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Sentenza 2 ottobre 2025
Sentenza 2 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Tivoli, sentenza 02/10/2025, n. 1233 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Tivoli |
| Numero : | 1233 |
| Data del deposito : | 2 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TIVOLI
Giudice Sibilla Ottoni
SENTENZA
pronunciata all'udienza del 2.10.2025
a seguito di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. nella causa iscritta al n. 7421 /2024 r.g. tra
con il patrocinio dell'Avv. MICHELE GALLOTTI, Parte_1 ricorrente
e
in persona del legale rappresentante pro tempore, con il patrocinio dell'Avv. CP_1
GIUSEPPE LEPORE, resistente
Le domande delle parti
Parte ricorrente chiede: “In via principale: accertare e dichiarare la inesistenza ed inefficacia del licenziamento del 13.06.2024 perché comunicato in forma orale e per l'effetto ordinare alla Controparte_2
in persona dei legale rapp.ti p.t con sede legale GU EL 00012 (RM) alla via Tenuta
[...] del Cavaliere 1 C.F./P.IVA – di reintegrare la ricorrente nel posto di lavoro e condannarla a P.IVA_1 corrispondere alla sig.ra l'indennità prevista dall'art. 2 d.lgs. n. 23/2015 dal licenziamento fino Parte_1 all'effettiva reintegrazione, nella misura massima consentita, oltre agli interessi legali e alla rivalutazione monetaria, nonché al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali dal recesso fino alla reintegrazione, nonché a corrispondere alla lavoratrice l'indennità di mancato preavviso così come quantificato nel conteggio allegato al presente ricorso di cui ne costituisce parte integrante e sostanziale;
Per l'effetto pronunciarsi la nullità della delibera di esclusione del socio della società cooperativa, per omessa convocazione della ricorrente ovvero per ogni altro motivo di nullità rilevabile anche d'ufficio che dovesse emergere in istruttoria;
2) In via subordinata: Accertare e dichiarare l'illegittimità del licenziamento intimato con missiva del 18.06.2024 per insussistenza della giusta causa e/o del giustificato motivo soggettivo e per l'effetto ordinare alla in persona dei legale rapp.ti p.t con sede legale GU Controparte_2 EL 00012 (RM) alla via Tenuta del Cavaliere 1 C.F./P.IVA di reintegrare la ricorrente nel P.IVA_1 posto di lavoro e condannarla a corrispondere alla sig.ra l'indennità prevista dall'art. 3 comma 2 d.lgs. n. Parte_1
23/2015 dal licenziamento fino all'effettiva reintegrazione, nella misura massima consentita, oltre agli interessi legali e alla rivalutazione monetaria, nonché al versamento dei con-tributi previdenziali e assistenziali dal recesso fino alla reintegrazione, nonché a corrispondere alla lavoratrice l'indennità di mancato preavviso così come quantificato nel conteggio allegato al presente ricorso di cui ne costituisce parte integrante e sostanziale;
Per l'effetto pronunciarsi la nullità della delibera di esclusione del socio della società cooperativa per omessa convocazione della ricorrente ovvero per ogni altro motivo di nullità rilevabile anche d'ufficio che dovesse emergere in istruttoria;
3) In via ulteriormente subordinata:
Accertare e dichiarare l'inesistenza ed inefficacia del licenziamento del 13.06.2024 perché comunicato in forma orale e per
l'effetto condannare in persona dei legali rapp.ti p.t con sede legale Controparte_2
GU EL 00012 (RM) alla via Tenuta del Cavaliere 1 C.F./P.IVA a corrispondere alla P.IVA_1 lavoratrice il risarcimento del danno così come prescritto dall' 8 l. 6 luglio 1966, n. 604, ed al versamento di una indennità di importo compreso tra un minimo di 2,5 ed un massimo di 6 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto;
4) In via di ulteriormente subordinata: Accertare e dichiarare l'illegittimità del licenziamento comunicato con missiva del 18.06.2024 perché privo della giusta causa e/o del giustificato motivo soggettivo e per l'effetto condannare la
in per-sona dei legale rapp.ti p.t con sede legale GU EL Controparte_2
00012 (RM) alla via Tenuta del Cavaliere 1 C.F./P.IVA a corrispondere alla lavoratrice il P.IVA_1 risarcimento del danno così come prescritto dall' 8 l. 6 luglio 1966, n. 604, ed al versamento di una indennità di importo compreso tra un minimo di 2,5 ed un massimo di 6 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto;
5) Con vittoria di spese, competenze ed onorari di causa oltre IVA e CPA e spese generali come per legge”.
Parte resistente chiede: “Piaccia all'On.le Tribunale adito ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa dichiarare il ricorso improcedibile per violazione dell'art 415 comma 4 c.p.c. ed inammissibile, per decadenza del termine di impugnativa ex art. 2533 cc, nonché respingerlo nel merito perché infondato in fatto e in diritto. Con vittoria di spese e compensi ex DM 55/2014”.
Le motivazioni della sentenza
1. Parte ricorrente ha incardinato il presente giudizio deducendo di aver lavorato alle dipendenze della dal 1.8.2023 con contratto di lavoro subordinato a tempo Controparte_3 indeterminato con la qualifica di operaio di livello 6 del CCNL Autotrasporto Merci e Logistica, fino al
13.6.2024, data in cui le sarebbe stato comminato licenziamento orale di cui deduce l'illegittimità, impugnato il successivo 14.6.2024. Deduce inoltre che il licenziamento sarebbe stato confermato per iscritto con missiva del 18.6.2024, in cui la società comunicava il seguente motivo di recesso “Con la presente siamo a comunicarle il suo licenziamento, con effetto immediato, a causa dello scarso attaccamento al lavoro dimostrato e delle continue assenze che si protraggono dal momento dell'assunzione, come già contestatole verbalmente, e che hanno arrecato un forte danno al nostro cliente, essendo il lavoro una catena produttiva su turni, nonché ai suoi colleghi che hanno dovuto sopperire alle sue assenze”; in data 22.6.2024 la ricorrente impugnava anche tale missiva. Deduce infine che con delibera del 20.6.2024 le veniva comunicata l'esclusione dalla qualità di socio e la decadenza dalle cariche sociali. Formula quindi le domande indicate in epigrafe.
2. Si è costituita parte resistente, deducendo la legittimità del licenziamento comminato per scarso rendimento a fronte delle continue assenze della lavoratrice, a norma dell'art. 17 dello statuto della cooperativa;
che il licenziamento sarebbe stato ritualmente comunicato in forma scritta mediante raccomandata a mani che la ricorrente avrebbe rifiutato di firmare, e contestualmente a mezzo telegramma inviato il 13.6.2024 alla residenza della ricorrente (all. 1 memoria c'è PEC di presa i carico del telegramma datata 13.6.2024. Nella successiva missiva del 18 – all. 4 ricorso – diranno che il telegramma è stato riconsegnato alla scrivente per destinatario irreperibile); che il licenziamento e la conseguente esclusione dalla qualità di socio venivano successivamente comunicati con missive del 17,
20, 27 giugno 2024. Ha quindi chiesto dichiararsi l'improcedibilità e l'infondatezza del ricorso.
