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Sentenza 17 maggio 2024
Sentenza 17 maggio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Prato, sentenza 17/05/2024, n. 152 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Prato |
| Numero : | 152 |
| Data del deposito : | 17 maggio 2024 |
Testo completo
R.G. 612 /2021
TRIBUNALE DI PRATO
Sezione Civile - Ufficio del Giudice del Lavoro
VERBALE DELLA CAUSA N. 612 /2021
TRA
Parte_1
Parte ricorrente
E
Controparte_1
Parte resistente
Oggi, 17 maggio 2024, innanzi alla dr.ssa Cristina Mancini, sono comparsi:
- per parte ricorrente l'Avv. D'Alessandro Pilacci;
- per parte convenuta l'Avv. Laila Covotta in sostituzione dell'Avv. Michelotti.
L'Avv. D'Alessandro Pilacci rileva di aver depositato le note ma che per mero errore informatico non sono risultate depositate.
Si riporta quindi per il ricorso, alle note ed alle istanze istruttorie, contestando la memoria di controparte.
L'Avv. Covotta si riporta alle note di trattazione scritta già depositate ed ai propri atti.
Il giudice, autorizzate le parti ad allontanarsi, si ritira in camera di consiglio per deliberare.
All'esito, pronuncia sentenza depositando il dispositivo, con deposito contestuale della motivazione.
Camera di consiglio conclusa alle ore 19:15.
Il Giudice
Dr.ssa Cristina Mancini
1 Depositata il 17 maggio 2024 con redazione contestuale della motivazione
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PRATO
Sezione Unica Civile – Ufficio del Giudice del Lavoro
Il Tribunale di Prato, in composizione monocratica e in funzione di giudice del lavoro e della previdenza e assistenza obbligatorie di primo grado, nella persona del Giudice dr.ssa Cristina Mancini, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di I Grado iscritta al n. 612 / 2021 r.g. promossa da:
con il patrocinio dell'Avv. Luca Pilacci D'Alessandro; Parte_1
Parte ricorrente contro in persona del legale rappresentante pro tempore, con il patrocinio dell'Avv. Controparte_1
Francesco Michelotti;
Parte resistente
Oggetto: differenze retributive inquadramento ed orario di lavoro.
2 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. richiede, nella presente sede giudiziaria, differenze retributive per l'attività Parte_1 lavorativa prestata in favore della società dal 24.10.2019 al 16.6.2020 e quantificate Controparte_1 in complessivi 14.267,98 euro (oltre interessi e rivalutazione).
Sostiene, difatti, il diritto all'applicazione, in ragione dell'attività concretamente prestata, del in luogo del contratto collettivo applicato dall'azienda (oltre che all'applicazione del Org_1 contratto integrativo toscano). Rivendica, inoltre, l'espletamento di lavoro straordinario non riconosciuto, la mancata retribuzione per il lavoro festivo ed il mancato godimento di ferie.
2. Si è costituita la società convenuta contestando integralmente il ricorso. Sostiene la correttezza dell'inquadramento del ricorrente e dell'applicazione del CCNL recapito telegrammi espressi, evocando il principio di libertà di scelta del contratto collettivo. Nega l'effettuazione di orari di lavoro diversi, disconoscendo la copia dei dischi cronotachigrafici prodotti dal Sig. e dandone Pt_1 comunque una diversa lettura, atteso l'impiego del mezzo di trasporto anche per lo spostamento da e per l'abitazione. Evidenzia una condotta del ricorrente connotata anche da episodi disciplinari ed allega l'avvenuta sospensione dell'attività lavorativa nel periodo di lockdown dal 1.4.2020 al
13.4.2020.
3. La causa è stata istruita con la documentazione offerta dalle parti e con prova per testi.
4. All'esito della discussione tenuta in data odierna e dell'esame delle difese delle parti, la domanda di parte ricorrente non risulta adeguatamente allegata e provata, salva la richiesta di pagamento della retribuzione per quanto riguarda il mese di giugno 2020.
5. La richiesta del ricorrente si fonda, innanzitutto, sulla dedotta necessità di applicazione, in ragione dell'attività svolta dalla società (e dallo stesso lavoratore), del CCNL trasporto merci, con ulteriore applicazione dell'integrativo regionale o comunque di una retribuzione adeguata e sufficiente rispetto al parametro costituzionale dell'art. 36 Costituzione.
Ora, come è noto, i contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali - attesa la mancata attuazione dell'art. 39 Cost. - sono espressione di autonomia privata e, pertanto, sono disciplinati solo dalle norme del Codice civile sui contratti in generale (art. 1321 e ss. c.c.). In particolare, l'art. 1322
c.c. consente ai datori di lavoro, alle associazioni datoriali e alle rappresentanze dei lavoratori la stipulazione di contratti che non appartengono ai tipi aventi una disciplina particolare, purché siano diretti a realizzare interessi meritevoli di tutela secondo l'ordinamento giuridico: i contratti collettivi,
3 che regolamentano gli aspetti economici e normativi dei rapporti di lavoro, rientrano in tale previsione.
