Sentenza 9 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 09/01/2025, n. 34 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 34 |
| Data del deposito : | 9 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI sezione controversie di lavoro e di previdenza ed assistenza composta dai magistrati: dr. Mariavittoria Papa Presidente dr. Giovanna Guarino Consigliere dr. Nicoletta Giammarino Consigliere rel all'esito della camera di consiglio del 18.12.2024, ha pronunciato in grado di appello in funzione di
Giudice del Lavoro la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 324/2022 del Ruolo Generale Sezione Lavoro, vertente
TRA
rappresentato e difeso dagli avv.ti Ottavio Pannone, Marco Pannone e Matilde Parte_1
Pannone presso il cui studio, sito in Caserta alla via Tescione n. 14, è elettivamente domiciliato
Reclamante
E
in persona del legale rappresentante p.t. Controparte_1
rappresentata e difesa dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli domiciliata ex lege in
Napoli, alla Via Armando Diaz n.11
Reclamato
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO e CONCLUSIONI
Con ricorso ex art. 1 comma 47 L.92/2012, depositato innanzi al Tribunale di Santa Maria Capua
Vetere, in funzione di giudice del lavoro, impugnava il licenziamento disciplinare Parte_1
comunicato con lettera dell'11 giugno 2018 prot. 0044157 ed esponeva:
- di essere stato assunto in servizio presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari di Santa
Maria Capua Vetere il 28 dicembre 1983
- che anche dopo la costituzione delle Agenzie (nel 1999) era sempre rimasto alle dipendenze della amministrazione convenuta
- che durante tutto il rapporto di lavoro non era mai stato sottoposto a procedimenti disciplinari
Conservatoria dei Registri Immobiliari), nella sede di Santa Maria Capua Vetere, via
Kennedy, ove gli uffici erano stati trasferiti sin dal gennaio 1989
- che i locali in questione erano in pessime condizioni anche di igiene e di sicurezza, tanto che per le riscontrate carenze, successivamente al proprio licenziamento, gli uffici erano stati trasferiti in Caserta
- che a causa delle pessime condizioni dei servizi igienici, come gli altri dipendenti, era sempre stato autorizzato ad allontanarsi momentaneamente dalla postazione di lavoro, senza la necessità di dover strisciare il badge, per raggiungere i bar che si trovavano nei pressi dell'ufficio e utilizzare la toilette, servendosi delle porte di ingresso della ubicate CP_1
tra via Kennedy, via Melorio e via Pezzella.
- che si trattasse di una consuetudine necessitata dallo stato dei servizi igienici era provato dalle disposizioni di servizio successive ai fatti contestati
- che l'ufficio in questione aveva ben 24 porte di entrata/uscita che affacciavano su Via
Pezzella, Via Kennedy e Via Melorio da cui i dipendenti entravano ed uscivano, utilizzandole indistintamente
- che la documentazione prodotta confermava che l' sin dal 2015 era ben a CP_1
conoscenza di tali situazioni e che solo agli inizi del 2016 aveva provveduto ad impartire
Disposizioni e Raccomandazioni
- che con nota prot. n. 25825 del 6.4.2018, il Direttore della Controparte_1 dell' in qualità di organo titolare dell'Ufficio dei
[...] Controparte_1
Procedimenti Disciplinari, gli contestava i fatti descritti ai capi di imputazione N), O), P), S)
e V) dell'ordinanza applicativa di misura coercitiva, emessa dal GIP del Tribunale di S.
Maria C.V. il 6.3.2018, nell'ambito del procedimento penale n. 12307/2016 RG.NR –
1234/2017 R.G. GIP, trasmessa dalla Procura procedente in data 14.3.2018
- che tale contestazione appariva del tutto generica e priva dei caratteri di specificità
- che i fatti contestati, in maniera evidentemente tardiva, sarebbero avvenuti nel 2015, ossia in data precedente alle disposizioni datoriali aventi ad oggetto la procedura di rilevamento di presenza/assenza all'interno degli uffici, emanate e comunicate soltanto nel 2016/2017
- che, invero, solo nel 2017 l' interveniva (proprio in relazione a fatti accertati dagli CP_1
agenti già nel 2015) con una precisa disposizione (ordine di servizio n. 2/2017) per disciplinare le entrate e le uscite di tutto il personale;
questo a conferma che all'epoca dei fatti contestati (accaduti nel 2015) era consentito entrare e uscire dalle diverse 24 entrate e uscite e non vi era una chiara organizzazione per disciplinare i permessi, onde consentire l'uscita per motivi personali
- che, come risultava dal verbale di audizione, aveva chiesto di poter visionare foto e video
(oggetto di contestazione), al fine poter verificare i fatti contestati, ma la amministrazione non aveva mai ha provveduto
- che con lettera del 11 giugno 2018 prot. 0044157 provvedeva a Controparte_1
comunicare il licenziamento
- che, in data 13 e 14 giugno 2018, aveva impugnato il provvedimento perché nullo, illegittimo ed inefficace.
Tanto premesso, rassegnava le seguenti conclusioni: Parte_1
““dichiarare nullo e/o inefficace il licenziamento per giusta causa irrogato al ricorrente, e, per
l'effetto, ai sensi dell'art. 18 L. 300/70, condannare l' , in persona del legale Controparte_1
rapp.te p.t., alla reintegrazione nel posto di lavoro nonché al risarcimento del danno subito, parametrato ad un'indennità commisurata alla retribuzione globale di fatto, maturata dal giorno del licenziamento sino a quello dell'effettiva reintegra, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria come per legge, nonché al versamento dei contributi assistenziali e previdenziali per il medesimo periodo...”
Con ordinanza del 07/01/2020, il GL:
- rigettava l'eccezione di tardività della contestazione e di decadenza dall'azione disciplinare per violazione dei termini perentori di cui all'art. 55 bis comma 4 del D.Lgs. n. 165 del 2001, evidenziando che il ricorrente non aveva né dedotto, né dimostrato che l' avesse CP_1
avuto conoscenza delle condotte illegittime già nel 2015, né che l'informativa prot. n.
1187/31 del 6.6.2016 del Reparto Operativo del Comando di Caserta - CP_2
contenente il riepilogo dell'attività investigativa all'esito della quale il GIP del Tribunale di
S. Maria C.V. aveva emesso l'ordinanza cautelare del 6.3.2018 e, conseguentemente,
l' aveva attivato il procedimento disciplinare nei suoi confronti – fosse Controparte_1
stata trasmessa alla convenuta prima della comunicazione ex art. 129 D.Lgs. n. 271/1989.
