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Sentenza 1 ottobre 2025
Sentenza 1 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vibo Valentia, sentenza 01/10/2025, n. 1646 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vibo Valentia |
| Numero : | 1646 |
| Data del deposito : | 1 ottobre 2025 |
Testo completo
N. 789/2025 Reg. Gen.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI VIBO VALENTIA Settore Lavoro e Previdenza
Il Giudice del Tribunale di Vibo Valentia, in funzione del Giudice del Lavoro, dott.ssa Angela Damiani, all'udienza del 1°/10/2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 429, I comma, c.p.c. nella causa TRA
, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Giovanni Spataro (PEC: Parte_1
e Giovanni Nigro, giusta procura in atti Email_1
RICORRENTE e
, in persona del rappresentante Controparte_1 legale pro tempore elettivamente domiciliata presso la sede di , via Dante Alighieri CP_1 con l'avv. Rosa Sabrina Caglioti (PEC: , dell'avvocatura Email_2 interna, che la rappresenta e difende, giusta procura in atti RESISTENTE e
, in persona del legale rappresentante P.T. Controparte_2
RESISTENTE CONTUMACE e COMMISSARIO pro tempore per l'attuazione del piano di rientro dei disavanzi del CP_3 settore sanitario della Regione CP_2
RESISTENTE CONTUMACE
Oggetto: Differenze retributive Conclusioni: i procuratori delle parti concludevano come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso in riassunzione ex 353 cpc, depositato in cancelleria il 24/04/2025, parte ricorrente in epigrafe indicata, agiva in questa sede, rappresentando di avere depositato innanzi al Tribunale di Vibo Valentia – Sezione lavoro e previdenza, ricorso assunto al n. R.G. 2216/2017, con cui rappresentava: I) di essere dipendente dell' , con attribuzione di mansioni Controparte_4
1 dirigenziali presso il Dipartimento di Prevenzione – Servizi di medicina veterinaria, nell'ambito della struttura “ Sanità animale”; II) di essere stato incaricato, con prot. n. 26/c del 08.10.1999, quale direttore dell'U.O., della struttura complessa “Sanità animale” del Dipartimento di Prevenzione dell'ASL di;
III) di avere ricevuto la conferma dell'incarico di direttore CP_1 della struttura, anche a seguito della delibera del Commissario straordinario n. 1849/C del 19/11/2010, con cui l' ha proceduto alla Controparte_1 trasformazione delle tre strutture di medicina veterinaria – compresa la Sanità animale – da complesse in semplici a valenza dipartimentale;
IV) in ragione di tale trasformazione, di avere, però subito la decurtazione dei propri emolumenti;
V) di voler contestare la legittimità dei provvedimenti che hanno disposto la trasformazione a strutture semplici, delle tre aree del Dipartimento di Prevenzione, di avere diritto al risarcimento del danno all'immagine e da perdita di chances subito, nonché al pagamento delle differenze retributive, dovute dal mese di novembre 2012 fino a ottobre 2027, per un importo complessivo pari a € 86.746,54; VI) che considerato che il giudizio instaurato si concludeva con sentenza n. 244/2022, emessa dall'adito Tribunale, che dichiarava l'inammissibilità del ricorso “… in via preliminare si rileva che l'invocata disapplicazione delle emanate delibere, sulla quale fondano le conclusioni attoree rassegnate e le deduzioni svolte, sfugge dall'ambito di cognizione del giudice ordinario, in funzione di giudice del lavoro”, di avere proposto appello avverso il menzionato provvedimento;
VII) di avere, quindi, depositato nei termini di legge, il presente ricorso in riassunzione, in occasione della sentenza n. 112/2025 della Corte di Appello di Catanzaro Sez. lavoro, che, in riforma del provvedimento impugnato, ha dichiarato la giurisdizione del giudice ordinario, rimandando le parti davanti al Tribunale di Vibo Valentia. Tutto ciò premesso concludeva chiedendo all'intestato Tribunale: “ 1)- accertare e dichiarare, sulla scorta dei motivi di ricorso e previa disapplicazione dei provvedimenti in epigrafe indicati nel ricorso di prime cure, l'illiceità della trasformazione, a strutture semplici a valenza dipartimentale, delle tre aree del Dipartimento di Prevenzione, area di medicina veterinaria, sanità animale, igiene degli alimenti di origine animale e loro derivati, igiene degli allevamenti e delle produzioni zootecniche. Per l'effetto condannare l a rimuoverne Controparte_1 gli effetti ripristinando la natura di s ssegnando al ricorrente l'incarico di Dirigente Veterinario di struttura complessa;
