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Sentenza 7 gennaio 2025
Sentenza 7 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 07/01/2025, n. 23 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 23 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CASTROVILLARI
SEZIONE CIVILE – SETTORE LAVORO
nella persona del Dott. Giordano Avallone ha pronunciato, all'udienza del 7 gennaio 2025, all'esito della camera di consiglio, la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. r.g. 1672/2023
TRA in persona del legale rappresentante pro tempore ed amministratore Parte_1 unico , con sede legale in Corigliano Rossano, alla c.da Sant'Irene snc, P.IVA Parte_2
rappresentata e difesa, dall'avv. Filomena Berardi, , P.IVA_1 C.F._1
del Foro di Catanzaro, presso il cui studio, sito in Catanzaro, alla via Italia n. 19, elegge domicilio, giusta procura in atti;
RICORRENTE
E
, CF con Controparte_1 P.IVA_2
sede centrale in Roma, in persona del Presidente pro-tempore, rappresentato e difeso dall'avv.
Giulia Renzetti ed elettivamente domiciliato in Castrovillari, Corso Calabria presso gli uffici dell' , giusta procura in atti;
CP_1
RESISTENTE
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 11.5.2023 la parte ricorrente conveniva in giudizio l' e, CP_2 premesso che l'istituto previdenziale con avviso di addebito n. 33420230000563010000 notificato in data 21.4.2023, depositato in atti le chiedeva il pagamento della somma complessiva di € 2.751,03, per contributi accertati e dovuti relativamente al periodo 02/2018-
04/2018, chiedeva: “1)- preliminarmente, sospendere l'esecutività dell'avviso di addebito
n. 33420230000563010000, notificato alla società ricorrente il 21.4.2023, sussistendo CP_2
i presupposti del fumus boni iuris e del periculum in mora, per tutto quanto detto nel corpo del presente atto;
2)- accertare e dichiarare la illegittimità, inesistenza, nullità, inefficacia dell'avviso di addebito n. 33420230000563010000, notificato il 21.4.2023, per tutti i motivi esposti CP_2 nel corpo del presente atto e per l'effetto annullare e/o revocare l'avviso di addebito opposto, nonché tutti gli eventuali atti ad esso presupposti e conseguenti, in forza di tutte le eccezioni sollevate ed argomentazioni svolte;
3)- in subordine, ridurre al minino il quantum eventualmente dovuto;
4)- condannare controparte, sempre e comunque, al pagamento delle spese e competenze di lite.”
A fondamento della propria domanda evidenziava l'illegittimità del provvedimento dell' CP_2
perché notificato a mezzo pec da indirizzo non risultante da pubblici registri. Eccepiva, inoltre, la prescrizione del diritto dell e la decadenza in cui era incorso l'istituto. CP_2
Costituitasi la parte resistente in via preliminare, eccepiva la inammissibilità della CP_2
promossa azione giudiziale.
Nel merito, domandava il rigetto di tutte le domande promosse, evidenziando la correttezza del procedimento notificatorio e la non applicabilità del regime decadenziale evidenziato dalla parte ricorrente. Si opponeva, inoltre, all'eccezione di prescrizione.
All'odierna udienza la controversia viene decisa, dopo le conclusioni formulate dalle parti in udienza.
***
1. Sulla regolarità della notifica a mezzo pec.
Sul punto, si appalesano assolutamente irrilevanti le contestazioni mosse dal ricorrente in ordine alla irritualità della notifica dell'avviso di addebito poiché effettuata da un indirizzo pec non presente nei pubblici registri ex art. 16 ter D.L. n. 179 del 2012.
A tal uopo giova effettuare una ricostruzione del quadro normativo al fine di chiarire i motivi del rigetto della doglianza.
