Sentenza 28 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 28/01/2025, n. 387 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 387 |
| Data del deposito : | 28 gennaio 2025 |
Testo completo
Tribunale di Palermo
Sezione Lavoro
N° ____/____ Registro
Sentenze Lavoro
RR EE PP UU BB BB LL II CC AA II TT AA LL II AA NN AA Cron.__________
IINN NNOOMMEE DDEELL PPOOPPOOLLOO IITTAALLIIAANNOO
IILL TTRRIIBBUUNNAALLEE DDII PPAALLEERRMMOO
SSEEZZIIOONNEE LLAAVVOORROO F.A.
_________________ Addì ______________ nella persona del Giudice Onorario dott.ssa Anna Difalco, ha pronunciato la
Rilasciata spedizione in seguente forma esecutiva all'Avv. SSEENNTTEENNZZAA
_____________________________ nella causa iscritta al n. 15588 / 2023 del Ruolo Generale vertente
____________________________ TRA
per
(Avv. CORSO NOEMI) Parte_1
_____________________________
ricorrente
___________________________ CONTRO
Il Cancelliere
(Avv. RIZZO ADRIANA Controparte_1
GIOVANNA)
Resistente
◊
All'udienza del 28/01/2025 ha pronunciato
S E N T E N Z A
mediante lettura di quanto segue
D I S P O S I T I V O
Definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti costituite,
In accoglimento dell'opposizione proposta da dichiara Parte_1
che la stessa possiede le condizioni sanitarie per il riconoscimento dell'assegno mensile di assistenza dal giorno di presentazione della domanda amministrativa
Tribunale di Palermo sez. Lavoro
CP_ Condanna l al pagamento delle spese processuali in favore della parte ricorrente, che si liquidano in complessive €.3.500,00 per compenso professionale,
oltre I.V.A. se dovuta e C.P.A., disponendone la distrazione in favore del procuratore
CP_ antistatario. Pone definitivamente a carico dell le spese delle consulenze tecniche espletate.
◊
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
CP_ Con ricorso depositato il -- parte ricorrente in contraddittorio con l proponeva,
ai sensi dell'art. 445 bis c.p.c., istanza di accertamento tecnico per la verifica preventiva delle condizioni sanitarie legittimanti il riconoscimento del requisito sanitario richiesto dalla legge per fruire dell'assegno mensile di assistenza. Il c.t.u.
nominato concludeva la sua relazione, ritenendo la insussistenza del requisito sanitario per beneficiare di detta previdenza.
Parte ricorrente, che aveva, in precedenza, dichiarato, ai sensi del 4° c. del citato articolo di contestare le suddette conclusioni del c.t.u., con ricorso depositato il
16/12/2023, proponeva rituale opposizione, insistendo per il chiesto riconoscimento dell'assegno mensile di assistenza
CP_ Ritualmente instauratosi il contraddittorio, resisteva in giudizio l chiedendo confermarsi le conclusioni formulate dal c.t.u.
Ammessa ed espletata consulenza tecnica, all'udienza di trattazione scritta del la causa è stata decisa come da dispositivo che precede.
Il c.t.u. nominato in questa fase di opposizione, ha ritenuto che parte ricorrente possegga il requisito sanitario previsto dalla legge per fruire dell'assegno mensile di assistenza a decorrere dalla domanda amministrativa (data decorrenza
- 2 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro 19/02/2021).
Le suddette conclusioni, differenti da quelle a cui è pervenuto il c.t.u. nella prima fase del giudizio, vengono pienamente condivise da questo giudice in quanto maggiormente convincenti in relazione alla diagnosi formulata a seguito degli accertamenti espletati.
Conseguentemente la opposizione proposta da parte ricorrente va accolta nei termini di cui al dispositivo.
Tenuto conto dell'esito del giudizio, l va condannato al pagamento delle spese CP_2
processuali in favore di parte ricorrente, che si liquidano e distraggono come da dispositivo.
CP_ Vanno definitivamente poste a carico dell le spese delle consulenze tecniche, già
liquidate e poste provvisoriamente carico di quest'ultimo.
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◊
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti costituite;
Come in epigrafe
Così deciso in Palermo, all'udienza del 28.01.2025.
IL GIUDICE
ANNA DIFALCO
- 3 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro