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Sentenza 28 gennaio 2026
Sentenza 28 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Torino, sez. III, sentenza 28/01/2026, n. 65 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Torino |
| Numero : | 65 |
| Data del deposito : | 28 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 65/2026
Depositata il 28/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di TORINO Sezione 3, riunita in udienza il 21/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
CAPRIOGLIO PIERA MARIA SEVERINA, Presidente e Relatore
BOGGIO IO US, Giudice
ROSSOTTO VITTORIA, Giudice
in data 21/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 591/2025 depositato il 10/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 Spa - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Piemonte
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- DINIEGO RIMBORSO ADDIZIONALE REGIONALE CONSUMO GAS METANO 2014 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 42/2026 depositato il 22/01/2026
Richieste delle parti:
.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso inviato il 10.4.2025, Ricorrente_1 spa impugnava diniego tacito di istanza di rimborso delle addizionali regionali alle accise sul gas naturale , relativamente all'anno 2014, a seguito di istanza presentata il 30.4.2024. Veniva precisato che fu corrisposto a parere della ricorrente indebitamente la somma di euro 35.450,82 a titolo di accise , laddove con Direttiva europea 2008/118/CE era stata considerata tributo illegittimo per contrasto con la Normativa europea. La richiesta di rimborso è oggi di euro 26.892,26 afferente al solo periodo febbraio/dicembre 2014. E' stato illustrato il meccanismo dell'accise sul gas naturale GA, che è un'addizionale regionale , determinata in euro 0,0052/smc.
Ciascuna Regione riscuote e dà quietanza secondo le proprie norme di contabilità. La disciplina ed il meccanimo di funzionamento dell'imposta GA è mutuata in tutto in parte dalla disciplina UA , dettata per l'accise erariale, in punto di soggettività passiva , di adempimenti dichiarativi, di modalità e termini di liquidazione e versamento, dovendosi registrare la potestà impositiva regionale in punto di accertamento, riscossione, sanzioni e rimborso. In materia di accise, la normativa di riferimento è la
Direttiva 2008/118/CE già menzionata, del 16.12.2008, che ha posto il generale divieto di applicare ai prodotti già sottoposti ad accisa altri tributi indiretti ed ulteriori rispetto all'accisa. Secondo la direttiva europea non può essere soggetto ad accisa il prodotto già gravato da altri tributi indiretti ed ulteriori rispetto all'accisa stessa. Ragion per cui l'addizionale andrebbe disapplicata per contrasto con la normativa europea, con riconoscimento della legittimazione attiva dell'Ricorr_1 al rimborso diretto da parte dello Stato, con condanna della Regione Piemonte al rimborso di euro 26.892,26. In proposito vien fatto di rilevare che la Corte di Cassazione ha dichiarato l'incompatibilità dell'addizionale provinciale sull'accisa sul consumo di energia elettrica , la cui vicenda è sovrapponibile a quella dell'GA, il cui carattere indebito era già stato accertato da Cass. 15.10.2020, n. 22343. La ricorrente precisa di avere diretto l'azione verso la Regione in quanto ente impositore dell'GA, non potendo chiedere il recupero ad Società_1, ente fornitore, sulla scorta delle indicazioni della Corte di Giustizia europea, che ha profilato l'azione diretta come rimedio azionabile. Si sottolinea poi la tempestività dell'azione, visto che il termine di prescrizione è decennale.
Si è costituita la Regione Piemonte per controdedurre: in primo luogo si afferma che l'addizionale sull'accisa è un'imposta erariale , dal che si eccepisce la carenza di legittimazione passiva della Regione
Piemonte. La richiesta di rimborso andava avanzata all'Agenzia delle Dogane. Si segnala che la dichiarazione dell'addizionale è presentata su modello accise erariale ed inviato all'Agenzia delle Dogane
; il controllo è affidato ad organo statale , la regione non ha autonomia sanzionatoria , l'addizionale è interamente regolata da norme statali, la Regione Piemonte non ha neppure istituito l'imposta sostitutiva sulle utenze esenti. Trattasi di tributi derivati delle Regioni, istituiti da leggi statali, il cui gettito è attribuito alle Regioni. I tributi derivati mantengno la loro natura di tributi erariali, così come statuito dalla Corte
Costituzionale con sentenza 97/2013. Sul punto conviene anche la Corte di Cassazione, che con sentenza n. 21883/2024 , ha statuito che spetta all'Agenzia Dogane la legittimazione passiva nelle liti promossse dal cedente della fonte energetica per il rimborso delle addizionali sulle accise. La Regione chiede in primis la dichiarazione di inammissbilità del ricorso per difetto della sua legittimazione passiva.
