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Sentenza 3 giugno 2025
Sentenza 3 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 03/06/2025, n. 1702 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 1702 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 7449/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di NOLA – I Sezione Civile in persona del giudice unico dr.ssa Valeria Rossi ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 7449/2020 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi vertente
TRA
, rappresentata e difesa, giusta Parte_1
procura in calce all'atto di appello, dall'avv. dall'avv. Maria Cerrato, elettivamente domiciliata in Avellino alla via Dante n. 16;
APPELLANTE
E
, rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. Controparte_1
Antonio Conza, elettivamente domiciliato in Poggiomarino alla via Beroni n. 16;
APPELLATO
E
, Controparte_2 Controparte_3
rappresentata e difesa dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di domiciliato ex CP_2
lege presso l'Avvocatura distrettuale dello Stato in alla Via Armando Diaz, 11 - CP_2
pagina 1 di 7 Con atto di citazione in appello ritualmente notificato l' Parte_2
ha citato in giudizio e la in persona
[...] Controparte_1 Controparte_2
del Prefetto pro tempore p.t., al fine di sentir riformare la sentenza del Giudice di Pace di
Nola n. 1953/2022 del 26 aprile 2022 non notificata, pronunciata all'esito del giudizio recante R.G.N. 10922/2021, con la quale, in accoglimento dell'opposizione proposta dall'odierno appellato, , aveva annullato la cartella di pagamento n. Controparte_1
071 2014 0115150563 000 Estratto di ruolo esecutivo n. 0007137/2014 volta al recupero di € 3.393,69, di cui l'allora attore aveva avuto conoscenza – in mancanza di notifica – mediante consultazione dell'estratto di ruolo.
A fondamento del proposto gravame, l' ha dedotto Parte_1
l'inammissibilità dell'opposizione avverso l'estratto di ruolo, per difetto di interesse ad impugnare ai sensi dell' art. 100 c.p.c., in mancanza di compimento di atti esecutivi da parte dell' ente incaricato alla riscossione, chiedendo altresì di “condannare il convenuto appellato al paga-mento della somma di € 3.393,69 portato dalla cartella di pagamento
n. 071 2014 0115150563 000, con interessi e rivalutazione”.
Si è costituito in giudizio il quale ha chiesto il rigetto dell'appello e la Controparte_1
conferma della gravata sentenza.
Si è costituita altresì la che ha Controparte_4
chiesto la declaratoria di inammissibilità dell'opposizione all'estratto ruolo impugnato in primo grado, con vittoria delle spese del doppio grado di giudizio.
Ciò sinteticamente premesso in ordine ai fatti oggetto di causa, l'appello va accolto per le ragioni di seguito indicate.
Parte appellata ha dedotto di avere avuto conoscenza dell'esistenza della cartella di pagamento n. 071 2014 0115150563 000 Estratto di ruolo esecutivo n. 0007137/2014, a seguito di spontanea richiesta del proprio estratto di ruolo all'agente della riscossione, eccependo la omessa notificazione della cartella di pagamento in esso indicata.
pagina 2 di 7 Sulla questione dell'autonoma impugnabilità dell'estratto di ruolo è recentemente intervenuto il Legislatore che, attraverso l' art. 3 bis del D.L. n. 146/2021, convertito in
L. n. 215/2021, (rubricato “Non impugnabilità dell'estratto di ruolo e limiti all'impugnabilità del ruolo”), in vigore dal 21/12/2021, novellando l' art. 12 del D.P.R.
n. 602/1973, ha inserito il comma 4 bis, a mente del quale: “L'estratto di ruolo non è impugnabile. Il ruolo e la cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata sono suscettibili di diretta impugnazione nei soli casi in cui il debitore che agisce in giudizio dimostri che dall'iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio per la partecipazione a una procedura di appalto, per effetto di quanto previsto nell'articolo
80, comma 4, del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile
2016, n. 50, oppure per la riscossione di somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 18 gennaio 2008, n. 40, per effetto delle verifiche di cui all'articolo 48-bis del presente decreto o infine per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione”.
