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Sentenza 30 settembre 2025
Sentenza 30 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palmi, sentenza 30/09/2025, n. 497 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palmi |
| Numero : | 497 |
| Data del deposito : | 30 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALMI
SEZIONE CIVILE
In persona del Giudice unico, dott.ssa Viviana Alessandra Piccione, all'esito della trattazione ai sensi dell'art 127 ter c.p.c. e 281 sexies, co. 3, c.p.c., considerato che sono pervenute le note depositate in luogo della discussione orale delle parti costituite, preso atto del contenuto, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al N.1853 del Registro Generale Contenzioso 2022
TRA
(C.F.: ), rappresentato e difeso, come in atti, Parte_1 C.F._1 dall' avv. Domenico Antico (c.f. , presso il cui studio, sito CodiceFiscale_2 in Cittanova (RC) via San Girolamo n.1, è elettivamente domiciliato;
- Opponente -
(P.IVA ), in persona del suo legale Controparte_1 P.IVA_1 rappresentante p.t., per il tramite della mandataria, Controparte_2
(P.IVA ), in persona della procuratrice, Dott.ssa
[...] P.IVA_1 CP_3
rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dagli avv.ti Lucio Ghia (C.F.
[...]
) ed Enrica Maria Ghia (C.F.: ), presso C.F._3 C.F._4 il cui studio, sito in Via Filippo Corridoni, 1 - 20122 Milano, è elettivamente domiciliata;
- Parte opposta –
Oggetto: opposizione a Decreto Ingiuntivo del Tribunale di Palmi n. 547/2022 –
(Proc. R.G.N. 1573/22).
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione ritualmente notificato, spiegava opposizione Parte_1 avverso il Decreto ingiuntivo n. 547/2022, emesso dal Tribunale di Palmi in favore di in forza di un contratto di credito stipulato Controparte_2 con COMPASS s.p.a, per l'importo complessivo di €26.398,34, oltre interessi sul capitale, spese e competenze del procedimento monitorio.
1.1. L'opponente eccepiva:
- La nullità del decreto ingiuntivo per violazione degli artt. 633, comma 1 e 634
c.p.c., sulla scorta dell'asserita insufficienza e/o inidoneità della documentazione prodotta ai sensi dell'art. 50 T.U.B. a provare l'esistenza e l'entità della pretesa creditoria;
- La carenza di legittimazione attiva del cessionario, stante la violazione delle norme del testo unico bancario che regolano le operazioni di cessioni in blocco dei crediti, non avendo l'istante prodotto il contratto di cessione idoneo a comprovare la titolarità attiva del credito in capo alla cessionaria;
- L'intervenuta prescrizione del credito ingiunto, sul presupposto che il termine decennale di prescrizione decorresse dall'ultimo versamento effettuato.
Con note successive note del 18.01.2025, deduceva inoltre “l'abusività Parte_1 delle clausole del contratto concluso tra le parti che incidono sulla esistenza e/o quantificazione del credito oggetto del decreto ingiuntivo azionato”, censurando, in particolare, l'articolo 12 delle condizioni generali di contratto, nella parte in cui sanciva la decadenza del consumatore dal beneficio del termine in caso di mancato pagamento anche di una sola rata e la previsione di una penale pari all'intero corrispettivo del contratto in caso di risoluzione per inadempimento.
1.2. Sulla scorta di tali premesse, l'opponente concludeva per la declaratoria di improcedibilità della domanda e per la revoca del decreto ingiuntivo opposto, con condanna della società ingiungente alle spese e competenze di giudizio.
2. Il 13 aprile 2023, si costituiva in giudizio la quale eccepiva la Controparte_1 genericità e infondatezza di quanto ex adverso addotto. Ribadiva invero:
- di aver comprovato il credito azionato in sede monitoria, nella sua entità, mediante compiuta produzione documentale (contratto di finanziamento completo di allegati e informativo puntualmente sottoscritti dall'opponente quale coobbligato, estratti conto analitici vidimati e certificati ai sensi dell'art. 50 TUB);
- la propria titolarità attiva del credito, siccome inserito in un'operazione di cessione dei crediti in blocco mediante cartolarizzazione ex artt. 1 e 4, Legge n.