3. La causa è stata istruita mediante l'escussione di testi per entrambe le parti e discussa all'udienza odierna.
4. La domanda è infondata e deve essere rigettata per le ragioni che si vanno ad esporre.
5. Deve preliminarmente essere affrontata la questione relativa alla delibera di esclusione della ricorrente, datata 20.6.2024 e ritualmente comunicata alla ricorrente a mezzo telegramma pervenuto il successivo 24.6.2024, come prescritto dalla giurisprudenza di legittimità, che ha chiarito la necessità di tale comunicazione, il carattere recettizio dell'atto, il contenuto minimo dello stesso equiparandoli a quelli del licenziamento (Cassazione n. 24795/2016).
6. È pacifica tra le parti la mancata impugnazione di detta delibera nel termine di 60 giorni dalla comunicazione di cui all'art. 2533 co. 3 c.c. La parte ricorrente è conseguentemente decaduta, e non possono essere affrontate in questa sede le doglianze relative alla regolarità della delibera stessa, i cui effetti si sono ormai cristallizzati.
7. A far data dalla ricezione della comunicazione di esclusione, e quindi dal 24.6.2024, è conseguentemente venuto meno il rapporto societario, a norma del co. 4 del citato articolo per cui “lo scioglimento del rapporto sociale determina anche la risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti”, e quindi del rapporto di lavoro in cui la mutualità si esprime. Nonostante l'autonomia tra i rapporti societario e mutualistico, infatti, il primo è presupposto del secondo.
8. L'effetto della cessazione del rapporto societario sul rapporto di lavoro sono disciplinati altresì dalla l. 142/2001 che, all'art. 5, co. 2, dispone che “il rapporto di lavoro si estingue con il recesso o
l'esclusione del socio deliberati nel rispetto delle previsioni statutarie e in conformità con gli articoli 2526 e 2527 del codice civile. Le controversie tra socio e cooperativa relative alla prestazione mutualistica sono di competenza del tribunale ordinario”. La giurisprudenza di legittimità ha ulteriormente chiarito che, poiché è possibile che un solo atto (la delibera di esclusione) estingua entrambi i rapporti – mutualistico e societario – la sua caducazione è di per sé utile al fine di rendere applicabile la tutela restitutoria tipica della disciplina in materia di cooperative, sicché il giudice che annulla la delibera dee altresì ordinare il ripristino del rapporto di lavoro oltre al ripristino del rapporto associativo, e la tutela risarcitoria non è quella tipica del rapporto di lavoro bensì quella civilistica, che opera dalla costituzione in mora (Cass. n.
31469/2023).
9. Laddove invece siano stati adottati, per le medesime ragioni, due distinti atti risolutivi rispettivamente del rapporto societario – delibera di esclusione – e del rapporto di lavoro – licenziamento – la giurisprudenza di legittimità ha da ultimo chiarito che all'omessa impugnativa della delibera di esclusione non consegue l'inammissibilità dell'azione avverso il licenziamento, permanendo l'interesse del lavoratore a farne valere l'illegittimità, non assorbita dall'effetto estintivo del rapporto di lavoro conseguente al venir meno di quello societario, che osta esclusivamente all'applicabilità della eventuale tutela reintegratoria (Cass., SS.UU., n. 27436/2017; si veda anche Sez. Lav., n. 8386/2019).
10. Tale essendo la situazione nel caso di specie, devono affrontarsi le questioni relative alla liceità dl licenziamento.
11. Quanto all'asserito carattere orale del recesso, la giurisprudenza di legittimità ha da tempo chiarito che il lavoratore che impugni il licenziamento allegandone l'intimazione senza l'osservanza della forma scritta ha l'onere di provare non soltanto l'avvenuta risoluzione del rapporto, ma anche il fatto che questa sia avvenuta per volontà del datore di lavoro (da ultimo e per tutte, Cass.
Sez. L - , Sentenza n. 3822 del 8.2.2019). L'eventuale incertezza residua, all'esito dell'istruttoria, sulle cause della cessazione del rapporto non consentono infatti di qualificare la stessa come licenziamento, sicché ne consegue inevitabilmente il rigetto della pretesa del lavoratore.
12. Il licenziamento – ossia la risoluzione unilaterale del rapporto decisa dalla parte datoriale
– è infatti elemento costitutivo del diritto azionato in giudizio, la cui prova incombe in base all'ordinario criterio di riparto necessariamente sulla parte che agisce. Tale prova deve quindi essere fornita dal lavoratore anche nel caso di contumacia di controparte, e può essere offerta mediante tutti gli strumenti all'uopo previsti, anche per presunzioni. L'iter argomentativo presuntivo si appalesa anzi di particolare utilità nella materia del licenziamento orale, nella quale emerge in modo sensibile l'esigenza di evitare che il datore possa giovarsi della propria stessa inadempienza, addossando al lavoratore un onere probatorio particolarmente impervio. Il carattere unilaterale del recesso e la sua provenienza dal datore, ove ne manchi la prova diretta, possono infatti desumersi da altri elementi quali ad esempio il contegno del lavoratore e del datore successivamente al fatto.
13. La prova contraria che incombe sul datore ai sensi dell'art. 2697 co. 2 c.c. consiste invece nella necessità di dimostrare che il licenziamento sia stato intimato con le forme legalmente prescritte, o che la risoluzione del rapporto di lavoro sia avvenuta per volontà del lavoratore
(dimissioni) o consensualmente (Cass. Sez. L, Sentenza n. 22852 del 6.12.2004). In caso di residua incertezza, infatti, sebbene la domanda del lavoratore debba essere rigettata, non ne consegue automaticamente l'accertamento delle dimissioni o della risoluzione consensuale, che ove a loro volta non dimostrate – neppure in via presuntiva – comportano l'accertamento della continuazione del rapporto di lavoro, con eventuale non maturazione del diritto alla retribuzione laddove la stessa non sia stata resa e salvi gli effetti della mora credendi in cui il datore sia incorso per effetto dell'impugnativa del licenziamento stesso, in considerazione del fatto che sul rilievo che, quando è chiesta la tutela cd. reale, l'impugnativa del licenziamento comprende la richiesta di accertamento di inesistenza di una valida estinzione del rapporto di lavoro, della vigenza del medesimo e di condanna del datore di lavoro alla sua esecuzione e al pagamento di quanto dovuto per il periodo di mancata attuazione (Cass., Sez. L, sentenza n. 14202 del 4.6.2018).
14. Come già anticipato, nel caso di specie la ricorrente sostiene che il licenziamento del
13.6.2024 sarebbe stato comminato in forma orale (senza peraltro allegare le circostanze di luogo e di fatto di detta comunicazione) e solo successivamente confermato per iscritto, mentre la resistente, su cui incombe il relativo onere, afferma che alla ricorrente sarebbe stata consegnata una lettera che ella avrebbe rifiutato di firmare, e contestualmente inviato un telegramma all'indirizzo di residenza.
15. E' in atti il telegramma del 13 giugno 2024, di cui risulta l'avvenuto invio ed il mancato recapito per irreperibilità della lavoratrice, contenente la comunicazione e la motivazione del licenziamento (doc. 1). La consegna a mani di una lettera di licenziamento in data 13.6.2024 ed il rifiuto della ricorrente di firmarla è stata confermata dall'istruttoria orale.