La novella legislativa è stata oggetto di una recente pronuncia della Corte di Cassazione,
a Sezioni Unite (sent. n. 26283/2022, depositata in data 6 settembre 2022), la quale ha precisato – quanto all' ambito applicativo – che la richiamata norma riguarda la riscossione delle entrate pubbliche, anche extratributarie: in particolare, con riferimento ai crediti contributivi e previdenziali, in base alla combinazione degli artt. 17 e 18 del d.lgs. n. 46/99, e, con riferimento alle somme dovute a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria, la riscossione delle quali è disciplinata dalle norme previste per l'esazione delle imposte dirette, in forza dell' art. 27 della l. n. 689/81 e 206 del d.Lgs. n. 285/92 .
Nella richiamata pronuncia la Corte di cassazione, precisando che “la prima disposizione del D.P.R. n. 602 del 1973 art. 12 comma 4 bis è ricognitiva della natura dell'estratto di ruolo, mero elaborato informatico contenente gli elementi della cartella, ossia gli elementi del ruolo afferente a quella cartella, che non contiene pretesa impositiva alcuna, a differenza del ruolo, il quale è atto impositivo, in quanto tale
pagina 3 di 7 annoverato dal D.Lgs. n. 546/92 art. 19 tra quelli impugnabili”, ha chiarito che, nella fattispecie, “quel che s'impugna è quindi l'atto impositivo o riscossivo menzionato nell'estratto di ruolo;
di modo che inammissibile è l'impugnazione dell'estratto di ruolo che riporti il credito trasfuso in una cartella di pagamento che sia stata precedentemente notificata, e non impugnata (Cass. n. 21289/20), o che sia rivolta a far valere l'invalidità di un'intimazione, regolarmente notificata e non contestata, per
l'omessa notificazione delle cartelle di pagamento” (Cass. n. 31240/19)”.
Quanto all' ambito temporale di applicazione della novella normativa, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno chiarito, con riferimento alla novella legislativa, che “In tema di riscossione a mezzo ruolo, l'art.
3-bis del D.L. 21 ottobre 2021, n. 146, inserito in sede di conversione dalla L. 17 dicembre 2021, n. 215, con il quale, novellando l'art.
12 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, è stato inserito il comma 4-bis, si applica ai processi pendenti, poiché specifica, concretizzandolo, l'interesse alla tutela immediata a fronte del ruolo e della cartella non notificata o invalidamente notificata”.
A tale conclusione la Corte di Cassazione è pervenuta fugando i prospettati dubbi di legittimità costituzionale della norma, in riferimento agli artt. 3, 24, 101, 104, 113, 117
Cost., quest'ultimo con riguardo all'art. 6 della C.E.D.U. e all'art. 1 del Protocollo addizionale n. 1 della Convenzione”, affermando che “con la norma in questione il legislatore, nel regolare specifici casi di azione "diretta", ha stabilito quando l'invalida notificazione della cartella ingeneri di per sé bisogno di tutela giurisdizionale e, quindi, tenendo conto dell'incisivo rafforzamento del sistema di garanzie, ha plasmato
l'interesse ad agire. Questa condizione della azione ha, infatti, natura dinamica, che rifugge da considerazioni statiche allo stato degli atti, e può assumere una diversa configurazione anche per volontà del Legislatore fino al momento della decisione”.
Le Sezioni Unite hanno, pertanto, precisato che “La disciplina sopravvenuta si applica, allora, anche ai processi pendenti perché incide sulla pronuncia del provvedimento giudiziale e non già su uno degli effetti dell'impugnazione”; è quindi coerente che l'interesse all'impugnazione dell'estratto di ruolo, così come conformato dal legislatore,
pagina 4 di 7 debba essere dimostrato anche in corso di causa (eventualmente mediante il ricorso alla rimessione in termini, quanto ai giudizi di merito), a pena di inammissibilità dell'impugnazione promossa ex art.
3-bis D.L. n. 146 del 2021 (in questo senso, anche
Cass. civ. Sez. V Ord., 25/10/2022, n. 31561).