L'art. 26, comma 2, D.P.R. n. 602 del 1973 dispone che “La notifica della cartella può essere eseguita, con le modalità di cui al D.P.R. 11 febbraio 2005, n. 68, a mezzo posta elettronica certificata, all'indirizzo del destinatario risultante dall'indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata (INIPEC), ovvero, per i soggetti che ne fanno richiesta, diversi da quelli obbligati ad avere un indirizzo di posta elettronica certificata da inserire nell'INI-
PEC, all'indirizzo dichiarato all'atto della richiesta. In tali casi, si applicano le disposizioni dell'articolo 60 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600”.
A sua volta tale ultima norma, integrata dall'art. 7 quater, comma 6, D.L. 1983/2016, convertito in L. 1 dicembre 2016, n.225, prescrive che “In deroga all'articolo 149-bis del codice di procedura civile e alle modalità di notificazione previste dalle norme relative alle singole leggi d'imposta non compatibili con quelle di cui al presente comma, la notificazione degli avvisi e degli altri atti che per legge devono essere notificati alle imprese individuali o costituite in forma societaria e ai professionisti iscritti in albi o elenchi istituiti con legge dello Stato può essere effettuata direttamente dal competente ufficio con le modalità previste dal regolamento di cui al D.P.R. 11 febbraio 2005, n.68, a mezzo di posta elettronica certificata, all'indirizzo del destinatario risultante dall'indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata (INI-PEC)”.
Appare, dunque, evidente come l'art. 26, comma 2, D.P.R. n. 602 del 1973 prevedendo, da un lato, la provenienza dal registro INI PEC dell'indirizzo del destinatario o che comunque sia indicato dal destinatario stesso nel caso non sussista un obbligo di munirsi di un indirizzo
PEC da inserire nel registro INI-PEC, dall'altro non dispone alcunché circa l'indirizzo PEC del mittente.
Parimenti, dalla lettura della norma sopra riportata si evince che nulla è previsto dall'60,
D.P.R. 600/1973, in ordine all'indirizzo PEC del mittente.
Anche il D.P.R. 68/2005, fissando le regole tecniche per la trasmissione dei messaggi di PEC, nulla dispone in ordine alla fonte da cui debba essere estratto l'indirizzo PEC del mittente.
Appare pertanto corretta la notifica effettuata dall' a mezzo pec in data 21.4.2023. CP_2
Tale conclusione non è peraltro inficiata dal fatto che detta notificazione non sia provvista di relazione di notifica e che l'avviso di addebito trasmesso sia privo della (non richiesta) attestazione di conformità all'originale, essendo l'atto notificato proprio l'originale, e della firma digitale, atteso che la notificazione eseguita ai sensi dell' art. 30 comma 4 del D.L. n.
78/2010 si perfeziona con la consegna del messaggio di PEC nella casella del destinatario, alla data e nell'orario indicati nella ricevuta di avvenuta consegna, così come la notifica diretta mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento si perfeziona con la ricezione del destinatario, alla data risultante dall'avviso di ricevimento.
L'art. 6, comma 1, d.lgs. n. 82/2005 ha, infatti, equiparato la trasmissione di un documento informatico a mezzo posta elettronica certificata a un domicilio digitale risultante dai pubblici elenchi alla notificazione a mezzo posta, precisando che la data e l'ora di trasmissione e di ricezione di un documento informatico trasmesso a mezzo posta elettronica certificata sono opponibili ai terzi, con il solo limite della non conformità di tale marcatura temporale alle disposizioni delle Linee guida.
Nessun dubbio sussiste in ordine alla possibilità di qualificare la notificazione ai sensi dell'art. 26, comma 2, d.P.R. come trasmissione di un documento informatico a mezzo posta elettronica certificata ad un domicilio digitale risultante dai pubblici elenchi. In forza di tale equiparazione, ben possono essere applicati all'ipotesi della notificazione ex art. 26, comma 2, d.P.R. n. 602/1973 i principi elaborati dalla Suprema Corte in materia di notificazione eseguita mediante invio diretto ai sensi del primo comma della citata norma.
