Sentenza 9 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Brescia, sentenza 09/01/2025, n. 5 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Brescia |
| Numero : | 5 |
| Data del deposito : | 9 gennaio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
La Corte d'Appello di Brescia, Sezione Lavoro, composta dai
Sigg.:
Dott.ssa Giuseppina FINAZZI Presidente
Dott.ssa Silvia MOSSI Consigliere rel.
Dott.ssa Laura CORAZZA Consigliere
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile promossa in grado d'appello con ricorso depositato in Cancelleria il giorno 09.10.2024 iscritta al n. 343/2024 R.G.
Sezione Lavoro e posta in discussione all'udienza collegiale del
09.01.2025
d a
, rappresentato e difeso dall'avv. Simone Parte_1
Forte del foro di Napoli, domiciliatario giusta delega in atti
OGGETTO:
RICORRENTE APPELLANTE
Altre controversie in c o n t r o
Controparte_1
obbligatoria
[...]
in persona del l.r.p.t., rappresentato e difeso dall'avv.
Alessandro Mineo dell'Avvocatura Distrettuale di Brescia,
CP_1
come da procura generale in atti
RESISTENTE APPELLATO
Controparte_2
in persona del
[...]
l.r.p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Sabina Lupo dell'Avvocatura
Distrettuale di Brescia, come da procura generale in atti CP_2
RESISTENTE APPELLATO
In punto: appello a sentenza n. 819 del 2024 del Tribunale di Brescia.
Conclusioni:
Del ricorrente appellante:
Come da ricorso
Dei resistenti appellati:
Come da memorie
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 819/2024 il Tribunale di Brescia ha respinto il ricorso proposto da nei confronti di e Parte_1 CP_1 CP_2
avente ad oggetto l'impugnazione dell'intimazione di pagamento notificatagli a mezzo pec in data 13 Aprile 2023 in relazione a svariate cartelle di pagamento e avvisi di addebito per la somma di €
256.945,74.
Il ricorrente deduceva di non aver mai ricevuto gli atti prodromici alla notifica dell'intimazione di pagamento;
eccepiva anche la nullità dell'intimazione per genericità della stessa e per omessa indicazione delle modalità di calcolo degli interessi e, infine,
faceva valere la prescrizione dei crediti contributivi e assicurativi per l'omessa notifica dei titoli e il mancato compimento di successivi atti interruttivi della prescrizione.
Il giudice, preliminarmente, ha dichiarato l'inammissibilità
del ricorso in relazione al vizio della pretesa omessa notifica degli atti - 3 -
presupposti e della carenza di motivazione dell'intimazione di pagamento, ritenendo che tali censure costituissero vizi propri dell'intimazione impugnata integranti altrettanti motivi di opposizione agli atti esecutivi, che il ricorrente avrebbe dovuto fare valere a pena di decadenza ex art. 617 c.p.c. nei 20 giorni successivi alla notifica dell'intimazione di pagamento.
In ogni caso, ha ritenuto il ricorso tardivo anche per l'omessa impugnazione dei titoli nei 40 giorni successivi alla notifica degli stessi ai sensi dell'articolo 24 d.lgs. n. 46/'99 in quanto e CP_1 CP_2
avevano prodotto documentazione attestante la notifica delle cartelle e degli avvisi di addebito e il ricorrente, che non aveva sollevato alcun rilievo sulle produzioni delle controparti, aveva omesso di proporre opposizione entro i successivi 40 giorni con la conseguenza che, in difetto di impugnazione, i titoli erano divenuti definitivi.
Circa la prescrizione, ha affermato che, non essendo stati opposti i titoli nel termine di decadenza di cui all'art. 24, i crediti erano divenuti definitivi e non era quindi più possibile eccepire alcuna prescrizione maturata prima della notifica;
quanto alla prescrizione successiva alla notifica dei titoli, rilevava che gli enti impositori avevano prodotto in giudizio plurimi atti interruttivi con conseguente rigetto dell'eccezione.
Ha quindi dichiarato il ricorso inammissibile quanto ai vizi formali e infondato quanto al merito.
ha proposto appello avverso la sentenza Parte_1
chiedendone la riforma con l'accoglimento del ricorso di primo grado - 4 -
sollevando plurimi motivi di opposizione.