Né, del resto, la Polizia Giudiziaria avrebbe potuto violare la segretezza delle indagini e trasmettere una informativa di reato ad un soggetto estraneo quale l' . Controparte_1
In secondo luogo, i fatti contestati al ricorrente erano successivi a quelli oggetto della segnalazione del 16.9.2015, trasmessa dalla Direzione Centrale Audit e Sicurezza dell' alla Procura della Repubblica di S. Maria C.V. per le indagini. Controparte_1
Da ciò conseguiva la tempestività della contestazione disciplinare culminata nel licenziamento comunicato l'11.6.2018. Il periodo di due anni, trascorso tra l'epoca in cui erano accaduti i fatti e la data in cui erano stati per la prima volta contestati gli addebiti, costituiva un arco di tempo pienamente congruo e ragionevole al fine di consentire all'azienda di raccogliere dati e prove certe in ordine alle presunte condotte e di avere chiare le dinamiche dell'accaduto; tra l'altro, la non immediata contestazione nel caso di specie non aveva in alcun modo pregiudicato la possibilità di prendere posizione in modo specifico sugli addebiti mossi con la nota disciplinare
- infondata era la censura di genericità della contestazione
- quanto alla esistenza del fatto contestato, osservava il GL che il dipendente, nella memoria di giustificazioni indirizzata all' dell' aveva di fatto ammesso gli addebiti Pt_2 CP_1
contestatigli, limitandosi a sostenere che il proprio operato fosse suscettibile di iscriversi nell'alveo di una prassi avallata anche dai propri superiori e, pertanto, ben nota a parte datoriale, che non aveva mai avuto nulla da obiettare in proposito;
la descritta prassi era invalsa in ragione delle insostenibili condizioni igienico - ambientali e strutturali in cui versavano i locali del Servizio di Pubblicità Immobiliare di S. Maria C.V., presso cui le toilette non erano agibili, che rendevano necessario per i dipendenti recarsi presso i bar adiacenti agli uffici per usufruire dei servizi. Orbene, osservava il GL, le dichiarazioni dello apparivano senza dubbio confessorie, posto che egli non aveva in alcun modo negato Pt_1 di essersi allontanato dall'ufficio, in orario di servizio, senza timbrare il cartellino, ma aveva ricercato una serie di giustificazioni tali da far apparire il proprio comportamento come necessitato ed inevitabile. Appariva, allora, fondamentale soffermarsi sull'esistenza della prassi descritta. Ebbene, la documentazione depositata dal datore di lavoro aveva evidenziato che colei che avrebbe concesso l'autorizzazione verbale all'uscita dal luogo di lavoro senza timbratura, era il capo del reparto Servizi di Pubblicità Immobiliare di S. Maria
Capua Vetere dott.ssa Bonacci, anch'ella coinvolta nell'indagine della Procura di e CP_3
non legittimata in alcun modo a concedere tale autorizzazione, non essendo né Dirigente né
Direttore. Ad ogni buon conto, la giustificazione del ricorrente appariva assolutamente inverosimile: ciò sia perché vi erano giornate in cui il ricorrente non era uscito dallo stabile, sia perché in altre giornate – e per un periodo complessivo di 26 giorni lavorativi (ad esclusione di ferie, malattia e festività soppresse) - le uscite erano state eccessivamente frequenti e ravvicinate tra di loro, oltre che di durata cospicua. In ogni caso tale ricostruzione non spiegava le plurime circostanze nelle quali lo era uscito definitivamente dall'ufficio Pt_1 senza farvi rientro, beneficiando della timbratura del proprio cartellino al termine dell'orario d'obbligo, per opera di altri colleghi. - quanto alla doglianza avente ad oggetto il mancato assolvimento, da parte del datore di lavoro, dell'onere di provare la sussistenza del fatto contestato, dal momento che non aveva prodotto in giudizio le immagini che lo ritraevano nell'atto di commettere le condotte contestate, e che l'ufficio dell' di Santa Maria Capua Vetere - Ufficio Controparte_1
di Pubblicità Immobiliare era dotato di ventiquattro porte d'ingresso, mentre l'attività
d'indagine si era avvalsa di telecamere a presidio soltanto di due ingressi, il GL richiamava innanzitutto le dichiarazioni confessorie del ricorrente;
in ogni caso, osservava, non vi era alcuna allegazione in ordine all'esistenza di ben 24 punti di accesso allo stabile, anzi, di contro emergeva che il servizio di videoripresa e captazione ambientale era stato realizzato mediante il posizionamento di telecamere presso i due ingressi, quello principale – ai nn.
128 e 130 di viale Kennedy – e quello secondario di via Melorio, oltre che all'interno dello stabile, ove erano ubicati gli apparecchi marcatempo per le rilevazioni delle presenze. I dati così raccolti erano stati trasfusi nei verbali riassuntivi della visione giornaliera delle immagini registrate e riscontrati attraverso l'acquisizione del report giornaliero delle presenze e delle timbrature degli impiegati, inoltre riconoscimento fisico degli impiegati ripresi dalle videocamere era stato effettuato attraverso confronto dei fotogrammi ripresi con le fotografie dei dipendenti fornite anch'esse dalla Direzione Centrale. Inoltre, osservava il
Giudice della fase sommaria, nell'ambito del procedimento penale a suo carico, l'indagato in quanto sottoposto a misura cautelare personale, aveva avuto la possibilità di Pt_1 accedere, già nell'immediatezza dell'applicazione della misura cautelare, al fascicolo procedimentale penale, ivi compresi i dispositivi contenenti le immagini e gli audio registrati dalle telecamere installate dalla polizia giudiziaria.
- quanto alla eccepita sproporzione, osservava il G.L. che doveva prendersi atto dell'esistenza di una norma imperativa (art. 55 quater del D.Lvo 165/2001) vigente a decorrere dal 15 novembre 2009 e, dunque, sicuramente applicabile al caso in esame) che affermava la sussistenza dei presupposti per il licenziamento disciplinare nei confronti del dipendente che avesse posto in essere una condotta di “falsa attestazione della presenza in servizio, mediante l'alterazione dei sistemi di rilevamento della presenza o con altre modalità fraudolente”.
