 affinché il Tribunale, accertate la nullità, la illegittimità, l'inefficacia ovvero l'annullabilità del verbale di assemblea condominiale del 3.07.2021 e delle deliberazioni in esso contenute, condannasse il convenuto alla restituzione della somma di euro 160,00 indebitamente pagata dall'attore CP_2
in forza delle determinazioni di cui al predetto verbale di assemblea condominiale, nonché condannasse il convenuto alla restituzione di ogni altro importo versato dall'istante e non dovuto. CP_2
A sostegno delle proprie domande, in estrema sintesi, l'odierno istante allegava che la delibera assembleare del 3.07.2021 doveva considerarsi illegittima, nulla o annullabile, perché:
- la convocazione in assemblea era pervenuta all'attore tardivamente, oltre il termine previsto dall'art. 66 disp. att. c.c. di 5 giorni antecedenti alla data tanto di prima (2.07.2021) quanto di seconda (3.07.2021) convocazione dell'adunanza; la raccomandata con avviso di ricevimento gli era stata recapitata, invero, solamente in data 30.06.2021 (e, del resto, portata all'Ufficio postale dall'amministratore ai fini dell'inoltro al condomino il 25.06.2021, nel tardo pomeriggio);
- era stata omessa la convocazione in assemblea dei due comproprietari dell'immobile, i sigg.
e atteso che il predetto atto era stato inviato al solo attore CP_11 CP_12 sull'erroneo assunto che egli fosse stato al riguardo delegato dai proprietari, in spregio al disposto degli artt. 1136 c.c. e 67 disp. att. c.c.;
- era stata omessa la comunicazione del verbale di assemblea del 3.07.2021 all'odierno attore, rimasto assente alla riunione in commento;
in effetti, il sig. ne veniva formalmente a Pt_1
conoscenza solamente quando l'amministratore di condominio, convenuto in giudizio dall'odierno attore in causa parallela ai fini della revoca della sua nomina, si costituiva in quel giudizio, in data 8.06.2022, depositando il richiamato verbale;
- in ogni caso, il verbale dell'assemblea condominiale del 3.07.2021 e le relative deliberazioni mancavano dei loro elementi essenziali, atteso che non era possibile percepire il totale dei millesimi di fabbricato presenti in seno all'adunanza e il numero totale di condomini da considerarsi presenti su delega;
- in ogni caso, dovevano ravvisarsi profili di illegittimità ed arbitrarietà nella redazione dei bilanci approvati in seno alla stessa assemblea condominiale.
pagina 4 di 13 L'attore aggiungeva, inoltre, di aver domandato in più occasioni all'amministratore indicazioni sullo stato della gestione e sulla destinazione del “fondo straordinario”, nonché in merito agli eventuali avanzi di cassa afferenti al condominio, senza alcun riscontro.
Con comparsa di costituzione tardivamente depositata il 12.12.2022, si costituiva in giudizio il in persona dell'Amministratore pro tempore Controparte_7 Controparte_13
il quale, eccepite in via pregiudiziale in rito l'incompetenza per valore del Tribunale in favore
[...]
del Giudice di Pace di Bologna e, in via preliminare di merito, la decadenza dall'impugnazione della delibera condominiale del 3.07.2021 per il mancato rispetto dei termini di cui all'art. 1137, co. 2, c.c., chiedeva il rigetto della domanda poiché infondata in fatto e diritto.
