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Sentenza 12 maggio 2025
Sentenza 12 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 12/05/2025, n. 828 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 828 |
| Data del deposito : | 12 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 573/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
La Corte di Appello nelle persone dei seguenti magistrati:
Dr. Giovanni Salina Presidente
Dr.ssa Manuela Velotti Consigliere Dr.ssa Silvia Romagnoli Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di appello iscritta al n. R.G. 573/2022 promossa da:
C.F. ) Parte_1 P.IVA_1 rappresentato e difeso da Avv. FORMARO ANTONIO con domicilio eletto presso il suo studio in
BOLOGNA VIA GALLIERA 8
APPELLANTE
Contro
Controparte_1
(C.F. ) rappresentato e difeso da Avv. AGNOLETTI
[...] P.IVA_2
PARIDE con domicilio eletto presso lo Studio Avv.to Bonetti Vittoria in BOLOGNA VIA D'AZEGLIO 47
APPELLATO
OGGETTO: APPELLO AVVERSO SENTENZA DEL TRIBUNALE DI FORLI' n.
1328/2021
Le parti hanno precisato le conclusioni con note scritte in sostituzione di udienza di p.c. del 17.12.2024 tenutasi con modalità cartolare ex art. 127 ter c.p.c., come segue:
- Per l'appellante: “Voglia l'Ill.ma Corte di Appello adita, in riforma della sentenza n. 1328/2021 emessa dal Tribunale di Forlì, in data 30 dicembre 2021, all'esito del giudizio RG
1503/2019, pubblicata in data 31 dicembre 2021 e non notificata SULL'APPELLO PRINCIPALE
- accertare e dichiarare che la lettera di patronage forte rilasciata in data certa 4.06.2010 dalla società (ora Controparte_2 [...]
e concordato preventivo) è fonte di un'obbligazione di garanzia avente ad CP_1 Part oggetto il mutuo ipotecario concesso da SA (ora ) alla società Controparte_3
per tutte le ragioni esposte in narrativa;
Parte_2 - accertare e dichiarare che, per effetto del fallimento della società si è Parte_2 verificata la condizione della perdita del controllo amministrativo sulla debitrice principale da parte della società Controparte_4
e concordato preventivo cui era subordinata l'obbligazione di garanzia assunta
[...] da quest'ultima in forza della lettera di patronage, per tutte le ragioni esposte in narrativa;
- accertare che, in forza della lettera di patronage per cui è causa Parte_1
(già vanta nei confronti della società
[...] Parte_1 [...]
e concordato preventivo un credito Controparte_4 chirografario di importo pari ad euro 2.014.278,54, quale esposizione debitoria del contratto di mutuo oggetto della garanzia alla data della presentazione della domanda di concordato e, per l'effetto, disporre che l'odierna attrice venga inserita nell'elenco dei creditori concordatari per l'importo di euro 2.014.278,54, per tutte le ragioni esposte in narrativa. SULL'APPELLO INCIDENTALE PROPOSTO DA CONTROPARTE
- Respingere in quanto infondato l'appello incidentale proposto da
[...]
, rigettando integralmente tutti i motivi Controparte_4 in cui l'appello incidentale si articola, anche in ragione delle deduzioni ed eccezioni sollevate nel giudizio di primo grado che l'odierna appellante dichiara espressamente di riproporre ai sensi dell'art. 346 c.p.c.
- Con vittoria di spese, competenze e onorari di entrambi i gradi del presente giudizio e con condanna della società CP_4 Controparte_4
e concordato preventivo, alla restituzione in favore di
[...] Parte_1
(già della somma di euro 16.146,00 versata a titolo di spese
[...] Parte_1 liquidate nel provvedimento impugnato.”
- Per l'appellato: “Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Bologna: respingere, anche in virtù dei motivi di appello incidentale che si sono proposti con comparsa di costituzione dimessa in atti in questa fase, l'appello proposto ex adverso in quanto inammissibile ed infondato, e comunque respingere ogni domanda di parte appellante per le motivazioni tutte esposte in narrativa della comparsa di costituzione e risposta contenente appello incidentale e nei precedenti atti di causa.
Con vittoria di spese, competenze ed onorari afferenti entrambe le fasi del giudizio, oltre a 15% ex art. 15 T.P., CPA ed IVA come per legge”. MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.
Con sentenza n. 1328/2021 del 30/31.12.2021, il Tribunale di Forlì rigettava le domande proposte Parte da nel prosieguo anche solo ) Parte_3 svolte nei confronti di Parte_4 in relazione a lettera di patronage rilasciata da quest'ultima in data 3.6.2009 che di seguito si riporta Deduceva l'attrice che dalla lettera di patronage scaturiva obbligo di garanzia di , controllante CP_4 totalitaria di , per le obbligazioni derivanti dal mutuo ipotecario originariamente Parte_2 concesso da SA di Risparmio di Ferrara alla partecipata, credito di cui era divenuta titolare, unitamente alle garanzie tra cui la lettera di patronage, a seguito di plurime vicende traslative, meglio descritte in atti e qui non contestate (una prima cessione da a Banca Popolare di Vicenza di ramo di CP_5 azienda 58 TUB in data 30.5.2014, una successiva cessione in blocco di crediti da Banca Popolare di Vicenza a
[...] in data 30.10.2015, una successiva cessione in blocco di crediti da Berica PMI 2/Intesa Sanpaolo Spa in data CP_6 16.10.2018, una retrocessione da parte di quest'ultima a Banca Popolare di Vicenza dei crediti già oggetto di Parte cartolarizzazione 2 a Banca Popolare di Vicenza in data 31.10.2018); sosteneva in particolare CP_6 che da detta lettera di patronage scaturiva una obbligazione di garanzia analoga ad una fideiussione a carico di per le obbligazioni della partecipata, essendosi verificata, per effetto del fallimento CP_4 di in data 10.11.2017, l'ipotesi della “perdita per qualsiasi ragione del controllo Parte_2 amministrativo” di quest'ultima.