130 del 30 aprile 1999 ex 58 Testo Unico Bancario, i cui oneri pubblicitari erano stati ritualmente assolti mediante pubblicazione dell'avviso sulla Gazzetta
Ufficiale della Repubblica Italiana. Sosteneva di aver provato la propria legittimazione sostanziale mediante la produzione dell'avviso pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale, del contratto di cessione intercorso tra COMPASS BANCA
S.P.A. e Banca il 22/05/2014, (doc.04 del fascicolo monitorio) e della CP_1 notificazione dell'avvenuta cessione al debitore, ex art. 1264 c.c., tramite raccomandata a/r (doc. 05 e 06);
La società opposta deduceva, inoltre, l'infondatezza dell'eccezione di prescrizione, sulla scorta dell'univoco orientamento giurisprudenziale in forza del quale, nei contratti di mutuo, la prescrizione del diritto al rimborso della somma mutuata inizia a decorrere dalla data di scadenza dell'ultima rata. Di guisa che, stante la sottoscrizione del contratto di finanziamento in data 21.09.2011 e la previsione di un piano di ammortamento articolato in n.42 rate mensili, il dies a quo coincideva, nella specie, con il 15.04.2015; termine ripetutamente interrotto sino all'introduzione del giudizio monitorio.
2.3. Concluso negativamente il procedimento di mediazione obbligatoria avviato nelle more dalla convenuta ed espletata l'istruttoria, questo Giudice, preso atto che tra i documenti allegati e citati dalla società opposta non risultava il contratto di cessione intercorso tra la Banca IFIS s.p.a e COMPASS s.p.a. il 22.05.2014, rinviava per la discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c. sostituita da note scritte ex art. 127 ter c.p.c., sollecitando l'integrazione documentale ad opera della cessionaria.
2.4. Parte opponente depositava note scritte insistendo per l'accoglimento della spiegata opposizione. La società opposta rimaneva inerte.
3. L'eccezione preliminare di carenza di legittimazione attiva in capo alla cessionaria è meritevole di accoglimento. La società opposta, invero, a fronte di specifica contestazione di parte opponente, non ha provato le vicende traslative del credito e la propria titolarità attiva del rapporto giuridico controverso.
3.1. Occorre infatti osservare come, sul piano sistematico, il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo dia luogo ad un ordinario giudizio di cognizione, nel quale il giudice è chiamato ad accertare la fondatezza della pretesa fatta valere dall'opposto, il quale nell'ambito del processo conserva le prerogative proprie dell'attore in senso sostanziale. Sicché, i precipitati applicativi del principio generale di cui all'art. 2967 c.c. pongono a carico del creditore opposto, il quale intende far valere in giudizio il diritto, l'onere di provare il fatto costitutivo del credito. Il creditore opposto ha, quindi, il compito di fornire gli elementi probatori a sostegno della propria pretesa, mentre il debitore opponente, da parte sua, deve fornire la prova degli eventuali fatti impeditivi, modificativi o estintivi del diritto del credito (cfr., ex multis, Cassazione civile sez. VI,
28/05/2019, n.14486; Cassazione civile, sez. I, 31 maggio 2007, n. 12765;
Cassazione civile, sez. III, 24 novembre 2005 n. 24815; Cassazione civile, sez.
I, 3 febbraio 2006, n. 2421).