16. Esiste quindi un documento scritto di data certa, tuttavia non pervenuto alla lavoratrice,
e contestualmente è pacifico tra le parti che in pari data vi sia stata comunicazione del licenziamento stesso alla lavoratrice personalmente da parte del datore. Controversa è soltanto la circostanza per cui tale comunicazione sarebbe consistita (anche) nella consegna di una lettera, e quindi di atto valido dal punto di vista formale.
17. Nel caso di specie la forma scritta ad substantiam del licenziamento è soddisfatta dal testo del telegramma, ma tale atto non può ritenersi produttivo di effetti in quanto mai pervenuto alla lavoratrice, mentre la contestuale consegna a mano di una lettera di uguale contenuto non è documentata, asseritamente a fronte del rifiuto della lavoratrice di sottoscriverla, bensì esclusivamente riferita dai testi escussi.
18. Sul punto, parte ricorrente invoca l'impossibilità di fornire mediante testimoni la prova della forma scritta del recesso datoriale e delle modalità della sua comunicazione.
19. La giurisprudenza di legittimità si è in effetti espressa in tal senso, alla stregua delle regole codicistiche in materia di prova degli atti aventi forma scritta ad substantiam e ad probationem come chiarite dalla stessa Corte, e quindi salvo che il relativo documento sia andato incolpevolmente perduto (da ultimo, Cassazione, Sez. L - , Ordinanza n. 26532/2022, già Sentenza n. 11479/2015).
20. Tale orientamento, pienamente aderente alla normativa in materia, non considera tuttavia il principio per cui il rifiuto di ricevere l'atto recettizio equivale a consegna dello stesso, espresso dall'art. 138 co 2 c.p.c. ed esteso dalla giurisprudenza di legittimità all'ipotesi di comunicazioni rese dal datore ai propri dipendenti sul luogo di lavoro, in considerazione del particolare rapporto intercorrente tra datore e lavoratore, a fronte del quale è configurabile in linea di massima l'obbligo del lavoratore di ricevere comunicazioni, anche formali, sul posto e durante lorario di lavoro, come conseguenza del potere direttivo e disciplinare al quale egli è sottoposto, sicché il rifiuto di ricevere la comunicazione ritualmente effettuata equivale a conoscenza della comunicazione stessa a norma dell'art. 1335 c.c. (Cass., Sez. L, Sentenza n. 23061 del 5.11.2007 e Sez. L, Sentenza n. 20272 del
18.9.2009).
21. In tal senso, la circostanza relativa al rifiuto di ricevere formalmente (ossia di sottoscrivere) la comunicazione del recesso datoriale – in ipotesi, effettuata per iscritto e portata a conoscenza del lavoratore mediante consegna a mani – è un fatto perfezionativo della fattispecie riconducibile al paradigma legale di cui all'art. 1335 c.c., né nel caso di specie alla prova orale osta la mancata produzione della lettera di licenziamento, trasfusa nel telegramma di cui è documentato l'invio in data 13.6.2024. Si ritiene quindi che nel caso di specie l'ammissione della prova testimoniale non sia preclusa, riguardando non tanto la forma scritta dell'atto e la sua data, soddisfatte dal telegramma, quanto la sua effettiva ricezione da parte della lavoratrice.
22. I testi escussi hanno concordemente riferito che, in data 13 giugno 2024, la lavoratrice sarebbe stata convocata e le sarebbe stato comunicato il licenziamento, dando atto delle relative ragioni
(riconducibili alle molteplici assenze improvvise con detrimento per la produzione), e che alla stessa sarebbe stata consegnata una lettera che ella avrebbe tuttavia rifiutato di sottoscrivere. In tal senso il ST , secondo le sue stesse affermazioni dipendente del che gestisce il gruppo Tes_1 CP_4
Consetra, di cui fa parte la ha dichiarato “Ero presente il giorno del licenziamento di le ho CP_2 Pt_1 dato io la lettera. In quanto direttore operativo del consorzio, dirigo anche . ADR. Quanto al procedimento CP_2 disciplinare è stata una situazione travagliata, ha avuto qualche lettera di richiamo per le assenze, soprattutto per le modalità, lamentele ricevute dal resto dei dipendenti che lavorano con lei nelle macchine. La competenza di formulare le lettere di richiamo è dell'ufficio del personale. Era il 13 giugno 2024, non ne sono certo, l'ho convocata insieme al preposto, che all'epoca era SP. Le abbiamo motivato tutto, lei non diede spiegazioni, sosteneva di non doverne, di aver agito secondo diritto, prese la lettera e andò via senza firmarla. ADR. Le abbiamo credo mandato un telegramma il giorno stesso, o una raccomandata, o entrambi, sicuramente è stato fatto. Era stata avvisata che le avremmo mandato una raccomandata o un telegramma. ADR. La lettera di licenziamento l'ha predisposta l'ufficio del personale, ma l'ho consegnata io, anche per dare delle spiegazioni, poiché l'atto lo richiedeva e l'ufficio del personale non era in condizioni di conoscere i profili operativi.”. Il ST , collega di lavoro con mansioni di coordinamento, ha Tes_2 riferito: “Ero presente al momento del licenziamento di ci ha chiamato il signor , chiedendo Parte_1 Tes_1 anche a me se potessi salire con , siamo saliti in ufficio, le ha consegnato il foglio del licenziamento. Nell'ufficio Pt_1
c'eravamo io e oltre a ADR. La porta era aperta, semi aperta. […] Le disse che CP_5 Parte_1 conseguentemente era licenziata e le diede la lettera di licenziamento, che lei si è rifiutata di firmare. Ha detto che non la firmava, era scocciata, e se ne è andata.”. Il ST addetto di altra società con ufficio contiguo a quello Tes_3 di ha riferito di essere pienamente a conoscenza delle vicende oggetto del giudizio in quanto CP_2 direttamente coinvolto negli appalti cui la ricorrente era assegnata e di aver udito dal proprio ufficio quanto accadeva in quello di il 13.6.2024: “SP l'ha convocata in ufficio e le comunicò la decisione CP_2 di licenziarla per mancanza di affidabilità. […] Lei si è rifiutata di firmare il tutto e se ne è andata […] Il licenziamento è stato intimato alla lavoratrice a porta aperta.”.
23. Deve quindi ritenersi raggiunta la prova del fatto che in data 13 giugno 2024 alla lavoratrice sia stato comminato licenziamento scritto, da considerarsi dalla stessa ricevuto in quanto ella avrebbe rifiutato di sottoscrivere la lettera formalmente consegnatale dal datore, comunque trasmessa anche a mezzo telegramma in pari data (mai ricevuto per irreperibilità, nonostante la correttezza dell'indirizzo). Ne risulta assorbita ogni questione relativa al valore della successiva comunicazione di conferma del 18.6.2024.
24. Esclusa quindi l'oralità, e d conseguenza la nullità, deve ulteriormente valutarsi la legittimità del licenziamento.
25. In primo luogo deve osservarsi che non si tratta di un licenziamento disciplinare, come pacifico tra le parti (non avendo la ricorrente lamentato vizi della relativa procedura, pur incontestatamente omessa), bensì di un licenziamento per scarso rendimento, espressamente qualificato come tale dalla resistente e motivato in ragione dello “scarso attaccamento al lavoro dimostrato e delle continue assenze che si protraggono dal momento dell'assunzione, come già contestatole verbalmente, e che hanno arrecato un forte danno al nostro cliente, essendo il lavoro una catena produttiva su turni, nonché ai suoi colleghi che hanno dovuto sopperire alle sue assenze”.
