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Sentenza 10 dicembre 2025
Sentenza 10 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Civitavecchia, sentenza 10/12/2025, n. 496 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Civitavecchia |
| Numero : | 496 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI CIVITAVECCHIA SEZIONE CIVILE
così composto: dott.ssa Roberta Nardone Presidente rel./est. dott. Gianluca Gelso Giudice dott. Andrea Barzellotti Giudice riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente SENTENZA nella causa civile in primo grado iscritta al n. 981/2025 RG, introdotta da
nata a [...] il [...] e residente in [...]
Cattaneo, 5, (C.F.: ) e nato a [...] il [...] e C.F._1 Parte_2 residente in [...], (C.F.: ) entrambi C.F._2 rappresentati e difesi dall'Avv. Rossella Ferrante del Foro di Roma (C.F.:
) C.F._3
Con l'intervento del Pubblico MIstero.
Ragioni di fatto e di diritto
Le parti in epigrafe si sono rivolte al Tribunale per chiedere una pronuncia di separazione personale, rappresentando che il matrimonio era stato celebrato in Bracciano (RM) il 12 ottobre 2008, trascritto nel registro degli atti di matrimonio del medesimo Comune dell'anno 2008 e che nel tempo la relazione era andata deteriorandosi tanto da rendere non proseguibile la vita comune. Hanno formulato le seguenti richieste in ordine alle condizioni della separazione: I coniugi vivranno separati con l'obbligo del mutuo reciproco rispetto.
1. Avendo entrambi i coniugi autonomi mezzi di sostentamento ciascuno provvederà al proprio mantenimento;
2. La figlia minore è affidata congiuntamente ad entrambi i genitori, Persona_1 manterrà la propria residenza in Bracciano (RM), Via Carlo Cattaneo, 5 con collocazione paritetica presso le rispettive residenze dei genitori e precisamente: martedì e giovedì presso la casa materna e mercoledì presso la casa paterna, mentre il lunedì ed il venerdì a settimane alterne come nel weekend, tutto questo per agevolare la minore nello studio, quindi principalmente nel periodo scolastico in cui rimane presso la casa materna fino alle ore 19,30, fatto salvo per il pranzo del lunedì e del mercoledì che sarà alternato.
3. Il canone di locazione, dell'immobile sito in Bracciano Via Carlo Cattaneo 5, dell'importo di € 550,00 mensili, verrà interamente sostenuto dalla Signora Pt_1
4. Il Sig. ha stabilito la propria residenza presso l'immobile, di sua esclusiva Pt_2 proprietà sito in Bracciano (RM), Via Frà Giovanni 6, per il quale sta pagando un mutuo
1 fondiario con rate mensili di € 600,00 e della durata di anni 30 con ultima rata almese di novembre 2049; 5. Il Sig. contribuirà al mantenimento della figlia versando alla Sig.ra Parte_2 Per_1
entro il giorno 5 di ogni mese la somma di € 450,00 (quattrocentocinquanta/00). I Pt_1 coniugi parteciperanno alle spese straordinarie per la minore nella misura del 50%come da protocollo del Tribunale di Civitavecchia. I coniugi concordano e stabiliscono che, essendo entrambi autonomi economicamente, ciascuno provvederà al proprio mantenimento;
6. la Signora percepirà per intero quanto dovuto per l'assegno unico;
Pt_1
7. Le parti sono titolari di due conti correnti cointestati presso TE SA PA SP e
., rispetto a tali conti correnti i coniugi stabiliscono che le somme depositate Controparte_1 sul conto verranno giro contate su un conto intestato alla Sig.ra Controparte_1 Parte_1
, mentre le somme presenti sul conto TE SA PA su un conto intestato al Signor
[...]
; Parte_2
8. Per quanto riguarda le vacanze natalizie la figlia minore trascorrerà con i genitori:
-la Vigilia di Natale con l'uno ed il giorno di Natale con l'altro;
-il 31 dicembre con l'uno ed il 1° gennaio con l'altro ad anni alterni, l'Epifania con l'altro;
-il giorno di Pasqua con uno ed il lunedì dell'Angelo con l'altro; Per quanto concerne le vacanze estive ciascun coniuge trascorrerà con la propria figlia almeno una settimana consecutiva da comunicare all'altro genitore almeno 15 giorni prima;
Nei giorni residui delle festività natalizie, pasquali e vacanze estive si osserverà il calendario ordinario di cui al punto n.
2.Tutto ciò fatto salvo diverso accordo tra le parti e tenendo sempre in considerazione la volontà ed i desideri della minore.
9. La signora ed il Sig. si impegnano a mantenere una linea Parte_1 Parte_2 comune nell'educazione della figlia, nonché nelle scelte scolastiche, sportive e mediche relative alla stessa. Ciascuno dei coniugi, inoltre, si rende disponibile a consentire alla propria figlia di trascorrere del tempo con l'altro genitore nella settimana in cui la minore è collocata presso di sé e ciò allo scopo di assecondare i desideri e la volontà della figlia medesima.