Per consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, vige il principio di libertà di scelta del CCNL applicabile al singolo rapporto di lavoro (cfr., a partire dalla pronuncia a sezioni unite Cass., n. 2665/1997, numerose successivi conformi, tra cui Cass. n. 8565/2004 e, da ultimo,
Cass., n. 40409/2021; Cass., n. 9335/2022), motivo per cui fondare la richiesta di applicazione di un diverso CCNL (ed, a maggior ragione di un contratto neppure nazionale, ma di carattere regionale) soltanto in ragione delle attività prestate non risulta ex se sufficiente, se non supportata da altri elementi, anche sotto il profilo della effettiva rappresentatività delle associazioni stipulanti. A maggior ragione, l'assenza di allegazioni in termini di rappresentatività, in uno con la libertà sindacale appena accennata, rileva in termini negativi rispetto all'applicazione dell'accordo integrativo regionale.
6. Il ricorrente non allega neppure i CCNL di cui si discute e, pertanto, non è dato sapere, al di là dell'intestazione, l'ambito effettivo di applicazione del CCNL applicato, le associazioni sindacali che ne hanno curato la redazione e sottoscrizione né i livelli rivendicati. Tale circostanza, si ripete, è comunque da sé sola insufficiente a fondare una diversa pretesa e, d'altra parte, non risulta neppure necessario operare, come consentibile, l'acquisizione dei CCNL ai sensi dell'art. 421 c.p.c. alla luce dell'insufficienza generale delle allegazioni, deficit che concerne anche l'effettiva proporzionalità della retribuzione.
Il principio della retribuzione proporzionata e sufficiente è, difatti, previsto dall'art. 36 Cost. con forza imperativa, tale da determinare la nullità della clausola contrattuale, del contratto di lavoro, individuale o collettivo, che preveda una retribuzione inferiore a questa soglia minima;
tuttavia, anche quando chiede la disapplicazione di un trattamento retributivo collettivo per ritenuta inosservanza dei minimi costituzionali, il lavoratore è tenuto a fornire utili elementi di giudizio indicando i parametri di raffronto.
7. Nel caso di specie, il riferimento alla violazione dell'art. 36 Costituzionale è meramente accennato, senza un concreto riferimento che consenta un termine di raffronto o una lettura dei conteggi tale da consentire una parametrazione costituzionalmente orientata del salario spettante al ricorrente in proporzione alla qualità e quantità del lavoro prestato.
Pertanto, in assenza di elementi, risulta arduo al giudice rinvenire una violazione del principio di adeguatezza e sproporzione della retribuzione, sol se si consideri che, anche dove si dovesse aver riguardo ai minimi tabellari indicati nei conteggi in atti (con riferimento al CCNL merci), la discrasia
4 tra la retribuzione base percepita dal ricorrente (pari a 1.469,95 euro mensili) ed i minimi indicati nei conteggi con riferimento alla paga base (per 1703,51 euro mensili dell'unico CCNL posto in raffronto) non risulta di per sé, in assenza di ulteriori allegazioni, talmente significativa da colorare in termini sufficienti e concreti la lesione del parametro costituzionale e, pertanto, di ritenere violato il principio del salario minimo.
Pertanto, la domanda sotto tale profilo non merita accoglimento, con pertanto rigetto di tutte quelle voci (es. trasferte o 13esima e 14esima) che si fondano sull'applicazione di un CCNL diverso da quello applicato dall'azienda.
8. Non risultano fondate neppure le rivendicazioni del ricorrente sotto il profilo dell'orario di lavoro, del mancato godimento delle ferie e della mancata retribuzione di lavoro festivo.
Sul punto, occorre ricordare che l'onere della prova con riferimento agli emolumenti in questione
è a carico del lavoratore ed è, soprattutto con riferimento alla prova dell'orario di lavoro straordinario, particolarmente rigorosa.
Le stesse allegazioni, difatti, devono attestarsi in termini non generici, ma devono individuare, sia pur in termini minimali, l'esatta collocazione cronologica, ovvero la quantificazione delle ore per le quali si è protratta la prestazione lavorativa oltre il normale orario di lavoro pattuito, così come adeguatamente collocati, in termini di allegazione, devono essere i giorni festivi per cui diversamente si rivendica l'effettuazione della prestazione lavorativa e le giornate di ferie non godute.