La parte che agisce affermandosi successore a titolo particolare del creditore originario, in virtù di un'operazione di cessione in blocco secondo la speciale disciplina di cui all'art. 58 del d.lgs. n. 385 del 1993, ha dunque l'onere di dimostrare l'inclusione del credito medesimo in detta operazione (Cass. Civile
Sentenza n. 24798/2020). Nel caso che ci occupa, parte opposta ha affidato la prova dell'esistenza e del contenuto del contratto di cessione alla notifica al ex art. 1264 c.c. e all'avviso pubblicato in Gazzetta Ufficiale, elementi non sufficienti a dimostrare l'inclusione del credito in oggetto nell'operazione di cessione in blocco ex art.58 d.lgs. n.385/1993. La giurisprudenza di legittimità ha chiarito invero che la produzione dell'avviso di cessione dei crediti pubblicato sulla
Gazzetta Ufficiale è atto necessario ai fini dell'efficacia del negozio ma non di per sé sufficiente a fornire la prova dell'esistenza del contratto di cessione e del suo specifico contenuto (Cass. 4116/2016), a meno che il contenuto pubblicato nella
Gazzetta indichi o consenta di individuare senza incertezze di sorta i crediti inclusi nell'operazione di cessione (Cass. Civ. sez. III, 17 settembre 2025, n.
25547; Cass. n. 15884/2019; Cass. n. 5617/2020).
Ed invero, il predetto onere probatorio gravante sul cessionario, deve essere valutato con maggior rigore nel caso in cui la legittimazione sostanziale del preteso creditore sia in contestazione sin dall'instaurazione del giudizio, rispetto alla diversa ipotesi in cui il cessionario stesso si costituisca in corso di causa, quale successore a titolo particolare nel rapporto controverso ex art. 111 c.p.c.
(secondo recente Cass. 24798/2020). Le considerazioni sopra enunciate trovano puntuale riscontro nei recenti arresti della giurisprudenza di legittimità, la quale ha da ultimo delineato le coordinate ermeneutiche in materia di cessioni ex art. 58 TUB dalle quali non vi è ragione di discostarsi.
La Suprema Corte ha, in particolare, ribadito che, in tema di cessione di crediti in blocco ex art. 58 TUB, ove il debitore ceduto contesti l'esistenza dei contratti, ai fini della relativa prova, non è sufficiente quella della notificazione della cessione, neppure se avvenuta mediante avviso pubblicato sulla Gazzetta
Ufficiale, dovendo il giudice procedere ad un accertamento complessivo delle risultanze di fatto, nell'ambito del quale la citata notificazione può rivestire, peraltro, un valore indiziario, specialmente allorquando avvenuta su iniziativa della parte cedente1. La Corte ha inoltre precisato che, ai fini della prova della cessione di un credito, benché non sia di regola necessaria la prova scritta, di certo non può ritenersi idonea, di per sé, la mera notificazione della stessa operata al debitore ceduto dal preteso cessionario ai sensi dell'art. 1264 c.c., quanto meno nel caso in cui sul punto il debitore ceduto stesso abbia sollevato una espressa e specifica contestazione, trattandosi, in sostanza, di una mera dichiarazione della parte interessata;
tale principio valendo, ovviamente, in qualunque forma sia avvenuta la cessione e in qualunque forma sia avvenuta la relativa notificazione da parte del cessionario al ceduto e, dunque, almeno di regola, anche se la cessione sia avvenuta nell'ambito di un'operazione di cessione di crediti individuabili in blocco da parte di istituti bancari a tanto autorizzati e la notizia della cessione sia eventualmente stata data dalla banca cessionaria mediante pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell'art. 58
TUB2.
Gli arresti giurisprudenziali da ultimo citati hanno dunque confermato quanto già espressamente e ripetutamente ribadito dalla stessa Corte di Cassazione in ordine alla necessità di distinguere l'avviso di cessione, necessario ai fini dell'efficacia della cessione medesima, dalla prova dell'esistenza del contratto di cessione e del suo contenuto, che non può certamente ritenersi integrata dalla semplice pubblicazione dell'avviso di cessione sulla gazzetta ufficiale che, pur esonerando la cessionaria dall'obbligo di notifica della cessione al titolare del debito ceduto, non è di per sé idonea a provare l'esistenza della cessione3.
È dunque necessario tenere distinta la questione della prova dell'esistenza della cessione, quale fattispecie traslativa della titolarità del credito, dalla questione della prova dell'inclusione di un determinato credito nel novero di quelli oggetto di una operazione di cessione di crediti individuabili in blocco, ai sensi dell'art. 58 TUB.
