Ordinanza cautelare 10 luglio 2025
Sentenza 12 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. VI, sentenza 12/02/2026, n. 993 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 993 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00993/2026 REG.PROV.COLL.
N. 03141/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3141 del 2025, proposto da
OR OU, rappresentato e difeso dall'avvocato Emanuela Buffettino, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ufficio Territoriale del Governo Napoli, Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, domiciliataria ex lege in Napoli, via Diaz 11;
per l'annullamento
del provvedimento di revoca nulla osta per lavoro subordinato.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’Interno, Ufficio Territoriale del Governo Napoli;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 7 gennaio 2026 la dott.ssa RA TU e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con il presente ricorso, notificato il 30 maggio 2025 e depositato il 23 giugno 2025, il ricorrente impugna il decreto di revoca del Nulla Osta al lavoro subordinato, a seguito del decreto flussi D.L. n.73/2022 - Codice Pratica: P-NA/L/Q/2023/110675, adottato e notificato in data 31 marzo 2025.
Il ricorrente deduce il difetto di motivazione e di istruttoria della revoca impugnata e la violazione della disciplina di settore e delle circolari in materia; eccesso di potere sotto vari profili e in particolare violazione del principio di buona fede e favore lavoratoris; mancata traduzione in lingua conosciuta dal ricorrente; violazione dell’art. 5, comma 5, TUI.
In particolare, il ricorrente lamenta che l’amministrazione, considerato anche il lungo lasso di tempo trascorso dall’ingresso del lavoratore in Italia sulla base del nulla osta rilasciatogli e considerato che la datrice di lavoro aveva provveduto in data 23 aprile 2024, prima dell’adozione del provvedimento di revoca, ad assumere il ricorrente, avrebbe dovuto, in presenza di omissioni documentali addebitabili al solo datore di lavoro, valorizzare la posizione del lavoratore in buona fede e consentire anche il rilascio di un permesso per attesa occupazione, ex art. 22 TUI e secondo quanto anche previsto dalle circolari in materia, e ciò onde evitare la compromissione delle posizioni giuridiche di rilievo costituzionale attinenti ai diritti fondamentali del lavoratore.
Si è costituita in giudizio l’amministrazione intimata, argomentando per la reiezione del ricorso.
Con ordinanza n. 1560 del 2025, il collegio ha accolto l’istanza cautelare.
In vista dell’udienza di merito, il ricorrente ha depositato le buste paga relative al rapporto di lavoro instaurato e ha insistito per l’accoglimento del ricorso.
All’udienza pubblica del 7 gennaio 2026, il ricorso è stato trattenuto in decisione.
Il ricorso è fondato e va accolto, secondo quanto ritenuto dalla giurisprudenza di questo Tar che, anche sulla scorta delle decisioni del Consiglio di Stato in relazione al valore delle sopravvenienze, ha ritenuto che nel caso di buona fede del cittadino straniero - il cui nulla osta sia stato oggetto di revoca dopo un lungo lasso temporale dall’ingresso- e di avvenuta assunzione dello stesso, si determini una particolare condizione soggettiva in capo al lavoratore straniero che merita di essere tutelata, nel rispetto del principio di proporzionalità e di ragionevolezza, non potendosi addebitare al lavoratore le mancanze del datore di lavoro. E ciò considerato il lungo lasso di tempo trascorso dal rilascio del nulla osta e relativo ingresso del lavoratore in Italia sulla base dello stesso, la mancanza di elementi da cui poter desumere la mala fede del lavoratore, l’inserimento del cittadino straniero nella vita economica e sociale di cui è prova l’avvenuta assunzione comprovata anche dal deposito delle buste paga (cfr. Tar Campania, sent. n. 1572 del 2025 e n. 8310 del 2025; cfr. anche Cons. di Stato, sent. n. 1977 del 2025). Per cui, invece di revocare il nulla osta, l’amministrazione avrebbe dovuto valutare la possibilità di rilascio di un titolo di soggiorno in favore del lavoratore anche in conformità a quanto previsto dalle circolari del medesimo Ministero dell’Interno.
Le peculiari connotazioni della vicenda consentono di compensare tra le parti le spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla il provvedimento di revoca impugnato.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 7 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
IN DE, Presidente
Angela Fontana, Consigliere
RA TU, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| RA TU | IN DE |
IL SEGRETARIO