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Sentenza 19 febbraio 2025
Sentenza 19 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nuoro, sentenza 19/02/2025, n. 75 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nuoro |
| Numero : | 75 |
| Data del deposito : | 19 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NUORO
Sezione Civile
Il Tribunale di Nuoro, in persona del dott. Riccardo De Vito, in funzione di Giudice Unico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
(281 sexies, comma 3, c.p.c.)
. nella causa iscritta al n. 792/2023 R.G. promossa da:
(CF , in persona del legale rappresentante pro-tempore, e per essa Parte_1 P.IVA_1 quale procuratrice ( , in persona del Parte_2 P.IVA_2 legale rappresentante, rappresentata e difesa dall'Avv. Gilberto Casella Pacca di Matrice, elettivamente domiciliata in Nuoro, via Leonardo Da Vinci 40, presso lo studio dell'Avv. Gianni Pinna attrice – creditrice procedente contro
(C.F. Controparte_1 P.IVA_3 convenuta debitrice esecutata contumace
e
(CF ) CP_2 C.F._1
Convenuto comproprietario non esecutato contumace
Conclusioni:
Parte attrice: previa determinazione della consistenza attuale del compendio immobiliare indicato nelle premesse - non materialmente divisibile come determinato dal G.E. De Vito nella sua ordinanza del 27/4/2023 emessa nel giudizio R.G.E. 28/2021
1 Tribunale di Nuoro - e delle quote di spettanza di ciascuno dei comproprietari, del seguente bene: “Porzione Immobiliare, sita nel Comune di San Teodoro (SS), località Lu Impostu, vico dei Salici, composta da 11,5 vani catastali, con annesso giardino a servizio e quindi di pertinenza della stessa – rappresentato al Catasto Fabbricati del Comune di San Teodoro al foglio 7, particella 217, Piani T1, Zona Censuaria U, Cat. A/7, Classe 1, Rendita € 1.722,38” ordini la sua vendita ai sensi dell'art. 788 c.p.c. e provveda alla ripartizione della somma ricavata in proporzione delle rispettive quote, disponendo che la quota parte di spettanza della C.F. , venga depositata sul Controparte_1 P.IVA_3 libretto vincolato all'ordine del G.E. della procedura esecutiva immobiliare R.G.E. 28/2021 G.E. De Vito presso il
Tribunale di Nuoro, per i provvedimenti di competenza di quest'ultimo. In ogni caso, con vittoria di diritti, onorari e spese di causa, da porsi a carico della massa.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
a mezzo della mandataria con atto di pignoramento Parte_1 Parte_2 notificato in data 16 giugno 2021 a quale legale rappresentante della Parte_3 [...]
per un credito ipotecario di € 1.100,592,78, ha introdotto la procedura esecutiva Controparte_1 immobiliare R.G.E. 28/2021 davanti al Tribunale di Nuoro.
Il pignoramento, trascritto in data 9 luglio 2021 con nota avente Registro generale n. 7170, Registro particolare n. 5631, presso la Conservatoria di Nuoro, colpisce la quota indivisa di ½ della proprietà dei seguenti beni della , siti nel Comune di San Teodoro (SS) Località Lu Controparte_1
Impostu e precisamente: “Porzione Immobiliare sita nel Comune di San Teodoro (SS), località Lu
Impostu, vico dei Salici, composta da 11,5 vani catastali, con annesso giardino a servizio e quindi di pertinenza della stessa – rappresentato al Catasto Fabbricati del Comune di San Teodoro al foglio 7, particella 217, Piani T1, Zona Censuaria U, Cat. A/7, Classe 1, Rendita € 1.722,38”.
Dalle risultanze dei pubblici registri immobiliari, il bene pignorato risulta così intestato: CMI Compagnia
Mobiliare e Immobiliare Srl, comproprietaria per la quota di ½; comproprietario per la CP_2 quota di ½.
Con avviso 599 c.p.c., notificato via pec l'11 gennaio 2022, la a mezzo della mandataria Parte_1
ha avvisato il comproprietario del bene pignorato, della Parte_2 CP_2 pendenza della predetta procedura esecutiva e con notifica pec del 5 dicembre 2022 ha informato il medesimo della data di udienza fissata al 19 gennaio 2023. Con Con provvedimento del 27 aprile 2023, Il visti gli artt. 600 c.p.c. e 181 disp. att. c.p.c., ha sospeso la procedura fino alla definizione del giudizio di divisione disponendo di procedersi alla divisione del bene sopra indicato e fissando il termine di 180 giorni dalla comunicazione della ordinanza per promuovere il
2 giudizio di divisione avanti a sé quale giudice in sede di cognizione, a cura della parte più diligente, mediante notifica di citazione ai litisconsorti necessari di cui all'art. 784 c.p.c.