In particolare, la Corte di Cassazione ha fugato i dubbi di legittimità costituzionale della norma evidenziando la ampia discrezionalità di cui gode il Legislatore nella disciplina della materia in esame, evidenziando come la novella “asseconda non soltanto l' esigenza di contrastare la prassi di azioni giudiziarie proposte anche a distanza di tempo assai rilevante dalla emissione delle cartelle, ed al cospetto dell' inattività dell' agente per la riscossione, ma anche quella di pervenire ad una riduzione del contenzioso”, evidenziando, al contempo, come la nuova norma assicuri comunque tutela anche al contribuente: ciò in quanto, da un lato, tale tutela riguarda solo l' ipotesi degli atti invalidamente notificati (o non notificati), e, dall' altro, in quanto al contribuente competono pur sempre gli ordinari rimedi impugnatori per far valere l'illegittimità della pretesa laddove insorga un concreto interesse in tal senso (a titolo esemplificativo, mediante proposizione di opposizione all' esecuzione, purché ci sia la minaccia di procedere all' esecuzione forzata;
mediante opposizione agli atti esecutivi, qualora intenda far valere l' omessa notificazione dell' atto presupposto come ragione di invalidità derivata dell' atto successivo).
Pertanto, facendo applicazione dei principi su richiamati, va rilevato: che l'art. 12, co.
4- bis, del D.P.R. n. 602/1973, si applica anche al presente procedimento, incidendo sulle condizioni dell'azione e, segnatamente, sull'interesse ad agire in capo alla parte ricorrente, che deve persistere fino al momento della pronuncia che conclude il processo;
che l'estratto di ruolo impugnato dalla odierna parte ricorrente non costituisce, in concreto, un atto autonomamente impugnabile, giacché il caso di specie non rientra nelle ipotesi tassative indicate dal richiamato art. 12, comma 4 bis (ovvero le ipotesi in cui esiste un pregiudizio in merito alla partecipazione ad una procedura di appalto, alla riscossione di somme da soggetti pubblici, alla perdita di benefici nei rapporti con la pagina 5 di 7 pubblica amministrazione), tenuto conto che la ricorrenza di tali presupposti non è stata neppure prospettata da parte opponente;
che, pertanto, difetta, nel caso concreto,
l'interesse ad agire della parte ricorrente in riferimento alle domande presentate nel presente giudizio.
Da quanto sopra deriva l'ammissibilità e la fondatezza dell'appello proposto il quale va accolto con conseguente riforma della sentenza pronunciata dal Giudice di Pace di Nola
n. 1953/2022 del 26 aprile 2022.
La domanda formulata dall'appellante e volta ad ottenere la Parte_1
condanna del “convenuto appellato al pagamento della somma di € 3.393,69 portato dalla cartella di pagamento n. 071 2014 0115150563 000, con interessi e rivalutazione”, va invece dichiarata inammissibile, non essendo stata formulata nel giudizio di primo grado nel quale l'odierna appellante si è limitata a resistere all'impugnazione dell'attore oggetto concludendo nei seguenti termini: “Nel nostro caso, l'Agente di Riscossione non ha notificato all'opponente alcun atto preordinato alla esecuzione, con conseguente indubbia insussistenza dell'interesse ad agire. Tanto premesso, si conclude perché l'adito Giudice di Pace voglia rigettare l'istanza di sospensione e l'opposizione proposta, con vittoria di spese e competenze professionali, oltre al rimborso spese generali e accessori di legge” ( ved. comparsa di costituzione del primo grado).
La novità legislativa e l'intervento della pronuncia delle Sezioni Unite in pendenza del presente giudizio (sussistendo, al momento della proposizione della domanda, contrasti giurisprudenziali in ordine alla autonoma impugnabilità dell'estratto di ruolo) giustifica la compensazione integrale delle spese di lite ai sensi dell' art. 92 c.p.c.
P.Q.M.
- Accoglie l'appello, per quanto di ragione e, in riforma della sentenza del Giudice di
Pace di Nola n. 1953/2022 del 26 aprile 2022, dichiara inammissibile l'opposizione avverso la cartella di pagamento n. 071 2014 0115150563 000;
pagina 6 di 7 - Dichiara inammissibile la domanda dell di Parte_1
condanna di al pagamento della cartella oggetto di causa;
Controparte_1
- Compensa integralmente le spese di lite di lite tra le parti.
