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Sentenza 25 settembre 2025
Sentenza 25 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 25/09/2025, n. 4460 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 4460 |
| Data del deposito : | 25 settembre 2025 |
Testo completo
n. 3683/2022 R.G.
CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
SESTA SEZIONE CIVILE
Udienza del 25.9.2025
Verbale dell'udienza di discussione relativa alla causa civile iscritta ai n. 3683/2022 R.G., verten- ti tra:
Controparte_1
Controparte_2
[...] dinanzi alla Corte di appello di Napoli, sesta sezione civile, composta dai signori magistrati: dott.ssa Assunta d'Amore Presidente dott. Giorgio Sensale Consigliere dott. Fabio Magistro Consigliere relatore
E' presente, per parte appellante, l'Avvocato che si riporta agli atti e verbali di Controparte_1 causa.
E' presente, per l'Avvocato Luigi Oranges che dichiara di essere presente per Controparte_2 delega orale dell'Avvocato b e si riporta agli atti e verbali di causa.
La Corte invita a procedere alla discussione della causa, ai sensi di quanto previsto dall'art. 281 sexies c.p.c..
L'Avv.to si riporta alle richieste e conclusioni contenute nei propri atti e nei verbali di CP_1 causa, nonché alla documentazione esibita.
L'Avv.to Oranges si riporta alle richieste e conclusioni contenute nei propri atti e nei verbali di causa, nonché alla documentazione esibita.
La Corte, dopo discussione, si riserva di provvedere in prosieguo.
La Presidente dott.ssa Assunta d'Amore
1
La Corte, successivamente, in assenza delle parti, pronuncia sentenza ex art. 281 sexies cpc
n. 3683/2022 r.g.a.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Napoli
SESTA SEZIONE CIVILE
La Corte d'Appello di Napoli, sezione sesta civile, nelle persone dei seguenti magi- strati: dott.ssa Assunta d'Amore Presidente dott. Giorgio Sensale Consigliere dott. Fabio Magistro Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 3683/2022 - avente ad oggetto appello avverso la sentenza n. 1576/2022 resa in data 13.7.2022 dal Tribunale di Nola, nel procedimento iscritto al n. 2743/2014 RG - vertente tra
(C.F. , procuratore di sé medesimo, Controparte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato presso il proprio studio in San Giuseppe Vesuviano (NA),
Via XX Settembre n. 98, C;
appellante
e
(già PI n. ), in perso- Controparte_2 Controparte_2 P.IVA_1 na del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocato Gian- luigi Oranges, elettivamente domiciliata presso lo studio del proprio difensore in Na- poli, Via De Gasperi, n. 45; appellata nonché
(CF ), in persona del legale rappresentante pro tempore; CP_2 P.IVA_2 appellata contumace
RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
conveniva l' dinanzi al Tribunale Ordinario di Nola Controparte_1 CP_2 deducendo: a) di essere proprietario dell'immobile sito in San Giuseppe Vesuviano,
Via XX Settembre numeri 87-101, indicato in catasto al Foglio 18, particella 333,
2
sub.15 (ex sub. 13); b) l'immobile, articolato su tre livelli (piano primo, terra e canti- nato), per decenni era stato condotto in locazione dal Banco di Napoli, poi divenuto
San Paolo e, infine, Banca Intesa San Paolo Group Services S.c.p.A., con importo annuo dell'ultimo contratto di locazione commerciale del 2010 di complessivi €.
125.000,00; c) nel corso del 2012 la Intesa San Paolo Group Services S.c.p.A. rece- deva dal contratto di locazione e lasciava liberi i locali, evidentemente sciogliendosi anche dal rapporto inerente all'utenza di energia elettrica;
d) a seguito della consegna dei locali, avvenuta nel maggio 2012, l'istante apprendeva dell'esistenza, all'interno dei quelli posti al piano cantinato, in due ambienti circoscritti e delimitati, di una ca- bina ad alta tensione con quadro elettrico ed una cabina di trasformazione, installate nel corso del rapporto di locazione da allo scopo di rendere funzionale CP_2 alla banca i locali in questione;
e) dopo vari solleciti telefonici, con raccomanda A.R. del 7/7/2012 l' veniva invitata a rimuovere tempestivamente le cabine CP_2 elettriche, senza esito;
f) le cabine erano state apposte senza alcuna specifica autoriz- zazione da parte dell'attore e costituivano un ingombro ed un'occupazione abusiva dei locali cantinato, che privavano il locatore della possibilità di utilizzare appieno gli ambienti cantinato e di locare l'intera superficie del relativo piano, con una perdi- ta di un valore locativo di circa €. 1.000,00 mensili.
L'istante chiedeva: “1) accertare e dichiarare l'illegittimità delle due cabine elettri- che apposte dall' all'interno dei locali attorei, ordinando alla stessa so- CP_2 cietà la pronta rimozione, il ripristino dello stato dei luoghi ed il rilascio della por- zione dei locali cantinato della proprietà attorea indebitamente occupata. 2) per
l'effetto, condannare l' e/o chiunque altro tenutovi per legge, al paga- CP_2 mento a favore dell'istante della somma di €. 26.000,00 onnicomprensiva di tutti i danni, patrimoniali e non, cagionati dall'abusiva realizzazione e dall'abusiva occu- pazione dei locali attorei e del danno figurativo, ovvero di altra diversa somma rite- nuta di Giustizia, oltre rivalutazione ed interessi legali dal fatto, il tutto nel limite massimo di competenza del Giudice adito”.
