Sentenza 15 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Como, sentenza 15/04/2025, n. 161 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Como |
| Numero : | 161 |
| Data del deposito : | 15 aprile 2025 |
Testo completo
N. 1216 /2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI COMO SEZIONE II CIVILE
in composizione monocratica e in funzione di Giudice del Lavoro, in persona della dott.ssa Giulia Rachele Bignami, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella controversia di primo grado promossa da
(C.F. ) Parte_1 C.F._1 con l'Avv. SCHENATTI GIUSEPPE, parte elettivamente domiciliata presso lo
Studio del difensore in Milano, via M. Greppi n. 10
- RICORRENTE -
contro
(C.F. ) Controparte_1 P.IVA_1
- RESISTENTE CONTUMACE -
Oggetto: pagamento somme e impugnazione licenziamento per g.m.o.
FATTO E DIRITTO con ricorso depositato in data 19 novembre 2024, ha convenuto in Parte_1 giudizio avanti al Tribunale di Como la Controparte_2 chiedendo al Tribunale di
“nel merito, per tutti i motivi esposti in ricorso: 1) accertare e dichiarare la nullità e/o l'inefficacia e/o l'illegittimità del licenziamento intimato al sig. da con lettera dell'8 aprile Parte_1 Controparte_1
2024; per l'effetto: 2) ai sensi del combinato disposto degli artt. 9 e 3, D.lgs. 4 marzo 2015, n. 23, vista la sentenza n. 194/2018 della Corte Costituzionale, condannare in persona del legale Controparte_1
in persona del legale rappresentante pro tempore, il Controparte_1 complessivo importo lordo di € 10.243,78 a titolo di retribuzione dei mesi di gennaio, febbraio, marzo e aprile 2024 (quanto a € 7.878,68), indennità sostitutiva del preavviso (quanto a € 620,48) e TF (quanto a € 1.744,62), o quei maggiori o minori importi per quei differenti titoli ritenuti di giustizia all'esito dell'istruttoria; per l'effetto: 4) condannare Controparte_1
in persona legale rappresentante pro tempore, a corrispondere al sig.
[...] il complessivo importo lordo di € 10.243,78 a titolo di Parte_1 retribuzione dei mesi di gennaio, febbraio, marzo e aprile 2024, indennità sostitutiva del preavviso e TF (quest'ultimo pari a € 1.744,62 lordi), o quei maggiori o minori importi per quei differenti titoli ritenuti di giustizia all'esito dell'istruttoria;”
Il tutto oltre interessi e rivalutazione e, in ogni caso, con vittoria delle spese di lite da distrarsi a favore del procuratore antistatario. pur regolarmente citata, non si è Controparte_2 costituita in giudizio e ne è stata, pertanto, dichiarata la contumacia.
*** * ***
Come risulta dalla documentazione di causa, è stata assunto da Parte_1 in data 7 giugno 2023, in forza di Controparte_2 contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato e pieno, con la qualifica di operaio inquadrato nel 2° livello del CCNL Edili industria (cfr. doc. 2)
In data 8 aprile 2024 la convenuta ha formalmente comunicato al dipendente il licenziamento per giustificato motivo oggettivo perché “non vi è più alcun cantiere attivo”
e che “non è stato neanche possibile reperire un'altra posizione lavorativa dove poterla utilmente ricollocare”(cfr. doc. 3, fascicolo ricorrente).
2 Con il presente giudizio, impugna il licenziamento contestando la Parte_1 ricorrenza del giustificato motivo oggettivo addotto dall'azienda. Lamenta, altresì, di essere rimasto creditore delle retribuzioni per i mesi di gennaio, febbraio, marzo e aprile 2024, nonché dell'indennità sostitutiva del preavviso e del TF.
Ha concluso, pertanto, come sopra precisato.
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Il ricorso è fondato e, quindi, deve essere accolto.
