TRIB
Sentenza 12 febbraio 2025
Sentenza 12 febbraio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siracusa, sentenza 12/02/2025, n. 221 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siracusa |
| Numero : | 221 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2025 |
Testo completo
N. 5708/2022 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SIRACUSA
Sezione Prima Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nella persona dei seguenti
Magistrati: dott.ssa Veronica Milone Presidente dott.ssa Maria Lupo Giudice dott. Gilberto Orazio Rapisarda Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 5708/2022 R.G. avente ad oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio posta in decisione all'esito dell'udienza camerale del 16/01/2025 promossa da:
, C.F. , rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'avv. Marilena Del Vecchio contro
C.F. , rappresentata e CP_1 C.F._2 difesa dall'avv. Carla Adamo con l'intervento del pubblico ministero in sede;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 14/12/2022 chiedeva a Parte_1 questo Tribunale la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato con rito concordatario il giorno 20/06/2007. pagina 1 di 6 Chiedeva di disporre l'affidamento condiviso dei minori ad entrambi i genitori con collocamento del figlio presso di sé e della figlia Per_1
presso la madre nella casa coniugale, statuendo che ciascuno Per_2 dei genitori provvedesse al mantenimento ordinario del figlio collocato presso di sé.
Con comparsa dell'11/02/2023 si costituiva , la quale CP_1 pur non opponendosi al divorzio ed all'affidamento condiviso dei minori, chiedeva il collocamento di entrambi presso di sé, nonché di porre a carico di l'obbligo di versare un assegno mensile di Pt_1 mantenimento per i figli di € 600,00, oltre al 50% delle spese straordinarie.
All'udienza del 21/02/2023, esperito infruttuosamente il tentativo di conciliazione, si dichiarava disponibile ad accettare Controparte_2 una riduzione del contributo di mantenimento dei figli, in considerazione dei tempi di permanenza degli stessi presso il padre.
Con ordinanza presidenziale del 24/02/2023 veniva disposto a carico di l'obbligo di contribuire al mantenimento dei figli versando alla Pt_1 coniuge la somma mensile di € 250,00.
All'udienza di prima comparizione e trattazione le parti chiedevano la concessione dei termini ex art. 183 comma VI c.p.c.
Depositate le predette memorie, le parti raggiungevano un'intesa sulle condizioni di divorzio.
Con successive note d'udienza del 14/01/2025 le parti insistevano per l'accoglimento delle condizioni di cui al ricorso e chiedevano che la causa fosse posta in decisione.
Il Giudice si riservava di riferire al Collegio.
Il Pubblico Ministero non si opponeva alla domanda.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ricorrono le condizioni fissate dagli artt. 2 e 3 n. 2 lett. b) della L. 1° dicembre 1970, n. 898 per la proponibilità e l'accoglimento della domanda. pagina 2 di 6 Lo stato di separazione sussistente tra i coniugi per il prescritto termine infatti, risulta dimostrato dalla prodotta copia del summenzionato decreto di omologa, mentre la protrazione di tale regime per un periodo eccedente il prescritto termine deve presumersi, non essendone stata eccepita l'interruzione.
L'impossibilità della ricostruzione della comunione spirituale e materiale tra le parti, del resto, si può fondatamente desumere dal periodo di separazione trascorso, sintomo inequivoco della definitiva e irreversibile frattura del consorzio coniugale.