All'udienza del 26.3.2015, si costituiva , eccependo la nullità Controparte_2 della domanda, evidenziando nel merito che le cabine vennero installate nel 1986 dall'allora dietro esplicita richiesta dell'istituto bancario, per cui ogni prete- CP_2 sa risarcitoria andava promossa nei confronti di quest'ultimo.
L invitava il Tribunale a valutare “l'opportunità di estendere, ai Controparte_2 sensi dell'art. 107 c.p.c. il contraddittorio al soggetto ultimo conduttore…”.
Nella specie, si trattava di un apparecchio di consegna e di una cabina di trasforma- zione.
Contestava, in ogni caso, la sussistenza di qualsivoglia danno.
Il Tribunale, con ordinanza del 30.3.2015, emetteva un provvedimento dalla natura ibrida, in quanto riteneva opportuno estendere il contraddittorio nei confronti del
3
Banco Di Napoli come richiesto da e autorizzava la chiamata in causa. CP_2
La chiamata in causa non veniva eseguita e all'udienza del 22.3.2016 parte convenu- ta vi rinunciava.
All'udienza del 26.1.2017 parte attrice deduceva il difetto di legittimazione passiva di , in quanto soggetto giuridico diverso da . Controparte_2 CP_2
All'udienza del 5.4.2018 parte attrice dava atto della liberazione dei locali, mentre con ordinanza del 2.10.2018 il Tribunale formulava proposta transattiva, fissando in euro 16.000 l'importo complessivo da corrispondere all'attore.
Solo quest'ultimo accettava la proposta.
All'esito, il Giudice di prime cure ha dichiarato la cessazione della materia del con- tendere sulla domanda di liberazione dei locali, stante l'asportazione delle cabine, ri- gettando la domanda di pagamento.
Il Giudice di prime cure, in primo luogo, ha ritenuto “che la fattispecie in esame pre- senta delle peculiarità in ragione delle quali l'attore avrebbe, in ogni caso, dovuto fornire la prova, quand'anche in via presuntiva, del danno asseritamente sofferto
(senza potersi avvalere dell'orientamento che aderisce alla tesi del cd. danno in re ipsa). Nello specifico, difatti, a fronte di un immobile posto su tre piani, è pacifico che l'abusiva occupazione abbia riguardato soltanto due piccoli ambienti posti al piano cantinato. Non viene in discussione, pertanto, l'illegittima occupazione di un bene immobile, di per sé autonomamente idoneo all'uso locativo, quanto, piuttosto, di una porzione di detto bene, avente natura e funzione accessoria.
Consegue da tanto, a parere di chi scrive, che l'attore avrebbe dovuto provare (o quantomeno allegare specificamente) che in conseguenza dell'illegittima occupazio- ne del bene da parte di è risultata preclusa la possibilità di locare l'intero im- CP_2 mobile. In alternativa, avrebbe dovuto allegare e/o provare la possibilità di locare autonomamente i soli predetti locali occupati da CP_2
Invece, l'attore si è limitato a quantificare il valore locativo dei locali occupati sulla scorta del complessivo valore dell'intero immobile ma ciò, lo si ribadisce, non tiene conto della composizione dell'immobile, e del fatto che i detti beni occupati non ap- paiono avere autonomo valore di mercato”.
Quanto poi all'ulteriore richiesta risarcitoria, sempre secondo il Tribunale, “assolu- tamente generica, e pertanto da disattendere, appare la richiesta di ristoro del dan- no non patrimoniale derivante dalla propagazione di campi elettromagnetici lesivi del diritto alla salute: sul punto pare sufficiente precisare che la domanda è stata espressamente formulata – ed articolata, seppur genericamente - per la prima volta soltanto in sede di prima memoria istruttoria, e che l'attore non ha nemmeno speci- ficato se, a seguito del rilascio dell'immobile da parte di Intesa San Paolo nel 2012, sia andato a vivere presso lo stesso, e pertanto se sia stato effettivamente - o meno - esposto alle onde elettromagnetiche”.
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Avverso la sentenza, con atto dell'1.9.2022, ha proposto appello, Controparte_1 costituendosi in data 7.9.2022.
L'appellante ha sostenuto, come primo motivo, il difetto di legittimazione passiva in capo ad (già , posto che il Tribuna- Controparte_2 Controparte_2 le non si era mai pronunciato sull'eccezione.
Nel ritenere corretta la pronuncia di cessazione della materia del contendere, ma nel ribadire la dedotta occupazione, quantomeno fino al 15.1.2018 (data della materiale rimozione), con un secondo motivo ha dedotto la violazione e falsa applicazione dell'art. 185 c.p.c. per avere il Tribunale deciso la causa senza tenere conto della proposta all'epoca fatta (“…il modus agendi del Giudicante denota un evidente di- sordine logico – giuridico perché mentre all'udienza del 2/10/2018 riteneva che fos- se configurabile un risarcimento danni in favore del sottoscritto e ne proponeva la liquidazione, poi, a distanza di qualche anno, in assenza di nuovi elementi istruttori, capovolgeva il proprio pensiero passando al rigetto della domanda risarcitoria atto- rea in sede di sentenza”).
Con il terzo motivo ha dedotto come fosse evidente la responsabilità dell' per CP_2 aver la stessa apposto le cabine senza alcuna autorizzazione, protraendo l'occupazione nel tempo.
