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Sentenza 30 aprile 2024
Sentenza 30 aprile 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Udine, sentenza 30/04/2024, n. 527 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Udine |
| Numero : | 527 |
| Data del deposito : | 30 aprile 2024 |
Testo completo
N. R.G. 404/2021
TRIBUNALE DI UDINE
- Prima Sezione Civile -
Il Tribunale civile di Udine di riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Signori
Magistrati:
▪ Annamaria ANTONINI Presidente
▪ Fabio LUONGO Giudice relatore
▪ Marta DIAMANTE Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta all'intestato n. di R.G. promossa con atto di citazione notificato il 2.2.2021
DA
(Cod. Fisc. ), in proprio e quale unica Parte_1 C.F._1 esercente la responsabilità genitoriale sulla figlia minore Persona_1
(Cod. Fisc. ) rappresentata ed assistita dall'avv. dom. Simona C.F._2
Stefanutto, giusta delega a margine dell'atto di citazione;
- parte attrice -
CONTRO
(Cod. Fisc. , rappresentato e difeso dall'avv. CP_1 C.F._3 dom. Caterina Belletti, giusta procura allegata alla comparsa di costituzione;
- parte convenuta -
E CON L'INTERVENTO DEL
PUBBLICO MINISTERO, nella persona del Procuratore della Repubblica presso il
Tribunale di Udine;
pagina 1 di 15 OGGETTO: azione per la dichiarazione giudiziale di paternità – risarcimento danni.
Causa rimessa al collegio ex art. 189 cod. proc. civ. alle seguenti conclusioni, da ultimo precisate dalle parti nell'udienza del 15.2.2024:
CONCLUSIONI DELL'ATTRICE
Fermo il riconoscimento come già effettuato dal convenuto quanto alla paternità della minore nata a [...] il [...]; si chiede che il Persona_1
Tribunale voglia ordinare: 1) l'aggiunta del cognome a quello materno;
CP_1
2) Condannare il sig. a corrispondere all'attrice la somma mensile di CP_1
€ 2.000,00, o quella maggiore o minore che emergerà in corso di causa, per i mesi in cui la attrice non ha svolto attività lavorativa e la somma di € 1.200,00 per i mesi in cui la signora percepirà a titolo di stipendio almeno € 800.00 mensili netti;
a titolo di contributo al mantenimento ordinario di somma da versarsi in via anticipata, Per_1 entro il giorno 5 di ogni mese, e da rivalutarsi secondo gli indici ISTAT;
oltre al 100 % delle spese straordinarie per il periodo di disoccupazione materna e il 70% quando la attrice lavora con stipendio di almeno € 800.00 mensili netti;
3) Condannare il signor al versamento della somma dovuta a titolo di arretrati al mantenimento, CP_1 dalla data della nascita della figlia a oggi, da calcolarsi partendo dalla somma che verrà quantificata per il mantenimento ordinario e via via devalutandola fino al 2018
o in altra determinazione che il giudice avrà a decidere;
4) Assegnare la casa familiare sita in Cervignano via Luigi Chiozza n. 3 alla sig.ra che ivi vi Pt_1 abiterà con la figlia 5) Condannare il convenuto alla somma che il giudice Per_1 riterrà di giustizia a favore della minore rappresentata per questa CP_1 domanda dalla madre a titolo di risarcimento del danno Parte_1 endofamiliare conseguente al TOTALE e colpevole abbandono morale della piccola da parte del padre;
6) disporsi l'affido esclusivo della minore alla madre, attesa la situazione pregressa di mancata frequentazione del padre, tutt'ora in essere, con facoltà di firma autonoma su tutti gli atti di straordinaria amministrazione, previo obbligo della madre di anticiparli al padre via e.mail almeno 8 giorni prima;
collocamento e residenza della minore presso la madre, con visite paterne da tenersi pagina 2 di 15 almeno una volta alla settimana per le prime 10 volte, ogni venerdì dalle 16:30 alle
18:00, comunque alla presenza materna;
successivamente, visite libere, sempre il venerdì; inserimento del pernotto della minore presso il padre a partire dall'estate del 2024, compatibilmente con le esigenze della predetta minore;
festività calendariali alternate e, per l'estate, introdurre un periodo con pernotto di almeno 3 giorni dall'estate del 2025. Con vittoria di spese.