Si obietta poi che l' addizionale in questione è compatibile con il diritto unionale, perchè l'addizionale pura non costituisce un altro tributo, ma una semplice maggiorazione dell'imposta principale, con destinazione del gettito alla Regione. Sul punto specifico manca una decisione della Corte di Giustizia, che mai si espresse sull'GA , bensì sulle addizionali provinciali sull'energia elettrica. Si deduce infine che non è proponibile l'azione diretta del consumatore , si contesta il richiamo alla sentenza
Gabel per legittimare l'azione diretta, laddove il richiamo non sarebbe corretto poichè il consumatore può proporre l'azione nei confronti del fornitore, cosa che nel caso di specie non è stata fatta. La ricorrente non avrebbe applicato l'art. 14 c. 4 UA per la ripetizione dell'indebito. Di qui la richiesta di dichiarare inammissibile il ricorso anche sotto questo profilo. Infine si deduce la tardività dell'azione, i pagamento ritenuti indebiti da Ricorrente_1 sono risalenti al 2014,la richiesta di rimborso è del 2024 , laddove l'art. 14 c. 2 UA prevede che il rimborso sia richiesto entro due anni dal pagamento. Di qui la richiesta di rigetto.
Prima della discussione la difesa di spa Ricorrente_1 ha presentato una memoria per ribadire le proprie tesi e quindi per confermare l'incompatibilità dell'GA con la direttiva europea : viene richiamata la sentenza della Corte di Giusizia europea 19.6.2025 , C 645/23 con cui è stato detto che un'imposta addizionale sull'accisa può essere considerata un'imposta distinta da tale accisa e rientrare nella nozione di altra imposta indiretta, imposta che può essere riscossa dagli stati membri , nella misura in cui persegua una finalità specifica . Nel caso oggetto della presente controversia trattasi di ulteriore imposta indiretta perchè destinata al soggetto diverso dal beneficiario dell'accisa. Manca il requisito della finalità specifica, per cui va disapplicato il tributo. Anche la Corte di Cassazione con sentenze nn.
27425 e 27428 del 2025 ha dichiarato l'illegittimità dell'GA rispetto al diritto europeo , disapplicando la norma tributaria. La Corte di legittimità ha anche affermato la legittimazione passiva della Regione al rimborso/ripetizione dell'GA che costituisce vero tributo regionale. E' esperibile l'azione diretta in via generale ed il termine di prescrizione a cui l'azione è soggetta è quello decennale, cioè quello delle cause di ripetizione dell'indebito . Sul punto si richiamano gli ultimi interventi della Corte di Cassazione con sentenze 17643/2025 a seguito della pronuncia della Corte
Costituzionale 43/2025 in materia di addizionale su energia elettrica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va detto preliminarmente che stando agli ultimi e non isolati interventi della Corte di Cassazione la legittimazione passiva va ricondotta alla Regione poichè il d.lgs. n. 398 /1990 in merito all'addizionale regionale all'imposta di consumo sul gas metano usato come combustibile , non solo ha disciplinato la fattispecie in un capo autonomo rispetto alle imposte, regolamentando le modalità di riscossione e di contabilizzazione , ma ha previsto espressamente i termini di prescrizione dell'azione delle regioni per il recupero delle addizionali e dell'imposta sostitutiva ed il diritto del contribuente al rimborso dell'addizionale. Tali evidenze valgono a distinguere la fattispecie da quella scrutinata con la sentenza n.
