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Sentenza 3 dicembre 2024
Sentenza 3 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 03/12/2024, n. 5741 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 5741 |
| Data del deposito : | 3 dicembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SALERNO
Prima Sezione Civile riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
1) dott.ssa Ilaria Bianchi - Presidente Rel.
2) dott.ssa Caterina Costabile - Giudice
3) dott.ssa Valentina Chiosi - Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 5671/24 RG iscritta in data 17.7.24, avente per oggetto: cessazione effetti civili del matrimonio
TRA
(C.F.: ), rappresentato e difeso, come da procura allegata Parte_1 C.F._1 al ricorso introduttivo, dall'avv. Alessio Romano, presso il cui studio elettivamente domicilia in
Salerno alla via Lungomare Colombo n. 207;
RICORRENTE
E
(CF: ), rappresentata e difesa, come da procura allegata CP_1 C.F._2 alla comparsa di costituzione, dall'avv. Antonio D'Adamo, presso il cui studio elettivamente domicilia in Salerno al c.so Vittorio Emanuele n. 126;
RESISTENTE
NONCHE'
P.M. IN SEDE
INTERVENTORE EX LEGE
All'udienza del 3.12.24, a seguito della discussione orale della causa, le parti precisavano le conclusioni ed il giudizio era riservato al Collegio per la decisione, ai sensi dell'art. 473bis.22 c.p.c.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 17.7.24 , premettendo di aver contratto matrimonio Parte_1 concordatario con in data 29.7.93 e che dalla loro unione erano i figli (29 CP_1 PE anni) e (24 anni), chiedeva pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio, Per_2 allegando altresì che con decreto del 30.11.10 il Tribunale di Salerno aveva omologato le condizion concordate tra le parti per la separazione consensuale.
Pertanto, sul presupposto della definitiva assenza dell'affectio coniugalis, introduceva il presente giudizio, insistendo per la revoca del contributo per il mantenimento in favore dei figli, nelle more, divenuti autosufficienti e della moglie.
Instaurato il contraddittorio, si costituiva in giudizio la resistente che non si opponeva alla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio, spiegando domanda di assegno divorzile e insistendo per il mantenimento del figlio PE
All'esito dell'audizione delle parti, dato atto del fallimento del tentativo di conciliazione, in assenza di provvedimenti provvisori da emettere, il giudice delegato invitava le parti alla discussione orale della causa, per poi riservare la causa in decisione ai sensi dell'art. 473bis.22 c.p.c.
Tanto premesso, osserva questo Tribunale che il ricorso è fondato e merita accoglimento, apparendo superflua l'attività istruttoria richiesta, alla luce delle dichiarazioni rese dalle parti nel corso della loro audizione.
Dalle risultanze di causa emerge che si è realizzata la fattispecie di cui all'art 3, n.2, lett. b) della L.
898/1970 così come mod. dalla L. n 74/ 1987 e dalla L. n.55/2015, atteso il decorso di oltre sei mese dalla data dell'udienza di comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del Tribunale di Salerno per la separazione.
Ne segue che va pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Nulla va disposto in ordine all'affido dei figli, divenuti ormai maggiorenni, ritenendo il Tribunale, inoltre, che alcun mantenimento per il figlio vada disposto, in applicazione dell'art. 337 septies PE
c.c., così come interpretato dalla giurisprudenza più recente della Suprema Corte cui aderisce questo
Tribunale.
In proposito, si ricorda che, ai fini del riconoscimento dell'obbligo di mantenimento dei figli maggiorenni non indipendenti economicamente, la Suprema Corte ha chiarito che il giudice di merito
è tenuto a valutare, con prudente apprezzamento, caso per caso e con criteri di rigore proporzionalmente crescenti in rapporto all'età dei beneficiari, le circostanze che giustificano il permanere del suddetto obbligo, fermo restando che questo obbligo non può essere protratto oltre ragionevoli limiti di tempo e di misura, poiché il diritto del figlio si giustifica nei limiti del perseguimento di un progetto educativo e di un percorso di formazione, nel rispetto delle sue capacità, inclinazioni e (purché compatibili con le condizioni economiche dei genitori) aspirazioni.