Con ricorso depositato in data 4.2.2020 proponeva opposizione sollevando le seguenti Parte_1
eccezioni:
1. la contestazione dell'addebito era tardiva perché l'amministrazione già nel 2015 era a conoscenza dei fatti oggetto di contestazione, sempre tollerati, infatti con la denuncia avente prot. 117628 del 16 settembre 2015, trasmessa alla Procura della Repubblica di S. Maria CV, venivano segnalate dall pretese condotte illecite dei dipendenti, anche nei suoi CP_1
confronti, identiche a quelle oggetto della contestazione disciplinare;
2. la contestazione era generica, mancando le indicazioni necessarie ed essenziali per individuare, nella sua materialità, il fatto o i fatti nei quali il datore di lavoro aveva ravvisato infrazioni disciplinari o comunque comportamenti in violazione dei doveri di cui agli artt.
2104 e 2105 c.c.
3. era del tutto mancata la prova dei fatti contestati. Contrariamente a quanto affermato dal giudice della fase sommaria, nessun riconoscimento in ordine ai fatti contestati vi era mai stato, quindi errata appariva la presunta confessione, confondendosi la denunziata disorganizzazione generale dell' , con i pretesi allontanamenti che sarebbero CP_1
avvenuti da parte sua e che sarebbero acclarati da video mai mostrati (con compromissione del diritto di difesa dell'istante) e da circostanze mai confermate dai verbalizzanti.
4. il licenziamento intimato era del tutto privo di giusta causa. Il Giudice aveva ritenuto sussistente il fatto contestato al lavoratore, dando per scontato la condotta contestata dalla resistente, su cui, tuttavia, incombeva l'onere di provare il fatto contestato. Tale fatto non risultava provato né attraverso i documenti prodotti, né attraverso la produzione di immagini che lo ritraessero nell'atto di commettere le presunte condotte contestate
5. la sanzione del licenziamento era assolutamente sproporzionata. Il giudice di prime cure, nell'ordinanza resa nella fase sommaria, aveva omesso di valutare correttamente la proporzionalità delle sanzioni rispetto al fatto contestato. Era evidente, che anche laddove fosse stato considerato provato l'allontanamento ingiustificato, tale condotta non dimostrava in alcun modo la sua volontà di agire in violazione degli obblighi e del vincolo fiduciario, tale da ledere in maniera irreversibile la fiducia della datrice di lavoro.
Con sentenza n. n. 3273/2021 il G.L. rigettava l'eccezione di tardività e genericità della contestazione e quanto all'eccepita mancata prova della sussistenza del fatto contestato osservava che le dichiarazioni dello apparivano senza dubbio confessorie, posto che egli non aveva in Pt_1 alcun modo negato di essersi allontanato dall'ufficio in orario di servizio senza timbrare il cartellino, ma aveva ricercato una serie di giustificazioni tali da far apparire il proprio comportamento come necessitato ed inevitabile. In ogni caso, osservava il GL il compendio istruttorio espletato nel procedimento penale e parzialmente confluito nel presente giudizio, dimostrava ampiamente le condotte contestate e la infondatezza della tesi difensiva circa la necessità di allontanarsi dall'ufficio al solo fine di usufruire dei servizi igienici dei bar posti nelle vicinanze, data l'inagibilità dei bagni dell'ufficio. Quanto alla doglianza riguardante la mancata produzione in giudizio delle immagini che lo ritraevano nell'atto di commettere le condotte contestate, osservava il GL che alla richiesta di acquisizione delle immagini della videosorveglianza, il lavoratore non aveva fatto mai seguire la formulazione di contestazioni specifiche, nemmeno con riguardo alla corretta identificazione degli indagati. In ogni caso, parte ricorrente, concludeva il GL, non contestava il contenuto dei verbali riassuntivi che davano atto di quanto registrato quotidianamente dalle telecamere, limitandosi a lamentare la mancata disponibilità delle immagini.
Quanto all'ulteriore doglianza per cui l'ufficio dell' di Santa Maria Capua Controparte_1
Vetere Ufficio di Pubblicità Immobiliare sarebbe stato dotato di ventiquattro porte d'ingresso, mentre la P.G. procedente avrebbe posizionato telecamere a presidio soltanto di due ingressi (Viale
Kennedy e Via Melorio), evidenziava il giudice di prime cure che la stessa non trovava alcun conforto probatorio.
Infine, il GL ribadiva la proporzionalità della sanzione rispetto alla gravità dei fatti accertati.
Con reclamo depositato in data 22.2.2022 censurava la sentenza di primo grado e Parte_1 chiedeva l'accoglimento delle domande formulate con gli atti introduttivi del giudizio di primo grado.
Con memoria tempestivamente depositata si costituiva l' chiedendo di Controparte_1
rigettare il ricorso perché inammissibile e infondato, con vittoria di spese.
All'esito della udienza la causa veniva riservata in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con i primi due motivi di reclamo eccepiva che il GL non aveva tenuto conto che Parte_1
sussisteva una totale autonomia di valutazione del fatto nell'ambito del procedimento disciplinare rispetto al procedimento penale, ne conseguiva che il giudice civile era senz'altro autonomo nel valutare la lesione del vincolo fiduciario verificatasi tra il datore di lavoro ed il lavoratore, ma era tenuto a farlo nel rispetto delle regole dell'onere della prova, gravante interamente sul datore di lavoro. Ebbene, osservava nella specie, l'istruttoria era mancata del tutto e nulla di quanto Pt_1
contestato era stato provato dalla parte datoriale.
Con un terzo motivo di reclamo eccepiva l'omessa valutazione dei documenti prodotti, Parte_1
che dimostravano indiscutibilmente la denunciata tardività della contestazione. Ed invero, eccepiva il reclamante, era sufficiente la lettura della nota prot. 1187/36 del 23 gennaio 2017, con l'allegato documento 001913227, a firma del Direttore Centrale della Agenzia, a dimostrare la tardività, in quanto con tale nota, l'Agenzia nel fornire le informazioni richieste dalla Polizia giudiziaria, riconosceva, relativamente al periodo novembre-dicembre 2015 e gennaio 2016, quanto a lui imputato finanche con la quantificazione dell'importo di euro 976,86, ritenuto indebitamente riscosso nel periodo in contestazione, a causa delle asserite assenze ed allontanamenti contestati. Tale documento, concludeva il reclamante, confermava indiscutibilmente che quantomeno dal gennaio 2017 l conosceva i fatti oggetto della contestazione del 6 aprile 2018 e ciò senza CP_1
considerare che in realtà le medesime condotte erano state già riportate nella comunicazione n. prot.