Sempre secondo l'appellante, infatti, “per occupazione abusiva di immobile si pos- sono intendere, in generale, tutte le variegate ipotesi in cui un bene immobile sia de- tenuto o posseduto da un soggetto in assenza di un valido titolo giustificativo ed essa dà pacificamente diritto a richiedere il risarcimento del danno patito”, per cui la somma di euro 26.000 avrebbe potuto ritenersi congrua, oltre ad una somma forfetta- ria per la generazione di campi elettromagnetici.
In ogni caso, ed ecco il quarto motivo, il danno è comunque ipotizzabile in re ipsa.
Infine, in via subordinata, l'istante ha chiesto il riconoscimento di un indennizzo in base agli indici delle quotazioni immobiliari dell'agenzia delle entrate (quinto moti- vo).
In via preliminare va dichiarata la contumacia di , citata e non costituitasi in CP_2 giudizio.
Il primo motivo non può essere accolto e condiziona già autonomamente il rigetto dell'impugnazione.
Sulla titolarità passiva del rapporto la Corte ha invitato a dedurre, ed effettivamente, come rilevato dalla società, occorre richiamare l'art. 13 del d.lgs. 79/1999, che ha at- tribuito all “le funzioni di indirizzo strategico e di coordinamento CP_2 dell'assetto industriale e delle attività esercitate dalle società da essa controllate”, ed ha previsto: “L costituisce società separate per lo svolgimento delle CP_2 seguenti attività:
a) la produzione di energia elettrica;
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b) la distribuzione di energia elettrica e la vendita ai clienti vincolati;
c) la vendita ai clienti idonei;
d) l'esercizio dei diritti di proprietà della rete di trasmissione comprensiva delle li- nee di trasporto e delle stazioni di trasformazione dell'energia elettrica e le connesse attività di manutenzione e sviluppo decise dal gestore ai sensi dell'articolo 3, comma
2”.
Ebbene, a fronte della indiscutibile valenza di tale previsione normativa - si badi, comunque antecedente all'instaurazione del giudizio - spettava a parte attrice fornire prova univoca della titolarità passiva dell' , prova non desumibile dal verbale CP_2 di asportazione delle cabine, atteso che in esso, ad esempio, si fa generico riferimen- to a “cabine enel” e si indica dipendente del “Gruppo Enel” o a “delegato e CP_2
“personale ma nulla di maggiormente specifico;
prova tanto più necessaria, in CP_2 ragione sia della contumacia della detta società sia del principio secondo cui “la tito- larità della posizione soggettiva, attiva o passiva, vantata in giudizio è un elemento costitutivo della domanda ed attiene al merito della decisione, sicché spetta all'attore allegarla e provarla, salvo il riconoscimento, o lo svolgimento di difese incompatibili con la negazione, da parte del convenuto (Cass. civ. Sez. Unite, 16-02-2016, n. 2951;
Cass. civ., III, 22/04/2025, n. 10435).
Ciò detto, l'azione è minata in radice posto che, sebbene l'appellante abbia chiesto
“3) condannare e/o chiunque altro tenutovi per legge…”, ha articolato CP_2 motivo di appello proprio sul punto, e al capo 1) delle conclusioni dell'appello ha chiesto, “dichiarare l'estromissione dal giudizio della società Controparte_2
(già per difetto di legittimazione passiva originario”. Controparte_2
Queste considerazioni si reputano già dirimenti.
Vi è però di più.
Ed infatti, stante la loro priorità logica, si reputa esaminare gli ultimi tre motivi, volti nel complesso a censurare il mancato riconoscimento del danno che parte attrice in primo grado avrebbe subito.
Come accennato, il Giudice di prime cure, dopo avere dato atto di contrasto giuri- sprudenziale in tema di danno da occupazione sine titulo, ha comunque evidenziato la particolarità della vicenda sottoposta al suo esame, e che l'istante non avrebbe po- tuto avvalersi dell'orientamento che aderisce alla tesi del cd. danno in re ipsa.
Ebbene, ad avviso del Collegio appare effettivamente arduo ricondurre tout court la fattispecie de qua, a quella di occupazione sine titulo così come affrontata negli anni dalla Suprema Corte e consolidatasi con la pronuncia delle Sezioni unite (Cass. civ.
Sez. Unite Sent., 15/11/2022, n. 33645), atteso che il bene non era affatto occupato da o da , ma si trovava nel possesso della parte attrice, CP_2 Controparte_2 tanto che la cessazione della materia del contendere è avvenuta non certo per il rila- scio dell'immobile in favore di ma per il ritiro dei beni (le due Parte_1
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cabine) lasciati dal conduttore.
L'occupazione sine titulo, infatti, presuppone che il proprietario che rivendica la pro- prietà non sia in possesso del bene.