2.
Premessa ampia esposizione in fatto e, in termini generali, in ordine all'istituto della lettera di patronage, che distingueva tra “debole” – quando le dichiarazioni del patronnant hanno carattere sostanzialmente informativo e si limitano ad indicare la sussistenza di una partecipazione nella società finanziata e a rassicurare la banca sulla solidità patrimoniale della stessa impegnandosi ad informare la banca stessa nel caso in cui in futuro venga dismessa la partecipazione – e “forte” – quando il patronannant rilascia dichiarazioni di contenuto non meramente dichiarativo o informativo ma propriamente impegnativo verso la banca, vera e propria obbligazione di facere fonte di responsabilità contrattuale ex art. 1218 c.c. verso la banca qualora dal mancato adempimento degli impegni presi le derivi un danno (es. insolvenza della finanziata), ovvero quando l'impegno assunto dal patronnnant sia così forte da costituire una garanzia per le obbligazioni della società affidata – il primo giudice enunciava in ogni caso la diversità del patronage dalla fideiussione sul piano della struttura – per difetto dell'accessorietà non contenendo la volontà di costituirsi garante di un debito altrui – e dell'efficacia giuridica – per difetto della solidarietà rispetto alla medesima obbligazione;
tanto esposto enunciava la natura forte del patronage per cui è causa, ma in ragione dell'applicabilità dell'art. 1938 c.c. – siccome principio generale di garanzia e di ordine pubblico economico valevole anche per le garanzie personali atipiche
– quale ragione più liquida, ne accertava la nullità con assorbimento di ogni domanda dell'attrice.
3.
Con atto di citazione notificato a mezzo PEC in data 28.3.2022, appellava innanzi a questa Pt_1
Corte formulando n. 2 motivi.
Ritualmente costituita parte appellata con comparsa depositata in data 7.6.2022, eccepiva CP_4 l'inammissibilità dell'appello per genericità e nel merito ne chiedeva il rigetto, riproponendo in via di appello incidentale ovvero ai sensi dell'art. 346 c.p.c. le eccezioni e difese svolte in primo grado.
La causa veniva trattenuta in decisione sulle conclusioni come in epigrafe riportate ad udienza del
17.12.2024 sostituita da note scritte ex artt. 35 D. Lgs. 149/2022 e 127 ter c.p.c.
4.
In via preliminare parte appellata deduceva l'inammissibilità dell'appello ex art. 348 bis c.p.c. applicabile ratione temporis nella precedente formulazione che prevedeva il cd. filtro in appello quando l'impugnazione non aveva “una ragionevole probabilità di essere accolta” e tale rilievo ribadisce in sede di precisazione delle conclusioni;
la nuova disposizione dell'art. 348 bis c.p.c. invece
è applicabile ex art. 135 del D. Lgs. 149/2022 alle impugnazioni proposte successivamente al 28.2.2023 quale non è quella che occupa, sicchè occorre in questa sede rilevare che il rilievo è superato data l'attuale fase decisoria ordinaria ex art. 352 c.p.c. e comunque che non ricorrevano i presupposti per l'applicazione del vecchio filtro di inammissibilità.
5.
Il rilievo di inammissibilità dell'appello è del tutto generico e svolto sulla base di argomenti che si apprezzano infondati, essendo invece l'appello di rispondente ai criteri di cui all'art. 342 Pt_1
c.p.c. sulla base di censure dotate di adeguata specificità, seppure non individuate con titolazione specifica.
Parimenti non spiegato è il richiamo all'art. 348 bis c.p.c., peraltro superato stante la presente fase decisoria, tenuto conto della formulazione ratione temporis vigente.
6.
Seppure, come detto, l'atto di appello non titola motivi specifici di impugnazione, sono chiaramente enucleabili le doglianze e i motivi di censura del decisum, in particolare sotto due profili.
Con un primo motivo di censura l'appellante deduce l'erronea valutazione delle risultanze di causa e in particolare l'errata interpretazione del patronage e degli impegni ivi assunti dal patronnant, sostenendo che il primo giudice abbia errato nell'escludere che abbia assunto una obbligazione CP_4 personale e solidale di pagamento per le obbligazioni di derivanti dal contratto di mutuo. Parte_2
Con un secondo motivodi censura l'appellante deduce l'errore del primo giudice ove ha affermato la nullità della garanzia derivante dal patronage per violazione dell'art. 1938 c.c.
7.
In ordine logico-giuridico va esaminato prioritariamente il secondo motivo di appello, che apprezzandosi fondato, assorbe almeno in parte il primo.
E' necessario ribadire che la lettera di patronage per cui è causa è certamente “forte”: essa contiene, infatti, plurimi impegni del patronnant aventi ad oggetto un vero e proprio facere, come l'impegno a
“fare in modo” che la controllata sia correttamente gestita e provveda con i propri mezzi ad adempiere regolarmente alle obbligazioni assunte verso la banca, mediante – evidentemente – l'esercizio del potere di indirizzo sulla controllata derivante dal detenerne la totalità del capitale sociale;
ma soprattutto essa contiene l'impegno della controllante, al verificarsi di determinati presupposti in fatto
– mutamenti nella compagine sociale o perdita “per qualsiasi ragione” del controllo amministrativo della controllata – alla “copertura” dei crediti della banca verso la controllata.
Ebbene, la portata precettiva dell'art. 1938 c.c. non solo rispetto alla fideiussione ma anche rispetto alle lettere di patronage, e più in generale, rispetto alle garanzie personali atipiche, è parimenti fuori discussione (cfr. Trib. Roma Sez. XVII 24094 del 14.12.2018, Trib. Roma 18.12.2022, Cass. civ.