Orbene, l'assunto attoreo si scontra innanzitutto in una carenza di allegazione del quantum di orario e prestazioni che il lavoratore ricollega alle pretese retributive, dal momento che il ricorso si limita ad individuare un monte orario anche superiore alle 60 ore settimanali senza tuttavia indicare l'arco temporale della giornata tipo o una determinazione minimale dell'orario di lavoro, demandando tale determinazioni a copie del cronotachigrafo in dotazione ed a schede di viaggio
(allegate ai docc. 7 ed 8 del ricorso). Pertanto, emergono delle criticità anche in punto di autosufficienza, dal momento che, è noto che l'atto giudiziale non può essere tale da contenere un rinvio per relationem a documenti con totalizzante funzione suppletiva dell'orario e delle giornate lavorative di cui si discute, che peraltro non sembrano ricomprendere, anche alla luce della lettura dei conteggi, tutto l'arco lavorativo alle dipendenze dell'impresa.
9. Anche, tuttavia, volendo superare tali criticità, l'insufficienza in questione emerge anche sotto il profilo probatorio.
5 Le schede di viaggio risultano sostanzialmente dei documenti scritti a mano senza alcun riferimento o timbro alla società e, pertanto, di per sé non costituiscono elementi indicativi o dotati di efficacia probatoria, dal momento che, al di là di un riferimento nominativo alla persona di Pt_1 non vi è alcun elemento o traccia che permetta un collegamento univoco alla società convenuta
(peraltro, il numero di ore che si assumono prestate vengono solo quantificate per intero, senza indicazione dell'orario di inizio o di fine).
Non possono, inoltre, assurgere a rango di prova piena le risultanze delle copie dei dischi cronotachigrafici, peraltro oggetto di disconoscimento. Anche a voler ritenere la congruità delle stesse rispetto all'effettivo dispiegarsi del rapporto di lavoro, tali schede, peraltro prodotte in copia e solo parzialmente leggibili, necessitano di essere corroborate, sotto il profilo istruttorio, da ulteriori circostanze fattuali che consentano al Tribunale di valutare in che percentuale l'orario ivi indicato fosse comprensivo o meno dei tempi di attesa, ovvero il tempo passato in eventuale sosta o in inattività (circa il rilievo probatorio dei dischi cronotachigrafici, cfr. tra le tante Cass., n. 10366 del
2014; Cass., n. 13165 del 2018, Cass., n. 19334 del 2023).
Peraltro, osservando fisicamente le copie in questione l'orizzonte temporale che risulta essere oggetto di registrazione, molto variabile anche con riferimento al momento iniziale, non risulta coprire un arco temporale ex se di oltre sessanta ore settimanali (e, tantomeno, nel ricorso si apprende una lettura di tali dischi che consentano di apprezzare una diversa lettura).
Tali elementi, oltre alle seguenti considerazioni in punto di risultanze dell'istruttoria orale svolta, rendono superfluo ogni approfondimento in punto di esibizione dei relativi originali.
Difatti, oltre a ciò, non può soccorrere lo scarso spessore probatorio dell'istruttoria orale svolta, denotata da lacunosità.
I testi assunti sul punto non hanno permesso di dare contezza di un arco temporale della giornata lavorativa del ricorrente idonea a suggerire, anche in via equitativa, il superamento del monte orario full time stabilito in contratto, sia alla luce dell'ovvia impossibilità per i testi di osservare direttamente l'espletamento dell'attività nell'intero arco della giornata, né di dare espressa e precisa contezza dell'ampiezza di eventuali pause lavorative (dal momento che non risulta emerso un giro di consegne tale per cui possa presupporsi l'assenza di possibilità di periodi di inattività nonostante l'accensione del mezzo).
È inoltre del tutto pacifico che il ricorrente utilizzasse il mezzo da e per la propria abitazione ed i testimoni non hanno individuato nelle prestazioni lavorative anche quelle di carico e scarico.
6 Il testimone ha di fatto reso una testimonianza basata su deduzioni e conoscenza Testimone_1 personale del ricorrente e del suo metodo lavorativo, senza alcun riferimento concreto e diretto alla prestazione lavorativa (dal momento che lavorava addirittura presso altra impresa), asserendo di averlo visto rientrare presso la propria abitazione con un camion alle nove di sera (senza tuttavia indicare se tutti i giorni o meno, orario che dalla lettura dei dischi in atti non risulta se non raramente evincibile).