È noto il principio delle Sezioni Unite, citato anche dal Tribunale, a tenore del quale l'azione personale di restituzione è finalizzata ad ottenere l'adempimento dell'obbli- gazione di ritrasferire una res che è stata in precedenza volontariamente trasmessa dall'attore al convenuto, in forza di negozi, quali, la locazione, il comodato, il deposi- to ecc., che non presuppongono necessariamente nel tradens la qualità di proprieta- rio. Essa, pertanto, non può surrogare l'azione di rivendicazione, con elusione del re- lativo rigoroso onere probatorio, quando la condanna al rilascio od alla consegna viene chiesta nei confronti di chi dispone di fatto del bene nell'assenza anche origina- ria di ogni titolo. In questo caso la domanda è tipicamente di rivendicazione, poiché il suo fondamento risiede non in un rapporto obbligatorio personale inter partes, ma nel diritto di proprietà tutelato erga omnes, del quale occorre quindi che venga data la piena dimostrazione, mediante la probatio diabolica. La tesi opposta comporta la sostanziale vanificazione della stessa previsione legislativa dell'azione di rivendica- zione, il cui campo di applicazione resterebbe praticamente azzerato, se si potesse esercitare un'azione personale di restituzione nei confronti del detentore sine titulo
(Cass. civ. Sez. Unite, 28/03/2014, n. 7305).
In altre parole, qui non viene in rilievo la detenzione di immobile da parte della so- cietà fornitrice di energia elettrica, ma la presenza, in immobile posseduto da
[...]
, di due apparecchi mobili. Persona_1
Tanto che la richiesta non è di rilascio ma semplicemente di rimozione.
Alla luce di tanto, seppure con motivazione integrata rispetto a quella resa dal Giudi- ce di prime cure, non possono in alcun modo applicarsi i principi espressi in tema di occupazione sine titulo e di danno in re ipsa.
Occorre adesso verificare la sussistenza dei presupposti richiesti dall'art. 2043 cc.
Ad avviso del Collegio la risposta è negativa.
In primo luogo, si reputa che l'originario attore avrebbe dovuto promuovere azione contrattuale nei confronti della banca, la quale, nel rapporto di locazione intercorren- te con l'appellante, ha provveduto lei a richiedere di installare gli apparecchi in que- stione, evidentemente valutati come necessari per l'esercizio dell'attività della filiale.
All'art. 6 del contratto di locazione prodotto dall'appellante si legge: “il locatore ac- corda al conduttore la facoltà di adattare gli spazi alle proprie necessità e di ese- guirvi, previo permesso delle competenti Autorità, ogni opera che esso Conduttore riterrà necessaria ed opportuna. A tal fine il locatore si impegna a frinire la più am- pia collaborazione…”.
Ancora, nel verbale di riconsegna dell'immobile del 7.5.2012, Controparte_1 dichiarava di accettare la riconsegna dei locali, malgrado l'esistenza di opere, tra cui
7
anche le cabine, seppure “con ogni riserva di legge e con salvezza di qualsivoglia di- ritto”.
Il primo e unico contraddittore, dunque, era proprio l'istituto di credito.
In ogni caso, anche a volere ritenere superabile questa impostazione, occorreva co- munque dimostrare la sussistenza dei presupposti richiesti dall'art. 2043 cc ed in par- ticolare del nesso causale.
Nella specie, come sostenuto dal Giudice di primo grado, l'attore non ha fornito pro- va certa e tranquillizzante che, a causa della presenza dei beni mobili della società, non è stato in grado di locare l'intero immobile.
Nel predetto contratto di locazione si legge che il piano cantinato è di ben 300 mq lordi.
Inoltre, dalla planimetria prodotta dallo stesso appellante, si evince che i macchinari si trovavano confinati i due locali autonomi e distinti rispetto al resto dell'immobile.
Ancora, proprio la proposta allegata da indicata come conduttri- Controparte_3 ce dei locali soprastanti, non può condurre al risultato sperato dall'appellante, stante la ritenuta mancanza di prova certa e tranquillizzante che la predetta non ha poi sti- pulato il contratto proprio a causa della presenza dei macchinari.
Pertanto, alcuna somma può essere riconosciuta in capo all'appellante, a titolo di ri- sarcimento e men che meno a titolo di indennizzo.
Assolutamente generica e priva di concreto riscontro probatorio appare la richiesta di risarcimento per la presenza di onde elettromagnetiche.
I motivi quarto, quinto e sesto vanno quindi rigettati.
Va poi disatteso il terzo motivo, atteso che la proposta conciliativa non vincola in alcun modo il giudice nel caso in cui alla stessa non segua la transazione della ver- tenza.
Dunque, per tutti i riferiti motivi, autonomamente rilevanti, l'impugnazione va riget- tata.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo, in forza delle previ- sioni contenute nel DM 55/14 e successive modificazioni, con la decurtazione mas- sima, stante la non particolare complessità della causa.
Ai sensi di quanto previsto dall'art. 1-quater dell'art. 13 del DPR 30.5.2002, n. 115,
“quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulte- riore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impu- gnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1-bis. Il giudice dà atto nel provvedimento della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente e
l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso”.
P.Q.M.
8
La Corte, definitivamente decidendo, sull'appello proposto avente ad oggetto la sen- tenza n. 1576/2022 resa in data 13.7.2022 dal Tribunale di Nola, nel procedimento iscritto al n. 2743/2014 RG, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così prov- vede:
• dichiara la contumacia di;
CP_2
• rigetta l'appello;
• condanna al pagamento delle spese di lite del presente Controparte_1 grado di giudizio in favore dell'appellata costituita, che liquida in complessi- vi euro 2.904,50 per compensi professionali, oltre IVA, CPA e rimborso spese generali come per legge;
• dà atto della sussistenza dei presupposti per ritenere te- Controparte_1 nuto a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quel- lo dovuto per la stessa impugnazione.
• dichiara integralmente compensate le spese di lite del presente grado di giu- dizio.
Così deciso, in Napoli, in data 25.9.2025.
