TRIB
Sentenza 12 luglio 2025
Sentenza 12 luglio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Termini Imerese, sentenza 12/07/2025, n. 1035 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Termini Imerese |
| Numero : | 1035 |
| Data del deposito : | 12 luglio 2025 |
Testo completo
R. G. N. 2231/2017
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE
Sezione Civile
Il Tribunale di Termini Imerese, riunito in camera di consiglio, nelle persone dei Magistrati:
Dott. Giuseppe Rini Presidente
Dott.ssa Rossana Musumeci Giudice rel. ed est.
Dott.ssa Federica Bonsangue Giudice riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente sentenza nella causa civile di primo grado iscritta al n° 2231 del Registro
Generale Affari Contenziosi dell'anno 2017, a cui è stata riunita quella portante il n. 1800/2021 R.G.
TRA
(C.F. ), Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'Avv. Inzerillo Giuseppe;
attore
E
(C.F. , Controparte_1 C.F._2 rappresentato e difeso dagli Avv.ti Galasso Maria e Tortorici Giuseppe;
convenuto
E NEI CONFRONTI DI
(C.F. ); CP_2 C.F._3 [...]
[...] (C.F. ); Parte_2 C.F._4
(C.F. ); Parte_3 C.F._5 [...]
(C.F. ; Parte_4 C.F._6 [...]
(C.F ) e Parte_5 C.F._7 Parte_6
(C.F. , nella qualità di eredi di C.F._8 Persona_1 nata a [...] il [...];
(C.F. ), Parte_7 C.F._9
(C.F. ) Parte_8 C.F._10
e (C.F. Parte_9
), nella qualità di eredi di , nata C.F._11 Persona_2
a Caccamo il 20/11/1946;
(C.F. Controparte_3
; (C.F. C.F._12 CP_4
; C.F._13 convenuti contumaci
CONCLUSIONI delle PARTI: come da note di trattazione scritta in sostituzione dell'udienza del 17 febbraio 2025, comparse conclusionali e memorie di repliche ritualmente depositate.
Motivi della decisione
1. I fatti oggetto del giudizio.
Con atto di citazione ritualmente notificato, ha Parte_1 convenuto in giudizio , Controparte_1 CP_2 [...]
Parte_2 Parte_3 Parte_4
e nella qualità di eredi di Parte_5 Parte_6 Persona_1
(nata a [...] il [...]), , Parte_7 Parte_8
e nella qualità di eredi di
[...] Parte_9 Per_2
(nata a [...] il [...]), e
[...] Controparte_3
, esponendo: CP_4
- che in data 29/7/1998 decedeva, in Caccamo, la di lui zia, CP_5
2 nata a [...] il [...], la quale aveva disposto dei propri Per_1 beni con testamento olografo del 10/12/1990, pubblicato in Termini
Imerese in data 11/1/2006 a ministero del Notaio;
Persona_3
-che in forza del suddetto testamento, la de cuius aveva nominato quale erede universale il nipote e aveva disposto, al Controparte_1 contempo, l'attribuzione:
a) del magazzino, sito in Caccamo in via Termitana n. 7
(successivamente denominata via Umberto I n. 7, in Catasto alla partita
2996, MU 1232/3) nonché del fabbricato sito in Caccamo in via
Savonarola n. 12, p.t., primo piano e secondo piano, distinto al NCEU del Comune di Caccamo alla partita 302 foglio MU1, mapp. 354, in favore di e Parte_4 CP_2 Parte_2
Parte_3
b) del terreno sito in Caccamo in c.da RO (ex Feudo
Mandranova), distinto in Catasto alla partita 5277, foglio 32, particelle
154, 183, 231, 776, 777, 778, 779 ed alla partita 8188, foglio 32, particelle
780, 781, 73 e 219 in favore di;
Persona_2
c) del terreno sito in Caccamo in c.da Piano Stanfa, distinto in Catasto alla partita 5277, foglio 47, particelle 129 e 550, del terreno sito in
Caccamo in c.da Piccinico nonché del terreno sito in Caccamo in c.da
IN (ex Feudo Mandravora), distinto in Catasto alla partita 31948, foglio 36, particella 79, in favore di;
CP_4
d) del terreno sito in Caccamo in c.da Pantano Millesimi, distinto in
Catasto alla partita 22517, foglio 60, particella 322 e della metà del terreno (in realtà di proprietà della testatrice in ragione di 3/4) sito in
Caccamo in c.da LL, distinto in Catasto al foglio 54, particelle
270, 378 e 379, in favore di;
Controparte_3
e) della restante metà del suddetto terreno, nonché del primo piano e del piano terra del fabbricato sito in Caccamo, in via Porta Euracea n. 34,
3 distinto in Catasto alla partita 1172 MU 2446/I e MU 2446/3, nonché del terreno sito in Caccamo in c.da DI RA (ex Feudo Mandravora), distinto in Catasto all'art. 5273, foglio 31, particelle 249-259, in favore di
; Controparte_1
f) del secondo piano del fabbricato sito in Caccamo in via Porta
Euracea n. 34, distinto in Catasto alla partita 1172 MU 2446/I, in favore di;
Parte_1
g) del terreno sito in Caccamo in c.da San IT (successivamente denominata c.da IN, distinto in Catasto alla partita 29243, foglio 29, particella 667 e alla partita 8188, foglio 29, particella 408), in favore di
, e;
Controparte_1 CP_4 Controparte_3
-che la de cuius aveva subordinato le disposizioni testamentarie alla condizione che tutti i beneficiari, ciascuno in proporzione alla propria quota, le prestassero assistenza vita natural durante, pena la decadenza dall'eredità;
-che, successivamente alla redazione del suddetto testamento, Per_4 aveva stipulato tre atti di donazione, aventi ad oggetto taluni dei
[...] beni sopraindicati e precisamente:
• con atto in Notar del 12/5/1994 aveva donato Persona_5 al nipote : 1) il terreno sito in Caccamo, c.da IN Parte_1
(ex Feudo Mandranova), in Catasto alla partita 31948, foglio 36, particella 79; 2) una parte del fabbricato sito in Caccamo, via Porta
Euracea n. 34, composto da piano terra, secondo piano e terzo piano, distinto in Catasto alla partita 1172 MU 2446/I; 3) il fabbricato sito in
Caccamo in via Umberto I n. 7, distinto in Catasto alla partita 2996, MU
1232/3;
• con atto in Notar del 19/7/1994 aveva donato Persona_5
a (coniuge di ): 4) la nuda proprietà del Controparte_6 Parte_1 terreno sito in Caccamo, c.da IN (ex Feudo San IT), distinto in
4 Catasto alla partita 29243 foglio 29 particelle 667 ed alla partita 8188, foglio 29 particella 408; 5) la nuda proprietà del terreno sito in Caccamo in c.da RO (ex Feudo Mandranova), distinto in catasto alla partita
5277, foglio 32, particelle 154, 183, 231, 776, 777, 778, 779 ed alla partita
8188, foglio 32, particelle 780, 781, 73, 219; 6) la nuda proprietà del terreno sito in Caccamo in c.da Pantano Millesimi, in Catasto alla partita
22517, foglio 60, particella 322; 7) la nuda proprietà del terreno sito in
Caccamo in c.da Piano Stanfa, in Catasto alla partita 5277, foglio 47, particelle 129, 550; 8) la nuda proprietà del fabbricato sito in Caccamo in via Porta Euracea, 34, costituito da un appartamento al primo piano, distinto in Catasto alla partita 1172, MU 2446/3;
• con atto in Notar del 22/3/1994 aveva Persona_6 donato a e alla di lui moglie, 9) la nuda CP_4 CP_7 proprietà del fabbricato sito in Caccamo in via Savonarola n. 12, piano terra, primo piano e secondo piano, distinta al NCEU del Comune di
Caccamo alla partita 302 Fg MU1, mapp. 354.