I coniugi hanno inoltre concordato che il loro divorzio proceda alle seguenti condizioni:
1) I coniugi continueranno a vivere separati con l'obbligo del mutuo rispetto, Senza farsi reciproche molestie e saranno liberi di fissare la loro residenza ovunque riterranno opportuno con l'obbligo di comunicarsi reciprocamente ogni eventuale variazione di residenza e domicilio a mezzo lettera raccomandata AR;
2) ciascun coniuge potrà recarsi all'estero per motivi turistici e/o di lavoro senza autorizzazione dell'altro in quanto tale autorizzazione è da intendersi concessa con il presente atto;
3) I coniugi scelgono l'affidamento condiviso per i figli minori relativamente ai quali gli stessi assumeranno di comune accordo le decisioni di maggiore interesse concernenti la salute,
l'istruzione, l'educazione tenendo conto delle capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni degli stessi;
4) i figli minori sono collocati presso la madre alla quale, per tale motivo viene assegnata la casa familiare sita in Siracusa via
G. Maria Danieli n. 10, di proprietà esclusiva del signor Pt_1
e ciò sino al raggiungimento dell'indipendenza
[...] economica dei figli, e comunque finché i figli, maggiorenni, decideranno di continuare ad abitarvi insieme alla madre. Nella
pagina 3 di 6 casa familiare non potrà né dimorare nel risiedere altra persona oltre il coniuge assegnatario ed i figli coabitanti;
5) i figli sono affidati ad entrambi i genitori secondo le disposizioni sull'affidamento condiviso, restando collocati presso la madre come da punto 4; il padre frequenterà liberamente i figli ed i figli frequenteranno liberamente il padre, compatibilmente con i loro impegni scolastici ed i turni di lavoro del padre, previo accordo tra il padre e la madre su tempi ed orari, tenuto conto della circostanza che il minore ha Per_1 compiuto gli anni 16 ed ha maggiore autonomia anche nella libera frequentazione del padre. Fatto salvo ogni diverso accordo tra le parti, in caso di disaccordo relativamente alla frequentazione dei figli, la stessa sarà così regolata:
DURANTE L'ANNO SCOLASTICO: - Lunedì e mercoledì entrambi i figli, dalle ore 15,00 fino alle ore 20,30 dopo cena, saranno con il padre;
- Venerdì e sabato, entrambi i figli, dall'orario di uscita da scuola del venerdì saranno con il padre presso cui pernotteranno e resteranno, il minore , fino Per_1 alle ore 18,00 del sabato, mentre la minore fino alle ore Per_2
15,45 del sabato, allorquando la madre si recherà a prenderla per il catechismo e/o attività extrascolastiche;
- Il giovedì e la domenica entrambi i figli resteranno con la madre;
- Il martedì il minore sarà con il padre dalle ore 19,30 alle ore Per_1
22,00, mentre la minore resterà con la madre. Per_2
NEL CORSO DELLE FERIE ESTIVE SECONDO CALENDARIO
SCOLASTICO, I GENITORI SI RIPARTIRANNO I GIORNI DI
FREQUENTAZIONE COME SEGUE: - Lunedì e Mercoledì entrambi i figli (dalle ore 15,00 alle ore 20,30, dopo cena, saranno con il padre;
- Venerdì e sabato entrambi i figli, dalle ore 12,00 del venerdì, alle ore 17,00 del sabato saranno con il padre presso cui pernotteranno;
- Martedì mattina, dalle ore pagina 4 di 6 9,00 fino alle ore 13,30 ed a richiesta della madre anche il venerdì mattina, la minore resterà con il padre presso i Per_2 nonni paterni;
- Giovedì e domenica resteranno con la madre.
VACANZE E FESTIVITA' • Durante il periodo delle vacanze estive, i figli trascorreranno con ciascun genitore due settimane, anche non consecutive, da concordarsi entro aprile di ogni anno;
• ad anni alterni, i minori trascorrano il giorno di Pasqua con un genitore ed il lunedì di pasquetta con l'altro, la settimana delle festività natalizie (dal 23/12 al 30/12) con un genitore e la settimana del Capodanno (dal 30/12 al 6/01) con l'altro genitore. • I minori trascorreranno ogni altra festività (25 aprile, 1° maggio, 1 novembre) con ciascun genitore, secondo alternanza annuale. 6) I genitori si presteranno reciproca collaborazione nella cura dei figli qualora situazioni di lavoro e/o di salute lo dovessero richiedere.
7) I coniugi riconoscono espressamente, ai sensi dell'articolo
155 c.c. Il diritto dei figli minori a conservare rapporti significativi e quindi a frequentare e visitare sia i nonni materni che quelli paterni;
8) Il sig. corrisponderà alla sig.ra , a titolo Parte_1 CP_1 di contributo perequativo per il mantenimento di entrambi i figli, e , la somma mensile di euro 250,00 entro il Per_1 Per_2 giorno cinque di ogni mese.
