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Sentenza 15 luglio 2025
Sentenza 15 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catanzaro, sentenza 15/07/2025, n. 140 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catanzaro |
| Numero : | 140 |
| Data del deposito : | 15 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Catanzaro – Prima Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Francesca Garofalo - Presidente-
Dott.ssa Elais Mellace - Giudice -
Dott.ssa Fortunata Esposito - Giudice rel. - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1208 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'Anno
2024, avente per oggetto: separazione consensuale ex art. 158 c.c e 473 bis.51 cpc
DI rappresentato e difeso, giusta procura a margine del ricorso, dall'avv. Parte_1
ERRERA GUIDO presso il quale elettivamente domicilia
E
rappresentato e difeso, giusta procura a margine del ricorso, dall'avv. Controparte_1
GERMANO' ANTONELLA presso il quale elettivamente domicilia
RICORRENTI con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Catanzaro il quale ha concluso per l'accoglimento della domanda.
INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 22/07/2024 e Parte_1 Controparte_1 premettendo di aver contratto matrimonio il 14/06/2008 rappresentavano la volontà di separarsi in quanto vivevano una insanabile situazione di contrasto che aveva reso non più tollerabile la loro convivenza, con il conseguente venir meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale.
Si procedeva allo svolgimento del processo nelle forme di cui all'art. 473 bis 51 cpc e raccolte le conclusioni del PM il Tribunale si riservava la decisione.
1 La domanda è fondata e merita accoglimento in quanto si sono realizzate le condizioni di cui all' art.151 c.c.
Le parti hanno definito i loro rapporti alle seguenti condizioni:
1. Pronunciare con decreto di omologa la separazione personale dei coniugi, autorizzando gli stessi a vivere separati, con l'obbligo del reciproco rispetto e di comunicarsi ogni reciproco cambiamento di residenza e/o domicilio, con ordine di annotazione al competente Ufficiale di
Stato civile presso i Pubblici Registri;
2. Disporre che i coniugi nulla dovranno versare l'uno all'altra a titolo di assegno alimentare e/o di mantenimento;
3. Disporre che la casa coniugale, sita in Settingiano - loc. Martelletto, Via Gambieri, n. 11 di proprietà del sig. dove lo stesso vive ormai da solo e su cui grava ancora un Parte_1 mutuo ipotecario che sarà onorato da questi, rimarrà nella sua esclusiva proprietà;
4. I coniugi dichiarano che, con il presente accordo di separazione, hanno regolamentato ogni reciproca pendenza economica e, pertanto, dichiarano che non hanno null'altro da pretendere l'uno dall'altra;
5. I coniugi si concedono vicendevolmente l'assenso per il rilascio dei passaporti.
In ordine agli accordi raggiunti tra le parti, si precisa che il Tribunale dispone a fondamento della sua pronuncia solo quelli riguardanti le materie relative al giudizio in oggetto (assegni di mantenimento e assegnazione della casa familiare) di tutte le altre pattuizioni, aventi carattere esclusivamente obbligatorio, se ne prende meramente atto.
Poiché i patti di cui sopra non sono contrari a norme imperative, il Tribunale ritiene di poter porre i suddetti patti a base della presente decisione.
Trattandosi di procedura su istanza congiunta, nulla deve disporsi in ordine al regime delle spese che rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando sul ricorso congiunto dei coniugi come indicati in epigrafe, così provvede:
a) pronunzia e omologa la separazione personale dei coniugi Parte_2 atto n.6, parte 2 , S. A, reg. Atti Matrimonio anno 2008) ;
[...]
b) prende atto delle pattuizioni dei coniugi;
c) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelle); in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Curinga per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. D)
2 D.P.R 3.11.2000 n.396 (Ordinamento dello Stato Civile);
d spese compensate.
Così deciso in Catanzaro in camera di consiglio il 9/07/2025
Il giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Fortunata Esposito Dott.ssa Francesca Garofalo
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