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Sentenza 7 novembre 2025
Sentenza 7 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Reggio Calabria, sentenza 07/11/2025, n. 746 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Reggio Calabria |
| Numero : | 746 |
| Data del deposito : | 7 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
CORTE D'APPELLO DI REGGIO CALABRIA
Sezione lavoro
In nome del Popolo italiano
La Corte di Appello di Reggio Calabria - Sezione Lavoro - riunita in camera di consiglio e composta dai Signori Magistrati:
1 Dott. Marialuisa Crucitti Presidente
2 Dott. Eugenio Scopelliti Consigliere rel.
3 Dott. Ginevra Chinè Consigliere
Sciogliendo la riserva assunta alla scadenza del termine del 6.11.2025 ex art. 127 ter c.p.c, ha deliberato la seguente
SENTENZA in grado di appello, nel procedimento iscritto al n° 444/2022 R.G.L. e vertente
TRA
(C.F. ) rappresentato e difeso, come da mandato in Parte_1 CodiceFiscale_1 atti, dagli avv.ti Accardo Vincenzo e Accardo Margherita ed elettivamente domiciliato presso il loro studio in Reggio Calabria, Via Sant'Anna II tronco n. 18/i (fax n. 0965/893231; PEC:
e Email_1 Email_2 appellante
E
- (C.F. ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avv.ti Angelo Labrini, GE Fazio,
GE AN, DA AD, RE RI, ER ND ( pec
) Email_3
appellato
CONCLUSIONI
Come da scritti difensivi e verbali di causa.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Giudizio di primo grado.
Con ricorso depositato il 18.04.2018, esponeva: Parte_1
- di aver lavorato come operaio generico VII livello alle dipendenze della società
[...]
dal 13.01.2015 al 30.09.2015, con contratto a tempo indeterminato;
Parte_2 - che la società datrice con sentenza n. 2/2016 veniva dichiarata fallita;
- che ha presentato domanda di insinuazione al passivo fallimentare, accolta per una somma pari ad € 297,94 a titolo di TFR, € 1.847,47 per le ultime tre retribuzioni e € 2.074,72 per le altre retribuzioni non percepite;
- di avere presentato telematicamente all' in data 11.09.2017, domanda per il pagamento CP_1 delle somme dovute a titolo di TFR e per le ultime tre retribuzioni quale ente gestore del fondo di garanzia in caso di insolvenza del datore di lavoro;
- l' le aveva rigettate stante il contratto di cessione di ramo d'azienda stipulato tra la società CP_1
e la società Remixo e anche perché il periodo richiesto non era coperto dal fondo di garanzia. Pt_1
Ciò posto, deduceva il ricorrente che il datore di lavoro cedente resta l'obbligato principale e nel caso di specie ricorrevano i presupposti degli artt. 2 D. Lgs. 297/1982 e 2 D. Lgs. 80/1992
(insolvenza del datore di lavoro, ammissione del credito al passivo fallimentare e maturazione del credito nei 12 mesi precedenti la data del deposito del provvedimento di apertura della procedura concorsuale).
Così concludeva : “accertare e dichiarare il diritto del ricorrente al pagamento da parte dell' , ex art. 2 L. n. 297/1982 della somma di € 297,57 Controparte_1
o di quella maggiore o minore che risulterà di giustizia per TFR, oltre accessori di legge;
voglia altresì accertare e dichiarare il diritto del ricorrente al pagamento, da parte dell
[...]
della somma di € 1.847,47, o di quella maggiore o minore che sarà Controparte_1 riconosciuta di giustizia, a titolo di retribuzioni maturate nel periodo da luglio a settembre 2015 ed accessori di legge, ai sensi dell'art. 2 D. Lgs. 80/1992; voglia in conseguenza condannare
l' in persona del Presidente e legale rappresentante al pagamento in favore del ricorrente CP_1 delle suddette somme. …..”
Resisteva l' deducendo che : CP_1
- con decorrenza 1^ ottobre 2015 la società , ancora in bonis, ha affittato un ramo d'azienda Pt_1 alla Remixo S.r.l. con la quale il ricorrente aveva continuato a lavorare senza soluzione di continuità; - il rapporto di lavoro non risulta cessato venendo meno uno dei presupposti necessari per accedere al fondo di garanzia;
- l'ammissione allo stato passivo non obbliga al pagamento della prestazione previdenziale;
- in caso di trasferimento d'azienda ex art. 2112 c.c. il lavoratore per soddisfare il suo credito lavorativo può agire nei confronti sia del cedente che del cessionario e non vi è il rischio per il lavoratore di non poter ottenere quanto spettante a titolo di TFR e retribuzioni dell'ultimo trimestre di lavoro.
