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Sentenza 10 ottobre 2025
Sentenza 10 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 10/10/2025, n. 1704 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 1704 |
| Data del deposito : | 10 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 304/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO di BOLOGNA
Seconda Sezione Civile
La Corte di Appello nelle persone dei seguenti magistrati dott. Maria Cristina Salvadori Presidente dott. MA Giuliano Consigliere Relatore dott. Pietro Iovino Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di appello iscritta al n. r.g. 304/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. FOSSATI FEDERICO e Parte_1 P.IVA_1 dell'avv. PARISOTTO GIULIA
APPELLANTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MASUTTI ANNA Controparte_1 P.IVA_2 APPELLATA
CONCLUSIONI
Come rispettive note ex art. 352 cpc telematicamente depositate
RAGIONI DELLA DECISIONE
1)Con sentenza n. 48/24 il Tribunale di Ferrara rigettava la domanda proposta dalla nei confronti della Parte_1 CP_1
per ottenere il risarcimento del danno, pari euro 42.283,80,
[...]
riportato dalla sua betoniera Daimler Chrysler il 7.1.2022 alle ore
10, ribaltatasi nel terrapieno posto alla destra, rispetto al senso di marcia del mezzo, della SP 66 causato da un avvallamento presente sul manto stradale.
pagina 1 di 7 Il Tribunale affermava che, sulla base della CTU dell'ing. Per_1
svolta nel procedimento ex art. 696 bis cpc, doveva escludersi il nesso causale fra le condizioni della strada ed il sinistro, evitabile se il conducente, dipendente dell'attrice, avesse tenuto saldamente il volante e reagito tempestivamente evitando lo sbandamento;
inoltre, dalle dichiarazioni rese dal conducente, riportate nel rapporto di PG, era emerso che lo sbandamento era stato determinato da un suo improvviso starnuto, che lo aveva portato a chiudere gli occhi per alcuni istanti, ritrovandosi perciò a sterzare e a non riuscire a governare il mezzo sul ciglio della strada, così provocando autonomamente il rovesciamento della betoniera.
Avverso tale sentenza proponeva appello la chiedendo Parte_1
l'accoglimento della domanda da essa proposta.
Costituitasi la per resistere all'impugnazione, la causa CP_1
veniva trasmessa al collegio in esito all'udienza del 25.3.25 tenutasi con modalità cartolari.
2)L'appello -ammissibile poiché articolato in termini conformi al disposto dell'art. 342 cpc, ossia tali da consentire di individuare con chiarezza le statuizioni investite dal gravame e le censure in concreto mosse alla motivazione della sentenza impugnata, così che
è possibile desumere quali sono le argomentazioni fatte valere dall'appellante in contrapposizione a quelle evincibili dalla sentenza impugnata- merita accoglimento nei termini di cui appresso.
Come dedotto dall'appellante, e come è stato pacificamente accertato dal CTU, il conducente stava percorrendo un tratto rettilineo della SP in condizioni di normale traffico e visibilità, a velocità del tutto regolare poiché inferiore a 40 km/h, vigendo il limite di 50 km/h; lo stato degli pneumatici era regolare.
pagina 2 di 7 Il CTU ha accertato l'esistenza della anomalia nel manto stradale dedotta dalla danneggiata a fondamento della domanda ex art. 2051 cc;
in particolare, si trattava di un avvallamento posto in prossimità della linea di mezzeria, una decina di metri prima della zona ove il veicolo aveva poi abbandonato il manto asfaltato, presentante caratteristiche e conformazione idonee a favorire la deriva a destra del veicolo.
Come rilevato dal CTU e sottolineato dall'appellante, la presenza dell'irregolarità del manto stradale non era segnalata, come sarebbe stato invece doveroso;
inoltre la banchina asfaltata posta alla destra secondo il senso di marcia del mezzo, era larga solo circa 20 cm, ed era seguita da quella erbosa, larga un paio di metri, che era cedevole e rapidamente digradante verso il piano di campagna, ribassato di circa 80 cm rispetto al piano viario.
Anche se il tenere più strettamente la destra gli avrebbe consentito di non sormontare l'avvallamento peraltro, come si è detto, non segnalato conducente, il conducente correttamente, considerate la notevole larghezza del veicolo e le condizioni della banchina, non ha tenuto più strettamente la destra sulla sua semicarreggiata, larga m 3,9.
