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Sentenza 5 aprile 2025
Sentenza 5 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Latina, sentenza 05/04/2025, n. 650 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Latina |
| Numero : | 650 |
| Data del deposito : | 5 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Latina – Seconda Sezione Civile - in persona del Giudice
Istruttore in funzione di giudice monocratico dott.ssa Laura Gigante ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 6632/2019, avente ad oggetto: risarcimento danni da lesione personale, vertente
TRA
rapp.to e difeso in virtù di procura in calce all'atto di Parte_1
citazione, dall'avv. Mauro Pasquale D'Antonio, presso il cui studio elettivamente domicilia in Roma alla via De Sanctis n. 15
ATTORE
E
in persona del procuratore ad negotia dott. Controparte_1
, giusta procura speciale per notaio i Bologna, CP_2 Persona_1
del 16.12.2016 , Rep. 84761, Racc. 8412, rapp.ta e difesa, congiuntamente e disgiuntamente, in virtù di procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta, dagli avv.ti Vincenzo Santo ed Eugenio Santo, elettivamente domiciliata presso lo studio dei difensori in Latina alla via Cesare Battisti n. 18
CONVENUTO
E
e , residenti come in atti Controparte_3 Parte_2
CONVENUTI CONTUMACI CONCLUSIONI
Come da note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c
ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI
FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione innanzi conveniva in giudizio, Parte_1
la nonché e Controparte_1 Controparte_3 Parte_2
, affinché venissero condannati, in solido tra loro al risarcimento dei
[...] danni non patrimoniali subiti dall'esponente nella misura da accertarsi in corso di giudizio.
A tal fine deduceva che in data 9.12.2017 alle ore 16.45 circa l'attore percorreva in Terracina la via Firenze, conducendo il motociclo di sua proprietà
Piaggio 250 X9 tg. AZ65009, allorquando, all'altezza del supermercato Todis, mentre intraprendeva manovra di svolta a sinistra per entrare nella strada laterale che porta al piazzale del supermercato, il veicolo Fiat Bravo t.g.
ES434YF condotto da e di proprietà di , in Controparte_4 Controparte_3
uscita dalla predetta strada laterale, omettendo di dare la precedenza nella solta a sinistra, impattava il motociclo. In conseguenza di tanto l'attore riportava gravi lesioni personali consistenti in “frattura scomposta piatto tibiale dx”.
Si costituiva la contestando le avverse Controparte_1
deduzioni ed, in particolare, la dinamica del sinistro così come esposta, rappresentando che non vi erano tracce di urto sui veicoli, né tracce di scarrocciamento sulla sede stradale e che l'intervento dell'ambulanza era stato presso l'ingresso del Todis di via Appia.
Prodotta documentazione, espletata prova testimoniale, la causa, sulle conclusioni in epigrafe, all'udienza del 17.9.2024 svoltasi nelle forme di cui all'art. 127 ter c.p.c. era riservata in decisione, con assegnazione alle parti dei termini ordinari ex art. 190 c.p.c. per lo scambio degli scritti conclusionali.
La domanda è infondata nei termini di cui alla seguente motivazione.
Preliminarmente, deve darsi atto del mancato deposito delle comparse conclusionali. Tuttavia, secondo costante giurisprudenza, affinché una
- 2 - domanda possa ritenersi abbandonata, non è sufficiente che essa non venga riproposta in sede di precisazione delle conclusioni ex art. 189 c.p.c. dovendosi avere riguardo alla condotta processuale complessiva della parte antecedente a tale momento, senza che assuma invece rilevanza il contenuto delle comparse conclusionali (Cassazione 19.12.2019 n 33767).
Nel caso di specie, dal contegno complessivo delle parti, che sono comparse mediante deposito delle note di trattazione scritta all'udienza di precisazione delle conclusioni, non è possibile dedurre inequivocabilmente la volontà rinunciativa della domanda.
In via ulteriormente preliminare deve essere dichiarata la contumacia di e , ritualmente citati e non comparsi. Controparte_3 Parte_2
Nel merito la dinamica descritta nell'atto di citazione non ha trovato riscontro nel corso dello svolgimento del processo.
È, infatti, onere dell'attore-danneggiato fornire prova dell'accadimento del sinistro, della dinamica, nonché di tutti gli altri elementi che consentano di individuare il responsabile del fatto illecito.
Nel caso di specie, dall'istruttoria documentale e testimoniale non è stata raggiunta la prova storica del verificarsi del sinistro come allegato né della sua dinamica effettiva.
L'attore ha, infatti, dichiarato in citazione di essere stato urtato dalla
Fiat condotta dal mentre, provenendo da via Firenze in Terracina, Pt_2
tentava di immettersi in strada laterale per accedere allo spiazzale del supermercato Todis, da cui stava uscendo la Fiat.
Versava in atti modello CAI riportante la dinamica del sinistro.