Nola, 03.06.2025
Il Giudice
Dott.ssa Valeria Rossi
pagina 7 di 7 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
80100 Napoli (NA)
APPELLATA
FATTO E DIRITTO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di NOLA – I Sezione Civile in persona del giudice unico dr.ssa Valeria Rossi ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 7449/2020 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi vertente
TRA
, rappresentata e difesa, giusta Parte_1
procura in calce all'atto di appello, dall'avv. dall'avv. Maria Cerrato, elettivamente domiciliata in Avellino alla via Dante n. 16;
APPELLANTE
E
, rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. Controparte_1
Antonio Conza, elettivamente domiciliato in Poggiomarino alla via Beroni n. 16;
APPELLATO
E
, Controparte_2 Controparte_3
rappresentata e difesa dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di domiciliato ex CP_2
lege presso l'Avvocatura distrettuale dello Stato in alla Via Armando Diaz, 11 - CP_2
pagina 1 di 7 Con atto di citazione in appello ritualmente notificato l' Parte_2
ha citato in giudizio e la in persona
[...] Controparte_1 Controparte_2
del Prefetto pro tempore p.t., al fine di sentir riformare la sentenza del Giudice di Pace di
Nola n. 1953/2022 del 26 aprile 2022 non notificata, pronunciata all'esito del giudizio recante R.G.N. 10922/2021, con la quale, in accoglimento dell'opposizione proposta dall'odierno appellato, , aveva annullato la cartella di pagamento n. Controparte_1
071 2014 0115150563 000 Estratto di ruolo esecutivo n. 0007137/2014 volta al recupero di € 3.393,69, di cui l'allora attore aveva avuto conoscenza – in mancanza di notifica – mediante consultazione dell'estratto di ruolo.
A fondamento del proposto gravame, l' ha dedotto Parte_1
l'inammissibilità dell'opposizione avverso l'estratto di ruolo, per difetto di interesse ad impugnare ai sensi dell' art. 100 c.p.c., in mancanza di compimento di atti esecutivi da parte dell' ente incaricato alla riscossione, chiedendo altresì di “condannare il convenuto appellato al paga-mento della somma di € 3.393,69 portato dalla cartella di pagamento
n. 071 2014 0115150563 000, con interessi e rivalutazione”.
Si è costituito in giudizio il quale ha chiesto il rigetto dell'appello e la Controparte_1
conferma della gravata sentenza.
Si è costituita altresì la che ha Controparte_4
chiesto la declaratoria di inammissibilità dell'opposizione all'estratto ruolo impugnato in primo grado, con vittoria delle spese del doppio grado di giudizio.
Ciò sinteticamente premesso in ordine ai fatti oggetto di causa, l'appello va accolto per le ragioni di seguito indicate.
Parte appellata ha dedotto di avere avuto conoscenza dell'esistenza della cartella di pagamento n. 071 2014 0115150563 000 Estratto di ruolo esecutivo n. 0007137/2014, a seguito di spontanea richiesta del proprio estratto di ruolo all'agente della riscossione, eccependo la omessa notificazione della cartella di pagamento in esso indicata.
pagina 2 di 7 Sulla questione dell'autonoma impugnabilità dell'estratto di ruolo è recentemente intervenuto il Legislatore che, attraverso l' art. 3 bis del D.L. n. 146/2021, convertito in
L. n. 215/2021, (rubricato “Non impugnabilità dell'estratto di ruolo e limiti all'impugnabilità del ruolo”), in vigore dal 21/12/2021, novellando l' art. 12 del D.P.R.
n. 602/1973, ha inserito il comma 4 bis, a mente del quale: “L'estratto di ruolo non è impugnabile. Il ruolo e la cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata sono suscettibili di diretta impugnazione nei soli casi in cui il debitore che agisce in giudizio dimostri che dall'iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio per la partecipazione a una procedura di appalto, per effetto di quanto previsto nell'articolo
80, comma 4, del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile
2016, n. 50, oppure per la riscossione di somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 18 gennaio 2008, n. 40, per effetto delle verifiche di cui all'articolo 48-bis del presente decreto o infine per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione”.
