Sentenza 29 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR L'Aquila, sez. I, sentenza 29/04/2026, n. 275 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - L'Aquila |
| Numero : | 275 |
| Data del deposito : | 29 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00275/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00235/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l' Abruzzo
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 235 del 2025, proposto da
SE CA, LA Di TE e IO RR, rappresentate e difese dagli avvocati Marcello Angelo Di Iorio e Francesca Scarpantonio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell’Istruzione e del Merito, in persona del Ministro in carica, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato, presso i cui uffici in L’Aquila, via Buccio di Ranallo, complesso monumentale di San Domenico, è domiciliato per legge, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l’ottemperanza
del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Teramo, in funzione di Giudice del Lavoro, n. 510 del 19 ottobre 2023.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’Istruzione e del Merito;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 28 aprile 2026 la dott.ssa SA RI;
Vista l’istanza di passaggio in decisione senza discussione, presentata dai difensori della parte ricorrente in data 20 aprile 2026;
Le ricorrenti hanno agito per l’esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza n. 510 del 19 ottobre 2023, con la quale il Tribunale di Teramo, in funzione di Giudice del Lavoro:
a) ha accertato il loro diritto a percepire la componente accessoria della retribuzione denominata RPD (Retribuzione Professionale Docente), in relazione a rispettivi rapporti di lavoro a tempo determinato, per i periodi ivi indicati;
b) ha condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito a corrispondere loro le differenze retributive maturate a tale titolo, secondo i criteri ivi indicati, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalle singole scadenze sino al soddisfo;
c) ha condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito a regolarizzare le loro posizioni contributive presso l’INPS.
Si è costituito in giudizio il Ministero dell’Istruzione e del Merito e ha depositato una relazione con cui l’Ufficio Scolastico Regionale per l’Abruzzo - Ufficio V - Ambito Territoriale per la Provincia di Teramo ha dichiarato di non aver potuto procedere, per ragioni organizzative e finanziarie, alla liquidazione degli importi dovuti a titolo di RPD.
Con nota del 29 ottobre 2025 il Dirigente dell’Ufficio V - Ambito Territoriale per la Provincia di Teramo dell’Ufficio Scolastico Regionale ha comunicato di aver liquidato alle ricorrenti i predetti importi.
Con nota del 20 aprile 2026 la parte ricorrente ha confermato la sopravvenuta esecuzione della sentenza del Tribunale di Teramo n. 510 del 19 ottobre 2023 ed ha invocato la condanna del Ministero dell’Istruzione e del Merito alla corresponsione delle spese di lite, secondo il principio della soccombenza virtuale, da distrarsi in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
Alla camera di consiglio del 28 aprile 2026 la causa è stata trattenuta in decisione.
La pretesa azionata dalle ricorrenti è stata pienamente soddisfatta nel corso del presente giudizio, mediante la corresponsione di tutto quanto loro dovuto in esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Teramo n. 510 del 19 ottobre 2023.
Il Collegio deve, perciò, dichiarare cessata la materia del contendere.
Il Collegio deve, altresì, esaminare il merito del ricorso, ai soli fini della regolazione delle spese di lite, secondo il principio della soccombenza virtuale.
Il ricorso è fondato, come dimostra la sopravvenuta ed esatta esecuzione, da parte dell’amministrazione debitrice, della sentenza da ottemperare.
Sussistono, inoltre, tutti i presupposti, previsti dall’articolo 112, comma 2, lettera c), del codice del processo amministrativo, per l’esecuzione della sentenza del Tribunale di Teramo n. 510 del 19 ottobre 2023, ossia il suo passaggio in giudicato (risultante dalla certificazione di mancata impugnazione rilasciata in data 13 febbraio 2025 dalla Cancelleria della Sezione Lavoro e Previdenza della Corte di Appello dell’Aquila) e il verificarsi della condizione di procedibilità dell’azione esecutiva prevista dall’articolo 14, comma 1, del decreto legge 31 dicembre 1996, n. 669, convertito con modificazioni nella legge 28 febbraio 1997, n. 30 (risultante dal perfezionamento, in data 27 dicembre 2023, della notificazione della sentenza all’indirizzo PEC dell’amministrazione debitrice e dal conseguente decorso del termine dilatorio di 120 giorni).
Il Ministero dell’Istruzione e del Merito deve, perciò, essere condannato a rifondere alla parte ricorrente le spese di lite, da liquidarsi - in ragione della serialità della controversia e della sopravvenuta esatta esecuzione del giudicato - nella misura di euro 1.000,00 (mille/00) oltre accessori e da distrarsi in favore del solo difensore che, nella nota di passaggio in decisione della causa senza discussione, si è dichiarato antistatario.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l’Abruzzo - L’Aquila, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara cessata la materia del contendere.
Condanna il Ministero dell’Istruzione e del Merito a corrispondere al difensore antistatario della parte ricorrente, avvocato Francesca Scarpantonio, le spese di lite, nella misura di euro 1.000,00 (mille/00) oltre accessori.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in L’Aquila nella camera di consiglio del giorno 28 aprile 2026 con l’intervento dei magistrati:
AR RU, Presidente
Mario Gabriele Perpetuini, Consigliere
SA RI, Consigliere, Estensore
| L'ES | IL PRESIDENTE |
| SA RI | AR RU |
IL SEGRETARIO