Il ricorrente con nota del 20.05.2019 depositava documentazione relativa al rapporto di lavoro con la società Remixo S.r.l., di cui l' eccepiva la tardività. CP_1
Sentenza di primo grado. Il Tribunale ha accolto l' eccezione di tardività della produzione documentale in data 20.05.2019
e rigettato il ricorso, dichiarando irripetibili le spese di lite, in presenza di dichiarazione ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c.
In sintesi, il GL motivava come segue.
L'art. 2 l. 297/1982, ha istituito presso l' un fondo di garanzia con l'obbiettivo di CP_1 fronteggiare il rischio di insolvenza del datore di lavoro, a tutela dei lavoratori. La copertura di detto fondo è stata estesa dall'art. 2 D. Lgs. 80/1992 e ad oggi, oltre al TFR, sono protetti altresì i crediti da lavoro relativi agli ultimi tre mesi del rapporto.
L'art. 2 l. 297/1982 dispone: “E' istituito presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale il
“Fondo di garanzia per il trattamento di fine rapporto” con lo scopo di sostituirsi al datore di lavoro in caso di insolvenza del medesimo nel pagamento del trattamento di fine rapporto, di cui all'art. 2120 del codice civile, spettante ai lavoratori o loro aventi diritto”.
Al contempo l'art. 2 D. Lgs. 80/1992, stabilisce che: “Il pagamento effettuato dal Fondo di garanzia ai sensi dell'art. 1 è relativo ai crediti da lavoro diversi da quelli spettanti a titolo di trattamento di fine rapporto, inerenti gli ultimi tre mesi del rapporto di lavoro ….”.
Il tenore letterale delle suddette norme rende evidente la finalità di tutela sociale e solidaristica del
Fondo di garanzia, al quale deve pertanto accedersi solo quando ogni diversa possibilità di soddisfare il credito sia venuta meno, nonostante i tentativi di recupero del dovuto.
Nel caso di specie mancano i presupposti per ricorrere al Fondo, in quanto: quando la società datrice era ancora in bonis ha affittato un ramo d'azienda e per l'effetto il ricorrente ha continuato a prestare attività lavorativa, senza soluzione di continuità, per la cessionaria Remixo S.r.l., difettando così il presupposto della cessazione del rapporto di lavoro;
quando la cedente è fallita, nel gennaio 2016, il rapporto di lavoro tra il ricorrente e la società cessionaria era in essere e pertanto a detta società coobbligata il ricorrente avrebbe dovuto rivolgersi per soddisfare le pretese creditorie maturate nei confronti della cedente e rimaste inadempiute;
anche al tempo del deposito della domanda di ammissione al passivo fallimentare ( aprile 2016) era in essere il rapporto di lavoro con la cessionaria;
con l'affitto del ramo d'azienda, ai sensi dell'art. 2112 c.c., la società cedente e la società cessionaria sono divenute coobbligate per il pagamento dei crediti dei lavoratori dipendenti, sicchè
a seguito del fallimento della prima dei crediti relativi a TFR maturato e retribuzioni non corrisposte era tenuta a rispondere la società cessionaria;
non essendo perciò venuta meno la garanzia offerta dal datore di lavoro, il ricorrente non ha diritto alle prestazioni richieste con accesso al fondo di garanzia;
i crediti vantati dal medesimo nei confronti dell'originaria datrice, la infatti, avrebbero Parte_2 Parte_2 Pt_3 dovuto trovare soddisfacimento per il tramite della società cessionaria, come da più recenti arresti giurisprudenziali della Suprema Corte (sentenze nn. 4897/2021 e 19277/2018); tali pronunce evidenziano come l'accoglimento della domanda di ammissione al passivo fallimentare e la dichiarazione di esecutività dello stato passivo, non siano idonee a vincolare l' che non ha partecipato alla procedura e non può essere limitato nella possibilità di CP_1 vagliare e contestare la pretesa di accesso al fondo di garanzia e anzi è erronea l'ammissione allo stato passivo di un credito per TFR, in presenza di un trasferimento di ramo d'azienda e di continuazione dell'attività lavorativa, in quanto prima della cessazione del rapporto di lavoro, il
TFR maturato non può ritenersi esigibile;
nel caso in esame, il TFR maturato durante il rapporto di lavoro con la cedente avrebbe dovuto essere chiesto alla società cessionaria e corrisposto al termine del rapporto lavorativo e solo in caso di insolvenza della cessionaria il ricorrente avrebbe potuto rivolgersi al fondo di garanzia, chiamato a svolgere quel ruolo di supplenza del datore di lavoro voluto dal Legislatore;
in caso contrario verrebbe alterata la finalità di assicurazione sociale e di solidarietà che è propria del fondo di garanzia;
nel caso di specie, il ricorso a detto Fondo era impedito (oltre che alla mancata cessazione del rapporto di lavoro tra il ricorrente e la cessionaria) dal difetto di prova circa lo stato di insolvenza della cessionaria Remixo S.r.l.