La novella legislativa è stata oggetto di una recente pronuncia della Corte di Cassazione,
a Sezioni Unite (sent. n. 26283/2022, depositata in data 6 settembre 2022), la quale ha precisato – quanto all' ambito applicativo – che la richiamata norma riguarda la riscossione delle entrate pubbliche, anche extratributarie: in particolare, con riferimento ai crediti contributivi e previdenziali, in base alla combinazione degli artt. 17 e 18 del d.lgs. n. 46/99, e, con riferimento alle somme dovute a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria, la riscossione delle quali è disciplinata dalle norme previste per l'esazione delle imposte dirette, in forza dell' art. 27 della l. n. 689/81 e 206 del d.Lgs. n. 285/92 .
Nella richiamata pronuncia la Corte di cassazione, precisando che “la prima disposizione del D.P.R. n. 602 del 1973 art. 12 comma 4 bis è ricognitiva della natura dell'estratto di ruolo, mero elaborato informatico contenente gli elementi della cartella, ossia gli elementi del ruolo afferente a quella cartella, che non contiene pretesa impositiva alcuna, a differenza del ruolo, il quale è atto impositivo, in quanto tale
pagina 3 di 7 annoverato dal D.Lgs. n. 546/92 art. 19 tra quelli impugnabili”, ha chiarito che, nella fattispecie, “quel che s'impugna è quindi l'atto impositivo o riscossivo menzionato nell'estratto di ruolo;
di modo che inammissibile è l'impugnazione dell'estratto di ruolo che riporti il credito trasfuso in una cartella di pagamento che sia stata precedentemente notificata, e non impugnata (Cass. n. 21289/20), o che sia rivolta a far valere l'invalidità di un'intimazione, regolarmente notificata e non contestata, per
l'omessa notificazione delle cartelle di pagamento” (Cass. n. 31240/19)”.
Quanto all' ambito temporale di applicazione della novella normativa, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno chiarito, con riferimento alla novella legislativa, che “In tema di riscossione a mezzo ruolo, l'art.
3-bis del D.L. 21 ottobre 2021, n. 146, inserito in sede di conversione dalla L. 17 dicembre 2021, n. 215, con il quale, novellando l'art.
12 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, è stato inserito il comma 4-bis, si applica ai processi pendenti, poiché specifica, concretizzandolo, l'interesse alla tutela immediata a fronte del ruolo e della cartella non notificata o invalidamente notificata”.
A tale conclusione la Corte di Cassazione è pervenuta fugando i prospettati dubbi di legittimità costituzionale della norma, in riferimento agli artt. 3, 24, 101, 104, 113, 117
Cost., quest'ultimo con riguardo all'art. 6 della C.E.D.U. e all'art. 1 del Protocollo addizionale n. 1 della Convenzione”, affermando che “con la norma in questione il legislatore, nel regolare specifici casi di azione "diretta", ha stabilito quando l'invalida notificazione della cartella ingeneri di per sé bisogno di tutela giurisdizionale e, quindi, tenendo conto dell'incisivo rafforzamento del sistema di garanzie, ha plasmato
l'interesse ad agire. Questa condizione della azione ha, infatti, natura dinamica, che rifugge da considerazioni statiche allo stato degli atti, e può assumere una diversa configurazione anche per volontà del Legislatore fino al momento della decisione”.
Le Sezioni Unite hanno, pertanto, precisato che “La disciplina sopravvenuta si applica, allora, anche ai processi pendenti perché incide sulla pronuncia del provvedimento giudiziale e non già su uno degli effetti dell'impugnazione”; è quindi coerente che l'interesse all'impugnazione dell'estratto di ruolo, così come conformato dal legislatore,
pagina 4 di 7 debba essere dimostrato anche in corso di causa (eventualmente mediante il ricorso alla rimessione in termini, quanto ai giudizi di merito), a pena di inammissibilità dell'impugnazione promossa ex art.
3-bis D.L. n. 146 del 2021 (in questo senso, anche
Cass. civ. Sez. V Ord., 25/10/2022, n. 31561).