26. In particolare dall'istruttoria svolta è emerso che la ricorrente, nel periodo tra il 1 agosto
2023 al 13 giugno 2024 si sia assentata dal lavoro per 44 giornate, a fronte di 13 certificati medici (in atti). prodotti con una media di due certificati al mese. È quindi documentato il carattere ripetuto e frazionato della fruizione dei congedi per malattia.
27. A fronte della natura non disciplinare del licenziamento, non può tuttavia darsi rilievo alle allegazioni, in parte riscontrate dall'istruttoria orale, in base alle quali le assenze della lavoratrice, per le specifiche modalità di fruizione dei congedi per malattia (a ridosso del fine settimana) e di comunicazione degli stessi (spesso in ritardo), sarebbero tali da integrare illeciti disciplinari, considerata peraltro l'assenza di sanzioni comminate alla lavoratrice a fronte della condotta tenuta.
28. Il rilievo di assenze per malattia ripetute ai fini dello scarso rendimento deve essere escluso ogniqualvolta la morbilità eccessiva sia autonomamente considerata nella normativa applicabile al rapporto quale autonoma causa di recesso, dovendosi considerare in tal modo tipizzato il relativo limite di tollerabilità (cfr. Cass., Sez. L, Sentenza n. 16472/2015). L'art. 2110 c.c. costituisce infatti norma speciale, tale da prevalere sulla disciplina generale del licenziamento. Nel caso di specie, parte resistente non allega quale sia la disciplina del comporto applicabile al rapporto, limitandosi a sostenere che le assenze della ricorrente avrebbero avuto un impatto deteriore sull'organizzazione del lavoro, articolato su turni, comportando finanche la perdita di una commessa (circostanza quest'ultima rimasta non provata). Essendo stata esclusa la natura disciplinare del recesso – a fronte dell'assenza di iniziative intraprese in tal senso dalla società – il difetto di allegazione relativo alla durata del comporto ricade sulla parte resistente, gravata dal relato onere.
29. L'impatto della condotta della lavoratrice sull'equilibrio contrattuale, esclusi il rilievo disciplinare (non allegato alla resistente) e il rilievo autonomo delle assenze per malattia a fronte del mancato superamento del comporto (neppure allegato come appena visto), può essere valutato quindi esclusivamente con riferimento all'impatto che le modalità di fruizione e di comunicazione delle assenze hanno avuto sulla produttività aziendale, alla luce dei criteri elaborati dalla giurisprudenza in materia di licenziamento per scarso rendimento.
30. Detta fattispecie deve essere inquadrata nell'ambito della risoluzione per inadempimento di cui agli artt. 1453 e ss. c.c., e richiede quindi una valutazione della diligenza e professionalità medie richieste dalla tipologia di mansioni affidate al lavoratore e successivamente dello scostamento da esse, a sua volta valutabile come indice di non esatta esecuzione della prestazione considerata nelle sue modalità globali di svolgimento su un apprezzabile periodo di tempo (Cass., Sez. L, Sentenza n.
14310/2015). La prova dell'inadempimento può essere fornita anche mediante presunzioni, senza necessità di un ragguaglio preciso – di cui non è sempre possibile per il datore fornire la prova documentale – della produttività degli altri lavoratori addetti a mansioni analoghe (Cass., Sez. L,
Sentenza n. 1632/2009).
31. Nel caso di specie, si è già dato atto dell'esito dell'istruttoria documentale, da cui emergono 13 certificati medici idonei a coprire 41 giornate di assenza, residuando quindi 3 assenze ingiustificate sulle 44 contestate alla lavoratrice in memoria di costituzione, assunto non specificamente contestato e quindi da ritenersi provato ex art. 115 c.p.c., nel periodo che va dall'assunzione, 1 agosto
2023, alla cessazione del rapporto avvenuta il 13 giugno 2024 (219 giorni lavorativi). Le modalità di fruizione dei congedi – a ridosso del weekend, per brevi e frammentati periodi – e di comunicazione delle assenze – spesso in ritardo o a ridosso del turno di lavoro, impedendo così la sostituzione della lavoratrice – sono parimenti incontestate, e quindi provate.
32. Tali circostanze, in considerazione della (a sua volta incontestata e confermata dall'istruttoria) tipologia di lavoro svolto - confezionamento della frutta – e dell'organizzazione dello stesso – su catena produttiva e articolazione su turni – consente di presumere che l'assenza improvvisa di un lavoratore impatti in termini deteriori sulla produttività. Di tale circostanza hanno riferito i testi, i quali concordemente hanno dato atto delle problematiche conseguenti alle condotte della lavoratrice, di cui ella era stata messa a conoscenza (ST “Questa commessa ora non c'è più, la committente, Tes_3 [...]
, ha deciso di internalizzare il servizio, in virtù di tutti questi accadimenti, relativi al personale […] la Pt_2 [...]
senza preavviso mancava spesso dal posto di lavoro, chiamava un'ora prima di attaccare e comunicava che non Pt_3
c'era”; ST : “è stata una situazione travagliata, ha avuto qualche lettera di richiamo per le assenze, Tes_1 soprattutto per le modalità, lamentele ricevute dal resto dei dipendenti che lavorano con lei nelle macchine”; ST
: “ le disse apertamente che era stata inaffidabile non potendo contare la sua presenza in turno, da Tes_2 Tes_1 quanto avevo capito questo problema si verificava già da prima che ci fossi io, è si verificava nel periodo in cui io ci sono stato”).
33. Nello stesso senso può valorizzarsi la stessa delibera di esclusione, la quale fa riferimento allo scarso attaccamento al lavoro dimostrato ed al danno arrecato ai colleghi che hanno dovuto sopperire alle assenze della ricorrente. Tali doglianze, espresse dall'organo amministrativo deputato a deliberare sulla permanenza delle condizioni legittimanti la partecipazione alla società, non possono qui essere apprezzate nella loro legittimità e conformità al regolamento a fronte della mancata impugnazione della delibera, ma rilevano in quanto indicative della cesura del rapporto fiduciario non soltanto verticale, tra società e lavoratrice, ma anche orizzontale con gli altri lavoratori, particolarmente rilevante considerato il carattere mutualistico del rapporto.
34. L'insieme delle suddette risultanze consente di qualificare nel caso di specie la condotta della ricorrente come negligente, tale da configurare inesatto adempimento dell'obbligazione assunta, considerata nel suo contenuto specifico in relazione alle mansioni svolte, all'organizzazione del lavoro, al carattere mutualistico del rapporto, ed in particolare violativa dei doveri di buona fede e correttezza, così legittimando il recesso datoriale.
35. Deve concludersene per la legittimità del licenziamento, con rigetto integrale delle domande formulate.
36. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, in applicazione del
D.M 147/2022, in considerazione della natura dei diritti azionati e della qualità delle parti.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando sulle domande e le eccezioni proposte dalle parti nella causa n. 7421 /2024 r.g.:
- Rigetta il ricorso,
- Per l'effetto, condanna la ricorrente a rifondere a controparte le spese di lite, liquidate in euro
2.695,00 per compensi di avvocato oltre accessori come per legge.
