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Sentenza 24 aprile 2024
Sentenza 24 aprile 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 24/04/2024, n. 1247 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 1247 |
| Data del deposito : | 24 aprile 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Taranto, Prima Sezione Civile, composto dai SIg. Magistrati:
Dott.ssa Stefania D'ERRICO Presidente relatore
Dott.ssa Federica ROTONDO Giudice
Dott.ssa Marzia MINGIONE Giudice ha emesso la seguente:
S E N T E N Z A nella causa civile in primo grado, iscritta al n. 2988 del Ruolo Generale anno 2022, rimessa per la decisione al Collegio nell'udienza del 14/12/2023, avente ad oggetto: "Separazione giudiziale”
TRA
, rappresentato e difeso dall'Avv. Gianfranco Vella;
Parte_1
-ATTORE/RICORRENTE -
E
, CP_1
- CONVENUTA CONTUMACE-
N O N C H E'
Il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Taranto
-INTERVENUTO EX LEGE-
Conclusioni delle parti: come in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE - IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso per separazione giudiziale del 18.05.2019, depositato il 19.05.2022, il SI. Parte_1
adiva il Tribunale di Taranto per sentire pronunciare la separazione personale dalla SI.ra CP_1
con il quale aveva contratto matrimonio, in regime di comunione legale, in Massafra (TA), il
[...]
22.09.1984, atto n. 170 P. II S.A dell'anno 1984, e dalla cui unione non nascevano figli.
Il SI. deduceva di non percepire alcun tipo di entrata economica, al di fuori del rateo della Pt_1
pensione di invalidità e del reddito di cittadinanza;
deduceva altresì che i coniugi avevano trascorso solo qualche anno insieme, dopodiché la loro convivenza si era interrotta, tant'è che risiedeva in
Crispiano (TA), mentre la sig.ra risiedeva a Bologna. CP_1
1 Il ricorrente rappresentava che il matrimonio non aveva mai assunto una forma consona a tale nome, in quanto da diversi anni ognuno dei coniugi conduceva una vita a sé stante e ciò era da addebitarsi esclusivamente al comportamento assunto dalla SI.ra la quale aveva abbandonato CP_1
definitivamente non solo il tetto coniugale, ma addirittura la stessa città e regione di appartenenza, per vivere lontano dal coniuge, in violazione degli obblighi morali e materiali nascenti dal matrimonio.
Per tali motivi il SI. si rivolgeva al Tribunale adito, chiedendo: Parte_1
“- pronunciare la separazione dei coniugi, con addebito alla moglie;
- autorizzare i coniugi a vivere separati;
- disporre NULLA in ordine al mantenimento;
Con ogni altra conseguenza anche in punto di onorari e spese della procedura”.
Con decreto di fissazione di udienza del 27.05.2022 il Giudice Delegato Dott. Gloria fissava l'udienza del 12.09.2022 (poi rinviata d'ufficio al 20.09.2022) per la comparizione personale dei coniugi.
Con successivo decreto del 29.06.2022 il Presidente della prima sezione civile Dr. S. D'Errico assegnava la causa a sé stessa, per effetto del trasferimento ad altro ufficio del primo giudice.
All'udienza del 20.09.2022, il procuratore di parte ricorrente evidenziava che la notifica del ricorso e del decreto di fissazione d'udienza non si era perfezionata e chiedeva pertanto termine per la rinnovazione;
il G.D. concedeva il termine del 31.10.2022 per la rinotifica e fissava l'udienza presidenziale del 20.12.2022.
All'udienza del 20.12.2022, stante il mancato perfezionamento della notifica, il G.D. concedeva alla parte ricorrente termine per la rinnovazione della stessa e rinviava l'udienza presidenziale al
21.03.2023, autorizzando l'avv. Fella a richiedere informative presso la struttura di ultima residenza in merito all'ultima collocazione della sig.ra CP_1
Alla successiva udienza del 21.03.2023 il procuratore del ricorrente, stante il mancato perfezionamento della notifica, chiedeva di essere autorizzato alla rinnovazione della notifica ai sensi dell'art. 143 c.p.c.; il G.D. concedeva quindi alla parte ricorrente il richiesto termine e rinviava l'udienza presidenziale al
28.09.2023.