9) I coniugi provvederanno, altresì, in misura del 50% ciascuno al pagamento delle spese straordinarie concordate e occorrenti per i figli e specificatamente spese mediche (medicine, visite specialistiche, interventi chirurgici, apparecchi dentari, occhiali da vista, etc) tasse scolastiche, acquisto libri ed eventuale dopo scuola, attività ludiche e sportive. Dette somme saranno previamente concordate tra i coniugi e saranno corrisposte dal genitore che non ha sostenuto la spesa al genitore che l'ha pagina 5 di 6 sostenuta, entro 15 giorni dalla richiesta documentata.
Le condizioni concordate appaiono conformi all'interesse morale e materiale della prole, siccome compiutamente salvaguardati dall'affido condiviso con stabile collocamento presso la madre con la quale i figli convivono dalla nascita e dalla regolamentazione dei tempi e delle modalità della loro presenza presso il genitore non collocatario, rispettosi dell'età dei minori, nonché dalla misura e dal modo con cui il padre contribuirà al mantenimento, alla cura e all'istruzione dei figli.
Atteso l'esito concordato del giudizio e non essendo configurabile soccombenza, le spese di lite possono essere integralmente compensate.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando,
DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto il giorno 20/06/2007 trascritto nel registro degli atti di matrimonio dello Stato Civile del Comune di SIRACUSA dell'anno 2007 (Atto n.
137 Parte II Serie A);
OMOLOGA le condizioni di divorzio inerenti alla prole ed ai rapporti economici tra le parti e provvede in conformità alle condizioni specificate in parte motiva
ORDINA all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di SIRACUSA di procedere all'annotazione della presente sentenza nei registri dello
Stato Civile atti di matrimonio.
Spese compensate.
Così deciso in Siracusa, nella camera di consiglio della Prima Sezione
Civile del Tribunale, il 30.1.25.
Il Giudice Est. Il Presidente
Dott. Gilberto Orazio Rapisarda Dott.ssa Veronica Milone
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SIRACUSA
Sezione Prima Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nella persona dei seguenti
Magistrati: dott.ssa Veronica Milone Presidente dott.ssa Maria Lupo Giudice dott. Gilberto Orazio Rapisarda Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 5708/2022 R.G. avente ad oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio posta in decisione all'esito dell'udienza camerale del 16/01/2025 promossa da:
, C.F. , rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'avv. Marilena Del Vecchio contro
C.F. , rappresentata e CP_1 C.F._2 difesa dall'avv. Carla Adamo con l'intervento del pubblico ministero in sede;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 14/12/2022 chiedeva a Parte_1 questo Tribunale la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato con rito concordatario il giorno 20/06/2007. pagina 1 di 6 Chiedeva di disporre l'affidamento condiviso dei minori ad entrambi i genitori con collocamento del figlio presso di sé e della figlia Per_1
presso la madre nella casa coniugale, statuendo che ciascuno Per_2 dei genitori provvedesse al mantenimento ordinario del figlio collocato presso di sé.
Con comparsa dell'11/02/2023 si costituiva , la quale CP_1 pur non opponendosi al divorzio ed all'affidamento condiviso dei minori, chiedeva il collocamento di entrambi presso di sé, nonché di porre a carico di l'obbligo di versare un assegno mensile di Pt_1 mantenimento per i figli di € 600,00, oltre al 50% delle spese straordinarie.
All'udienza del 21/02/2023, esperito infruttuosamente il tentativo di conciliazione, si dichiarava disponibile ad accettare Controparte_2 una riduzione del contributo di mantenimento dei figli, in considerazione dei tempi di permanenza degli stessi presso il padre.
Con ordinanza presidenziale del 24/02/2023 veniva disposto a carico di l'obbligo di contribuire al mantenimento dei figli versando alla Pt_1 coniuge la somma mensile di € 250,00.
All'udienza di prima comparizione e trattazione le parti chiedevano la concessione dei termini ex art. 183 comma VI c.p.c.