Sez. VI 26924 del 14.11.2017 e inoltre Cass. civ. Sez. III n. 1520 del 6.1.2010 che afferma esplicitamente l'applicabilità alla lettera di patronage “L'art. 1938 c.c., come modificato dalla l. 17 febbraio 1992 n. 154, nel prevedere la necessità dell'importo massimo garantito per le obbligazioni condizionali o future, nell'ambito della disciplina della fideiussione, pone un principio generale di ordine pubblico economico, valevole anche per le garanzie personali atipiche e, tra queste, quella di patronage.”).
Invero, la ratio dell'art. 1938, come modificato dalla L. n. 154 del 1992 art. 10, è da ricercarsi nella determinatezza o determinabilità della prestazione di garanzia che abbia ad oggetto obbligazioni future, tale essendo la ragione della nullità della garanzia se non rispettato l'obbligo di indicazione dell'importo massimo garantito;
se questo è vero l'obbligo deve ritenersi rispettato se nella lettera di impegno è contenuto il riferimento all'obbligazione principale tale per cui il garante possa rendersi conto dell'importo complessivo dell'esposizione debitoria che funge da limite massimo del suo impegno.
Pertanto, reputa la Corte che l'indicazione del rapporto creditizio concesso dalla banca alla controllata (“Euro 2.000.000,00 in forma di mutuo ipotecario estinguibile in anni 15, mediante il pagamento di 30 rate semestrali comprensive di interessi”) e con esso del suo importo consista in idonea previsione dell'importo massimo garantito ai sensi dell'art. 1938 c.c.
La fondatezza del motivo di appello comporta la riforma della sentenza appellata nella parte in cui accerta la nullità della lettera di impegno e per l'effetto rigetta la domanda di Pt_1
La verifica di compiuta fondatezza della domanda di tuttavia, richiede l'esame dei motivi di Pt_1 appello incidentale proposti dall'appellata, che ripropongono le difese oppositive di svolte in CP_4 primo grado, non esaminate dal primo giudice per l'assorbenza dell'accertata nullità qui riformata.
8.
Ribadisce l'appellata la carenza di legittimazione attiva di rectius la carenza di titolarità in Pt_1 capo alla cessionaria della garanzia discendente dalla lettera di patronage, in tesi non trasferibile ex lege siccome non accessoria al credito ceduto.
Il motivo è infondato.
Osserva la Corte che il corretto riferimento normativo non è tanto all'art. 1263 c.c., il cui testo richiama l'elemento dell'accessorietà che si sostiene assente nella lettera di patronage, quanto all'art. 58 TUB, pacificamente applicabile alla cessione BPV-GSA stipulata ex D.L. 99/2017, che fonda la legittimazione/titolarità dell'odierna appellante.
Ebbene, l'art. 58 ove fa riferimento a privilegi e “garanzie di qualsiasi tipo, da chiunque prestati o comunque esistenti a favore del cedente …” adotta una formula talmente lata da essere riferita, necessariamente, a garanzie di qualsiasi tipo, comprese anche le garanzie atipiche che si affermano nella prassi come la lettera di patronage, anche tenendo conto della finalità di favor per il trasferimento in blocco di crediti bancari incagliati, nell'interesse generale di trasparenza e affidabilità di gestione degli istituti bancari.
L'impegno di garanzia di cui alla lettera di patronage pertanto è perfettamente valido a favore del cessionario già GSA. Pt_1
Reitera, inoltre, l'appellata l'eccezione di decadenza della garanzia ex art. 1957 c.c.
Il motivo è infondato.
Il rilievo postula la natura fideiussoria della lettera di patronage, che si apprezza infondato
(con ciò valutandosi altresì infondato, per quanto ancora di ragione, il primo motivo di appello principale) per le ragioni che seguono.
La lettera di patronage come garanzia atipica emersa nella prassi bancaria e finanziaria non è qualificabile a priori né come fideiussione né come garanzia autonoma e va esaminata nel caso concreto.
Nella fattispecie quel che è certo, come già detto, è che la lettera di patronage è “forte” perché ha contenuto non meramente dichiarativo e informativo ma anche di assunzione unilaterale di obblighi che se inadempiuti possono dar luogo a responsabilità del patronnant al verificarsi di certe condizioni e circostanze.
Ma l'assunzione di un obbligo di “copertura” dei crediti di verso derivanti dal Pt_5 Parte_2 mutuo qualora ne avesse perduto “per qualsiasi ragione” il controllo amministrativo, e dunque CP_4 indiscutibilmente l'assunzione di una garanzia per obblighi di terzi, non è di per sé significativa di un vero e proprio obbligo fideiussorio, nelle sue varie accezioni e articolazioni – in primis la solidarietà
– delineate dalla normativa specifica (artt. 1936 e ss.).
Si cosideri, in particolare, l'enfasi riposta, nella lettera, sul controllo totalitario – in termini di detenzione dell'intero capitale sociale e di conseguente potere di indirizzo e di controllo amministrativo – esercitato da nei confronti di , che connota e conferisce contenuto CP_4 Parte_2 agli stessi impegni assunti da di talchè quello di copertura è, piuttosto, la conseguenza dalla CP_4 perdita del controllo totalitario o amministrativo di che costituisce il vero fulcro della Parte_2 garanzia;
dunque la struttura e il contenuto della garanzia è, piuttosto, da conformarsi in via autonoma rispetto agli obblighi della società finanziata verso l'istituto di credito.
Va pertanto negata ogni assimilazione con la fideiussione e qualificata la lettera di patronage come garanzia atipica personale non solidale rispetto alle obbligazioni della finanziata.
Reitera l'appellante, altresì, il rilievo di inoperatività della garanzia per effetto della “Convenzione di Ristrutturazione” del 26.6.2013 tra e vari istituti di credito (i “Creditori Finanziari”) fra Parte_2
i quali, in tesi, non era compresa;
sostiene, inoltre, che la ristrutturazione avrebbe CP_5 modificato le obbligazioni del mutuo (periodicità delle rate e durata) e ciò avrebbe reso inoperante la garanzia, tanto è vero che non sottoscriveva direttamente la convenzione ma vi CP_5 aderiva con “Lettera di Impegno” in pari data confermando gli impegni di cui alle lettere di patronage per le linee di credito accordate dai Creditori Finanziari fra i quali non era compresa . CP_5
Il motivo non tiene conto delle ragioni di diniego già esposte dal primo giudice ed è comunque infondato.
