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Sentenza 16 settembre 2025
Sentenza 16 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Padova, sentenza 16/09/2025, n. 1273 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Padova |
| Numero : | 1273 |
| Data del deposito : | 16 settembre 2025 |
Testo completo
n. 3590/2024 r.g.a.c.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI PADOVA II SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Alberto Stocco, ha pronunciato la seguente SENTENZA ex art. 281 sexies comma 3 c.p.c. nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3590/2024 promossa da:
(C.F. ) Parte_1 C.F._1 (C.F. ) Parte_2 C.F._2 con il patrocinio dell'Avv. Maria Tornabene e dell'Avv. Luca Saglimbene ATTRICI OPPONENTI contro (C.F. E P.IVA Controparte_1
, con il patrocinio dell'Avv. Giuseppe P.IVA_1 Talarico CONVENUTA OPPOSTA CONCLUSIONI Le parti hanno precisato le conclusioni come da udienza dell'11 settembre 2025. Tali conclusioni sono richiamate e sono da ritenersi parte integrante e sostanziale di questa sentenza, ancorché non ritrascritte.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Con ricorso monitorio ritualmente depositato avanti al Tribunale di Padova, Controparte_1 (d'ora in avanti solo “ ”) chiedeva l'emissione di CP_1 un decreto ingiuntivo nei confronti di CP_2
, , e
[...] Parte_1 Controparte_3 Parte_2 allegando:
- di essere divenuta creditrice - quale cessionaria dei crediti di Controparte_4
- nei confronti della
[...] Dolomiti s.r.l. e dei soggetti costituiti fideiussori della s.r.l. di alcuni crediti ammessi al passivo del fallimento della società;
1 - di agire in via monitoria limitatamente all'importo di euro 300.000,00;
- che il credito oggetto di ricorso monitorio derivava dal contratto di mutuo fondiario stipulato in data 12.12.2003 tra Controparte_4
e Dolomiti s.c.r.l.;
[...]
- che tale credito risultava assistito dalle obbligazioni fideiussorie assunte con la sottoscrizione di due distinte lettere, - una da Controparte_2 Parte_1
e ed una da - nella
[...] Controparte_3 Parte_2 medesima data del 12/12/2003 e per il medesimo importo pari ad euro 1.100.000,00. In data 23 maggio 2024 il Tribunale di Padova dichiarava la propria incompetenza relativamente alle domande proposte nei confronti di e Controparte_3 CP_2
, avendo gli stessi rilasciato la fideiussione in
[...] qualità di consumatori, ed emetteva decreto ingiuntivo n. 1092/2024 nei soli confronti di e Parte_1 Pt_2
le quali proponevano tempestiva opposizione.
[...] A sostegno della propria opposizione, le attrici allegavano:
- che le fideiussioni rilasciate in data 12.12.2003 si ponevano in contrasto con la normativa antitrust, in quanto contenevano le tre clausole “censurate” dal provvedimento n. 55/2005 della Banca d'Italia;
- la decadenza della Banca ai sensi dell'art. 1957 c.c., non avendo proposto le proprie istanze contro la debitrice principale entro sei mesi dalla scadenza dell'obbligazione principale. Le opponenti, dunque, rassegnavano le seguenti conclusioni: «Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, emessa ogni più opportuna pronuncia e declaratoria del caso, disattesa ogni contraria domanda ed eccezione, per le ragioni dedotte in fatto ed in diritto, così giudicare:
- In via preliminare in ragione della fondatezza delle censure esposte ed a causa del pregiudizio economico che rischia di subire parte resistente in conseguenza dell'esecuzione forzata, sospensione inaudita altera parte il decreto ingiuntivo opposto n. 1092/2024 (n. 1994/2024 R.G.), concesso dal Tribunale Ordinario di Padova in data 23.05.2024 e notificato alla Sig.ra il 07 giugno 2024 e alla Sig.ra Parte_2 Parte_1
il 10.06.2024;
[...]
