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Sentenza 25 settembre 2025
Sentenza 25 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 25/09/2025, n. 3598 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 3598 |
| Data del deposito : | 25 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Palermo
In persona del Giudice dott.ssa Claudia Spiga, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di primo grado iscritta al N. 16504 del Ruolo Generale degli Affari
Contenziosi Civili dell'anno 2022
TRA
, Parte_1 Parte_2 Parte_3
rappresentati e difesi dall'Avv. Vittorio Gorgone
[...]
Attori
E
nella qualità di mandataria di CP_1 Controparte_2 rappresentata e difesa dall'Avv. Mario Volante
CONVENUTA
e
Controparte_3
[...] convenuta contumace oggetto: opposizione a precetto
CONCLUSIONI delle PARTI: come da note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. dell'8.3.2025 MOTIVI della DECISIONE
, e hanno Parte_1 Parte_2 Parte_3 proposto opposizione al precetto notificato loro in data 12.11.2022 ex art. 603
c.p.c. nella qualità di terzi acquirenti dell'immobile (sito a Palermo Via
Calcante 29, piano 6, a sinistra, scala B) gravato da ipoteca a garanzia del mutuo contratto AN LL Costruzioni s.r.l., nei confronti della quale era disposta l'ingiunzione di pagamento della somma di € 969.862,10.
A sostegno dell'opposizione hanno eccepito:
1) la prescrizione del credito limitatamente alla quota di mutuo frazionata
(n.16 come indicata nel precetto) riferibile all'ipoteca iscritta sull'immobile in loro proprietà, rilevando come nella procedura esecutiva pendente richiamata dalla banca creditrice, il Giudice aveva dichiarato l'improseguibilità della procedura esecutiva sull'immobile indicato in quanto non era stata effettuata la rinnovazione della trascrizione del relativo pignoramento.
2) l'estinzione dell'ipoteca sull'immobile in relazione alla quota frazionata del mutuo per mancata rinnovazione ventennale non avendo il creditore indicato nella rinnovazione del 30.7.2020 i nominativi dei nuovi proprietari dell'immobile.
3) nullità del precetto per mancata notifica del titolo esecutivo, rappresentato dal mutuo ipotecari, anche ad essi terzi proprietari dell'immobile gravato dall'ipoteca.
4) nullità del precetto per intimazione di un importo errato e per mancata indicazione della quota relativa agli interessi e al capitale ex art. 602
c.p.c.
5) prescrizione del credito relativamente alla quota domandata a titolo di interessi.
Si è costituita in giudizio domanda il rigetto dell'opposizione Controparte_4 sul rilievo che:
1) il decorso del termine di prescrizione del credito portato nel titolo era stato interrotto per effetto dell'intervento da parte del Banco di Sicilia e successivamente da parte di Controparte_5 Controparte_4 (nella qualità di cessionario del credito) nella procedura esecutiva (nrg.
468/1983) proposta da Banca Popolare Sant'Angelo in danno di
[...]
(unica debitrice) in virtù di altro titolo giudiziale;
Controparte_3
2) un mutuo fondiario del 1980, posto a fondamento della domanda di pagamento, era soggetto alla disciplina di cui all'art. 20 del R.D.
16/7/1905 n. 646 che pertanto in assenza di notifica della successione all'istituto mutante il creditore fondiario non era tenuto ad osservare la norma di cui all'art. 2851 c.c. e legittimamente aveva proceduto al rinnovo dell'ipoteca contro l'originaria debitrice.
3) la notifica del titolo non era necessaria trattandosi di credito fondato su mutuo fondiario sottratto alla previsione di cui all'art. 479 c.p.c.
4) in relazione all'eccezione di mancata indicato della quota di interessi e di capitale difettava la legittimazione attiva degli opponenti, in quanto terzi proprietari del bene ipotecato ma non coobbligati con il contraente del mutuo e comunque non integrante una ipotesi di nullità del precetto.
Integrato il contraddittorio nei confronti del fallimento di
[...]
la causa è stata posta in decisione all'udienza del 6.3.2025. Controparte_3
**
EL D'ST, sono proprietari Parte_2 Parte_3 dell'immobile (sito a Palermo Via Calcante 29, piano 6, a sin, scala B) gravato da ipoteca a garanzia del mutuo contratto AN LL Costruzioni s.r.l.
(nei limiti della quota risultante dal frazionamento indicato), nei confronti della quale è stata disposta l'intimazione di pagamento della somma di €
969.862,10 contenuta nel precetto opposto.
Risulta infatti che nell'atto col quale il loro dante causa è divenuto proprietario dell'immobile in questione (3.2.1984) non è previsto l'accollo di detto mutuo.
Il precetto è stato loro notificato ex art. 603 c.p.c. e non dunque quali coobbligati.
Gli attori hanno quindi proposto il presente giudizio per accertare la prescrizione sia della quota di credito scaturente dal mutuo indicato come risultante dal frazionamento del 3.7.1985, che dell'ipoteca (non frazionata) iscritta a garanzia di detto credito sul bene di cui sono proprietari.
Rispetto a tale domanda, risulta poi integrato il contraddittorio nei confronti del debitore (curatela del fallimento di , Controparte_3 titolare, dal lato passivo, del credito di cui si domanda la pronuncia di estinzione per prescrizione.
Ciò posto, risulta assorbente rispetto a tutte le difese spiegate dagli attori,
l'eccezione di prescrizione della “frazione” di credito ingiunto (rispetto al quale unico debitore è dunque AN LL Costruzioni s.r.l.) sollevata dagli attori.
Ed invero sulla base degli elementi di verifica disponibili, deve ritenersi che il termine di prescrizione dell'azione volta al recupero del credito scaturente dal contratto di mutuo fondiario concluso da Controparte_3 come frazionato con il successivo atto del 3.7.1985, decorre dal
[...] momento in cui il relativo diritto poteva essere esercitato (art. 2935 c.c.) e quindi nella specie (in assenza di alcuna diversa allegazione ad opera della convenuta) dal momento della risoluzione del contratto per effetto del fallimento del debitore e dunque dalla sentenza di fallimento di
[...] del 15.6.1987 (come indicato negli atti depositati). Controparte_3
La convenuta ha invocato, quale valido atto interruttivo della prescrizione,
l'intervento da parte di (cessionaria del credito) nella Controparte_5 procedura esecutiva immobiliare n.r.g. 462/1983 promossa da Banca
Popolare Sant'Angelo con l'atto di pignoramento dell'8.11.1983 in relazione ad altro credito.
Deve tutta osservarsi come l'intervento in questione -in tesi da qualificare quale valido atto interruttivo ex artt. 2943 co. 2 c.c. e 2945 co. 2 c.c.- risulta effettuato in data 22.4.2008, quando era mai decorso il termine decennale di prescrizione rispetto alla data della decadenza dal beneficio del termine per effetto della pronuncia di fallimento (15.6.1987).
Nessun ulteriore valido atto interruttivo della prescrizione risulta inoltre depositato dalla convenuta, né risultano richiamati (e depositati) gli atti della procedura fallimentare richiamata ove la creditrice si sarebbe insinuata per ottenere il pagamento delle somme dovute.
La pendenza della procedura esecutiva indicata, promossa in relazione ad altro credito da altro creditore, e nel quale l'intervento del creditore convenuto
è avvenuto oltre il termine di prescrizione, non vale pertanto a produrre gli effetti di cui all'art. 2945 co. 2 c.c.
Ininfluente rispetto all'accertamento del credito oggetto di lite è poi la vicenda che ha riguardato il pignoramento effettuato da Banca Sant'Angelo richiamato dalle parti, così come il relativo provvedimento reso dal Giudice dell'esecuzione, in quanto detta statuizione non si riferisce al credito oggetto di lite.
Ne consegue che, in accoglimento della domanda spiegata dagli attori e con efficacia assorbente rispetto a tutte le altre domande, va dichiarata l'estinzione del credito, come risultante dall'atto di frazionamento indicato, a garanzia del quale è stata iscritta l'ipoteca sul bene degli attori, indicato al n.
0593016 dell'atto di precetto opposto.
Non può invece adottarsi alcuna statuizione in relazione all'ipoteca gravante sull'immobile dei convenuti, non risultando, dagli atti depositati, che la stessa sia stata frazionata a seguito del frazionamento del mutuo, né sono indicati i relativi estremi necessari per disporre al riguardo.
Le spese di lite seguono soccombenza e si liquidano, tenuto conto dell'attività espletata e del valore della controversia, applicando i parametri di cui al dm.
55/2014 in € 14.303,00 oltre iva cpa e rimborso forfettario come per legge oltre spese vive pari a € 517,00 da distrarsi in favore del difensore che si è dichiarato antistatario.
pqm
dichiara l'estinzione del credito vantato da nei Controparte_2 confronti della Curatela risultante dall'atto Controparte_3 di frazionamento del 3.7.1985 ( redatto dal Notaio rep. Persona_1
35243, racc. 13127) e dunque la frazione n. 0593.016 dell'atto di precetto opposto. condanna a pagare agli attori le spese di lite che si Controparte_2 liquidano in € 14.303,00 oltre iva cpa e rimborso forfettario come per legge oltre spese vive pari a € 517,00 da distrarsi in favore del difensore che si è dichiarato antistatario.