La convenzione consiste nella ristrutturazione dell'indebitamento esistente di Parte_2 nell'ambito di un piano finanziario e industriale 2013-2017 finalizzato al risanamento economico- finanziario della società; prevede l'adesione di , creditore ipotecario, assunta a condizione Pt_5 sospensiva dell'efficacia della convenzione;
la convenzione non ha alcuna valenza novativa dei mutui ipotecari ma ne prevede un mero ricadenziamento, con la conseguenza che la garanzia derivante dalla lettera di patronage non subisce a sua volta alcuna modifica;
d'altronde la conferma di degli CP_4 impegni di cui alle lettere di patronage rilasciate a garanzia delle linee di credito accordate alla società da parte dei “Creditori Finanziari” va riferita anche a , che in convenzione è indicata fra i Pt_5
“Creditori Finanziari” (cfr. pag. 2 della convenzione) e pertanto rientra nella categoria dei creditori rispetto ai quali ha pienamente confermato i precedenti impegni di garanzia. CP_4
Né la partecipazione di in termini di mera adesione, peraltro di tale importanza da costituire Pt_5 condizione sospensiva dell'efficacia dell'intero accordo, è apprezzabile come anomalia derivante da una pretesa posizione secondaria di per l'ovvia considerazione che essendo Pt_5 Pt_5 ampiamente tutelata con ipoteche, non era la relativa posizione creditoria a costituire ostacolo ad un accordo di ristrutturazione del debito ove ciò fosse stato, come accaduto, raggiunto da parte degli altri creditori.
Deduce, infine, l'appellata che l'obbligo di “copertura” di va riferito esclusivamente CP_4 all'eventualità di dismissioni azionarie o perdita di controllo amministrativo derivanti da atti volontari della controllante;
sostiene che questa interpretazione sarebbe l'unica conforme a buona fede sulla base della prassi bancaria e degli standard di settore: la lettera di patronage che avesse inteso introdurre l'obbligo del patronnant di pagare quanto dovuto in caso di procedure concorsuali o liquidatorie del debitore lo avrebbe previsto espressamente e l'interpretazione della lettera di patronage è necessariamente restrittiva.
Il motivo è suggestivo ma infondato tenendo conto del chiaro tenore letterale del patronage: la garanzia per la banca, come già detto, era che mantenesse il controllo totalitario e CP_4 amministrativo di , sicchè la perdita di quest'ultimo, benchè senza dismissioni volontarie Parte_2 di partecipazioni sociali, è quanto necessario e sufficiente per l'insorgenza dell'obbligo di copertura, indipendentemente dalla causa diretta della perdita di controllo, laddove non è seriamente contestabile che il fallimento della finanziata determina la perdita del controllo amministrativo da parte della controllante.
D'altronde, trattandosi di istituto atipico invalso nella prassi bancaria e finanziaria, non è dato trarre dal suo atteggiarsi via via che se ne è diffuso l'utilizzo alcun elemento univocamente utile per la interpretazione della lettera di patronage, che tenuto conto degli elementi univoci di interpretazione più sopra evidenziati derivanti dalla qualità di controllante totalitaria di , non richiede per la sua CP_4 interpretazione alcun apporto esterno rispetto al dato letterale.
9.
La decisione nel merito, con riforma totale della sentenza di primo grado, comporta che le spese processuali siano da ricalcolarsi in base all'esito complessivo della lite, che nella fattispecie vede la integrale soccombenza di;
la liquidazione segue i criteri e parametri di cui di cui a D.M. CP_4
10.3.2014 n. 55 (attuativo dell'art. 1/3° co. L. n. 247 del 31.12.2012 di riforma della professione forense) come modificato da ultimo ex D.M. 13.8.2022 n. 147, tenuto conto dei valori medi delle relative tabelle del primo e del secondo grado di giudizio, con esclusione del compenso per la fase istruttoria/di trattazione del grado di appello, oltre 15% per spese generali ex art. 2 D.M. cit.
Alla riforma totale consegue l'obbligo di restituzione in favore di di quanto corrisposto in Pt_1 esecuzione della statuizione sulle spese del primo grado.
P.Q.M.
La Corte di Appello, definitivamente pronunciando, sull'appello proposto da
[...]
(già nei confronti di Parte_1 Parte_1 [...]
e in concordato preventivo, con Controparte_1 atto di appello notificato in data 28.3.2022, nonché sull'appello incidentale proposto dall'appellata con comparsa depositata in data 7.6.2022, così provvede: in riforma totale della sentenza gravata
ACCERTA e DICHIARA la validità della lettera di patronage per cui è causa a favore di
[...] già quale cessionario del credito di Parte_1 Parte_1
SA di Risparmio di Ferrara derivante dal mutuo ipotecario concesso a Parte_2
ACCERTA e DICHIARA che per effetto del fallimento di Parte_2 [...]
e in concordato preventivo è Controparte_1 tenuta, a semplice richiesta di già Parte_1 Pt_1
nella predetta qualità alla copertura del predetto credito di SA di Risparmio di Ferrara verso
[...] oggetto di cessione Parte_2
CONDANNA Controparte_1
e in concordato preventivo al rimborso in favore di Parte_1 (già delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio, che liquida per compenso
[...] Parte_1 di avvocato in € 14.103,00 per il primo grado di giudizio ed in € 9.991,00 per il presente grado, oltre 15 % per spese generali ed oltre accessori di legge
DICHIARA TENUTA Controparte_1
e in concordato preventivo alla restituzione ad
[...] Parte_1 già di quanto versato a titolo di spese del primo grado di giudizio.
[...] Parte_1
Così deciso nella camera di consiglio della Corte di Appello di Bologna in data 30.4.2025.
Il Consigliere est.