- Sempre, in via preliminare, nella denegata e non temuta ipotesi in cui non venga emesso un provvedimento di sospensione inaudita altera parte, previo accertamento dell'inesistenza dei presupposti ex art. 642 cod. proc. civ. per l'emissione del decreto ingiuntivo in forma immediatamente esecutiva, ricorrendone gravi motivi, sospendere la provvisoria esecutorietà nei confronti di
2 entrambe le odierne attrici del decreto ingiuntivo opposto n. 1092/2024 (n. 1994/2024 R.G.), concesso dal Tribunale Ordinario di Padova in data 23.05.2024 e notificato alla Sig.ra il 07 giugno 2024 e Parte_2 alla Sig.ra il 10.06.2024; Parte_1
- Nel merito ritenere e dichiarare la nullità della fideiussione sottoscritta dalla Sig.ra in Parte_1 data 12.12.2003 e della fideiussione sottoscritta dalla Sig.ra in data 12.12.2003; Parte_2
- Nel merito ritenere e dichiarare, in ogni caso, la nullità parziale della fideiussione sottoscritta dalla Sig.ra in data 12.12.2003 e della Parte_1 fideiussione sottoscritta dalla Sig.ra in Parte_2 data 12.12.2003, quanto meno, limitata alle clausole nn. 2, 6, e 8, per violazione dell'art. 2 della Legge n. 287 del 1990, con conseguente operatività dell'art. 1957 c.c. e per l'effetto ritenere e dichiarare l'intervenuta decadenza dall'azione del diritto di credito per decorso del termine ivi contemplato;
- Nel merito revocare e/o annullare, dichiarare inefficace o con qualsivoglia formula dichiarare privo di efficacia il Decreto Ingiuntivo provvisoriamente esecutivo opposto n. 1092/2024 – RG 1994/2024 - emesso dal Tribunale di Padova in data 23.05.2024 e, conseguentemente, accertare e dichiarare che nulla è dovuto dalle odierne opponenti Sigg.re e Parte_1 alla società opposta per le causali di cui Parte_2 al decreto ingiuntivo de quo e, per l'effetto, respingere e/o rigettare le domande tutte così formulate nel relativo ricorso per ingiunzione;
- In ogni caso spese e competenze di lite». Costituitasi in giudizio, Controparte_1 contestava la fondatezza dell'opposizione, chiedendone il rigetto con integrale conferma del decreto ingiuntivo. Con ordinanza del 14 agosto 2024 il Giudice rigettava l'istanza di sospensione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo avanzata dalle opponenti. Dopo lo scambio delle memorie, la causa veniva ritenuta matura per la decisione.
• 1. L'opposizione proposta da e Parte_1 Pt_2
avverso il decreto ingiuntivo n. 1092/2024, emesso
[...] dal Tribunale di Padova in favore di
[...]
è infondata e va respinta. Controparte_1 2. Il credito portato nel decreto ingiuntivo – pari ad euro 300.000,00 (oltre a interessi e spese), relativo al rimborso di un contratto di mutuo fondiario stipulato in data 12.12.2003 tra CP_4 [...] e Dolomiti s.r.l. per Controparte_4
3 l'importo capitale di euro 1.100.000,00 – non è stato contestato dalle opponenti nell'an e nel quantum. Tale credito può dunque ritenersi pacifico. 3. Le opponenti hanno contestato la validità delle due fideiussioni omnibus rilasciate in data 12 dicembre 2003 a garanzia delle obbligazioni assunte dalla Dolomiti s.r.l., in quanto ritenute contrarie alla normativa antitrust giusta provvedimento n. 55/2005 emesso dalla Banca d'Italia. Tale contestazione è infondata. 3.1. Va infatti osservato che, a prescindere dall'accertamento della sussistenza dell'illecito anticoncorrenziale, nel caso di specie la nullità invocata non potrebbe comunque arrecare alcun vantaggio ai fideiussori, che a ben vedere risultano privi di un interesse concreto e attuale a far valere l'invalidità della garanzia. Questo perché, con la sentenza n. 41994/2021, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno chiarito che i contratti di fideiussione omnibus stipulati in violazione della normativa antitrust sono affetti da nullità soltanto parziale (che attinge soltanto le tre clausole oggetto del provvedimento n. 55/2005 della Banca d'Italia), salvo che sia desumibile dal contratto, o sia altrimenti provata, una diversa volontà delle parti. La disciplina dettata dall'articolo 1419 c.c., infatti, comporta che la nullità di una singola clausola travolga l'intero contratto solo in casi eccezionali, quando non sia più rinvenibile l'utilità del contratto in relazione agli interessi con esso perseguiti. Peraltro, spetta «a chi ha interesse alla totale caducazione dell'assetto di interessi programmato l'onere di provare l'interdipendenza del resto del contratto dalla clausola
