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Sentenza 4 febbraio 2026
Sentenza 4 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Belluno, sez. I, sentenza 04/02/2026, n. 11 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Belluno |
| Numero : | 11 |
| Data del deposito : | 4 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 11/2026
Depositata il 04/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di BELLUNO Sezione 1, riunita in udienza il 14/10/2025 alle ore 15:00 con la seguente composizione collegiale:
SCIAVICCO CARLO, Presidente
ZZ ND, AT
GIACOMELLI UMBERTO, Giudice
in data 14/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 53/2025 depositato il 06/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 CF_Nominativo_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Belluno
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T6Q01BG00195 IRPEF-ALTRO
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 69/2025 depositato il
20/10/2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 06.07.2025, Ricorrente_1, in qualità di erede di Nominativo_1, impugnava l'avviso di accertamento n. T6Q01BG00195/2025, notificatogli in data 11.04.2025 ed emesso dall'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Belluno in relazione alla violazione della normativa sulla tassazione delle plusvalenze emerse a seguito della cessione d'azienda.
La ricorrente esponeva che il proprio padre, deceduto in data 03.09.2024, aveva cessato la propria attività di artigiano e ceduto la propria azienda. A seguito di tale cessione aveva conseguito, nell'anno
2020 una plusvalenza complessiva pari ad € 46.820,00, che, in allora, il Nominativo_1 aveva ritenuto di imputare al suddetto esercizio e in quote uguali nei quattro esercizi successivi.
Contestava quindi l'acquirente il provvedimento impugnato - nel quale l'Agenzia delle Entrate rettificava l'Irpef dell'anno 2020 imputando a tale annualità l'interno importo della plusvalenza maturata - osservando come la plusvalenza in oggetto costituisse reddito straordinario che si era prodotto non nell'anno ma nell'intero arco di vita dell'azienda 8superiore ai tre anni richiesti dalla normativa); sì da doversi ritenere giustificata una futura dilazione dell'importo come previsto dall'art. 86 comma 4 TUIR
L'Agenzia delle Entrate – direzione provinciale di Belluno, si è costituita in e con controdeduzioni depositate in data 29.08.2025, ha sostenuto l'infondatezza delle deduzioni del ricorrente e la piena legittimità dell'atto impugnato.
Le parti venivano sentite all'udienza del 06.07.2025
MOTIVI DELLA DECISIONE
Orbene ritiene questa Corte che il ricorso sia infondato.
Va sottolineato come l'art 86 TUIR si inserisce nella sezione I del capo II del titolo II, ossia nella parte del predetto testo normativo che l'art. 56 richiama ai fini della determinazione del reddito d'impresa.
Ne discende che proprio l'art. 86 - sia nella parte in cui prevede che concorrono alla formazione del reddito anche le plusvalenze delle aziende, compreso il valore dell'avviamento, realizzate unitariamente mediante cessione a titolo oneroso, sia nella parte in cui consente di rateizzare le predette plusvalenze negli esercizi successivi a quello in cui si sono realizzate – è necessariamente riferito al reddito d'impresa, presupponendo pertanto, ai fini della sua applicazione, la qualifica di imprenditore in capo al contribuente che intenda avvalersene.
Ciò che pertanto nel caso di specie, in linea con quanto statuito nel provvedimento impugnato, preclude alla ricorrente la possibilità di accedere alla rateizzazione della plusvalenza non è la mancata integrazione del termine triennale, bensì proprio la mancanza in capo al apdre (allora contribuente) medio tempre deceduto, della qualifica di imprenditore;
qualifica che il Nom._1 aveva perduto – il dato è pacifico e neppure contestato dalla ricorrente – a seguito della cessione dell'azienda e della cessazione dell'attività (con la conseguenza che il reddito dallo stesso percepito non può essere qualificato come reddito d'impresa, bensì come reddito diverso)
Nell contempo del tutto corretta è il procedimento seguito dall'Ufficio per la determinazione della maggiore imposta dovuta, atteso che parte resistente ha dapprima rideterminato il reddito imponibile per l'anno 2020, aumentatolo in ragione dell'interno imposto della plusvalenza;
per poi dedurre però dall'imposta dovuta, l'Irpef già calcolata e versata dal contribuente negli anni 2021, 2022 e 2023 in ragione della quota di plusvalenza conteggiata in forza della rateizzazione.
Il ricorso deve pertanto essere rigettato.
La buona fede dimostrata dal contrbuente nell'mabito di una questione di diritto che involge un dato normativo oggetto di interpetazione, tanto da rendere necessario un seppur risalente intervento chiarificatore dell'Agenzia delel Entrate, induce alla compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado, rigetta il ricorso;
spese compensate.