All'udienza del 28.09.2023, verificata la regolarità della notifica del ricorso e del pedissequo decreto,
e ritenuta ingiustificata la mancata comparizione della resistente sig.ra prendeva atto CP_1 dell'impossibilità di esperire il tentativo di conciliazione ed in via provvisoria autorizzava i coniugi a vivere separati, ponendo la residenza ove ritenuto opportuno. Nominava Giudice Istruttore sé stessa e fissava l'udienza di comparizione e di trattazione innanzi a sé per il giorno 15.02.2024.
All'udienza del 15.02.2024, il procuratore del ricorrente, depositata telematicamente la notifica effettuata alla resistente ex art 143 c.p.c., si riportava al ricorso introduttivo del giudizio e chiedeva l'accoglimento delle conclusioni ivi rassegnate. IL G.D. dichiarava la contumacia della sig.ra CP_1
e riservava di riferire al collegio per la pronuncia della sentenza di separazione, concedendo alla
[...]
parte attrice termine di giorni 60 per il deposito di comparsa conclusionale.
2 *****
Tutto ciò premesso, nel merito va pronunziata la separazione personale dei coniugi, essendosi verificati fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza.
L'art. 151 c.c., statuendo che “la separazione può essere chiesta quando si verificano, anche indipendentemente dalla volontà di uno o di entrambi i coniugi, fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza o da recare grave pregiudizio alla educazione della prole”, dispone che il Giudice pronunzia la separazione e, ove ne sussistano le condizioni, dichiara a quale dei coniugi sia addebitabile la separazione in ragione della sua condotta contraria ai doveri derivanti dal matrimonio.
Dalle deduzioni difensive del ricorrente si evince che nel rapporto coniugale, non più connotato dalla comunione materiale e spirituale tipica della relazione matrimoniale, si è creata una frattura insanabile, che non ha consentito e non consente la prosecuzione del ménage familiare. Le circostanze desumibili dagli atti di causa (nello specifico, i certificati di residenza dei coniugi, allegati nn. 4 e 5 del ricorso) dimostrano in modo inequivocabile che la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c. Né occorre espletare una specifica istruttoria allo scopo di verificare se la convivenza sia divenuta realmente intollerabile. Infatti, in una doverosa visione evolutiva del rapporto coniugale, il giudice, per pronunciare la separazione, deve verificare, in base ai fatti emersi, ivi compreso il comportamento processuale delle parti, con particolare riferimento alle risultanze del tentativo di conciliazione, l'esistenza, anche in un solo coniuge, di una condizione di disaffezione al matrimonio tale da rendere incompatibile, allo stato la convivenza. Ove tale situazione di intollerabilità di verifichi, anche rispetto ad una sola delle parti, deve ritenersi che questi abbia diritto a chiedere la separazione: con la conseguenza che la relativa domanda costituisce esercizio di un suo diritto (Cass. Civ., sez. I, sentenza 30 gennaio 2013 n. 2183). Orbene, nel caso di specie, già il ricorso del marito ed il contegno processuale assunto dalla moglie, rimasta contumace, hanno reso evidente che le parti non hanno più intenzione di considerarsi reciprocamente marito e moglie, per effetto di un rapporto di coniugo disgregato dai fatti intervenuti nel tempo. Va, dunque, pronunciata la separazione personale, come richiesto dal ricorrente.
Restano da decidere le ulteriori questioni controverse;
in particolare, la domanda di addebito della separazione e le statuizioni di carattere economico.