Tivoli, 2.10.2025
Il Giudice
Sibilla Ottoni
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TIVOLI
Giudice Sibilla Ottoni
SENTENZA
pronunciata all'udienza del 2.10.2025
a seguito di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. nella causa iscritta al n. 7421 /2024 r.g. tra
con il patrocinio dell'Avv. MICHELE GALLOTTI, Parte_1 ricorrente
e
in persona del legale rappresentante pro tempore, con il patrocinio dell'Avv. CP_1
GIUSEPPE LEPORE, resistente
Le domande delle parti
Parte ricorrente chiede: “In via principale: accertare e dichiarare la inesistenza ed inefficacia del licenziamento del 13.06.2024 perché comunicato in forma orale e per l'effetto ordinare alla Controparte_2
in persona dei legale rapp.ti p.t con sede legale GU EL 00012 (RM) alla via Tenuta
[...] del Cavaliere 1 C.F./P.IVA – di reintegrare la ricorrente nel posto di lavoro e condannarla a P.IVA_1 corrispondere alla sig.ra l'indennità prevista dall'art. 2 d.lgs. n. 23/2015 dal licenziamento fino Parte_1 all'effettiva reintegrazione, nella misura massima consentita, oltre agli interessi legali e alla rivalutazione monetaria, nonché al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali dal recesso fino alla reintegrazione, nonché a corrispondere alla lavoratrice l'indennità di mancato preavviso così come quantificato nel conteggio allegato al presente ricorso di cui ne costituisce parte integrante e sostanziale;
Per l'effetto pronunciarsi la nullità della delibera di esclusione del socio della società cooperativa, per omessa convocazione della ricorrente ovvero per ogni altro motivo di nullità rilevabile anche d'ufficio che dovesse emergere in istruttoria;
2) In via subordinata: Accertare e dichiarare l'illegittimità del licenziamento intimato con missiva del 18.06.2024 per insussistenza della giusta causa e/o del giustificato motivo soggettivo e per l'effetto ordinare alla in persona dei legale rapp.ti p.t con sede legale GU Controparte_2 EL 00012 (RM) alla via Tenuta del Cavaliere 1 C.F./P.IVA di reintegrare la ricorrente nel P.IVA_1 posto di lavoro e condannarla a corrispondere alla sig.ra l'indennità prevista dall'art. 3 comma 2 d.lgs. n. Parte_1
23/2015 dal licenziamento fino all'effettiva reintegrazione, nella misura massima consentita, oltre agli interessi legali e alla rivalutazione monetaria, nonché al versamento dei con-tributi previdenziali e assistenziali dal recesso fino alla reintegrazione, nonché a corrispondere alla lavoratrice l'indennità di mancato preavviso così come quantificato nel conteggio allegato al presente ricorso di cui ne costituisce parte integrante e sostanziale;
Per l'effetto pronunciarsi la nullità della delibera di esclusione del socio della società cooperativa per omessa convocazione della ricorrente ovvero per ogni altro motivo di nullità rilevabile anche d'ufficio che dovesse emergere in istruttoria;
3) In via ulteriormente subordinata:
Accertare e dichiarare l'inesistenza ed inefficacia del licenziamento del 13.06.2024 perché comunicato in forma orale e per
l'effetto condannare in persona dei legali rapp.ti p.t con sede legale Controparte_2
GU EL 00012 (RM) alla via Tenuta del Cavaliere 1 C.F./P.IVA a corrispondere alla P.IVA_1 lavoratrice il risarcimento del danno così come prescritto dall' 8 l. 6 luglio 1966, n. 604, ed al versamento di una indennità di importo compreso tra un minimo di 2,5 ed un massimo di 6 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto;
4) In via di ulteriormente subordinata: Accertare e dichiarare l'illegittimità del licenziamento comunicato con missiva del 18.06.2024 perché privo della giusta causa e/o del giustificato motivo soggettivo e per l'effetto condannare la
in per-sona dei legale rapp.ti p.t con sede legale GU EL Controparte_2
00012 (RM) alla via Tenuta del Cavaliere 1 C.F./P.IVA a corrispondere alla lavoratrice il P.IVA_1 risarcimento del danno così come prescritto dall' 8 l. 6 luglio 1966, n. 604, ed al versamento di una indennità di importo compreso tra un minimo di 2,5 ed un massimo di 6 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto;
5) Con vittoria di spese, competenze ed onorari di causa oltre IVA e CPA e spese generali come per legge”.
Parte resistente chiede: “Piaccia all'On.le Tribunale adito ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa dichiarare il ricorso improcedibile per violazione dell'art 415 comma 4 c.p.c. ed inammissibile, per decadenza del termine di impugnativa ex art. 2533 cc, nonché respingerlo nel merito perché infondato in fatto e in diritto. Con vittoria di spese e compensi ex DM 55/2014”.
Le motivazioni della sentenza
1. Parte ricorrente ha incardinato il presente giudizio deducendo di aver lavorato alle dipendenze della dal 1.8.2023 con contratto di lavoro subordinato a tempo Controparte_3 indeterminato con la qualifica di operaio di livello 6 del CCNL Autotrasporto Merci e Logistica, fino al
13.6.2024, data in cui le sarebbe stato comminato licenziamento orale di cui deduce l'illegittimità, impugnato il successivo 14.6.2024. Deduce inoltre che il licenziamento sarebbe stato confermato per iscritto con missiva del 18.6.2024, in cui la società comunicava il seguente motivo di recesso “Con la presente siamo a comunicarle il suo licenziamento, con effetto immediato, a causa dello scarso attaccamento al lavoro dimostrato e delle continue assenze che si protraggono dal momento dell'assunzione, come già contestatole verbalmente, e che hanno arrecato un forte danno al nostro cliente, essendo il lavoro una catena produttiva su turni, nonché ai suoi colleghi che hanno dovuto sopperire alle sue assenze”; in data 22.6.2024 la ricorrente impugnava anche tale missiva. Deduce infine che con delibera del 20.6.2024 le veniva comunicata l'esclusione dalla qualità di socio e la decadenza dalle cariche sociali. Formula quindi le domande indicate in epigrafe.
2. Si è costituita parte resistente, deducendo la legittimità del licenziamento comminato per scarso rendimento a fronte delle continue assenze della lavoratrice, a norma dell'art. 17 dello statuto della cooperativa;
che il licenziamento sarebbe stato ritualmente comunicato in forma scritta mediante raccomandata a mani che la ricorrente avrebbe rifiutato di firmare, e contestualmente a mezzo telegramma inviato il 13.6.2024 alla residenza della ricorrente (all. 1 memoria c'è PEC di presa i carico del telegramma datata 13.6.2024. Nella successiva missiva del 18 – all. 4 ricorso – diranno che il telegramma è stato riconsegnato alla scrivente per destinatario irreperibile); che il licenziamento e la conseguente esclusione dalla qualità di socio venivano successivamente comunicati con missive del 17,
20, 27 giugno 2024. Ha quindi chiesto dichiararsi l'improcedibilità e l'infondatezza del ricorso.