Depositate le predette memorie, le parti raggiungevano un'intesa sulle condizioni di divorzio.
Con successive note d'udienza del 14/01/2025 le parti insistevano per l'accoglimento delle condizioni di cui al ricorso e chiedevano che la causa fosse posta in decisione.
Il Giudice si riservava di riferire al Collegio.
Il Pubblico Ministero non si opponeva alla domanda.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ricorrono le condizioni fissate dagli artt. 2 e 3 n. 2 lett. b) della L. 1° dicembre 1970, n. 898 per la proponibilità e l'accoglimento della domanda. pagina 2 di 6 Lo stato di separazione sussistente tra i coniugi per il prescritto termine infatti, risulta dimostrato dalla prodotta copia del summenzionato decreto di omologa, mentre la protrazione di tale regime per un periodo eccedente il prescritto termine deve presumersi, non essendone stata eccepita l'interruzione.
L'impossibilità della ricostruzione della comunione spirituale e materiale tra le parti, del resto, si può fondatamente desumere dal periodo di separazione trascorso, sintomo inequivoco della definitiva e irreversibile frattura del consorzio coniugale.
I coniugi hanno inoltre concordato che il loro divorzio proceda alle seguenti condizioni:
1) I coniugi continueranno a vivere separati con l'obbligo del mutuo rispetto, Senza farsi reciproche molestie e saranno liberi di fissare la loro residenza ovunque riterranno opportuno con l'obbligo di comunicarsi reciprocamente ogni eventuale variazione di residenza e domicilio a mezzo lettera raccomandata AR;
2) ciascun coniuge potrà recarsi all'estero per motivi turistici e/o di lavoro senza autorizzazione dell'altro in quanto tale autorizzazione è da intendersi concessa con il presente atto;
3) I coniugi scelgono l'affidamento condiviso per i figli minori relativamente ai quali gli stessi assumeranno di comune accordo le decisioni di maggiore interesse concernenti la salute,
l'istruzione, l'educazione tenendo conto delle capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni degli stessi;
4) i figli minori sono collocati presso la madre alla quale, per tale motivo viene assegnata la casa familiare sita in Siracusa via
G. Maria Danieli n. 10, di proprietà esclusiva del signor Pt_1
e ciò sino al raggiungimento dell'indipendenza
[...] economica dei figli, e comunque finché i figli, maggiorenni, decideranno di continuare ad abitarvi insieme alla madre. Nella
pagina 3 di 6 casa familiare non potrà né dimorare nel risiedere altra persona oltre il coniuge assegnatario ed i figli coabitanti;
5) i figli sono affidati ad entrambi i genitori secondo le disposizioni sull'affidamento condiviso, restando collocati presso la madre come da punto 4; il padre frequenterà liberamente i figli ed i figli frequenteranno liberamente il padre, compatibilmente con i loro impegni scolastici ed i turni di lavoro del padre, previo accordo tra il padre e la madre su tempi ed orari, tenuto conto della circostanza che il minore ha Per_1 compiuto gli anni 16 ed ha maggiore autonomia anche nella libera frequentazione del padre. Fatto salvo ogni diverso accordo tra le parti, in caso di disaccordo relativamente alla frequentazione dei figli, la stessa sarà così regolata:
DURANTE L'ANNO SCOLASTICO: - Lunedì e mercoledì entrambi i figli, dalle ore 15,00 fino alle ore 20,30 dopo cena, saranno con il padre;
- Venerdì e sabato, entrambi i figli, dall'orario di uscita da scuola del venerdì saranno con il padre presso cui pernotteranno e resteranno, il minore , fino Per_1 alle ore 18,00 del sabato, mentre la minore fino alle ore Per_2
15,45 del sabato, allorquando la madre si recherà a prenderla per il catechismo e/o attività extrascolastiche;
- Il giovedì e la domenica entrambi i figli resteranno con la madre;
- Il martedì il minore sarà con il padre dalle ore 19,30 alle ore Per_1
22,00, mentre la minore resterà con la madre. Per_2
NEL CORSO DELLE FERIE ESTIVE SECONDO CALENDARIO
SCOLASTICO, I GENITORI SI RIPARTIRANNO I GIORNI DI
FREQUENTAZIONE COME SEGUE: - Lunedì e Mercoledì entrambi i figli (dalle ore 15,00 alle ore 20,30, dopo cena, saranno con il padre;
- Venerdì e sabato entrambi i figli, dalle ore 12,00 del venerdì, alle ore 17,00 del sabato saranno con il padre presso cui pernotteranno;
- Martedì mattina, dalle ore pagina 4 di 6 9,00 fino alle ore 13,30 ed a richiesta della madre anche il venerdì mattina, la minore resterà con il padre presso i Per_2 nonni paterni;
- Giovedì e domenica resteranno con la madre.
