Articolo 11 della Legge 15 dicembre 1990, n. 386
Articolo 10Articolo 9 bis
Versione
4 gennaio 1991
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Versione
2 dicembre 1993
Art. 11. Disposizioni transitorie 1. Non si procede per i reati previsti dall'articolo 2, commessi prima della data di entrata in vigore della presente legge, se l'imputato effettua, entro novanta giorni dalla data suddetta, il pagamento dell'assegno, degli interessi, della penale e delle spese per il protesto o per la constatazione equivalente, nei modi indicati nel secondo periodo del comma 1 dell'articolo 8. La prova dell'avvenuto pagamento deve essere fornita in sede penale mediante quietanza del portatore con firma autenticata o attestazione del pubblico ufficiale che ha ricevuto il pagamento ovvero attestazione dell'azienda di credito comprovante l'effettuazione del deposito vincolato. ((1)) 2. I procedimenti penali relativi ai reati indicati nel comma 1 sono sospesi per il periodo di novanta giorni decorrente dalla data di entrata in vigore della presente legge.


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AGGIORNAMENTO (1)
La Corte costituzionale, con sentenza 5-23 novembre 1993, n. 407 (in G.U. 1a s.s. 1/12/1993, n. 49) ha dichiarato l' illegittimita' costituzionale del comma 1 del presente articolo "nella parte in cui prevede che "la prova dell'avvenuto pagamento deve essere fornita in sede penale mediante quietanza del portatore con firma autenticata o attestazione del pubblico ufficiale che ha ricevuto il pagamento ovvero attestazione dell'azienda di credito comprovante l'effettuazione del deposito vincolato".
Entrata in vigore il 2 dicembre 1993
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