-che due delle suddette donazioni e segnatamente quella del
12/5/1994 e quella del 19/7/1994 venivano annullate per incapacità della donante con sentenza del Tribunale di Termini Imerese n. 33 del
28/1/2008 (confermata in grado d'appello e in Cassazione), sicché i beni che ne costituivano oggetto sono ricaduti in successione;
-che, ad eccezione di esso attore, nessuno dei beneficiari aveva adempiuto la condizione apposta alle disposizioni testamentarie, sicché questi ultimi sono decaduti dall'eredità.
Sulla scorta di tali premesse, ha chiesto all'intestato Tribunale di:
“Ritenere e dichiarare, in confronto di tutti i convenuti, che l'attore Parte_1
è l'unico erede della sig.ra nata a [...] il [...] e
[...] Persona_4 deceduta in Termini Imerese il giorno 29/7/1998.
Ritenere e dichiarare che i beni caduti in successione sono i seguenti:
5 1) terreno in Caccamo, contrada IN, ex feudo Mandranova, distinto in
Catasto alla partita 31948, foglio 36, particella 79;
2) una parte del fabbricato in Caccamo, via Porta Euracea, 34, composto da piano terra, secondo e terzo piano, distinto in Catasto alla partita 1172 MU
2446/I;
3) fabbricato in Caccamo, via Umberto I n. 7, distinto in Catasto alla partita
2996, MU 1232/3;
4) terreno in Caccamo, Contrada IN, ex Feudo San IT, distinto in
Catasto alla partita 29243 foglio 29 particelle 667; ed alla partita 8188, foglio 29 particella 408;
5) terreno in Caccamo, contrada RO, ex Feudo Mandranova, distinto in catasto alla partita 5277, foglio 32, particelle 154, 183, 231, 776, 777. 778, 779 ed alla partita 8188, foglio 32, particelle 780, 781, 73, 219;
6) terreno in Caccamo, contrada Pantano Millesimi, in catasto alla partita
22517, foglio 60, particella 322;
7) terreno in Caccamo, contrada Piano Stanfa, in catasto alla partita 5277, foglio
47, particelle 129, 550;
8) fabbricato in Caccamo, via Porta Euracea, 34, costituito da un appartamento al primo piano, distinto in Catasto alla partita 1172, MU 2446/3;
9) terreno in Caccamo, Contrada Piccinico in ordine al quale ci si riserva di indicare gli estremi.
10) terreno in Caccamo, contrada DI RA (ex feudo Mandranova, esteso are
29,46, distinto in Catasto all'art. 5273 Foglio 31 p.lle 249-569),
11) metà del terreno in Caccamo, contrada LL (in realtà di proprietà della testatrice in ragione di 3/4) distinto nel comune di Caccamo, foglio 54, p.lle 270,
378, 379.
Conseguentemente, ritenere e dichiarare che l'attore ne è divenuto proprietario, in quanto erede universale della de cuius.
Disporre in favore del predetto ed a danno dei convenuti, il Parte_1
6 rilascio dei predetti beni.
Con vittoria di spese, competenze ed onorari. Limitandosi la relativa richiesta nei confronti di coloro che si costituiranno e si opporranno alla pretesa dedotta nel presente atto”.
Costituitosi in giudizio, ha eccepito, in via preliminare, Controparte_1
l'improcedibilità della domanda per mancato esperimento del tentativo obbligatorio di mediazione;
nel merito, ha contestato la fondatezza della domanda attrice e ne ha chiesto il rigetto.
Ha concluso, pertanto, nei seguenti termini:
“Voglia l'Ill.mo Giudice adito, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, in accoglimento delle difese sopra illustrate:
- Preliminarmente dichiarare l'improcedibilità del giudizio per il mancato esperimento del tentativo obbligatorio di mediazione;
- Rigettare le domande di parte attrice perché infondate in fatto ed in diritto;
- Dichiarare erede universale di nata a [...] il Controparte_1 Persona_4
5/12/1924 e deceduta in data 29/7/1998, così come designato in sede di testamento dell'11/12/1990;
- Obbligare parte attrice alla rendicontazione circa l'uso ed i redditi prodotti dai beni detenuti illegittimamente dal 1994 ad oggi.
Con riserva di ulteriori deduzioni, prove e precisazioni come per legge.
- Con vittoria di spese competenze ed onorari”.
All'udienza del 24 maggio 2018, il Giudice Istruttore dichiarava la contumacia di CP_2 Parte_2 [...]
n.q. di erede di Pt_3 Parte_4 Controparte_8
n.q. di erede di Persona_1 Parte_6 Persona_1 Pt_7
n.q. di erede di ,
[...] Persona_2 Parte_8
n.q. di erede di , Persona_2 Controparte_3 CP_4
e onerava parte attrice di rinnovare la notifica dell'atto introduttivo
[...] del giudizio nei confronti di notifica che Parte_9
7 veniva effettuata in data 31/5/2019.
Frattanto, l'attore esperiva il tentativo obbligatorio di mediazione, che aveva esito negativo, il cui verbale veniva depositato in data 25/5/2020.
All'udienza del 28 maggio 2020, il Giudice Istruttore concedeva alle parti i termini per il deposito delle memorie ex art. 183, VI comma, c.p.c.
Con istanza del 18 gennaio 2021, parte convenuta, deducendo di essere incorsa in decadenza per causa ad essa non imputabile ai sensi dell'art. 153, comma 2, c.p.c., chiedeva di essere rimessa in termini per il deposito delle suddette memorie ex art. 183, VI comma, c.p.c.
Il Giudice adito, all'udienza del 3 marzo 2021, autorizzava la rimessione in termini della parte convenuta per il deposito di tutte le memorie ex art. 183, VI comma, c.p.c. e della parte attrice per il deposito delle memorie ex art. 183, VI comma, n.ri 2 e 3, c.p.c.
All'udienza del 7 ottobre 2021, veniva dichiarata l'interruzione del giudizio per decesso del convenuto CP_2
La causa veniva successivamente riassunta ad istanza di parte attrice, con ricorso depositato in data 31 gennaio 2022.
Nel corso del processo, parte attrice, dopo avere rilevato che con la memoria ex art. 183, VI comma, n. 2, c.p.c., depositata in data 3 maggio
2021, aveva prodotto in atti un testamento pubblico della Controparte_1 de cuius, avente data successiva rispetto al testamento olografo oggetto del presente giudizio, con atto di citazione ritualmente notificato instaurava un altro procedimento dinanzi al Tribunale di Termini
Imerese tra le medesime parti (R.G. n. 1800/2021), col quale chiedeva che venisse dichiarato indegno a succedere a Controparte_1 Per_4 per avere coartato la volontà della de cuius e comunque per avere
[...] dolosamente occultato detto testamento;
chiedeva, altresì, che tale testamento venisse dichiarato invalido e privo di effetti anche perché redatto da persona incapace di intendere e volere.
8 In tale giudizio si costituiva , il quale eccepiva, in via Controparte_1 preliminare, l'improcedibilità della domanda attrice per mancato esperimento del tentativo obbligatorio di mediazione, nonché
l'estinzione dell'azione per decorso del termine di prescrizione decennale previsto dall'art. 2946 c.c.; nel merito, rilevava l'infondatezza della domanda attrice e ne chiedeva il rigetto.
Con ordinanza del 13 dicembre 2023, il Giudice Istruttore, su istanza di parte attrice, disponeva la riunione del procedimento R.G. n.
1800/2021 al presente giudizio per ragioni di connessione soggettiva ed oggettiva.