Orbene, in caso di litisconsorzio, la confessione di uno dei litisconsorti
è liberamente valutabile dal giudice e non costituisce prova legale. Invero la sola dichiarazione confessoria in assenza di ulteriori elementi probatori non è sufficiente a ritenere provata la dinamica del sinistro, ma costituisce un elemento valutabile nel complesso delle risultanze probatorie. Non può il danneggiato richiedere, a fronte di una libera valutazione della confessione
- 3 - rispetto alla compagnia assicuratrice, l'estensione alla stessa del valore confessorio.
La Suprema Corte (sezione III, sentenza 8 marzo 2016, n. 4536) ha affermato che la dichiarazione confessoria, contenuta nel modulo di constatazione amichevole dei sinistro, ma ciò può estendersi in generale alla confessione del danneggiante, non ha valore di piena prova nemmeno nei confronti del solo confitente, ma deve essere liberamente apprezzata dal giudice, dovendo trovare applicazione la norma di cui all'art. 2733, terzo comma, cod. civ., secondo la quale, in caso di litisconsorzio necessario, la confessione resa da alcuni soltanto dei litisconsorti è, per l'appunto, liberamente apprezzata dal giudice (conformi Cass. n. 12257 del 25/05/2007;N.
13019 del 2006, N. 9520 del 2007).
Le dichiarazioni confessorie rese dal con la sottoscrizione del Tes_1
modello CAI, non hanno trovato riscontro probatorio nel corso del giudizio.
A ciò si aggiunga che il sinistro, nonostante la gravità delle lesioni tale da richiedere l'intervento dell'ambulanza, non risulta essere stato rilevato dall'autorità.
Tale circostanza, sebbene non valga a decretare automaticamente il mancato assolvimento dell'onere probatorio gravante sull'attore, costituisce, un elemento indiziario che - ancorché vada apprezzato alla luce del complessivo quadro probatorio - appare senz'altro dissonante con la prospettazione attorea
(Cass., n. 21373/2017), avuto riguardo al tenore dell'art. 189 c.d.s., il quale in caso di sinistro stradale con danni gravi alle persone il quale onera i soggetti coinvolti di attivarsi perché non siano spostati i veicoli e siano conservate le tracce del sinistro utili alle indagini, nonché di richiedere l'intervento dell'autorità (Trib. Latina sent. 2488/2017).
Escusso all'udienza del 12.7.20222 l'unico teste presente al momento del fatto, , riferiva, con deposizione contraddittoria, Testimone_2
incoerente e non attendibile, priva di riscontro intrinseco ed estrinseco, di essere fermo in un'area di sosta di fronte all'ingresso del Todis perché doveva
- 4 - rispondere al telefono e che si era fermato in quanto era in bicicletta. Dichiarava dapprima di aver “visto uno scooter provenire dalla mia sinistra, nel momento in cui rallentava per entrare nel cortile del Todis, era urtato da una macchina che usciva dallo stop e cadeva a terra. La macchina stava uscendo dall'area di parcheggio del todis. C'è un unico cancello per entrata ed uscita. Non ricordo
i punti di urto.” Poi precisava “Anzi mi ricordo che la macchina ha preso lo scooter sul lato sinistro, ma non so se la macchina l'abbia colpito con il lato destro o sinistro.” Ulteriormente chiariva “Sinceramente non sono riuscito a vedere se l'urto ha interessato la carrozzeria della moto o la persona”.
In ordine alla dinamica dapprima dichiarava “io ho visto i fatti qualche secondo prima dell'impatto, ho visto lo scooter sopraggiungere dalla mia sinistra giusto qualche secondo prima dell'impatto. In quel momento non
c'erano altri veicoli nella visuale. Io ero con il viso rivolto all'ingresso del supermercato. … ho visto iniziare la manovra di svolta a sinistra.” In seguito precisava “ho visto una macchina che sembrava stesse ferma, e poi ho visto la moto a terra. Non posso sapere se la macchina si sia fermata o meno allo stop.
Io ero a 10/15 metri dal punto in cui è avvenuto il sinistro e non avevo la visuale completa.”
In ordine all'arrivo dell'ambulanza riferiva di aver aspettato che portassero via il conducente della moto ferita e che “l'ambulanza è arrivata sul punto del sinistro, era proprio sul punto dello stop non so se lì sia via Firenze
o sia già parte riservata al parcheggio del todis. Era vicino al cancello scorrevole. Preciso che l'ambulanza è entrata dall'ingresso di via Appia dove era il Todis. Il Todis aveva due accessi entrambi ingresso/uscita. l'ambulanza ha transitato per il parcheggio del Todis… io ero su via Firenze di fronte all'uscita del supermercato. … confermo che l'ambulanza è intervenuta e ha prelevato l'attore in quel punto all'ingresso del supermercato di via Firenze.”
Orbene la deposizione del teste non è stata in grado di ricostruire chiaramente la dinamica del sinistro.
Ed infatti il teste prima ha dichiarato di aver visto una macchina uscire
- 5 - dall'area di parcheggio del Todis per poi successivamente riferire che la macchina sembrava stesse ferma.