***
Avverso la sentenza ha proposto appello il ricorrente per i motivi in prosieguo trattati;
ha Pt_1 CP_ resistito l' reiterando le difese di prime cure.
L'odierna udienza si è svolta nelle forme di cui all'art. 127 ter c.p.c., previa verifica della rituale comunicazione alle parti del decreto di fissazione della trattazione cartolare.
Le parti hanno depositato le note nel termine fissato nel predetto decreto (6.11.2025).
La causa è stata decisa nella camera di consiglio del 7.11.2025.
Motivi della decisione
Con il primo motivo si duole della tardività dichiarata dal primo giudice in ordine alla Pt_1 documentazione allegata alla nota depositata il 20.5.2019 (con cui è stata provata la risoluzione del rapporto di lavoro anche con la cessionario Remixo, in data 31/03/2017) e insiste affinchè la stessa sia ritenuta utilizzabile.
Il motivo appare fondato, poiché solo dopo il deposito del ricorso introduttivo del giudizio di primo grado (18/04/2018) è sopravvenuta giurisprudenza di legittimità (Cass. n. 19277 del 19/07/2018) secondo cui nel caso di trasferimento di un ramo di azienda e di insolvenza dell'originario datore di lavoro con prosecuzione del rapporto tra dipendente e cessionario l'eventuale errata ammissione del credito relativo al TFR allo stato passivo del cedente fallito non ha alcuna conseguenza nei riguardi dell' , che può eccepire che nulla sia dovuto per la mancata cessazione del rapporto e CP_1 la conseguente inesigibilità del diritto a TFR.
Si era infatti in presenza di un caso di overruling , avendo la Suprema Corte fino a tale momento ritenuto (ad es. Cass.Civ. 24730/2015) che la definitiva esecutività dello stato passivo da cui risulti un credito in favore del dipendente dell'imprenditore dichiarato fallito, vincola, a prescindere dalla partecipazione alla procedura concorsuale, l' al subentro nel debito del datore di lavoro CP_1 insolvente.
Era perciò giustificato che al momento del deposito del ricorso introduttivo non si fosse ritenuto necessario fornire prova dell'effettiva cessazione del rapporto di lavoro del ricorrente alle dipendenze della cessionaria Remixo s.r.l., poiché alla stregua della giurisprudenza di legittimità all'epoca pacifica l'ammissione del credito per TFR e ultime tre retribuzioni al passivo del
Fallimento della società cedente comportava automaticamente il subentro dell' nel debito del CP_1 datore di lavoro, anche a prescindere dall'utilizzo dei poteri d' ufficio ex artt. 421 e 437 c.p.c.
Tuttavia, l'ammissibilità del predetto documento non basta per l'accoglimento del gravame.
Secondo l'appellante vi erano tutte le condizioni previste dalla legge per l'intervento del Fondo di
Garanzia ex art. 2 L. 297/82, sia con riferimento alla quota di TFR, sia con riferimento alle ultime tre retribuzioni maturate alle dipendenze del datore di lavoro cedente, dichiarato fallito, in quanto :
1) per la quota di TFR, erano provate e sussistenti l' insolvenza del datore di lavoro e l' accertamento dell'esistenza del credito (avendo il Tribunale di Locri – Sezione Fallimentare disposto l'ammissione al passivo del Controparte_2
[...