Nelle more del giudizio, parte attrice ha inoltre instaurato due subprocedimenti.
Quanto al primo (R.G. n. 2231-1/2017), , con Parte_1 ricorso depositato in data 24 ottobre 2024, ha proposto querela di falso incidentale avente ad oggetto il testamento pubblico del 17/11/1993.
In tale giudizio si è costituito , il quale ha dichiarato di Controparte_1 non volersi avvalere del suddetto testamento.
Pertanto, con decreto del 9/1/2025, depositato in data 14/1/2025, il
Giudice adito ha dichiarato l'inammissibilità della querela di falso, rinviando al merito la determinazione delle spese.
Quanto al secondo (R.G. n. 2231-2/2024), , con Parte_1 ricorso depositato in data 30/10/2024, ha chiesto il sequestro giudiziario dell'immobile sito in Caccamo in via Porta Euracea n. 34, piano terra, primo piano, secondo piano e lastrico solare, censito in Catasto al foglio
MU particella 2446 sub 1, sub 3, sub 6 e sub 7, oggetto della successione di Persona_4
Anche in quest'ultimo procedimento si è costituito , Controparte_1 deducendo la carenza dei requisiti richiesti dalla legge per la concessione della tutela cautelare, nonché l'infondatezza della domanda attrice, atteso
9 che l'edificio in questione risultava già sottoposto a sequestro giudiziario con provvedimento del Presidente del Tribunale di Termini Imerese del
22/11/1994, ratificato nel giudizio di convalida con sentenza del
Tribunale di Termini Imerese n. 33/2008 del 21/01/2008, confermata in grado d'appello e in Cassazione.
Con provvedimento del 13/1/2025 il Giudice adito ha dichiarato l'inammissibilità della domanda per difetto dei presupposti richiesti dalla legge per la concessione della tutela cautelare nonché per avere parte attrice violato il divieto di venire contra factum proprium, rinviando al merito la determinazione delle spese del giudizio.
Va, infine, rilevato che il presente giudizio, all'udienza cartolare del 17 febbraio 2025, sulle conclusioni rassegnate dalle parti, è stato posto in decisione con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
2. Merito della lite.
Ragioni di ordine logico-giuridico impongono di prendere le mosse dalla domanda proposta dall'attore nell'odierno giudizio, rimandando, all'esito, la valutazione della domanda proposta sempre dal medesimo attore nel giudizio n. 800/2021 r.g., a questo riunito.
Va, in primo luogo, esaminata l'eccezione di improcedibilità della domanda sollevata da parte convenuta per non avere Parte_1 esperito il tentativo obbligatorio di mediazione previsto dall'art. 5 D. Lgs.
28/2010.
Tale eccezione non può trovare accoglimento.
Ed invero, parte attrice, nelle more del giudizio, ha espletato il tentativo obbligatorio di mediazione, il quale si è concluso con verbale di mancato accordo del 9/9/2021 (cfr. produzione di parte attrice).
Va, inoltre, presa in esame l'eccezione sollevata da parte convenuta con la comparsa conclusionale depositata in data 11/4/2025, con la quale è stata eccepita la prescrizione dell'azione promossa dall'attore.
10 Tale eccezione di rito deve essere disattesa.
Ed invero, ai sensi dell'art. 167, comma 2, c.p.c., il convenuto deve proporre nella comparsa di risposta, a pena di decadenza, le domande riconvenzionali e le eccezioni processuali e di merito, che non siano rilevabili d'ufficio.
Nel caso in esame, la suddetta eccezione è stata sollevata per la prima volta con la comparsa conclusionale e quindi ben oltre il termine stabilito dal citato art. 167 c.p.c.
Ciò posto, osserva il Collegio che la domanda proposta da Parte_1
nei confronti dei convenuti debba essere qualificata come
[...] domanda di risoluzione della disposizione testamentaria per mancato avveramento della condizione sospensiva.
Invero, in tal senso devono essere interpretate le ultime volontà della de cuius, espresse nel testamento olografo del 10.12.1990, Persona_4 pubblicato in Notar con atto dell'11.1.2006 (rep. n. 25.662, Per_3 racc. n. 13.234).
Nel citato testamento invero, testualmente “lega e Persona_4 lascia” o “lascia” a ciascuno dei nipoti, odierni attore e convenuti, un bene immobile ivi meglio descritto e identificato subordinando i lasciti alla assistenza alla medesima ciascuno in proporzione di quanto ricevuto:
“I miei nipoti tutti in proporzione alla eredità ricevuta si dovranno prendere cura di me nella mia vecchiaia se non mi servono decadono dalla eredità.”, e istituendo, infine, erede universale (cfr. testamento olografo datato Controparte_1
10/12/1990 - doc. n. 1 della produzione di parte attrice, pagg. 4-5).
Ebbene, seppure la testatrice abbia destinato a ciascun nipote beni specificatamente individuati e abbia testualmente utilizzato i termini
“lego e lascio” ovvero “lascio” per ciascuna disposizione, elementi che condurrebbero alla qualificazione delle citate disposizioni quali legati modali, tuttavia, ritiene questo tribunale che tali clausole debbano essere
11 interpretate come condizioni a norma dell'art. 1353 c.c.
La condizione consiste, infatti, in un evento futuro ed incerto al verificarsi del quale si producono (c.d. condizione sospensiva) o cessano
(c.d. condizione risolutiva) gli effetti del negozio giuridico cui essa è apposta.
La facoltà del testatore di apporre una condizione sospensiva o risolutiva alle disposizioni testamentarie viene espressamente sancita dall'art. 633 c.c., in forza del quale “le disposizioni a titolo universale o particolare possono farsi sotto condizione sospensiva o risolutiva”.
La presenza in un testamento di una clausola condizionale è rivelata non tanto dalla sua formulazione letterale e dalla sua collocazione nel contesto del negozio, quanto dal carattere intrinseco del fatto cui è subordinata l'efficacia della disposizione, indipendentemente dalle parole adoperate dal testatore (Nella specie, in applicazione dell'enunciato principio, la S.C. ha respinto il ricorso avverso la decisione del giudice di merito, che, con motivazione congrua e logica, aveva qualificato in termini condizionali, anziché modali, la clausola di assistenza, mediante la quale il testatore riferiva dell'impegno dell'istituito "ad assistermi per tutta la vita per qualsiasi necessità io vada incontro") (cfr. Cass n.
18219/2013).
Ora, nel caso in ispecie, dal tenore letterale della clausola in questione, appare evidente che la volontà della testatrice era quella di subordinare l'efficacia delle disposizioni testamentarie ad un evento futuro ed incerto, consistente nella prestazione, da parte dei beneficiari, ciascuno in proporzione alla propria quota, di cure ed assistenza in suo favore.
Siffatta clausola va, pertanto, qualificata come condizione sospensiva.
Tale interpretazione risulta, peraltro, conforme al consolidato orientamento della Corte di Cassazione, secondo cui va qualificata come condizionata la disposizione testamentaria subordinata alla prestazione,
12 da parte del beneficiario, di assistenza al testatore fino alla morte, non assumendo rilievo la circostanza che l'evento dedotto in condizione dal testatore sia destinato a diventare certo al momento del suo decesso
(Cass., Sez. II, 6 novembre 2018, n. 28272; Cass., Sez. II, 29 luglio 2013,
n. 18219).
Tanto premesso, a prescindere da ogni considerazione circa l'eseguibilità o ineseguibilità delle prestazioni oggetto della condizione apposta alla scheda testamentaria, atteso che l'assistenza e la cura della persona della testatrice avrebbero dovuto essere rese dai beneficiari “tutti in proporzione all'eredità ricevuta” e stante che non risultano indicate le modalità concrete in cui dette prestazioni avrebbero dovuto essere eseguite, occorre in primo luogo verificare se i fatti dedotti dall'attore a fondamento delle sue domande hanno avuto riscontro probatorio.