o dalla parte nulla, mentre è precluso al giudice rilevare d'ufficio l'effetto estensivo della nullità parziale all'intero contratto» (Cass. n. 18794 del 2023). Nel caso di specie, tuttavia, non è emerso alcun concreto elemento tale da far ritenere che, senza le tre clausole contestate, le parti non si sarebbero determinate alla stipulazione della garanzia, ragion per cui potrebbe al più discorrersi di nullità parziale della fideiussione omnibus oggetto di causa. Tale nullità parziale potrebbe avere effetti giuridici vantaggiosi per i fideiussori soltanto nel caso in cui la banca non avesse rispettato il termine di decadenza di cui all'art. 1957 c.c. (sul presupposto che la deroga a tale disposizione, contenuta nella fideiussione omnibus, debba ritenersi tamquam non esset, in ragione della nullità parziale del contratto di garanzia). Non è infatti stata dedotta, né comunque emerge, una diretta
4 rilevanza della pronuncia di nullità delle clausole 2 e 8: in altre parole, nella fattispecie oggetto del giudizio, non vengono in rilievo ai fini della decisione né la clausola di sopravvivenza, né quella di reviviscenza. 3.2. Tuttavia, l'eccezione di decadenza sollevata dai fideiussori ai sensi dell'art. 1957 c.c. non può ritenersi fondata. Va infatti precisato che in caso di garanzia con clausola a prima richiesta «deve ritenersi sufficiente ad evitare la decadenza la semplice proposizione di una richiesta stragiudiziale di pagamento, non essendo necessario che il termine sia osservato mediante la proposizione di una domanda giudiziale, secondo la tradizionale esegesi della norma, atteso che, diversamente interpretando, vi sarebbe contraddizione tra le due clausole contrattuali, non potendosi considerare "a prima richiesta" l'adempimento subordinato all'esercizio di un'azione in giudizio» (cfr. Cass. n. 22346/2017). In particolare, la citata sentenza della Corte di cassazione sancisce l'incompatibilità tra clausola a prima richiesta e necessità di azione giudiziale ai sensi dell'art. 1957 c.c., essendo per contro irrilevante la presenza, o meno, di clausole del tipo «senza eccezioni» così come la qualificazione del contratto in termini di garanzia autonoma. Il principio di diritto espresso dalla Suprema Corte, in altre parole, può trovare applicazione sia rispetto ai contratti autonomi di garanzia sia rispetto alle fideiussioni a prima richiesta in senso stretto (nei casi in cui, cioè, non vi sia perfetta coincidenza tra le due tipologie di garanzia). La motivazione della sentenza della Suprema Corte, infatti, prende espressamente in considerazione l'incompatibilità tra prima richiesta e necessità di proposizione di un'azione giudiziale. Pertanto, la sola qualificazione della garanzia in termini di fideiussione a prima richiesta è di per sé sufficiente a far ritenere l'istanza stragiudiziale idonea ad impedire la decadenza di cui all'art. 1957 c.c. senza che sia necessaria un'azione giudiziale (orientamento più volte espresso dal Tribunale adito, fra le altre con sentenza n. 270/2021, n. 911/2022 e n. 650/2022, e avallato altresì da Corte d'Appello di Venezia, n. 2385/2021 e da Corte d'Appello di Milano n. 2110/2021). Pertanto, anche volendo per ipotesi ritenere fondata l'eccezione di nullità parziale della fideiussione sollevata dalle opponenti, queste ultime non potrebbero in ogni caso ritenersi liberate dalle proprie