Il Consigliere estensore
dott. Fabio Magistro
La Presidente
dott.ssa Assunta d'Amore
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CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
SESTA SEZIONE CIVILE
Udienza del 25.9.2025
Verbale dell'udienza di discussione relativa alla causa civile iscritta ai n. 3683/2022 R.G., verten- ti tra:
Controparte_1
Controparte_2
[...] dinanzi alla Corte di appello di Napoli, sesta sezione civile, composta dai signori magistrati: dott.ssa Assunta d'Amore Presidente dott. Giorgio Sensale Consigliere dott. Fabio Magistro Consigliere relatore
E' presente, per parte appellante, l'Avvocato che si riporta agli atti e verbali di Controparte_1 causa.
E' presente, per l'Avvocato Luigi Oranges che dichiara di essere presente per Controparte_2 delega orale dell'Avvocato b e si riporta agli atti e verbali di causa.
La Corte invita a procedere alla discussione della causa, ai sensi di quanto previsto dall'art. 281 sexies c.p.c..
L'Avv.to si riporta alle richieste e conclusioni contenute nei propri atti e nei verbali di CP_1 causa, nonché alla documentazione esibita.
L'Avv.to Oranges si riporta alle richieste e conclusioni contenute nei propri atti e nei verbali di causa, nonché alla documentazione esibita.
La Corte, dopo discussione, si riserva di provvedere in prosieguo.
La Presidente dott.ssa Assunta d'Amore
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La Corte, successivamente, in assenza delle parti, pronuncia sentenza ex art. 281 sexies cpc
n. 3683/2022 r.g.a.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Napoli
SESTA SEZIONE CIVILE
La Corte d'Appello di Napoli, sezione sesta civile, nelle persone dei seguenti magi- strati: dott.ssa Assunta d'Amore Presidente dott. Giorgio Sensale Consigliere dott. Fabio Magistro Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 3683/2022 - avente ad oggetto appello avverso la sentenza n. 1576/2022 resa in data 13.7.2022 dal Tribunale di Nola, nel procedimento iscritto al n. 2743/2014 RG - vertente tra
(C.F. , procuratore di sé medesimo, Controparte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato presso il proprio studio in San Giuseppe Vesuviano (NA),
Via XX Settembre n. 98, C;
appellante
e
(già PI n. ), in perso- Controparte_2 Controparte_2 P.IVA_1 na del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocato Gian- luigi Oranges, elettivamente domiciliata presso lo studio del proprio difensore in Na- poli, Via De Gasperi, n. 45; appellata nonché
(CF ), in persona del legale rappresentante pro tempore; CP_2 P.IVA_2 appellata contumace
RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
conveniva l' dinanzi al Tribunale Ordinario di Nola Controparte_1 CP_2 deducendo: a) di essere proprietario dell'immobile sito in San Giuseppe Vesuviano,
Via XX Settembre numeri 87-101, indicato in catasto al Foglio 18, particella 333,
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sub.15 (ex sub. 13); b) l'immobile, articolato su tre livelli (piano primo, terra e canti- nato), per decenni era stato condotto in locazione dal Banco di Napoli, poi divenuto
San Paolo e, infine, Banca Intesa San Paolo Group Services S.c.p.A., con importo annuo dell'ultimo contratto di locazione commerciale del 2010 di complessivi €.
125.000,00; c) nel corso del 2012 la Intesa San Paolo Group Services S.c.p.A. rece- deva dal contratto di locazione e lasciava liberi i locali, evidentemente sciogliendosi anche dal rapporto inerente all'utenza di energia elettrica;
d) a seguito della consegna dei locali, avvenuta nel maggio 2012, l'istante apprendeva dell'esistenza, all'interno dei quelli posti al piano cantinato, in due ambienti circoscritti e delimitati, di una ca- bina ad alta tensione con quadro elettrico ed una cabina di trasformazione, installate nel corso del rapporto di locazione da allo scopo di rendere funzionale CP_2 alla banca i locali in questione;
e) dopo vari solleciti telefonici, con raccomanda A.R. del 7/7/2012 l' veniva invitata a rimuovere tempestivamente le cabine CP_2 elettriche, senza esito;
f) le cabine erano state apposte senza alcuna specifica autoriz- zazione da parte dell'attore e costituivano un ingombro ed un'occupazione abusiva dei locali cantinato, che privavano il locatore della possibilità di utilizzare appieno gli ambienti cantinato e di locare l'intera superficie del relativo piano, con una perdi- ta di un valore locativo di circa €. 1.000,00 mensili.
L'istante chiedeva: “1) accertare e dichiarare l'illegittimità delle due cabine elettri- che apposte dall' all'interno dei locali attorei, ordinando alla stessa so- CP_2 cietà la pronta rimozione, il ripristino dello stato dei luoghi ed il rilascio della por- zione dei locali cantinato della proprietà attorea indebitamente occupata. 2) per
l'effetto, condannare l' e/o chiunque altro tenutovi per legge, al paga- CP_2 mento a favore dell'istante della somma di €. 26.000,00 onnicomprensiva di tutti i danni, patrimoniali e non, cagionati dall'abusiva realizzazione e dall'abusiva occu- pazione dei locali attorei e del danno figurativo, ovvero di altra diversa somma rite- nuta di Giustizia, oltre rivalutazione ed interessi legali dal fatto, il tutto nel limite massimo di competenza del Giudice adito”.