Occorre, infatti, rilevare che, ai sensi dell'art. 2697 c.c., colui che vuole fare valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento.
Nel caso in ispecie, costituiva quindi onere di Parte_1 dimostrare di avere prestato assistenza alla de cuius in via esclusiva e che gli altri beneficiari non avessero eseguito la prestazione oggetto della condizione.
È, infatti, orientamento giurisprudenziale pacifico quello secondo cui l'onere della prova del mancato avveramento della condizione incombe su colui che pone tale mancato avveramento come fatto costitutivo della domanda (Cass. Civ., 5 ottobre 1963, n. 2644).
Ora, nel caso in ispecie, parte attrice non ha ottemperato all'onere probatorio su di essa incombente.
Quest'ultima, infatti, con la memoria ex art. 183, VI comma, n. 2,
c.p.c., depositata in data 27/10/2020, ha articolato una prova testimoniale su circostanze del tutto generiche e prive di riferimenti
13 temporali, senza allegare elementi di fatto idonei a dimostrare di avere prestato cure ed assistenza alla de cuius in modo esclusivo, tant'è che la suddetta prova, con ordinanza del 25/5/2024, da ritenersi in questa sede integralmente richiamata e trascritta, è stata ritenuta inammissibile.
Ne consegue che le domande formulate dall'attore dirette a far dichiarare sé stesso unico erede di e ad ottenere la Persona_4 declaratoria di decadenza degli altri beneficiari dalle attribuzioni patrimoniali in loro favore non possono trovare accoglimento e vanno pertanto rigettate.
Va, altresì, rigettata la domanda del convenuto , avente Controparte_1 ad oggetto l'obbligo di rendicontazione dell'attore sui beni “detenuti illegittimamente”, non essendo stati forniti elementi di prova circa i fatti posti a fondamento della medesima.
Quanto alla domanda di indegnità a succedere e di incapacità della testatrice, pure proposta dall'attore nel giudizio riunito, il tribunale rileva e osserva quanto segue.
Preliminarmente, anche per questa domanda, deve essere rigettata l'eccezione di improcedibilità sollevata da parte convenuta per mancato esperimento del tentativo obbligatorio di mediazione.
Il giudizio nell'ambito del quale tale eccezione è stata sollevata è stato, infatti, riunito a quello avente il n. 2231/2017 R.G., in cui il tentativo di mediazione è stato esperito con esito negativo.
In presenza di tale situazione, se dovesse ritenersi necessario un nuovo tentativo di mediazione per le domande proposte nel giudizio riunito non solo si eluderebbe lo spirito della norma che ha introdotto l'obbligatorietà della mediazione per alcune materie al fine di diminuire il contenzioso, consentendo alle parti di trovare un accordo in sede stragiudiziale, ma si costringerebbe anche a gravare i contendenti di un'ulteriore attività che obiettivamente appare superflua, posto che nel
14 caso in esame risultava già pendente un giudizio nel quale si dibattevano questioni riguardanti la medesima eredità.
Va a questo punto esaminata l'eccezione di prescrizione sollevata dal convenuto in relazione alla domanda di parte attrice Controparte_1 avente ad oggetto la declaratoria di indegnità a succedere dello stesso
, per avere costui “coartato la volontà” della testatrice e per Controparte_1 avere “dolosamente occultato il contenuto del testamento di cui era in possesso” (cfr. pag. 14 dell'atto introduttivo del giudizio)
Al riguardo, deve osservarsi che la suddetta eccezione appare priva di fondamento, atteso che il testamento pubblico datato 17/11/1993 è stato prodotto in giudizio in data 3/5/2021 con la memoria ex art. 183,
VI comma, n. 2, c.p.c. e che prima di allora esso non era stato portato a conoscenza di parte attrice, che ne ignorava pertanto l'esistenza.
Ne deriva che è da tale data (3/5/2021) che incomincia a decorrere la prescrizione, tenuto conto che, ai sensi dell'art. 2935 c.c., essa comincia a decorrere dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere.
Ed invero, nel caso di indegnità a succedere, fermo restando che la relativa azione si prescrive nel termine di dieci anni dall'apertura della successione, la prescrizione inizia a decorrere dal giorno in cui il soggetto legittimato ad esercitarla abbia la consapevolezza della circostanza che una parte si qualifichi come erede in forza di un testamento che si ha motivo di ritenere falso (Cass. Civ., Sez. II, 29 marzo 2006, n. 7266).
Chiarito ciò, esaminando il merito della domanda formulata dall'attore, va rilevato che essa non è meritevole di accoglimento.
Ed invero, come è stato affermato dalla giurisprudenza, ai fini della declaratoria di indegnità a succedere per captazione della volontà testamentaria ex art. 463, n. 4 c.c., è onere dell'attore, a norma dell'art. 2697 c.c., dimostrare l'uso, da parte del convenuto, di mezzi fraudolenti idonei a trarre in inganno il testatore, inducendolo a disporre in modo
15 difforme da come avrebbe deciso se il suo libero orientamento non fosse stato artificiosamente e subdolamente deviato (Cass., Sez. II, 26 agosto
1986, n. 5209).
Ora, nel caso in ispecie, parte attrice non ha fornito alcuna prova che il convenuto abbia posto in essere mezzi fraudolenti al Controparte_1 fine di trarre in inganno la testatrice, inducendola a redigere il testamento pubblico datato 17/11/1993 in modo non conforme alla sua reale volontà.
Parimenti, va rigettata la domanda di indegnità a succedere ex art. 463,
n. 5 c.c., per avere “occultato il contenuto del testamento di cui Controparte_1 era in possesso”.
Al riguardo, la giurisprudenza ha avuto modo di affermare che l'applicabilità l'art. 463 n. 5 c.c. deve essere esclusa “quando l'esistenza del testamento non può essere occultata, perché redatto in forma pubblica e quando colui contro il quale si rivolge l'accusa di indegnità sia il successore legittimato e l'erede designato” (Cass. Civ., Sez. II, 9 aprile 2008, n. 9274).
Per le ragioni sopra esposte, va rigettata la domanda proposta da volta ad ottenere la declaratoria di indegnità a Parte_1 succedere di a Controparte_1 Persona_4
Deve, infine, ritenersi cessata la materia del contendere sulla domanda di accertamento dell'invalidità del testamento pubblico datato
17/11/1993 per incapacità di intendere e volere della testatrice, atteso che parte convenuta ha dichiarato di non volersi avvalere del testamento in questione.
3. Spese di lite.
Le spese di lite, incluse quelle relative ai due sub procedimenti cautelari, seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, sulla base dei parametri di cui al D.M. 55/14 e ss. mm. e delle attività difensive svolte.
16
Per Questi Motivi
Il Tribunale, in composizione collegiale, definitivamente pronunziando nella causa civile di primo grado indicata in epigrafe, ogni diversa istanza, conclusione e deduzione disattesa, così provvede:
• Dichiara cessata la materia del contendere sulla domanda dell'attore di accertamento dell'invalidità del testamento pubblico datato
17/11/1993;
• Rigetta le domande proposte da;
Parte_1
• Rigetta la domanda del convenuto di fare obbligo Controparte_1 all'attore di presentare la rendicontazione;
• Condanna parte attrice a pagare in favore le spese di Controparte_1 lite, incluse le spese relative ai due subprocedimenti cautelari, liquidate in complessivi € 9.000,00, oltre iva, cpa e rimborso spese generali come per legge.