5 obbligazioni, non essendo maturata la decadenza di cui all'art. 1957 c.c. In data 13 agosto 2009, infatti, la banca ha revocato le linee di credito accordate alla società, intimando contestualmente il pagamento del dovuto, mediante comunicazione inviata a mezzo raccomandata a.r. alla società debitrice principale e ai fideiussori (cfr. doc. 17 convenuta). La ricezione dell'intimazione stragiudiziale inviata dalla banca non è stata specificamente contestata dalle opponenti, anzi è stata espressamente ammessa dalle stesse in sede di prima memoria (cfr. pag. 6 prima memoria opponenti, dove si dichiara che «l'obbligazione principale è scaduta il 13.08.2009 allorché l'istituto di credito ha comunicato la risoluzione del contratto di mutuo, intimando alla debitrice principale e ai garanti di effettuare il pagamento del dovuto»). Tale richiesta stragiudiziale deve dunque ritenersi idonea a impedire in modo definitivo la decadenza, tenuto conto che le garanzie prestate dalle opponenti sono da qualificarsi in termini di fideiussione con clausola «a prima richiesta». Pertanto, va ribadito che anche a volere in ipotesi ritenere integrata la nullità parziale delle fideiussioni omnibus per cui è causa, non potrebbe comunque ritenersi che la banca sia incorsa nella decadenza di cui all'art. 1957 c.c.; circostanza che disvela l'assenza di un concreto interesse ad ottenere la declaratoria di nullità parziale della garanzia e, in ultima analisi, l'infondatezza dell'opposizione proposta dai fideiussori. 4. Né può ritenersi che la clausola a prima richiesta sia abusiva ai sensi del Codice del consumo, posto che le odierne attrici opponenti non rivestono la qualifica di consumatrici. Come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, infatti, «nel contratto di fideiussione, i requisiti soggettivi per l'applicazione della disciplina consumeristica devono essere valutati con riferimento alle parti di esso, senza considerare il contratto principale, come affermato dalla giurisprudenza unionale (CGUE, 19 novembre 2015, in causa C-74/15, Tarcau, e 14 settembre 2016, in causa C-534/15, , dovendo Per_1 pertanto ritenersi consumatore il fideiussore persona fisica che, pur svolgendo una propria attività professionale (o anche più attività professionali), stipuli il contratto di garanzia per finalità estranee alla stessa, nel senso che la prestazione della fideiussione non deve costituire atto espressivo di tale attività, né essere strettamente funzionale al suo svolgimento (cd. atti strumentali in senso proprio)»
6 (cfr. Cass. civ. n. 5868/2023; 742/2020; 27618/2020; 8662/2020). In particolare, per quanto interessa in questa sede, il garante persona fisica che abbia garantito l'adempimento delle obbligazioni di una società commerciale può essere considerato consumatore laddove non abbia «collegamenti funzionali che la legano a tale società, quali l'amministrazione di quest'ultima o una partecipazione non trascurabile al suo capitale sociale, o se abbia agito per scopi di natura privata» (Corte di Giustizia UE ordinanza del 9 novembre 2015, resa nella causa C-74/15,
contro Parte_3 Parte_4 [...]
e altri). Controparte_5 Nel caso di specie, la convenuta opposta ha allegato che al momento della sottoscrizione della garanzia fideiussoria rivestiva la qualifica di Parte_1 presidente del c.d.a. e legale rappresentante della Dolomiti s.r.l. – come risulta altresì dal contratto di mutuo fondiario allegato dalla banca già in sede monitoria (cfr. doc. 3 fascicolo monitorio) -, mentre era presidente del Consiglio di Parte_2 amministrazione della società (cfr. doc. 15 fascicolo monitorio). Non può dunque ritenersi che le odierne opponenti abbiano rilasciato le fideiussioni oggetto di causa in qualità di consumatrici, considerati i rilevanti collegamenti funzionali esistenti tra le stesse e la società debitrice principale. In definitiva, non è applicabile nel caso di specie la disciplina consumeristica.
5. L'opposizione va dunque respinta e il decreto ingiuntivo va integralmente confermato.
6. Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno poste a carico di e in solido Parte_1 Parte_2 tra loro;
tali spese vengono liquidate in dispositivo secondo i parametri medi del D.M. 55/2014 (e successive modifiche) per le fasi di studio, introduttiva e di trattazione e secondo i parametri minimi per la fase decisoria, attesa l'assenza di scritti defensionali conclusivi.
P.Q.M.
Il Giudice, pronunciando in maniera definitiva sulla presente controversia, disattesa o assorbita ogni diversa istanza:
1. RIGETTA l'opposizione e per l'effetto CONFERMA il decreto ingiuntivo n. 1092/2024, emesso dal Tribunale di Padova in favore di Controparte_1 dichiarandolo definitivamente esecutivo.