Secondo tale orientamento la notificazione diretta a mezzo posta "si perfeziona con la ricezione del destinatario, alla data risultante dall'avviso di ricevimento, senza necessità di un'apposita relata, visto che è l'ufficiale postale a garantirne, ne menzionato avviso,
l'esecuzione effettuata su istanza del soggetto legittimato, l'identità del consegnatario della cartella, come confermato implicitamente dal penultimo comma del citato art. 26, secondo cui il concessionario è obbligato a conservare per cinque anni la matrice o la copia della cartella con la relazione dell'avvenuta notificazione o con l'avviso di ricevimento, in ragione della forma di notificazione prescelta, al fine di esibirla su richiesta del contribuente o dell'amministrazione" (Cass. n. 9240/2019; Cass. n. 17598/2010; Cass. n. 911/2012; Cass. n.
19771/2012; Cass. n. 14146/2014; Cass. n. 16949/2014; Cass. n. 6395/2014).
L'applicazione di tale principio alla fattispecie in esame conduce, quindi, a ritenere validamente perfezionata la notificazione dell'avviso di addebito sopra richiamato, eseguita a mezzo PEC, senza che sia stata redatta la relata di notifica e senza l'attestazione di conformità.
2. Sulla decadenza.
Con riferimento alla eccepita decadenza, va evidenziato che la normativa richiamata ex adverso è del tutto inconferente al caso che ci occupa. La disposizione, infatti, fa riferimento alla procedura esattoriale in vigore sino al dicembre 2010 che, in forza del D.Lgs.46/99, imponeva all'Istituto di iscrivere a ruolo i crediti contributivi ed all'Esattoria di emettere la relativa cartella esattoriale fino al 2011.
Successivamente, invece, in base all'art. 30 D.L. 78/2010 convertito con modificazioni in legge 122/2010 la formazione del titolo esecutivo viene effettuata direttamente dall'Istituto che provvede anche alla notifica dell'avviso di addebito al contribuente.
Ed infatti, l'atto che controparte impugna non è una cartella esattoriale, ma un avviso. Ne consegue che non vi è più alcuna iscrizione a ruolo né alcun termine di decadenza per l'iscrizione a ruolo.
In ogni caso, si rammenta che la decadenza per l'iscrizione a ruolo delle cartelle esattoriali era stata soppressa dalla D.L.78/2010 del 31.5.2010 convertito in L.122/2010 del 30.7.2010, che all'articolo 30 intitolato “ Potenziamento dei processi di riscossione dell' ” al comma CP_2
10 ha stabilito che “l'articolo 25, comma 2, del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, è abrogato.” Mentre l'art. 38 è dedicato alle “Altre disposizioni in materia Tributaria” ed al comma 12 stabilisce che le disposizioni contenute nell'art. 25 del d. lgs 46/99 non si applicano, limitatamente al periodo compreso tra l' 1.1.2010 e il 31.12.2012, ai contributi non versati e agli accertamenti notificati dall'Ente creditore successivamente alla data dell'1.1.2004.
Ancora si osserva che l'art. 38 D.L. 31.5.2010 n. 78 conv. Con modificazioni della legge
30.7.2010 n. 122 laddove si legge: “(Altre disposizioni in materia tributaria Omissis) 12. Le disposizioni contenute nell'articolo 25 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, non si applicano, limitatamente al periodo compreso tra 1'1/1/2010 e il 31/12/2012, ai contributi non versati e agli accertamenti notificati successivamente alla data del 1° gennaio 2004, dall'Ente creditore.
Inoltre, non è intervenuta alcuna decadenza dall'iscrizione a ruolo, in virtù della normativa di cui all'articolo 36, comma 6, del Decreto Legislativo 46/99 modificato dall'art.38 della legge
27.12.2002 n.289 che ha sostituito il termine del “1° gennaio 2001” con il “1° gennaio 2003”
e dall'art.4 della legge 24.12.2003 n.350 (legge finanziaria per il 2004), che ha sostituito il termine del “1° gennaio 2003” con il “1° gennaio 2004”, nonché del successivo articolo 38 comma 12 del D.L.78/2010 convertito in legge 122/2010.