Il testimone presso in Montemurlo, si è limitato a riferire di aver Testimone_2 Org_2 provveduto ad effettuare le consegne dei servizi al Sig. intorno o prima delle 19:00, consegne Pt_1 cui seguiva il carico e scarico ad opera dei magazzinieri. Tuttavia, al fine di accreditare la tesi della latitudine oraria del ricorrente secondo le difese fatte proprie nella nota autorizzata (per cui la giornata lavorativa sarebbe iniziata sin dall'abitazione), sarebbe stata necessaria la dimostrazione di una continuità della prestazione sia prima che dopo tale appoggio alla sede di Montemurlo. Né tantomeno il rilievo per cui la prestazione lavorativa andrebbe collocata sin dalla partenza del giorno successivo per avere il ricorrente già le merci non risulta sufficiente, dal momento che non vi sono elementi per affermare che, prima dell'arrivo alla sede, il Sig. dovesse effettivamente Pt_1 ottemperare a consegne (elemento indicato soltanto in via eventuale dal teste e, peraltro, Tes_3 soltanto per eventuale ritiro - e non per consegne -).
In particolare, il testimone dipendente di ha semplicemente dato atto Tes_4 CP_2 del modus operandi degli autisti presso la ditta di dove era prevista l'apertura della sede alle Parte_2
8:30, con consegne nell'arco della mattinata, primo pomeriggio, ricordando che il ricorrente non rientrava mai nella sede operativa di ma si recava direttamente a Prato. Parte_2
Il testimone dipendente della convenuta, si è limitato ad indicare quale Testimone_5 orario di arrivo a verso le 7:30 – 8:00, peraltro, in orario antecedente alle stesse Parte_2 dichiarazioni del dipendente della circa l'apertura della sede, ma null'altro ha riferito in merito CP_2 ad accertamenti diretti della giornata lavorativa del ricorrente.
L'insieme degli elementi esposti non può, pertanto, non incidere negativamente sul giudizio di assolvimento dell'onere probatorio da parte ricorrente.
10. Risulta, diversamente, meritevole di accoglimento la domanda di condanna al pagamento di differenze retributive a titolo di retribuzione ordinaria il mese di giugno 2020, dal momento che è pacifico tra le parti la sussistenza del rapporto di lavoro (vedi contratto in atti e busta paga di luglio
2020) e, dall'altro, parte resistente non ha contrapposto fatti estintivi (es. pagamenti), modificativi (es.
7 sospensione della prestazione lavorativa per accesso ad istituti come la cassa integrazione Covid, attivata con riferimento ad altre mensilità) o impeditivi della pretesa.
Occorre ricordare, in proposito, come costituisca principio notorio quello secondo cui, qualora il lavoratore agisca in giudizio per conseguire le retribuzioni allo stesso spettanti, ha l'onere di provare l'esistenza del rapporto di lavoro quale fatto costitutivo del diritto azionato, mentre incombe sul datore di lavoro l'onere di fornire la prova di siffatta corresponsione. Tale criterio vale, ovviamente, per la retribuzione base, dal momento che altre voci, come la trasferta, richiederebbero la prova della modalità di prestazione lavorativa che, nella fattispecie, manca anche con riferimento stesso alla documentazione prodotta dal ricorrente.
Non risulta neppure allegata la busta paga relativa (come eccepito in sede di ricorso) ma la quantificazione è facilmente evincibile alla luce della quantificazione del compenso lordo operata dal datore di lavoro (peraltro esplicitata nello stesso contratto di lavoro), senza dover accedere ad un'inutilmente dispendiosa CTU contabile;
quantificazione da effettuarsi al lordo attesi i principi in materia (cfr. Cass., n. 18044 del 2015) e l'assenza di prova o allegazione dell'avvenuto versamento dei contributi previdenziali per tale mensilità.
Sussistono i presupposti, pertanto, per la condanna della società convenuta al pagamento della somma di euro 783,97 a titolo di retribuzione per la mensilità di giugno 2020, il tutto oltre interessi e rivalutazione monetaria dal giorno del diritto al saldo.
11. La ripartizione delle spese del giudizio risente del mancato accoglimento della maggior parte delle pretese del ricorrente e, pertanto, si ritiene equo il riconoscimento, in favore della parte solo parzialmente vittoriosa in ragione del principio di soccombenza, di 1/6 delle spese del giudizio, liquidate come da dispositivo che segue, in ragione del valore della causa. Le ulteriori spese del giudizio sono integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
il Tribunale di Prato, in composizione monocratica e in funzione di giudice del lavoro e della previdenza e assistenza obbligatorie di primo grado, definitivamente pronunciando, disattesa e reietta o assorbita ogni diversa e/o ulteriore domanda, deduzione ed eccezione,
1) condanna la società al pagamento, in favore di della somma di Controparte_1 Parte_1
783,97 euro, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal giorno del diritto al saldo;
2) condanna la società al pagamento, in favore del ricorrente, di un sesto delle Controparte_1 spese di lite, che per l'intero liquida in €. 4.800,00 (pertanto, €. 800,00 in favore di parte ricorrente),
8 oltre spese generali, I.V.A. e C.A.P., se dovute come per legge;
compensa l'ulteriore frazione delle spese di lite tra le parti.