2. NN e in solido Parte_1 Parte_2 tra loro, al rimborso delle spese di lite in favore di
7 che si liquidano in euro Controparte_1 19.375,00 per compensi, oltre a spese generali pari al quindici per cento dei compensi come liquidati. Infine IVA e Cassa professionale, come per legge. Così deciso in Padova, in data 16 settembre 2025 Il Giudice Alberto Stocco
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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI PADOVA II SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Alberto Stocco, ha pronunciato la seguente SENTENZA ex art. 281 sexies comma 3 c.p.c. nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3590/2024 promossa da:
(C.F. ) Parte_1 C.F._1 (C.F. ) Parte_2 C.F._2 con il patrocinio dell'Avv. Maria Tornabene e dell'Avv. Luca Saglimbene ATTRICI OPPONENTI contro (C.F. E P.IVA Controparte_1
, con il patrocinio dell'Avv. Giuseppe P.IVA_1 Talarico CONVENUTA OPPOSTA CONCLUSIONI Le parti hanno precisato le conclusioni come da udienza dell'11 settembre 2025. Tali conclusioni sono richiamate e sono da ritenersi parte integrante e sostanziale di questa sentenza, ancorché non ritrascritte.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Con ricorso monitorio ritualmente depositato avanti al Tribunale di Padova, Controparte_1 (d'ora in avanti solo “ ”) chiedeva l'emissione di CP_1 un decreto ingiuntivo nei confronti di CP_2
, , e
[...] Parte_1 Controparte_3 Parte_2 allegando:
- di essere divenuta creditrice - quale cessionaria dei crediti di Controparte_4
- nei confronti della
[...] Dolomiti s.r.l. e dei soggetti costituiti fideiussori della s.r.l. di alcuni crediti ammessi al passivo del fallimento della società;
1 - di agire in via monitoria limitatamente all'importo di euro 300.000,00;
- che il credito oggetto di ricorso monitorio derivava dal contratto di mutuo fondiario stipulato in data 12.12.2003 tra Controparte_4
e Dolomiti s.c.r.l.;
[...]
- che tale credito risultava assistito dalle obbligazioni fideiussorie assunte con la sottoscrizione di due distinte lettere, - una da Controparte_2 Parte_1
e ed una da - nella
[...] Controparte_3 Parte_2 medesima data del 12/12/2003 e per il medesimo importo pari ad euro 1.100.000,00. In data 23 maggio 2024 il Tribunale di Padova dichiarava la propria incompetenza relativamente alle domande proposte nei confronti di e Controparte_3 CP_2
, avendo gli stessi rilasciato la fideiussione in
[...] qualità di consumatori, ed emetteva decreto ingiuntivo n. 1092/2024 nei soli confronti di e Parte_1 Pt_2
le quali proponevano tempestiva opposizione.
[...] A sostegno della propria opposizione, le attrici allegavano:
- che le fideiussioni rilasciate in data 12.12.2003 si ponevano in contrasto con la normativa antitrust, in quanto contenevano le tre clausole “censurate” dal provvedimento n. 55/2005 della Banca d'Italia;
- la decadenza della Banca ai sensi dell'art. 1957 c.c., non avendo proposto le proprie istanze contro la debitrice principale entro sei mesi dalla scadenza dell'obbligazione principale. Le opponenti, dunque, rassegnavano le seguenti conclusioni: «Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, emessa ogni più opportuna pronuncia e declaratoria del caso, disattesa ogni contraria domanda ed eccezione, per le ragioni dedotte in fatto ed in diritto, così giudicare:
- In via preliminare in ragione della fondatezza delle censure esposte ed a causa del pregiudizio economico che rischia di subire parte resistente in conseguenza dell'esecuzione forzata, sospensione inaudita altera parte il decreto ingiuntivo opposto n. 1092/2024 (n. 1994/2024 R.G.), concesso dal Tribunale Ordinario di Padova in data 23.05.2024 e notificato alla Sig.ra il 07 giugno 2024 e alla Sig.ra Parte_2 Parte_1
il 10.06.2024;
[...]
- Sempre, in via preliminare, nella denegata e non temuta ipotesi in cui non venga emesso un provvedimento di sospensione inaudita altera parte, previo accertamento dell'inesistenza dei presupposti ex art. 642 cod. proc. civ. per l'emissione del decreto ingiuntivo in forma immediatamente esecutiva, ricorrendone gravi motivi, sospendere la provvisoria esecutorietà nei confronti di
2 entrambe le odierne attrici del decreto ingiuntivo opposto n. 1092/2024 (n. 1994/2024 R.G.), concesso dal Tribunale Ordinario di Padova in data 23.05.2024 e notificato alla Sig.ra il 07 giugno 2024 e Parte_2 alla Sig.ra il 10.06.2024; Parte_1
- Nel merito ritenere e dichiarare la nullità della fideiussione sottoscritta dalla Sig.ra in Parte_1 data 12.12.2003 e della fideiussione sottoscritta dalla Sig.ra in data 12.12.2003; Parte_2
- Nel merito ritenere e dichiarare, in ogni caso, la nullità parziale della fideiussione sottoscritta dalla Sig.ra in data 12.12.2003 e della Parte_1 fideiussione sottoscritta dalla Sig.ra in Parte_2 data 12.12.2003, quanto meno, limitata alle clausole nn. 2, 6, e 8, per violazione dell'art. 2 della Legge n. 287 del 1990, con conseguente operatività dell'art. 1957 c.c. e per l'effetto ritenere e dichiarare l'intervenuta decadenza dall'azione del diritto di credito per decorso del termine ivi contemplato;
- Nel merito revocare e/o annullare, dichiarare inefficace o con qualsivoglia formula dichiarare privo di efficacia il Decreto Ingiuntivo provvisoriamente esecutivo opposto n. 1092/2024 – RG 1994/2024 - emesso dal Tribunale di Padova in data 23.05.2024 e, conseguentemente, accertare e dichiarare che nulla è dovuto dalle odierne opponenti Sigg.re e Parte_1 alla società opposta per le causali di cui Parte_2 al decreto ingiuntivo de quo e, per l'effetto, respingere e/o rigettare le domande tutte così formulate nel relativo ricorso per ingiunzione;
- In ogni caso spese e competenze di lite». Costituitasi in giudizio, Controparte_1 contestava la fondatezza dell'opposizione, chiedendone il rigetto con integrale conferma del decreto ingiuntivo. Con ordinanza del 14 agosto 2024 il Giudice rigettava l'istanza di sospensione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo avanzata dalle opponenti. Dopo lo scambio delle memorie, la causa veniva ritenuta matura per la decisione.
• 1. L'opposizione proposta da e Parte_1 Pt_2
avverso il decreto ingiuntivo n. 1092/2024, emesso
[...] dal Tribunale di Padova in favore di
[...]
è infondata e va respinta. Controparte_1 2. Il credito portato nel decreto ingiuntivo – pari ad euro 300.000,00 (oltre a interessi e spese), relativo al rimborso di un contratto di mutuo fondiario stipulato in data 12.12.2003 tra CP_4 [...] e Dolomiti s.r.l. per Controparte_4
3 l'importo capitale di euro 1.100.000,00 – non è stato contestato dalle opponenti nell'an e nel quantum. Tale credito può dunque ritenersi pacifico. 3. Le opponenti hanno contestato la validità delle due fideiussioni omnibus rilasciate in data 12 dicembre 2003 a garanzia delle obbligazioni assunte dalla Dolomiti s.r.l., in quanto ritenute contrarie alla normativa antitrust giusta provvedimento n. 55/2005 emesso dalla Banca d'Italia. Tale contestazione è infondata. 3.1. Va infatti osservato che, a prescindere dall'accertamento della sussistenza dell'illecito anticoncorrenziale, nel caso di specie la nullità invocata non potrebbe comunque arrecare alcun vantaggio ai fideiussori, che a ben vedere risultano privi di un interesse concreto e attuale a far valere l'invalidità della garanzia. Questo perché, con la sentenza n. 41994/2021, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno chiarito che i contratti di fideiussione omnibus stipulati in violazione della normativa antitrust sono affetti da nullità soltanto parziale (che attinge soltanto le tre clausole oggetto del provvedimento n. 55/2005 della Banca d'Italia), salvo che sia desumibile dal contratto, o sia altrimenti provata, una diversa volontà delle parti. La disciplina dettata dall'articolo 1419 c.c., infatti, comporta che la nullità di una singola clausola travolga l'intero contratto solo in casi eccezionali, quando non sia più rinvenibile l'utilità del contratto in relazione agli interessi con esso perseguiti. Peraltro, spetta «a chi ha interesse alla totale caducazione dell'assetto di interessi programmato l'onere di provare l'interdipendenza del resto del contratto dalla clausola