Palermo, lì 23.9.2025
Il Giudice
dott.ssa Claudia Spiga
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Palermo
In persona del Giudice dott.ssa Claudia Spiga, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di primo grado iscritta al N. 16504 del Ruolo Generale degli Affari
Contenziosi Civili dell'anno 2022
TRA
, Parte_1 Parte_2 Parte_3
rappresentati e difesi dall'Avv. Vittorio Gorgone
[...]
Attori
E
nella qualità di mandataria di CP_1 Controparte_2 rappresentata e difesa dall'Avv. Mario Volante
CONVENUTA
e
Controparte_3
[...] convenuta contumace oggetto: opposizione a precetto
CONCLUSIONI delle PARTI: come da note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. dell'8.3.2025 MOTIVI della DECISIONE
, e hanno Parte_1 Parte_2 Parte_3 proposto opposizione al precetto notificato loro in data 12.11.2022 ex art. 603
c.p.c. nella qualità di terzi acquirenti dell'immobile (sito a Palermo Via
Calcante 29, piano 6, a sinistra, scala B) gravato da ipoteca a garanzia del mutuo contratto AN LL Costruzioni s.r.l., nei confronti della quale era disposta l'ingiunzione di pagamento della somma di € 969.862,10.
A sostegno dell'opposizione hanno eccepito:
1) la prescrizione del credito limitatamente alla quota di mutuo frazionata
(n.16 come indicata nel precetto) riferibile all'ipoteca iscritta sull'immobile in loro proprietà, rilevando come nella procedura esecutiva pendente richiamata dalla banca creditrice, il Giudice aveva dichiarato l'improseguibilità della procedura esecutiva sull'immobile indicato in quanto non era stata effettuata la rinnovazione della trascrizione del relativo pignoramento.
2) l'estinzione dell'ipoteca sull'immobile in relazione alla quota frazionata del mutuo per mancata rinnovazione ventennale non avendo il creditore indicato nella rinnovazione del 30.7.2020 i nominativi dei nuovi proprietari dell'immobile.
3) nullità del precetto per mancata notifica del titolo esecutivo, rappresentato dal mutuo ipotecari, anche ad essi terzi proprietari dell'immobile gravato dall'ipoteca.
4) nullità del precetto per intimazione di un importo errato e per mancata indicazione della quota relativa agli interessi e al capitale ex art. 602
c.p.c.
5) prescrizione del credito relativamente alla quota domandata a titolo di interessi.
Si è costituita in giudizio domanda il rigetto dell'opposizione Controparte_4 sul rilievo che:
1) il decorso del termine di prescrizione del credito portato nel titolo era stato interrotto per effetto dell'intervento da parte del Banco di Sicilia e successivamente da parte di Controparte_5 Controparte_4 (nella qualità di cessionario del credito) nella procedura esecutiva (nrg.
468/1983) proposta da Banca Popolare Sant'Angelo in danno di
[...]
(unica debitrice) in virtù di altro titolo giudiziale;
Controparte_3
2) un mutuo fondiario del 1980, posto a fondamento della domanda di pagamento, era soggetto alla disciplina di cui all'art. 20 del R.D.
16/7/1905 n. 646 che pertanto in assenza di notifica della successione all'istituto mutante il creditore fondiario non era tenuto ad osservare la norma di cui all'art. 2851 c.c. e legittimamente aveva proceduto al rinnovo dell'ipoteca contro l'originaria debitrice.
3) la notifica del titolo non era necessaria trattandosi di credito fondato su mutuo fondiario sottratto alla previsione di cui all'art. 479 c.p.c.
4) in relazione all'eccezione di mancata indicato della quota di interessi e di capitale difettava la legittimazione attiva degli opponenti, in quanto terzi proprietari del bene ipotecato ma non coobbligati con il contraente del mutuo e comunque non integrante una ipotesi di nullità del precetto.
Integrato il contraddittorio nei confronti del fallimento di
[...]
la causa è stata posta in decisione all'udienza del 6.3.2025. Controparte_3
**
EL D'ST, sono proprietari Parte_2 Parte_3 dell'immobile (sito a Palermo Via Calcante 29, piano 6, a sin, scala B) gravato da ipoteca a garanzia del mutuo contratto AN LL Costruzioni s.r.l.
(nei limiti della quota risultante dal frazionamento indicato), nei confronti della quale è stata disposta l'intimazione di pagamento della somma di €
969.862,10 contenuta nel precetto opposto.
Risulta infatti che nell'atto col quale il loro dante causa è divenuto proprietario dell'immobile in questione (3.2.1984) non è previsto l'accollo di detto mutuo.
Il precetto è stato loro notificato ex art. 603 c.p.c. e non dunque quali coobbligati.