21883/1924 ( cui fa riferimento la difesa della Regione Piemonte) sul rimborso dell'addizionale provinciale sulle accise di cui all'abrogato art. 6 d.l 511/1988, convertito con modifiche dalla L. 20/1989, che ha riconosciuto in via esclusiva all'Agenzia delle dogane e dei monopoli la legittimazione passiva nelle liti , stante la natura erariale del prelievo ( v. sentenze Cass. 27425 e 27428 del 2025) . La rimarcata differenza tra il caso trattato con sentenza 21883 e quelli trattati negli ultimi due arresti che hanno portato a due diverse valutazioni in tema di legittimazione passiva, attesta la mancata necessità di sollevare la questione alle Sezioni Unite. Quindi è stato corretto da parte di Ricorr_1 spa intentare l'azione di ripetizione direttamente contro la Regione Piemonte. L'azione è tempestiva , dovendosi fare riferimento al termine di prescrizione decennale, proprio delle azioni di ripetizione dell'indebito.
Ciò detto, occorre affrontare il tema su cui ha insistito la difesa , quanto alla compatibilità dell'addizionale con il diritto Unionale, tanto più che sull'GA mai si è espressa la Corte di Giustizia. La difesa della
Regione ha esordito nella sua discussione richiamando alcuni passi della sentenza della Corte di
Giustizia del 19.6.2025, relativamente alla domanda di rimborso di un'imposta addizionale all'accisa sull'elettricità. Invero sul regime delle accise la Corte europea non ha fatto altro che riaffermare i principi a cui le due sentenze della Corte di Cassazione del 2025 suindicate si sono ispirate proprio in tema di inapplicabilità dell'addizionale regionale all'imposta erariale di consumo sul gas metano. La
Corte di legittimità ha premesso che l'addizionale c.d. GA è stata istituita dall'art. 9 d.lgs.
398/1990 , il suo ambito è stato ampliato all'imposta sul consumo del gas metano usato come combustibile per gli usi delle imprese e per gli usi industriali con dl 8/1993 , convertito con L. 19.3.1993, n. 68. Viene ricordato che in forza dell'art. 3 par. 2 della direttiva n. 92/12/CEE gli stati membri possono applicare ai prodotti sottoposti ad accisa altre imposte indirette, purchè siano rispettate due condizioni;
la prima che il prelievo sia destinato a finalità specifiche che non siano solo quelle di bilancio e l'altra relativa al rispetto delle norme fiscali dell'Unione applicabile all'accisa per la determinazione della base imponibile, per il calcolo , esigibilità e controllo dell'imposta. Viene richiamata la sentenza 19398/2021 con cui la Corte di Cassazione aveva già ritenuto non conforme alla normativa unionale l'accisa, poichè nessuna finalità ambientale di tassazione era stata espressa in relazione al gas naturale . Dunque le ultime decisioni non sono casi isolati ma si ricollegano a precedenti arresti. E per quanto non sia stata espressa una singola decisione sull'GA da parte della giustizia unionale, la Corte di Cassazione, facendo uso degli strumenti ermeneutici forniti dalla TT UR ,- ed in particolare dalla direttiva 2008/118/CE con cui è stato posto il generale divieto di applicare a prodotti già sottoposti ad accisa altri tributi indiretti ed ulteriori rispetto all'accisa- , ha correttamente valutato l'illegittimità del tributo per contrasto con la normativa europea, con obbligo di disapplicazione della sua norma istitutiva. A tale orientamento nomofilattico questa Corte deve dare seguito, ribadendo che l'art. 9 del d.lgs 398/1990 succitato non specifica nulla sulla finalità del prelievo fiscale , poichè
l'addizionale in questione , come spiegato molto bene negli ultimi due arresti della Corte di legittimità richamati, è stata introdotta al solo scopo di accrescere l'autonomia impositiva delle regioni a statuto ordinario, con l'obiettivo di fare contribuire il sistema delle regioni al risanamento della finanza pubblica .
Dunque per perseguire una finalità generica , cioè di bilancio, il che acclara l'incompatibilità del tributo con il diritto europeo e l'obbligo conseguente di disapplicazione.
