Sentenza 15 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catanzaro, sez. II, sentenza 15/07/2025, n. 1254 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catanzaro |
| Numero : | 1254 |
| Data del deposito : | 15 luglio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01254/2025 REG.PROV.COLL.
N. 01198/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1198 del 2024, proposto da
MO CE, rappresentato e difeso dall'avvocato Domenico Spasari, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Agenzia delle Entrate Riscossione, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catanzaro, domiciliata presso gli uffici di questa, in Catanzaro, alla via G. da Fiore, n. 34;
per l'ottemperanza
della sentenza del Giudice di Pace di Vibo Valentia del 26 aprile 2024, n. 911.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Agenzia delle Entrate Riscossione;
Visto l'art. 114 c.p.a.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 9 luglio 2025 il dott. Francesco Tallaro e udito l’avvocato dello Stato;
Osservato che MO CE agisce davanti a questo Tribunale Amministrativo Regionale per ottenere l’esecuzione della sentenza meglio indicata in epigrafe, nella parte in cui dichiara l’illegittimità del fermo amministrativo apposto dall’Agenzia delle Entrate Riscossione su un’autovettura di sua proprietà;
Osservato che, nelle more, il fermo amministrativo de quo è stato cancellato su richiesta dell’agente della riscossione;
Osservato che è quindi cessata la materia del contendere;
Ritenuto che le spese di lite possano essere compensate tra le parti, posto che il ritardo nell’esecuzione del comando giurisdizionale appare cagionato da alcuni errori nei dati indicati in sentenza, con eccezione per il solo costo del contributo unificato, che Agenzia delle Entrate Riscossione dovrà rifondere al difensore distrattario di parte ricorrente;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Seconda) dichiara cessata la materia del contendere.
Compensa tra le parti le spese di lite, salvo per quanto riguarda i costi del contributo unificato che dovranno essere rimborsati da Agenzia delle Entrate Riscossione, in persona del legale rappresentante pro tempore , al difensore distrattario di parte ricorrente.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Catanzaro nella camera di consiglio del giorno 9 luglio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Ivo Correale, Presidente
Francesco Tallaro, Consigliere, Estensore
Federico Baffa, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Francesco Tallaro | Ivo Correale |
IL SEGRETARIO