Così deciso in Prato, il 17 maggio 2024
Il Giudice del Lavoro dr.ssa Cristina Mancini
Nota: La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale,
è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy.
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TRIBUNALE DI PRATO
Sezione Civile - Ufficio del Giudice del Lavoro
VERBALE DELLA CAUSA N. 612 /2021
TRA
Parte_1
Parte ricorrente
E
Controparte_1
Parte resistente
Oggi, 17 maggio 2024, innanzi alla dr.ssa Cristina Mancini, sono comparsi:
- per parte ricorrente l'Avv. D'Alessandro Pilacci;
- per parte convenuta l'Avv. Laila Covotta in sostituzione dell'Avv. Michelotti.
L'Avv. D'Alessandro Pilacci rileva di aver depositato le note ma che per mero errore informatico non sono risultate depositate.
Si riporta quindi per il ricorso, alle note ed alle istanze istruttorie, contestando la memoria di controparte.
L'Avv. Covotta si riporta alle note di trattazione scritta già depositate ed ai propri atti.
Il giudice, autorizzate le parti ad allontanarsi, si ritira in camera di consiglio per deliberare.
All'esito, pronuncia sentenza depositando il dispositivo, con deposito contestuale della motivazione.
Camera di consiglio conclusa alle ore 19:15.
Il Giudice
Dr.ssa Cristina Mancini
1 Depositata il 17 maggio 2024 con redazione contestuale della motivazione
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PRATO
Sezione Unica Civile – Ufficio del Giudice del Lavoro
Il Tribunale di Prato, in composizione monocratica e in funzione di giudice del lavoro e della previdenza e assistenza obbligatorie di primo grado, nella persona del Giudice dr.ssa Cristina Mancini, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di I Grado iscritta al n. 612 / 2021 r.g. promossa da:
con il patrocinio dell'Avv. Luca Pilacci D'Alessandro; Parte_1
Parte ricorrente contro in persona del legale rappresentante pro tempore, con il patrocinio dell'Avv. Controparte_1
Francesco Michelotti;
Parte resistente
Oggetto: differenze retributive inquadramento ed orario di lavoro.
2 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. richiede, nella presente sede giudiziaria, differenze retributive per l'attività Parte_1 lavorativa prestata in favore della società dal 24.10.2019 al 16.6.2020 e quantificate Controparte_1 in complessivi 14.267,98 euro (oltre interessi e rivalutazione).
Sostiene, difatti, il diritto all'applicazione, in ragione dell'attività concretamente prestata, del in luogo del contratto collettivo applicato dall'azienda (oltre che all'applicazione del Org_1 contratto integrativo toscano). Rivendica, inoltre, l'espletamento di lavoro straordinario non riconosciuto, la mancata retribuzione per il lavoro festivo ed il mancato godimento di ferie.
2. Si è costituita la società convenuta contestando integralmente il ricorso. Sostiene la correttezza dell'inquadramento del ricorrente e dell'applicazione del CCNL recapito telegrammi espressi, evocando il principio di libertà di scelta del contratto collettivo. Nega l'effettuazione di orari di lavoro diversi, disconoscendo la copia dei dischi cronotachigrafici prodotti dal Sig. e dandone Pt_1 comunque una diversa lettura, atteso l'impiego del mezzo di trasporto anche per lo spostamento da e per l'abitazione. Evidenzia una condotta del ricorrente connotata anche da episodi disciplinari ed allega l'avvenuta sospensione dell'attività lavorativa nel periodo di lockdown dal 1.4.2020 al
13.4.2020.
3. La causa è stata istruita con la documentazione offerta dalle parti e con prova per testi.
4. All'esito della discussione tenuta in data odierna e dell'esame delle difese delle parti, la domanda di parte ricorrente non risulta adeguatamente allegata e provata, salva la richiesta di pagamento della retribuzione per quanto riguarda il mese di giugno 2020.
5. La richiesta del ricorrente si fonda, innanzitutto, sulla dedotta necessità di applicazione, in ragione dell'attività svolta dalla società (e dallo stesso lavoratore), del CCNL trasporto merci, con ulteriore applicazione dell'integrativo regionale o comunque di una retribuzione adeguata e sufficiente rispetto al parametro costituzionale dell'art. 36 Costituzione.
Ora, come è noto, i contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali - attesa la mancata attuazione dell'art. 39 Cost. - sono espressione di autonomia privata e, pertanto, sono disciplinati solo dalle norme del Codice civile sui contratti in generale (art. 1321 e ss. c.c.). In particolare, l'art. 1322
c.c. consente ai datori di lavoro, alle associazioni datoriali e alle rappresentanze dei lavoratori la stipulazione di contratti che non appartengono ai tipi aventi una disciplina particolare, purché siano diretti a realizzare interessi meritevoli di tutela secondo l'ordinamento giuridico: i contratti collettivi,
3 che regolamentano gli aspetti economici e normativi dei rapporti di lavoro, rientrano in tale previsione.