Sotto il primo profilo, ossia quanto alla richiesta di addebito della separazione formulata dal ricorrente, occorre precisare che, secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale di merito “la separazione personale tra due coniugi è addebitabile al coniuge che abbia posto in essere un comportamento ritenuto gravemente lesivo dei doveri matrimoniali, qualora venga provata la sussistenza di un nesso di causalità tra tale atto ed il naufragio del rapporto matrimoniale, caratterizzato da una vita serena ed agiata sino al verificarsi di tale episodio. Ciò deve ritenersi
3 determinante, ove si consideri che ai fini della pronunzia di addebito il giudice non può limitare la propria indagine alla mera inosservanza dei doveri previsti dall' art. 143 c.c., ma deve pur sempre rigorosamente verificare se sussista un nesso di necessaria correlazione fra la violazione degli obblighi coniugali e l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza, e valutare se e in quale misura la prima si ponga come causa efficiente della seconda o piuttosto come espressione di una già consolidata ed irreversibile situazione di deterioramento del consorzio matrimoniale” (Tribunale
Taranto, sez. I , 01/03/2022 , n. 526). La pronuncia di addebito non può pertanto fondarsi sulla mera violazione degli obblighi coniugali, essendo altresì necessario accertare che tale violazione sia stata eziologicamente idonea a determinare il fallimento della convivenza e del rapporto coniugale (cfr., ex multis, Cass, civ., n. 8862/2012).
Tra i comportamenti posti in violazione degli obblighi coniugali di fedeltà, assistenza morale e materiale e di collaborazione, idonei a giustificare la pronuncia di addebito della separazione del coniuge che di tale violazione si renda responsabile, viene certamente in rilievo l'abbandono senza giustificato motivo della casa coniugale. Detto contegno, salvo l'allontanamento sia stato giustificato dal comportamento dell'altro coniuge, si mostra ex se idoneo a cagionare la crisi coniugale, stante l'unilaterale e ingiustificata interruzione della convivenza e la conseguente disgregazione del nucleo familiare.
Nel caso di specie, il ricorrente, a sostegno della propria richiesta di addebito, ha dedotto che il rapporto coniugale si sarebbe interrotto ormai da diversi anni, e ciò sarebbe addebitabile esclusivamente al comportamento assunto dalla SI.ra la quale avrebbe abbandonato definitivamente non solo CP_1
il tetto coniugale, ma addirittura la stessa città e regione di appartenenza, per vivere lontano dal coniuge, in violazione degli obblighi morali e materiali nascenti dal matrimonio.
Occorre pertanto valutare, alla luce delle emergenze istruttorie, se risulti provata la dedotta violazione dei doveri coniugali da parte della convenuta e se sia ravvisabile il nesso di causalità fra tale condotta e la conseguente intollerabilità della prosecuzione della convivenza coniugale.
Ebbene, nella fattispecie il ricorrente non ha precisato le circostanze in cui sarebbe avvenuto l'abbandono volontario della casa coniugale da parte della moglie né ha provato tale assunto tramite l'espletamento di idonei mezzi istruttori, di cui non ha richiesto l'ammissione.
Dalla documentazione versata in atti non è, peraltro, dato evincere se effettivamente la moglie abbia abbandonato il tetto coniugale, come dedotto dal ricorrente, ovvero se l'allontanamento dalla casa coniugale da parte della stessa sia conseguenza di una condizione di anteriore ed ormai consolidata insofferenza dovuta all'irreversibile venir meno degli iniziali sentimenti di mutua concordia coniugale, ben potendosi ritenere che l'abbandono del domicilio coniugale si ponga come ulteriore sviluppo e sintesi di una già consolidata, conclamata e pacifica crisi familiare preesistente.