Dr.ssa Silvia Romagnoli
Il Presidente
Dr. Giovanni Salina
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
La Corte di Appello nelle persone dei seguenti magistrati:
Dr. Giovanni Salina Presidente
Dr.ssa Manuela Velotti Consigliere Dr.ssa Silvia Romagnoli Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di appello iscritta al n. R.G. 573/2022 promossa da:
C.F. ) Parte_1 P.IVA_1 rappresentato e difeso da Avv. FORMARO ANTONIO con domicilio eletto presso il suo studio in
BOLOGNA VIA GALLIERA 8
APPELLANTE
Contro
Controparte_1
(C.F. ) rappresentato e difeso da Avv. AGNOLETTI
[...] P.IVA_2
PARIDE con domicilio eletto presso lo Studio Avv.to Bonetti Vittoria in BOLOGNA VIA D'AZEGLIO 47
APPELLATO
OGGETTO: APPELLO AVVERSO SENTENZA DEL TRIBUNALE DI FORLI' n.
1328/2021
Le parti hanno precisato le conclusioni con note scritte in sostituzione di udienza di p.c. del 17.12.2024 tenutasi con modalità cartolare ex art. 127 ter c.p.c., come segue:
- Per l'appellante: “Voglia l'Ill.ma Corte di Appello adita, in riforma della sentenza n. 1328/2021 emessa dal Tribunale di Forlì, in data 30 dicembre 2021, all'esito del giudizio RG
1503/2019, pubblicata in data 31 dicembre 2021 e non notificata SULL'APPELLO PRINCIPALE
- accertare e dichiarare che la lettera di patronage forte rilasciata in data certa 4.06.2010 dalla società (ora Controparte_2 [...]
e concordato preventivo) è fonte di un'obbligazione di garanzia avente ad CP_1 Part oggetto il mutuo ipotecario concesso da SA (ora ) alla società Controparte_3
per tutte le ragioni esposte in narrativa;
Parte_2 - accertare e dichiarare che, per effetto del fallimento della società si è Parte_2 verificata la condizione della perdita del controllo amministrativo sulla debitrice principale da parte della società Controparte_4
e concordato preventivo cui era subordinata l'obbligazione di garanzia assunta
[...] da quest'ultima in forza della lettera di patronage, per tutte le ragioni esposte in narrativa;
- accertare che, in forza della lettera di patronage per cui è causa Parte_1
(già vanta nei confronti della società
[...] Parte_1 [...]
e concordato preventivo un credito Controparte_4 chirografario di importo pari ad euro 2.014.278,54, quale esposizione debitoria del contratto di mutuo oggetto della garanzia alla data della presentazione della domanda di concordato e, per l'effetto, disporre che l'odierna attrice venga inserita nell'elenco dei creditori concordatari per l'importo di euro 2.014.278,54, per tutte le ragioni esposte in narrativa. SULL'APPELLO INCIDENTALE PROPOSTO DA CONTROPARTE
- Respingere in quanto infondato l'appello incidentale proposto da
[...]
, rigettando integralmente tutti i motivi Controparte_4 in cui l'appello incidentale si articola, anche in ragione delle deduzioni ed eccezioni sollevate nel giudizio di primo grado che l'odierna appellante dichiara espressamente di riproporre ai sensi dell'art. 346 c.p.c.
- Con vittoria di spese, competenze e onorari di entrambi i gradi del presente giudizio e con condanna della società CP_4 Controparte_4
e concordato preventivo, alla restituzione in favore di
[...] Parte_1
(già della somma di euro 16.146,00 versata a titolo di spese
[...] Parte_1 liquidate nel provvedimento impugnato.”
- Per l'appellato: “Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Bologna: respingere, anche in virtù dei motivi di appello incidentale che si sono proposti con comparsa di costituzione dimessa in atti in questa fase, l'appello proposto ex adverso in quanto inammissibile ed infondato, e comunque respingere ogni domanda di parte appellante per le motivazioni tutte esposte in narrativa della comparsa di costituzione e risposta contenente appello incidentale e nei precedenti atti di causa.
Con vittoria di spese, competenze ed onorari afferenti entrambe le fasi del giudizio, oltre a 15% ex art. 15 T.P., CPA ed IVA come per legge”. MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.
Con sentenza n. 1328/2021 del 30/31.12.2021, il Tribunale di Forlì rigettava le domande proposte Parte da nel prosieguo anche solo ) Parte_3 svolte nei confronti di Parte_4 in relazione a lettera di patronage rilasciata da quest'ultima in data 3.6.2009 che di seguito si riporta Deduceva l'attrice che dalla lettera di patronage scaturiva obbligo di garanzia di , controllante CP_4 totalitaria di , per le obbligazioni derivanti dal mutuo ipotecario originariamente Parte_2 concesso da SA di Risparmio di Ferrara alla partecipata, credito di cui era divenuta titolare, unitamente alle garanzie tra cui la lettera di patronage, a seguito di plurime vicende traslative, meglio descritte in atti e qui non contestate (una prima cessione da a Banca Popolare di Vicenza di ramo di CP_5 azienda 58 TUB in data 30.5.2014, una successiva cessione in blocco di crediti da Banca Popolare di Vicenza a
[...] in data 30.10.2015, una successiva cessione in blocco di crediti da Berica PMI 2/Intesa Sanpaolo Spa in data CP_6 16.10.2018, una retrocessione da parte di quest'ultima a Banca Popolare di Vicenza dei crediti già oggetto di Parte cartolarizzazione 2 a Banca Popolare di Vicenza in data 31.10.2018); sosteneva in particolare CP_6 che da detta lettera di patronage scaturiva una obbligazione di garanzia analoga ad una fideiussione a carico di per le obbligazioni della partecipata, essendosi verificata, per effetto del fallimento CP_4 di in data 10.11.2017, l'ipotesi della “perdita per qualsiasi ragione del controllo Parte_2 amministrativo” di quest'ultima.
2.