Ne deriva che, quando non sia contestata l'esistenza del contratto di cessione in sé, ma solo l'inclusione dello specifico credito controverso nell'ambito di quelli rientranti nell'operazione conclusa dagli istituti bancari, l'indicazione delle caratteristiche dei crediti ceduti, contenuta nell'avviso della cessione pubblicato dalla società cessionaria nella Gazzetta Ufficiale, può ben costituire adeguata prova dell'avvenuta cessione dello specifico credito oggetto di contestazione, laddove tali indicazioni siano sufficientemente precise e consentano, pertanto, di ricondurlo con certezza tra quelli compresi nell'operazione di trasferimento in blocco, in base alle sue caratteristiche concrete4.
Al contrario, nei casi in cui - come quello che ci occupa - sia oggetto di specifica contestazione da parte del debitore ceduto la esistenza del contratto di cessione, tale contratto deve essere certamente oggetto di prova e, a tal fine, non può ritenersi sufficiente una mera dichiarazione della parte cessionaria e, dunque, neppure la mera “notificazione” della cessione da questa effettuata al debitore ceduto, neanche se tale notificazione sia avvenuta mediante avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell'art. 58 TUB, dalla società cessionaria di rapporti giuridici individuabili in blocco5.
Nel caso di specie, la società opposta, non ha superato le contestazioni mosse dall'opponente in punto di carenza di legittimazione sostanziale. Sebbene sollecitata, ha omesso di versare in atti il contratto di cessione asseritamente intercorso tra COMPASS s.p.a. e il Controparte_4
22/05/2014. L'allegato n. 4 depositato in sede monitoria (doc. 04) è un contratto di cessione intercorso tra Ifis Banca S.p.a. e Findomestic Banca s.p.a. il 15 settembre 2016, diverso da quello citato in atti dalla cessionaria e dunque estraneo all'oggetto del presente giudizio. In assenza di contratto, la prova della cessione e della titolarità attiva del credito in capo alla cessionaria, non può ritenersi assolta dall'avviso al debitore ceduto ex art. 1264 c.c. né dall'avviso pubblicato in Gazzetta, non essendo possibile stabilire, in termini di certezza, che il diritto di credito oggetto di giudizio sia stato effettivamente oggetto di trasferimento in suo favore.
Rimangono assorbiti gli altri motivi di opposizione
Le spese di giudizio, da liquidarsi secondo i valori minimi tabellari in ragione della non particolare complessità delle questioni, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla spiegata opposizione, così provvede:
- accoglie la domanda e per l'effetto, revoca il Decreto Ingiuntivo opposto n.
547/2022);
- condanna, in persona della procuratrice speciale, al Controparte_1 pagamento, in favore dell'opponente, delle spese del presente giudizio che si liquidano in euro 259,00 per spese documentate ed euro 2.540,00, per compensi, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge, disponendone la distrazione in favore dell'avv. Domenico Antico dichiaratosi antistatario.
Manda alla Cancelleria per quanto di competenza e per la pubblicazione della presente sentenza.
Palmi 30/09/2025
IL GIUDICE dott.ssa Viviana Alessandra Piccione
1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Cfr., da ultimo, Cass. Civ., Sez. I, 8 novembre 2024, n. 28790; Cass. Civ., Sez. III, 22 giugno 2023, n. 17944; Cass. n. 3405/2024. 2 Cass., n. 17944/2023 cit. 3 Così Cass. Civ., Sez. III, 5 settembre 2019, n. 22151; Cass. Civ., Sez. I, 17 marzo 2006, n. 5997 “…una cosa è l'avviso della cessione – necessario ai fini dell'efficacia della cessione – un'altra la prova dell'esistenza di un contratto di cessione e del suo contenuto;
di conseguenza la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale esonera sì la cessionaria dal notificare la cessione al titolare del debito ceduto, ma, se individua il contenuto del contratto di cessione, non prova l'esistenza di quest'ultima” 4 Cass. n. 17944/2023; Cass. Civ., Sez. III, 5 aprile 2023, n. 9412 5 Cass., n. 17944/2023; Cass. Civ., Sez. I, 8 novembre 2024, n. 28790.