3. La causa è stata istruita mediante l'escussione di testi per entrambe le parti e discussa all'udienza odierna.
4. La domanda è infondata e deve essere rigettata per le ragioni che si vanno ad esporre.
5. Deve preliminarmente essere affrontata la questione relativa alla delibera di esclusione della ricorrente, datata 20.6.2024 e ritualmente comunicata alla ricorrente a mezzo telegramma pervenuto il successivo 24.6.2024, come prescritto dalla giurisprudenza di legittimità, che ha chiarito la necessità di tale comunicazione, il carattere recettizio dell'atto, il contenuto minimo dello stesso equiparandoli a quelli del licenziamento (Cassazione n. 24795/2016).
6. È pacifica tra le parti la mancata impugnazione di detta delibera nel termine di 60 giorni dalla comunicazione di cui all'art. 2533 co. 3 c.c. La parte ricorrente è conseguentemente decaduta, e non possono essere affrontate in questa sede le doglianze relative alla regolarità della delibera stessa, i cui effetti si sono ormai cristallizzati.
7. A far data dalla ricezione della comunicazione di esclusione, e quindi dal 24.6.2024, è conseguentemente venuto meno il rapporto societario, a norma del co. 4 del citato articolo per cui “lo scioglimento del rapporto sociale determina anche la risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti”, e quindi del rapporto di lavoro in cui la mutualità si esprime. Nonostante l'autonomia tra i rapporti societario e mutualistico, infatti, il primo è presupposto del secondo.
8. L'effetto della cessazione del rapporto societario sul rapporto di lavoro sono disciplinati altresì dalla l. 142/2001 che, all'art. 5, co. 2, dispone che “il rapporto di lavoro si estingue con il recesso o
l'esclusione del socio deliberati nel rispetto delle previsioni statutarie e in conformità con gli articoli 2526 e 2527 del codice civile. Le controversie tra socio e cooperativa relative alla prestazione mutualistica sono di competenza del tribunale ordinario”. La giurisprudenza di legittimità ha ulteriormente chiarito che, poiché è possibile che un solo atto (la delibera di esclusione) estingua entrambi i rapporti – mutualistico e societario – la sua caducazione è di per sé utile al fine di rendere applicabile la tutela restitutoria tipica della disciplina in materia di cooperative, sicché il giudice che annulla la delibera dee altresì ordinare il ripristino del rapporto di lavoro oltre al ripristino del rapporto associativo, e la tutela risarcitoria non è quella tipica del rapporto di lavoro bensì quella civilistica, che opera dalla costituzione in mora (Cass. n.
31469/2023).
9. Laddove invece siano stati adottati, per le medesime ragioni, due distinti atti risolutivi rispettivamente del rapporto societario – delibera di esclusione – e del rapporto di lavoro – licenziamento – la giurisprudenza di legittimità ha da ultimo chiarito che all'omessa impugnativa della delibera di esclusione non consegue l'inammissibilità dell'azione avverso il licenziamento, permanendo l'interesse del lavoratore a farne valere l'illegittimità, non assorbita dall'effetto estintivo del rapporto di lavoro conseguente al venir meno di quello societario, che osta esclusivamente all'applicabilità della eventuale tutela reintegratoria (Cass., SS.UU., n. 27436/2017; si veda anche Sez. Lav., n. 8386/2019).
10. Tale essendo la situazione nel caso di specie, devono affrontarsi le questioni relative alla liceità dl licenziamento.
11. Quanto all'asserito carattere orale del recesso, la giurisprudenza di legittimità ha da tempo chiarito che il lavoratore che impugni il licenziamento allegandone l'intimazione senza l'osservanza della forma scritta ha l'onere di provare non soltanto l'avvenuta risoluzione del rapporto, ma anche il fatto che questa sia avvenuta per volontà del datore di lavoro (da ultimo e per tutte, Cass.
Sez. L - , Sentenza n. 3822 del 8.2.2019). L'eventuale incertezza residua, all'esito dell'istruttoria, sulle cause della cessazione del rapporto non consentono infatti di qualificare la stessa come licenziamento, sicché ne consegue inevitabilmente il rigetto della pretesa del lavoratore.
12. Il licenziamento – ossia la risoluzione unilaterale del rapporto decisa dalla parte datoriale
– è infatti elemento costitutivo del diritto azionato in giudizio, la cui prova incombe in base all'ordinario criterio di riparto necessariamente sulla parte che agisce. Tale prova deve quindi essere fornita dal lavoratore anche nel caso di contumacia di controparte, e può essere offerta mediante tutti gli strumenti all'uopo previsti, anche per presunzioni. L'iter argomentativo presuntivo si appalesa anzi di particolare utilità nella materia del licenziamento orale, nella quale emerge in modo sensibile l'esigenza di evitare che il datore possa giovarsi della propria stessa inadempienza, addossando al lavoratore un onere probatorio particolarmente impervio. Il carattere unilaterale del recesso e la sua provenienza dal datore, ove ne manchi la prova diretta, possono infatti desumersi da altri elementi quali ad esempio il contegno del lavoratore e del datore successivamente al fatto.
13. La prova contraria che incombe sul datore ai sensi dell'art. 2697 co. 2 c.c. consiste invece nella necessità di dimostrare che il licenziamento sia stato intimato con le forme legalmente prescritte, o che la risoluzione del rapporto di lavoro sia avvenuta per volontà del lavoratore
(dimissioni) o consensualmente (Cass. Sez. L, Sentenza n. 22852 del 6.12.2004). In caso di residua incertezza, infatti, sebbene la domanda del lavoratore debba essere rigettata, non ne consegue automaticamente l'accertamento delle dimissioni o della risoluzione consensuale, che ove a loro volta non dimostrate – neppure in via presuntiva – comportano l'accertamento della continuazione del rapporto di lavoro, con eventuale non maturazione del diritto alla retribuzione laddove la stessa non sia stata resa e salvi gli effetti della mora credendi in cui il datore sia incorso per effetto dell'impugnativa del licenziamento stesso, in considerazione del fatto che sul rilievo che, quando è chiesta la tutela cd. reale, l'impugnativa del licenziamento comprende la richiesta di accertamento di inesistenza di una valida estinzione del rapporto di lavoro, della vigenza del medesimo e di condanna del datore di lavoro alla sua esecuzione e al pagamento di quanto dovuto per il periodo di mancata attuazione (Cass., Sez. L, sentenza n. 14202 del 4.6.2018).
14. Come già anticipato, nel caso di specie la ricorrente sostiene che il licenziamento del
13.6.2024 sarebbe stato comminato in forma orale (senza peraltro allegare le circostanze di luogo e di fatto di detta comunicazione) e solo successivamente confermato per iscritto, mentre la resistente, su cui incombe il relativo onere, afferma che alla ricorrente sarebbe stata consegnata una lettera che ella avrebbe rifiutato di firmare, e contestualmente inviato un telegramma all'indirizzo di residenza.
15. E' in atti il telegramma del 13 giugno 2024, di cui risulta l'avvenuto invio ed il mancato recapito per irreperibilità della lavoratrice, contenente la comunicazione e la motivazione del licenziamento (doc. 1). La consegna a mani di una lettera di licenziamento in data 13.6.2024 ed il rifiuto della ricorrente di firmarla è stata confermata dall'istruttoria orale.
