Sentenza 28 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 28/05/2025, n. 852 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 852 |
| Data del deposito : | 28 maggio 2025 |
Testo completo
N. V.G. 22635/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
SEZIONE TERZA CIVILE
Riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei magistrati
COSTANZA TETI Presidente est.
FRANCESCO RINALDI Giudice
ANDREA MARCHESI Giudice pronunzia la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA
Nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 22635/2024 R.G. promossa da:
(c.f. ), con l'avv. CAFFETTO METILDE, elettivamente domiciliato Parte_1 C.F._1 presso lo studio del difensore in Montichiari (BS), via Pietro Zocchi Alberti, n. 4
e
(c.f. ), con l'avv. CAFFETTO METILDE, Parte_2 C.F._2
elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore in Montichiari (BS), via Pietro Zocchi Alberti, n. 4
RICORRENTI
E CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
Oggetto: separazione consensuale e divorzio a conclusioni congiunte.
CONCLUSIONI
In data 13.3.2025 le parti hanno rassegnato le seguenti conclusioni ex art. 127 ter c.p.c.:
PER LA SEPARAZIONE: «1) Vite separate con obbligo del mutuo rispetto, dandosi atto che il signor
[...] si è già trasferito presso altra abitazione col consenso della coniuge;
Pt_1
2) Affido condiviso del figlio ad entrambi i genitori;
Persona_1
3) La signora continuerà a risiedere insieme al figlio nella casa familiare sita in Parte_3
Bedizzole Viale Aldo Moro n.
6. La signora s'impegna a rilasciare l'abitazione nel caso in cui decidesse Pt_1 di intraprendere una stabile convivenza con altra persona.
Le parti danno atto che la casa famigliare è cointestata ai coniugi che si trovano in regime di comunione legale dei beni e che sull'immobile grava un mutuo ipotecario intestato e pagato esclusivamente dal marito.
La signora si impegna a trasferire a titolo gratuito al signor che si Parte_3 Parte_1 impegna ad accettare la quota di ½ dell'immobile adibito a casa coniugale costituito da appartamento composto da cucina, ripostiglio, soggiorno, due camere, wc e disimpegno oltre corte esclusiva pertinenziale
A/2 classe 3 consistenza 5 vani, superficie catastale 108 mq- part. 416 sub 53 Via Valcamonica piano s1, categoria C/6, classe U, consistenza 28 mq rendita catastale euro 43,38). Il signor si accolla Parte_1 interamente il pagamento dei ratei residui del mutuo in essere.
Le parti danno atto che detto impegno al trasferimento immobiliare rientra nella regolamentazione dei rapporti patrimoniali fra coniugi per la composizione bonaria del presente procedimento di separazione e di scioglimento del matrimonio.
4) Il signor verserà, a titolo di contributo al mantenimento del figlio la somma di euro 350,00 Parte_1
(trecentocinquanta) mensili che sarà versata anticipatamente entro il primo giorno di ogni mese, a decorrere dal mese di dicembre 2024 e sarà annualmente rivalutata in base agli indici Istat;
La signora rinuncia al contributo per il proprio mantenimento da parte del marito Parte_3 stante l'imminente inizio dell'attività lavorativa che la renderà economicamente autosufficiente.
5) Tutte le spese straordinarie relative al figlio elencate nel protocollo del Tribunale di Brescia Persona_1 che si allega, saranno sostenute dal padre nella misura del 100%;
6) Quanto alle frequentazioni il padre potrà tenere con sé il figlio a fine settimana alternati dal sabato mattina alla domenica sera, nonché due volte alla settimana in giorni che verranno concordati di volta in volta in base ai turni lavorativi dei genitori. Il padre potrà tenere il figlio con sé anche in altri momenti ogniqualvolta lo desideri, previo accordo con la madre e preavviso.
Le festività del Natale o del Capodanno nonché di Pasqua o del Lunedì dell'Angelo, verranno alternate e gli altri giorni di festività verranno concordati tra i genitori di volta in volta anche in base alle esigenze lavorative degli stessi.
Ciascun genitore trascorrerà inoltre con il figlio due settimane anche non consecutive durante Persona_1 il periodo estivo, settimane da comunicarsi reciprocamente entro la fine del mese di giugno.
Le parti s'impegnano in solido, e nei rapporti interni per la quota del 50% ciascuno, a pagare gli onorari dovuti all'Avv. Metilde Caffetto per la consulenza e l'assistenza giudiziale e stragiudiziale fornita nel presente procedimento sia di separazione che di divorzio e che viene quantificata in € 3.000,00 oltre ad accessori di legge (15% spese generali, 4% cassa avvocati e 22% di iva).
Le parti dichiarano di non aver null'altro a pretendere reciprocamente per i motivi sopraesposti.
Spese di giudizio interamente compensate.»
PER IL DIVORZIO: «Le parti chiedono la pronuncia della sentenza di scioglimento del matrimonio alle medesime condizioni della separazione.»
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le parti hanno contratto matrimonio civile in Romania in data 07/06/2015, come da atto di matrimonio n. 9 Serie CG n. 840646 allegato in traduzione autenticata e iscritto presso il comune di
Bedizzole, ove le parti hanno stabilito la propria residenza.
Con dichiarazione resa ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., i coniugi hanno ribadito la volontà di separarsi e hanno rinunciato al tentativo di conciliazione. Le parti, ai sensi dell'art. 473-bis.49 c.p.c., hanno chiesto anche la pronuncia dello scioglimento del matrimonio formulando le relative conclusioni. Non essendo tale domanda ancora procedibile stante il mancato decorso del termine di cui all'art. 3, n. 2, lett. b), L. 898/1970, la causa deve essere rimessa al Giudice relatore affinché questi – decorsi sei mesi dalla data di comparizione dei coniugi e, quindi, dalla scadenza del termine di deposito delle note ex art. 127 ter, comma 5, c.p.c. – provveda ad acquisire la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare ex art. 2, L. 898/1970, nonché la conferma delle condizioni con riferimento allo scioglimento del matrimonio che potranno essere modificate nei limiti di cui all'art. 473-bis.19, comma 2, c.p.c..
***
Le condizioni di separazione concordate appaiono conformi alla legge ed all'interesse del figlio minore.
Nulla osta, quindi, all'omologazione della separazione.
Alla luce dell'accordo raggiunto, le spese di lite vengono liquidate con la sentenza definitiva.
Si dà altresì atto che le parti hanno rinunciato all'impugnazione dell'emananda sentenza.
Con separata ordinanza si provvede alla rimessione in istruttoria per la fissazione di udienza per il divorzio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia in composizione collegiale, non definitivamente pronunciando, visti gli artt.150 comma 1 c.c. e 473-bis.51 c.p.c.:
1) omologa la separazione consensuale dei coniugi, alle condizioni pattuite;
2) ordina che la presente sentenza sia trasmessa, a cura della Cancelleria, all'Ufficiale dello
Stato Civile del Comune in cui il matrimonio fu iscritto, per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 comma 1 lett. d) D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396;
3) provvede come da separata ordinanza per la rimessione della causa sul ruolo del Giudice relatore.
Brescia, Camera di consiglio del 27.5.2025
Il Presidente est.
Costanza Teti