CONCLUSIONI DEL CONVENUTO
Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa:
1) porre a carico del signor l'obbligo di versare ogni mese alla signora CP_1 la somma di Euro 400,00, o altro maggior o minore importo Parte_1 ritenuto di giustizia, a titolo di mantenimento per la minore oltre il 50% Per_1 delle spese straordinarie come da Protocollo adottato dal Tribunale di Udine dd. 28.08.2015; 2) assegnare alla signora la casa di proprietà del Parte_1 signor sita in Cervignano, via Luigi Chiozza n. 3, quale genitore CP_1 collocatario della minore;
3) rigettare tutte le altre domande promosse dalla Per_1 signora in proprio e in qualità di esercente la responsabilità Parte_1 genitoriale della minore di cui all'atto di citazione dd. 11.11.2020; Persona_1
4) con opposizione al solo aspetto relativo alle viste in presenza della madre, considerando una tale situazione non confacente al benessere della minore in virtù della rilevata conflittualità tra le parti e ritenendo comunque detta situazione lesiva della bigenitorialità, in quanto destinata a compromettere la configurazione di un rapporto paritario tra genitori. Con vittoria di spese.
FATTO E DIRITTO
A mezzo dell'atto di citazione in epigrafe, ha evocato in Parte_1 giudizio avanti all'intestato Tribunale , con il quale, nel 2017, riferiva CP_1 di aver intrattenuto una relazione amorosa, per sentir giudizialmente dichiarare che la figlia -anch'essa di nome nata il [...] da quella relazione e da lei Per_1 soltanto riconosciuta, aveva come padre il predetto CP_1
pagina 3 di 15 L'attrice ha insistito, quindi, per la condanna di controparte alla corresponsione di una somma periodica a titolo di contributo per il mantenimento ordinario della piccola, quantificato in € 2.000,00 al mese, nonché al versamento degli arretrati da parametrarsi all'ammontare del liquidato assegno mensile, oltre al risarcimento del danno patito dalla minore per la mancata presenza paterna, sostanzialmente esponendo, nell'ordine: a) di aver inutilmente atteso che il convenuto risolvesse gli asseriti problemi familiari con la precedente moglie, da cui si stava dichiaratamente separando, così da poter regolarizzare la sua nuova situazione sentimentale, anche attraverso il riconoscimento di , specie alla luce del fatto che lo Per_1 CP_1 all'inizio, si era comunque attivato per acquistare all'asta la casa di essa attrice, nel frattempo sottoposta ad esecuzione immobiliare, al fine di destinarla all'uso di lei e della minore, onde continuassero entrambe a vivere lì; b) che, tuttavia, nessun ulteriore impegno era stato poi formalmente assunto dal convenuto medesimo, nemmeno nei riguardi della figlia, malgrado egli fosse soggetto assai benestante, in quanto titolare di una delle più importanti e fiorenti imprese locali nel settore dell'acciaio; c) che, al contrario, ella era disoccupata e percettrice unicamente della somma mensile di € 300,00 a titolo di reddito di cittadinanza, oltre a risultare priva di immobili, essendo divenuto di esclusiva proprietà dello quello in cui lei CP_1 stessa attualmente viveva e del quale, in ogni caso, chiedeva l'assegnazione ai sensi dell'art. 337-sexies cod. civ.; d) che, quale unica esercente la responsabilità genitoriale nei confronti della minore, era del pari legittimata ad azionare, in sua vece, la pretesa risarcitoria per il danno da illecito endofamiliare derivato alla bambina dal totale abbandono paterno, unitamente al pagamento delle somme ad essa attrice comunque direttamente spettanti per il mantenimento ordinario -passato e futuro- della figlia, più il 100% delle spese straordinarie.
Si è costituito in giudizio il convenuto , preliminarmente CP_1 dichiarando la sua volontà di riconoscere la minore salvo tuttavia Persona_1 eccepire, in fatto: 1) di aver saputo solo molto dopo l'intercorso rapporto con la madre -peraltro mai sfociato in una seria relazione affettiva- di essere divenuto nuovamente padre, avendo egli avuto già tre figlie dal matrimonio con la sua precedente moglie, dalla quale, peraltro, era legalmente separato;
2) di essersi pagina 4 di 15 sempre dichiarato disponibile a farsi carico delle proprie responsabilità, precisando però di non voler in alcun modo instaurare un rapporto stabile con l'attrice, pur pervicacemente reclamato da quest'ultima; 3) che, nella quantificazione dell'assegno di mantenimento per la sua nuova figlia, da lui stimato congruo nella misura di € 400,00 al mese, avrebbe dovuto tenersi in debito conto sia la messa a disposizione della casa familiare, sia i contributi comunque erogati nel tempo alla ormai ex compagna, la quale, del resto, doveva occuparsi in proprio di altre due figlie avute da una precedente relazione;
4) che, quanto al preteso danno da illecito endofamilare, quest'ultimo non poteva certo essere considerato in re ipsa, nulla deducendo al riguardo l'attrice medesima per giustificare una domanda riferita, oltretutto, ad una minore di soli tre anni.