o dalla parte nulla, mentre è precluso al giudice rilevare d'ufficio l'effetto estensivo della nullità parziale all'intero contratto» (Cass. n. 18794 del 2023). Nel caso di specie, tuttavia, non è emerso alcun concreto elemento tale da far ritenere che, senza le tre clausole contestate, le parti non si sarebbero determinate alla stipulazione della garanzia, ragion per cui potrebbe al più discorrersi di nullità parziale della fideiussione omnibus oggetto di causa. Tale nullità parziale potrebbe avere effetti giuridici vantaggiosi per i fideiussori soltanto nel caso in cui la banca non avesse rispettato il termine di decadenza di cui all'art. 1957 c.c. (sul presupposto che la deroga a tale disposizione, contenuta nella fideiussione omnibus, debba ritenersi tamquam non esset, in ragione della nullità parziale del contratto di garanzia). Non è infatti stata dedotta, né comunque emerge, una diretta
4 rilevanza della pronuncia di nullità delle clausole 2 e 8: in altre parole, nella fattispecie oggetto del giudizio, non vengono in rilievo ai fini della decisione né la clausola di sopravvivenza, né quella di reviviscenza. 3.2. Tuttavia, l'eccezione di decadenza sollevata dai fideiussori ai sensi dell'art. 1957 c.c. non può ritenersi fondata. Va infatti precisato che in caso di garanzia con clausola a prima richiesta «deve ritenersi sufficiente ad evitare la decadenza la semplice proposizione di una richiesta stragiudiziale di pagamento, non essendo necessario che il termine sia osservato mediante la proposizione di una domanda giudiziale, secondo la tradizionale esegesi della norma, atteso che, diversamente interpretando, vi sarebbe contraddizione tra le due clausole contrattuali, non potendosi considerare "a prima richiesta" l'adempimento subordinato all'esercizio di un'azione in giudizio» (cfr. Cass. n. 22346/2017). In particolare, la citata sentenza della Corte di cassazione sancisce l'incompatibilità tra clausola a prima richiesta e necessità di azione giudiziale ai sensi dell'art. 1957 c.c., essendo per contro irrilevante la presenza, o meno, di clausole del tipo «senza eccezioni» così come la qualificazione del contratto in termini di garanzia autonoma. Il principio di diritto espresso dalla Suprema Corte, in altre parole, può trovare applicazione sia rispetto ai contratti autonomi di garanzia sia rispetto alle fideiussioni a prima richiesta in senso stretto (nei casi in cui, cioè, non vi sia perfetta coincidenza tra le due tipologie di garanzia). La motivazione della sentenza della Suprema Corte, infatti, prende espressamente in considerazione l'incompatibilità tra prima richiesta e necessità di proposizione di un'azione giudiziale. Pertanto, la sola qualificazione della garanzia in termini di fideiussione a prima richiesta è di per sé sufficiente a far ritenere l'istanza stragiudiziale idonea ad impedire la decadenza di cui all'art. 1957 c.c. senza che sia necessaria un'azione giudiziale (orientamento più volte espresso dal Tribunale adito, fra le altre con sentenza n. 270/2021, n. 911/2022 e n. 650/2022, e avallato altresì da Corte d'Appello di Venezia, n. 2385/2021 e da Corte d'Appello di Milano n. 2110/2021). Pertanto, anche volendo per ipotesi ritenere fondata l'eccezione di nullità parziale della fideiussione sollevata dalle opponenti, queste ultime non potrebbero in ogni caso ritenersi liberate dalle proprie
5 obbligazioni, non essendo maturata la decadenza di cui all'art. 1957 c.c. In data 13 agosto 2009, infatti, la banca ha revocato le linee di credito accordate alla società, intimando contestualmente il pagamento del dovuto, mediante comunicazione inviata a mezzo raccomandata a.r. alla società debitrice principale e ai fideiussori (cfr. doc. 17 convenuta). La ricezione dell'intimazione stragiudiziale inviata dalla banca non è stata specificamente contestata dalle opponenti, anzi è stata espressamente ammessa dalle stesse in sede di prima memoria (cfr. pag. 6 prima memoria opponenti, dove si dichiara che «l'obbligazione principale è scaduta il 13.08.2009 allorché l'istituto di credito ha comunicato la risoluzione del contratto di mutuo, intimando alla debitrice principale e ai garanti di effettuare il pagamento del