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Sentenza 22 luglio 2025
Sentenza 22 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 22/07/2025, n. 824 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 824 |
| Data del deposito : | 22 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli Nord
Prima Sezione Civile
Il Tribunale di Napoli Nord, in composizione collegiale, in presenza dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Alessandra Tabarro Presidente Rel./Est.
Dott.ssa Cristiana Satta Giudice
Dott. Fulvio Mastro Giudice
Riunito in camera di consiglio, ha pronunziato la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA nella causa civile iscritta al N. 585 del Ruolo Generale della Volontaria Giurisdizione per l'anno
2025, riservata in decisione al Collegio, avente ad oggetto: “separazione consensuale e divorzio congiunto”, resa nei confronti
[...]
(C.F. ) e (C.F. Controparte_1 C.F._1 Controparte_2
), elettivamente domiciliati in Caivano (NA) alla via Domenico Cimarosa C.F._2
n. 15, presso lo studio dell'Avv. Gennaro Buonfiglio ( che li rappresenta C.F._3
e difende giusta procura alle liti in atti;
RICORRENTI
Con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale di Napoli Nord
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI I coniugi, nel termine perentorio ex art. 127 ter c.p.c. fissato per il 16/07/2025, hanno depositato note scritte, confermando la volontà di separarsi alle condizioni stabilite nel ricorso introduttivo.
FATTO E MOTIVI DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso congiunto depositato in data 12 febbraio 2025 i ricorrenti epigrafati premesso di aver contratto matrimonio concordatario in Casoria (NA) in data 20/09/2003; che dalla loro unione erano nati due figli: , nata il [...] a [...], e , nato il [...] Per_1 Per_2
a Napoli;
che a causa di insuperabili divergenze la prosecuzione della convivenza coniugale era divenuta intollerabile, facendo così venir meno la comunione materiale e spirituale tra gli stessi;
tanto premesso chiedevano omologarsi la separazione alle condizioni di cui al ricorso e, decorsi i termini di legge, dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
In sostituzione, ex art. 127 ter c.p.c. della udienza di prima comparizione delle parti, fissata per il 16 luglio 2025, i ricorrenti depositavano note scritte in cui ribadivano la loro volontà di separarsi alle condizioni indicate in ricorso dichiarando, altresì, di rinunciare alla comparizione alla udienza.
Il Pubblico Ministero in data 12 aprile 2025 apponeva il proprio visto.
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La domanda di separazione è fondata.
In via preliminare va affermata l'ammissibilità della domanda di separazione personale in quanto le risultanze di causa hanno ampiamente comprovato l'insorgenza tra i coniugi di un'insanabile situazione di contrasto, la quale ha prodotto una intollerabile prosecuzione della loro convivenza, per cui sussistono le condizioni per pronunciare la richiesta separazione.
La declaratoria di separazione va resa ai sensi dell'art. 151, comma I, c.c., tenuto conto dell'accordo posto in essere dai coniugi nell'atto introduttivo, le cui condizioni di seguito si riportano:
“a) i coniugi vivranno separati, liberi ciascuno di stabilire la residenza ove meglio creda, con obbligo reciproco di comunicare eventuali mutamenti di residenza o domicilio, nel mutuo rispetto;
b) entrambi i coniugi dichiarano di essere autosufficienti e non necessitare di alcun mantenimento;
c) l'affido dei figli e è assegnato congiuntamente ad entrambi i Per_1 Persona_3 genitori con collocamento prevalente degli stessi presso la madre a Casalnuovo di Napoli in Viale dei Tigli 1 piano rialzato;
d) Quanto alla regolamentazione del diritto di visita, il Sig. potrà vedere e Controparte_1 tenere con sé i figli: nei week-end a fine settimana alternati, dall'uscita da scuola del venerdì sino alla domenica sera ore 20,00; nel corso di ciascuna settimana potrà tenerli con sé due pomeriggi
a settimana, in giorni non fissi ma compatibili con le esigenze di entrambi i genitori e con accordi preventivi, dall'uscita da scuola sino alle ore 19,00 nella settimana che si conclude con il week- end di sua pertinenza e per tre pomeriggi a settimana, in giorni non fissi ma compatibili con le esigenze di entrambi i genitori e con accordi preventivi, dall'uscita da scuola fino alle ore 19,00 nella settimana che si conclude con il week-end di pertinenza della madre;
durante le vacanze natalizie il padre terrà con sé il figlio, ad anni alterni, i giorni del 24, 26 dicembre ed il 1 gennaio oppure il 25, 31 dicembre e il 6 gennaio: tali giorni potranno essere variati con accordo tra i genitori da effettuarsi entro il 31 ottobre;