Gli attori hanno quindi proposto il presente giudizio per accertare la prescrizione sia della quota di credito scaturente dal mutuo indicato come risultante dal frazionamento del 3.7.1985, che dell'ipoteca (non frazionata) iscritta a garanzia di detto credito sul bene di cui sono proprietari.
Rispetto a tale domanda, risulta poi integrato il contraddittorio nei confronti del debitore (curatela del fallimento di , Controparte_3 titolare, dal lato passivo, del credito di cui si domanda la pronuncia di estinzione per prescrizione.
Ciò posto, risulta assorbente rispetto a tutte le difese spiegate dagli attori,
l'eccezione di prescrizione della “frazione” di credito ingiunto (rispetto al quale unico debitore è dunque AN LL Costruzioni s.r.l.) sollevata dagli attori.
Ed invero sulla base degli elementi di verifica disponibili, deve ritenersi che il termine di prescrizione dell'azione volta al recupero del credito scaturente dal contratto di mutuo fondiario concluso da Controparte_3 come frazionato con il successivo atto del 3.7.1985, decorre dal
[...] momento in cui il relativo diritto poteva essere esercitato (art. 2935 c.c.) e quindi nella specie (in assenza di alcuna diversa allegazione ad opera della convenuta) dal momento della risoluzione del contratto per effetto del fallimento del debitore e dunque dalla sentenza di fallimento di
[...] del 15.6.1987 (come indicato negli atti depositati). Controparte_3
La convenuta ha invocato, quale valido atto interruttivo della prescrizione,
l'intervento da parte di (cessionaria del credito) nella Controparte_5 procedura esecutiva immobiliare n.r.g. 462/1983 promossa da Banca
Popolare Sant'Angelo con l'atto di pignoramento dell'8.11.1983 in relazione ad altro credito.
Deve tutta osservarsi come l'intervento in questione -in tesi da qualificare quale valido atto interruttivo ex artt. 2943 co. 2 c.c. e 2945 co. 2 c.c.- risulta effettuato in data 22.4.2008, quando era mai decorso il termine decennale di prescrizione rispetto alla data della decadenza dal beneficio del termine per effetto della pronuncia di fallimento (15.6.1987).
Nessun ulteriore valido atto interruttivo della prescrizione risulta inoltre depositato dalla convenuta, né risultano richiamati (e depositati) gli atti della procedura fallimentare richiamata ove la creditrice si sarebbe insinuata per ottenere il pagamento delle somme dovute.
La pendenza della procedura esecutiva indicata, promossa in relazione ad altro credito da altro creditore, e nel quale l'intervento del creditore convenuto
è avvenuto oltre il termine di prescrizione, non vale pertanto a produrre gli effetti di cui all'art. 2945 co. 2 c.c.
Ininfluente rispetto all'accertamento del credito oggetto di lite è poi la vicenda che ha riguardato il pignoramento effettuato da Banca Sant'Angelo richiamato dalle parti, così come il relativo provvedimento reso dal Giudice dell'esecuzione, in quanto detta statuizione non si riferisce al credito oggetto di lite.
Ne consegue che, in accoglimento della domanda spiegata dagli attori e con efficacia assorbente rispetto a tutte le altre domande, va dichiarata l'estinzione del credito, come risultante dall'atto di frazionamento indicato, a garanzia del quale è stata iscritta l'ipoteca sul bene degli attori, indicato al n.
0593016 dell'atto di precetto opposto.
Non può invece adottarsi alcuna statuizione in relazione all'ipoteca gravante sull'immobile dei convenuti, non risultando, dagli atti depositati, che la stessa sia stata frazionata a seguito del frazionamento del mutuo, né sono indicati i relativi estremi necessari per disporre al riguardo.
Le spese di lite seguono soccombenza e si liquidano, tenuto conto dell'attività espletata e del valore della controversia, applicando i parametri di cui al dm.
55/2014 in € 14.303,00 oltre iva cpa e rimborso forfettario come per legge oltre spese vive pari a € 517,00 da distrarsi in favore del difensore che si è dichiarato antistatario.
pqm
dichiara l'estinzione del credito vantato da nei Controparte_2 confronti della Curatela risultante dall'atto Controparte_3 di frazionamento del 3.7.1985 ( redatto dal Notaio rep. Persona_1
35243, racc. 13127) e dunque la frazione n. 0593.016 dell'atto di precetto opposto. condanna a pagare agli attori le spese di lite che si Controparte_2 liquidano in € 14.303,00 oltre iva cpa e rimborso forfettario come per legge oltre spese vive pari a € 517,00 da distrarsi in favore del difensore che si è dichiarato antistatario.
Palermo, lì 23.9.2025
Il Giudice
dott.ssa Claudia Spiga