Così ricostruiti, in rapida sintesi, gli estremi della res litigiosa, la domanda attorea è fondata e merita accoglimento nei soli limiti per i motivi che seguono.
Occorre in primo luogo dare atto che è pacificamente intervenuto, nelle more del giudizio, il legale riconoscimento della figlia nata fuori dal matrimonio da parte di (v. doc. 11 nel fascicolo attoreo) e che può comunque disporsi CP_1
–come richiesto dall'attrice nelle sue conclusioni, senza opposizione del convenuto-
l'attribuzione alla suddetta figlia del patronimico in aggiunta al cognome della madre, atteso che ciò non risulta arrecare alcun pregiudizio alla minore, non ravvisandosi, nel caso di specie, né una cattiva reputazione del padre, né una lesione dell'identità personale della stessa minore, certo non ancora definitivamente consolidatasi con l'uso del solo matronimico nella trama dei rapporti personali e sociali (v., in questo senso, Cass. civ. Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 772 del 16/01/2020).
Di talché, “si deve discutere, ora, solo dell'aspetto economico relativo al mantenimento della bambina …” (v., così, a pag. 5 della comparsa conclusionale della sig.ra con sottolineatura aggiunta – N.d.R.), anche se meriterebbe Pt_1 evidenziare, nondimeno, che, proprio nel contesto di un contenzioso introdotto allo specifico e presumibilmente prioritario fine di ottenere una dichiarazione giudiziale di paternità, appare profilo niente affatto secondario di valutazione, a ben vedere, anche quello riguardante i provvedimenti più opportuni da assumere in tema di
“… affidamento, … mantenimento, … istruzione (ed) educazione del figlio …” pagina 5 di 15 (v., così, art. 277, comma 2 cod. civ.); in argomento, tuttavia, entrambe le parti sono rimaste inopinatamente silenti lungo tutto il corso del processo, salvo recuperare limitate e non impegnative conclusioni sul punto solo all'udienza del
15.2.2024, su esclusiva sollecitazione del Tribunale (v. l'ordinanza del 2.2.2024).
Ad ogni modo, se si conviene sul fatto che i doveri genitoriali -il cui primo fondamento risiede, non a caso, negli artt. 2 e 30, comma 1 e 31 Cost., nonché nell'art. 24 della Carta UE- sorgono automaticamente con la stessa procreazione, non rilevando, al riguardo, il diverso momento dell'accertamento giudiziale della maternità o della paternità (v., così, Cass civ. - Sez. 3, Ordinanza n. 15148 del
12/05/2022), non potrà dubitarsi, allora, dell'effettiva sussistenza, in capo ad
, innanzitutto dell'obbligo di concorrere alle spese di mantenimento CP_1 della figlia, la quantificazione delle quali andrà comunque operata, nel caso di specie, secondo i criteri validi per la prole matrimoniale, anche considerando che entrambe le parti hanno convenuto, almeno allo stato, per un “… affido esclusivo della minore alla madre, … (con) collocamento e residenza della minore (medesima) presso (l'attrice) …” (v., in tal senso, il verbale di udienza del 15.2.2024) e che è stato lo stesso convenuto, del resto, ad insistere per l'assegnazione “… alla signora
(del)la casa di (sua) proprietà … sita in CERVIGNANO, via Luigi Parte_1
Chiozza n. 3, quale genitore collocatario della minore ” (v., così, il foglio Per_2 di precisazione delle conclusioni del 5.6.2023).