Come noto, “nell'ipotesi di licenziamento per giustificato motivo oggettivo, nella cui nozione rientra anche l'ipotesi di riassetti organizzativi attuati per la più economica gestione dell'azienda, grava sull'imprenditore l'onere di provare l'effettività delle ragioni poste a fondamento del licenziamento” (Cass. Civ., Sez. Lav., 14 giugno 2005, n. 12769).
Nel caso di specie, il suddetto onere non è stato soddisfatto poiché
[...] non si è costituita e ha rinunciato a svolgere Controparte_2 qualsivoglia difesa. Peraltro, su tutte le circostanze dedotte in atti è stato disposto l'interrogatorio formale della convenuta che non si è presentata a renderlo, e ha omesso di presenziare alle udienze con atteggiamento che si ritiene rilevante al fine del decidere.
Tanto basta per concludere per l'illegittimità del licenziamento per cui è causa.
E' documentale che il rapporto di lavoro rientri, ratione temporis, nell'ambito di applicazione della disciplina di cui al Decreto Legislativo 23/2015.
L'art. 9 D. Lgs. 23/2015 stabilisce che “ove il datore di lavoro non raggiunga i requisiti dimensionali di cui all'articolo 18, ottavo e nono comma, della legge n. 300 del 1970, non si applica l'articolo 3, comma 2, e l'ammontare delle indennità e dell'importo previsti dall'articolo 3, comma 1, dall'articolo 4, comma 1 e dall'articolo 6, comma 1, è dimezzato e non può in ogni caso superare il limite di sei mensilità”. L'art. 3, co. 1, D. Lgs. 23/2015 – così come modificato dall'art. 3, co.1, D.L. 87/2018, convertito con modificazioni dalla Legge 96/2018 – prevede che “salvo quanto disposto dal comma 2, nei casi in cui risulta accertato che non ricorrono gli estremi del licenziamento per giustificato motivo oggettivo o per giustificato motivo soggettivo o giusta causa, il giudice dichiara estinto il rapporto di lavoro alla data del licenziamento e condanna il datore di lavoro al pagamento di un'indennità non assoggettata a contribuzione previdenziale di importo pari a due mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di
3 fine rapporto per ogni anno di servizio, in misura comunque non inferiore a sei e non superiore a trentasei mensilità”.
La Corte Costituzionale, con sentenza 8 novembre 2018, n. 194, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del suddetto comma, limitatamente alle parole “di importo pari a due mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto per ogni anno di servizio,”.
Dovendosi quindi tener conto di un'indennità commisurata tra un minimo di tre e un massimo di sei mensilità, e avere riguardo dei criteri di quantificazione previsti dalla legge (in primis, in ossequio all'insegnamento della Consulta, dell'anzianità della ricorrente), si ritiene equo condannare a Controparte_2 risarcire a il danno determinato in misura di a quattro mensilità Parte_1 dell'ultima retribuzione globale di fatto (da calcolarsi tenuto conto di un tallone di €
2.077,02 lordi, come dedotto e non utilmente contestato), oltre interessi e rivalutazione dal dovuto al saldo.
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ha chiesto la condanna della società convenuta al pagamento Parte_1 dell'indennità sostitutiva del preavviso, e la domanda deve essere accolta.
Al riguardo, con motivazione cui si ritiene di aderire, la Suprema Corte ha affermato che “in caso di licenziamento illegittimo, mentre in relazione alla tutela reale - in forza dell'efficacia ripristinatoria del contratto attribuita dalla legge - l'indennità sostitutiva del preavviso è incompatibile con la reintegra, perché non si ha interruzione del rapporto, viceversa, stante il carattere meramente risarcitorio accordato dalla tutela obbligatoria, il diritto all'indennità sostitutiva del preavviso sorge per il fatto che il rapporto è risolto. In quest'ultimo caso, l'indennità prevista dall'art. 2 della legge n. 604 del 1966 va a compensare i danni derivanti dalla mancanza di giusta causa e giustificato motivo, mentre l'indennità sostitutiva del preavviso va a compensare il fatto che il recesso, oltre che illegittimo, è stato intimato in tronco. Conseguentemente, non vi è incompatibilità tra le due prestazioni, mentre sarebbe incongruo sanzionare nello stesso modo due licenziamenti, entrambi privi di giustificazione, l'uno intimato con preavviso e l'altro in tronco” (Cass. Civ., Sez.