10. Il veicolo BMW MI (Tg GJ408MT) di esclusiva proprietà del Sig. che ne sta Pt_2 sostenendo le rate di finanziamento, è attualmente in uso alla Signora che ne diverrà Pt_1 quindi proprietaria accendendo un finanziamento a proprio nome. Il motorino, RW modello Tg.EW72114 e il veicolo Nissan Qashqai, Tg. GM618KJ anch'essi di esclusiva proprietà del Sig. che ne sostiene interamente le spese, resteranno in uso a Pt_2 quest'ultimo;
11. I beni personali di proprietà di ciascun coniuge rimarranno di proprietà dello stesso per quanto riguarda invece i beni coniugali ed acquistati in costanza di matrimonio che sono attualmente custoditi nel magazzino presso la proprietà del Sig. verranno Pt_2 concordemente divisi tra i coniugi;
I coniugi si concedono il reciproco assenso al rilascio e/o al rinnovo del passaporto e degli altri documenti di espatrio relativi alla figlia minore. Fatto salvo quanto previsto al precedente articolo 3) a far data dalla sottoscrizione dell'accordo i coniugi hanno inteso saldati tutti i pendenti rapporti economici esistenti tra i coniugi, passati nonché presenti.
Non vi è dubbio che tra le parti sia venuta meno ogni prospettiva di prosecuzione della vita comune e che pertanto debba essere pronunciata la loro separazione personale.
2 Nulla osta a recepire le condizioni proposte dalle parti, ferma restando la valenza meramente negoziale delle pattuizioni che esulano dal contenuto tipico della separazione. Non vi è luogo a pronuncia sulle spese avendo le parti proposto un ricorso congiunto.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando nella causa civile in primo grado iscritta al n. 981/2025 R.G.V.G., così decide: dichiara la separazione personale dei coniugi (ROMA (RM), Parte_2
04/09/1974) e (ROMA (RM), 30/01/1975) relativamente al matrimonio Parte_1 contratto in Bracciano (RM) il 12 ottobre 2008, trascritto nel registro degli atti di matrimonio del medesimo Comune dell'anno 2008, alle condizioni congiuntamente indicate dalle parti e trascritte in motivazione, ferma la valenza negoziale delle pattuizioni che esulano dal contenuto tipico del giudizio matrimoniale;
nulla sulle spese.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di rito. Civitavecchia, 06/12/2025
Il Presidente estensore
dott.ssa Roberta Nardone
3
così composto: dott.ssa Roberta Nardone Presidente rel./est. dott. Gianluca Gelso Giudice dott. Andrea Barzellotti Giudice riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente SENTENZA nella causa civile in primo grado iscritta al n. 981/2025 RG, introdotta da
nata a [...] il [...] e residente in [...]
Cattaneo, 5, (C.F.: ) e nato a [...] il [...] e C.F._1 Parte_2 residente in [...], (C.F.: ) entrambi C.F._2 rappresentati e difesi dall'Avv. Rossella Ferrante del Foro di Roma (C.F.:
) C.F._3
Con l'intervento del Pubblico MIstero.
Ragioni di fatto e di diritto
Le parti in epigrafe si sono rivolte al Tribunale per chiedere una pronuncia di separazione personale, rappresentando che il matrimonio era stato celebrato in Bracciano (RM) il 12 ottobre 2008, trascritto nel registro degli atti di matrimonio del medesimo Comune dell'anno 2008 e che nel tempo la relazione era andata deteriorandosi tanto da rendere non proseguibile la vita comune. Hanno formulato le seguenti richieste in ordine alle condizioni della separazione: I coniugi vivranno separati con l'obbligo del mutuo reciproco rispetto.
1. Avendo entrambi i coniugi autonomi mezzi di sostentamento ciascuno provvederà al proprio mantenimento;
2. La figlia minore è affidata congiuntamente ad entrambi i genitori, Persona_1 manterrà la propria residenza in Bracciano (RM), Via Carlo Cattaneo, 5 con collocazione paritetica presso le rispettive residenze dei genitori e precisamente: martedì e giovedì presso la casa materna e mercoledì presso la casa paterna, mentre il lunedì ed il venerdì a settimane alterne come nel weekend, tutto questo per agevolare la minore nello studio, quindi principalmente nel periodo scolastico in cui rimane presso la casa materna fino alle ore 19,30, fatto salvo per il pranzo del lunedì e del mercoledì che sarà alternato.
