Articolo 9 della Legge 12 marzo 1968, n. 334
Articolo 8Articolo 10
Versione
11 aprile 1968
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Versione
29 luglio 1976
Art. 9.
In attesa dell'emanazione di norme legislative per lo inquadramento, ai fini previdenziali ed assistenziali, delle imprese individuali ed associate che manipolano, trasformano e commerciano i prodotti agricoli e zootecnici, nonche' dei consorzi di bonifica, di irrigazione e di miglioramento fondiario, si applicano i trattamenti previdenziali piu' favorevoli gia' goduti dai lavoratori e i conseguenti obblighi contributivi o assicurativi assunti da ciascuna delle predette imprese e consorzi, anche se non piu' in atto all'entrata in vigore della presente legge. ((1)) --------------- AGGIORNAMENTO (1) La Corte costituzionale con sentenza 14-22 luglio 1976, n. 185 (in G.U. 1a s.s. 28/07/1976) ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell' art. 9 della legge 12 marzo 1968, n. 334 (Norme per l'accertamento dei lavoratori agricoli aventi diritto alle prestazioni previdenziali e per l'accertamento dei contributi agricoli unificati)".
Entrata in vigore il 29 luglio 1976
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