0117628 del 16.9.2015 a firma del Direttore Centrale inviata alla Procura della Repubblica
Con un quarto motivo di reclamo reiterava l'eccezione di genericità della contestazione Parte_1
che “nella sua prolissa formulazione, confusa, dispersiva, contenente (in 27 pagine) fatti e riferimenti del tutto estranei al ricorrente, richiamando i video mai consegnati”, non gli consentiva di svolgere le proprie difese adeguatamente.
Con un quinto motivo di censura il reclamante reiterava l'eccezione in ordine alla assoluta mancanza di prova dei fatti contestati. Invero, osserva , il giudice di prime cure si era limitato a Parte_1
dare per dimostrate le condotte riportate nell'ordinanza di custodia cautelare del GIP, ignorando l'autonomia esistente tra il giudizio penale e quello disciplinare, nonché che alcuna sentenza era ancora intervenuta nell'ambito del processo penale. In ogni caso le condotte oggetto di contestazione andavano provate in questa sede e l'onere probatorio ricadeva sul datore di lavoro, che, invece, nulla aveva dimostrato.
Eccepiva altresì che contrariamente a quanto ritenuto dal GL, aveva sempre decisamente Pt_1
contestato ogni addebito, per cui era assolutamente falso che le sue dichiarazioni avevano valore confessorio relativamente ai fatti addebitati.
Con l'ultimo motivo di reclamo obiettava che in ogni caso il giudice doveva effettuare Parte_1
un accertamento in concreto della reale entità e gravità del comportamento addebitato al dipendente, nonché del rapporto di proporzionalità tra sanzione e infrazione limitatamente a quanto indicato nel corpo della lettera di addebito, tenendo conto della gravità del comportamento del lavoratore, anche sotto il profilo soggettivo della colpa o del dolo.
Accertamento che, nella specie era mancato del tutto, avendo il primo giudice omesso di valutare quanto pur eccepito, argomentato e dedotto, stravolgendo dati e fatti di causa, nella totale assenza di riscontri probatori.
… … … …
Il reclamo è infondato.
Cominciando dall'esame dell'eccezione di tardività della contestazione disciplinare, va evidenziato che due sono gli elementi probatori da considerare, sui quali fonda tale censura: Parte_1
a) la nota prot. 1187/36 del 23 gennaio 2017, con allegato documento 001913227, a firma del
Direttore Centrale della Agenzia, che rinvia ad altra nota del 27 ottobre 2016 prot. 10881
(quest'ultima non prodotta) b) la Comunicazione avvio indagine amministrativa Ufficio Provinciale Territorio di Caserta –
Reparto Servizi di Pubblicità Immobiliare di S. Maria Capua Vetere – prot. 0117628 del
16.9.2015
L'accurata lettura di entrambi tali documenti consente di escludere che fosse Controparte_1
a conoscenza delle condotte oggetto della contestazione disciplinare dell'aprile 2018 in epoca precedente alla comunicazione, da parte della Procura procedente in data 14.3.2018, dell'Ordinanza
GIP applicativa di misure cautelari ai danni, tre gli altri, di . Parte_1
Ed infatti, quanto alla nota inviata alla Procura della Repubblica di Santa Maria Capua Vetere da parte di , datata 16 settembre 2015, la stessa pur comunicando, con riferimento Controparte_1
a , un allontanamento dall'ufficio alle ore 12:59 del 9.9.2015, tale segnalazione Parte_1
riguarda solo ed esclusivamente la giornata 9 settembre 2015 ed inoltre nella nota non è riportata l'indicazione dell'orario in cui risulta timbrata l'uscita dello con il suo badge in quello stesso Pt_1
giorno. Le circostanze emerse all'esito di quella indagine amministrativa non solo non provavano alcuna condotta illecita a carico del reclamante, bensì solo un comportamento meritevole di approfondimento, ma riguardano la sola giornata del 9.9.2015, laddove, le condotte oggetto di contestazione disciplinare hanno riguardato un periodo temporale diverso, ossia novembre e dicembre 2015.
Per quanto riguarda invece nota avente ad oggetto “indagini delegate dalla Procura della Repubblica di Santa Maria Capua Vetere-procedimento penale 13507/15- invio informazioni”, la mancata produzione della nota prot 1187/36 del 23.1.2017 - con la quale il Comando Provinciale CC di
Caserta richiedeva una serie di informazioni all' , nell'ambito delle indagini di Controparte_1
cui al procedimento penale in oggetto - non consente di verificare quali notizie fossero contenute nella nota inviata all'Agenzia dalla P.G. procedente. Dalla risposta di non si Controparte_1
ricava nessun elemento utile per poter affermare che il datore di lavoro dello fin dal gennaio Pt_1
2017 fosse a conoscenza dell'esito dell'indagine penale. La stessa richiesta di quantificazione dell'importo corrispondente alle ore di assenza dal lavoro, non consente di individuare quale informazione fosse stata data all'Agenzia con la richiesta del 23.1.2017 dei CC, essendo possibile, anzi quasi certo, che il Comando Provinciale dei CC si fosse limitato ad una richiesta neutra di quantificazione, visto che l'indagine penale era ancora in corso e quindi ancora coperta da segreto d'ufficio.
Parimenti infondata è l'eccezione di genericità della contestazione disciplinare.
Nella missiva del prot. 25825 del 6.4.2018, l' richiamata l'Ordinanza applicativa di misura CP_1 cautelare emessa dal GIP presso il Tribunale di S.M.C.V. nell'ambito del proc. Pen. 12307/16 –
1234/2017 RGGIP, evidenzia che i fatti per i quali è indagato “risultavano avere anche Parte_1 rilevanza disciplinare, poiché in contrasto con gli obblighi che gravano su di Lei in ragione del rapporto di lavoro pubblico in essere con questa Agenzia, di talché, col presente atto, essi formano oggetto di contestazioni disciplinari a Suo carico”; tanto premesso, la contestazione prosegue con la descrizione dettagliata delle condotte addebitate al lavoratore dipendente, ove viene indicato il giorno del controllo, l'accesso in orario successivo a quello in cui risulta la timbratura effettuata da altro collega (del quale vengono indicate le generalità), gli orari in cui esce dall'ufficio senza Pt_1
autorizzazione, ed omettendo di far rilevare la sua uscita attraverso il sistema elettronico di rilevazione delle presenze, nonché l'uscita dall'ufficio in orario precedente a quello della timbratura in uscita, effettuata da altro dipendente (di cui veniva indicate le generalità), con indicazione totale del tempo trascorso fuori dall'ufficio, tempo regolarmente retribuito.
Le condotte contestate ricadono nel periodo 5 novembre – 31dicembre 2015.