Lav., 16 ottobre 2006, n. 22127).
Sicché, ritenuta la correttezza dei conteggi formulati da parte attrice in forza di quanto previsto dalla contrattazione collettiva di riferimento,
[...]
[...] [...]
[...]
[...]
[...] eve altresì essere condannata a pagare in favore del ricorrente Controparte_3
€ 620,48 lordi, oltre interessi e rivalutazione dal dovuto al saldo effettivo.
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La ricorrente si duole, infine, di non aver percepito quanto spettante a saldo della retribuzione di gennaio, febbraio, marzo e aprile 2024, e di essere rimasto creditore delle competenze di fine rapporto e del TF.
Sotto un profilo di ordine generale deve rammentarsi che, “avendone l'onere, compete al datore di lavoro, il quale non possa provare la corresponsione di quanto dovuto al dipendente a titolo di retribuzione mediante la normale documentazione liberatoria data dalle regolamentari buste paga recanti la firma dell'accipiente, fornire la prova rigorosa dei relativi pagamenti che abbia in effetti eseguito in relazione ai singoli crediti vantati dal lavoratore e della cui sussistenza sia stata acquisita la dimostrazione” (Cass. Civ., Sez. Lav., 13 aprile 1992, n. 4512; Cass. Civ., Sez.
Lav., 6 marzo 1986, n. 1484). Ancora, “in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento, ed anche nel caso in cui sia dedotto (come nella specie, in via di eccezione) l'inesatto adempimento dell'obbligazione, al creditore istante sarà sufficiente allegare tale inesattezza (per violazione di doveri accessori, come quello di informazione, ovvero per mancata osservanza dell'obbligo di diligenza, o per difformità quantitative o qualitative dei beni), gravando ancora una volta sul debitore l'onere di dimostrare l'avvenuto, esatto, adempimento” (Cass. Civ., Sez. Lav., 3 luglio 2009, n. 15677).
Sarebbe stato onere esclusivo di Controparte_2 dimostrare di aver corrisposto al lavoratore tutto quanto dovuto;
tuttavia, la prova è mancata in quanto il datore di lavoro non si è costituito in giudizio e ha omesso di svolgere le proprie difese.
Per questi motivi
, ritenuta la correttezza dei conteggi attorei, la convenuta deve essere condannata a corrispondere, per questa voce, ulteriori € 9.623,30 (di cui
1744,62 a titolo di TF), oltre rivalutazione e interessi dal dovuto al saldo effettivo.
La regolazione delle spese di lite segue la soccombenza e, pertanto,
[...] deve essere condannata alla rifusione delle Controparte_2
5 stesse nella misura di cui al dispositivo, con distrazione a favore del procuratore antistatario.
La sentenza è provvisoriamente esecutiva ex art. 431 c.p.c.
P.Q.M.
il Giudice, definitivamente pronunciando, accerta e dichiara l'illegittimità del licenziamento intimato a e, per Parte_1
l'effetto, condanna a risarcirgli il danno Controparte_2 determinato in misura pari a quattro mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto, oltre interessi e rivalutazione dal dovuto al saldo.
Condanna a pagare in favore di Controparte_2 Pt_1
€ 10.243,78 (di cui 1744,62 a titolo di TF), oltre interessi e rivalutazione dal
[...] dovuto al saldo effettivo.
Condanna lla rifusione delle spese di lite Controparte_2 che liquida in complessivi € 4.000,00 oltre spese generali e accessori come per legge, da distrarsi a favore dell'Avv. Schenatti.
Sentenza provvisoriamente esecutiva.
Como, 15 aprile 2025
IL GIUDICE dott.ssa Giulia Rachele Bignami
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