16. Esiste quindi un documento scritto di data certa, tuttavia non pervenuto alla lavoratrice,
e contestualmente è pacifico tra le parti che in pari data vi sia stata comunicazione del licenziamento stesso alla lavoratrice personalmente da parte del datore. Controversa è soltanto la circostanza per cui tale comunicazione sarebbe consistita (anche) nella consegna di una lettera, e quindi di atto valido dal punto di vista formale.
17. Nel caso di specie la forma scritta ad substantiam del licenziamento è soddisfatta dal testo del telegramma, ma tale atto non può ritenersi produttivo di effetti in quanto mai pervenuto alla lavoratrice, mentre la contestuale consegna a mano di una lettera di uguale contenuto non è documentata, asseritamente a fronte del rifiuto della lavoratrice di sottoscriverla, bensì esclusivamente riferita dai testi escussi.
18. Sul punto, parte ricorrente invoca l'impossibilità di fornire mediante testimoni la prova della forma scritta del recesso datoriale e delle modalità della sua comunicazione.
19. La giurisprudenza di legittimità si è in effetti espressa in tal senso, alla stregua delle regole codicistiche in materia di prova degli atti aventi forma scritta ad substantiam e ad probationem come chiarite dalla stessa Corte, e quindi salvo che il relativo documento sia andato incolpevolmente perduto (da ultimo, Cassazione, Sez. L - , Ordinanza n. 26532/2022, già Sentenza n. 11479/2015).
20. Tale orientamento, pienamente aderente alla normativa in materia, non considera tuttavia il principio per cui il rifiuto di ricevere l'atto recettizio equivale a consegna dello stesso, espresso dall'art. 138 co 2 c.p.c. ed esteso dalla giurisprudenza di legittimità all'ipotesi di comunicazioni rese dal datore ai propri dipendenti sul luogo di lavoro, in considerazione del particolare rapporto intercorrente tra datore e lavoratore, a fronte del quale è configurabile in linea di massima l'obbligo del lavoratore di ricevere comunicazioni, anche formali, sul posto e durante lorario di lavoro, come conseguenza del potere direttivo e disciplinare al quale egli è sottoposto, sicché il rifiuto di ricevere la comunicazione ritualmente effettuata equivale a conoscenza della comunicazione stessa a norma dell'art. 1335 c.c. (Cass., Sez. L, Sentenza n. 23061 del 5.11.2007 e Sez. L, Sentenza n. 20272 del
18.9.2009).
21. In tal senso, la circostanza relativa al rifiuto di ricevere formalmente (ossia di sottoscrivere) la comunicazione del recesso datoriale – in ipotesi, effettuata per iscritto e portata a conoscenza del lavoratore mediante consegna a mani – è un fatto perfezionativo della fattispecie riconducibile al paradigma legale di cui all'art. 1335 c.c., né nel caso di specie alla prova orale osta la mancata produzione della lettera di licenziamento, trasfusa nel telegramma di cui è documentato l'invio in data 13.6.2024. Si ritiene quindi che nel caso di specie l'ammissione della prova testimoniale non sia preclusa, riguardando non tanto la forma scritta dell'atto e la sua data, soddisfatte dal telegramma, quanto la sua effettiva ricezione da parte della lavoratrice.
22. I testi escussi hanno concordemente riferito che, in data 13 giugno 2024, la lavoratrice sarebbe stata convocata e le sarebbe stato comunicato il licenziamento, dando atto delle relative ragioni
(riconducibili alle molteplici assenze improvvise con detrimento per la produzione), e che alla stessa sarebbe stata consegnata una lettera che ella avrebbe tuttavia rifiutato di sottoscrivere. In tal senso il ST , secondo le sue stesse affermazioni dipendente del che gestisce il gruppo Tes_1 CP_4
Consetra, di cui fa parte la ha dichiarato “Ero presente il giorno del licenziamento di le ho CP_2 Pt_1 dato io la lettera. In quanto direttore operativo del consorzio, dirigo anche . ADR. Quanto al procedimento CP_2 disciplinare è stata una situazione travagliata, ha avuto qualche lettera di richiamo per le assenze, soprattutto per le modalità, lamentele ricevute dal resto dei dipendenti che lavorano con lei nelle macchine. La competenza di formulare le lettere di richiamo è dell'ufficio del personale. Era il 13 giugno 2024, non ne sono certo, l'ho convocata insieme al preposto, che all'epoca era SP. Le abbiamo motivato tutto, lei non diede spiegazioni, sosteneva di non doverne, di aver agito secondo diritto, prese la lettera e andò via senza firmarla. ADR. Le abbiamo credo mandato un telegramma il giorno stesso, o una raccomandata, o entrambi, sicuramente è stato fatto. Era stata avvisata che le avremmo mandato una raccomandata o un telegramma. ADR. La lettera di licenziamento l'ha predisposta l'ufficio del personale, ma l'ho consegnata io, anche per dare delle spiegazioni, poiché l'atto lo richiedeva e l'ufficio del personale non era in condizioni di conoscere i profili operativi.”. Il ST , collega di lavoro con mansioni di coordinamento, ha Tes_2 riferito: “Ero presente al momento del licenziamento di ci ha chiamato il signor , chiedendo Parte_1 Tes_1 anche a me se potessi salire con , siamo saliti in ufficio, le ha consegnato il foglio del licenziamento. Nell'ufficio Pt_1
c'eravamo io e oltre a ADR. La porta era aperta, semi aperta. […] Le disse che CP_5 Parte_1 conseguentemente era licenziata e le diede la lettera di licenziamento, che lei si è rifiutata di firmare. Ha detto che non la firmava, era scocciata, e se ne è andata.”. Il ST addetto di altra società con ufficio contiguo a quello Tes_3 di ha riferito di essere pienamente a conoscenza delle vicende oggetto del giudizio in quanto CP_2 direttamente coinvolto negli appalti cui la ricorrente era assegnata e di aver udito dal proprio ufficio quanto accadeva in quello di il 13.6.2024: “SP l'ha convocata in ufficio e le comunicò la decisione CP_2 di licenziarla per mancanza di affidabilità. […] Lei si è rifiutata di firmare il tutto e se ne è andata […] Il licenziamento è stato intimato alla lavoratrice a porta aperta.”.
23. Deve quindi ritenersi raggiunta la prova del fatto che in data 13 giugno 2024 alla lavoratrice sia stato comminato licenziamento scritto, da considerarsi dalla stessa ricevuto in quanto ella avrebbe rifiutato di sottoscrivere la lettera formalmente consegnatale dal datore, comunque trasmessa anche a mezzo telegramma in pari data (mai ricevuto per irreperibilità, nonostante la correttezza dell'indirizzo). Ne risulta assorbita ogni questione relativa al valore della successiva comunicazione di conferma del 18.6.2024.
24. Esclusa quindi l'oralità, e d conseguenza la nullità, deve ulteriormente valutarsi la legittimità del licenziamento.
25. In primo luogo deve osservarsi che non si tratta di un licenziamento disciplinare, come pacifico tra le parti (non avendo la ricorrente lamentato vizi della relativa procedura, pur incontestatamente omessa), bensì di un licenziamento per scarso rendimento, espressamente qualificato come tale dalla resistente e motivato in ragione dello “scarso attaccamento al lavoro dimostrato e delle continue assenze che si protraggono dal momento dell'assunzione, come già contestatole verbalmente, e che hanno arrecato un forte danno al nostro cliente, essendo il lavoro una catena produttiva su turni, nonché ai suoi colleghi che hanno dovuto sopperire alle sue assenze”.