4 Nella fattispecie non può quindi ritenersi provato che il comportamento della SI.ra sia stato CP_1 contrario ai doveri coniugali di assistenza morale e materiale e di collaborazione nell'interesse della famiglia, sicché non è ravvisabile il nesso di causalità tra l'asserito abbandono del tetto coniugale da parte della moglie, circostanza rimasta priva di riscontro probatorio, e l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza coniugale. Pertanto, non avendo fornito prove a sostegno delle proprie deduzioni, il SI. è venuto meno all'onere della prova sullo stesso gravante ai sensi dell'art. Pt_2
2697 c.c., nonché ai sensi della pacifica giurisprudenza che pone a carico del coniuge richiedente l'addebito l'onere di fornire la prova dello stesso.
Alla luce di tali considerazioni, la richiesta di addebito formulata dal ricorrente nei riguardi della resistente deve ritenersi infondata e non meritevole di accoglimento.
Quanto agli aspetti economici della controversia, nulla si dispone in ordine al mantenimento, non essendo stata avanzata alcuna richiesta in tal senso.
Le spese.
Le spese del giudizio vanno infine opportunamente compensate fra le parti, tenuto conto della natura della controversia, del tenore e delle ragioni della decisione, della contumacia della convenuta e del rigetto della richiesta di addebito avanzata dal ricorrente.
P. T. M.
Il Tribunale di Taranto, definitivamente pronunziando sulla domanda proposta da nei Parte_1
confronti di con ricorso depositato in data 19.05.2022, così provvede: CP_1
1) PRONUNCIA la separazione giudiziale dei coniugi nato il [...] a Parte_1
Crispiano (TA), e nata il [...] a [...], uniti in matrimonio in CP_1
Massafra (TA) il 22.09.1984, con atto trascritto nei Registri dello Stato Civile del Comune di
Massafra (TA), Atto n. 170 P. II S.A dell'anno 1984;
2) ORDINA al competente ufficiale dello stato civile di procedere alla annotazione della presente sentenza;
3) RIGETTA la richiesta di addebito della separazione formulata dal SI. ; Parte_1
4) COMPENSA integralmente le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Taranto, nella Camera di Consiglio della Prima Sezione Civile in data 23.04.2024.
Il Presidente est.
Dott.ssa Stefania D'ERRICO
5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Taranto, Prima Sezione Civile, composto dai SIg. Magistrati:
Dott.ssa Stefania D'ERRICO Presidente relatore
Dott.ssa Federica ROTONDO Giudice
Dott.ssa Marzia MINGIONE Giudice ha emesso la seguente:
S E N T E N Z A nella causa civile in primo grado, iscritta al n. 2988 del Ruolo Generale anno 2022, rimessa per la decisione al Collegio nell'udienza del 14/12/2023, avente ad oggetto: "Separazione giudiziale”
TRA
, rappresentato e difeso dall'Avv. Gianfranco Vella;
Parte_1
-ATTORE/RICORRENTE -
E
, CP_1
- CONVENUTA CONTUMACE-
N O N C H E'
Il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Taranto
-INTERVENUTO EX LEGE-
Conclusioni delle parti: come in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE - IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso per separazione giudiziale del 18.05.2019, depositato il 19.05.2022, il SI. Parte_1
adiva il Tribunale di Taranto per sentire pronunciare la separazione personale dalla SI.ra CP_1
con il quale aveva contratto matrimonio, in regime di comunione legale, in Massafra (TA), il
[...]
22.09.1984, atto n. 170 P. II S.A dell'anno 1984, e dalla cui unione non nascevano figli.
Il SI. deduceva di non percepire alcun tipo di entrata economica, al di fuori del rateo della Pt_1
pensione di invalidità e del reddito di cittadinanza;
deduceva altresì che i coniugi avevano trascorso solo qualche anno insieme, dopodiché la loro convivenza si era interrotta, tant'è che risiedeva in
Crispiano (TA), mentre la sig.ra risiedeva a Bologna. CP_1
1 Il ricorrente rappresentava che il matrimonio non aveva mai assunto una forma consona a tale nome, in quanto da diversi anni ognuno dei coniugi conduceva una vita a sé stante e ciò era da addebitarsi esclusivamente al comportamento assunto dalla SI.ra la quale aveva abbandonato CP_1
definitivamente non solo il tetto coniugale, ma addirittura la stessa città e regione di appartenenza, per vivere lontano dal coniuge, in violazione degli obblighi morali e materiali nascenti dal matrimonio.