Il CTU ha calcolato che il conducente ebbe a disposizione un tempo pari 0,82 secondi che gli avrebbe consentito di reagire alla deviazione di traiettoria determinata dall'avvallamento. Tale intervallo, inferiore al tempo psicotecnico “ordinario” di reazione ad un evento imprevisto pari ad 1 secondo, secondo il perito doveva ritenersi esigibile da un guidatore munito del tipo di patente richiesto per quel veicolo.
pagina 3 di 7 Rileva la Corte che, posto che la betoniera, come accertato dal CTU anche sulla base delle tracce di scarrocciamento rilevate, sormontò
l'avvallamento, e che tale non segnalata anomalia stradale era causalmente idonea, per la sua conformazione, a causare o concausare la deviazione verso destra del mezzo, non vi sono elementi per affermare l'irrilevanza eziologica della accertata pericolosità della cosa in custodia.
In particolare, non vi è prova che l'anomalia stradale fu privata di rilevanza eziologica da una causa assorbente ascrivibile al conducente per quanto da questi dichiarato alla PG: <ad un tratto starnutivo e involontariamente chiudevo gli occhi ritrovandomi poi ad aprirli sul ciglio della strada non riuscendo più a tenere il mezzo>>.
Non vi è infatti alcuna ragione per escludere che con lo stranuto, e la conseguente perdita di pieno controllo della marcia da parte del conducente, abbia concorso, nella deviazione della traiettoria da rettilinea a diagonale, l'avvallamento del manto stradale;
nulla fa poi ritenere che allo starnuto si sia accompagnata una incontrollata sterzata del veicolo, tanto più che il teste oculare sentito dalla PG ha riferito di aver visto la betoniera virare verso destra <lentamente>> prima di uscire di strada.
Provato il nesso causa le fra le cosa in custodia ed il danno, sussiste dunque a responsabilità ex art. 2051 cc della . CP_1
Dal canto suo il conducente, e per esso la di cui egli Parte_1
era dipendente, non può andare totalmente esente da colpa posto che un normale starnuto, evento tutt'altro che imprevedibile, non costituisce caso fortuito né integra in tutti i casi giustificazione del fatto che si chiudano gli occhi e si perda cognizione, anche solo per pagina 4 di 7 un secondo, di quanto sta accadendo nella conduzione del mezzo. In altre parole, non vi è la prova, che avrebbe dovuto essere offerta dalla che lo starnuto, confessoriamente riferito dal Parte_1
conducente, avesse presentato caratteristiche di intensità e imprevedibilità tali da integrare caso fortuito elidendo la colpa concorrente del guidatore.
La comparazione delle condotte delle parti porta ad affermare, peraltro in conformità del criterio residuale di cui all'art. 2055 c3 cc, la parità delle colpe della e della . Parte_1 CP_1
Passando al quantum, la CTU ha quantificato la spesa, in Per_1
tutte le sue componenti, correlata all'acquisto di un mezzo equivalente alla betoniera danneggiata, e alla perdita del carico, in complessivi euro 42.283,00 (al netto dell'IVA, da presumersi ripetibile).
Sul punto non vi sono state osservazioni critiche né delle parti, né dei loro CTP.
Non è stata riproposta, nella precisazione delle conclusioni in appello, l'istanza ex art. 210 cpc rivolta dalla CP_1
all'appellante per <l'esibizione di tutta la documentazione attestante l'esistenza di coperture assicurative di cui essa poteva – o potrebbe tutt'ora beneficiare – e l'erogazione di eventuali indennità in suo favore in conseguenza dell'evento per cui è causa>> (così in sede di precisazione delle conclusioni di primo grado).
Tale istanza è comunque inammissibile anche perché manca la benché minima prova della stipulazione di qualsiasi polizza e tanto meno della percezione del relativo indennizzo da parte della Pt_1
[...]
pagina 5 di 7 Va dunque riconosciuto all'appellante il 50% della suindicata somma, e pertanto euro 21.141,50; trattandosi di obbligazione di valore, l'importo va rivalutato, anche d'ufficio, dal tempo della CTU ad oggi, risultando così pari ad euro 22.938,53.
Gli interessi c.d. compensativi non sono stati specificamente domandati dall'appellante.
