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Sentenza 14 marzo 2025
Sentenza 14 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Fermo, sentenza 14/03/2025, n. 141 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Fermo |
| Numero : | 141 |
| Data del deposito : | 14 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FERMO
Affari Civili Contenziosi
Il Tribunale, in composizione collegiale ed in persona dei seguenti magistrati:
Sara Marzialetti Presidente
Mariannunziata Taverna Giudice
Francesco De Perna Giudice relatore ha pronunciato la presente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 604/2019 promossa da:
(c.f. , con l'avv.to SARA TRAPÈ, Parte_1 C.F._1
giusta procura in calce al ricorso introduttivo;
RICORRENTE
CONTRO
(c.f. ), con l'avv.to RUDYARD Controparte_1 C.F._2
TOSI, giusta procura in calce alla memoria di nomina del nuovo difensore;
RESISTENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
Conclusioni delle parti
I difensori delle parti, con note scritte in sostituzione d'udienza del 26.11.2024, hanno precisato congiuntamente le conclusioni chiedendo pronunciarsi divorzio alle condizioni di cui al seguente accordo dalle parti raggiunto:
“1) la casa coniugale sita in Porto San Giorgio in Via Nibbi n. 41, rimarrà assegnata alla sig.ra , piena ed esclusiva proprietaria della Controparte_1
medesima;
2) il sig. contribuirà al mantenimento della figlia Parte_1
corrispondendo la somma mensile di € 570,00, soggetta a rivalutazione come per legge, entro il giorno 15 di ogni mese, in contanti, con assegno bancario non trasferibile ovvero a mezzo bonifico bancario;
3) quanto alle eventuali spese straordinarie occorrenti per la figlia, le medesime saranno sostenute nella misura del 50% da ciascun genitore e dovranno essere preventivamente concordate con assenso scritto da ambo le parti anche tramite email e/o sms, e debitamente documentate, ad eccezione, però, di quelle presupposte, legate, strumentali o dipendenti da eventuali vacanze di piacere che le parti dovessero concedersi in compagnia della figlia, le quali resteranno ad esclusivo ed integrale carico del genitore che vi ha dato causa, come pure quelle legate allo svolgimento di più di una attività sportiva – ricreativa di durata annuale, sicché, se le spese richieste, collegate, strumentali o dipendenti dallo svolgimento di un corso annuale relativo ad una di tali attività sarà sopportata da ciascun genitore nell'eguale misura del 50%, quelle relative ad ogni corso annuale ulteriore al primo resteranno, invece, ad esclusivo ed integrale carico di quello che gli avrà dato autonomo impulso. La somma corrispondente al 50% delle spese straordinarie resesi necessarie per la figlia, dovrà essere corrisposta nelle medesime modalità di cui al punto 2), entro i 3 giorni lavorativi successivi a quello in cui l'altra parte ne abbia fatto richiesta, anche solo orale, con diritto di pretendere, contestualmente al pagamento, l'esibizione della documentazione comprovante l'effettivo intervento di dette spese;
4) la sig.ra rinuncia alla domanda svolta di corresponsione Controparte_1
di qualsivoglia somma a titolo di assegno divorzile e/o mantenimento personale anche una tantum;
5) per il resto, le parti riconoscono e danno atto di non aver più nulla a pretendere l'una dall'altra, rinunziando a qualsiasi ulteriore diritto invocato nel procedimento r.g. n. 604/2019 del Tribunale di Fermo e, più in generale, a qualsiasi rispettiva pretesa risarcitoria e/o ripetitoria;
6) ciascuna parte sopporterà autonomamente le spese legali in cui è incorsa per effetto e in conseguenza del presente procedimento”.
RAGIONE DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Le parti hanno contratto matrimonio concordatario in data 25/08/2005, trascritto presso il registro dello stato civile del comune di Fermo e hanno chiesto la pronuncia del divorzio, alle condizioni di cui sopra.
Tale domanda merita accoglimento, in quanto la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita, sussistono i presupposti richiesti dall'art. 3 l. 1 dicembre 1970, n. 898 ai fini dell'estinzione del vincolo coniugale e le condizioni concordate sono rispondenti agli interessi della figlia, peraltro maggiorenne.
Nulla sulle spese, avendo le parti già regolamentato tale aspetto con l'accordo raggiunto.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda ed eccezione disattesa, così provvede:
1) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra le parti in conformità alle condizioni di cui sopra. Nulla sulle spese.
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune (Fermo) in cui il matrimonio fu trascritto di procedere all'annotazione della presente sentenza.
Così deciso nella camera di consiglio del 06.03.2025.
Il Presidente
Dott.ssa Sara Marzialetti
Il Giudice est.
Dott. Francesco De Perna