Rammentato quindi che, nell'imporre il dovere di mantenere, istruire ed educare i figli, l'art. 315-bis cod. civ. obbliga tutti i genitori -anche in caso di disgregazione del nucleo familiare- a “… far fronte ad una molteplicità di esigenze …, certamente non riconducibili al solo obbligo alimentare, ma inevitabilmente estese all'aspetto abitativo, scolastico, sportivo, sanitario, sociale, all'assistenza morale e materiale, alla opportuna predisposizione -fin quando la loro età lo richieda- di una stabile organizzazione domestica, adeguata a rispondere a tutte le necessità di cura e di educazione …” (v. Cass. civ. - Sez. 1, Sentenza n. 6197 del 22/03/2005), va altresì chiarito, più nel dettaglio, come il successivo art. 337-ter, comma 4 cod. civ. preveda che ciascuno dei genitori è tenuto a provvedere al mantenimento dei figli
-sia con riferimento alle spese ordinarie che alle spese straordinarie- “… in misura pagina 6 di 15 proporzionale al proprio reddito …”, avuto riguardo ai seguenti criteri: “… a) le attuali esigenze del figlio;
b) il tenore di vita goduto dal figlio in costanza di convivenza con entrambi i genitori;
c) i tempi di permanenza presso ciascun genitore;
d) le risorse economiche di entrambi i genitori;
e) la valenza economica dei compiti domestici e di cura svolti da ciascun genitore.” Detto altrimenti, il tema del contributo al mantenimento dei figli si connota, così, per la sua evidente natura bidimensionale: ed infatti, per quanto già visto, “da una parte, vi è il rapporto tra i genitori ed i figli, informato al principio di uguaglianza, in base al quale tutti i figli
-indipendentemente dalla condizione di coniugio dei genitori- hanno uguale diritto di essere mantenuti, istruiti, educati e assistiti moralmente, nel rispetto delle loro capacità, delle loro inclinazioni naturali e delle loro aspirazioni;
dall'altro (lato –
N.d.R.), vi è il rapporto interno tra i genitori, governato dal principio di proporzionalità, in base al quale i genitori devono adempiere ai loro obblighi nei confronti dei figli, in proporzione alle rispettive sostanze e secondo la propria capacità di lavoro, professionale o casalingo, valutando altresì i tempi di permanenza del figlio presso l'uno o l'altro genitore e la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascuno.” (v., così, Cass. civ. - Sez. 1,
Ordinanza n. 2536 del 26/01/2024). Va comunque ulteriormente rammentato, sempre sul punto, che “la determinazione del contributo che per legge grava su ciascun coniuge per il mantenimento, l'educazione e l'istruzione della prole non si fonda, a differenza di quanto avviene nella determinazione dell'assegno spettante al coniuge separato o divorziato, su una rigida comparazione della situazione patrimoniale di ciascun coniuge. Pertanto, le maggiori potenzialità economiche d(i un) genitore (…) concorrono a garantire al minore un migliore soddisfacimento delle sue esigenze di vita, ma non comportano una proporzionale diminuzione del contributo posto a carico dell'altro genitore.” (v. Cass civ. - Sez. 1, Sentenza n. 1607 del 24/01/2007), specie laddove non emergano, per quest'ultimo, particolari e motivati profili di incapacità lavorativa.
Ora, dall'istruttoria compiuta in corso di causa, è risultato, quanto al convenuto, che quest'ultimo, sulla base delle dichiarazioni fiscali 2019, 2020, 2021, è titolare di redditi complessivi medi pari ad € 220.000,00 con imposte nette di circa € 80.000,00 pagina 7 di 15 e con un reddito mensile, al netto delle imposte, di circa € 11.600,00 (v. docc. 5, 6 e
7 nel fascicolo del convenuto). L'attrice, di contro, è stata ammessa a patrocinio dello Stato (v. doc. 9 nel fascicolo attoreo) e gode, quindi, di un reddito comunque non superiore ad € 12.000,00 (v. doc. 19, ibidem), con occupazioni saltuarie come commessa -oltretutto senza aver percepito gli emolumenti relativi a talune buste paga, per ottenere i quali ha avviato una pratica di recupero credito (v. doc. 20, ibidem)- ed altri impieghi sempre a termine (v. doc. 23, ibidem).
Se, dunque, non è seriamente contestabile, su queste basi, l'evidente sproporzione di reddito tra l'attrice ed il convenuto, ciò solo non pare poter giustificare la pretesa della sig.ra ad una condanna di controparte al Pt_1 pagamento della somma mensile di € 2.000,00 a titolo di contributo ordinario per il mantenimento della figlia;
somma, questa, di fatto dichiaratamente rapportata, nelle conclusioni formulate con la memoria ex art. 183, comma 6 n. 1 cod. proc. civ. dalla medesima attrice, ai “… mesi in cui (essa) non ha svolto attività lavorativa e
(poi ridotta alla) somma di € 1.200,00 per i mesi in cui la signora (avrebbe percepito) a titolo di stipendio almeno € 800.00 mensili netti.” Chiarito, invero, che il contributo al mantenimento del figlio non è -né può essere- un surrogato delle capacità reddituali del genitore ricevente, specie laddove tali capacità possono comunque essere -come nel caso di specie- fruttuosamente impiegate, andrà effettivamente rimarcato, piuttosto, il dato dell'indiscutibile situazione di benessere economico di cui gode il sig. in apparenza non gravato -in difetto di CP_1 specifica allegazione- da ulteriori e diversi esborsi, da ciò potendosi agevolmente desumere che, in un contesto siffatto, la piccola ben potrebbe godere di un Per_1 elevato tenore di vita, anche se valutabile -quest'ultimo- solo in astratto, non avendo i suoi due genitori mai convissuto.