L'onere della prova delle condizioni che fondano il diritto al mantenimento è a carico del richiedente, vertendo esso sulla circostanza di avere il figlio curato, con ogni possibile impegno, la propria preparazione professionale o tecnica o di essersi, con pari impegno, attivato nella ricerca di un lavoro;
di conseguenza, se il figlio è neomaggiorenne e prosegua nell'ordinario percorso di studi superiori o universitari o di specializzazione, già questa circostanza è idonea a fondare il suo diritto al mantenimento;
viceversa, per il "figlio adulto" in ragione del principio dell'autoresponsabilità, sarà particolarmente rigorosa la prova a suo carico delle circostanze, oggettive ed esterne, che rendano giustificato il mancato conseguimento di una autonoma collocazione lavorativa (cfr. Cass. civ., sez.
I, 27/02/2024, n. 5177; Cass. civ., sez. I, 23/01/2024, n. 2259).
I principi della funzione educativa del mantenimento e dell'autoresponsabilità circoscrivono, in capo al genitore, l'estensione dell'obbligo di contribuzione del figlio maggiorenne privo di indipendenza economica per il tempo mediamente necessario al reperimento di un'occupazione da parte di questi, tenuto conto del dovere del medesimo di ricercare un lavoro contemperando, fra di loro, le sue aspirazioni astratte con il concreto mercato del lavoro, non essendo giustificabile nel "figlio adulto"
l'attesa ad ogni costo di un'occupazione necessariamente equivalente a quella desiderata (cfr. Cass. civ., sez. I, 20/09/2023, n. 26875).
In definitiva, il mantenimento del figlio maggiorenne è da escludersi ove questi abbia iniziato ad espletare un'attività lavorativa, dimostrando quindi il raggiungimento di un'adeguata capacità, senza che possa rilevare la sopravvenienza di circostanze ulteriori che, pur determinando l'effetto di renderlo momentaneamente privo di sostentamento economico, non possono far risorgere un obbligo di mantenimento, i cui presupposti siano già venuti meno, e potendo in tal caso residuare, in capo ai genitori, al massimo un obbligo alimentare (cfr. Cass. civ., sez. VI, 08/02/2023, n. 3769).
Nel caso di specie, come riconosciuto da entrambe le parti, che ha compiuto 29 anni, ha scelto PE di andare a vivere da solo da pochi giorni ed ha comunicato in banca la sua volontà di non voler rinnovare eventualmente il contratto, avendo svolto in passato attività lavorativa.
Egli, quindi, deve ritenersi in considerazione dell'età e dell'acquisizione delle competenze per entrare nel mondo del lavoro, economicamente autosufficiente, sicchè alcun mantenimento può essere riconosciuto.
Va infine esaminata la domanda di assegno divorzile formulata dalla resistente.
Ebbene, ritiene il Tribunale che essa sia infondata e come tale vada rigettata, in considerazione delle caratteristiche dell'assegno divorzile come emergenti dalla recente elaborazione giurisprudenziale, condivisi da questo Tribunale.
In particolare, con sentenza n. 18287/2018 le SS.UU., premessa la ricostruzione dell'evoluzione legislativa e giurisprudenziale in ordine al riconoscimento ed alla quantificazione dell'assegno divorzile, hanno evidenziato che l'art. 5, comma 6, della legge n. 898 del 1970, nel testo vigente, impone al giudice di accertare l'esistenza e l'entità dello squilibrio determinato dal divorzio nelle condizioni di vita degli ex coniugi, anche avvalendosi di poteri officiosi, e di valutare l'inadeguatezza dei mezzi della parte richiedente alla luce di tutti gli indicatori contenuti nella norma citata, in posizione equiordinata, costituendo tali indicatori espressione del principio di solidarietà e di pari dignità dei coniugi.