A sostegno delle proprie domande, parte convenuta deduceva che:
- la convocazione all'assemblea condominiale era stata ricevuta dall'odierno attore nel rispetto dei termini di cui all'art. 66 co. 3 disp. att. c.c., atteso che la lettera raccomandata era stata anticipata, come di consueto, da un avviso scritto immesso nella buchetta postale dei condomini e contenente la convocazione;
a tale adempimento, l'amministratore aveva adempiuto, in conformità alle previsioni del Regolamento condominiale - secondo il quale la convocazione può avvenire a mezzo “avviso scritto diramato a tutti i condomini almeno cinque giorni prima della data di convocazione” (art.9), e dunque con libertà di mezzi e forme - in data 25.06.2021;
- l'attore difettava della legittimazione attiva all'impugnazione della delibera in riferimento alla mancata convocazione dei sigg. e CP_11 CP_12
- il verbale assembleare per pratica costante veniva comunicato dall'amministratore sia mediante missiva che tramite lettera circolare immessa nella buchetta postale dei singoli condomini pochi giorni dopo lo svolgimento dell'assemblea; l'adempimento era stato eseguito in data 12.07.2021
e, pertanto, il sig. doveva considerarsi decaduto dall'impugnazione, poiché proposta oltre Pt_1 il termine di trenta giorni di cui all'art. 1137 co. 2 c.c.;
- il verbale di assemblea riportava con chiarezza i millesimi presenti e le deleghe;
- la censura afferente alle irregolarità nella compilazione dei bilanci mossa dall'attore era del tutto generica e, in ogni caso, i vizi lamentati dovevano considerarsi non di gravità tale da determinare l'invalidità della delibera.
Con ordinanza in data 14.04.2023, il Giudice rigettava la richiesta di sospensiva cautelare dell'efficacia della delibera assembleare impugnata e assegnava alle parti i termini di cui all'art. 183 co. 6 c.p.c.
(nella versione della norma antecedente al d.lgs. n. 149/22, applicabile al caso di specie); all'esito, il
Giudice, ritenuta la irrilevanza delle istanze istruttorie formulate dalle parti, con ordinanza in data
29.12.2023, formulava alle parti proposta conciliativa, la quale, accettata dal convenuto CP_2
pagina 5 di 13 all'udienza del 2.07.2024 non veniva accolta dall'attore, come da dichiarazione resa dal procuratore della parte all'udienza del 19.12.2024.
All'udienza del 11.09.2025 il Giudice, ritenuta la causa matura per la decisione senza lo svolgimento di attività istruttoria, faceva precisare alle parti le rispettive conclusioni e tratteneva la causa in decisione, assegnando i termini di cui all'art. 190 c.p.c.
Per quanto non riportato nella superiore sintesi dello svolgimento del processo e delle conclusioni rassegnate, si fa rinvio agli atti di parte e d'ufficio, da intendersi qui espressamente richiamati.
***
Preliminarmente, deve darsi atto che all'odierno giudizio è da applicarsi la disciplina processuale previgente alla novella di cui al d.lgs n. 149/2022, atteso che il processo era già pendente alla data del
28.02.2023 e al momento di entrata in vigore della norma richiamata.
Ne consegue pertanto che qualsiasi richiamo al codice di rito di cui al presente provvedimento deve intendersi alle norme nella loro versione antecedente alla riforma, applicabile al caso di specie.
***
In via pregiudiziale in rito, deve essere dichiarata inammissibile l'eccezione di incompetenza per valore sollevata da parte convenuta.
Il si è invero tardivamente costituito in giudizio, atteso che vi ha provveduto con comparsa CP_2
di costituzione e risposta del 12.12.2022, a fronte di un atto di citazione, regolarmente e tempestivamente notificato, portante data della prima udienza ex art. 183 c.p.c. il 15.12.2022, tenutasi in pari data.
Il convenuto, pertanto, si è costituito in giudizio quando erano già spirati i termini di cui all'art. 166
c.p.c., incorrendo nella decadenza, per quanto qui maggiormente interessa, di cui al combinato disposto degli artt. 38 e 167 c.p.c.
L'eccezione di incompetenza è pertanto da considerarsi inammissibile poiché è stata sollevata dalla parte quando ella, tardivamente costituitasi in giudizio, era decaduta dalla facoltà di proporla, ex art. 38
c.p.c.
La questione di competenza non è stata peraltro nemmeno rilevata d'ufficio dal giudicante entro la prima udienza di cui all'art. 183 c.p.c., sicché si deve considerare preclusa ogni valutazione al riguardo in questa sede, parimenti ex art. 38 c.p.c.