del credito per quote di TFR maturate alle dipendenze della menzionata società (€ 297,57) – oltre che per le ultime tre retribuzioni alle dipendenze della stessa , da luglio a settembre 2016 (€
1.847,47) - ; dal documento già depositato nel corso del primo grado di giudizio era provata la cessazione del rapporto di lavoro alle dipendenze della società cessionaria del ramo di azienda in data 31/03/2017;
2) quanto alle ultime 3 retribuzioni maturate alle dipendenze del datore di lavoro cedente dichiarato fallito, l'art. 2 del D.Lgs. 80/92 richiede oltre alla prova dell' insolvenza del datore di lavoro e dell'accertamento del credito, anche una specifica collocazione temporale , qui ricorrente poiché
“il credito è stato accertato dal Tribunale di Locri Sezione Fallimentare, e si tratta di retribuzioni maturate nei 12 mesi precedenti l'apertura della procedura concorsuale “.
Tali argomenti vanno disattesi, ritenendo il Collegio di dare continuità alla motivazione, qui richiamata ex art. 118 disp.att.cpc , resa da questa Corte d'appello in fattispecie sovrapponibile a quella all'esame, con sentenza n. 590/2024 depositata l'11.10.2024 a definizione dell'appello iscritto al n. 316/2022 RG lav. che si riporta di seguito.
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1. La sig.ra ... veniva sunta in data 01/09/1997 (all.1) dalla società
[...]
con la qualifica di impiegata fino al licenziamento avvenuto Parte_2 in data 31/12/2008, la stessa maturava durante questo periodo lavorativo un TFR pari ad
€ ..., mai corrisposto;
2 Successivamente in data 20/12/2014 (all.3) ... veniva assunta dalla società
[...] con la qualifica di impiegata con mansioni di segreteria, la Parte_2 stessa non percepiva le mensilità da marzo 2015 a settembre 2015(all.4) ;
3 In data 29.01.2016 il Tribunale di Locri con sentenza n.2/2016 dichiarava il fallimento della società (all.5) ; Parte_2
4 La sig.ra ... presentava istanza di ammissione al passivo (all.6) tempestivamente richiedendo il riconoscimento dei crediti di lavoro a lei dovuti per la complessiva somma di ... a titolo di TFR ed ... per mensilità non pagate relative all'anno 2015 (all.7).
Dunque, le domande avanzate ... in primo grado avevano ad oggetto il TFR maturato nel corso del rapporto intercorso con la società Parte_2 dall'01/09/1997al 31/12/2008, data del licenziamento e le ultime tre mensilità non pagate, relativamente al secondo rapporto intercorso con la stessa società Parte_2
(all.7), iniziato in data 20/12/2014
[...]
L' ha negato la corresponsione di tali benefici, obiettando che la ricorrente risultava CP_1 essere transitata, in data 1.10.2015, dall'originario datore di lavoro, dichiarato fallito il
29.1.2016, alla s.r.l. Remixo a seguito di cessione del ramo d'azienda.
Contrariamente a quanto affermato dal giudice di primo grado, che richiama la giurisprudenza che affermava il principio dell'intangibilità dello stato passivo, questo Collegio aderisce all'indirizzo giurisprudenziale più recente che, in modo ormai consolidato, ha avuto modo di chiarire che “…. anche con riferimento alla fattispecie in cui il fallimento del cedente intervenga dopo che sia cessato il rapporto di lavoro proseguito con il cessionario, va riaffermato il principio secondo cui la L. n. 297 del 1982, art. 2 e il D.Lgs. n. 82 del 1990, art. 2, si riferiscono all'ipotesi in cui sia stato dichiarato insolvente ed ammesso alle procedure concorsuali il datore di lavoro che è tale al momento in cui il t.f.r. diviene esigibile ed in cui la domanda di insinuazione al passivo viene proposta ed, inoltre, poiché il t.f.r. diventa esigibile solo al momento della cessazione del rapporto, il fatto che (erroneamente) il credito maturato per t.f.r. fino al momento della cessione d'azienda sia stato ammesso allo stato passivo nella procedura fallimentare del datore di lavoro cedente non
CP_ può vincolare l che è estraneo alla procedura e che perciò deve poter contestare il credito per
t.f.r. sostenendo che esso non sia ancora esigibile, neppure in parte, e quindi non opera ancora la garanzia della L. n. 297 del 1982, art. 2. (Cassazione civile sez. lav., 23/02/2021, n.4897).