La contestazione, infine, rappresenta al destinatario che i fatti descritti integrano la fattispecie dell'illecito disciplinare della “falsa attestazione della presenza in servizio” ai sensi dell'art. 55 quater comma 1, lett. a), del D.Lgs 165/2001 per la quale il legislatore prevede il licenziamento senza preavviso, ricorrendo gli estremi della giusta causa di risoluzione del rapporto di lavoro.
In conclusione, contrariamente a quanto eccepito dallo la contestazione è precisa e dettagliata, Pt_1
tanto da consentire al destinatario una completa comprensione dei fatti contestati.
Quanto all'eccezione riguardante la mancata consegna dei video registrati dal Nucleo investigativo dei CC di Caserta nel corso delle indagini, si osserva che dal “Processo verbale di effettuazione dell'accesso ai documenti del fascicolo disciplinare”, relativo alla richiesta di accesso del 16.4.2018 presentata da , risulta che al reclamante è stata consentita la visione di tutta la Parte_1 documentazione relativa all'indagine penale che aveva portato all'emanazione dell'ordinanza applicativa di misura cautelare nei suoi confronti, in particolare:
- dell'Informativa di reato prot. 1187/31 del 6.6.2016 del Comando Provinciale CC di Caserta
Reparto Operativo- Nucleo Investigativo
- dei verbali riassuntivi della Visione delle Immagini Registrate e report Assenze (allegati all'informativa di reato)
- dei Verbali trascrizione delle intercettazioni video /ambientali (allegati all'informativa)
Da tali documenti risulta anche che il riconoscimento degli impiegati era avvenuto mediante il confronto delle immagini ottenute dall'attività videosorveglianza con le foto dei dipendenti fornite alla P.G. dall'AUDIT, unitamente alle loro schede informative. lamenta la mancata disponibilità dei video registrati dalla Polizia giudiziaria, ebbene a tal Pt_1 proposito si evidenzia che con l'accesso viene consentito al reclamante la visione di tutta la documentazione nella disponibilità del datore di lavoro;
che la documentazione visionata consentiva al lavoratore un'accurata difesa, essendo indicati tutti i dati per poter contestare le condotte illecite a lui attribuite tanto in sede penale quanto in sede disciplinare (giorno, orario di ingresso in ufficio, orario di allontanamento senza far rilevare la sua uscita attraverso il sistema elettronico di rilevazione delle presenze, oppure le occasioni in cui la timbratura in ingresso o in uscita veniva effettuata da altro dipendente, con indicazione delle generalità del predetto dipendente). Tali elementi consentivano allo un'adeguata difesa o quanto meno una specifica contestazione circa Pt_1
la veridicità degli addebiti. Invece il reclamante non ha mai contestare specificamente le condotte a lui addebitate e risultanti dagli atti dell'indagine messi a sua disposizione, limitandosi a indicare la
“prassi” di allontanarsi dall'ufficio per poter utilizzare i servizi igienici dei bar presenti intorno all'ufficio, uscite fatte senza timbratura.
In ogni caso va evidenziato che in data 6.3.2018 è stata emessa ordinanza applicativa di misura cautelare con la quale allo veniva applicata la misura dell'obbligo di presentazione alla P.G.; Pt_1
tale ordinanza risulta eseguita in data 14.3.2018, ne consegue che da quel momento il reclamante ha avuto accesso a tutti gli atti dell'indagine penale che avevano portato all'emissione dell'ordinanza cautelare, ossia a tutti atti disponibili presso l'Ufficio GIP, compresi i video registrati dalla P.G..
Quando viene comunicata allo la contestazione disciplinare del 6.4.2018, il reclamante aveva Pt_1
già avuto pieno e completo accesso a tutti gli atti richiamati nella contestazione, compresi i video registrati nel corso dell'indagine condotta dal Comando Provinciale CC di Caserta.
Occorre ora esaminare l'eccezione di formulata da di mancata prova, da parte del Parte_1
datore di lavoro, dei fatti oggetto di contestazione disciplinare e posti a fondamento del licenziamento.
A partire dalla fase sommaria del giudizio di primo grado, l' ha depositato Controparte_1 copia di tutti gli atti di indagine svolti dal Comando Provinciale CC di Caserta nell'ambito del procedimento penale 13507/15, pendente innanzi alla Procura della Repubblica di Santa Maria
Capua Vetere. In particolare, l'Agenzia ha depositato:
- l'Informativa di reato del 6.6.2016 ove è riportato l'esito dell'attività di indagine svolta dal
Comando Provinciale CC di Caserta (S.I.T., elementi acquisiti con l'attività di videosorveglianza, attività di riscontro)
- allegati dell'Informativa di reato
- verbali riassuntivi della visione delle immagini registrate nel corso dell'attività di videosorveglianza
La Corte condivide quanto eccepito dal reclamante circa l'autonomia tra il procedimento penale da quello disciplinare, per tale ragione l'esito dell'attività di indagine deve essere oggetto di autonoma e specifica valutazione da parte del Giudice del lavoro innanzi al quale viene impugnato il licenziamento. Ciò stabilito, ritiene la Corte che dalla documentazione prodotta dall' CP_1
risulta la prova delle condotte oggetto di contestazione disciplinare nei confronti di
[...] [...]
. Ed invero i CC del Comando Provinciale di Caserta - in seguito all'iscrizione presso il Pt_1
registro delle notizie di reato della Procura della Repubblica di Santa Maria Capua Vetere del procedimento penale 13507/15, e in esecuzione della delega di indagini della Procura stessa - avviavano un servizio di video ripresa mediante telecamere posizionate agli ingressi dell'agenzia sammaritana (ossia presso l'ingresso principale ubicato su Viale Kennedy, ai civici nr. 128-130 e presso quello secondario sito in Via Melorio) nonché all'interno del locale ove era allocato il sistema di vidimazione dei cartellini magnetici.
