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Sentenza 19 marzo 2025
Sentenza 19 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Teramo, sentenza 19/03/2025, n. 195 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Teramo |
| Numero : | 195 |
| Data del deposito : | 19 marzo 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO di TERAMO
MAGISTRATURA DEL LAVORO
Il Tribunale, nella persona del Giudice del Lavoro dott. Antonio Converti – gop –
All'udienza del 19/03/2025, tenutasi con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., presa visione delle note di trattazione scritta depositate in atti, ha pronunciato la seguente
SENTENZA con motivazione contestuale
nella causa iscritta al n. 484/2024 RG, promossa da:
nata a [...] il [...] e residente in [...], Cod. Parte_1
Fisc. , elettivamente domiciliata in Montorio al Vomano (TE), C.da San C.F._1
Giovanni n. 4, presso lo studio dell'avv. Marina Di Carlo, da cui è rappresentata e difesa in virtù di procura rilasciata con separato atto allegato al ricorso
RICORRENTE
Contro
l' c.f. , in Controparte_1 P.IVA_1 persona del legale rappresentante pro-tempore, con sede in Roma, rappresentato e difeso dall'avv. Armando
Gambino, giusta procura generale alle liti notar in Fiumicino (RM) in data 22/03/2024 Persona_1
(n. rep. 37875 – raccolta 7313), elettivamente domiciliato presso l'ufficio legale periferico di CP_1
Teramo, c.so San Giorgio n. 14/16
RESISTENTE
OGGETTO: Ricorso in opposizione avverso le risultanze dell'a.t.p. ex art. 445 bis c.p.c.
CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. in atti.
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 4/03/2024, la sig.ra ha proposto opposizione Parte_1 avverso le risultanze dell'a.t.p. ex art. 445 bis c.p.c., all'esito del quale le era stato negato il beneficio dell'indennità di accompagnamento.
L' costituitosi in giudizio, ha chiesto il rigetto dell'opposizione, assumendone l'infondatezza in fatto CP_1
e in diritto.
La causa. istruita mediante acquisizione documentale, è pervenuta - per la discussione con termine per note - all'udienza odierna, sostituita dallo scambio di note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c.
****** Alla luce delle risultanze istruttorie, il ricorso in opposizione si è rivelato infondato e, come tale, va rigettato.
Ed invero, la ricorrente, in sede di opposizione, si è limitata a contestare la c.t.u. espletata nel procedimento per a.t.p.o., la quale, a suo dire, non avrebbe riconosciuto alla stessa l'indennità di accompagnamento, sul presupposto che oggi anche le malattie psichiche danno diritto a tale emolumento;
in definitiva, si è limitata a un mero dissenso diagnostico rispetto alle conclusioni cui è pervenuto il CTU nominato nella prima fase, in quanto la semplice affermazione che il consulente ha sottovalutato il complesso invalidante che affliggeva l'interessata, o che ha sbagliato a rilevarne la reale incidenza, non equivale a svelare una palese devianza delle sue conclusioni dalle nozioni correnti della scienza medica (di cui la parte avrebbe comunque l'onere di indicare la fonte). Pertanto, siffatte contestazioni non consentono di giustificare, nel giudizio conseguente all'opposizione, il rinnovo delle operazioni peritali con la nomina di altro esperto (cfr. Cass. civ., sez. lav., 5/02/2004 n. 2151, cui questo Tribunale si è uniformato da tempo).
Peraltro, la ct.u. svolta in sede di a.t.p.o. ha argomentato chiaramente e su solide basi scientifiche, l'assenza del requisito sanitario richiesto, nei termini che seguono: “…. Deambulazione autonoma, passaggi posturali concessi. Riferisce di non avere rapporti sociali, si occupa delle attività domestiche saltuariamente, nella maggior parte delle volte riferisce di non aver voglia neanche di preparare il pranzo e/o la cena. Riferisce disturbi del ritmo sonno-veglia; partecipa al dialogo con risposte congrue e linguaggio poco fluido, riferisce ritiro sociale che non le impedisce la capacità di provvedere a se stessa in termini di gestione della casa, della cura della propria persona e nel fare la spesa, pur ammettendo che le predette azioni vengono svolte in modo irregolare in quanto dipendenti dalla volontà del momento. Non presenta disturbi della deambulazione con buona capacità all'esecuzione delle manovre antigravative e dei passaggi posturali …….”.
Ne consegue che l'opposizione va respinta.
Le spese del presente procedimento, così come quelle dell'a.t.p.o., vanno integralmente compensate, stante la dichiarazione ex art. 152 disp. att. c.p.c. in atti.
Le spese della c.t.u. solta in sede di a.t.p.o., invece, vanno poste a carico dell' CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Teramo, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando nel giudizio R.G.
n. 484/2024, così provvede:
- Rigetta l'opposizione;
- Compensa le spese di lite;
- Pone le spese della c.t.u. svolta in sede di a.t.p.o. a carico dell' CP_1
Teramo, lì 19/03/2025
IL GIUDICE
(dott. Antonio Converti)
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