Per consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, vige il principio di libertà di scelta del CCNL applicabile al singolo rapporto di lavoro (cfr., a partire dalla pronuncia a sezioni unite Cass., n. 2665/1997, numerose successivi conformi, tra cui Cass. n. 8565/2004 e, da ultimo,
Cass., n. 40409/2021; Cass., n. 9335/2022), motivo per cui fondare la richiesta di applicazione di un diverso CCNL (ed, a maggior ragione di un contratto neppure nazionale, ma di carattere regionale) soltanto in ragione delle attività prestate non risulta ex se sufficiente, se non supportata da altri elementi, anche sotto il profilo della effettiva rappresentatività delle associazioni stipulanti. A maggior ragione, l'assenza di allegazioni in termini di rappresentatività, in uno con la libertà sindacale appena accennata, rileva in termini negativi rispetto all'applicazione dell'accordo integrativo regionale.
6. Il ricorrente non allega neppure i CCNL di cui si discute e, pertanto, non è dato sapere, al di là dell'intestazione, l'ambito effettivo di applicazione del CCNL applicato, le associazioni sindacali che ne hanno curato la redazione e sottoscrizione né i livelli rivendicati. Tale circostanza, si ripete, è comunque da sé sola insufficiente a fondare una diversa pretesa e, d'altra parte, non risulta neppure necessario operare, come consentibile, l'acquisizione dei CCNL ai sensi dell'art. 421 c.p.c. alla luce dell'insufficienza generale delle allegazioni, deficit che concerne anche l'effettiva proporzionalità della retribuzione.
Il principio della retribuzione proporzionata e sufficiente è, difatti, previsto dall'art. 36 Cost. con forza imperativa, tale da determinare la nullità della clausola contrattuale, del contratto di lavoro, individuale o collettivo, che preveda una retribuzione inferiore a questa soglia minima;
tuttavia, anche quando chiede la disapplicazione di un trattamento retributivo collettivo per ritenuta inosservanza dei minimi costituzionali, il lavoratore è tenuto a fornire utili elementi di giudizio indicando i parametri di raffronto.
7. Nel caso di specie, il riferimento alla violazione dell'art. 36 Costituzionale è meramente accennato, senza un concreto riferimento che consenta un termine di raffronto o una lettura dei conteggi tale da consentire una parametrazione costituzionalmente orientata del salario spettante al ricorrente in proporzione alla qualità e quantità del lavoro prestato.
Pertanto, in assenza di elementi, risulta arduo al giudice rinvenire una violazione del principio di adeguatezza e sproporzione della retribuzione, sol se si consideri che, anche dove si dovesse aver riguardo ai minimi tabellari indicati nei conteggi in atti (con riferimento al CCNL merci), la discrasia
4 tra la retribuzione base percepita dal ricorrente (pari a 1.469,95 euro mensili) ed i minimi indicati nei conteggi con riferimento alla paga base (per 1703,51 euro mensili dell'unico CCNL posto in raffronto) non risulta di per sé, in assenza di ulteriori allegazioni, talmente significativa da colorare in termini sufficienti e concreti la lesione del parametro costituzionale e, pertanto, di ritenere violato il principio del salario minimo.
Pertanto, la domanda sotto tale profilo non merita accoglimento, con pertanto rigetto di tutte quelle voci (es. trasferte o 13esima e 14esima) che si fondano sull'applicazione di un CCNL diverso da quello applicato dall'azienda.
8. Non risultano fondate neppure le rivendicazioni del ricorrente sotto il profilo dell'orario di lavoro, del mancato godimento delle ferie e della mancata retribuzione di lavoro festivo.
Sul punto, occorre ricordare che l'onere della prova con riferimento agli emolumenti in questione
è a carico del lavoratore ed è, soprattutto con riferimento alla prova dell'orario di lavoro straordinario, particolarmente rigorosa.
Le stesse allegazioni, difatti, devono attestarsi in termini non generici, ma devono individuare, sia pur in termini minimali, l'esatta collocazione cronologica, ovvero la quantificazione delle ore per le quali si è protratta la prestazione lavorativa oltre il normale orario di lavoro pattuito, così come adeguatamente collocati, in termini di allegazione, devono essere i giorni festivi per cui diversamente si rivendica l'effettuazione della prestazione lavorativa e le giornate di ferie non godute.
