Articolo 1 della Legge 29 marzo 1965, n. 203
Articolo 2
Versione
4 aprile 1965
Art. 1.
Il primo comma dell'articolo 2 della legge 10 febbraio 1962, n. 57 , e' sostituito dal seguente:
"L'iscrizione nell'Albo e' obbligatoria per chiunque esegua lavori di importo superiore a lire 15 milioni, di competenza dello Stato, degli enti pubblici e di chi fruisca, per i lavori stessi, di un concorso, contributo o sussidio dello Stato. E' facoltativa per lavori il cui importo non superi detto limite".
Entrata in vigore il 4 aprile 1965