Dall'attività di video ripresa emergeva che alcuni dipendenti "passavano" più tesserini/badge al lettore ottico dell'apparecchio marcatempo, in tal modo favorendo altri colleghi non presenti in ufficio, onde consentire il loro tardivo ingresso o l'anticipato allontanamento rispetto all'orario attestato. Veniva accertato anche che alcuni dipendenti, dopo aver timbrato, a volte anche per altri, si allontanavano dagli uffici dell' senza registrare tale uscita e non per compiti d'ufficio. CP_1
Le circostanze emerse dall'attività di videosorveglianza venivano riscontrata dalla Polizia giudiziaria mediante:
a. il confronto delle immagini dei dipendenti registrate con il sistema di videoripresa con le foto dei dipendenti fornite alla P.G. dall'AUDIT, unitamente alle loro schede informative b. l'incrocio degli orari ricavati dalla visione delle immagini con quelli del report giornaliero delle presenze e delle timbrature degli impiegati, acquisito dall'Agenza delle Entrate,
Direzione Centrale Audit e Sicurezza
c. le informazioni acquisite presso l' (vedi nota 001913227, a firma del Direttore CP_1
Centrale della allegata alla informativa del Comando Provinciale di Caserta prot. CP_1
1187/36 del 23.1.2017) riguardanti, oltre alle mansioni svolte dai dipendenti individuati, anche eventuali incarichi esterni e/o permessi fruiti dagli stessi nel periodo compreso tra il
4.11.2015 (inizio dell'attività di video ripresa) al 2.1.2016 (cessazione dell'attività).
Gli elementi di riscontro acquisiti dalla P.G. procedente hanno consentito innanzitutto di identificare con certezza i dipendenti registrati dalle telecamere e di escludere che le uscite non autorizzate e non registrate, intercettate con il sistema di videosorveglianza, fossero collegate a ragioni d'ufficio.
Ultimo elemento da sottolineare, prima di ripercorrere l'esito delle indagini che hanno riguardato il reclamante, è la assoluta infondatezza della circostanza più volte ribadita dallo secondo il Pt_1 quale l'Ufficio dell'Agenzia delle Entrate presso il quale svolgeva la propria attività lavorativa, presentava 24 entrate, per cui le condotte a lui imputate erano assolutamente inattendibili in quanto non ogni uscita e, soprattutto, non ogni rientro era stato registrato dal sistema di video ripresa riguardante solo 2 dei 24 ingressi. Ebbene, fin dalla Comunicazione della Direzione Centrale
AUDIT dell' del 16.9.2015 è stato accertato che l'Ufficio Provinciale Controparte_1
Territorio di Caserta – Reparto Servizi di Pubblicità Immobiliare di Santa Maria Capua Vetere presenta “porte di accesso” “situate rispettivamente: sul lato di Viale Kennedy (n. 2 porte ai civici
n. 128 e 130); sul lato di Via Melorio (n. 1 porta di colore verde senza nessun numero civico)”, ossia gli ingressi sui quali la P.G. procedente ha collocato le telecamere per svolgere l'attività di ripresa degli ingressi e delle uscite dei dipendenti. Ne consegue che nessun dubbio sussiste in ordine al fatto che tutti gli ingressi e tutte le uscite dei dipendenti, nel periodo oggetto di video sorveglianza, sono state registrate.
Tanto precisato e passando ad esaminare - alla luce dei riscontri all'attività di video ripresa sopra esaminati - gli elementi emersi nei confronti di , dall'attività di indagine dei CC del Parte_1
Comando Provinciale di Caserta è emerso che il reclamante: il giorno 4 novembre 2015, dopo essere acceduto alle ore 8:01:31 in ufficio, se ne è allontanato più volte senza autorizzazione, ed omettendo di far rilevare la sua uscita attraverso il sistema elettronico di rilevazione delle presenze. Ciò è accaduto in tre circostanze, per complessive 2 ore e 32 minuti il giorno 5 novembre 2015, dopo essere acceduto alle ore 8:45:05 in ufficio, se ne è allontanato più volte senza autorizzazione, ed omettendo di far rilevare la sua uscita attraverso il sistema elettronico di rilevazione delle presenze, beneficiando per la vidimazione del suo cartellino in uscita a fine giornata ore (15:12:16) dell'indebita opera di terzi. Ciò è accaduto in quattro circostanze, per complessive 2 ore e 7 minuti. L'uscita dall'ufficio è stata timbrata alle ore 15:12:16 da
[...]
. sì è allontanato dall'ufficio alle ore 15:00:45 Per_1 Parte_1 il giorno 6 novembre 2015, pur risultando acceduto in ufficio alle ore 07:26:09, vi accedeva effettivamente solo 39 minuti dopo, alle ore 08:05:12, beneficiando della indebita timbratura in entrata effettuata in suo favore dal collega Di Fuccia RT;
inoltre, il dipendente se ne è allontanato più volte senza autorizzazione, ed omettendo altresì di far rilevare la sua uscita attraverso il sistema elettronico di rilevazione delle presenze, in cinque circostanze, per complessive 2 ore e 2 minuti. il giorno 9 novembre 2015 - dopo essere acceduto alle ore 08.22.14 in ufficio - se ne è allontanato più volte senza autorizzazione, ed omettendo altresì di far rilevare la sua uscita attraverso il sistema elettronico di rilevazione delle presenze. Ciò è accaduto in cinque circostanze, per complessivi 1 ora e 7 minuti. il giorno 10 novembre 2015 - dopo essere acceduto alle ore 08:011:9 in ufficio - se ne è allontanato più volte senza autorizzazione, ed omettendo altresì di far rilevare la sua uscita attraverso il sistema elettronico di rilevazione delle presenze, beneficiando per la vidimazione del suo cartellino in uscita a fine giornata (16:00:08), dell'indebita opera di terzi. Ciò è accaduto in sei circostanze, per complessive 5 ore e 36 minuti. L'uscita dall'ufficio è stata timbrata alle ore 16:00:08 da PE
. si è allontanato senza fare più ritorno alle ore 12:46:05
[...] Parte_1 il giorno 11 novembre 2015 - dopo essere acceduto alle ore 08:09:00 in ufficio - se ne è allontanato più volte senza autorizzazione, omettendo altresì di far rilevare la sua uscita attraverso il sistema elettronico di rilevazione delle presenze. Ciò è accaduto in quattro circostanze, per complessive 4 ore e 48 minuti. il giorno 12 novembre 2015 - dopo essere acceduto alle ore 08:08:27 in ufficio - se ne è allontanato più volte senza autorizzazione, ed omettendo altresì di far rilevare la sua uscita attraverso il sistema elettronico di rilevazione delle presenze. Ciò è accaduto in sei circostanze, per complessive 2 ore e
39 minuti il giorno 13 novembre 2015 - dopo essere acceduto alle ore 8:01:38 in ufficio - se ne è allontanato più volte senza autorizzazione, ed omettendo altresì di far rilevare la sua uscita attraverso il sistema elettronico di rilevazione delle presenze. Ciò è accaduto in due circostanze, per complessive 3 ore e
39 minuti. il giorno 16 novembre 2015 - dopo essere acceduto alle ore 8:16:57 in ufficio - se ne è allontanato più volte senza autorizzazione, ed omettendo altresì di far rilevare la sua uscita attraverso il sistema elettronico di rilevazione delle presenze. Ciò è accaduto in tre circostanze, per complessive 2 ore e 07 minuti. il giorno 17 novembre 2015 - dopo essere acceduto alle ore 08:02:53 in ufficio - se ne è allontanato più volte senza autorizzazione, ed omettendo altresì di far rilevare la sua uscita attraverso il sistema elettronico di rilevazione delle presenze. Ciò è accaduto in quattro circostanze, per complessive 1 ora e 42 minuti. il giorno 18 novembre 2015 - dopo essere acceduto alle ore 07:36:49 in ufficio - se ne è allontanato più volte senza autorizzazione, ed omettendo altresì di far rilevare la sua uscita attraverso il sistema elettronico di rilevazione delle presenze. Ciò è accaduto in quattro circostanze, per complessive 2 ore e 49 minuti. il giorno 19 novembre 2015 - dopo essere acceduto alle ore 08:00:24 in ufficio - se ne è allontanato più volte senza autorizzazione, ed omettendo altresì di far rilevare la sua uscita attraverso il sistema elettronico di rilevazione delle presenze. Ciò è accaduto m tre circostanze, per complessive 3 ore e
33 minuti. il giorno 20 novembre 2015 - dopo essere acceduto alle ore 07:49:42 in ufficio - se ne è allontanato più volte senza autorizzazione, ed omettendo altresì di far rilevare la sua uscita attraverso il sistema elettronico di rilevazione delle presenze. Ciò è accaduto in quattro circostanze, per complessive 2 ore e 13 minuti.