Per tali motivi il SI. si rivolgeva al Tribunale adito, chiedendo: Parte_1
“- pronunciare la separazione dei coniugi, con addebito alla moglie;
- autorizzare i coniugi a vivere separati;
- disporre NULLA in ordine al mantenimento;
Con ogni altra conseguenza anche in punto di onorari e spese della procedura”.
Con decreto di fissazione di udienza del 27.05.2022 il Giudice Delegato Dott. Gloria fissava l'udienza del 12.09.2022 (poi rinviata d'ufficio al 20.09.2022) per la comparizione personale dei coniugi.
Con successivo decreto del 29.06.2022 il Presidente della prima sezione civile Dr. S. D'Errico assegnava la causa a sé stessa, per effetto del trasferimento ad altro ufficio del primo giudice.
All'udienza del 20.09.2022, il procuratore di parte ricorrente evidenziava che la notifica del ricorso e del decreto di fissazione d'udienza non si era perfezionata e chiedeva pertanto termine per la rinnovazione;
il G.D. concedeva il termine del 31.10.2022 per la rinotifica e fissava l'udienza presidenziale del 20.12.2022.
All'udienza del 20.12.2022, stante il mancato perfezionamento della notifica, il G.D. concedeva alla parte ricorrente termine per la rinnovazione della stessa e rinviava l'udienza presidenziale al
21.03.2023, autorizzando l'avv. Fella a richiedere informative presso la struttura di ultima residenza in merito all'ultima collocazione della sig.ra CP_1
Alla successiva udienza del 21.03.2023 il procuratore del ricorrente, stante il mancato perfezionamento della notifica, chiedeva di essere autorizzato alla rinnovazione della notifica ai sensi dell'art. 143 c.p.c.; il G.D. concedeva quindi alla parte ricorrente il richiesto termine e rinviava l'udienza presidenziale al
28.09.2023.
All'udienza del 28.09.2023, verificata la regolarità della notifica del ricorso e del pedissequo decreto,
e ritenuta ingiustificata la mancata comparizione della resistente sig.ra prendeva atto CP_1 dell'impossibilità di esperire il tentativo di conciliazione ed in via provvisoria autorizzava i coniugi a vivere separati, ponendo la residenza ove ritenuto opportuno. Nominava Giudice Istruttore sé stessa e fissava l'udienza di comparizione e di trattazione innanzi a sé per il giorno 15.02.2024.
All'udienza del 15.02.2024, il procuratore del ricorrente, depositata telematicamente la notifica effettuata alla resistente ex art 143 c.p.c., si riportava al ricorso introduttivo del giudizio e chiedeva l'accoglimento delle conclusioni ivi rassegnate. IL G.D. dichiarava la contumacia della sig.ra CP_1
e riservava di riferire al collegio per la pronuncia della sentenza di separazione, concedendo alla
[...]
parte attrice termine di giorni 60 per il deposito di comparsa conclusionale.
2 *****
Tutto ciò premesso, nel merito va pronunziata la separazione personale dei coniugi, essendosi verificati fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza.
L'art. 151 c.c., statuendo che “la separazione può essere chiesta quando si verificano, anche indipendentemente dalla volontà di uno o di entrambi i coniugi, fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza o da recare grave pregiudizio alla educazione della prole”, dispone che il Giudice pronunzia la separazione e, ove ne sussistano le condizioni, dichiara a quale dei coniugi sia addebitabile la separazione in ragione della sua condotta contraria ai doveri derivanti dal matrimonio.