Belluno, 14 ottobre 2025
Il Presidente
Depositata il 04/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di BELLUNO Sezione 1, riunita in udienza il 14/10/2025 alle ore 15:00 con la seguente composizione collegiale:
SCIAVICCO CARLO, Presidente
ZZ ND, AT
GIACOMELLI UMBERTO, Giudice
in data 14/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 53/2025 depositato il 06/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 CF_Nominativo_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Belluno
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T6Q01BG00195 IRPEF-ALTRO
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 69/2025 depositato il
20/10/2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 06.07.2025, Ricorrente_1, in qualità di erede di Nominativo_1, impugnava l'avviso di accertamento n. T6Q01BG00195/2025, notificatogli in data 11.04.2025 ed emesso dall'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Belluno in relazione alla violazione della normativa sulla tassazione delle plusvalenze emerse a seguito della cessione d'azienda.
La ricorrente esponeva che il proprio padre, deceduto in data 03.09.2024, aveva cessato la propria attività di artigiano e ceduto la propria azienda. A seguito di tale cessione aveva conseguito, nell'anno
2020 una plusvalenza complessiva pari ad € 46.820,00, che, in allora, il Nominativo_1 aveva ritenuto di imputare al suddetto esercizio e in quote uguali nei quattro esercizi successivi.
Contestava quindi l'acquirente il provvedimento impugnato - nel quale l'Agenzia delle Entrate rettificava l'Irpef dell'anno 2020 imputando a tale annualità l'interno importo della plusvalenza maturata - osservando come la plusvalenza in oggetto costituisse reddito straordinario che si era prodotto non nell'anno ma nell'intero arco di vita dell'azienda 8superiore ai tre anni richiesti dalla normativa); sì da doversi ritenere giustificata una futura dilazione dell'importo come previsto dall'art. 86 comma 4 TUIR
L'Agenzia delle Entrate – direzione provinciale di Belluno, si è costituita in e con controdeduzioni depositate in data 29.08.2025, ha sostenuto l'infondatezza delle deduzioni del ricorrente e la piena legittimità dell'atto impugnato.
Le parti venivano sentite all'udienza del 06.07.2025
MOTIVI DELLA DECISIONE
Orbene ritiene questa Corte che il ricorso sia infondato.
Va sottolineato come l'art 86 TUIR si inserisce nella sezione I del capo II del titolo II, ossia nella parte del predetto testo normativo che l'art. 56 richiama ai fini della determinazione del reddito d'impresa.
Ne discende che proprio l'art. 86 - sia nella parte in cui prevede che concorrono alla formazione del reddito anche le plusvalenze delle aziende, compreso il valore dell'avviamento, realizzate unitariamente mediante cessione a titolo oneroso, sia nella parte in cui consente di rateizzare le predette plusvalenze negli esercizi successivi a quello in cui si sono realizzate – è necessariamente riferito al reddito d'impresa, presupponendo pertanto, ai fini della sua applicazione, la qualifica di imprenditore in capo al contribuente che intenda avvalersene.
Ciò che pertanto nel caso di specie, in linea con quanto statuito nel provvedimento impugnato, preclude alla ricorrente la possibilità di accedere alla rateizzazione della plusvalenza non è la mancata integrazione del termine triennale, bensì proprio la mancanza in capo al apdre (allora contribuente) medio tempre deceduto, della qualifica di imprenditore;
qualifica che il Nom._1 aveva perduto – il dato è pacifico e neppure contestato dalla ricorrente – a seguito della cessione dell'azienda e della cessazione dell'attività (con la conseguenza che il reddito dallo stesso percepito non può essere qualificato come reddito d'impresa, bensì come reddito diverso)
Nell contempo del tutto corretta è il procedimento seguito dall'Ufficio per la determinazione della maggiore imposta dovuta, atteso che parte resistente ha dapprima rideterminato il reddito imponibile per l'anno 2020, aumentatolo in ragione dell'interno imposto della plusvalenza;
per poi dedurre però dall'imposta dovuta, l'Irpef già calcolata e versata dal contribuente negli anni 2021, 2022 e 2023 in ragione della quota di plusvalenza conteggiata in forza della rateizzazione.
Il ricorso deve pertanto essere rigettato.
La buona fede dimostrata dal contrbuente nell'mabito di una questione di diritto che involge un dato normativo oggetto di interpetazione, tanto da rendere necessario un seppur risalente intervento chiarificatore dell'Agenzia delel Entrate, induce alla compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado, rigetta il ricorso;
spese compensate.
Belluno, 14 ottobre 2025
Il Presidente