Premessa ampia esposizione in fatto e, in termini generali, in ordine all'istituto della lettera di patronage, che distingueva tra “debole” – quando le dichiarazioni del patronnant hanno carattere sostanzialmente informativo e si limitano ad indicare la sussistenza di una partecipazione nella società finanziata e a rassicurare la banca sulla solidità patrimoniale della stessa impegnandosi ad informare la banca stessa nel caso in cui in futuro venga dismessa la partecipazione – e “forte” – quando il patronannant rilascia dichiarazioni di contenuto non meramente dichiarativo o informativo ma propriamente impegnativo verso la banca, vera e propria obbligazione di facere fonte di responsabilità contrattuale ex art. 1218 c.c. verso la banca qualora dal mancato adempimento degli impegni presi le derivi un danno (es. insolvenza della finanziata), ovvero quando l'impegno assunto dal patronnnant sia così forte da costituire una garanzia per le obbligazioni della società affidata – il primo giudice enunciava in ogni caso la diversità del patronage dalla fideiussione sul piano della struttura – per difetto dell'accessorietà non contenendo la volontà di costituirsi garante di un debito altrui – e dell'efficacia giuridica – per difetto della solidarietà rispetto alla medesima obbligazione;
tanto esposto enunciava la natura forte del patronage per cui è causa, ma in ragione dell'applicabilità dell'art. 1938 c.c. – siccome principio generale di garanzia e di ordine pubblico economico valevole anche per le garanzie personali atipiche
– quale ragione più liquida, ne accertava la nullità con assorbimento di ogni domanda dell'attrice.
3.
Con atto di citazione notificato a mezzo PEC in data 28.3.2022, appellava innanzi a questa Pt_1
Corte formulando n. 2 motivi.
Ritualmente costituita parte appellata con comparsa depositata in data 7.6.2022, eccepiva CP_4 l'inammissibilità dell'appello per genericità e nel merito ne chiedeva il rigetto, riproponendo in via di appello incidentale ovvero ai sensi dell'art. 346 c.p.c. le eccezioni e difese svolte in primo grado.
La causa veniva trattenuta in decisione sulle conclusioni come in epigrafe riportate ad udienza del
17.12.2024 sostituita da note scritte ex artt. 35 D. Lgs. 149/2022 e 127 ter c.p.c.
4.
In via preliminare parte appellata deduceva l'inammissibilità dell'appello ex art. 348 bis c.p.c. applicabile ratione temporis nella precedente formulazione che prevedeva il cd. filtro in appello quando l'impugnazione non aveva “una ragionevole probabilità di essere accolta” e tale rilievo ribadisce in sede di precisazione delle conclusioni;
la nuova disposizione dell'art. 348 bis c.p.c. invece
è applicabile ex art. 135 del D. Lgs. 149/2022 alle impugnazioni proposte successivamente al 28.2.2023 quale non è quella che occupa, sicchè occorre in questa sede rilevare che il rilievo è superato data l'attuale fase decisoria ordinaria ex art. 352 c.p.c. e comunque che non ricorrevano i presupposti per l'applicazione del vecchio filtro di inammissibilità.
5.
Il rilievo di inammissibilità dell'appello è del tutto generico e svolto sulla base di argomenti che si apprezzano infondati, essendo invece l'appello di rispondente ai criteri di cui all'art. 342 Pt_1
c.p.c. sulla base di censure dotate di adeguata specificità, seppure non individuate con titolazione specifica.
Parimenti non spiegato è il richiamo all'art. 348 bis c.p.c., peraltro superato stante la presente fase decisoria, tenuto conto della formulazione ratione temporis vigente.
6.
Seppure, come detto, l'atto di appello non titola motivi specifici di impugnazione, sono chiaramente enucleabili le doglianze e i motivi di censura del decisum, in particolare sotto due profili.
Con un primo motivo di censura l'appellante deduce l'erronea valutazione delle risultanze di causa e in particolare l'errata interpretazione del patronage e degli impegni ivi assunti dal patronnant, sostenendo che il primo giudice abbia errato nell'escludere che abbia assunto una obbligazione CP_4 personale e solidale di pagamento per le obbligazioni di derivanti dal contratto di mutuo. Parte_2
Con un secondo motivodi censura l'appellante deduce l'errore del primo giudice ove ha affermato la nullità della garanzia derivante dal patronage per violazione dell'art. 1938 c.c.
7.
In ordine logico-giuridico va esaminato prioritariamente il secondo motivo di appello, che apprezzandosi fondato, assorbe almeno in parte il primo.
E' necessario ribadire che la lettera di patronage per cui è causa è certamente “forte”: essa contiene, infatti, plurimi impegni del patronnant aventi ad oggetto un vero e proprio facere, come l'impegno a
“fare in modo” che la controllata sia correttamente gestita e provveda con i propri mezzi ad adempiere regolarmente alle obbligazioni assunte verso la banca, mediante – evidentemente – l'esercizio del potere di indirizzo sulla controllata derivante dal detenerne la totalità del capitale sociale;
ma soprattutto essa contiene l'impegno della controllante, al verificarsi di determinati presupposti in fatto
– mutamenti nella compagine sociale o perdita “per qualsiasi ragione” del controllo amministrativo della controllata – alla “copertura” dei crediti della banca verso la controllata.
Ebbene, la portata precettiva dell'art. 1938 c.c. non solo rispetto alla fideiussione ma anche rispetto alle lettere di patronage, e più in generale, rispetto alle garanzie personali atipiche, è parimenti fuori discussione (cfr. Trib. Roma Sez. XVII 24094 del 14.12.2018, Trib. Roma 18.12.2022, Cass. civ.
Sez. VI 26924 del 14.11.2017 e inoltre Cass. civ. Sez. III n. 1520 del 6.1.2010 che afferma esplicitamente l'applicabilità alla lettera di patronage “L'art. 1938 c.c., come modificato dalla l. 17 febbraio 1992 n. 154, nel prevedere la necessità dell'importo massimo garantito per le obbligazioni condizionali o future, nell'ambito della disciplina della fideiussione, pone un principio generale di ordine pubblico economico, valevole anche per le garanzie personali atipiche e, tra queste, quella di patronage.”).