Così deciso in Termini Imerese nella camera di consiglio dell'11 luglio
2025.
Il Presidente
Giuseppe Rini
Il Giudice Estensore
Rossana Musumeci
17
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE
Sezione Civile
Il Tribunale di Termini Imerese, riunito in camera di consiglio, nelle persone dei Magistrati:
Dott. Giuseppe Rini Presidente
Dott.ssa Rossana Musumeci Giudice rel. ed est.
Dott.ssa Federica Bonsangue Giudice riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente sentenza nella causa civile di primo grado iscritta al n° 2231 del Registro
Generale Affari Contenziosi dell'anno 2017, a cui è stata riunita quella portante il n. 1800/2021 R.G.
TRA
(C.F. ), Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'Avv. Inzerillo Giuseppe;
attore
E
(C.F. , Controparte_1 C.F._2 rappresentato e difeso dagli Avv.ti Galasso Maria e Tortorici Giuseppe;
convenuto
E NEI CONFRONTI DI
(C.F. ); CP_2 C.F._3 [...]
[...] (C.F. ); Parte_2 C.F._4
(C.F. ); Parte_3 C.F._5 [...]
(C.F. ; Parte_4 C.F._6 [...]
(C.F ) e Parte_5 C.F._7 Parte_6
(C.F. , nella qualità di eredi di C.F._8 Persona_1 nata a [...] il [...];
(C.F. ), Parte_7 C.F._9
(C.F. ) Parte_8 C.F._10
e (C.F. Parte_9
), nella qualità di eredi di , nata C.F._11 Persona_2
a Caccamo il 20/11/1946;
(C.F. Controparte_3
; (C.F. C.F._12 CP_4
; C.F._13 convenuti contumaci
CONCLUSIONI delle PARTI: come da note di trattazione scritta in sostituzione dell'udienza del 17 febbraio 2025, comparse conclusionali e memorie di repliche ritualmente depositate.
Motivi della decisione
1. I fatti oggetto del giudizio.
Con atto di citazione ritualmente notificato, ha Parte_1 convenuto in giudizio , Controparte_1 CP_2 [...]
Parte_2 Parte_3 Parte_4
e nella qualità di eredi di Parte_5 Parte_6 Persona_1
(nata a [...] il [...]), , Parte_7 Parte_8
e nella qualità di eredi di
[...] Parte_9 Per_2
(nata a [...] il [...]), e
[...] Controparte_3
, esponendo: CP_4
- che in data 29/7/1998 decedeva, in Caccamo, la di lui zia, CP_5
2 nata a [...] il [...], la quale aveva disposto dei propri Per_1 beni con testamento olografo del 10/12/1990, pubblicato in Termini
Imerese in data 11/1/2006 a ministero del Notaio;
Persona_3
-che in forza del suddetto testamento, la de cuius aveva nominato quale erede universale il nipote e aveva disposto, al Controparte_1 contempo, l'attribuzione:
a) del magazzino, sito in Caccamo in via Termitana n. 7
(successivamente denominata via Umberto I n. 7, in Catasto alla partita
2996, MU 1232/3) nonché del fabbricato sito in Caccamo in via
Savonarola n. 12, p.t., primo piano e secondo piano, distinto al NCEU del Comune di Caccamo alla partita 302 foglio MU1, mapp. 354, in favore di e Parte_4 CP_2 Parte_2
Parte_3
b) del terreno sito in Caccamo in c.da RO (ex Feudo
Mandranova), distinto in Catasto alla partita 5277, foglio 32, particelle
154, 183, 231, 776, 777, 778, 779 ed alla partita 8188, foglio 32, particelle
780, 781, 73 e 219 in favore di;
Persona_2
c) del terreno sito in Caccamo in c.da Piano Stanfa, distinto in Catasto alla partita 5277, foglio 47, particelle 129 e 550, del terreno sito in
Caccamo in c.da Piccinico nonché del terreno sito in Caccamo in c.da
IN (ex Feudo Mandravora), distinto in Catasto alla partita 31948, foglio 36, particella 79, in favore di;
CP_4
d) del terreno sito in Caccamo in c.da Pantano Millesimi, distinto in
Catasto alla partita 22517, foglio 60, particella 322 e della metà del terreno (in realtà di proprietà della testatrice in ragione di 3/4) sito in
Caccamo in c.da LL, distinto in Catasto al foglio 54, particelle
270, 378 e 379, in favore di;
Controparte_3
e) della restante metà del suddetto terreno, nonché del primo piano e del piano terra del fabbricato sito in Caccamo, in via Porta Euracea n. 34,
3 distinto in Catasto alla partita 1172 MU 2446/I e MU 2446/3, nonché del terreno sito in Caccamo in c.da DI RA (ex Feudo Mandravora), distinto in Catasto all'art. 5273, foglio 31, particelle 249-259, in favore di
; Controparte_1
f) del secondo piano del fabbricato sito in Caccamo in via Porta
Euracea n. 34, distinto in Catasto alla partita 1172 MU 2446/I, in favore di;
Parte_1
g) del terreno sito in Caccamo in c.da San IT (successivamente denominata c.da IN, distinto in Catasto alla partita 29243, foglio 29, particella 667 e alla partita 8188, foglio 29, particella 408), in favore di
, e;
Controparte_1 CP_4 Controparte_3
-che la de cuius aveva subordinato le disposizioni testamentarie alla condizione che tutti i beneficiari, ciascuno in proporzione alla propria quota, le prestassero assistenza vita natural durante, pena la decadenza dall'eredità;
-che, successivamente alla redazione del suddetto testamento, Per_4 aveva stipulato tre atti di donazione, aventi ad oggetto taluni dei
[...] beni sopraindicati e precisamente:
• con atto in Notar del 12/5/1994 aveva donato Persona_5 al nipote : 1) il terreno sito in Caccamo, c.da IN Parte_1
(ex Feudo Mandranova), in Catasto alla partita 31948, foglio 36, particella 79; 2) una parte del fabbricato sito in Caccamo, via Porta
Euracea n. 34, composto da piano terra, secondo piano e terzo piano, distinto in Catasto alla partita 1172 MU 2446/I; 3) il fabbricato sito in
Caccamo in via Umberto I n. 7, distinto in Catasto alla partita 2996, MU
1232/3;
• con atto in Notar del 19/7/1994 aveva donato Persona_5
a (coniuge di ): 4) la nuda proprietà del Controparte_6 Parte_1 terreno sito in Caccamo, c.da IN (ex Feudo San IT), distinto in
4 Catasto alla partita 29243 foglio 29 particelle 667 ed alla partita 8188, foglio 29 particella 408; 5) la nuda proprietà del terreno sito in Caccamo in c.da RO (ex Feudo Mandranova), distinto in catasto alla partita
5277, foglio 32, particelle 154, 183, 231, 776, 777, 778, 779 ed alla partita
8188, foglio 32, particelle 780, 781, 73, 219; 6) la nuda proprietà del terreno sito in Caccamo in c.da Pantano Millesimi, in Catasto alla partita
22517, foglio 60, particella 322; 7) la nuda proprietà del terreno sito in
Caccamo in c.da Piano Stanfa, in Catasto alla partita 5277, foglio 47, particelle 129, 550; 8) la nuda proprietà del fabbricato sito in Caccamo in via Porta Euracea, 34, costituito da un appartamento al primo piano, distinto in Catasto alla partita 1172, MU 2446/3;
• con atto in Notar del 22/3/1994 aveva Persona_6 donato a e alla di lui moglie, 9) la nuda CP_4 CP_7 proprietà del fabbricato sito in Caccamo in via Savonarola n. 12, piano terra, primo piano e secondo piano, distinta al NCEU del Comune di
Caccamo alla partita 302 Fg MU1, mapp. 354.