Quelli moratori, non domandati e comunque non dovuti prima della liquidazione del credito, vanno riconosciuti solo dalla pubblicazione della presente sentenza al saldo.
4)Le spese di lite di entrambi i gradi, e quelle del procedimento ex art. 696 bis cpc, liquidate come da dispositivo tenuto conto dell'importo riconosciuto alla danneggiata (scaglione euro 5.200-
26.000), seguono la soccombenza.
Le spese della CTU vanno poste per un quarto a carico della Pt_1
e per tre quarti a carico della , tenuta quindi a
[...] CP_1
restituire all'appellante la metà della metà del compenso versato al perito;
le spese di CTP sostenute dall'attuale appellante, da inserirsi anch'esse fra le anticipazioni, vanno compensate nella misura del
50%.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dalla nei confronti della avverso la Parte_1 Controparte_1
sentenza n. 48/24 del Tribunale di Ferrara, in riforma della decisione impugnata, condanna l'appellata a pagare all'appellante, al netto della diminuzione per il ritenuto concorso di colpa, euro 22.938,55 oltre interessi ex art. 1284 c1 cc dalla pubblicazione della presente sentenza al saldo.
pagina 6 di 7 Condanna la a rifondere alla le spese di CP_1 Parte_1
entrambi i gradi di giudizio che liquida, per il primo grado, in euro
545,00 per anticipazioni ed euro 3.800,00 per compensi, e, per il secondo grado, in euro 804,00 per anticipazioni ed euro 3.000,00 per compensi, oltre al 15% dei compensi per rimborso spese generali CPA ed IVA come per legge.
Condanna la a rifondere alla le spese del CP_1 Parte_1
procedimento ex art. 696 bis cpc che liquida in euro 1.745,95 per anticipazioni (ivi inclusi euro 757,12 per 50% di spese di CTP e euro ed euro 729,83 per maggiori spese versate al CTU), euro
1.500,00 per compensi, oltre al 15% dei compensi per rimborso spese generali CPA ed IVA come per legge.
Così deciso in Bologna nella Camera di Consiglio del 3.10.2025.
Il Consigliere est.
Dott.ssa MA Giuliano
Il Presidente
Dott.ssa Maria Cristina Salvadori
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO di BOLOGNA
Seconda Sezione Civile
La Corte di Appello nelle persone dei seguenti magistrati dott. Maria Cristina Salvadori Presidente dott. MA Giuliano Consigliere Relatore dott. Pietro Iovino Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di appello iscritta al n. r.g. 304/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. FOSSATI FEDERICO e Parte_1 P.IVA_1 dell'avv. PARISOTTO GIULIA
APPELLANTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MASUTTI ANNA Controparte_1 P.IVA_2 APPELLATA
CONCLUSIONI
Come rispettive note ex art. 352 cpc telematicamente depositate
RAGIONI DELLA DECISIONE
1)Con sentenza n. 48/24 il Tribunale di Ferrara rigettava la domanda proposta dalla nei confronti della Parte_1 CP_1
per ottenere il risarcimento del danno, pari euro 42.283,80,
[...]
riportato dalla sua betoniera Daimler Chrysler il 7.1.2022 alle ore
10, ribaltatasi nel terrapieno posto alla destra, rispetto al senso di marcia del mezzo, della SP 66 causato da un avvallamento presente sul manto stradale.
pagina 1 di 7 Il Tribunale affermava che, sulla base della CTU dell'ing. Per_1
svolta nel procedimento ex art. 696 bis cpc, doveva escludersi il nesso causale fra le condizioni della strada ed il sinistro, evitabile se il conducente, dipendente dell'attrice, avesse tenuto saldamente il volante e reagito tempestivamente evitando lo sbandamento;
inoltre, dalle dichiarazioni rese dal conducente, riportate nel rapporto di PG, era emerso che lo sbandamento era stato determinato da un suo improvviso starnuto, che lo aveva portato a chiudere gli occhi per alcuni istanti, ritrovandosi perciò a sterzare e a non riuscire a governare il mezzo sul ciglio della strada, così provocando autonomamente il rovesciamento della betoniera.
Avverso tale sentenza proponeva appello la chiedendo Parte_1
l'accoglimento della domanda da essa proposta.