Il giorno 23 novembre 2015 - dopo essere acceduto alle ore 07:59:15 in ufficio - se ne è allontanato più volte senza autorizzazione, ed omettendo altresì di far rilevare la sua uscita attraverso il sistema elettronico di rilevazione delle presenze. Ciò è accaduto in sei circostanze, per complessive 4 ore e 01 minuto. il giorno 24 novembre 2015 - dopo essere acceduto alle ore 07:47:58 in ufficio - se ne è allontanato più volte senza autorizzazione, ed omettendo altresì di far rilevare le sue uscite attraverso il sistema elettronico di rilevazione delle presenze, beneficiando altresì, per la vidimazione del suo cartellino in uscita a fine giornata (15:36:30), dell'indebita opera di terzi. Ciò è accaduto in quattro circostanze, per complessive 2 ore e 59 minuti. L'uscita dall'ufficio è stata timbrata alle ore 15:36:30 da si è allontanato senza fare più Persona_2 Parte_1 ritorno alle ore 12:46:05. il giorno 25 novembre 2015 - dopo essere acceduto alle ore 08:08:59 in ufficio - se ne è allontanato più volte senza autorizzazione, ed omettendo altresì di far rilevare la sua uscita attraverso il sistema elettronico di rilevazione delle presenze, beneficiando altresì, per la vidimazione del suo cartellino in uscita a fine giornata (16:54:42), dell'indebita opera di terzi. Ciò è accaduto in tre circostanze, per complessive 3 ore e 22 minuti. L'uscita dall'ufficio è stata timbrata alle ore 16:54:42 da si è allontanato senza fare più Persona_2 Parte_1 ritorno alle ore 15:46:25. il giorno 27 novembre 2015 - dopo essere acceduto alle ore 07:00:13 in ufficio - se ne è allontanato più volte senza autorizzazione, ed omettendo altresì di far rilevare la sua uscita attraverso il sistema elettronico di rilevazione delle presenze. Ciò è accaduto in tre circostanze, per complessivi 27 minuti. il giorno 30 novembre 2015 - dopo essere acceduto alle ore 07:48:24 in ufficio - se ne è allontanato più volte senza autorizzazione, ed omettendo altresì di far rilevare la sua uscita attraverso il sistema elettronico di rilevazione delle presenze, beneficiando altresì, per la vidimazione del suo cartellino in uscita a fine giornata (15.12:17), dell'indebita opera di terzi. Ciò è accaduto in quattro circostanze, per complessivi 1 ora e 14 minuti. L'uscita dall'ufficio è stata timbrata alle ore 15:12:17 da DI CC RT;
si è allontanato senza fare Parte_1
più ritorno alle ore 14:30:04. il giorno 10 dicembre 2015 - dopo essere acceduto alle ore 07.:51:25 in ufficio - se ne è allontanato più volte senza autorizzazione, ed omettendo altresì di far rilevare la sua uscita attraverso il sistema elettronico di rilevazione delle presenze. Ciò è accaduto in tre circostanze, per complessivi 56
minuti. il giorno 11 dicembre 2015 - dopo essere acceduto alle ore 07:57:39 in ufficio - se ne è allontanato più volte senza autorizzazione, ed omettendo altresì di far rilevare la sua uscita attraverso il sistema elettronico di rilevazione delle presenze. Ciò è accaduto in quattro circostanze, per complessivi 32
minuti. il giorno 15 dicembre 2015 - dopo essere acceduto alle ore 07:41:32 in ufficio - se ne è allontanato più volte senza autorizzazione, ed omettendo altresì di far rilevare la sua uscita attraverso il sistema elettronico di rilevazione delle presenze. Ciò è accaduto in cinque circostanze, per complessivi 37
minuti. il giorno 16 dicembre 2015 - dopo essere acceduto alle ore 07:52:27 in ufficio - se ne è allontanato più volte senza autorizzazione, ed omettendo altresì di far rilevare la sua uscita attraverso il sistema elettronico di rilevazione delle presenze, Ciò è accaduto in tre circostanze, per complessivi 48
minuti. il giorno 17 dicembre 2015 - dopo essere acceduto alle ore 07:57:08 in ufficio - se ne è allontanato più volte senza autorizzazione, ed omettendo altresì di far rilevare la sua uscita attraverso il sistema elettronico di rilevazione delle presenze. Ciò è accaduto in due circostanze, per complessivi 25
minuti. il giorno 18 dicembre 2015 - dopo essere acceduto alle ore 07:52:56 in ufficio - se ne è allontanato più volte senza autorizzazione, ed omettendo altresì di far rilevare la sua uscita attraverso il sistema elettronico di rilevazione delle presenze. Ciò è accaduto in quattro circostanze, per complessivi 36
minuti. il giorno 22 dicembre 2015 - dopo essere acceduto alle ore 07:59:43 in ufficio - se ne è allontanato più volte senza autorizzazione, ed omettendo altresì di far rilevare la sua uscita attraverso il sistema elettronico di rilevazione delle presenze. Ciò è accaduto in quattro circostanze, per complessivi 54
minuti. il giorno 23 dicembre 2015 - dopo essere acceduto alle ore 07:45:45 in ufficio - se ne è allontanato più volte senza autorizzazione, ed omettendo altresì di far rilevare la sua uscita attraverso il sistema elettronico di rilevazione delle presenze. Ciò è accaduto in quattro circostanze, per complessivi 33
minuti.