3. Il canone di locazione, dell'immobile sito in Bracciano Via Carlo Cattaneo 5, dell'importo di € 550,00 mensili, verrà interamente sostenuto dalla Signora Pt_1
4. Il Sig. ha stabilito la propria residenza presso l'immobile, di sua esclusiva Pt_2 proprietà sito in Bracciano (RM), Via Frà Giovanni 6, per il quale sta pagando un mutuo
1 fondiario con rate mensili di € 600,00 e della durata di anni 30 con ultima rata almese di novembre 2049; 5. Il Sig. contribuirà al mantenimento della figlia versando alla Sig.ra Parte_2 Per_1
entro il giorno 5 di ogni mese la somma di € 450,00 (quattrocentocinquanta/00). I Pt_1 coniugi parteciperanno alle spese straordinarie per la minore nella misura del 50%come da protocollo del Tribunale di Civitavecchia. I coniugi concordano e stabiliscono che, essendo entrambi autonomi economicamente, ciascuno provvederà al proprio mantenimento;
6. la Signora percepirà per intero quanto dovuto per l'assegno unico;
Pt_1
7. Le parti sono titolari di due conti correnti cointestati presso TE SA PA SP e
., rispetto a tali conti correnti i coniugi stabiliscono che le somme depositate Controparte_1 sul conto verranno giro contate su un conto intestato alla Sig.ra Controparte_1 Parte_1
, mentre le somme presenti sul conto TE SA PA su un conto intestato al Signor
[...]
; Parte_2
8. Per quanto riguarda le vacanze natalizie la figlia minore trascorrerà con i genitori:
-la Vigilia di Natale con l'uno ed il giorno di Natale con l'altro;
-il 31 dicembre con l'uno ed il 1° gennaio con l'altro ad anni alterni, l'Epifania con l'altro;
-il giorno di Pasqua con uno ed il lunedì dell'Angelo con l'altro; Per quanto concerne le vacanze estive ciascun coniuge trascorrerà con la propria figlia almeno una settimana consecutiva da comunicare all'altro genitore almeno 15 giorni prima;
Nei giorni residui delle festività natalizie, pasquali e vacanze estive si osserverà il calendario ordinario di cui al punto n.
2.Tutto ciò fatto salvo diverso accordo tra le parti e tenendo sempre in considerazione la volontà ed i desideri della minore.
9. La signora ed il Sig. si impegnano a mantenere una linea Parte_1 Parte_2 comune nell'educazione della figlia, nonché nelle scelte scolastiche, sportive e mediche relative alla stessa. Ciascuno dei coniugi, inoltre, si rende disponibile a consentire alla propria figlia di trascorrere del tempo con l'altro genitore nella settimana in cui la minore è collocata presso di sé e ciò allo scopo di assecondare i desideri e la volontà della figlia medesima.
10. Il veicolo BMW MI (Tg GJ408MT) di esclusiva proprietà del Sig. che ne sta Pt_2 sostenendo le rate di finanziamento, è attualmente in uso alla Signora che ne diverrà Pt_1 quindi proprietaria accendendo un finanziamento a proprio nome. Il motorino, RW modello Tg.EW72114 e il veicolo Nissan Qashqai, Tg. GM618KJ anch'essi di esclusiva proprietà del Sig. che ne sostiene interamente le spese, resteranno in uso a Pt_2 quest'ultimo;
11. I beni personali di proprietà di ciascun coniuge rimarranno di proprietà dello stesso per quanto riguarda invece i beni coniugali ed acquistati in costanza di matrimonio che sono attualmente custoditi nel magazzino presso la proprietà del Sig. verranno Pt_2 concordemente divisi tra i coniugi;
I coniugi si concedono il reciproco assenso al rilascio e/o al rinnovo del passaporto e degli altri documenti di espatrio relativi alla figlia minore. Fatto salvo quanto previsto al precedente articolo 3) a far data dalla sottoscrizione dell'accordo i coniugi hanno inteso saldati tutti i pendenti rapporti economici esistenti tra i coniugi, passati nonché presenti.
Non vi è dubbio che tra le parti sia venuta meno ogni prospettiva di prosecuzione della vita comune e che pertanto debba essere pronunciata la loro separazione personale.
2 Nulla osta a recepire le condizioni proposte dalle parti, ferma restando la valenza meramente negoziale delle pattuizioni che esulano dal contenuto tipico della separazione. Non vi è luogo a pronuncia sulle spese avendo le parti proposto un ricorso congiunto.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando nella causa civile in primo grado iscritta al n. 981/2025 R.G.V.G., così decide: dichiara la separazione personale dei coniugi (ROMA (RM), Parte_2
04/09/1974) e (ROMA (RM), 30/01/1975) relativamente al matrimonio Parte_1 contratto in Bracciano (RM) il 12 ottobre 2008, trascritto nel registro degli atti di matrimonio del medesimo Comune dell'anno 2008, alle condizioni congiuntamente indicate dalle parti e trascritte in motivazione, ferma la valenza negoziale delle pattuizioni che esulano dal contenuto tipico del giudizio matrimoniale;
nulla sulle spese.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di rito. Civitavecchia, 06/12/2025
Il Presidente estensore
dott.ssa Roberta Nardone
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