Sentenza 1 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Genova, sentenza 01/04/2025, n. 428 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Genova |
| Numero : | 428 |
| Data del deposito : | 1 aprile 2025 |
Testo completo
1
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE DI APPELLO DI GENOVA
SEZIONE PRIMA CIVILE
riunita in camera di consiglio e così composta
Dott. Riccardo Baudinelli -Presidente relatore
Dott. Stefano Tarantola -Consigliere
Dott. Francesca Traverso -Consigliere
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa n. 85/2024 R.G. promossa da
(COD. FISC: ) nato in CAVENAGO D'ADDA il Parte_1 C.F._1
15/09/1945 - elettivamente domiciliato presso il difensore in VIA CARPENINO, 43 LA
SPEZIA - rappresentato e difeso dall'Avv. ZAMBELLA PIERPAOLO appellante nei confronti di
(COD. FISC. ) nato in AULLA il 04/11/1943 Controparte_1 C.F._2
elettivamente domiciliato presso i difensori in VIALE RESISTENZA N.43 54011 AULLA - rappresentato e difeso dagli Avv.ti MALATESTA UGO e LOSSI ETTORE;
appellato
CONCLUSIONI
Per l'appellante “Voglia l'adita Corte di Appello di Genova, contrariis reiectis: Pt_1
- in via principale e nel merito, accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in riforma parziale della sentenza n. 478/2023 emessa dal
Tribunale di Massa, Dott. Provenzano, nel procedimento civile RG 3181/2017 depositata in cancelleria in data 04/08/2023 e non notificata, accogliere tutte le conclusioni avanzate nel presente atto e riconoscere la violazione denunciata, annullando, per l'effetto, le statuizioni condannatorie nei confronti del Sig. in quanto non provato il credito Parte_1
fondato sulle fatture contestate per tutte le ragioni esposte, qui da intendersi integralmente ritrascritte.
Vinte le spese, anche del presente grado.”
Per l'appellato “Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Genova, contrariis CP_1
reiectis,
Nel merito: respingere l'appello così come proposto, in quanto inammissibile, manifestamente infondato in fatto e in diritto e, conseguentemente, confermare in ogni sua parte la sentenza impugnata.
Vinte spese, compensi professionali, rimborso forfettario spese generali ed oneri di legge del presente grado di giudizio”
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
Udito il relatore ed esaminati gli atti, trattenuta in decisione senza termini in esito all'udienza del 5/3/2025, svoltasi con la modalità della trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c.;
Emerge univocamente dalle dichiarazioni espresse mediante note depositate dalle parti in relazione alla suddetta udienza collegiale che:
1) l'appellante con note depositate in data 24/1/2025, ha dichiarato, per mezzo del Pt_1 difensore munito procura speciale «di voler rinunciare e per l'effetto rinuncia all'appello promosso»;
2) l'appellato sempre per mezzo del difensore munito di procura speciale, CP_1
con note depositate il 27/1/2025, ha dichiarato di accettare la rinuncia agli atti del giudizio;
3) avuto riguardo al fatto che nella rinuncia e nell'accettazione viene dato atto che le parti hanno raggiunto accordo transattivo, anche se solo l'appellato specifica che «le parti hanno raggiunto un accordo di transazione a definizione totale dell'oggetto del giudizio, in virtù del quale s'intendono rinunziati gli atti e le azioni a spese di lite compensate» e che successivamente sul punto non vi è stata alcuna contestazione da parte dell'appellante, per cui si desume che è pacifica l'esistenza dell'accordo transattivo anche in ordine alla compensazione della spese, appare evidentemente formalizzata la comune richiesta di estinzione del giudizio a spese compensate tra le parti;
3
4) che, in ogni caso, se di regola le spese devono essere poste a carico del rinunciante, ai sensi dell'art. 306, quarto comma, cod. proc. civ., tuttavia nel caso concreto la controparte con la dichiarazione sopra riportata ha rinunciato al relativo rimborso (Cass. Sez. 1,
10/03/2011, n. 5756, Rv. 617136 - 01)
In proposito, la Corte osserva ancora:
i) che il provvedimento con il quale il collegio dichiara l'estinzione del procedimento deve essere emesso con la forma della sentenza ex art. 307 ultimo comma c.p.c.;
ii) che in tal senso si sono espresse Cass. 5163/91, Cass. 14936/2000, ma soprattutto
Cass. 11434/2007 secondo cui, a seguito dell'abrogazione dell'art. 357 c.p.c., che contemplava e disciplinava il reclamo al collegio contro le ordinanze dell'istruttore dichiarative dell'improcedibilità, inammissibilità ed estinzione dell'appello, la pronuncia di siffatti provvedimenti spetta ora al collegio nell'attuale struttura collegiale del giudizio di appello e ha natura formale di sentenza non essendo, detti provvedimenti, più soggetti a reclamo ed essendo perciò decisori e definitivi, con l'ulteriore conseguenza che dette sentenze del giudice di appello sono ricorribili in cassazione ai sensi dell'art. 360 c.p.c. (in senso conforme vedi anche Cass. 19124/2004);
iii) che il D.lvo 149/2022 soltanto per la declaratoria di improcedibilità dell'appello ha stabilito che debba provvedere il consigliere istruttore con ordinanza reclamabile ex art. 178 c.p.c.; iv) che l'art. 350 comma 1 c.p.c., come modificato dal Dlvo 149/2022 stabilisce che
“davanti alla conte d'appello la trattazione dell'appello è affidata all'istruttore, se nominato,
e la decisione è collegiale”;
v) che, in relazione alla previsione dell'art. 359 c.p.c., secondo cui “nei procedimenti d'appello … si osservano, in quanto applicabili, le norme dettate per il procedimento di primo grado davanti al tribunale, se non sono incompatibili con le disposizioni del presente capo”, mentre la pronuncia di estinzione dinanzi al tribunale non ha carattere decisorio ma soltanto procedurale, in quanto ai sensi dell'art. 310 comma1 c.p.c. “l'estinzione del processo non estingue l'azione” e resta alla parte la possibilità di riassunzione nel termine di tre mesi dalla cancellazione della causa dal ruolo ai sensi dell'art. 307 comma 1 c.p.c., invece la pronuncia di estinzione in appello ha carattere decisorio poiché ai sensi dell'art. 310 comma 2 c.p.c. determina il passaggio in giudicato della sentenza di primo grado;
vi) che il carattere decisorio della pronuncia comporta che essa, anche a seguito della riforma di cui al D.lvo 149/2022, debba essere adottata in forma collegiale ai sensi dell'art. 307 ult. co. c.p.c., in base al riparto dei compiti tra consigliere istruttore e collegio previsto 4
dall'art. 350 comma 1 c.p.c., in difetto di una norma che espressamente attribuisca, in deroga a tale riparto, il compito di emettere tale pronuncia al Consigliere Istruttore, come appunto per la declaratoria di improcedibilità dell'appello ex art. 348 c.p.c. nell'attuale formulazione;
vii) che, a seguito del Dlvo n. 164/2024, è stato stabilito che i provvedimenti relativi all'estinzione del giudizio, davanti alla corte d'appello, sono pronunciati dall'istruttore “nei casi espressamente previsti e nei casi di cui agli artt. 309 e 355; in ogni altro caso sono pronunciati dal collegio”.
In conformità alle suddette concordi conclusioni delle parti, verificata la regolarità delle rinunce e delle accettazioni, deve pertanto dichiararsi estinto il presente giudizio di appello;
Così, come richiesto dalle parti, sulla base della concorde volontà dalle stesse inequivocabilmente espressa, come sopra ricostruita, e comunque avuto riguardo al disposto dell'art. 306 ult. co. c.p.c., come interpretato dalla citata Giurisprudenza, le spese del giudizio estinto vanno integralmente compensate tra le parti.
P. Q. M.
La Corte di Appello
Ogni diversa o contraria domanda, eccezione e deduzione disattesa e reietta, definitivamente pronunciando,
1) Dichiara estinto il presente procedimento di appello tra e Parte_1 CP_1
, avente ad oggetto l'impugnazione, proposta con atto di appello notificato il
[...]
23/1/2024, della sentenza pronunciata fra le parti dal Tribunale di Massa in composizione monocratica.
2) Compensa interamente tra le parti le spese del procedimento di appello.
Genova, 12/03/2025
Il Presidente estensore
Dott. Riccardo Baudinelli