All'udienza del 26.3.2015, si costituiva , eccependo la nullità Controparte_2 della domanda, evidenziando nel merito che le cabine vennero installate nel 1986 dall'allora dietro esplicita richiesta dell'istituto bancario, per cui ogni prete- CP_2 sa risarcitoria andava promossa nei confronti di quest'ultimo.
L invitava il Tribunale a valutare “l'opportunità di estendere, ai Controparte_2 sensi dell'art. 107 c.p.c. il contraddittorio al soggetto ultimo conduttore…”.
Nella specie, si trattava di un apparecchio di consegna e di una cabina di trasforma- zione.
Contestava, in ogni caso, la sussistenza di qualsivoglia danno.
Il Tribunale, con ordinanza del 30.3.2015, emetteva un provvedimento dalla natura ibrida, in quanto riteneva opportuno estendere il contraddittorio nei confronti del
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Banco Di Napoli come richiesto da e autorizzava la chiamata in causa. CP_2
La chiamata in causa non veniva eseguita e all'udienza del 22.3.2016 parte convenu- ta vi rinunciava.
All'udienza del 26.1.2017 parte attrice deduceva il difetto di legittimazione passiva di , in quanto soggetto giuridico diverso da . Controparte_2 CP_2
All'udienza del 5.4.2018 parte attrice dava atto della liberazione dei locali, mentre con ordinanza del 2.10.2018 il Tribunale formulava proposta transattiva, fissando in euro 16.000 l'importo complessivo da corrispondere all'attore.
Solo quest'ultimo accettava la proposta.
All'esito, il Giudice di prime cure ha dichiarato la cessazione della materia del con- tendere sulla domanda di liberazione dei locali, stante l'asportazione delle cabine, ri- gettando la domanda di pagamento.
Il Giudice di prime cure, in primo luogo, ha ritenuto “che la fattispecie in esame pre- senta delle peculiarità in ragione delle quali l'attore avrebbe, in ogni caso, dovuto fornire la prova, quand'anche in via presuntiva, del danno asseritamente sofferto
(senza potersi avvalere dell'orientamento che aderisce alla tesi del cd. danno in re ipsa). Nello specifico, difatti, a fronte di un immobile posto su tre piani, è pacifico che l'abusiva occupazione abbia riguardato soltanto due piccoli ambienti posti al piano cantinato. Non viene in discussione, pertanto, l'illegittima occupazione di un bene immobile, di per sé autonomamente idoneo all'uso locativo, quanto, piuttosto, di una porzione di detto bene, avente natura e funzione accessoria.
Consegue da tanto, a parere di chi scrive, che l'attore avrebbe dovuto provare (o quantomeno allegare specificamente) che in conseguenza dell'illegittima occupazio- ne del bene da parte di è risultata preclusa la possibilità di locare l'intero im- CP_2 mobile. In alternativa, avrebbe dovuto allegare e/o provare la possibilità di locare autonomamente i soli predetti locali occupati da CP_2
Invece, l'attore si è limitato a quantificare il valore locativo dei locali occupati sulla scorta del complessivo valore dell'intero immobile ma ciò, lo si ribadisce, non tiene conto della composizione dell'immobile, e del fatto che i detti beni occupati non ap- paiono avere autonomo valore di mercato”.
Quanto poi all'ulteriore richiesta risarcitoria, sempre secondo il Tribunale, “assolu- tamente generica, e pertanto da disattendere, appare la richiesta di ristoro del dan- no non patrimoniale derivante dalla propagazione di campi elettromagnetici lesivi del diritto alla salute: sul punto pare sufficiente precisare che la domanda è stata espressamente formulata – ed articolata, seppur genericamente - per la prima volta soltanto in sede di prima memoria istruttoria, e che l'attore non ha nemmeno speci- ficato se, a seguito del rilascio dell'immobile da parte di Intesa San Paolo nel 2012, sia andato a vivere presso lo stesso, e pertanto se sia stato effettivamente - o meno - esposto alle onde elettromagnetiche”.
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Avverso la sentenza, con atto dell'1.9.2022, ha proposto appello, Controparte_1 costituendosi in data 7.9.2022.
L'appellante ha sostenuto, come primo motivo, il difetto di legittimazione passiva in capo ad (già , posto che il Tribuna- Controparte_2 Controparte_2 le non si era mai pronunciato sull'eccezione.
Nel ritenere corretta la pronuncia di cessazione della materia del contendere, ma nel ribadire la dedotta occupazione, quantomeno fino al 15.1.2018 (data della materiale rimozione), con un secondo motivo ha dedotto la violazione e falsa applicazione dell'art. 185 c.p.c. per avere il Tribunale deciso la causa senza tenere conto della proposta all'epoca fatta (“…il modus agendi del Giudicante denota un evidente di- sordine logico – giuridico perché mentre all'udienza del 2/10/2018 riteneva che fos- se configurabile un risarcimento danni in favore del sottoscritto e ne proponeva la liquidazione, poi, a distanza di qualche anno, in assenza di nuovi elementi istruttori, capovolgeva il proprio pensiero passando al rigetto della domanda risarcitoria atto- rea in sede di sentenza”).
Con il terzo motivo ha dedotto come fosse evidente la responsabilità dell' per CP_2 aver la stessa apposto le cabine senza alcuna autorizzazione, protraendo l'occupazione nel tempo.