VACANZE E FESTIVITA' • Durante il periodo delle vacanze estive, i figli trascorreranno con ciascun genitore due settimane, anche non consecutive, da concordarsi entro aprile di ogni anno;
• ad anni alterni, i minori trascorrano il giorno di Pasqua con un genitore ed il lunedì di pasquetta con l'altro, la settimana delle festività natalizie (dal 23/12 al 30/12) con un genitore e la settimana del Capodanno (dal 30/12 al 6/01) con l'altro genitore. • I minori trascorreranno ogni altra festività (25 aprile, 1° maggio, 1 novembre) con ciascun genitore, secondo alternanza annuale. 6) I genitori si presteranno reciproca collaborazione nella cura dei figli qualora situazioni di lavoro e/o di salute lo dovessero richiedere.
7) I coniugi riconoscono espressamente, ai sensi dell'articolo
155 c.c. Il diritto dei figli minori a conservare rapporti significativi e quindi a frequentare e visitare sia i nonni materni che quelli paterni;
8) Il sig. corrisponderà alla sig.ra , a titolo Parte_1 CP_1 di contributo perequativo per il mantenimento di entrambi i figli, e , la somma mensile di euro 250,00 entro il Per_1 Per_2 giorno cinque di ogni mese.
9) I coniugi provvederanno, altresì, in misura del 50% ciascuno al pagamento delle spese straordinarie concordate e occorrenti per i figli e specificatamente spese mediche (medicine, visite specialistiche, interventi chirurgici, apparecchi dentari, occhiali da vista, etc) tasse scolastiche, acquisto libri ed eventuale dopo scuola, attività ludiche e sportive. Dette somme saranno previamente concordate tra i coniugi e saranno corrisposte dal genitore che non ha sostenuto la spesa al genitore che l'ha pagina 5 di 6 sostenuta, entro 15 giorni dalla richiesta documentata.
Le condizioni concordate appaiono conformi all'interesse morale e materiale della prole, siccome compiutamente salvaguardati dall'affido condiviso con stabile collocamento presso la madre con la quale i figli convivono dalla nascita e dalla regolamentazione dei tempi e delle modalità della loro presenza presso il genitore non collocatario, rispettosi dell'età dei minori, nonché dalla misura e dal modo con cui il padre contribuirà al mantenimento, alla cura e all'istruzione dei figli.
Atteso l'esito concordato del giudizio e non essendo configurabile soccombenza, le spese di lite possono essere integralmente compensate.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando,
DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto il giorno 20/06/2007 trascritto nel registro degli atti di matrimonio dello Stato Civile del Comune di SIRACUSA dell'anno 2007 (Atto n.
137 Parte II Serie A);
OMOLOGA le condizioni di divorzio inerenti alla prole ed ai rapporti economici tra le parti e provvede in conformità alle condizioni specificate in parte motiva
ORDINA all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di SIRACUSA di procedere all'annotazione della presente sentenza nei registri dello
Stato Civile atti di matrimonio.
Spese compensate.
Così deciso in Siracusa, nella camera di consiglio della Prima Sezione
Civile del Tribunale, il 30.1.25.
Il Giudice Est. Il Presidente
Dott. Gilberto Orazio Rapisarda Dott.ssa Veronica Milone
pagina 6 di 6