Con il primo motivo, ha lamentato la nullità della sentenza nella parte in cui il giudice ha ritenuto notificate le cartelle di pagamento nonostante l'omessa relativa prova ad opera delle resistenti;
con il secondo motivo, ha impugnato la sentenza nella parte in cui il giudice ha erroneamente ritenuto notificate le cartelle e gli avvisi in quanto consegnati a persona diversa dal destinatario in assenza del successivo invio della raccomandata informativa in violazione degli articoli 25 e 26 del DPR 602/'73 e dell'art. 60
comma uno lettera B)-bis del DPR 600/'73; con il terzo motivo, ha impugnato la sentenza nella parte in cui ha ritenuto notificate cartelle e avvisi in violazione dell'articolo 140 c.p.c. per omesso invio della raccomandata informativa (CAD); con il quarto motivo, ha censurato la sentenza per l'inesistenza giuridica delle notifiche effettuate a mezzo PEC perché l'indirizzo PEC del notificante
[...]
e dell non proviene dai pubblici registri;
con Controparte_3 CP_1
il quinto motivo, ha impugnato la sentenza per non aver rilevato la mancata prova della notifica in relazione a una serie di cartelle di pagamento per crediti con il sesto motivo, ha censurato la CP_1
decisione per non aver dichiarato la nullità dell'intimazione di pagamento impugnata per mancata notifica degli avvisi di addebito e degli atti presupposti (cd. nullità derivata); con il settimo motivo, ha lamentato la nullità della decisione per difetto di motivazione nonché
per omessa indicazione delle modalità di calcolo degli interessi.
Si è costituito l' chiedendo il rigetto del gravame. CP_1 - 5 -
Con memoria di costituzione l ha eccepito, CP_2
preliminarmente, l'inammissibilità dell'appello per tardività e nel merito ne ha chiesto il rigetto per infondatezza.
All'odierna udienza, la causa è stata discussa e all'esito della camera di consiglio è stata data lettura del dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è inammissibile.
E' documentato in giudizio che la sentenza è stata notificata a mezzo PEC dall' al difensore dell'appellante in data 6 settembre CP_2
2024 (v. doc. n. 2 prodotto dall' nel presente grado). CP_2
Ne consegue l'applicazione nel caso di specie del termine breve per l'impugnazione della sentenza di trenta giorni previsto dall'art. 325 c.p.c. il quale, per espressa previsione normativa, ha carattere perentorio e decorre dalla notificazione della decisione (v.
art. 326 c.p.c.).
L'appello, peraltro, risulta depositato in data 9 ottobre 2024
oltre il termine di decadenza di trenta giorni.
A fronte di tali fatti, è indubbio che l'impugnazione è stata proposta oltre il termine perentorio (breve) di trenta giorni dalla notificazione della decisione di cui all'art. 326 c.p.c..
Ne consegue che, essendo decorso tra la notifica all'appellante della sentenza e il deposito del ricorso un periodo di tempo superiore a trenta giorni, l'appello è tardivo e va, dunque,
dichiarato inammissibile.
Motivi di equità, essendosi il giudizio concluso con una - 6 -
pronuncia in mero rito, inducono a dichiarare interamente compensate tra tutte le parti le spese del presente grado di giudizio.
Si precisa, infine, che per mero errore materiale nel dispositivo la sentenza impugnata è stata indicata con il n. 918/2024
anziché con il corretto n. 819/2024; ne va disposta, dunque, già in questa sede la relativa correzione.
L'appellante, poiché l'impugnazione è stata dichiarata inammissibile, è tenuto al versamento dell'importo previsto dall'art. 1, co. 17, legge 228/12.
PQM
1) dichiara inammissibile l'appello avverso la sentenza n.
918/2024 del Tribunale di Brescia sezione lavoro;
2) compensa le spese del grado.
Brescia, 9 gennaio 2025
Il Consigliere estensore
(dott.ssa Silvia Mossi)
Il Presidente
(dott.ssa Giuseppina Finazzi)