In via preliminare di merito e per le medesime ragioni di cui sopra, deve inoltre essere dichiarata inammissibile l'eccezione di decadenza dall'impugnazione della delibera assembleare, anch'essa sollevata da parte convenuta con l'atto di costituzione in giudizio, come già visto tardivamente depositato.
pagina 6 di 13 L'eccezione di inosservanza del termine decadenziale di 30 giorni per impugnare la delibera assembleare, ex art. 1137, co. 2, c.c., è eccezione in senso stretto e deve pertanto essere sollevata dal convenuto con la comparsa di costituzione e risposta tempestivamente depositata (artt. 166 e 167
c.p.c.). L'art. 1137 c.c. introduce invero un termine decadenziale, quello per le impugnazioni delle delibere assembleari, che ha natura sostanziale piuttosto che processuale e che, pertanto, è rimesso alla disponibilità delle parti ed è, viceversa, escluso al rilievo ufficioso del giudice (cfr. Cass., S.U., sent. n.
9839 del 14.04.2021; già Cass., Sez. 2, sent. n. 4009 del 6.04.1995; Cass., Sez. 2, sent. n. 15131 del
28/11/2001; Cass., Sez. 2, sent. n. 9667 del 17/06/2003; Cass., Sez. 2, sent. n. 8216 del 20/04/2005).
L'eccezione di decadenza dall'impugnazione della delibera assembleare è pertanto da considerarsi inammissibile poiché sollevata dalla parte quanto ella, tardivamente costituitasi in giudizio, era decaduta dalla facoltà di proporla, ex art. 167 c.p.c.
Nel merito, sono anzitutto da rigettare le richieste istruttorie rinnovate dalle parti in seno alle loro rispettive conclusioni, precisate all'udienza dell'11.05.2025, in ragione della esaustività del compendio probatorio in atti, perfettamente idoneo alla ricostruzione della vicenda oggetto di giudizio.
Deve, inoltre, essere dichiarata inammissibile e irrilevante ai fini dell'odierno giudizio la produzione del documento depositato da parte attrice con nota di deposito del 2.10.2024 (cfr. doc. “ CP_14
parte attrice), peraltro non meglio contestualizzato, tenuto conto delle domande avanzate in questa sede e delle ragioni ad esse sottese.
Deve, al contrario, essere dichiarata la piena ammissibilità e rilevanza della produzione documentale di parte convenuta del 14.09.2023, con la quale il ha prodotto in giudizio il verbale di CP_2 assemblea condominiale del 29.07.2023, nell'ambito della quale sono stati, tra le altre cose, approvati i rendiconti consuntivi riferiti agli anni 2019, 2020, 2021 (e 2022) ed i relativi riparti (cfr. doc. “verbale assemblea del 29.07.2023” parte convenuta); la richiamata produzione deve considerarsi del tutto ammissibile, atteso che, per quanto introdotta oltre lo spirare dei termini preclusivi previsti per l'attività assertiva ed istruttoria delle parti, la sua formazione è ad essi successiva e la parte ha provveduto al deposito nel primo momento utile;
del resto, la rilevanza del richiamato documento è di tutta evidenza, posto che l'adunanza assembleare, con determinazione legittimamente - poiché sul punto alcuna contestazione è emersa in atti – assunta in data 29.07.2023, ha nuovamente deliberato su taluni dei punti all'ordine del giorno dell'assemblea condominiale per cui è giudizio, sostituendo le relative determinazioni a quelle precedentemente assunte.
Tanto premesso, la domanda dell'attore è parzialmente fondata e, pertanto, deve trovare accoglimento, pur nei limiti di seguito precisati.
È previamente da evidenziarsi che nessuna delle censure mosse dall'attore alla delibera assembleare pagina 7 di 13 impugnata rientra nel novero di vizi idonei a determinarne, ove accertati nella loro sussistenza, la nullità, potendo semmai configurarsi quali profili di illegittimità sub specie di annullabilità.
È noto che in tema di nullità e annullabilità delle delibere assembleari la giurisprudenza di legittimità ha avuto modo di pronunciarsi in numerose occasioni, due delle quali nella sua più autorevole composizione, dalle quali ci è consegnata una compiuta ricostruzione del sistema che regola la disciplina delle patologie delle determinazioni assembleari.