Costituitasi la per resistere all'impugnazione, la causa CP_1
veniva trasmessa al collegio in esito all'udienza del 25.3.25 tenutasi con modalità cartolari.
2)L'appello -ammissibile poiché articolato in termini conformi al disposto dell'art. 342 cpc, ossia tali da consentire di individuare con chiarezza le statuizioni investite dal gravame e le censure in concreto mosse alla motivazione della sentenza impugnata, così che
è possibile desumere quali sono le argomentazioni fatte valere dall'appellante in contrapposizione a quelle evincibili dalla sentenza impugnata- merita accoglimento nei termini di cui appresso.
Come dedotto dall'appellante, e come è stato pacificamente accertato dal CTU, il conducente stava percorrendo un tratto rettilineo della SP in condizioni di normale traffico e visibilità, a velocità del tutto regolare poiché inferiore a 40 km/h, vigendo il limite di 50 km/h; lo stato degli pneumatici era regolare.
pagina 2 di 7 Il CTU ha accertato l'esistenza della anomalia nel manto stradale dedotta dalla danneggiata a fondamento della domanda ex art. 2051 cc;
in particolare, si trattava di un avvallamento posto in prossimità della linea di mezzeria, una decina di metri prima della zona ove il veicolo aveva poi abbandonato il manto asfaltato, presentante caratteristiche e conformazione idonee a favorire la deriva a destra del veicolo.
Come rilevato dal CTU e sottolineato dall'appellante, la presenza dell'irregolarità del manto stradale non era segnalata, come sarebbe stato invece doveroso;
inoltre la banchina asfaltata posta alla destra secondo il senso di marcia del mezzo, era larga solo circa 20 cm, ed era seguita da quella erbosa, larga un paio di metri, che era cedevole e rapidamente digradante verso il piano di campagna, ribassato di circa 80 cm rispetto al piano viario.
Anche se il tenere più strettamente la destra gli avrebbe consentito di non sormontare l'avvallamento peraltro, come si è detto, non segnalato conducente, il conducente correttamente, considerate la notevole larghezza del veicolo e le condizioni della banchina, non ha tenuto più strettamente la destra sulla sua semicarreggiata, larga m 3,9.
Il CTU ha calcolato che il conducente ebbe a disposizione un tempo pari 0,82 secondi che gli avrebbe consentito di reagire alla deviazione di traiettoria determinata dall'avvallamento. Tale intervallo, inferiore al tempo psicotecnico “ordinario” di reazione ad un evento imprevisto pari ad 1 secondo, secondo il perito doveva ritenersi esigibile da un guidatore munito del tipo di patente richiesto per quel veicolo.
pagina 3 di 7 Rileva la Corte che, posto che la betoniera, come accertato dal CTU anche sulla base delle tracce di scarrocciamento rilevate, sormontò
l'avvallamento, e che tale non segnalata anomalia stradale era causalmente idonea, per la sua conformazione, a causare o concausare la deviazione verso destra del mezzo, non vi sono elementi per affermare l'irrilevanza eziologica della accertata pericolosità della cosa in custodia.
In particolare, non vi è prova che l'anomalia stradale fu privata di rilevanza eziologica da una causa assorbente ascrivibile al conducente per quanto da questi dichiarato alla PG: <ad un tratto starnutivo e involontariamente chiudevo gli occhi ritrovandomi poi ad aprirli sul ciglio della strada non riuscendo più a tenere il mezzo>>.
Non vi è infatti alcuna ragione per escludere che con lo stranuto, e la conseguente perdita di pieno controllo della marcia da parte del conducente, abbia concorso, nella deviazione della traiettoria da rettilinea a diagonale, l'avvallamento del manto stradale;
nulla fa poi ritenere che allo starnuto si sia accompagnata una incontrollata sterzata del veicolo, tanto più che il teste oculare sentito dalla PG ha riferito di aver visto la betoniera virare verso destra <lentamente>> prima di uscire di strada.