Il ricorso va accolto. Il fatto che il decisivo orientamneto ai fini della definizione della presente controversia sia sopraggiunto in pendenza del processo, induce a compensare le spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso. Spese compensate
Depositata il 28/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di TORINO Sezione 3, riunita in udienza il 21/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
CAPRIOGLIO PIERA MARIA SEVERINA, Presidente e Relatore
BOGGIO IO US, Giudice
ROSSOTTO VITTORIA, Giudice
in data 21/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 591/2025 depositato il 10/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 Spa - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Piemonte
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- DINIEGO RIMBORSO ADDIZIONALE REGIONALE CONSUMO GAS METANO 2014 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 42/2026 depositato il 22/01/2026
Richieste delle parti:
.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso inviato il 10.4.2025, Ricorrente_1 spa impugnava diniego tacito di istanza di rimborso delle addizionali regionali alle accise sul gas naturale , relativamente all'anno 2014, a seguito di istanza presentata il 30.4.2024. Veniva precisato che fu corrisposto a parere della ricorrente indebitamente la somma di euro 35.450,82 a titolo di accise , laddove con Direttiva europea 2008/118/CE era stata considerata tributo illegittimo per contrasto con la Normativa europea. La richiesta di rimborso è oggi di euro 26.892,26 afferente al solo periodo febbraio/dicembre 2014. E' stato illustrato il meccanismo dell'accise sul gas naturale GA, che è un'addizionale regionale , determinata in euro 0,0052/smc.
Ciascuna Regione riscuote e dà quietanza secondo le proprie norme di contabilità. La disciplina ed il meccanimo di funzionamento dell'imposta GA è mutuata in tutto in parte dalla disciplina UA , dettata per l'accise erariale, in punto di soggettività passiva , di adempimenti dichiarativi, di modalità e termini di liquidazione e versamento, dovendosi registrare la potestà impositiva regionale in punto di accertamento, riscossione, sanzioni e rimborso. In materia di accise, la normativa di riferimento è la
Direttiva 2008/118/CE già menzionata, del 16.12.2008, che ha posto il generale divieto di applicare ai prodotti già sottoposti ad accisa altri tributi indiretti ed ulteriori rispetto all'accisa. Secondo la direttiva europea non può essere soggetto ad accisa il prodotto già gravato da altri tributi indiretti ed ulteriori rispetto all'accisa stessa. Ragion per cui l'addizionale andrebbe disapplicata per contrasto con la normativa europea, con riconoscimento della legittimazione attiva dell'Ricorr_1 al rimborso diretto da parte dello Stato, con condanna della Regione Piemonte al rimborso di euro 26.892,26. In proposito vien fatto di rilevare che la Corte di Cassazione ha dichiarato l'incompatibilità dell'addizionale provinciale sull'accisa sul consumo di energia elettrica , la cui vicenda è sovrapponibile a quella dell'GA, il cui carattere indebito era già stato accertato da Cass. 15.10.2020, n. 22343. La ricorrente precisa di avere diretto l'azione verso la Regione in quanto ente impositore dell'GA, non potendo chiedere il recupero ad Società_1, ente fornitore, sulla scorta delle indicazioni della Corte di Giustizia europea, che ha profilato l'azione diretta come rimedio azionabile. Si sottolinea poi la tempestività dell'azione, visto che il termine di prescrizione è decennale.
Si è costituita la Regione Piemonte per controdedurre: in primo luogo si afferma che l'addizionale sull'accisa è un'imposta erariale , dal che si eccepisce la carenza di legittimazione passiva della Regione
Piemonte. La richiesta di rimborso andava avanzata all'Agenzia delle Dogane. Si segnala che la dichiarazione dell'addizionale è presentata su modello accise erariale ed inviato all'Agenzia delle Dogane
; il controllo è affidato ad organo statale , la regione non ha autonomia sanzionatoria , l'addizionale è interamente regolata da norme statali, la Regione Piemonte non ha neppure istituito l'imposta sostitutiva sulle utenze esenti. Trattasi di tributi derivati delle Regioni, istituiti da leggi statali, il cui gettito è attribuito alle Regioni. I tributi derivati mantengno la loro natura di tributi erariali, così come statuito dalla Corte
Costituzionale con sentenza 97/2013. Sul punto conviene anche la Corte di Cassazione, che con sentenza n. 21883/2024 , ha statuito che spetta all'Agenzia Dogane la legittimazione passiva nelle liti promossse dal cedente della fonte energetica per il rimborso delle addizionali sulle accise. La Regione chiede in primis la dichiarazione di inammissbilità del ricorso per difetto della sua legittimazione passiva.