In particolare, le Sezioni Unite hanno puntualizzato i confini tra nullità e annullabilità delle delibere assembleari, nel contesto di un sistema legislativo che predilige la stabilità delle deliberazioni assembleari, enunciando il principio di diritto secondo cui “In tema di condominio negli edifici, sono affette da nullità, deducibile in ogni tempo da chiunque vi abbia interesse, le deliberazioni dell'assemblea dei condomini che mancano ab origine degli elementi costitutivi essenziali, quelle che hanno un oggetto impossibile in senso materiale o in senso giuridico - dando luogo, in questo secondo caso, ad un "difetto assoluto di attribuzioni" - e quelle che hanno un contenuto illecito, ossia contrario
a "norme imperative" o all'ordine pubblico" o al "buon costume"; al di fuori di tali ipotesi, le deliberazioni assembleari adottate in violazione di norme di legge o del regolamento condominiale sono semplicemente annullabili e l'azione di annullamento deve essere esercitata nei modi e nel termine di cui all'art. 1137 c.c.” (cfr. Cass., S.U., sent. n. 9839 del 13.4.2021).
I casi di nullità individuati sono sostanzialmente tre: la mancanza originaria degli elementi costitutivi essenziali (volontà della maggioranza;
oggetto; causa;
forma) tale da determinare la deficienza strutturale della deliberazione;
la impossibilità dell'oggetto, in senso materiale o in senso giuridico, da intendersi riferito alla concreta possibilità di dare attuazione a quanto deliberato ovvero avuto riguardo alle attribuzioni dell'assemblea; l'illiceità (art. 1343 c.c.), nel senso che quanto deciso risulta contrario a norme imperative, all'ordine pubblico o al buon costume.
Alla luce di quanto sopra, è pertanto da escludersi che i profili di illegittimità lamentati dall'odierno attore possano essere ascritti a vizi idonei a determinare la nullità della delibera, atteso che nessuna delle censure di cui all'odierno giudizio può ritenersi riconducibile a quelle categorie di vizi cui la giurisprudenza di legittimità - con l'obiettivo, come detto, di assicurare la stabilità e la certezza delle determinazioni assunte in seno agli organismi complessi, come il - ha circoscritto CP_2
l'operatività della nullità.
Ne consegue che è possibile limitare l'oggetto dell'odierno provvedimento ad una sola delle richiamate doglianze, quella afferente alla tardiva convocazione dell'attore in assemblea, poiché fondata e idonea a determinare la caducazione, in termini di annullamento, della determinazione condominiale, con assorbimento di ogni ulteriore rilievo.
pagina 8 di 13 Emerge chiaramente dagli atti come la convocazione in assemblea del sig. sia stata eseguita con Pt_1
lettera raccomandata portata all'ufficio postale per la spedizione in data 25.06.2021 e che la stessa sia pervenuta al condomino in data 30.06.2021 (cfr. doc. 2 attore), a fronte della data di prima convocazione assembleare, il 2.07.2021, poi tenutasi in seconda convocazione il 3.07.2021.
La difesa di parte convenuta ha tuttavia dedotto come la predetta convocazione sia stata anticipata, come di consueto, da una missiva scritta immessa nella buchetta postale dei singoli condomini, formalità cui l'amministratore di condominio aveva provveduto in data 25.06.2021; in tesi, la convocazione doveva pertanto considerarsi tempestiva poiché eseguita nei termini di legge e in conformità al principio di libertà delle forme di cui al Regolamento condominiale, il quale recita, all'art. 9, che “L'assemblea ordinaria deve essere convocata dall'Amministratore entro tre mesi dalla fine dell'esercizio finanziario, con avviso scritto diramato a tutti i condomini almeno cinque giorni prima della data di convocazione” (cfr. doc. 1 attore).