Alla luce di ciò, ed in considerazione del fatto che -come già visto- la bambina, per accordi tra i suddetti genitori, trascorrerà prevalentemente il suo tempo con la madre, pare corretto -anche a fronte del necessario temperamento imposto dalle attuali esigenze della minore, da parametrarsi ad una persona di soli 6 anni- liquidare l'assegno ordinario di mantenimento nella misura di € 800,00 al mese. Non è priva di rilievo, del resto, una duplice circostanza: a) da un lato, il convenuto si è comunque pagina 8 di 15 attivato per mettere a disposizione della ex compagna e della figlia l'immobile -già di proprietà dell'attrice- sito a CERVIGNANO DEL FRIULI, in via Luigi Chiozza n. 3, salvandolo da una altrimenti sicura vendita all'asta e destinandolo ad abitazione familiare delle due;
b) dall'altro lato, in quanto genitrice affidataria in via esclusiva della figlia minore, la sig.ra avrà comunque titolo per ricevere l'intero Pt_1 importo dell'Assegno Unico Universale. Nel calcolo delle spettanze in parola, decorrenti dalla data della notifica dell'atto di citazione, andrà altresì considerato che il convenuto medesimo ha pur sempre iniziato autonomamente a versare, dal mese di dicembre 2021, la minor somma di € 400,00 al mese, la quale andrà detratta, quindi, dal calcolo delle spettanze complessive. In ragione degli stessi presupposti, si ritiene giustificato ripartire l'onere delle spese straordinarie -da individuarsi sulla base dei criteri indicati nel Protocollo d'Intesa tra Magistrati ed
Avvocati del 28.8.2015 Prot. n. 3477/15 in vigore presso l'intestato Tribunale- per l'80% a carico del padre e per il 10% a carico della madre.
Recependo, con le necessarie integrazioni del caso di seguito precisate, le conclusioni delle parti in materia, andrà poi ulteriormente confermato, almeno allo stato iniziale, l'affido esclusivo della minore alla madre, con facoltà di firma autonoma su tutti gli atti di straordinaria amministrazione, previo obbligo della stessa di anticiparli al padre via e.mail almeno 8 giorni prima;
il collocamento e residenza della predetta minore restano fissati presso sempre la madre, con visite paterne da tenersi almeno una volta alla settimana per le prime 10 volte, ogni venerdì dalle 16:30 alle 18:00, ma -occorre precisarlo- senza necessità della compartecipazione materna, non essendo emerse, nel corso del processo, situazioni di incapacità genitoriale del convenuto tali da porre a rischio la serenità di , Per_1 diverse da quelle della sua pregressa assenza, a cui, in ogni modo, proprio l'odierna statuizione giudiziale intende, per il futuro, porre rimedio;
il pernotto della minore presso il padre avverrà a partire dall'estate del 2024, sempre e comunque compatibilmente con le prioritarie esigenze della predetta minore;
la presenza di con i genitori nelle festività calendariali sarà ripartita in via tra loro alternata Per_1
e, a decorrere dall'estate 2025, si procederà ad introdurre un ulteriore periodo di permanenza della minore con pernotto dal padre di almeno 3 giorni consecutivi. pagina 9 di 15 Residua, quindi, la questione del pagamento degli arretrati e del risarcimento del c.d. danno endofamiliare. Valgono, al riguardo, le seguenti considerazioni.
