Art. 10.
E' fatto divieto di cedere a terzi, che non siano direttamente interessati a valersene per studi o lavori per i quali li abbiano richiesti, i rilevamenti indicati nel secondo comma del precedente art. 7 e nel primo e secondo comma del precedente art. 8 senza il preventivo benestare dei direttori dell'Istituto geografico militare o dell'Istituto idrografico della Marina.
E' fatto divieto di cedere a terzi, che non siano direttamente interessati a valersene per studi o lavori per i quali li abbiano richiesti, i rilevamenti indicati nel secondo comma del precedente art. 7 e nel primo e secondo comma del precedente art. 8 senza il preventivo benestare dei direttori dell'Istituto geografico militare o dell'Istituto idrografico della Marina.