Orbene, l'assunto attoreo si scontra innanzitutto in una carenza di allegazione del quantum di orario e prestazioni che il lavoratore ricollega alle pretese retributive, dal momento che il ricorso si limita ad individuare un monte orario anche superiore alle 60 ore settimanali senza tuttavia indicare l'arco temporale della giornata tipo o una determinazione minimale dell'orario di lavoro, demandando tale determinazioni a copie del cronotachigrafo in dotazione ed a schede di viaggio
(allegate ai docc. 7 ed 8 del ricorso). Pertanto, emergono delle criticità anche in punto di autosufficienza, dal momento che, è noto che l'atto giudiziale non può essere tale da contenere un rinvio per relationem a documenti con totalizzante funzione suppletiva dell'orario e delle giornate lavorative di cui si discute, che peraltro non sembrano ricomprendere, anche alla luce della lettura dei conteggi, tutto l'arco lavorativo alle dipendenze dell'impresa.
9. Anche, tuttavia, volendo superare tali criticità, l'insufficienza in questione emerge anche sotto il profilo probatorio.
5 Le schede di viaggio risultano sostanzialmente dei documenti scritti a mano senza alcun riferimento o timbro alla società e, pertanto, di per sé non costituiscono elementi indicativi o dotati di efficacia probatoria, dal momento che, al di là di un riferimento nominativo alla persona di Pt_1 non vi è alcun elemento o traccia che permetta un collegamento univoco alla società convenuta
(peraltro, il numero di ore che si assumono prestate vengono solo quantificate per intero, senza indicazione dell'orario di inizio o di fine).
Non possono, inoltre, assurgere a rango di prova piena le risultanze delle copie dei dischi cronotachigrafici, peraltro oggetto di disconoscimento. Anche a voler ritenere la congruità delle stesse rispetto all'effettivo dispiegarsi del rapporto di lavoro, tali schede, peraltro prodotte in copia e solo parzialmente leggibili, necessitano di essere corroborate, sotto il profilo istruttorio, da ulteriori circostanze fattuali che consentano al Tribunale di valutare in che percentuale l'orario ivi indicato fosse comprensivo o meno dei tempi di attesa, ovvero il tempo passato in eventuale sosta o in inattività (circa il rilievo probatorio dei dischi cronotachigrafici, cfr. tra le tante Cass., n. 10366 del
2014; Cass., n. 13165 del 2018, Cass., n. 19334 del 2023).
Peraltro, osservando fisicamente le copie in questione l'orizzonte temporale che risulta essere oggetto di registrazione, molto variabile anche con riferimento al momento iniziale, non risulta coprire un arco temporale ex se di oltre sessanta ore settimanali (e, tantomeno, nel ricorso si apprende una lettura di tali dischi che consentano di apprezzare una diversa lettura).
Tali elementi, oltre alle seguenti considerazioni in punto di risultanze dell'istruttoria orale svolta, rendono superfluo ogni approfondimento in punto di esibizione dei relativi originali.
Difatti, oltre a ciò, non può soccorrere lo scarso spessore probatorio dell'istruttoria orale svolta, denotata da lacunosità.
I testi assunti sul punto non hanno permesso di dare contezza di un arco temporale della giornata lavorativa del ricorrente idonea a suggerire, anche in via equitativa, il superamento del monte orario full time stabilito in contratto, sia alla luce dell'ovvia impossibilità per i testi di osservare direttamente l'espletamento dell'attività nell'intero arco della giornata, né di dare espressa e precisa contezza dell'ampiezza di eventuali pause lavorative (dal momento che non risulta emerso un giro di consegne tale per cui possa presupporsi l'assenza di possibilità di periodi di inattività nonostante l'accensione del mezzo).
È inoltre del tutto pacifico che il ricorrente utilizzasse il mezzo da e per la propria abitazione ed i testimoni non hanno individuato nelle prestazioni lavorative anche quelle di carico e scarico.
6 Il testimone ha di fatto reso una testimonianza basata su deduzioni e conoscenza Testimone_1 personale del ricorrente e del suo metodo lavorativo, senza alcun riferimento concreto e diretto alla prestazione lavorativa (dal momento che lavorava addirittura presso altra impresa), asserendo di averlo visto rientrare presso la propria abitazione con un camion alle nove di sera (senza tuttavia indicare se tutti i giorni o meno, orario che dalla lettura dei dischi in atti non risulta se non raramente evincibile).
Il testimone presso in Montemurlo, si è limitato a riferire di aver Testimone_2 Org_2 provveduto ad effettuare le consegne dei servizi al Sig. intorno o prima delle 19:00, consegne Pt_1 cui seguiva il carico e scarico ad opera dei magazzinieri. Tuttavia, al fine di accreditare la tesi della latitudine oraria del ricorrente secondo le difese fatte proprie nella nota autorizzata (per cui la giornata lavorativa sarebbe iniziata sin dall'abitazione), sarebbe stata necessaria la dimostrazione di una continuità della prestazione sia prima che dopo tale appoggio alla sede di Montemurlo. Né tantomeno il rilievo per cui la prestazione lavorativa andrebbe collocata sin dalla partenza del giorno successivo per avere il ricorrente già le merci non risulta sufficiente, dal momento che non vi sono elementi per affermare che, prima dell'arrivo alla sede, il Sig. dovesse effettivamente Pt_1 ottemperare a consegne (elemento indicato soltanto in via eventuale dal teste e, peraltro, Tes_3 soltanto per eventuale ritiro - e non per consegne -).