Quanto al primo profilo, è noto che -secondo la giurisprudenza della corte di legittimità- “l'obbligazione di mantenimento del figlio riconosciuto da entrambi i genitori, per effetto della sentenza dichiarativa della filiazione naturale (o per intervenuto riconoscimento legale – N.d.R.), collegandosi allo "status" genitoriale, sorge con decorrenza dalla nascita del figlio, con la conseguenza che il genitore, il quale nel frattempo abbia assunto l'onere esclusivo del mantenimento del minore anche per la porzione di pertinenza dell'altro genitore, ha diritto di regresso per la corrispondente quota, sulla scorta delle regole dettate dagli artt. 148 e 261 del cod. civ. da interpretarsi però alla luce del regime delle obbligazioni solidali stabilito nell'art. 1299 cod. civ.”. (v. Cass civ. - Sez. 1, Sentenza n. 22506 del
04/11/2010). Proprio alla luce di quanto precede, vale altresì rammentare, tuttavia, come la stessa giurisprudenza abbia chiarito che “… il «quantum» dovuto in restituzione nel periodo di mantenimento esclusivo non può essere determinato sulla base dell'importo stabilito per il futuro nella pronuncia relativa al riconoscimento del figlio naturale, via via devalutato, in quanto l'ammontare dovuto trova limite negli esborsi presumibilmente sostenuti in concreto dal genitore che ha per intero sostenuto la spesa senza però prescindere né dalla considerazione del complesso delle specifiche e molteplici esigenze effettivamente soddisfatte o notoriamente da soddisfare nel periodo in considerazione né dalla valorizzazione delle sostanze e dei redditi di ciascun genitore quali all'epoca goduti ed evidenziati, eventualmente in via presuntiva, dalle risultanze processuali, né infine dalla correlazione con il tenore di vita di cui il figlio ha diritto di fruire, da rapportare a quello dei suoi genitori.” (ibidem). Orbene, avuto riguardo ai primi tre anni di vita di
, ovvero al periodo decorrente dalla sua nascita (15.1.2018) alla proposizione Per_1 dell'odierno contenzioso da parte della madre (con citazione notificata il 2.2.2021 ed iscrizione a ruolo della causa il 5.2.2021), si deve constatare come parte attrice non abbia fornito alcun elemento concreto da cui poter desumere -anche soltanto in via solo presuntiva- i costi effettivamente sostenuti per il mantenimento della figlia, limitandosi a dedurre che il preteso rimborso avrebbe dovuto “… essere valutato pagina 10 di 15 sulla base dell'importo che verrà stabilito pro-futuro per via via devalutato, Per_1 ovvero sulla base di criteri equitativi cui il Tribunale vorrà ricorrere …” (v., così, a pag. 3 della memoria ex art. 183, comma 6, n. 2 cod. proc. civ.). Di talché, esclusa la possibilità -per quanto dianzi rammentato- di ricorrere al primo dei suddetti paramenti, l'unico margine di motivata applicazione dell'equità, nel caso di specie, si rinviene nel richiamo al Protocollo d'Intesa tra Magistrati ed Avvocati in vigore al
Tribunale di UDINE per i procedimenti di separazione e divorzio, laddove si è stabilito che l'assegno mensile da porsi a carico del genitore non convivente, a titolo di concorso al mantenimento della prole, vada corrisposto nella misura non inferiore ad
€ 150.00 per un figlio, nell'arco di tutti i 12 mesi dell'anno. Richiamate, così, le condizioni reddituali delle parti e ritenuto che la situazione di indiscussa agiatezza del convenuto consenta di adeguare al rialzo tale importo, pare equo, allora, fissare in € 200,00 mensili il parametro di calcolo per liquidare la misura del rimborso di cui ha diritto per essersi fatta carico in via esclusiva del Parte_1 mantenimento della figlia nei suoi primi tre anni di vita.
andrà condannato, perciò, a corrisponderle, a tale titolo, la CP_1 somma di € 200,00 al mese per ognuna delle mensilità comprese tra gennaio 2018 e il
31.1.2022, oltre agli interessi ex art. 1284 c.c. da ciascuna scadenza mensile fino al saldo effettivo;
dall'importo così calcolato andranno in ogni caso detratti € 2.000,00 che lo stesso aveva comunque già precedentemente versato all'attrice, per CP_1 il suo sostegno economico (v., in tal senso, il testimone a pag. 3 Testimone_1 del verbale di udienza del 16.3.2023).