Dalle deduzioni difensive del ricorrente si evince che nel rapporto coniugale, non più connotato dalla comunione materiale e spirituale tipica della relazione matrimoniale, si è creata una frattura insanabile, che non ha consentito e non consente la prosecuzione del ménage familiare. Le circostanze desumibili dagli atti di causa (nello specifico, i certificati di residenza dei coniugi, allegati nn. 4 e 5 del ricorso) dimostrano in modo inequivocabile che la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c. Né occorre espletare una specifica istruttoria allo scopo di verificare se la convivenza sia divenuta realmente intollerabile. Infatti, in una doverosa visione evolutiva del rapporto coniugale, il giudice, per pronunciare la separazione, deve verificare, in base ai fatti emersi, ivi compreso il comportamento processuale delle parti, con particolare riferimento alle risultanze del tentativo di conciliazione, l'esistenza, anche in un solo coniuge, di una condizione di disaffezione al matrimonio tale da rendere incompatibile, allo stato la convivenza. Ove tale situazione di intollerabilità di verifichi, anche rispetto ad una sola delle parti, deve ritenersi che questi abbia diritto a chiedere la separazione: con la conseguenza che la relativa domanda costituisce esercizio di un suo diritto (Cass. Civ., sez. I, sentenza 30 gennaio 2013 n. 2183). Orbene, nel caso di specie, già il ricorso del marito ed il contegno processuale assunto dalla moglie, rimasta contumace, hanno reso evidente che le parti non hanno più intenzione di considerarsi reciprocamente marito e moglie, per effetto di un rapporto di coniugo disgregato dai fatti intervenuti nel tempo. Va, dunque, pronunciata la separazione personale, come richiesto dal ricorrente.
Restano da decidere le ulteriori questioni controverse;
in particolare, la domanda di addebito della separazione e le statuizioni di carattere economico.
Sotto il primo profilo, ossia quanto alla richiesta di addebito della separazione formulata dal ricorrente, occorre precisare che, secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale di merito “la separazione personale tra due coniugi è addebitabile al coniuge che abbia posto in essere un comportamento ritenuto gravemente lesivo dei doveri matrimoniali, qualora venga provata la sussistenza di un nesso di causalità tra tale atto ed il naufragio del rapporto matrimoniale, caratterizzato da una vita serena ed agiata sino al verificarsi di tale episodio. Ciò deve ritenersi
3 determinante, ove si consideri che ai fini della pronunzia di addebito il giudice non può limitare la propria indagine alla mera inosservanza dei doveri previsti dall' art. 143 c.c., ma deve pur sempre rigorosamente verificare se sussista un nesso di necessaria correlazione fra la violazione degli obblighi coniugali e l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza, e valutare se e in quale misura la prima si ponga come causa efficiente della seconda o piuttosto come espressione di una già consolidata ed irreversibile situazione di deterioramento del consorzio matrimoniale” (Tribunale
Taranto, sez. I , 01/03/2022 , n. 526). La pronuncia di addebito non può pertanto fondarsi sulla mera violazione degli obblighi coniugali, essendo altresì necessario accertare che tale violazione sia stata eziologicamente idonea a determinare il fallimento della convivenza e del rapporto coniugale (cfr., ex multis, Cass, civ., n. 8862/2012).
Tra i comportamenti posti in violazione degli obblighi coniugali di fedeltà, assistenza morale e materiale e di collaborazione, idonei a giustificare la pronuncia di addebito della separazione del coniuge che di tale violazione si renda responsabile, viene certamente in rilievo l'abbandono senza giustificato motivo della casa coniugale. Detto contegno, salvo l'allontanamento sia stato giustificato dal comportamento dell'altro coniuge, si mostra ex se idoneo a cagionare la crisi coniugale, stante l'unilaterale e ingiustificata interruzione della convivenza e la conseguente disgregazione del nucleo familiare.