-che due delle suddette donazioni e segnatamente quella del
12/5/1994 e quella del 19/7/1994 venivano annullate per incapacità della donante con sentenza del Tribunale di Termini Imerese n. 33 del
28/1/2008 (confermata in grado d'appello e in Cassazione), sicché i beni che ne costituivano oggetto sono ricaduti in successione;
-che, ad eccezione di esso attore, nessuno dei beneficiari aveva adempiuto la condizione apposta alle disposizioni testamentarie, sicché questi ultimi sono decaduti dall'eredità.
Sulla scorta di tali premesse, ha chiesto all'intestato Tribunale di:
“Ritenere e dichiarare, in confronto di tutti i convenuti, che l'attore Parte_1
è l'unico erede della sig.ra nata a [...] il [...] e
[...] Persona_4 deceduta in Termini Imerese il giorno 29/7/1998.
Ritenere e dichiarare che i beni caduti in successione sono i seguenti:
5 1) terreno in Caccamo, contrada IN, ex feudo Mandranova, distinto in
Catasto alla partita 31948, foglio 36, particella 79;
2) una parte del fabbricato in Caccamo, via Porta Euracea, 34, composto da piano terra, secondo e terzo piano, distinto in Catasto alla partita 1172 MU
2446/I;
3) fabbricato in Caccamo, via Umberto I n. 7, distinto in Catasto alla partita
2996, MU 1232/3;
4) terreno in Caccamo, Contrada IN, ex Feudo San IT, distinto in
Catasto alla partita 29243 foglio 29 particelle 667; ed alla partita 8188, foglio 29 particella 408;
5) terreno in Caccamo, contrada RO, ex Feudo Mandranova, distinto in catasto alla partita 5277, foglio 32, particelle 154, 183, 231, 776, 777. 778, 779 ed alla partita 8188, foglio 32, particelle 780, 781, 73, 219;
6) terreno in Caccamo, contrada Pantano Millesimi, in catasto alla partita
22517, foglio 60, particella 322;
7) terreno in Caccamo, contrada Piano Stanfa, in catasto alla partita 5277, foglio
47, particelle 129, 550;
8) fabbricato in Caccamo, via Porta Euracea, 34, costituito da un appartamento al primo piano, distinto in Catasto alla partita 1172, MU 2446/3;
9) terreno in Caccamo, Contrada Piccinico in ordine al quale ci si riserva di indicare gli estremi.
10) terreno in Caccamo, contrada DI RA (ex feudo Mandranova, esteso are
29,46, distinto in Catasto all'art. 5273 Foglio 31 p.lle 249-569),
11) metà del terreno in Caccamo, contrada LL (in realtà di proprietà della testatrice in ragione di 3/4) distinto nel comune di Caccamo, foglio 54, p.lle 270,
378, 379.
Conseguentemente, ritenere e dichiarare che l'attore ne è divenuto proprietario, in quanto erede universale della de cuius.
Disporre in favore del predetto ed a danno dei convenuti, il Parte_1
6 rilascio dei predetti beni.
Con vittoria di spese, competenze ed onorari. Limitandosi la relativa richiesta nei confronti di coloro che si costituiranno e si opporranno alla pretesa dedotta nel presente atto”.
Costituitosi in giudizio, ha eccepito, in via preliminare, Controparte_1
l'improcedibilità della domanda per mancato esperimento del tentativo obbligatorio di mediazione;
nel merito, ha contestato la fondatezza della domanda attrice e ne ha chiesto il rigetto.
Ha concluso, pertanto, nei seguenti termini:
“Voglia l'Ill.mo Giudice adito, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, in accoglimento delle difese sopra illustrate:
- Preliminarmente dichiarare l'improcedibilità del giudizio per il mancato esperimento del tentativo obbligatorio di mediazione;
- Rigettare le domande di parte attrice perché infondate in fatto ed in diritto;
- Dichiarare erede universale di nata a [...] il Controparte_1 Persona_4
5/12/1924 e deceduta in data 29/7/1998, così come designato in sede di testamento dell'11/12/1990;
- Obbligare parte attrice alla rendicontazione circa l'uso ed i redditi prodotti dai beni detenuti illegittimamente dal 1994 ad oggi.
Con riserva di ulteriori deduzioni, prove e precisazioni come per legge.
- Con vittoria di spese competenze ed onorari”.
All'udienza del 24 maggio 2018, il Giudice Istruttore dichiarava la contumacia di CP_2 Parte_2 [...]
n.q. di erede di Pt_3 Parte_4 Controparte_8
n.q. di erede di Persona_1 Parte_6 Persona_1 Pt_7
n.q. di erede di ,
[...] Persona_2 Parte_8
n.q. di erede di , Persona_2 Controparte_3 CP_4
e onerava parte attrice di rinnovare la notifica dell'atto introduttivo
[...] del giudizio nei confronti di notifica che Parte_9
7 veniva effettuata in data 31/5/2019.
Frattanto, l'attore esperiva il tentativo obbligatorio di mediazione, che aveva esito negativo, il cui verbale veniva depositato in data 25/5/2020.
All'udienza del 28 maggio 2020, il Giudice Istruttore concedeva alle parti i termini per il deposito delle memorie ex art. 183, VI comma, c.p.c.
Con istanza del 18 gennaio 2021, parte convenuta, deducendo di essere incorsa in decadenza per causa ad essa non imputabile ai sensi dell'art. 153, comma 2, c.p.c., chiedeva di essere rimessa in termini per il deposito delle suddette memorie ex art. 183, VI comma, c.p.c.
Il Giudice adito, all'udienza del 3 marzo 2021, autorizzava la rimessione in termini della parte convenuta per il deposito di tutte le memorie ex art. 183, VI comma, c.p.c. e della parte attrice per il deposito delle memorie ex art. 183, VI comma, n.ri 2 e 3, c.p.c.
All'udienza del 7 ottobre 2021, veniva dichiarata l'interruzione del giudizio per decesso del convenuto CP_2
La causa veniva successivamente riassunta ad istanza di parte attrice, con ricorso depositato in data 31 gennaio 2022.
Nel corso del processo, parte attrice, dopo avere rilevato che con la memoria ex art. 183, VI comma, n. 2, c.p.c., depositata in data 3 maggio
2021, aveva prodotto in atti un testamento pubblico della Controparte_1 de cuius, avente data successiva rispetto al testamento olografo oggetto del presente giudizio, con atto di citazione ritualmente notificato instaurava un altro procedimento dinanzi al Tribunale di Termini
Imerese tra le medesime parti (R.G. n. 1800/2021), col quale chiedeva che venisse dichiarato indegno a succedere a Controparte_1 Per_4 per avere coartato la volontà della de cuius e comunque per avere
[...] dolosamente occultato detto testamento;
chiedeva, altresì, che tale testamento venisse dichiarato invalido e privo di effetti anche perché redatto da persona incapace di intendere e volere.
8 In tale giudizio si costituiva , il quale eccepiva, in via Controparte_1 preliminare, l'improcedibilità della domanda attrice per mancato esperimento del tentativo obbligatorio di mediazione, nonché
l'estinzione dell'azione per decorso del termine di prescrizione decennale previsto dall'art. 2946 c.c.; nel merito, rilevava l'infondatezza della domanda attrice e ne chiedeva il rigetto.
Con ordinanza del 13 dicembre 2023, il Giudice Istruttore, su istanza di parte attrice, disponeva la riunione del procedimento R.G. n.
1800/2021 al presente giudizio per ragioni di connessione soggettiva ed oggettiva.
Nelle more del giudizio, parte attrice ha inoltre instaurato due subprocedimenti.