In particolare, il testimone dipendente di ha semplicemente dato atto Tes_4 CP_2 del modus operandi degli autisti presso la ditta di dove era prevista l'apertura della sede alle Parte_2
8:30, con consegne nell'arco della mattinata, primo pomeriggio, ricordando che il ricorrente non rientrava mai nella sede operativa di ma si recava direttamente a Prato. Parte_2
Il testimone dipendente della convenuta, si è limitato ad indicare quale Testimone_5 orario di arrivo a verso le 7:30 – 8:00, peraltro, in orario antecedente alle stesse Parte_2 dichiarazioni del dipendente della circa l'apertura della sede, ma null'altro ha riferito in merito CP_2 ad accertamenti diretti della giornata lavorativa del ricorrente.
L'insieme degli elementi esposti non può, pertanto, non incidere negativamente sul giudizio di assolvimento dell'onere probatorio da parte ricorrente.
10. Risulta, diversamente, meritevole di accoglimento la domanda di condanna al pagamento di differenze retributive a titolo di retribuzione ordinaria il mese di giugno 2020, dal momento che è pacifico tra le parti la sussistenza del rapporto di lavoro (vedi contratto in atti e busta paga di luglio
2020) e, dall'altro, parte resistente non ha contrapposto fatti estintivi (es. pagamenti), modificativi (es.
7 sospensione della prestazione lavorativa per accesso ad istituti come la cassa integrazione Covid, attivata con riferimento ad altre mensilità) o impeditivi della pretesa.
Occorre ricordare, in proposito, come costituisca principio notorio quello secondo cui, qualora il lavoratore agisca in giudizio per conseguire le retribuzioni allo stesso spettanti, ha l'onere di provare l'esistenza del rapporto di lavoro quale fatto costitutivo del diritto azionato, mentre incombe sul datore di lavoro l'onere di fornire la prova di siffatta corresponsione. Tale criterio vale, ovviamente, per la retribuzione base, dal momento che altre voci, come la trasferta, richiederebbero la prova della modalità di prestazione lavorativa che, nella fattispecie, manca anche con riferimento stesso alla documentazione prodotta dal ricorrente.
Non risulta neppure allegata la busta paga relativa (come eccepito in sede di ricorso) ma la quantificazione è facilmente evincibile alla luce della quantificazione del compenso lordo operata dal datore di lavoro (peraltro esplicitata nello stesso contratto di lavoro), senza dover accedere ad un'inutilmente dispendiosa CTU contabile;
quantificazione da effettuarsi al lordo attesi i principi in materia (cfr. Cass., n. 18044 del 2015) e l'assenza di prova o allegazione dell'avvenuto versamento dei contributi previdenziali per tale mensilità.
Sussistono i presupposti, pertanto, per la condanna della società convenuta al pagamento della somma di euro 783,97 a titolo di retribuzione per la mensilità di giugno 2020, il tutto oltre interessi e rivalutazione monetaria dal giorno del diritto al saldo.
11. La ripartizione delle spese del giudizio risente del mancato accoglimento della maggior parte delle pretese del ricorrente e, pertanto, si ritiene equo il riconoscimento, in favore della parte solo parzialmente vittoriosa in ragione del principio di soccombenza, di 1/6 delle spese del giudizio, liquidate come da dispositivo che segue, in ragione del valore della causa. Le ulteriori spese del giudizio sono integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
il Tribunale di Prato, in composizione monocratica e in funzione di giudice del lavoro e della previdenza e assistenza obbligatorie di primo grado, definitivamente pronunciando, disattesa e reietta o assorbita ogni diversa e/o ulteriore domanda, deduzione ed eccezione,
1) condanna la società al pagamento, in favore di della somma di Controparte_1 Parte_1
783,97 euro, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal giorno del diritto al saldo;
2) condanna la società al pagamento, in favore del ricorrente, di un sesto delle Controparte_1 spese di lite, che per l'intero liquida in €. 4.800,00 (pertanto, €. 800,00 in favore di parte ricorrente),
8 oltre spese generali, I.V.A. e C.A.P., se dovute come per legge;
compensa l'ulteriore frazione delle spese di lite tra le parti.
Così deciso in Prato, il 17 maggio 2024
Il Giudice del Lavoro dr.ssa Cristina Mancini
Nota: La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale,
è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy.
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