Provato il nesso causa le fra le cosa in custodia ed il danno, sussiste dunque a responsabilità ex art. 2051 cc della . CP_1
Dal canto suo il conducente, e per esso la di cui egli Parte_1
era dipendente, non può andare totalmente esente da colpa posto che un normale starnuto, evento tutt'altro che imprevedibile, non costituisce caso fortuito né integra in tutti i casi giustificazione del fatto che si chiudano gli occhi e si perda cognizione, anche solo per pagina 4 di 7 un secondo, di quanto sta accadendo nella conduzione del mezzo. In altre parole, non vi è la prova, che avrebbe dovuto essere offerta dalla che lo starnuto, confessoriamente riferito dal Parte_1
conducente, avesse presentato caratteristiche di intensità e imprevedibilità tali da integrare caso fortuito elidendo la colpa concorrente del guidatore.
La comparazione delle condotte delle parti porta ad affermare, peraltro in conformità del criterio residuale di cui all'art. 2055 c3 cc, la parità delle colpe della e della . Parte_1 CP_1
Passando al quantum, la CTU ha quantificato la spesa, in Per_1
tutte le sue componenti, correlata all'acquisto di un mezzo equivalente alla betoniera danneggiata, e alla perdita del carico, in complessivi euro 42.283,00 (al netto dell'IVA, da presumersi ripetibile).
Sul punto non vi sono state osservazioni critiche né delle parti, né dei loro CTP.
Non è stata riproposta, nella precisazione delle conclusioni in appello, l'istanza ex art. 210 cpc rivolta dalla CP_1
all'appellante per <l'esibizione di tutta la documentazione attestante l'esistenza di coperture assicurative di cui essa poteva – o potrebbe tutt'ora beneficiare – e l'erogazione di eventuali indennità in suo favore in conseguenza dell'evento per cui è causa>> (così in sede di precisazione delle conclusioni di primo grado).
Tale istanza è comunque inammissibile anche perché manca la benché minima prova della stipulazione di qualsiasi polizza e tanto meno della percezione del relativo indennizzo da parte della Pt_1
[...]
pagina 5 di 7 Va dunque riconosciuto all'appellante il 50% della suindicata somma, e pertanto euro 21.141,50; trattandosi di obbligazione di valore, l'importo va rivalutato, anche d'ufficio, dal tempo della CTU ad oggi, risultando così pari ad euro 22.938,53.
Gli interessi c.d. compensativi non sono stati specificamente domandati dall'appellante.
Quelli moratori, non domandati e comunque non dovuti prima della liquidazione del credito, vanno riconosciuti solo dalla pubblicazione della presente sentenza al saldo.
4)Le spese di lite di entrambi i gradi, e quelle del procedimento ex art. 696 bis cpc, liquidate come da dispositivo tenuto conto dell'importo riconosciuto alla danneggiata (scaglione euro 5.200-
26.000), seguono la soccombenza.
Le spese della CTU vanno poste per un quarto a carico della Pt_1
e per tre quarti a carico della , tenuta quindi a
[...] CP_1
restituire all'appellante la metà della metà del compenso versato al perito;
le spese di CTP sostenute dall'attuale appellante, da inserirsi anch'esse fra le anticipazioni, vanno compensate nella misura del
50%.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dalla nei confronti della avverso la Parte_1 Controparte_1
sentenza n. 48/24 del Tribunale di Ferrara, in riforma della decisione impugnata, condanna l'appellata a pagare all'appellante, al netto della diminuzione per il ritenuto concorso di colpa, euro 22.938,55 oltre interessi ex art. 1284 c1 cc dalla pubblicazione della presente sentenza al saldo.
pagina 6 di 7 Condanna la a rifondere alla le spese di CP_1 Parte_1
entrambi i gradi di giudizio che liquida, per il primo grado, in euro
545,00 per anticipazioni ed euro 3.800,00 per compensi, e, per il secondo grado, in euro 804,00 per anticipazioni ed euro 3.000,00 per compensi, oltre al 15% dei compensi per rimborso spese generali CPA ed IVA come per legge.
Condanna la a rifondere alla le spese del CP_1 Parte_1
procedimento ex art. 696 bis cpc che liquida in euro 1.745,95 per anticipazioni (ivi inclusi euro 757,12 per 50% di spese di CTP e euro ed euro 729,83 per maggiori spese versate al CTU), euro
1.500,00 per compensi, oltre al 15% dei compensi per rimborso spese generali CPA ed IVA come per legge.
Così deciso in Bologna nella Camera di Consiglio del 3.10.2025.
Il Consigliere est.
Dott.ssa MA Giuliano
Il Presidente
Dott.ssa Maria Cristina Salvadori
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