Quanto al primo (R.G. n. 2231-1/2017), , con Parte_1 ricorso depositato in data 24 ottobre 2024, ha proposto querela di falso incidentale avente ad oggetto il testamento pubblico del 17/11/1993.
In tale giudizio si è costituito , il quale ha dichiarato di Controparte_1 non volersi avvalere del suddetto testamento.
Pertanto, con decreto del 9/1/2025, depositato in data 14/1/2025, il
Giudice adito ha dichiarato l'inammissibilità della querela di falso, rinviando al merito la determinazione delle spese.
Quanto al secondo (R.G. n. 2231-2/2024), , con Parte_1 ricorso depositato in data 30/10/2024, ha chiesto il sequestro giudiziario dell'immobile sito in Caccamo in via Porta Euracea n. 34, piano terra, primo piano, secondo piano e lastrico solare, censito in Catasto al foglio
MU particella 2446 sub 1, sub 3, sub 6 e sub 7, oggetto della successione di Persona_4
Anche in quest'ultimo procedimento si è costituito , Controparte_1 deducendo la carenza dei requisiti richiesti dalla legge per la concessione della tutela cautelare, nonché l'infondatezza della domanda attrice, atteso
9 che l'edificio in questione risultava già sottoposto a sequestro giudiziario con provvedimento del Presidente del Tribunale di Termini Imerese del
22/11/1994, ratificato nel giudizio di convalida con sentenza del
Tribunale di Termini Imerese n. 33/2008 del 21/01/2008, confermata in grado d'appello e in Cassazione.
Con provvedimento del 13/1/2025 il Giudice adito ha dichiarato l'inammissibilità della domanda per difetto dei presupposti richiesti dalla legge per la concessione della tutela cautelare nonché per avere parte attrice violato il divieto di venire contra factum proprium, rinviando al merito la determinazione delle spese del giudizio.
Va, infine, rilevato che il presente giudizio, all'udienza cartolare del 17 febbraio 2025, sulle conclusioni rassegnate dalle parti, è stato posto in decisione con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
2. Merito della lite.
Ragioni di ordine logico-giuridico impongono di prendere le mosse dalla domanda proposta dall'attore nell'odierno giudizio, rimandando, all'esito, la valutazione della domanda proposta sempre dal medesimo attore nel giudizio n. 800/2021 r.g., a questo riunito.
Va, in primo luogo, esaminata l'eccezione di improcedibilità della domanda sollevata da parte convenuta per non avere Parte_1 esperito il tentativo obbligatorio di mediazione previsto dall'art. 5 D. Lgs.
28/2010.
Tale eccezione non può trovare accoglimento.
Ed invero, parte attrice, nelle more del giudizio, ha espletato il tentativo obbligatorio di mediazione, il quale si è concluso con verbale di mancato accordo del 9/9/2021 (cfr. produzione di parte attrice).
Va, inoltre, presa in esame l'eccezione sollevata da parte convenuta con la comparsa conclusionale depositata in data 11/4/2025, con la quale è stata eccepita la prescrizione dell'azione promossa dall'attore.
10 Tale eccezione di rito deve essere disattesa.
Ed invero, ai sensi dell'art. 167, comma 2, c.p.c., il convenuto deve proporre nella comparsa di risposta, a pena di decadenza, le domande riconvenzionali e le eccezioni processuali e di merito, che non siano rilevabili d'ufficio.
Nel caso in esame, la suddetta eccezione è stata sollevata per la prima volta con la comparsa conclusionale e quindi ben oltre il termine stabilito dal citato art. 167 c.p.c.
Ciò posto, osserva il Collegio che la domanda proposta da Parte_1
nei confronti dei convenuti debba essere qualificata come
[...] domanda di risoluzione della disposizione testamentaria per mancato avveramento della condizione sospensiva.
Invero, in tal senso devono essere interpretate le ultime volontà della de cuius, espresse nel testamento olografo del 10.12.1990, Persona_4 pubblicato in Notar con atto dell'11.1.2006 (rep. n. 25.662, Per_3 racc. n. 13.234).
Nel citato testamento invero, testualmente “lega e Persona_4 lascia” o “lascia” a ciascuno dei nipoti, odierni attore e convenuti, un bene immobile ivi meglio descritto e identificato subordinando i lasciti alla assistenza alla medesima ciascuno in proporzione di quanto ricevuto:
“I miei nipoti tutti in proporzione alla eredità ricevuta si dovranno prendere cura di me nella mia vecchiaia se non mi servono decadono dalla eredità.”, e istituendo, infine, erede universale (cfr. testamento olografo datato Controparte_1
10/12/1990 - doc. n. 1 della produzione di parte attrice, pagg. 4-5).
Ebbene, seppure la testatrice abbia destinato a ciascun nipote beni specificatamente individuati e abbia testualmente utilizzato i termini
“lego e lascio” ovvero “lascio” per ciascuna disposizione, elementi che condurrebbero alla qualificazione delle citate disposizioni quali legati modali, tuttavia, ritiene questo tribunale che tali clausole debbano essere
11 interpretate come condizioni a norma dell'art. 1353 c.c.
La condizione consiste, infatti, in un evento futuro ed incerto al verificarsi del quale si producono (c.d. condizione sospensiva) o cessano
(c.d. condizione risolutiva) gli effetti del negozio giuridico cui essa è apposta.
La facoltà del testatore di apporre una condizione sospensiva o risolutiva alle disposizioni testamentarie viene espressamente sancita dall'art. 633 c.c., in forza del quale “le disposizioni a titolo universale o particolare possono farsi sotto condizione sospensiva o risolutiva”.
La presenza in un testamento di una clausola condizionale è rivelata non tanto dalla sua formulazione letterale e dalla sua collocazione nel contesto del negozio, quanto dal carattere intrinseco del fatto cui è subordinata l'efficacia della disposizione, indipendentemente dalle parole adoperate dal testatore (Nella specie, in applicazione dell'enunciato principio, la S.C. ha respinto il ricorso avverso la decisione del giudice di merito, che, con motivazione congrua e logica, aveva qualificato in termini condizionali, anziché modali, la clausola di assistenza, mediante la quale il testatore riferiva dell'impegno dell'istituito "ad assistermi per tutta la vita per qualsiasi necessità io vada incontro") (cfr. Cass n.
18219/2013).
Ora, nel caso in ispecie, dal tenore letterale della clausola in questione, appare evidente che la volontà della testatrice era quella di subordinare l'efficacia delle disposizioni testamentarie ad un evento futuro ed incerto, consistente nella prestazione, da parte dei beneficiari, ciascuno in proporzione alla propria quota, di cure ed assistenza in suo favore.
Siffatta clausola va, pertanto, qualificata come condizione sospensiva.
Tale interpretazione risulta, peraltro, conforme al consolidato orientamento della Corte di Cassazione, secondo cui va qualificata come condizionata la disposizione testamentaria subordinata alla prestazione,
12 da parte del beneficiario, di assistenza al testatore fino alla morte, non assumendo rilievo la circostanza che l'evento dedotto in condizione dal testatore sia destinato a diventare certo al momento del suo decesso
(Cass., Sez. II, 6 novembre 2018, n. 28272; Cass., Sez. II, 29 luglio 2013,
n. 18219).
Tanto premesso, a prescindere da ogni considerazione circa l'eseguibilità o ineseguibilità delle prestazioni oggetto della condizione apposta alla scheda testamentaria, atteso che l'assistenza e la cura della persona della testatrice avrebbero dovuto essere rese dai beneficiari “tutti in proporzione all'eredità ricevuta” e stante che non risultano indicate le modalità concrete in cui dette prestazioni avrebbero dovuto essere eseguite, occorre in primo luogo verificare se i fatti dedotti dall'attore a fondamento delle sue domande hanno avuto riscontro probatorio.