In relazione alle modalità di convocazione, l'art. 66 disp att. c.c., nella formulazione novellata a seguito della legge 11.12.2012, n. 220 prevede espressamente che “L'avviso di convocazione […] deve essere comunicato almeno cinque giorni prima della data fissata per l'adunanza in prima convocazione, a mezzo posta raccomandata, posta elettronica certificata, fax o tramite consegna a mano […]. In caso di omessa, tardiva o incompleta convocazione degli aventi diritto la convocazione è annullabile ai sensi dell'art. 1137 c.c. su istanza dei dissenzienti o assenti perché non ritualmente convocati”. Le disposizioni di cui alla norma in commento, per come espressamente precisato dal legislatore, non possono essere derogate dai regolamenti di condominio, ex art. 72 disp. att. c.c.
La norma si spiega per la necessità di tutelare il diritto di ciascun condomino di intervenire in assemblea conscio e consapevole della discussione e delle determinazioni che ivi verranno assunte, in tal modo assicurando il regolare funzionamento della collegialità e dei diritti fondamentali del condominio.
Per queste ragioni, la giurisprudenza di legittimità, cui il Tribunale intende dare seguito, ha precisato, in primo luogo, che l'avviso di convocazione in assemblea è atto unilaterale recettizio soggetto alla disciplina della conoscenza (effettiva o legale) di cui agli artt. 1334 e 1335 c.c., sicché l'avviso non solo deve essere spedito ma anche conosciuto o, comunque, giunto all'indirizzo del condomino (e così conoscibile dal destinatario) entro i termini previsti;
del resto, si tratta di un adempimento del tutto svincolato, in assenza di espresse previsioni di legge, dall'applicazione del regime giuridico delle notificazioni degli atti giudiziari e della scissione dei relativi effetti (cfr. Cass., Sez. 2, sent. n. 8275 del
25/03/2019). In secondo luogo, con riferimento alle formalità necessarie ai fini di una corretta convocazione, la quale assicuri l'effettiva possibilità per il condomino di esercitare i propri diritti in pagina 9 di 13 seno all'assemblea condominiale, è stato precisato che “l'art. 66, terzo comma, disp. att. c.c. prescrive forme determinate per la comunicazione ai condomini dell'avviso di convocazione all'assemblea
(posta raccomandata, posta elettronica certificata, fax o consegna a mano), dettando una disciplina inderogabile stabilita a tutela delle regole della collegialità e dunque degli interessi fondamentali del condominio, che devono essere soddisfatti uniformemente per tutti i partecipanti, con esclusione della validità di ogni diversa regolamentazione espressa dall'autonomia privata che contempli modalità alternative di trasmissione dell'avviso inidonee a documentarne la consegna all'indirizzo del destinatario […]” (cfr. Cass., Sez. 2, sent. n. 16399 del 18.06.2025, espressamente riferita all'avviso di convocazione in assemblea eseguito tramite messaggio di posta elettronica semplice).
In applicazione delle richiamate coordinate, è pertanto da ritenersi che la convocazione di cui alla raccomandata ricevuta dal condomino in data 30.06.2021 sia certamente tardiva, atteso che è pervenuta all'indirizzo dell'attore oltre il termine di 5 giorni antecedenti alla data di prima convocazione dell'adunanza, in contrasto con quanto previsto dall'art. 66 disp. att. c.c.
In secondo luogo, è altresì da escludersi che l'immissione in buchetta delle lettere di una missiva scritta volta alla convocazione dell'assemblea possa ritenersi confacente alle formalità prescritte dall'art. 66 disp. att. c.c., atteso che esula dalle modalità tassative, ed inderogabili, previste dalla norma, la quale peraltro non contempla soluzioni alternative.
L'interpretazione restrittiva, la quale impone il rispetto delle formalità prescritte dall'art. 66 disp. att.
c.c., è peraltro coerente con la complessiva ratio legis: il legislatore, in effetti, ha volutamente innovato una disposizione normativa già in vigore che, secondo l'orientamento giurisprudenziale consolidato, non prevedendo alcuna formalità di convocazione, era ispirata al principio di libertà delle forme (cfr.