2)- accertare il danno economico, alla professionalità, all'immagine, da perdita di chances ed ogni altro ipotizzabile così come subiti dal ricorrente in conseguenza della dedotta trasformazione del rapporto di lavoro e per l'effetto: a) condannare l al pagamento in favore Controparte_1 del ricorrente, a titolo di risarcimento del danno economico subito, della somma di euro 86.746,54 quale differenze retributive dovute dal mese di novembre 2012 al mese di ottobre 2017, ovvero in subordine, al pagamento della diversa cifra che Codesto Tribunale riterrà di giustizia, con gli interessi legali e la rivalutazione monetaria dal dì della maturazione del diritto fino all'effettivo soddisfo;
b) condannare l al pagamento in favore Controparte_1 del ricorrente, delle ulteri anto percepito e quanto dovuto, dal mese di novembre 2017, sino all'effettiva assegnazione al ricorrente dell'incarico di Dirigente Veterinario di struttura complessa, con gli interessi legali e la rivalutazione monetaria dal dì della maturazione del diritto fino all'effettivo soddisfo;
c) condannare l
[...]
al pagamento in favore del ricorrente, a titolo di risarcimento del Controparte_1
una somma pari ad 1/3 della retribuzione spettante per ogni mese in cui il ricorrente si è visto declassare il proprio incarico di Dirigente di struttura complessa a dirigente di struttura semplice con valenza dipartimentale, ovvero, in subordine, al pagamento della diversa cifra che Codesto Tribunale riterrà di giustizia, con gli interessi legali e la rivalutazione monetaria dal dì della maturazione del diritto fino all'effettivo soddisfo;
d)
2 condannare l al pagamento in favore del ricorrente, Controparte_1
a titolo di ri dita di chances, da liquidarsi in via equitativa con gli interessi legali e la rivalutazione monetaria dal dì della maturazione del diritto fino all'effettivo soddisfo;
3)- in via subordinata, rispetto alla domanda sub a), accertare e dichiarare, sulla scorta dei motivi di ricorso e previa disapplicazione dei provvedimenti in epigrafe indicati, l'illiceità della trasformazione del rapporto di lavoro del ricorrente da Dirigente Veterinario di Struttura complessa a Dirigente Veterinario di struttura semplice a valenza dipartimentale e per l'effetto condannare l a Controparte_1 rimuoverne gli effetti affidando al ricorrente a )- Con vittoria di spese e competenze del giudizio, da distrarsi in favore del procuratore costituito.” Instauratosi ritualmente il contraddittorio, si costituiva in giudizio l Controparte_1
che contestava le avverse pretese e concludeva per il rigetto della domanda attorea, con
[...] il favore delle spese di lite. Sebbene ritualmente evocato in giudizio, la è rimasta contumace. Controparte_2
La causa, istruita con la documentazione prodotta dalle parti, è stata decisa all'odierna udienza mediante lettura della sentenza con motivazione contestuale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il ricorso non è fondato.
2. Il ricorrente chiedendo l'annullamento delle delibere n. 1849/C del 19.11.2010; n. 1746/C del 28.10.2010; n. 1445/CS del 4.10.2012; n. 1651/CS del 15.11.2012; n. 2017/CS del 20.12.2012; n. 1026/04 del 25.7.2016; n. 1193/DG del 23.9.2016 mira ad ottenere l'accertamento dell'illegittimità della conversione della struttura complessa del dipartimento di prevenzione, area di medicina veterinaria, sanità animale, igiene degli alimenti di origine animale e loro derivati, igiene degli allevamenti e delle produzioni zootecniche, presso l' , in CP_4 CP_1 struttura semplice, da cui è dipesa la trasformazione dell'incarico affidatogli quale Direttore di struttura complessa in Direttore di struttura semplice, chiedendo di ottenere le differenze retributive maturate e non riscosse, laddove si accertasse la sua qualifica di Direttore di struttura complessa.