La fattispecie presa in esame da tale pronuncia è del tutto analoga a quella oggetto del presente esame, nella quale il fallimento della società Parte_2
è stato dichiarato in data 29.1.2016, dopo che la lavoratrice, in data 1.10.2015,
[...] era già passata alle dipendenze della s.r.l. Remixo a seguito di cessione del ramo
d'azienda.
Dunque, al momento della insinuazione al passivo dei crediti azionati dalla ... la società dichiarata fallita non era più la datrice di lavoro della stessa, sicché non operava ancora la garanzia della L. n. 297 del 1982, art. 2 e quella, alla stessa correlata dell'art. 2 D. lgs.
80/1992>>
Conforme sul punto Cass.lav. Ordinanza n. 16740 del 17/06/2024 : “In caso di cessione di azienda con prosecuzione del rapporto di lavoro con il cessionario, cui sia poi seguito il fallimento del cedente, non sussiste un obbligo di intervento del Fondo di garanzia istituito presso l' per CP_1 il TFR maturato dai lavoratori alle dipendenze del cedente stesso, nemmeno se il relativo credito
è stato accertato e riconosciuto in sede concorsuale, poiché il presupposto dell'insolvenza non riguarda il datore di lavoro con cui è in essere il rapporto al momento in cui tale credito diviene esigibile”, che in motivazione statuiva :
“In fatto è pacifico che, al tempo del fallimento, i due lavoratori era passati alle dipendenze della affittuaria, e il rapporto di lavoro era proseguito senza soluzione di continuità in forza del fenomeno successorio di cui all'art.2112 c.c. Dato questo quadro fattuale, e considerato che
l'obbligazione di pagamento del t.f.r. diviene esigibile solo alla data di risoluzione del rapporto, va richiamato il costante orientamento di questa Corte (Cass.19277/18, Cass.4897/21,
Cass.38696/21, Cass.39698/21) secondo cui non sussiste un obbligo in capo al Fondo di garanzia ove, come nel caso, l'insolvenza riguardi non il datore di lavoro con cui è in essere il rapporto al momento in cui diviene esigibile il t.f.r. Non osta a tale conclusione il fatto che il credito dei lavoratori per t.f.r. sia stato accertato e riconosciuto in sede concorsuale nei confronti dell'impresa affittante. Infatti, il lavoratore che fa valere la garanzia del Fondo, fa valere un diritto discendente CP_ dal rapporto previdenziale sorto con l distinto e autonomo dal rapporto di lavoro intercorrente con il datore di lavoro sottoposto a procedura concorsuale, l'unico ad essere accertato in sede concorsuale con il riconoscimento e la condanna al pagamento del t.f.r.”.
In termini, da ultimo , Cass. n. 2639 del 4.2.2025, precisando che “ l'anzidetto principio di diritto, benché espressamente affermato con riguardo al credito relativo al TFR, deve trovare continuità anche con riguardo al credito relativo alle ultime tre retribuzioni maturate alle dipendenze del cedente poi dichiarato fallito, atteso che l'art. 2, l. n. 297/1982, emanato in attuazione della
Direttiva 80/987/CEE, presuppone, ai fini dell'intervento del Fondo a garanzia delle ultime tre mensilità della retribuzione, che sia stato dichiarato insolvente ed ammesso alle procedure concorsuali il datore di lavoro che è tale al momento della cessazione del rapporto di lavoro (così espressamente Cass. n. 34292 del 2024, resa in fattispecie pressoché sovrapponibile alla presente)”.
Tanto basta per confermare l'impugnata sentenza, previa integrazione della sua motivazione.
Anche le spese di questo grado di giudizio sono irripetibili, stante la dichiarazione in atti ex art. 152 disp.att.c.p.c.
Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002, va dato atto che è sata emessa sentenza di rigetto integrale dell'appello
PQM
La Corte di Appello di Reggio Calabria - Sezione Lavoro - , definitivamente decidendo nel giudizio CP_ di appello vertente tra e e avverso la sentenza del Tribunale di Locri n. Parte_2
1188/2021 del 22.12.2021, disattesa ogni altra istanza, eccezione e deduzione, così provvede:
1) rigetta l'appello; spese irripetibili;
2) dà atto che è stata emessa una pronuncia di rigetto integrale dell'appello ai fini del pagamento di un ulteriore importo pari al contributo unificato, se dovuto.
Così deciso nella camera di consiglio telematica del 7.11.2025
Il Consigliere rel. Il Presidente
(dott. Eugenio Scopelliti) (dott. Marialuisa Crucitti)