Cass., sent. n. 8449 del 01.04.2008, secondo cui “In tema di condominio degli edifici, non è previsto alcun obbligo di forma per l'avviso di convocazione dell'assemblea, sicché la comunicazione può essere fatta anche oralmente, in base al principio della libertà delle forme, salvo che il regolamento non prescriva particolari modalità di notifica del detto avviso”). La novella legislativa ha, pertanto, inteso tipizzare le forme della comunicazione dell'avviso circoscrivendole a quelle che garantiscono la conoscibilità della convocazione stessa ai singoli condomini, e ciò al precipuo fine, come sopra richiamato, di assicurare il regolare deliberare del sistema complesso e collegiale quale è il condominio.
Le deliberazioni impugnate e di cui all'assemblea condominiale del 3.07.2021 – salve le considerazioni che verranno - sono, pertanto, da annullarsi ex artt. 1137 c.c. e 66 disp. att. c.c. poiché l'odierno attore è stato tardivamente convocato all'adunanza assembleare in prima (e anche in seconda) convocazione.
La predetta conclusione non può, tuttavia, coinvolgere anche le determinazioni assunte in riferimento pagina 10 di 13 all'approvazione dei rendiconti consuntivi degli anni 2019, 2020 e 2021, rispetto alle quali, in uno con le domande di restituzione di quanto indebitamente versato dal condomino attore in forza delle asserite irregolarità dei predetti bilanci – e ciò tanto con riferimento alla somma, specificata, di euro 160,00, quanto a quelle ulteriori, più genericamente qualificate come comunque indebite - deve essere dichiarata l'inammissibilità della domanda per sopravvenuta carenza di interesse.
Sul punto, si deve richiamare invero il verbale di assemblea condominiale del 29.07.2023, già sopra citato, nell'ambito della quale il convenuto ha, tra le altre cose, approvato i rendiconti CP_2
consuntivi riferiti agli anni 2019, 2020, 2021 (e 2022) ed i relativi riparti (cfr. doc. “verbale assemblea del 29.07.2023”), sovrapponendosi così le recenti determinazioni a quelle di cui all'adunanza oggi in contestazione;
in riferimento all'approvazione dei consuntivi, invero, le due delibere hanno, come evidenziato da entrambe le parti dell'odierno giudizio (sul punto non insiste contestazione tra le parti), identico contenuto, sicché nella sostanza alcun effetto pratico utile all'istante verrebbe a determinarsi con l'odierna pronuncia di annullamento della delibera del 3.07.2021 e di ripetizione di quanto versato al condominio in forza dei richiamati bilanci, ivi approvati;
in effetti, il convenuto si è, per CP_2 quanto consta alle allegazioni e gli atti dell'odierno giudizio, legittimamente pronunciato nei medesimi termini con delibera del 29.07.2023.
La domanda, in riferimento a tale profilo di illegittimità della delibera assembleare e delle conseguenti restituzioni, deve pertanto essere dichiarata inammissibile per sopravvenuto difetto di interesse ad agire.
Se, invero, è principio consolidato in giurisprudenza quello secondo il quale “La disposizione dell'art.
2377 comma ultimo cod. civ., secondo la quale l'annullamento della deliberazione dell'assemblea della società per azioni non può avere luogo se la deliberazione sia stata sostituita con altra presa in conformità della legge o dell'atto costitutivo, ha carattere generale ed è perciò applicabile anche alle assemblee dei condomini degli edifici. Pertanto si verifica la cessazione della materia del contendere, quando l'assemblea condominiale regolarmente riconvocata abbia deliberato sui medesimi argomenti della delibera oggetto dell'impugnazione, ponendo in essere pur in assenza di forme particolari un atto sostanzialmente sostitutivo di quello invalido” (cfr. Cass. Sez. 2 n. 2999 del 10.02.2010), sono altresì da condividersi i rilievi dell'attore in ordine al difetto, nel caso che qui occupa, della rassegnazione di conclusioni comuni delle parti al riguardo. In altri termini, la dichiarazione di cessazione della materia del contendere implica che sopravvengano nel corso del giudizio fatti tali da determinare il venir meno delle ragioni di contrasto tra le parti e, pertanto, “presuppone che le parti si diano reciprocamente atto del sopravvenuto mutamento della situazione sostanziale dedotta in giudizio e sottopongano conclusioni conformi in tal senso al giudice, potendo al più residuare un contrasto solo sulle spese di
pagina 11 di 13 lite, che il giudice con la pronuncia deve risolvere secondo il criterio della cosiddetta soccombenza virtuale.” Nel caso in cui viceversa la sopravvenienza di un fatto che si assume suscettibile di determinare la cessazione della materia del contendere sia allegato da una sola parte e l'altra non aderisca a tale prospettazione, il suo apprezzamento, ove naturalmente esso sia dimostrato, non può concretarsi in una pronuncia di cessazione della materia del contendere, potendo tuttavia essere valutato dal giudicante in relazione all'eventuale sopravvenuto difetto di interesse alla pronuncia giurisdizionale sul punto (cfr. Cass., Sez. 2, sent. n. 21757 del 29.07.2021).