Invero, la ratio dell'art. 1938, come modificato dalla L. n. 154 del 1992 art. 10, è da ricercarsi nella determinatezza o determinabilità della prestazione di garanzia che abbia ad oggetto obbligazioni future, tale essendo la ragione della nullità della garanzia se non rispettato l'obbligo di indicazione dell'importo massimo garantito;
se questo è vero l'obbligo deve ritenersi rispettato se nella lettera di impegno è contenuto il riferimento all'obbligazione principale tale per cui il garante possa rendersi conto dell'importo complessivo dell'esposizione debitoria che funge da limite massimo del suo impegno.
Pertanto, reputa la Corte che l'indicazione del rapporto creditizio concesso dalla banca alla controllata (“Euro 2.000.000,00 in forma di mutuo ipotecario estinguibile in anni 15, mediante il pagamento di 30 rate semestrali comprensive di interessi”) e con esso del suo importo consista in idonea previsione dell'importo massimo garantito ai sensi dell'art. 1938 c.c.
La fondatezza del motivo di appello comporta la riforma della sentenza appellata nella parte in cui accerta la nullità della lettera di impegno e per l'effetto rigetta la domanda di Pt_1
La verifica di compiuta fondatezza della domanda di tuttavia, richiede l'esame dei motivi di Pt_1 appello incidentale proposti dall'appellata, che ripropongono le difese oppositive di svolte in CP_4 primo grado, non esaminate dal primo giudice per l'assorbenza dell'accertata nullità qui riformata.
8.
Ribadisce l'appellata la carenza di legittimazione attiva di rectius la carenza di titolarità in Pt_1 capo alla cessionaria della garanzia discendente dalla lettera di patronage, in tesi non trasferibile ex lege siccome non accessoria al credito ceduto.
Il motivo è infondato.
Osserva la Corte che il corretto riferimento normativo non è tanto all'art. 1263 c.c., il cui testo richiama l'elemento dell'accessorietà che si sostiene assente nella lettera di patronage, quanto all'art. 58 TUB, pacificamente applicabile alla cessione BPV-GSA stipulata ex D.L. 99/2017, che fonda la legittimazione/titolarità dell'odierna appellante.
Ebbene, l'art. 58 ove fa riferimento a privilegi e “garanzie di qualsiasi tipo, da chiunque prestati o comunque esistenti a favore del cedente …” adotta una formula talmente lata da essere riferita, necessariamente, a garanzie di qualsiasi tipo, comprese anche le garanzie atipiche che si affermano nella prassi come la lettera di patronage, anche tenendo conto della finalità di favor per il trasferimento in blocco di crediti bancari incagliati, nell'interesse generale di trasparenza e affidabilità di gestione degli istituti bancari.
L'impegno di garanzia di cui alla lettera di patronage pertanto è perfettamente valido a favore del cessionario già GSA. Pt_1
Reitera, inoltre, l'appellata l'eccezione di decadenza della garanzia ex art. 1957 c.c.
Il motivo è infondato.
Il rilievo postula la natura fideiussoria della lettera di patronage, che si apprezza infondato
(con ciò valutandosi altresì infondato, per quanto ancora di ragione, il primo motivo di appello principale) per le ragioni che seguono.
La lettera di patronage come garanzia atipica emersa nella prassi bancaria e finanziaria non è qualificabile a priori né come fideiussione né come garanzia autonoma e va esaminata nel caso concreto.
Nella fattispecie quel che è certo, come già detto, è che la lettera di patronage è “forte” perché ha contenuto non meramente dichiarativo e informativo ma anche di assunzione unilaterale di obblighi che se inadempiuti possono dar luogo a responsabilità del patronnant al verificarsi di certe condizioni e circostanze.
Ma l'assunzione di un obbligo di “copertura” dei crediti di verso derivanti dal Pt_5 Parte_2 mutuo qualora ne avesse perduto “per qualsiasi ragione” il controllo amministrativo, e dunque CP_4 indiscutibilmente l'assunzione di una garanzia per obblighi di terzi, non è di per sé significativa di un vero e proprio obbligo fideiussorio, nelle sue varie accezioni e articolazioni – in primis la solidarietà
– delineate dalla normativa specifica (artt. 1936 e ss.).
Si cosideri, in particolare, l'enfasi riposta, nella lettera, sul controllo totalitario – in termini di detenzione dell'intero capitale sociale e di conseguente potere di indirizzo e di controllo amministrativo – esercitato da nei confronti di , che connota e conferisce contenuto CP_4 Parte_2 agli stessi impegni assunti da di talchè quello di copertura è, piuttosto, la conseguenza dalla CP_4 perdita del controllo totalitario o amministrativo di che costituisce il vero fulcro della Parte_2 garanzia;
dunque la struttura e il contenuto della garanzia è, piuttosto, da conformarsi in via autonoma rispetto agli obblighi della società finanziata verso l'istituto di credito.
Va pertanto negata ogni assimilazione con la fideiussione e qualificata la lettera di patronage come garanzia atipica personale non solidale rispetto alle obbligazioni della finanziata.
Reitera l'appellante, altresì, il rilievo di inoperatività della garanzia per effetto della “Convenzione di Ristrutturazione” del 26.6.2013 tra e vari istituti di credito (i “Creditori Finanziari”) fra Parte_2
i quali, in tesi, non era compresa;
sostiene, inoltre, che la ristrutturazione avrebbe CP_5 modificato le obbligazioni del mutuo (periodicità delle rate e durata) e ciò avrebbe reso inoperante la garanzia, tanto è vero che non sottoscriveva direttamente la convenzione ma vi CP_5 aderiva con “Lettera di Impegno” in pari data confermando gli impegni di cui alle lettere di patronage per le linee di credito accordate dai Creditori Finanziari fra i quali non era compresa . CP_5
Il motivo non tiene conto delle ragioni di diniego già esposte dal primo giudice ed è comunque infondato.