Sempre secondo l'appellante, infatti, “per occupazione abusiva di immobile si pos- sono intendere, in generale, tutte le variegate ipotesi in cui un bene immobile sia de- tenuto o posseduto da un soggetto in assenza di un valido titolo giustificativo ed essa dà pacificamente diritto a richiedere il risarcimento del danno patito”, per cui la somma di euro 26.000 avrebbe potuto ritenersi congrua, oltre ad una somma forfetta- ria per la generazione di campi elettromagnetici.
In ogni caso, ed ecco il quarto motivo, il danno è comunque ipotizzabile in re ipsa.
Infine, in via subordinata, l'istante ha chiesto il riconoscimento di un indennizzo in base agli indici delle quotazioni immobiliari dell'agenzia delle entrate (quinto moti- vo).
In via preliminare va dichiarata la contumacia di , citata e non costituitasi in CP_2 giudizio.
Il primo motivo non può essere accolto e condiziona già autonomamente il rigetto dell'impugnazione.
Sulla titolarità passiva del rapporto la Corte ha invitato a dedurre, ed effettivamente, come rilevato dalla società, occorre richiamare l'art. 13 del d.lgs. 79/1999, che ha at- tribuito all “le funzioni di indirizzo strategico e di coordinamento CP_2 dell'assetto industriale e delle attività esercitate dalle società da essa controllate”, ed ha previsto: “L costituisce società separate per lo svolgimento delle CP_2 seguenti attività:
a) la produzione di energia elettrica;
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b) la distribuzione di energia elettrica e la vendita ai clienti vincolati;
c) la vendita ai clienti idonei;
d) l'esercizio dei diritti di proprietà della rete di trasmissione comprensiva delle li- nee di trasporto e delle stazioni di trasformazione dell'energia elettrica e le connesse attività di manutenzione e sviluppo decise dal gestore ai sensi dell'articolo 3, comma
2”.
Ebbene, a fronte della indiscutibile valenza di tale previsione normativa - si badi, comunque antecedente all'instaurazione del giudizio - spettava a parte attrice fornire prova univoca della titolarità passiva dell' , prova non desumibile dal verbale CP_2 di asportazione delle cabine, atteso che in esso, ad esempio, si fa generico riferimen- to a “cabine enel” e si indica dipendente del “Gruppo Enel” o a “delegato e CP_2
“personale ma nulla di maggiormente specifico;
prova tanto più necessaria, in CP_2 ragione sia della contumacia della detta società sia del principio secondo cui “la tito- larità della posizione soggettiva, attiva o passiva, vantata in giudizio è un elemento costitutivo della domanda ed attiene al merito della decisione, sicché spetta all'attore allegarla e provarla, salvo il riconoscimento, o lo svolgimento di difese incompatibili con la negazione, da parte del convenuto (Cass. civ. Sez. Unite, 16-02-2016, n. 2951;
Cass. civ., III, 22/04/2025, n. 10435).
Ciò detto, l'azione è minata in radice posto che, sebbene l'appellante abbia chiesto
“3) condannare e/o chiunque altro tenutovi per legge…”, ha articolato CP_2 motivo di appello proprio sul punto, e al capo 1) delle conclusioni dell'appello ha chiesto, “dichiarare l'estromissione dal giudizio della società Controparte_2
(già per difetto di legittimazione passiva originario”. Controparte_2
Queste considerazioni si reputano già dirimenti.
Vi è però di più.
Ed infatti, stante la loro priorità logica, si reputa esaminare gli ultimi tre motivi, volti nel complesso a censurare il mancato riconoscimento del danno che parte attrice in primo grado avrebbe subito.
Come accennato, il Giudice di prime cure, dopo avere dato atto di contrasto giuri- sprudenziale in tema di danno da occupazione sine titulo, ha comunque evidenziato la particolarità della vicenda sottoposta al suo esame, e che l'istante non avrebbe po- tuto avvalersi dell'orientamento che aderisce alla tesi del cd. danno in re ipsa.
Ebbene, ad avviso del Collegio appare effettivamente arduo ricondurre tout court la fattispecie de qua, a quella di occupazione sine titulo così come affrontata negli anni dalla Suprema Corte e consolidatasi con la pronuncia delle Sezioni unite (Cass. civ.
Sez. Unite Sent., 15/11/2022, n. 33645), atteso che il bene non era affatto occupato da o da , ma si trovava nel possesso della parte attrice, CP_2 Controparte_2 tanto che la cessazione della materia del contendere è avvenuta non certo per il rila- scio dell'immobile in favore di ma per il ritiro dei beni (le due Parte_1
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cabine) lasciati dal conduttore.
L'occupazione sine titulo, infatti, presuppone che il proprietario che rivendica la pro- prietà non sia in possesso del bene.
È noto il principio delle Sezioni Unite, citato anche dal Tribunale, a tenore del quale l'azione personale di restituzione è finalizzata ad ottenere l'adempimento dell'obbli- gazione di ritrasferire una res che è stata in precedenza volontariamente trasmessa dall'attore al convenuto, in forza di negozi, quali, la locazione, il comodato, il deposi- to ecc., che non presuppongono necessariamente nel tradens la qualità di proprieta- rio. Essa, pertanto, non può surrogare l'azione di rivendicazione, con elusione del re- lativo rigoroso onere probatorio, quando la condanna al rilascio od alla consegna viene chiesta nei confronti di chi dispone di fatto del bene nell'assenza anche origina- ria di ogni titolo. In questo caso la domanda è tipicamente di rivendicazione, poiché il suo fondamento risiede non in un rapporto obbligatorio personale inter partes, ma nel diritto di proprietà tutelato erga omnes, del quale occorre quindi che venga data la piena dimostrazione, mediante la probatio diabolica. La tesi opposta comporta la sostanziale vanificazione della stessa previsione legislativa dell'azione di rivendica- zione, il cui campo di applicazione resterebbe praticamente azzerato, se si potesse esercitare un'azione personale di restituzione nei confronti del detentore sine titulo
(Cass. civ. Sez. Unite, 28/03/2014, n. 7305).
