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Sentenza 29 maggio 2025
Sentenza 29 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 29/05/2025, n. 1129 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 1129 |
| Data del deposito : | 29 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
Il Giudice Unico del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere in funzione di giudice del lavoro dott.ssa Rosa Capasso, a seguito dell'udienza celebrata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., e del deposito delle note di udienza, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. R.G. 7691/2022 vertente
TRA
, rappresentato e difeso dall'avv. Pasquale Marotta, come in atti Parte_1
- ricorrenti -
Controparte_1
, Controparte_2 Controparte_3
[..
, rappresentati e difesi ai sensi dell'art. 417 bis c.p.c. dai funzionari Monica Matano,
[...]
, come in atti CP_4 CP_5
- resistenti –
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 29.11.2022 presso il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, sezione lavoro, il ricorrente chiedeva l'accertamento del diritto al riconoscimento giuridico relativo all'anno scolastico 2021/2022 e precisamente, per il periodo compreso dall'8/09/2021 al 30/06/2022 sulla classe di concorso A027, presso l'Istituto Scolastico “A. Nifo” di Sessa
Aurunca (CE), in virtù del contratto a tempo determinato stipulato dal ricorrente in data
08/09/2021, illegittimamente risolto in data 09/10/2021.
Si costituivano in giudizio le parti resistenti, contestando tutto quanto dedotto ex adverso e richiedendo la totale reiezione del ricorso in quanto stimato infondato.
Con note di trattazione scritta, ex art. 127ter c.p.c., parte ricorrente dichiarava di non avere
“più interesse alla prosecuzione e alla definizione del giudizio de quo, in quanto nelle more del giudizio ha conseguito l'abilitazione per la classe di concorso A027”.
La causa è decisa mediante pubblicazione della sentenza completa delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere per i motivi di seguito enunciati.
La domanda è divenuta priva di interesse per le parti.
Invero, come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, la sopravvenienza di un fatto idoneo ad elidere la situazione di contrasto esistente tra i contendenti, non può che dare luogo ad una declaratoria, anche d'ufficio, di cessazione della materia del contendere, venendo in tal caso del tutto meno – come nel caso de quo – la necessità della pronuncia giudiziale (v. Cass.
99/5097, Cass. 95/3265). In altre parole, la cessazione della materia del contendere incide sul diritto sostanziale, elimina la contestazione e, rendendo superflua ogni ulteriore decisione del giudice, impone a quest'ultimo di darne atto anche d'ufficio tutte le volte che, anche indipendentemente da una formale rinunzia al giudizio o al merito delle pretese dedotte nel giudizio stesso, il fatto dell'avvenuta cessazione della materia del contendere risulti acquisito in causa.
Per tali motivi, deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere.
Le spese di lite sono compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
- dichiara cessata la materia del contendere;
- compensa le spese di lite.
Così deciso in Santa Maria C.V., data di deposito
Il Giudice del Lavoro
dott.ssa Rosa Capasso
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
Il Giudice Unico del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere in funzione di giudice del lavoro dott.ssa Rosa Capasso, a seguito dell'udienza celebrata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., e del deposito delle note di udienza, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. R.G. 7691/2022 vertente
TRA
, rappresentato e difeso dall'avv. Pasquale Marotta, come in atti Parte_1
- ricorrenti -
Controparte_1
, Controparte_2 Controparte_3
[..
, rappresentati e difesi ai sensi dell'art. 417 bis c.p.c. dai funzionari Monica Matano,
[...]
, come in atti CP_4 CP_5
- resistenti –
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 29.11.2022 presso il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, sezione lavoro, il ricorrente chiedeva l'accertamento del diritto al riconoscimento giuridico relativo all'anno scolastico 2021/2022 e precisamente, per il periodo compreso dall'8/09/2021 al 30/06/2022 sulla classe di concorso A027, presso l'Istituto Scolastico “A. Nifo” di Sessa
Aurunca (CE), in virtù del contratto a tempo determinato stipulato dal ricorrente in data
08/09/2021, illegittimamente risolto in data 09/10/2021.
Si costituivano in giudizio le parti resistenti, contestando tutto quanto dedotto ex adverso e richiedendo la totale reiezione del ricorso in quanto stimato infondato.
Con note di trattazione scritta, ex art. 127ter c.p.c., parte ricorrente dichiarava di non avere
“più interesse alla prosecuzione e alla definizione del giudizio de quo, in quanto nelle more del giudizio ha conseguito l'abilitazione per la classe di concorso A027”.
La causa è decisa mediante pubblicazione della sentenza completa delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere per i motivi di seguito enunciati.
La domanda è divenuta priva di interesse per le parti.
Invero, come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, la sopravvenienza di un fatto idoneo ad elidere la situazione di contrasto esistente tra i contendenti, non può che dare luogo ad una declaratoria, anche d'ufficio, di cessazione della materia del contendere, venendo in tal caso del tutto meno – come nel caso de quo – la necessità della pronuncia giudiziale (v. Cass.
99/5097, Cass. 95/3265). In altre parole, la cessazione della materia del contendere incide sul diritto sostanziale, elimina la contestazione e, rendendo superflua ogni ulteriore decisione del giudice, impone a quest'ultimo di darne atto anche d'ufficio tutte le volte che, anche indipendentemente da una formale rinunzia al giudizio o al merito delle pretese dedotte nel giudizio stesso, il fatto dell'avvenuta cessazione della materia del contendere risulti acquisito in causa.
Per tali motivi, deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere.
Le spese di lite sono compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
- dichiara cessata la materia del contendere;
- compensa le spese di lite.
Così deciso in Santa Maria C.V., data di deposito
Il Giudice del Lavoro
dott.ssa Rosa Capasso