Va sottolineato che dalla CNR finale e dai verbali riassuntivi della registrazione quotidiana, risultano tutti gli orari in cui, nei giorni sopra indicati, è uscito dall'ufficio senza Parte_1
timbrare, con l'indicazione per ciascuna di queste uscite del tempo trascorso dal reclamante fuori dall'ufficio.
Dalla visione delle immagini registrate attraverso le telecamere posizionate dalla P.G. e dall'attività di riscontro alle immagini registrate, di cui si è dato atto in precedenza, è risultato che nel corso di
26 giornate lavorative, si è allontanato dall'ufficio senza alcuna autorizzazione e non Parte_1 per ragioni di ufficio, senza registrare l'uscita attraverso il sistema elettronico di rilevazione delle presenze, per un totale di 54 ore e 57 minuti. Il reclamante, inoltre, nelle giornate sopra indicate, si
è avvalso della indebita timbratura del suo cartellino da parte di due colleghi, e Di Persona_2 Fuccia RT, in tal modo lo stesso dal sistema di rilevazione delle presenze risultava in ufficio, pur non essendo presente e giungendovi in orario diverso e successivo o pur essendo uscito in anticipo rispetto alla registrazione mediante il suo badge.
Va ancora segnalato che la frequenza delle uscite, la loro durata, che soprattutto nel mese di novembre si prolunga anche per ore, gli ingressi posticipati rispetto alla timbratura o le uscite anticipate rispetto alla rilevazione della presenza, sono assolutamente incompatibili con la spiegazione fornita dallo che pur senza ammettere le condotte contestate , evidenziava che i Pt_1 dipendenti dell' uscivano dall'ufficio senza timbrare solo per recarsi nei vicini Parte_3 esercizi commerciali al fine di utilizzare i servizi igienici, inagibili nella struttura dell' Tale CP_1
spiegazione è assolutamente incompatibile con quanto accertato dal Comando CC di Caserta, basti pensare che ad esempio il giorno 4.11.2015 si assentava dall'ufficio durante l'orario di lavoro Pt_1 una prima volta per 11 minuti, una seconda per 33 minuti e lasciava definitivamente l'ufficio 108 muniti prima del termine del suo orario di lavoro;
oppure il giorno 6.11.2015 entrava in ufficio Pt_1
39 minuti dopo che il suo badge registrava il suo ingresso, grazie alla complicità del dipendente Di
Fuccia RT, poi si allontanava per 23 minuti, poi per 9, poi per 15 minuti, poi per 3 e infine per 72 minuti, uscendo alle ore 12:45:01 e rientrando alle ore 13:57:25. E così di seguito.
Rimane da esaminare la censura di sproporzione tra la condotta contestata e la sanzione irrogata.
Va evidenziato che l'art. 55 quater comma 1 D.Lvo 165/01, nella formulazione vigente fino a luglio
2016, quindi pacificamente applicabile al caso in esame, prevedeva:
“
1. Ferma la disciplina in tema di licenziamento per giusta causa o per giustificato motivo e salve ulteriori ipotesi previste dal contratto collettivo, si applica comunque la sanzione disciplinare del licenziamento nei seguenti casi:
a) falsa attestazione della presenza in servizio, mediante l'alterazione dei sistemi di rilevamento della presenza o con altre modalità fraudolente, ovvero giustificazione dell'assenza dal servizio mediante una certificazione medica falsa o che attesta falsamente uno stato di malattia;
”.
La Corte di Cassazione ha pacificamente interpretato tale previsione normativa nel senso che: “In tema di licenziamento disciplinare, ricorre l'ipotesi di falsa attestazione della presenza in servizio con modalità fraudolente, prevista dall'art. 55 quater del d.lgs. n. 165 del 2001, in caso di timbratura del cartellino marcatempo non corrispondente alla reale situazione di fatto, giacché la falsa attestazione del pubblico dipendente riportata sui cartellini marcatempo o sui fogli di presenza costituisce condotta fraudolenta oggettivamente idonea ad indurre in errore il datore di lavoro circa la presenza effettiva sul luogo di lavoro, ed integra il reato di truffa aggravata ove il pubblico dipendente si allontani senza far risultare i periodi di assenza, sempre che siano economicamente apprezzabili.” (Cass. Sentenza n. 17637 del 06/09/2016).
Come sostenuto dal reclamante, spetta al Giudice valutare in concreto se la condotta posta in essere presenta quei caratteri di gravità tali da ledere definitivamente il vincolo fiduciario che lega il datore di lavoro con il dipendente. Ebbene, tale valutazione, nel caso in esame, non può che portare a concludere nel senso della assoluta gravità del comportamento posto in essere da , il Parte_1
quale ha attestato falsamente la propria presenza in ufficio quasi quotidianamente in un periodo di due mesi oggetto di indagine, inducendo in errore il proprio datore di lavoro circa la sua presenza in ufficio per l'intero orario di lavoro giornaliero, mediante le condotte truffaldine innanzi descritte per ciascuna singola giornata, in alcuni casi avvalendosi della complicità di altri colleghi.
Tale comportamento non consente al datore di lavoro di poter fare affidamento, per il futuro, su una condotta rigorosa del dipendente quanto al rispetto dell'orario di lavoro. Invero non si è trattato di un episodio occasionale, infatti dall'indagine è emersa la reiterazione sistematica da parte di
[...]
delle condotte illecite descritte, aggravate da un sistema di scambi reciproci di badge Pt_1
personali, con gruppi di dipendenti che vicendevolmente si scambiavano il cartellino elettronico per favorire i colleghi assenti.
La sentenza impugnata va, pertanto, confermata.
Le spese di lite del presente grado seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte così provvede: rigetta il reclamo;
condanna parte reclamante al pagamento delle spese del presente grado di giudizio che liquida in euro 4.500,00 oltre IVA, CPA e rimborso spese come per legge.
Napoli 18.12.2024
Il Consigliere estensore Il Presidente
Nicoletta Giammarino Mariavittoria Papa