TRIB
Sentenza 20 dicembre 2025
Sentenza 20 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 20/12/2025, n. 2396 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 2396 |
| Data del deposito : | 20 dicembre 2025 |
Testo completo
T R I B U N A L E D I P A T T I
S E Z I O N E L A V O R O
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro dott. Carmelo Proiti, in data 19/12/2025 – all'esito del deposito delle note scritte ex art. 127 ter c.p.c.- ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento iscritto al n. 813/2023 R.G. e vertente
TRA
, nato a [...] il [...], C.F.: Parte_1
ed ivi residente in c.da Brucoli n. 2, C.F._1 elettivamente domiciliato in Capo d'Orlando (ME), alla via Consolare
Antica n. 745, presso lo studio dell'avv. Michele Ridolfo che la rappresenta e difende come da procura in atti
RICORRENTE
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato CP_1
e difeso dagli Avv.ti Cherubina Ciriello, Maria Cammaroto e Oliviero
Atzeni, giusta procura generale indicata in atti, elettivamente domiciliata in Messina presso l'Ufficio Legale della sede Provinciale dell'Istituto
RESISTENTE
OGGETTO: Cancellazione elenchi anagrafici anni 2013-2014-2015
CONCLUSIONI: Come da atti e verbali di causa MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 19/03/2023 parte ricorrente conveniva in giudizio l' deducendo di aver espletato, come bracciante agricolo, CP_1 regolarmente la propria attività lavorativa alle dipendenze dell'azienda agricola “La Coccinella Soc. Coop.”, p.iva , con sede legale P.IVA_1
in Pirano (ME) alla Via Nazionale Gliaca G. 699, accumulando 102 giornate lavorative per gli anni 2013 (dal 14 giugno al 31 dicembre, per
102 giornate lavorative), 2014 (dal 26 giugno al 31 dicembre, per 102 giornate lavorative) e 2015 ( per 102 giornate lavorative). Lamentava che l' , l'aveva erroneamente cancellato dagli elenchi dei lavoratori CP_1
agricoli, e che inutili erano stati successivi ricorsi amministrativi.
Chiedeva, pertanto, la condanna dell' a reiscriverlo presso gli CP_1
elenchi anagrafici per gli anni e le giornate cancellati, come sopra indicati, con vittoria di spese e compensi da distrarsi in favore del proprio procuratore antistatario. Depositava altresì la dichiarazione ex. art. 152 disp. att. c.p.c.
L' resisteva in giudizio con memoria di costituzione depositata il CP_1
27/06/2023 contestando nel merito la fondatezza della domanda, della quale chiedeva il rigetto;
con vittoria di spese e compensi.
La causa veniva istruita documentalmente e mediante escussione testi.
In data odierna, all'esito del deposito delle note scritte ex art. 127 ter c.p.c., la causa veniva decisa mediante la presente sentenza ex art. 429
c.p.c.
Il ricorrente chiede accertarsi il proprio diritto ad essere iscritto presso gli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli per gli anni 2013- 2014 e 2015 deducendo l'esistenza di un rapporto di lavoro di tipo subordinato in agricoltura per 102 giornate annue alle dipendenze dell'Azienza “La
Coccinella”
In via preliminare va rilevato che non si oppongono problemi di tempestività del ricorso, depositato entro i termini di legge.
Nel merito la domanda è fondata e come tale va accolta.
Il disconoscimento del rapporto di lavoro del ricorrente negli elenchi dei braccianti agricoli del comune di residenza non trova fondamento alcuno.
2 Come più volte ribadito dalla Corte di Cassazione in materia di disconoscimento o di mancata iscrizione negli elenchi grava sul lavoratore l'onere di provare la sussistenza del rapporto ex art. 2094 c.c., onere di fatto assolto da parte ricorrente.
In tal senso, la Suprema Corte ha affermato che “L'iscrizione di un lavoratore nell'elenco dei lavoratori agricoli svolge una funzione di agevolazione probatoria che viene meno una volta che l' a seguito CP_1 di un controllo, disconosca l'esistenza del rapporto di lavoro ai fini previdenziali, esercitando una facoltà che trova conferma nell'art. 9 del
D.Lgs. n. 375 del 1993; ne consegue che in tal caso il lavoratore ha
l'onere di provare l'esistenza, la durata e la natura onerosa del rapporto dedotto a fondamento del diritto di carattere previdenziale fatto valere in giudizio (Cass., civ. Sez. lav. n. 7995/2000, e da ultimo Cass. n.
14296/11)”.
Orbene, facendo corretta applicazione del suindicato principio giurisprudenziale, ritiene questo decidente che parte ricorrente abbia adempiuto all'onere di provare l'esistenza del rapporto di lavoro, la natura subordinata e l'effettiva durata dello stesso.
