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Sentenza 9 febbraio 2026
Sentenza 9 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sicilia, sez. XVII, sentenza 09/02/2026, n. 1119 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia |
| Numero : | 1119 |
| Data del deposito : | 9 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1119/2026
Depositata il 09/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 17, riunita in udienza il
24/01/2024 alle ore 11:30 con la seguente composizione collegiale:
VASTA ISIDORO, Presidente e Relatore
COSTANZO MASSIMO RICCARDO, Giudice
SQ AN RI MA, Giudice
in data 24/01/2024 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 1659/2017 depositato il 28/02/2017
proposto da
Ag. Entrate Dir. Provin. Uff. Controlli-Legale Catania - Indirizzo_1
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 7861/2016 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale CATANIA sez. 10 e pubblicata il 30/06/2016
Atti impositivi:
- SILENZIO RIFIUTO ISTANZA RIMB. IRPEF 2007
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: Insiste come in atti
Resistente/Appellato: N.C.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Preliminarmente si dà atto che, avuto riguardo al notevole carico riguardante il giudice relatore indicato nel verbale di udienza Dr. Costanzo, il sottoscritto presidente – ai sensi dell'art. 276, ultimo comma, c.p.c. applicabile nel processo tributario per effetto dell'art. 1, comma 2, d.lgs. n. 546/1992 – in data 4 febbraio
2026 ha designato se stesso come estensore.
Avverso la sentenza n. 7861.10.2016 della Commissione Tributaria Provinciale di Catania che, riconoscendo il diritto al rimborso, accoglieva, con conseguente ricalcolo, il ricorso presentato dal Sig. Resistente_1 contro l'Agenzia delle Entrate – Ufficio di Catania – riguardante diniego istanza di rimborso, presentata in data 4.6.2009, IRPEF trattenuta in eccesso, in sede di liquidazione indennità di fine rapporto per il pensionamento avvenuto in regime di incentivo all'esodo volontario nell'anno 2007 per prestazione di lavoro a favore della Società_1 spa, proponeva appello, in data 28.2.2017, l'Ufficio facendo presente che il ricalcolo e il conseguente rimborso va effettuato su € 33.116,00. Chiede, pertanto, l'accoglimento dell'appello e, per gli effetti, la riforma della sentenza impugnata.
La parte resistente non è costituita.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Visto quanto specificato e prodotto dall'Ufficio e considerato che nulla oppone la parte, si dispone che la differenza di aliquota deve essere calcolata sulle ritenute operate sugli imponibili di € 25.458,00 e di
€ 7.658,00,
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA, Sezione 17^, in accoglimento dell'appello dell'Ufficio e in riforma della sentenza impugnata, dispone che la differenza di aliquota deve essere calcolata sulle ritenute operate sugli imponibili di € 25.458,00 e di € 7.658,00. Spese irripetibili.
Depositata il 09/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 17, riunita in udienza il
24/01/2024 alle ore 11:30 con la seguente composizione collegiale:
VASTA ISIDORO, Presidente e Relatore
COSTANZO MASSIMO RICCARDO, Giudice
SQ AN RI MA, Giudice
in data 24/01/2024 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 1659/2017 depositato il 28/02/2017
proposto da
Ag. Entrate Dir. Provin. Uff. Controlli-Legale Catania - Indirizzo_1
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 7861/2016 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale CATANIA sez. 10 e pubblicata il 30/06/2016
Atti impositivi:
- SILENZIO RIFIUTO ISTANZA RIMB. IRPEF 2007
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: Insiste come in atti
Resistente/Appellato: N.C.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Preliminarmente si dà atto che, avuto riguardo al notevole carico riguardante il giudice relatore indicato nel verbale di udienza Dr. Costanzo, il sottoscritto presidente – ai sensi dell'art. 276, ultimo comma, c.p.c. applicabile nel processo tributario per effetto dell'art. 1, comma 2, d.lgs. n. 546/1992 – in data 4 febbraio
2026 ha designato se stesso come estensore.
Avverso la sentenza n. 7861.10.2016 della Commissione Tributaria Provinciale di Catania che, riconoscendo il diritto al rimborso, accoglieva, con conseguente ricalcolo, il ricorso presentato dal Sig. Resistente_1 contro l'Agenzia delle Entrate – Ufficio di Catania – riguardante diniego istanza di rimborso, presentata in data 4.6.2009, IRPEF trattenuta in eccesso, in sede di liquidazione indennità di fine rapporto per il pensionamento avvenuto in regime di incentivo all'esodo volontario nell'anno 2007 per prestazione di lavoro a favore della Società_1 spa, proponeva appello, in data 28.2.2017, l'Ufficio facendo presente che il ricalcolo e il conseguente rimborso va effettuato su € 33.116,00. Chiede, pertanto, l'accoglimento dell'appello e, per gli effetti, la riforma della sentenza impugnata.
La parte resistente non è costituita.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Visto quanto specificato e prodotto dall'Ufficio e considerato che nulla oppone la parte, si dispone che la differenza di aliquota deve essere calcolata sulle ritenute operate sugli imponibili di € 25.458,00 e di
€ 7.658,00,
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA, Sezione 17^, in accoglimento dell'appello dell'Ufficio e in riforma della sentenza impugnata, dispone che la differenza di aliquota deve essere calcolata sulle ritenute operate sugli imponibili di € 25.458,00 e di € 7.658,00. Spese irripetibili.