nelle vacanze pasquali ad anni alterni il minore trascorrerà con il padre il giorno di Pasqua e con la madre quello del lunedì dell'angelo e viceversa;
nel periodo delle vacanze estive il figlio trascorrerà con ciascuno dei due genitori 2
(due) settimane anche non consecutive da stabilirsi concordemente entro il 30 maggio di ogni anno;
per le altre festività e per il giorno del compleanno dei figli si seguirà il criterio dell'alternanza annuale, fermo restando che le parti potranno regolamentare lo stesso nella maniera più consona adeguando il planning alle esigenze lavorative di entrambi sempre del reciproco rispetto;
e) i genitori avranno ambedue la possibilità di accompagnare i figli a scuola indifferentemente dal giorno della settimana, dandosene avviso dal giorno precedente;
f) verrà posto a carico del genitore non collocatario, nella specie , un assegno Controparte_1 mensile di euro 400,00 (duecento/00 per ciascun figlio) a titolo di concorso al mantenimento dei figli e , che verrà rivalutato annualmente secondo l'indice ISTAT;
Per_1 Persona_3
g) l'assegno unico universale di € 190,00, destinato alla famiglia, rimarrà nella disponibilità del coniuge collocatario, nella specie;
Controparte_2
h) Verrà posto a carico del sig. il pagamento del 50% delle spese straordinarie Controparte_1 sostenute per i figli purchè previamente e tempestivamente concordate e debitamente documentate dalla madre. Nello specifico: libri scolastici e altri strumenti di studio;
apparecchi per la salute, eventuale mensa scolastica e/o trasporto scolastico, attività ludico-sportive, visite mediche specialistiche o comunque non coperte dal SSN.
i) le utenze dell'attuale abitazione coniugale di Casalnuovo di Napoli-Viale dei Tigli 15, resteranno intestate al Sig. finchè questi vivrà nella taverna posta nel locale Controparte_1 seminterrato dell'abitazione, ma è volontà della Sig.ra contribuire al 50% di Controparte_2 tali somme finchè resterà in essere tale situazione di co-utilizzo delle utenze. Nel momento in cui il Sig. si trasferirà materialmente ad altro domicilio, la Sig.ra provvederà ad CP_1 CP_2 intestarsi le utenze, distaccando quelle della taverna che non potrà essere utilizzata da quest'ultima;
l) I coniugi dichiarano che con il presente accordo di separazione hanno provveduto a regolamentare ogni reciproca pendenza economica e pertanto dichiarano che, ad eccezione di quanto previsto sopra non hanno nulla pretendere l'uno dall'altro;
m) Le spese del presente giudizio sono integralmente compensate tra le parti;
n) i coniugi si concedono il reciproco assenso al rilascio o al rinnovo del passaporto e degli altri documenti di espatrio.”
Il predetto accordo appare conforme a norme imperative e conforme agli interessi della prole.
Va, quindi, pronunciata la separazione consensuale dei coniugi epigrafati che vanno autorizzati a vivere separatamente, alle condizioni indicate nel ricorso introduttivo.
Considerato che con il ricorso introduttivo, a mente dell'art. 473-bis. 51 c.p.c., è stata chiesta anche la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni indicate nel ricorso introduttivo, non essendo siffatta domanda ancora procedibile prima del decorso del termine indicato all'art. 3, n. 2, lett. b) della legge 898/1970 e successive modificazioni, la causa deve essere, con separata ordinanza, rimessa sul ruolo del Giudice Relatore affinché questi, trascorsi sei mesi dalla data della comparizione dei coniugi, provveda ad acquisire la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare secondo quanto prevede l'art. 2 della citata legge 898/1970.
La regolamentazione delle spese di lite va rimessa alla definizione del giudizio di merito.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord, pronunciando in via non definita nella controversia civile innanzi riportata, così provvede:
1) pronuncia, alle condizioni di cui in parte motiva, ai sensi dell'art. 151, 1 comma, cod. civile, la separazione personale tra i coniugi , nato ad [...] il [...], e Controparte_1
, nata a [...] il [...], alle condizioni tra loro concordate in ricorso, Controparte_2 riportate in parte motiva da intendersi richiamate e trascritte;
2) Ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria, in copia autentica, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Casoria, ove in data 20/09/2003 veniva contratto matrimonio concordatario tra i suddetti coniugi (Registro Atti Matrimoni: Atto n. 176, Parte
II, Serie A, Anno 2003, vol. M), per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge (artt. 134 R. D. del 09.07.1939 n. 1238, 49 lett. g) e 69 lett. d) del D.P.R. del 3.11.2000 n.
396, Ordinamento Stato Civile);
3) Spese al definitivo;
4) Dispone il prosieguo del giudizio con separata ordinanza.
Così deciso in Aversa in Camera di Consiglio del 16 luglio 2025 .
Il Presidente rel./ est.
Dott.ssa Alessandra Tabarro