La decadenza è stata, poi, soppressa dalla legge 122/2010, che all'art. 38 comma 12 stabilisce che le disposizioni contenute nell'art. 25 del d. lgs 45/99 non si applicano, limitatamente al periodo compreso tra l'1-1-2010 e il 31-12-2012, ai contributi non versati e agli accertamenti notificati dall'Ente creditore successivamente alla data dell'1-1-2004.
Ad ogni modo, si ricorda che la decadenza non ha natura sostanziale, ma meramente processuale, e dunque non estingue il diritto dell'ente creditore (per tutte Cass. 3486/16). Ne consegue che l'eventuale intervenuta decadenza comporterebbe l'annullamento della singola cartella, ma non inciderebbe sul diritto di credito dell' , che può essere riscosso con le CP_2
ordinarie modalità giudiziarie.
3. Sulla prescrizione.
Con riferimento alla eccepita prescrizione, va evidenziato che, come correttamente evidenziato dal ricorrente, nel caso in esame il termine prescrizionale è quello quinquennale.
In ragione di ciò, l'eccezione di prescrizione sollevata dal ricorrente è infondata, atteso che l' ha comprovato che l'avviso di addebito notificato ha fatto seguito ad una richiesta di CP_2
regolarizzazione spontanea richiesta dalla ricorrente stessa in data 7.6.2018.
Pertanto, dovendo farsi riferimento a tale momento come dies a quo per il decorso della prescrizione, il termine quinquennale, al momento della notifica dell'avviso di addebito, avvenuta, come detto, in data 21.4.2023, non risulta superato. A ciò si aggiunga che, in ogni caso, l'articolo 37 del decreto-legge n. 18/2020, convertito, con modificazioni, alla legge n. 27/2020, rubricato “Sospensione dei termini per il pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria per i lavoratori domestici. Sospensione dei termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria”, dispone, al comma 2, che: “I termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria di cui all'articolo 3, comma 9, della legge 8 agosto 1995 n. 335, sono sospesi, per il periodo dal 23 febbraio 2020 al 30 giugno 2020 e riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine del periodo”. La norma ha introdotto una causa speciale di sospensione del decorso della prescrizione in materia di contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria con l'effetto di sospendere il decorso della prescrizione ovvero di rinviare l'inizio della sua decorrenza, a seconda che la causa della sospensione si determini durante il decorso della prescrizione oppure sia presente al momento in cui la prescrizione dovrebbe iniziare a decorrere. Pertanto, il periodo dal 23 febbraio 2020 al 30 giugno 2020 (pari a 129 giorni) è neutro ai fini del decorso della prescrizione. Successivamente, l'articolo 11, comma 9, del decreto-legge n. 183/2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 21/2021, ha introdotto un' ulteriore causa speciale di sospensione del decorso della prescrizione in materia di contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria per il periodo dal 31 dicembre 2020, data di entrata in vigore del DL , al 30 giugno 2021 per la durata di 182 giorni, che si aggiunge a quella prevista dall'articolo 37, comma 2, del decreto-legge n. 18/2020, di cui al precedente paragrafo 2. Sono stati, dunque, previsti due periodi di sospensione con soluzione di continuità: dal 23 febbraio 2020 al 30 giugno 2020 (129 giorni) + dal 31 dicembre
2020 al 30 giugno 2021 (182 giorni).
Applicando i predetti periodi di sospensione, pertanto, anche a voler considerare un diverso termine di decorrenza dalla prescrizione, coincidente con il momento in cui doveva effettuarsi il versamento del dovuto, l'eccepita prescrizione non risulta maturata.
A tanto consegue il rigetto del ricorso.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Castrovillari- in composizione monocratica nella persona del dott. Giordano
Avallone in funzione di Giudice del Lavoro - definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione, deduzione disattese, così provvede:
- rigetta il ricorso;
- condanna parte ricorrente alla refusione delle spese di lite in favore dell' , che CP_2 liquida in € 886,00 oltre Iva e Cpa come per legge.
Castrovillari, 7 gennaio 2025
Il Giudice dott. Giordano Avallone