A diverse conclusioni, invece, deve pervenirsi circa pretesa di ottenere la condanna del convenuto a risarcire alla figlia il c.d. danno endofamilare, per Per_1 la violazione dei doveri genitoriali -costituzionalmente rilevanti- consistiti, secondo la sintetica prospettazione attorea, nella “mancata presenza paterna” (v., in questo senso, a pag. 2 dell'atto di citazione) e poi successivamente declinati in termini di protratto “abbandono della minore” (v. a pag. 2 della memoria ex art. 183, comma 6
n. 1 cod. proc. civ.), privata, così, del suo diritto “… a di conoscere il proprio padre
e a sentirsi da lui voluta …” (ibidem). Non si dubita allora, in termini generali, che il mancato -o tardivo- riconoscimento del figlio presenti marcati tratti di illiceità e pagina 11 di 15 lesività, potendo comportare un danno particolarmente grave alla persona il quale
-lungi dal riguardare la sola sfera patrimoniale (si pensi, in quest'ottica, alle conseguenze dell'inadempimento dei doveri di mantenimento, ovvero alla perdita delle opportunità per la mancanza di mezzi economici necessari a raggiungere un livello di istruzione adeguato)- finisce anche per determinare non meno gravi ripercussioni di natura non patrimoniale e, segnatamente, psicologico-esistenziale, derivanti dalla definitiva compromissione della progressiva formazione e del corretto sviluppo della personalità del danneggiato. (v., in questi termini, ex multis, Cass. civ. - Sez. 3, Ordinanza n. 11097 del 10/06/2020). E tuttavia, dovendosi escludere, in materia, la predicabilità di un danno in re ipsa, né potendosi piegare l'istituto del risarcimento a finalità esclusivamente punitive, pur nella consapevolezza che, da un lato, per la valutazione del danno, è comunque possibile il ricorso a presunzioni legali ed a valutazioni equitative e che, dall'altro lato, la responsabilità civile è sempre più chiamata a svolgere una funzione ultra-compensativa e, in particolare, deterrente-sanzionatoria; anche ciò considerato, dunque, non è dato concretamente ravvisare, dall'allegazione della attrice, l'effettiva sussistenza, nella riscontrata situazione, di affidabili presupposti di fatto per predicare un serio pregiudizio a danno della piccola meritevole di ristoro economico a suo favore. Persona_1
Gli esiti della esperita prova testimoniale avvalorano l'assunto.
La psicoterapeuta , nel riferire di aver incontrato l'attrice una Testimone_2 sola volta, nel 2022, presso lo sportello psicologico dell'istituto comprensivo e nel precisare di non aver comunque mai assunto alcun incarico dalla ha poi Pt_1 confermato che la stessa signora le aveva chiesto un colloquio, Pt_1 effettivamente svoltosi a marzo del 2022 -quanto , quindi, aveva già 4 anni-, Per_1 nel corso del quale la madre si era detta “… preoccupata per la figlia minore. Dopo quel colloquio, (tuttavia – N.d.R.) … non ho avuto più contatti con la predetta
Mi sono limitata -ha soggiunto la testimone- a dare delle indicazioni alla Pt_1 signora, che poi non mi ha più cercato.” (v., così, a pag. 1 del verbale di udienza del
16.3.2023). È lecito inferire, perciò, che la situazione di , all'epoca, non Per_1 dovesse destare preoccupazioni particolari, se è vero che l'attrice, dopo quel primo e superficiale contatto, non sentì il bisogno di un supporto psicologico per la piccola. pagina 12 di 15 Tale deduzione, d'altro canto, trova riscontro anche nelle parole di S_
, ulteriore figlia della la quale, sentita al riguardo, ha affermato
[...] Pt_1 che lo in famiglia, non era affatto un totale estraneo, essendosi più volte CP_1 presentato a casa loro, “… per parlare con mia madre.” (v. pag. 2, ibidem). Ed è stata la stessa a sostenere -invero contraddittoriamente- che, da un lato, S_
“… anche quando siamo in macchina, (chiede) di suo papà, interrogandosi Per_1 sul perché non possa vederlo …”, salvo poi soggiungere, “… dall'altro (lato), (che) quando papà è in casa, pare … non intenda relazionarsi con lui, addirittura venendo nella mia stanza per non farsi vedere.” (ibidem). In ogni caso, “… è dall'ultimo anno di asilo che ha iniziato con maggior frequenza ha chiedere di suo papà …”, Per_1 benché poi, “… nel risponderle (dicendo) che suo papà è via per motivi di lavoro, … il discorso si chiude così.”. Va evidenziato, allora, che proprio la giovane età della minore, di soli tre anni alla data della presentazione della domanda ora al vaglio, induce ragionevolmente ad escludere un danno grave ed irreparabile nella sua sfera emotiva, da compensare con il risarcimento;