In altre parole, qui non viene in rilievo la detenzione di immobile da parte della so- cietà fornitrice di energia elettrica, ma la presenza, in immobile posseduto da
[...]
, di due apparecchi mobili. Persona_1
Tanto che la richiesta non è di rilascio ma semplicemente di rimozione.
Alla luce di tanto, seppure con motivazione integrata rispetto a quella resa dal Giudi- ce di prime cure, non possono in alcun modo applicarsi i principi espressi in tema di occupazione sine titulo e di danno in re ipsa.
Occorre adesso verificare la sussistenza dei presupposti richiesti dall'art. 2043 cc.
Ad avviso del Collegio la risposta è negativa.
In primo luogo, si reputa che l'originario attore avrebbe dovuto promuovere azione contrattuale nei confronti della banca, la quale, nel rapporto di locazione intercorren- te con l'appellante, ha provveduto lei a richiedere di installare gli apparecchi in que- stione, evidentemente valutati come necessari per l'esercizio dell'attività della filiale.
All'art. 6 del contratto di locazione prodotto dall'appellante si legge: “il locatore ac- corda al conduttore la facoltà di adattare gli spazi alle proprie necessità e di ese- guirvi, previo permesso delle competenti Autorità, ogni opera che esso Conduttore riterrà necessaria ed opportuna. A tal fine il locatore si impegna a frinire la più am- pia collaborazione…”.
Ancora, nel verbale di riconsegna dell'immobile del 7.5.2012, Controparte_1 dichiarava di accettare la riconsegna dei locali, malgrado l'esistenza di opere, tra cui
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anche le cabine, seppure “con ogni riserva di legge e con salvezza di qualsivoglia di- ritto”.
Il primo e unico contraddittore, dunque, era proprio l'istituto di credito.
In ogni caso, anche a volere ritenere superabile questa impostazione, occorreva co- munque dimostrare la sussistenza dei presupposti richiesti dall'art. 2043 cc ed in par- ticolare del nesso causale.
Nella specie, come sostenuto dal Giudice di primo grado, l'attore non ha fornito pro- va certa e tranquillizzante che, a causa della presenza dei beni mobili della società, non è stato in grado di locare l'intero immobile.
Nel predetto contratto di locazione si legge che il piano cantinato è di ben 300 mq lordi.
Inoltre, dalla planimetria prodotta dallo stesso appellante, si evince che i macchinari si trovavano confinati i due locali autonomi e distinti rispetto al resto dell'immobile.
Ancora, proprio la proposta allegata da indicata come conduttri- Controparte_3 ce dei locali soprastanti, non può condurre al risultato sperato dall'appellante, stante la ritenuta mancanza di prova certa e tranquillizzante che la predetta non ha poi sti- pulato il contratto proprio a causa della presenza dei macchinari.
Pertanto, alcuna somma può essere riconosciuta in capo all'appellante, a titolo di ri- sarcimento e men che meno a titolo di indennizzo.
Assolutamente generica e priva di concreto riscontro probatorio appare la richiesta di risarcimento per la presenza di onde elettromagnetiche.
I motivi quarto, quinto e sesto vanno quindi rigettati.
Va poi disatteso il terzo motivo, atteso che la proposta conciliativa non vincola in alcun modo il giudice nel caso in cui alla stessa non segua la transazione della ver- tenza.
Dunque, per tutti i riferiti motivi, autonomamente rilevanti, l'impugnazione va riget- tata.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo, in forza delle previ- sioni contenute nel DM 55/14 e successive modificazioni, con la decurtazione mas- sima, stante la non particolare complessità della causa.
Ai sensi di quanto previsto dall'art. 1-quater dell'art. 13 del DPR 30.5.2002, n. 115,
“quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulte- riore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impu- gnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1-bis. Il giudice dà atto nel provvedimento della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente e
l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso”.
P.Q.M.
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La Corte, definitivamente decidendo, sull'appello proposto avente ad oggetto la sen- tenza n. 1576/2022 resa in data 13.7.2022 dal Tribunale di Nola, nel procedimento iscritto al n. 2743/2014 RG, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così prov- vede:
• dichiara la contumacia di;
CP_2
• rigetta l'appello;
• condanna al pagamento delle spese di lite del presente Controparte_1 grado di giudizio in favore dell'appellata costituita, che liquida in complessi- vi euro 2.904,50 per compensi professionali, oltre IVA, CPA e rimborso spese generali come per legge;
• dà atto della sussistenza dei presupposti per ritenere te- Controparte_1 nuto a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quel- lo dovuto per la stessa impugnazione.
• dichiara integralmente compensate le spese di lite del presente grado di giu- dizio.
Così deciso, in Napoli, in data 25.9.2025.
Il Consigliere estensore
dott. Fabio Magistro
La Presidente
dott.ssa Assunta d'Amore
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