Nel caso che qui occupa, l'attore non ha in alcun modo aderito alla prospettazione di parte convenuta, contestando l'ammissibilità della produzione documentale e negando che i fatti ivi rappresentati dovessero reputarsi idonei ad ingenerare la cessazione della materia del contendere.
D'altro canto, tuttavia, l'approvazione in seno alla più recente adunanza assembleare dei consuntivi già oggetto di discussione nell'assemblea oggi in contestazione ha determinato il sopravvenuto difetto di interesse dell'attore alla pronuncia caducatoria e alle conseguenti restituzioni, posto che negli stessi termini il si è nuovamente espresso con deliberazione legittimamente assunta, sicché alcun CP_2 effetto utile, nemmeno restitutorio, avrebbe l'odierna pronuncia di annullamento e di ripetizione.
Ammesso, peraltro, che la valutazione afferente alla sussistenza dell'interesse ad agire deve essere valutata al momento della decisione e non anche e solo al momento della domanda, le considerazioni di cui sopra determinano l'inammissibilità della domanda di annullamento della delibera assembleare di approvazione dei bilanci e di condanna del alle conseguenti restituzioni per sopravvenuto CP_2 difetto di una delle condizioni dell'azione.
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Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e, pertanto, tenuto conto dell'esito del giudizio, della sopravvenienza che lo ha determinato ma anche del tempo decorso dal suo avveramento, devono essere compensate per un terzo;
i residui due terzi devono essere posti a carico di parte convenuta.
Sono liquidate in dispositivo tenuto conto dell'attività difensiva concretamente prestata, di discreta complessità, allo scaglione di riferimento (indeterminabile, di complessità bassa), in applicazione dei parametri previsti dal D.M. 55/2014, come aggiornato dal D.M. 147/2022.
P . Q . M .
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, in contraddittorio delle parti, ogni diversa domanda ed eccezione disattesa e respinta, in parziale accoglimento delle domande di parte attrice:
1. annulla le deliberazioni assunte in data 3.07.2021 nel corso dell'assemblea condominiale del sito in via Belvedere 1-25, San Benedetto Val di Sambro Controparte_7
pagina 12 di 13 (BO), limitatamente alle determinazioni di cui ai punti 3), 4), 5), 6), 7), 8) e 9) all'ordine del giorno;
2. dichiara l'inammissibilità della domanda relativa all'annullamento delle deliberazioni di cui ai punti 1) e 2) all'ordine del giorno, assunte in data 3.07.2021, e per l'effetto dichiara altresì
l'inammissibilità delle domande di restituzione di quanto versato da parte attrice al CP_2
convenuto in forza di quelle determinazioni;
3. compensa le spese di giudizio in ragione di un terzo e condanna il convenuto al pagamento, in favore dell'attore dei residui due terzi delle spese del procedimento, liquidate, per l'intero, in euro 7.616,00 per onorari, oltre al rimborso forfettario spese generali ex art. 2 D.M. 55/2014,
IVA e CPA e anticipazioni per euro 98,00 (C.U.).
Bologna 09.12.2025
Il Giudice
dott. Cinzia Gamberini
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