In ordine ai punti d'urto prima ha riferito che non ricordava i puti d'urto, poi che la macchina colpiva lo scooter sul lato sinistro, per poi precisare che non sapeva se avesse colpito il mezzo o la persona.
In ordine alla visibilità del sinistro dapprima dichiarava di non avere veicoli nella visuale, poi essere a 10/15 metri e di non avere la visuale completa.
Parimenti la deposizione risulta inattendibile e contraddittoria anche con riferimento all'arrivo dell'ambulanza.
Ed, infatti, come risulta dal verbale di intervento del 118, l'ambulanza giungeva alla via Appia, non in via Firenze dove il teste ha detto che era stato caricato il ferito.
Il teste infermiera sul mezzo intervenuto, della cui Testimone_3
attendibilità non vi è motivo di dubitare avendo reso una deposizione coerente intrinsecamente e riscontrata dalla documentazione in atti, ha dichiarato che l'ambulanza si fermava in via Appia e di aver rinvenuto il paziente ferito a terra
“ricordo il trauma, ho trovato il paziente già a terra. Mi ha riferito di essersi fatto male col motorino, ma non so dire quale sia stata la dinamica … Sono intervenuta sul luogo ho medicato il paziente nell'immediatezza poi l'ho caricato in barella sull'ambulanza e portato all'ospedale.”
A specifica domanda a chiarimento confermava che il paziente era prelevato sulla via Appia e non su via Firenze dove dichiarava di averlo visto il teste “confermo che l'intervento di soccorso è intervenuto sulla Tes_2 strada via Appia. Preciso che l'indirizzo che incido nella scheda è quello di effettivo intervento. Io lavoro da 17 anni a Terracina e vivo a Terracina per cui sono certa che sono intervenuta su via Appia. confermo ancora che
l'ambulanza si è fermata su via Appia perché il paziente era su via Appia.”
Dall'esame della produzione fotografica (versata in atti da parte attrice), confermata dal e dal in sede di interrogatorio formale, CP_3 Pt_2
nonché dal teste come ritraente i mezzi nell'immediatezza del fatto, si Tes_4
- 6 - evincono i danni al motorino riverso a terra, mentre non si riscontra alcuna scalfittura, neppure minima sulla vettura Fiat né ammaccature o segni compatibili con quelli riscontrati sul motociclo.
Va osservato che, se è pur vero che in materia di circolazione stradale, in ipotesi, come quella in oggetto, relativa a scontro tra veicoli senza guida di rotaie, opera la presunzione di corresponsabilità cui all'art. 2054 co. 2 c.c., qualora non sia provata una diversa ripartizione della responsabilità; tuttavia, al fine di valutare la sussistenza di responsabilità in capo alle parti e la sua ripartizione è necessario, preliminarmente, che sia raggiunta la prova certa dell'accadimento del fatto storico, che nel caso di specie non è stata raggiunta nell'effettività della sua dimensione storico-fattuale.
Ed infatti il principio del “più probabile che non” attiene alla valutazione del nesso causale, ma non del compendio probatorio, il quale deve giungere alla certezza dell'accadimento del fatto storico, attraverso la più elevata idoneità rappresentativa e congruità logica degli elementi di prova assunti (cfr. Cass. Sentenza del 29 settembre 2021 n. 26304 “il criterio del “più probabile che non” è suscettibile di essere utilizzato (come modello di ricostruzione dei fatti nell'ambito della responsabilità civile) unicamente con riguardo all'indagine sul nesso di causalità (ossia con riguardo all'indagine sullo statuto epistemologico di un determinato rapporto tra fatti o eventi), là dove, con riferimento a ogni altra indagine sulla valutazione dell'idoneità rappresentativa di un determinato compendio probatorio, deve ritenersi legittimamente utilizzabile la più elastica categoria dell'attendibilità”).
La domanda pertanto deve essere rigettata.
Le spese di lite liquidate come da dispositivo, in applicazione dei parametri di cui al D.M. n. 55/2014, come modificato dal D.M. 147/2022, in ragione della fase temporale in cui si è esaurita l'attività processuale seguono il principio della soccombenza, ispirandosi ai valori minimi dello scaglione di riferimento (valore indeterminabile), concretamente rapportati alla natura e complessità delle questioni trattate nonché all'attività processuale e difensiva
- 7 - effettivamente espletata. Nulla per spese in favore dei contumaci vittoriosi.
P.Q.M.
Il Tribunale di Latina – Seconda Sezione Civile – definitivamente pronunziandosi, decidendo la domanda in epigrafe, così provvede:
a) dichiara la contumacia di e;
Controparte_3 Parte_2
b) rigetta la domanda attorea;
c) condanna l'attore alla refusione delle spese di lite in favore della convenuta che si liquidano in euro Controparte_1
3.809,00 per compensi, oltre spese generali al 15%, Iva e Cpa se dovute, come per legge;
d) nulla per spese in favore dei contumaci vittoriosi.
Così deciso in Latina il 5.4.2025
Il Giudice
Dott.ssa Laura Gigante
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