Con atto di citazione ritualmente notificato in data 24 agosto 2023, la ha introdotto il Parte_1 giudizio divisorio, rassegnando le seguenti conclusioni: previa determinazione della consistenza attuale del compendio immobiliare indicato nelle premesse - non materialmente divisibile come determinato dal G.E. De Vito nella sua ordinanza del 27/4/2023 emessa nel giudizio R.G.E. 28/2021 Tribunale di Nuoro - e delle quote di spettanza di ciascuno dei comproprietari, del seguente bene: “Porzione Immobiliare, sita nel Comune di San Teodoro (SS), località Lu
Impostu, vico dei Salici, composta da 11,5 vani catastali, con annesso giardino a servizio e quindi di pertinenza della stessa
– rappresentato al Catasto Fabbricati del Comune di San Teodoro al foglio 7, particella 217, Piani T1, Zona Censuaria
U, Cat. A/7, Classe 1, Rendita € 1.722,38” ordini la sua vendita ai sensi dell'art. 788 c.p.c. e provveda alla ripartizione della somma ricavata in proporzione delle rispettive quote, disponendo che la quota parte di spettanza della
[...]
C.F. venga depositata sul libretto vincolato all'ordine del G.E. della Controparte_1 P.IVA_3 procedura esecutiva immobiliare R.G.E. 28/2021 G.E. De Vito presso il Tribunale di Nuoro, per i provvedimenti di competenza di quest'ultimo. In ogni caso, con vittoria di diritti, onorari e spese di causa, da porsi a carico della massa.
Con ordinanza in data 5 luglio 2024 è stato nominato in qualità di CTU l'Ing, , al quale è Persona_1 stato conferito il seguente quesito: "Il c.t.u., esaminati gli atti ed i documenti di causa, visitati gli immobili, effettuato ogni opportuno accertamento, eventualmente anche presso pubblici uffici: 1) evidenzi eventuali difformità rispetto all'elaborato peritale depositato nella procedura esecutiva RGE n. 53/2016;
2) dica se i beni siano comodamente divisibili secondo le quote di comproprietà dei condividenti (o secondo le quote dei soggetti che dichiarino di voler restare tra loro in comunione) senza che la divisione comporti spese eccessive, rilevanti opere di modifica, determini onerose servitù reciproche o limiti di godimento, ovvero incida sensibilmente sul valore del bene;
3) in caso affermativo predisponga un progetto divisionale determinando gli eventuali conguagli ed evidenziando, anche a mezzo di planimetrie, le necessarie opere di modifica con i relativi costi, gli enti che debbano eventualmente rimanere in comune, le servitù reciproche;
4) individui in particolare in ossequio al d.p.r. 6 giugno 2001, n. 380: a) il codice fiscale delle parti interessate;
b)i dati catastali degli immobili;
c) il certificato di destinazione urbanistica contenente le prescrizioni urbanistiche delle aree interessate (art. 30 T.U.); d) per gli immobili costruiti dopo il 17 marzo 1985: se non siano state apportate modifiche gli estremi del permesso a costruire o del permesso in sanatoria;
se siano state apportate modifiche gli estremi della concessione in sanatoria o copia autentica della domanda con indicazione degli estremi del versamento delle prime due rate dell'oblazione dovuta;
5) indichi eventuali spese compiute dai comunisti nell'interesse della comunione se risultino da documenti giustificativi già ritualmente acquisiti agli atti e le ripartisca pro quota;
6) indichi eventuali frutti percepiti dai comunisti se risultino da documenti giustificativi già ritualmente acquisiti agli atti e li suddivida tra tutti pro quota;
7) segnali ogni circostanza e fornisca ogni notizia utile ai fini del decidere”.
3 All'udienza del 17 settembre 2024 il CTU ha accettato l'incarico e sono stati concessi al CTU 120 gironi per il deposito dell'elaborato peritale, a decorrere dall'inizio delle operazioni.
All'udienza del 18 febbraio 2025, invitata parte attrice alla discussione, il giudice ha riservato la causa per la decisione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
Dall'elaborato peritale è emerso che l'immobile non è comodamente divisibile.
Non è stata formulata alcuna istanza di assegnazione.
Allo stato, pertanto, non rimane che porre in vendita l'intero immobile ai sensi dell'art. 788 c.p.c., mediante separata ordinanza di delega. Dalla Ctu depositata in sede di divisione, inoltre, emerge che non risultano variazioni di caratteristiche strutturali ed edilizie tali da variarne la stima rispetto alla perizia condotta in sede esecutiva, peraltro dal medesimo consulente.
Allo stato, pertanto, occorre dichiarare non comodamente divisibile l'immobile e procedere alla vendita con separata ordinanza.
All'esito della vendita si procederà a progetto di divisione, mediante assegnazione delle quote del ricavato e previa deduzione delle spese.
PQM
Il Tribunale, non definitivamente pronunciando, così provvedere:
- Visto l'art. 788 c.p.c., accertato che l'immobile non è comodamente divisibile e che non vi è istanza di assegnazione, dispone procedersi alla vendita dell'intero compendio immobiliare, così identificato: Immobile ubicato in San Teodoro, (SS), località Lu Impostu, vico dei Salici, composto da 11,5 vani catastali, con annesso giardino a servizio e quindi di pertinenza della stessa – rappresentato al Catasto
Fabbricati del Comune di San Teodoro al foglio 7, particella 217
- Dispone che la vendita avvenga con le modalità indicate in separata ordinanza.
Nuoro, 19 febbraio 2025
Il giudice
Riccardo De Vito
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