Le risultanze della prova testimoniale, infatti hanno evidenziato l'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato per come dedotto da parte ricorrente.
Va, premesso, che come già affermato dalla giurisprudenza, la capacità a testimoniare differisce dalla valutazione sull'attendibilità del teste, operando le stesse su piani diversi, atteso che l'una, ai sensi dell'art. 246
c. p. c., dipende dalla presenza di un interesse giuridico (non di mero fatto) che potrebbe legittimare la partecipazione del teste al giudizio, mentre la seconda afferisce alla veridicità della deposizione che il giudice deve discrezionalmente valutare alla stregua di elementi di natura oggettiva (la precisione e completezza della dichiarazione, le possibili contraddizioni, ecc.) e di carattere soggettivo (la credibilità della dichiarazione in relazione alle qualità personali, ai rapporti con le parti ed
3 anche all'eventuale interesse ad un determinato esito della lite), con la precisazione che anche uno solo degli elementi di carattere soggettivo, se ritenuto di particolare rilevanza, può essere sufficiente a motivare una valutazione di inattendibilità (cass. n. 21239/2019).
Su richiesta istruttoria del ricorrente, sono stati sentiti nel corso di causa due testimoni.
Le dichiarazioni rese, pur confermando in linea teorica gli assunti di parte attrice (esistenza di una prestazione lavorativa, mansioni svolte, orario di lavoro, retribuzione), vanno necessariamente vagliate sotto il profilo dell'attendibilità dei testi.
Sotto questo profilo, quand'anche si volesse dubitare dell'attendibilità del teste Sig.ra moglie del ricorrente, non vi Testimone_1 sarebbero ragioni per dubitare dell'attendibilità del teste Sig.ra Tes_2
, per la quale, pur avendo la stessa dichiarato di aver istaurato
[...] analogo ricorso contro l' avente il medesimo oggetto, comunque CP_1 non sono emersi elementi idonei per diminuirne l'attendibilità quali, ad esempio, un pieno coinvolgimento del ricorrente anche nei giudizi instaurati dal teste escusso.
Ebbene, i testi hanno confermato tutte le circostanze capitolate dal ricorrente, riferendo della effettiva esistenza di un suo rapporto lavorativo alle dipendenze della ditta “La Coccinella”, delle mansioni svolte, dei terreni su cui si svolgeva l'attività di lavoro, dell'orario, della retribuzione e dell'esercizio dei poteri datoriali del Sig. Persona_1
Tanto basta per accogliere la domanda del ricorrente in ordine al diritto dello stesso all'iscrizione negli elenchi dei lavoratori agricoli del comune di residenza per gli anni 2013-2014 e 2015 per 102 giornate lavorative annue.
Le dichiarazioni, infatti, sono compatibili con gli esiti del verbale ispettivo in atti che accerta l'esistenza di operazioni inesistenti e di CP_1
sproporzione tra giornate denunciate e terreni nella disponibilità della ditta nonché l'antieconomicità eventuale dell'attività svolta. Ciò, infatti,
4 non esclude in toto che seppur una minima parte di lavoro agricolo poteva essere effettivamente svolto.
Non può, invece, essere vagliata la domanda relativa ai benefici previdenziali poiché formulata in modo fin troppo generico e che impedisce, dunque, anche l'individuazione delle singole prestazioni richieste, nonché dei loro rispettivi presupposti.
Tale domanda va, allora, rigettata.
In ragione della parziale reciproca soccombenza, sussistono i presupposti per disporre la compensazione, in ragione di un terzo, delle spese di lite.
I restanti due terzi vanno posti a carico dell' , maggiormente CP_1
soccombente, e si liquidano in dispositivo ex D.M. n. 55/2014, parametri minimi, in ragione del valore della domanda e dell'entità delle questioni trattate. Stante l'ammissione di parte ricorrente al patrocinio a spese dello stato, vanno poste in favore dell'erario.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Parte_1
, contro l' con ricorso depositato il 19/03/2023, disattesa
[...] CP_1
ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvede:
- Dichiara che ha lavorato quale bracciante agricola Parte_1
alle dipendenze della ditta per gli anni 2013-2014-2015 per 102 giornate annue;
- Rigetta ogni altra domanda;
- Compensa le spese del giudizio in ragione di un terzo e condanna l' al pagamento, in favore dell'Erario, dei restanti due terzi di dette CP_1
spese, che liquida in euro 1.798,00 oltre spese generali al 15%, iva e cpa come per legge.
Manda alla cancelleria per quanto di sua competenza
Patti, 19 Dicembre 2025
Il Giudice
Dott. Carmelo Proiti
5