26. In particolare dall'istruttoria svolta è emerso che la ricorrente, nel periodo tra il 1 agosto
2023 al 13 giugno 2024 si sia assentata dal lavoro per 44 giornate, a fronte di 13 certificati medici (in atti). prodotti con una media di due certificati al mese. È quindi documentato il carattere ripetuto e frazionato della fruizione dei congedi per malattia.
27. A fronte della natura non disciplinare del licenziamento, non può tuttavia darsi rilievo alle allegazioni, in parte riscontrate dall'istruttoria orale, in base alle quali le assenze della lavoratrice, per le specifiche modalità di fruizione dei congedi per malattia (a ridosso del fine settimana) e di comunicazione degli stessi (spesso in ritardo), sarebbero tali da integrare illeciti disciplinari, considerata peraltro l'assenza di sanzioni comminate alla lavoratrice a fronte della condotta tenuta.
28. Il rilievo di assenze per malattia ripetute ai fini dello scarso rendimento deve essere escluso ogniqualvolta la morbilità eccessiva sia autonomamente considerata nella normativa applicabile al rapporto quale autonoma causa di recesso, dovendosi considerare in tal modo tipizzato il relativo limite di tollerabilità (cfr. Cass., Sez. L, Sentenza n. 16472/2015). L'art. 2110 c.c. costituisce infatti norma speciale, tale da prevalere sulla disciplina generale del licenziamento. Nel caso di specie, parte resistente non allega quale sia la disciplina del comporto applicabile al rapporto, limitandosi a sostenere che le assenze della ricorrente avrebbero avuto un impatto deteriore sull'organizzazione del lavoro, articolato su turni, comportando finanche la perdita di una commessa (circostanza quest'ultima rimasta non provata). Essendo stata esclusa la natura disciplinare del recesso – a fronte dell'assenza di iniziative intraprese in tal senso dalla società – il difetto di allegazione relativo alla durata del comporto ricade sulla parte resistente, gravata dal relato onere.
29. L'impatto della condotta della lavoratrice sull'equilibrio contrattuale, esclusi il rilievo disciplinare (non allegato alla resistente) e il rilievo autonomo delle assenze per malattia a fronte del mancato superamento del comporto (neppure allegato come appena visto), può essere valutato quindi esclusivamente con riferimento all'impatto che le modalità di fruizione e di comunicazione delle assenze hanno avuto sulla produttività aziendale, alla luce dei criteri elaborati dalla giurisprudenza in materia di licenziamento per scarso rendimento.
30. Detta fattispecie deve essere inquadrata nell'ambito della risoluzione per inadempimento di cui agli artt. 1453 e ss. c.c., e richiede quindi una valutazione della diligenza e professionalità medie richieste dalla tipologia di mansioni affidate al lavoratore e successivamente dello scostamento da esse, a sua volta valutabile come indice di non esatta esecuzione della prestazione considerata nelle sue modalità globali di svolgimento su un apprezzabile periodo di tempo (Cass., Sez. L, Sentenza n.
14310/2015). La prova dell'inadempimento può essere fornita anche mediante presunzioni, senza necessità di un ragguaglio preciso – di cui non è sempre possibile per il datore fornire la prova documentale – della produttività degli altri lavoratori addetti a mansioni analoghe (Cass., Sez. L,
Sentenza n. 1632/2009).
31. Nel caso di specie, si è già dato atto dell'esito dell'istruttoria documentale, da cui emergono 13 certificati medici idonei a coprire 41 giornate di assenza, residuando quindi 3 assenze ingiustificate sulle 44 contestate alla lavoratrice in memoria di costituzione, assunto non specificamente contestato e quindi da ritenersi provato ex art. 115 c.p.c., nel periodo che va dall'assunzione, 1 agosto
2023, alla cessazione del rapporto avvenuta il 13 giugno 2024 (219 giorni lavorativi). Le modalità di fruizione dei congedi – a ridosso del weekend, per brevi e frammentati periodi – e di comunicazione delle assenze – spesso in ritardo o a ridosso del turno di lavoro, impedendo così la sostituzione della lavoratrice – sono parimenti incontestate, e quindi provate.
32. Tali circostanze, in considerazione della (a sua volta incontestata e confermata dall'istruttoria) tipologia di lavoro svolto - confezionamento della frutta – e dell'organizzazione dello stesso – su catena produttiva e articolazione su turni – consente di presumere che l'assenza improvvisa di un lavoratore impatti in termini deteriori sulla produttività. Di tale circostanza hanno riferito i testi, i quali concordemente hanno dato atto delle problematiche conseguenti alle condotte della lavoratrice, di cui ella era stata messa a conoscenza (ST “Questa commessa ora non c'è più, la committente, Tes_3 [...]
, ha deciso di internalizzare il servizio, in virtù di tutti questi accadimenti, relativi al personale […] la Pt_2 [...]
senza preavviso mancava spesso dal posto di lavoro, chiamava un'ora prima di attaccare e comunicava che non Pt_3
c'era”; ST : “è stata una situazione travagliata, ha avuto qualche lettera di richiamo per le assenze, Tes_1 soprattutto per le modalità, lamentele ricevute dal resto dei dipendenti che lavorano con lei nelle macchine”; ST
: “ le disse apertamente che era stata inaffidabile non potendo contare la sua presenza in turno, da Tes_2 Tes_1 quanto avevo capito questo problema si verificava già da prima che ci fossi io, è si verificava nel periodo in cui io ci sono stato”).
33. Nello stesso senso può valorizzarsi la stessa delibera di esclusione, la quale fa riferimento allo scarso attaccamento al lavoro dimostrato ed al danno arrecato ai colleghi che hanno dovuto sopperire alle assenze della ricorrente. Tali doglianze, espresse dall'organo amministrativo deputato a deliberare sulla permanenza delle condizioni legittimanti la partecipazione alla società, non possono qui essere apprezzate nella loro legittimità e conformità al regolamento a fronte della mancata impugnazione della delibera, ma rilevano in quanto indicative della cesura del rapporto fiduciario non soltanto verticale, tra società e lavoratrice, ma anche orizzontale con gli altri lavoratori, particolarmente rilevante considerato il carattere mutualistico del rapporto.
34. L'insieme delle suddette risultanze consente di qualificare nel caso di specie la condotta della ricorrente come negligente, tale da configurare inesatto adempimento dell'obbligazione assunta, considerata nel suo contenuto specifico in relazione alle mansioni svolte, all'organizzazione del lavoro, al carattere mutualistico del rapporto, ed in particolare violativa dei doveri di buona fede e correttezza, così legittimando il recesso datoriale.
35. Deve concludersene per la legittimità del licenziamento, con rigetto integrale delle domande formulate.
36. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, in applicazione del
D.M 147/2022, in considerazione della natura dei diritti azionati e della qualità delle parti.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando sulle domande e le eccezioni proposte dalle parti nella causa n. 7421 /2024 r.g.:
- Rigetta il ricorso,
- Per l'effetto, condanna la ricorrente a rifondere a controparte le spese di lite, liquidate in euro
2.695,00 per compensi di avvocato oltre accessori come per legge.
Tivoli, 2.10.2025
Il Giudice
Sibilla Ottoni