dovuto»). Tale richiesta stragiudiziale deve dunque ritenersi idonea a impedire in modo definitivo la decadenza, tenuto conto che le garanzie prestate dalle opponenti sono da qualificarsi in termini di fideiussione con clausola «a prima richiesta». Pertanto, va ribadito che anche a volere in ipotesi ritenere integrata la nullità parziale delle fideiussioni omnibus per cui è causa, non potrebbe comunque ritenersi che la banca sia incorsa nella decadenza di cui all'art. 1957 c.c.; circostanza che disvela l'assenza di un concreto interesse ad ottenere la declaratoria di nullità parziale della garanzia e, in ultima analisi, l'infondatezza dell'opposizione proposta dai fideiussori. 4. Né può ritenersi che la clausola a prima richiesta sia abusiva ai sensi del Codice del consumo, posto che le odierne attrici opponenti non rivestono la qualifica di consumatrici. Come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, infatti, «nel contratto di fideiussione, i requisiti soggettivi per l'applicazione della disciplina consumeristica devono essere valutati con riferimento alle parti di esso, senza considerare il contratto principale, come affermato dalla giurisprudenza unionale (CGUE, 19 novembre 2015, in causa C-74/15, Tarcau, e 14 settembre 2016, in causa C-534/15, , dovendo Per_1 pertanto ritenersi consumatore il fideiussore persona fisica che, pur svolgendo una propria attività professionale (o anche più attività professionali), stipuli il contratto di garanzia per finalità estranee alla stessa, nel senso che la prestazione della fideiussione non deve costituire atto espressivo di tale attività, né essere strettamente funzionale al suo svolgimento (cd. atti strumentali in senso proprio)»
6 (cfr. Cass. civ. n. 5868/2023; 742/2020; 27618/2020; 8662/2020). In particolare, per quanto interessa in questa sede, il garante persona fisica che abbia garantito l'adempimento delle obbligazioni di una società commerciale può essere considerato consumatore laddove non abbia «collegamenti funzionali che la legano a tale società, quali l'amministrazione di quest'ultima o una partecipazione non trascurabile al suo capitale sociale, o se abbia agito per scopi di natura privata» (Corte di Giustizia UE ordinanza del 9 novembre 2015, resa nella causa C-74/15,
contro Parte_3 Parte_4 [...]
e altri). Controparte_5 Nel caso di specie, la convenuta opposta ha allegato che al momento della sottoscrizione della garanzia fideiussoria rivestiva la qualifica di Parte_1 presidente del c.d.a. e legale rappresentante della Dolomiti s.r.l. – come risulta altresì dal contratto di mutuo fondiario allegato dalla banca già in sede monitoria (cfr. doc. 3 fascicolo monitorio) -, mentre era presidente del Consiglio di Parte_2 amministrazione della società (cfr. doc. 15 fascicolo monitorio). Non può dunque ritenersi che le odierne opponenti abbiano rilasciato le fideiussioni oggetto di causa in qualità di consumatrici, considerati i rilevanti collegamenti funzionali esistenti tra le stesse e la società debitrice principale. In definitiva, non è applicabile nel caso di specie la disciplina consumeristica.
5. L'opposizione va dunque respinta e il decreto ingiuntivo va integralmente confermato.
6. Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno poste a carico di e in solido Parte_1 Parte_2 tra loro;
tali spese vengono liquidate in dispositivo secondo i parametri medi del D.M. 55/2014 (e successive modifiche) per le fasi di studio, introduttiva e di trattazione e secondo i parametri minimi per la fase decisoria, attesa l'assenza di scritti defensionali conclusivi.
P.Q.M.
Il Giudice, pronunciando in maniera definitiva sulla presente controversia, disattesa o assorbita ogni diversa istanza:
1. RIGETTA l'opposizione e per l'effetto CONFERMA il decreto ingiuntivo n. 1092/2024, emesso dal Tribunale di Padova in favore di Controparte_1 dichiarandolo definitivamente esecutivo.
2. NN e in solido Parte_1 Parte_2 tra loro, al rimborso delle spese di lite in favore di
7 che si liquidano in euro Controparte_1 19.375,00 per compensi, oltre a spese generali pari al quindici per cento dei compensi come liquidati. Infine IVA e Cassa professionale, come per legge. Così deciso in Padova, in data 16 settembre 2025 Il Giudice Alberto Stocco
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