3. L'analisi della documentazione versata in atti ha portato al convincimento secondo cui gli atti aziendali dimostrano una rimodulazione dell'organizzazione interna, attraverso cui l'azienda ha espresso il proprio potere discrezionale, e da cui non derivano, ictu oculi, ragioni utili a sostenere l'illegittimità dei provvedimenti datoriali medesimi.
4. Pertanto, considerata la fondatezza e la legittimità dei provvedimenti dispositivi della conversione della struttura complessa in struttura semplice, è ragionevole ritenere che nessuna differenza retributiva sia spettante al ricorrente, anche in occasione dell'assenza di una formalizzazione degli assetti organizzativi della pubblica amministrazione attestante la struttura in essere.
5. Il riconoscimento economico per un incarico di struttura complessa dipende dalla formalizzazione degli atti aziendali che definiscono l'organigramma e le responsabilità interne all'amministrazione (Cass. ord. n. 23436/2025) e, nel caso di specie, l'assetto aziendale applicato è quello di struttura semplice, nessuna differenza retributiva per incarico di Dirigente veterinario di struttura complessa, spetterebbe, pertanto, alla parte ricorrente.
6. Da qui discende il rigetto del ricorso.
7. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
3
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, visti gli artt. 429 e 442 c.p.c., definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, disattesa ogni diversa istanza ed eccezione:
- rigetta il ricorso;
- condanna al pagamento delle spese di lite, liquidate in complessivi Parte_1 Cont 2.000,00€, oltre accessori di legge, da corrispondere in favore di;
- nulla spese nei rapporti con , in persona del legale rappresentante P.T.; Controparte_2
- nulla spese nei rapporti con Commissario ad Acta pro tempore.
Vibo Valentia, 1/10/2025. Il Giudice dott.ssa Angela Damiani
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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI VIBO VALENTIA Settore Lavoro e Previdenza
Il Giudice del Tribunale di Vibo Valentia, in funzione del Giudice del Lavoro, dott.ssa Angela Damiani, all'udienza del 1°/10/2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 429, I comma, c.p.c. nella causa TRA
, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Giovanni Spataro (PEC: Parte_1
e Giovanni Nigro, giusta procura in atti Email_1
RICORRENTE e
, in persona del rappresentante Controparte_1 legale pro tempore elettivamente domiciliata presso la sede di , via Dante Alighieri CP_1 con l'avv. Rosa Sabrina Caglioti (PEC: , dell'avvocatura Email_2 interna, che la rappresenta e difende, giusta procura in atti RESISTENTE e
, in persona del legale rappresentante P.T. Controparte_2
RESISTENTE CONTUMACE e COMMISSARIO pro tempore per l'attuazione del piano di rientro dei disavanzi del CP_3 settore sanitario della Regione CP_2
RESISTENTE CONTUMACE
Oggetto: Differenze retributive Conclusioni: i procuratori delle parti concludevano come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso in riassunzione ex 353 cpc, depositato in cancelleria il 24/04/2025, parte ricorrente in epigrafe indicata, agiva in questa sede, rappresentando di avere depositato innanzi al Tribunale di Vibo Valentia – Sezione lavoro e previdenza, ricorso assunto al n. R.G. 2216/2017, con cui rappresentava: I) di essere dipendente dell' , con attribuzione di mansioni Controparte_4
1 dirigenziali presso il Dipartimento di Prevenzione – Servizi di medicina veterinaria, nell'ambito della struttura “ Sanità animale”; II) di essere stato incaricato, con prot. n. 26/c del 08.10.1999, quale direttore dell'U.O., della struttura complessa “Sanità animale” del Dipartimento di Prevenzione dell'ASL di;