Si obietta poi che l' addizionale in questione è compatibile con il diritto unionale, perchè l'addizionale pura non costituisce un altro tributo, ma una semplice maggiorazione dell'imposta principale, con destinazione del gettito alla Regione. Sul punto specifico manca una decisione della Corte di Giustizia, che mai si espresse sull'GA , bensì sulle addizionali provinciali sull'energia elettrica. Si deduce infine che non è proponibile l'azione diretta del consumatore , si contesta il richiamo alla sentenza
Gabel per legittimare l'azione diretta, laddove il richiamo non sarebbe corretto poichè il consumatore può proporre l'azione nei confronti del fornitore, cosa che nel caso di specie non è stata fatta. La ricorrente non avrebbe applicato l'art. 14 c. 4 UA per la ripetizione dell'indebito. Di qui la richiesta di dichiarare inammissibile il ricorso anche sotto questo profilo. Infine si deduce la tardività dell'azione, i pagamento ritenuti indebiti da Ricorrente_1 sono risalenti al 2014,la richiesta di rimborso è del 2024 , laddove l'art. 14 c. 2 UA prevede che il rimborso sia richiesto entro due anni dal pagamento. Di qui la richiesta di rigetto.
Prima della discussione la difesa di spa Ricorrente_1 ha presentato una memoria per ribadire le proprie tesi e quindi per confermare l'incompatibilità dell'GA con la direttiva europea : viene richiamata la sentenza della Corte di Giusizia europea 19.6.2025 , C 645/23 con cui è stato detto che un'imposta addizionale sull'accisa può essere considerata un'imposta distinta da tale accisa e rientrare nella nozione di altra imposta indiretta, imposta che può essere riscossa dagli stati membri , nella misura in cui persegua una finalità specifica . Nel caso oggetto della presente controversia trattasi di ulteriore imposta indiretta perchè destinata al soggetto diverso dal beneficiario dell'accisa. Manca il requisito della finalità specifica, per cui va disapplicato il tributo. Anche la Corte di Cassazione con sentenze nn.
27425 e 27428 del 2025 ha dichiarato l'illegittimità dell'GA rispetto al diritto europeo , disapplicando la norma tributaria. La Corte di legittimità ha anche affermato la legittimazione passiva della Regione al rimborso/ripetizione dell'GA che costituisce vero tributo regionale. E' esperibile l'azione diretta in via generale ed il termine di prescrizione a cui l'azione è soggetta è quello decennale, cioè quello delle cause di ripetizione dell'indebito . Sul punto si richiamano gli ultimi interventi della Corte di Cassazione con sentenze 17643/2025 a seguito della pronuncia della Corte
Costituzionale 43/2025 in materia di addizionale su energia elettrica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va detto preliminarmente che stando agli ultimi e non isolati interventi della Corte di Cassazione la legittimazione passiva va ricondotta alla Regione poichè il d.lgs. n. 398 /1990 in merito all'addizionale regionale all'imposta di consumo sul gas metano usato come combustibile , non solo ha disciplinato la fattispecie in un capo autonomo rispetto alle imposte, regolamentando le modalità di riscossione e di contabilizzazione , ma ha previsto espressamente i termini di prescrizione dell'azione delle regioni per il recupero delle addizionali e dell'imposta sostitutiva ed il diritto del contribuente al rimborso dell'addizionale. Tali evidenze valgono a distinguere la fattispecie da quella scrutinata con la sentenza n.