né a diverse conclusioni è possibile pervenire anche alla luce dell'attuale protrarsi della predetta situazione, benché non giustificabile neppure sulla base delle riferite -ed obbiettivamente tardive-
“perplessità sul momento in cui (il convenuto) era divenuto padre … data la (sua) età e per via del fatto che (l'odierna attrice) era più giovane di lui …” (v., così,
a pag. 3 del verbale di udienza del 16.3.2023). Testimone_1
Detto altrimenti, la durata ed il livello dell'assenza paterna non sono risultati tali da determinare, oggi, una seria compromissione dell'equilibrio affettivo della piccola o da aver indotto in lei consapevoli quanto dolorosi sentimenti di abbandono, Per_1 meritevoli di risposta risarcitoria, essendovi semmai effettivi margini da valorizzare prima di ogni altra cosa, per un costruttivo quanto necessario recupero del rapporto genitoriale, che dovrà essere coltivato soprattutto dal convenuto, ma anche non ostacolato dalla madre. È chiaro, in verità, che questa situazione costituisce, per il sig. , una occasione preziosa -probabilmente una delle ultime- per CP_1 assumersi a pieno titolo gli obblighi che la legge impone ad un genitore e che, all'evidenza, non si esauriscono nel mero pagamento di contributi mensili al mantenimento, ma richiedono il sostegno costante e la discreta vicinanza ai propri pagina 13 di 15 figli nel difficile cammino della loro vita. Va da sé che, laddove dovesse invece permanere, per un periodo maggiormente significativo, un non comprensibile distacco paterno, sarà la stessa , allora, a percepire -nel futuro prossimo- Per_1
l'intrinseca ingiustizia di siffatto comportamento omissivo ed a chiedere motivata tutela avverso tale inadempimento, ormai non più tollerabile.
Null'altro essendovi da decidere, le spese di lite possono trovare integrale compensazione tra le parti, atteso il solo parziale accoglimento delle domande attoree.
P.Q.M.
Il Tribunale di Udine, Sezione civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, ogni altra contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
▪ DICHIARA cessata la materia del contendere sulla domanda di dichiarazione giudiziale di paternità presentata da quale esercente la Parte_1 responsabilità genitoriale sulla figlia per essere comunque Persona_1 intervenuto, in corso di causa, il riconoscimento legale di quest'ultima da parte di;
CP_1
▪ DISPONE, per la minore , l'attribuzione del patronimico in Per_1 CP_1
aggiunta al cognome Pt_1
▪ ASSEGNA ad la casa familiare sita a CERVIGNANO DEL Parte_1
FRIULI, in via Luigi Chiozza n. 3;
▪ DISPONE l'affido esclusivo della minore alla madre, con facoltà di firma autonoma su tutti gli atti di straordinaria amministrazione, previo obbligo della medesima di anticiparli al padre via e.mail almeno 8 giorni prima;
collocamento e residenza della minore restano presso la madre, con visite paterne da tenersi almeno una volta alla settimana per le prime 10 volte, ogni venerdì dalle 16:30 alle 18:00, anche non presenziate dalla sig.ra l'inserimento del Pt_1 pernotto della minore presso il padre avverrà a partire dall'estate del 2024, compatibilmente con le esigenze della predetta minore;
festività calendariali alternate e, dall'estate 2005, un periodo con pernotto di almeno 3 giorni;
▪ CONDANNA a corrispondere all'attrice, a decorrere dal 2.2.2021 CP_1
pagina 14 di 15 e detratti gli acconti comunque già pagati di cui in motivazione, la somma mensile di € 8.00,00 a titolo di contributo al mantenimento ordinario di , Per_1 da versarsi in via anticipata, entro il giorno 5 di ogni mese, e da rivalutarsi secondo gli indici ISTAT, oltre all'80% delle spese straordinarie, come individuate sulla base dei criteri di cui al Protocollo d'Intesa tra Magistrati ed Avvocati del
28.8.2015 Prot. n. 3477/15 in vigore presso l'intestato Tribunale;
▪ CONDANNA a versare ad a titolo di CP_1 Parte_1
rimborso degli arretrati per il mantenimento della figlia, € 200,00 al mese per ognuna delle mensilità comprese tra gennaio 2018 e il 31.1.2022, oltre agli interessi ex art. 1284 c.c. da ciascuna scadenza mensile fino al saldo effettivo, con detrazione dal risultante importo complessivo della somma di € 2.000,00, costituente anticipazione del dovuto;
▪ COMPENSA integralmente le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Udine nella Camera di Consiglio del 22.4.2024
Il Presidente
dott.ssa Annamaria ANTONINI
Il Giudice Estensore
dott. Fabio LUONGO
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