III) di avere ricevuto la conferma dell'incarico di direttore CP_1 della struttura, anche a seguito della delibera del Commissario straordinario n. 1849/C del 19/11/2010, con cui l' ha proceduto alla Controparte_1 trasformazione delle tre strutture di medicina veterinaria – compresa la Sanità animale – da complesse in semplici a valenza dipartimentale;
IV) in ragione di tale trasformazione, di avere, però subito la decurtazione dei propri emolumenti;
V) di voler contestare la legittimità dei provvedimenti che hanno disposto la trasformazione a strutture semplici, delle tre aree del Dipartimento di Prevenzione, di avere diritto al risarcimento del danno all'immagine e da perdita di chances subito, nonché al pagamento delle differenze retributive, dovute dal mese di novembre 2012 fino a ottobre 2027, per un importo complessivo pari a € 86.746,54; VI) che considerato che il giudizio instaurato si concludeva con sentenza n. 244/2022, emessa dall'adito Tribunale, che dichiarava l'inammissibilità del ricorso “… in via preliminare si rileva che l'invocata disapplicazione delle emanate delibere, sulla quale fondano le conclusioni attoree rassegnate e le deduzioni svolte, sfugge dall'ambito di cognizione del giudice ordinario, in funzione di giudice del lavoro”, di avere proposto appello avverso il menzionato provvedimento;
VII) di avere, quindi, depositato nei termini di legge, il presente ricorso in riassunzione, in occasione della sentenza n. 112/2025 della Corte di Appello di Catanzaro Sez. lavoro, che, in riforma del provvedimento impugnato, ha dichiarato la giurisdizione del giudice ordinario, rimandando le parti davanti al Tribunale di Vibo Valentia. Tutto ciò premesso concludeva chiedendo all'intestato Tribunale: “ 1)- accertare e dichiarare, sulla scorta dei motivi di ricorso e previa disapplicazione dei provvedimenti in epigrafe indicati nel ricorso di prime cure, l'illiceità della trasformazione, a strutture semplici a valenza dipartimentale, delle tre aree del Dipartimento di Prevenzione, area di medicina veterinaria, sanità animale, igiene degli alimenti di origine animale e loro derivati, igiene degli allevamenti e delle produzioni zootecniche. Per l'effetto condannare l a rimuoverne Controparte_1 gli effetti ripristinando la natura di s ssegnando al ricorrente l'incarico di Dirigente Veterinario di struttura complessa;
2)- accertare il danno economico, alla professionalità, all'immagine, da perdita di chances ed ogni altro ipotizzabile così come subiti dal ricorrente in conseguenza della dedotta trasformazione del rapporto di lavoro e per l'effetto: a) condannare l al pagamento in favore Controparte_1 del ricorrente, a titolo di risarcimento del danno economico subito, della somma di euro 86.746,54 quale differenze retributive dovute dal mese di novembre 2012 al mese di ottobre 2017, ovvero in subordine, al pagamento della diversa cifra che Codesto Tribunale riterrà di giustizia, con gli interessi legali e la rivalutazione monetaria dal dì della maturazione del diritto fino all'effettivo soddisfo;
b) condannare l al pagamento in favore Controparte_1 del ricorrente, delle ulteri anto percepito e quanto dovuto, dal mese di novembre 2017, sino all'effettiva assegnazione al ricorrente dell'incarico di Dirigente Veterinario di struttura complessa, con gli interessi legali e la rivalutazione monetaria dal dì della maturazione del diritto fino all'effettivo soddisfo;
c) condannare l
[...]