La convenzione consiste nella ristrutturazione dell'indebitamento esistente di Parte_2 nell'ambito di un piano finanziario e industriale 2013-2017 finalizzato al risanamento economico- finanziario della società; prevede l'adesione di , creditore ipotecario, assunta a condizione Pt_5 sospensiva dell'efficacia della convenzione;
la convenzione non ha alcuna valenza novativa dei mutui ipotecari ma ne prevede un mero ricadenziamento, con la conseguenza che la garanzia derivante dalla lettera di patronage non subisce a sua volta alcuna modifica;
d'altronde la conferma di degli CP_4 impegni di cui alle lettere di patronage rilasciate a garanzia delle linee di credito accordate alla società da parte dei “Creditori Finanziari” va riferita anche a , che in convenzione è indicata fra i Pt_5
“Creditori Finanziari” (cfr. pag. 2 della convenzione) e pertanto rientra nella categoria dei creditori rispetto ai quali ha pienamente confermato i precedenti impegni di garanzia. CP_4
Né la partecipazione di in termini di mera adesione, peraltro di tale importanza da costituire Pt_5 condizione sospensiva dell'efficacia dell'intero accordo, è apprezzabile come anomalia derivante da una pretesa posizione secondaria di per l'ovvia considerazione che essendo Pt_5 Pt_5 ampiamente tutelata con ipoteche, non era la relativa posizione creditoria a costituire ostacolo ad un accordo di ristrutturazione del debito ove ciò fosse stato, come accaduto, raggiunto da parte degli altri creditori.
Deduce, infine, l'appellata che l'obbligo di “copertura” di va riferito esclusivamente CP_4 all'eventualità di dismissioni azionarie o perdita di controllo amministrativo derivanti da atti volontari della controllante;
sostiene che questa interpretazione sarebbe l'unica conforme a buona fede sulla base della prassi bancaria e degli standard di settore: la lettera di patronage che avesse inteso introdurre l'obbligo del patronnant di pagare quanto dovuto in caso di procedure concorsuali o liquidatorie del debitore lo avrebbe previsto espressamente e l'interpretazione della lettera di patronage è necessariamente restrittiva.
Il motivo è suggestivo ma infondato tenendo conto del chiaro tenore letterale del patronage: la garanzia per la banca, come già detto, era che mantenesse il controllo totalitario e CP_4 amministrativo di , sicchè la perdita di quest'ultimo, benchè senza dismissioni volontarie Parte_2 di partecipazioni sociali, è quanto necessario e sufficiente per l'insorgenza dell'obbligo di copertura, indipendentemente dalla causa diretta della perdita di controllo, laddove non è seriamente contestabile che il fallimento della finanziata determina la perdita del controllo amministrativo da parte della controllante.
D'altronde, trattandosi di istituto atipico invalso nella prassi bancaria e finanziaria, non è dato trarre dal suo atteggiarsi via via che se ne è diffuso l'utilizzo alcun elemento univocamente utile per la interpretazione della lettera di patronage, che tenuto conto degli elementi univoci di interpretazione più sopra evidenziati derivanti dalla qualità di controllante totalitaria di , non richiede per la sua CP_4 interpretazione alcun apporto esterno rispetto al dato letterale.
9.
La decisione nel merito, con riforma totale della sentenza di primo grado, comporta che le spese processuali siano da ricalcolarsi in base all'esito complessivo della lite, che nella fattispecie vede la integrale soccombenza di;
la liquidazione segue i criteri e parametri di cui di cui a D.M. CP_4
10.3.2014 n. 55 (attuativo dell'art. 1/3° co. L. n. 247 del 31.12.2012 di riforma della professione forense) come modificato da ultimo ex D.M. 13.8.2022 n. 147, tenuto conto dei valori medi delle relative tabelle del primo e del secondo grado di giudizio, con esclusione del compenso per la fase istruttoria/di trattazione del grado di appello, oltre 15% per spese generali ex art. 2 D.M. cit.
Alla riforma totale consegue l'obbligo di restituzione in favore di di quanto corrisposto in Pt_1 esecuzione della statuizione sulle spese del primo grado.
P.Q.M.
La Corte di Appello, definitivamente pronunciando, sull'appello proposto da
[...]
(già nei confronti di Parte_1 Parte_1 [...]
e in concordato preventivo, con Controparte_1 atto di appello notificato in data 28.3.2022, nonché sull'appello incidentale proposto dall'appellata con comparsa depositata in data 7.6.2022, così provvede: in riforma totale della sentenza gravata
ACCERTA e DICHIARA la validità della lettera di patronage per cui è causa a favore di
[...] già quale cessionario del credito di Parte_1 Parte_1
SA di Risparmio di Ferrara derivante dal mutuo ipotecario concesso a Parte_2
ACCERTA e DICHIARA che per effetto del fallimento di Parte_2 [...]
e in concordato preventivo è Controparte_1 tenuta, a semplice richiesta di già Parte_1 Pt_1
nella predetta qualità alla copertura del predetto credito di SA di Risparmio di Ferrara verso
[...] oggetto di cessione Parte_2
CONDANNA Controparte_1
e in concordato preventivo al rimborso in favore di Parte_1 (già delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio, che liquida per compenso
[...] Parte_1 di avvocato in € 14.103,00 per il primo grado di giudizio ed in € 9.991,00 per il presente grado, oltre 15 % per spese generali ed oltre accessori di legge
DICHIARA TENUTA Controparte_1
e in concordato preventivo alla restituzione ad
[...] Parte_1 già di quanto versato a titolo di spese del primo grado di giudizio.
[...] Parte_1
Così deciso nella camera di consiglio della Corte di Appello di Bologna in data 30.4.2025.
Il Consigliere est.
Dr.ssa Silvia Romagnoli
Il Presidente
Dr. Giovanni Salina