In particolare, la Corte di Cassazione ha fugato i dubbi di legittimità costituzionale della norma evidenziando la ampia discrezionalità di cui gode il Legislatore nella disciplina della materia in esame, evidenziando come la novella “asseconda non soltanto l' esigenza di contrastare la prassi di azioni giudiziarie proposte anche a distanza di tempo assai rilevante dalla emissione delle cartelle, ed al cospetto dell' inattività dell' agente per la riscossione, ma anche quella di pervenire ad una riduzione del contenzioso”, evidenziando, al contempo, come la nuova norma assicuri comunque tutela anche al contribuente: ciò in quanto, da un lato, tale tutela riguarda solo l' ipotesi degli atti invalidamente notificati (o non notificati), e, dall' altro, in quanto al contribuente competono pur sempre gli ordinari rimedi impugnatori per far valere l'illegittimità della pretesa laddove insorga un concreto interesse in tal senso (a titolo esemplificativo, mediante proposizione di opposizione all' esecuzione, purché ci sia la minaccia di procedere all' esecuzione forzata;
mediante opposizione agli atti esecutivi, qualora intenda far valere l' omessa notificazione dell' atto presupposto come ragione di invalidità derivata dell' atto successivo).
Pertanto, facendo applicazione dei principi su richiamati, va rilevato: che l'art. 12, co.
4- bis, del D.P.R. n. 602/1973, si applica anche al presente procedimento, incidendo sulle condizioni dell'azione e, segnatamente, sull'interesse ad agire in capo alla parte ricorrente, che deve persistere fino al momento della pronuncia che conclude il processo;
che l'estratto di ruolo impugnato dalla odierna parte ricorrente non costituisce, in concreto, un atto autonomamente impugnabile, giacché il caso di specie non rientra nelle ipotesi tassative indicate dal richiamato art. 12, comma 4 bis (ovvero le ipotesi in cui esiste un pregiudizio in merito alla partecipazione ad una procedura di appalto, alla riscossione di somme da soggetti pubblici, alla perdita di benefici nei rapporti con la pagina 5 di 7 pubblica amministrazione), tenuto conto che la ricorrenza di tali presupposti non è stata neppure prospettata da parte opponente;
che, pertanto, difetta, nel caso concreto,
l'interesse ad agire della parte ricorrente in riferimento alle domande presentate nel presente giudizio.
Da quanto sopra deriva l'ammissibilità e la fondatezza dell'appello proposto il quale va accolto con conseguente riforma della sentenza pronunciata dal Giudice di Pace di Nola
n. 1953/2022 del 26 aprile 2022.
La domanda formulata dall'appellante e volta ad ottenere la Parte_1
condanna del “convenuto appellato al pagamento della somma di € 3.393,69 portato dalla cartella di pagamento n. 071 2014 0115150563 000, con interessi e rivalutazione”, va invece dichiarata inammissibile, non essendo stata formulata nel giudizio di primo grado nel quale l'odierna appellante si è limitata a resistere all'impugnazione dell'attore oggetto concludendo nei seguenti termini: “Nel nostro caso, l'Agente di Riscossione non ha notificato all'opponente alcun atto preordinato alla esecuzione, con conseguente indubbia insussistenza dell'interesse ad agire. Tanto premesso, si conclude perché l'adito Giudice di Pace voglia rigettare l'istanza di sospensione e l'opposizione proposta, con vittoria di spese e competenze professionali, oltre al rimborso spese generali e accessori di legge” ( ved. comparsa di costituzione del primo grado).
La novità legislativa e l'intervento della pronuncia delle Sezioni Unite in pendenza del presente giudizio (sussistendo, al momento della proposizione della domanda, contrasti giurisprudenziali in ordine alla autonoma impugnabilità dell'estratto di ruolo) giustifica la compensazione integrale delle spese di lite ai sensi dell' art. 92 c.p.c.
P.Q.M.
- Accoglie l'appello, per quanto di ragione e, in riforma della sentenza del Giudice di
Pace di Nola n. 1953/2022 del 26 aprile 2022, dichiara inammissibile l'opposizione avverso la cartella di pagamento n. 071 2014 0115150563 000;
pagina 6 di 7 - Dichiara inammissibile la domanda dell di Parte_1
condanna di al pagamento della cartella oggetto di causa;
Controparte_1
- Compensa integralmente le spese di lite di lite tra le parti.
Nola, 03.06.2025
Il Giudice
Dott.ssa Valeria Rossi
pagina 7 di 7 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
80100 Napoli (NA)
APPELLATA
FATTO E DIRITTO