Nel caso di specie, il ricorrente, a sostegno della propria richiesta di addebito, ha dedotto che il rapporto coniugale si sarebbe interrotto ormai da diversi anni, e ciò sarebbe addebitabile esclusivamente al comportamento assunto dalla SI.ra la quale avrebbe abbandonato definitivamente non solo CP_1
il tetto coniugale, ma addirittura la stessa città e regione di appartenenza, per vivere lontano dal coniuge, in violazione degli obblighi morali e materiali nascenti dal matrimonio.
Occorre pertanto valutare, alla luce delle emergenze istruttorie, se risulti provata la dedotta violazione dei doveri coniugali da parte della convenuta e se sia ravvisabile il nesso di causalità fra tale condotta e la conseguente intollerabilità della prosecuzione della convivenza coniugale.
Ebbene, nella fattispecie il ricorrente non ha precisato le circostanze in cui sarebbe avvenuto l'abbandono volontario della casa coniugale da parte della moglie né ha provato tale assunto tramite l'espletamento di idonei mezzi istruttori, di cui non ha richiesto l'ammissione.
Dalla documentazione versata in atti non è, peraltro, dato evincere se effettivamente la moglie abbia abbandonato il tetto coniugale, come dedotto dal ricorrente, ovvero se l'allontanamento dalla casa coniugale da parte della stessa sia conseguenza di una condizione di anteriore ed ormai consolidata insofferenza dovuta all'irreversibile venir meno degli iniziali sentimenti di mutua concordia coniugale, ben potendosi ritenere che l'abbandono del domicilio coniugale si ponga come ulteriore sviluppo e sintesi di una già consolidata, conclamata e pacifica crisi familiare preesistente.
4 Nella fattispecie non può quindi ritenersi provato che il comportamento della SI.ra sia stato CP_1 contrario ai doveri coniugali di assistenza morale e materiale e di collaborazione nell'interesse della famiglia, sicché non è ravvisabile il nesso di causalità tra l'asserito abbandono del tetto coniugale da parte della moglie, circostanza rimasta priva di riscontro probatorio, e l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza coniugale. Pertanto, non avendo fornito prove a sostegno delle proprie deduzioni, il SI. è venuto meno all'onere della prova sullo stesso gravante ai sensi dell'art. Pt_2
2697 c.c., nonché ai sensi della pacifica giurisprudenza che pone a carico del coniuge richiedente l'addebito l'onere di fornire la prova dello stesso.
Alla luce di tali considerazioni, la richiesta di addebito formulata dal ricorrente nei riguardi della resistente deve ritenersi infondata e non meritevole di accoglimento.
Quanto agli aspetti economici della controversia, nulla si dispone in ordine al mantenimento, non essendo stata avanzata alcuna richiesta in tal senso.
Le spese.
Le spese del giudizio vanno infine opportunamente compensate fra le parti, tenuto conto della natura della controversia, del tenore e delle ragioni della decisione, della contumacia della convenuta e del rigetto della richiesta di addebito avanzata dal ricorrente.
P. T. M.
Il Tribunale di Taranto, definitivamente pronunziando sulla domanda proposta da nei Parte_1
confronti di con ricorso depositato in data 19.05.2022, così provvede: CP_1
1) PRONUNCIA la separazione giudiziale dei coniugi nato il [...] a Parte_1
Crispiano (TA), e nata il [...] a [...], uniti in matrimonio in CP_1
Massafra (TA) il 22.09.1984, con atto trascritto nei Registri dello Stato Civile del Comune di
Massafra (TA), Atto n. 170 P. II S.A dell'anno 1984;
2) ORDINA al competente ufficiale dello stato civile di procedere alla annotazione della presente sentenza;
3) RIGETTA la richiesta di addebito della separazione formulata dal SI. ; Parte_1
4) COMPENSA integralmente le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Taranto, nella Camera di Consiglio della Prima Sezione Civile in data 23.04.2024.
Il Presidente est.
Dott.ssa Stefania D'ERRICO
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