Il criterio dell'adeguatezza dei mezzi assume pertanto un contenuto prevalentemente perequativo – compensativo e la sua valutazione va effettuata in relazione al contributo fornito dal coniuge economicamente più debole alla formazione del patrimonio comune e di quello dell'altra parte, anche con riferimento alle future potenzialità , considerando che tale contributo e frutto di decisioni comuni, adottate nel corso della vita familiare nell'assolvimento degli obblighi imposti dall'art. 143 c.c., ed e espressione dell'autodeterminazione e dell'autoresponsabilità su cui si fonda, ai sensi degli artt. 2 e
29 Cost., la scelta di unirsi e di sciogliersi dal matrimonio.
In particolare, le Sezioni Unite hanno precisato che il profilo assistenziale dell'assegno divorzile, valorizzato nelle più recenti sentenze di legittimità in base al riferimento normativo all'adeguatezza dei mezzi ed alla capacita del coniuge richiedente di procurarseli, va calato nel contesto sociale della parte economicamente più debole, determinato sia da condizioni strettamente individuali sia da situazioni che sono conseguenza della relazione coniugale, specie se di lunga durata e caratterizzata da uno squilibrio nella realizzazione personale e professionale fuori dal nucleo familiare.
Pertanto, il criterio attributivo e quello determinativo vanno coniugati nel criterio assistenziale – compensativo, in base al quale l'adeguatezza dei mezzi va valutata non solo in relazione alla loro mancanza o insufficienza oggettiva ma anche in relazione al contributo dato dal coniuge richiedente alla vita familiare e che, sciolto il vincolo, produrrebbe effetti vantaggiosi per una sola parte.
Tale funzione equilibratrice dell'assegno non è pertanto finalizzata alla ricostituzione del tenore di vita coniugale, bensì al riconoscimento del ruolo e del contributo fornito dall'ex coniuge economicamente più debole alla realizzazione della situazione comparativa attuale.
Va logicamente rimarcato che colui che agisce per l'assegno divorzile deve provare la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento di tale emolumento.
Nel caso di specie, non è contestato che il ricorrente non è proprietario di beni immobili, avendo trasferito la metà dell'immobile ove vive la resistente a quest'ultima. Egli è titolare di una postepay ed è proprietario di un Opel Meriva. Mentre, in passato, svolgeva attività di rappresentanza di prodotti alimentari ad oggi risulta non svolgere alcuna attività lavorativa, dovendo farsi carico di un canone di locazione di € 270,00 comprensivo anche delle utenze. Non è titolare di alcuna pensione, pur se deve ritenersi che, dovendo farsi carico del fitto, svolga qualche lavoretto anche se non regolare.
La resistente, invece, per stessa sua ammissione, svolge attività di badante occasionale ed in costanza di matrimonio lavorava presso uno studio commercialista. È piena proprietaria dell'immobile in cui abita ed è aiutata dalla madre. Questa la situazione reddituale delle parti, con riferimento alla quale, ritiene il Tribunale che non vi siano i presupposti per riconoscere l'assegno divorzile, né sotto il profilo assistenziale (la situazione reddituale delle parti è quasi equivalente), né sotto quello perequativo.
Tale ultima componente dell'assegno divorzile è subordinata all'onere del richiede di allegare e provare la rinuncia a realistiche occasioni professionali e reddituali nel corso del matrimonio al fine di contribuire ai bisogni della famiglia (in arg. v. Cass. civ., sez. VI, 13/10/2022, n. 29920; Cass. civ., sez. I, 28/07/2022, n. 23583), circostanze queste non allegate.
Avuto riguardo alla natura della controversia e all'esito della stessa, le spese di lite vanno interamente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno – Prima Sezione Civile -, pronunciando definitivamente nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, così provvede:
1) Pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra , nato a Parte_1
Potenza in data 11.6.63, e nata a [...] mare l'8.4.66, celebrato nel CP_1
Comune di Salerno in data 29.7.93 e trascritto nel relativo Registro Atti Matrimonio del predetto comune;
2) Rigetta la domanda di assegno di mantenimento per il figlio PE
3) Rigetta la domanda di assegno divorzile proposta dalla resistente;
4) Ordina l'annotazione della presente decisione nel relativo registro degli atti di matrimonio;
5) compensa tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del 3.12.24 Il Presidente est.
dott.ssa Ilaria Bianchi