Occorre, infatti, rilevare che, ai sensi dell'art. 2697 c.c., colui che vuole fare valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento.
Nel caso in ispecie, costituiva quindi onere di Parte_1 dimostrare di avere prestato assistenza alla de cuius in via esclusiva e che gli altri beneficiari non avessero eseguito la prestazione oggetto della condizione.
È, infatti, orientamento giurisprudenziale pacifico quello secondo cui l'onere della prova del mancato avveramento della condizione incombe su colui che pone tale mancato avveramento come fatto costitutivo della domanda (Cass. Civ., 5 ottobre 1963, n. 2644).
Ora, nel caso in ispecie, parte attrice non ha ottemperato all'onere probatorio su di essa incombente.
Quest'ultima, infatti, con la memoria ex art. 183, VI comma, n. 2,
c.p.c., depositata in data 27/10/2020, ha articolato una prova testimoniale su circostanze del tutto generiche e prive di riferimenti
13 temporali, senza allegare elementi di fatto idonei a dimostrare di avere prestato cure ed assistenza alla de cuius in modo esclusivo, tant'è che la suddetta prova, con ordinanza del 25/5/2024, da ritenersi in questa sede integralmente richiamata e trascritta, è stata ritenuta inammissibile.
Ne consegue che le domande formulate dall'attore dirette a far dichiarare sé stesso unico erede di e ad ottenere la Persona_4 declaratoria di decadenza degli altri beneficiari dalle attribuzioni patrimoniali in loro favore non possono trovare accoglimento e vanno pertanto rigettate.
Va, altresì, rigettata la domanda del convenuto , avente Controparte_1 ad oggetto l'obbligo di rendicontazione dell'attore sui beni “detenuti illegittimamente”, non essendo stati forniti elementi di prova circa i fatti posti a fondamento della medesima.
Quanto alla domanda di indegnità a succedere e di incapacità della testatrice, pure proposta dall'attore nel giudizio riunito, il tribunale rileva e osserva quanto segue.
Preliminarmente, anche per questa domanda, deve essere rigettata l'eccezione di improcedibilità sollevata da parte convenuta per mancato esperimento del tentativo obbligatorio di mediazione.
Il giudizio nell'ambito del quale tale eccezione è stata sollevata è stato, infatti, riunito a quello avente il n. 2231/2017 R.G., in cui il tentativo di mediazione è stato esperito con esito negativo.
In presenza di tale situazione, se dovesse ritenersi necessario un nuovo tentativo di mediazione per le domande proposte nel giudizio riunito non solo si eluderebbe lo spirito della norma che ha introdotto l'obbligatorietà della mediazione per alcune materie al fine di diminuire il contenzioso, consentendo alle parti di trovare un accordo in sede stragiudiziale, ma si costringerebbe anche a gravare i contendenti di un'ulteriore attività che obiettivamente appare superflua, posto che nel
14 caso in esame risultava già pendente un giudizio nel quale si dibattevano questioni riguardanti la medesima eredità.
Va a questo punto esaminata l'eccezione di prescrizione sollevata dal convenuto in relazione alla domanda di parte attrice Controparte_1 avente ad oggetto la declaratoria di indegnità a succedere dello stesso
, per avere costui “coartato la volontà” della testatrice e per Controparte_1 avere “dolosamente occultato il contenuto del testamento di cui era in possesso” (cfr. pag. 14 dell'atto introduttivo del giudizio)
Al riguardo, deve osservarsi che la suddetta eccezione appare priva di fondamento, atteso che il testamento pubblico datato 17/11/1993 è stato prodotto in giudizio in data 3/5/2021 con la memoria ex art. 183,
VI comma, n. 2, c.p.c. e che prima di allora esso non era stato portato a conoscenza di parte attrice, che ne ignorava pertanto l'esistenza.
Ne deriva che è da tale data (3/5/2021) che incomincia a decorrere la prescrizione, tenuto conto che, ai sensi dell'art. 2935 c.c., essa comincia a decorrere dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere.
Ed invero, nel caso di indegnità a succedere, fermo restando che la relativa azione si prescrive nel termine di dieci anni dall'apertura della successione, la prescrizione inizia a decorrere dal giorno in cui il soggetto legittimato ad esercitarla abbia la consapevolezza della circostanza che una parte si qualifichi come erede in forza di un testamento che si ha motivo di ritenere falso (Cass. Civ., Sez. II, 29 marzo 2006, n. 7266).
Chiarito ciò, esaminando il merito della domanda formulata dall'attore, va rilevato che essa non è meritevole di accoglimento.
Ed invero, come è stato affermato dalla giurisprudenza, ai fini della declaratoria di indegnità a succedere per captazione della volontà testamentaria ex art. 463, n. 4 c.c., è onere dell'attore, a norma dell'art. 2697 c.c., dimostrare l'uso, da parte del convenuto, di mezzi fraudolenti idonei a trarre in inganno il testatore, inducendolo a disporre in modo
15 difforme da come avrebbe deciso se il suo libero orientamento non fosse stato artificiosamente e subdolamente deviato (Cass., Sez. II, 26 agosto
1986, n. 5209).
Ora, nel caso in ispecie, parte attrice non ha fornito alcuna prova che il convenuto abbia posto in essere mezzi fraudolenti al Controparte_1 fine di trarre in inganno la testatrice, inducendola a redigere il testamento pubblico datato 17/11/1993 in modo non conforme alla sua reale volontà.
Parimenti, va rigettata la domanda di indegnità a succedere ex art. 463,
n. 5 c.c., per avere “occultato il contenuto del testamento di cui Controparte_1 era in possesso”.
Al riguardo, la giurisprudenza ha avuto modo di affermare che l'applicabilità l'art. 463 n. 5 c.c. deve essere esclusa “quando l'esistenza del testamento non può essere occultata, perché redatto in forma pubblica e quando colui contro il quale si rivolge l'accusa di indegnità sia il successore legittimato e l'erede designato” (Cass. Civ., Sez. II, 9 aprile 2008, n. 9274).
Per le ragioni sopra esposte, va rigettata la domanda proposta da volta ad ottenere la declaratoria di indegnità a Parte_1 succedere di a Controparte_1 Persona_4
Deve, infine, ritenersi cessata la materia del contendere sulla domanda di accertamento dell'invalidità del testamento pubblico datato
17/11/1993 per incapacità di intendere e volere della testatrice, atteso che parte convenuta ha dichiarato di non volersi avvalere del testamento in questione.
3. Spese di lite.
Le spese di lite, incluse quelle relative ai due sub procedimenti cautelari, seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, sulla base dei parametri di cui al D.M. 55/14 e ss. mm. e delle attività difensive svolte.
16
Per Questi Motivi
Il Tribunale, in composizione collegiale, definitivamente pronunziando nella causa civile di primo grado indicata in epigrafe, ogni diversa istanza, conclusione e deduzione disattesa, così provvede:
• Dichiara cessata la materia del contendere sulla domanda dell'attore di accertamento dell'invalidità del testamento pubblico datato
17/11/1993;
• Rigetta le domande proposte da;
Parte_1
• Rigetta la domanda del convenuto di fare obbligo Controparte_1 all'attore di presentare la rendicontazione;
• Condanna parte attrice a pagare in favore le spese di Controparte_1 lite, incluse le spese relative ai due subprocedimenti cautelari, liquidate in complessivi € 9.000,00, oltre iva, cpa e rimborso spese generali come per legge.
Così deciso in Termini Imerese nella camera di consiglio dell'11 luglio
2025.
Il Presidente
Giuseppe Rini
Il Giudice Estensore
Rossana Musumeci
17