21883/1924 ( cui fa riferimento la difesa della Regione Piemonte) sul rimborso dell'addizionale provinciale sulle accise di cui all'abrogato art. 6 d.l 511/1988, convertito con modifiche dalla L. 20/1989, che ha riconosciuto in via esclusiva all'Agenzia delle dogane e dei monopoli la legittimazione passiva nelle liti , stante la natura erariale del prelievo ( v. sentenze Cass. 27425 e 27428 del 2025) . La rimarcata differenza tra il caso trattato con sentenza 21883 e quelli trattati negli ultimi due arresti che hanno portato a due diverse valutazioni in tema di legittimazione passiva, attesta la mancata necessità di sollevare la questione alle Sezioni Unite. Quindi è stato corretto da parte di Ricorr_1 spa intentare l'azione di ripetizione direttamente contro la Regione Piemonte. L'azione è tempestiva , dovendosi fare riferimento al termine di prescrizione decennale, proprio delle azioni di ripetizione dell'indebito.
Ciò detto, occorre affrontare il tema su cui ha insistito la difesa , quanto alla compatibilità dell'addizionale con il diritto Unionale, tanto più che sull'GA mai si è espressa la Corte di Giustizia. La difesa della
Regione ha esordito nella sua discussione richiamando alcuni passi della sentenza della Corte di
Giustizia del 19.6.2025, relativamente alla domanda di rimborso di un'imposta addizionale all'accisa sull'elettricità. Invero sul regime delle accise la Corte europea non ha fatto altro che riaffermare i principi a cui le due sentenze della Corte di Cassazione del 2025 suindicate si sono ispirate proprio in tema di inapplicabilità dell'addizionale regionale all'imposta erariale di consumo sul gas metano. La
Corte di legittimità ha premesso che l'addizionale c.d. GA è stata istituita dall'art. 9 d.lgs.
398/1990 , il suo ambito è stato ampliato all'imposta sul consumo del gas metano usato come combustibile per gli usi delle imprese e per gli usi industriali con dl 8/1993 , convertito con L. 19.3.1993, n. 68. Viene ricordato che in forza dell'art. 3 par. 2 della direttiva n. 92/12/CEE gli stati membri possono applicare ai prodotti sottoposti ad accisa altre imposte indirette, purchè siano rispettate due condizioni;
la prima che il prelievo sia destinato a finalità specifiche che non siano solo quelle di bilancio e l'altra relativa al rispetto delle norme fiscali dell'Unione applicabile all'accisa per la determinazione della base imponibile, per il calcolo , esigibilità e controllo dell'imposta. Viene richiamata la sentenza 19398/2021 con cui la Corte di Cassazione aveva già ritenuto non conforme alla normativa unionale l'accisa, poichè nessuna finalità ambientale di tassazione era stata espressa in relazione al gas naturale . Dunque le ultime decisioni non sono casi isolati ma si ricollegano a precedenti arresti. E per quanto non sia stata espressa una singola decisione sull'GA da parte della giustizia unionale, la Corte di Cassazione, facendo uso degli strumenti ermeneutici forniti dalla TT UR ,- ed in particolare dalla direttiva 2008/118/CE con cui è stato posto il generale divieto di applicare a prodotti già sottoposti ad accisa altri tributi indiretti ed ulteriori rispetto all'accisa- , ha correttamente valutato l'illegittimità del tributo per contrasto con la normativa europea, con obbligo di disapplicazione della sua norma istitutiva. A tale orientamento nomofilattico questa Corte deve dare seguito, ribadendo che l'art. 9 del d.lgs 398/1990 succitato non specifica nulla sulla finalità del prelievo fiscale , poichè
l'addizionale in questione , come spiegato molto bene negli ultimi due arresti della Corte di legittimità richamati, è stata introdotta al solo scopo di accrescere l'autonomia impositiva delle regioni a statuto ordinario, con l'obiettivo di fare contribuire il sistema delle regioni al risanamento della finanza pubblica .
Dunque per perseguire una finalità generica , cioè di bilancio, il che acclara l'incompatibilità del tributo con il diritto europeo e l'obbligo conseguente di disapplicazione.
Il ricorso va accolto. Il fatto che il decisivo orientamneto ai fini della definizione della presente controversia sia sopraggiunto in pendenza del processo, induce a compensare le spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso. Spese compensate