al pagamento in favore del ricorrente, a titolo di risarcimento del Controparte_1
una somma pari ad 1/3 della retribuzione spettante per ogni mese in cui il ricorrente si è visto declassare il proprio incarico di Dirigente di struttura complessa a dirigente di struttura semplice con valenza dipartimentale, ovvero, in subordine, al pagamento della diversa cifra che Codesto Tribunale riterrà di giustizia, con gli interessi legali e la rivalutazione monetaria dal dì della maturazione del diritto fino all'effettivo soddisfo;
d)
2 condannare l al pagamento in favore del ricorrente, Controparte_1
a titolo di ri dita di chances, da liquidarsi in via equitativa con gli interessi legali e la rivalutazione monetaria dal dì della maturazione del diritto fino all'effettivo soddisfo;
3)- in via subordinata, rispetto alla domanda sub a), accertare e dichiarare, sulla scorta dei motivi di ricorso e previa disapplicazione dei provvedimenti in epigrafe indicati, l'illiceità della trasformazione del rapporto di lavoro del ricorrente da Dirigente Veterinario di Struttura complessa a Dirigente Veterinario di struttura semplice a valenza dipartimentale e per l'effetto condannare l a Controparte_1 rimuoverne gli effetti affidando al ricorrente a )- Con vittoria di spese e competenze del giudizio, da distrarsi in favore del procuratore costituito.” Instauratosi ritualmente il contraddittorio, si costituiva in giudizio l Controparte_1
che contestava le avverse pretese e concludeva per il rigetto della domanda attorea, con
[...] il favore delle spese di lite. Sebbene ritualmente evocato in giudizio, la è rimasta contumace. Controparte_2
La causa, istruita con la documentazione prodotta dalle parti, è stata decisa all'odierna udienza mediante lettura della sentenza con motivazione contestuale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il ricorso non è fondato.
2. Il ricorrente chiedendo l'annullamento delle delibere n. 1849/C del 19.11.2010; n. 1746/C del 28.10.2010; n. 1445/CS del 4.10.2012; n. 1651/CS del 15.11.2012; n. 2017/CS del 20.12.2012; n. 1026/04 del 25.7.2016; n. 1193/DG del 23.9.2016 mira ad ottenere l'accertamento dell'illegittimità della conversione della struttura complessa del dipartimento di prevenzione, area di medicina veterinaria, sanità animale, igiene degli alimenti di origine animale e loro derivati, igiene degli allevamenti e delle produzioni zootecniche, presso l' , in CP_4 CP_1 struttura semplice, da cui è dipesa la trasformazione dell'incarico affidatogli quale Direttore di struttura complessa in Direttore di struttura semplice, chiedendo di ottenere le differenze retributive maturate e non riscosse, laddove si accertasse la sua qualifica di Direttore di struttura complessa.
3. L'analisi della documentazione versata in atti ha portato al convincimento secondo cui gli atti aziendali dimostrano una rimodulazione dell'organizzazione interna, attraverso cui l'azienda ha espresso il proprio potere discrezionale, e da cui non derivano, ictu oculi, ragioni utili a sostenere l'illegittimità dei provvedimenti datoriali medesimi.
4. Pertanto, considerata la fondatezza e la legittimità dei provvedimenti dispositivi della conversione della struttura complessa in struttura semplice, è ragionevole ritenere che nessuna differenza retributiva sia spettante al ricorrente, anche in occasione dell'assenza di una formalizzazione degli assetti organizzativi della pubblica amministrazione attestante la struttura in essere.
5. Il riconoscimento economico per un incarico di struttura complessa dipende dalla formalizzazione degli atti aziendali che definiscono l'organigramma e le responsabilità interne all'amministrazione (Cass. ord. n. 23436/2025) e, nel caso di specie, l'assetto aziendale applicato è quello di struttura semplice, nessuna differenza retributiva per incarico di Dirigente veterinario di struttura complessa, spetterebbe, pertanto, alla parte ricorrente.
6. Da qui discende il rigetto del ricorso.
7. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
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P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, visti gli artt. 429 e 442 c.p.c., definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, disattesa ogni diversa istanza ed eccezione:
- rigetta il ricorso;
- condanna al pagamento delle spese di lite, liquidate in complessivi Parte_1 Cont 2.000,00€, oltre accessori di legge, da corrispondere in favore di;
- nulla spese nei rapporti con , in persona del legale rappresentante P.T.; Controparte_2
- nulla spese nei rapporti con Commissario ad Acta pro tempore.
Vibo Valentia, 1/10/2025. Il Giudice dott.ssa Angela Damiani
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