Sentenza 7 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 07/03/2025, n. 1498 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 1498 |
| Data del deposito : | 7 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
SEZIONE QUARTA CIVILE
così composta:
dr.ssa Antonella Izzo presidente dr.ssa Claudia De Martin consigliere dr. Marco Emilio Luigi Cirillo consigliere relatore riunita in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado d'appello iscritta al numero 677 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2023, decisa a seguito di discussione orale, ex art. 281-sexies c.p.c, all'udienza del giorno 7/3/2025, e vertente
TRA
(C.F. ), con l'avvocato Stefano Parte_1 P.IVA_1 D'Ercole, nel cui studio in Roma via Arcione n. 71 è elettivamente domiciliata;
PARTE APPELLANTE
E
(Partita IVA ), con gli avvocati Francesco CP_1 P.IVA_2
Maria Lino e Claudio Lino nel cui studio in Caserta Piazza Pitesti 9 è elettivamente domiciliata;
PARTE APPELLATA
OGGETTO: appello contro la sentenza n. 18839/2022 pubblicata il
21/12/2022 del Tribunale di Roma.
pag. 1 di 12
§ 1. – La vicenda da cui ha tratto origine il presente giudizio di appello è così riassunta e decisa nella ordinanza impugnata: “Con ricorso ex art. 702-bis c.p.c. proposto in data 21/12/2020 la , in persona CP_1 del rappresentante legale pro tempore, conveniva in giudizio la Parte_1
, in persona del rappresentante legale pro tempore, chiedendo il
[...] pagamento a favore della ricorrente della somma di € 24.120,03, corrispondente all'importo versato a titolo di addizionale provinciale all'accisa sull'energia elettrica nel biennio 2010 – 2011, oltre interessi e Iva applicata sulla medesima addizionale, nonché spese e compensi del presente procedimento con distrazione in favore del procuratore antistatario della ricorrente. La ricorrente esponeva: - Che il credito da essa vantato trova la propria fonte nei contratti di fornitura di energia elettrica mediante i quali la si obbligava, nei confronti Parte_1 della ricorrente medesima, a fornire energia elettrica presso la propria sede sita in Caserta, via E. Mattei (POD IT001E00217519), versando così la complessiva somma di € 24.120,03, a titolo di addizionale provinciale sulle accise per la fornitura di energia elettrica;
- Che la suddetta somma risulta oggi suscettibile di ripetizione per indebita applicazione di tributi non dovuti, posto che l'addizionale era stata richiesta ai sensi dell'art. 6 del D.L. n. 511/1988, norma successivamente abrogata, con decorrenza dall'1/1/2012, dall'art. 2, co. 6, D.lgs. n. 23/2011, in quanto contrastante con l'art. 1, par. 2, Dir. 2008/118/CE; - Che, per costante giurisprudenza di legittimità, “il consumatore finale dell'energia elettrica, a cui sono state addebitate le imposte addizionali sul consumo di energia su menzionate, può agire nei confronti del fornitore con l'ordinaria azione di ripetizione di indebito”, garantendo così al fruitore del servizio il rimborso dell'imposta illegittimamente versata;
- Che, con P.E.C. del 29/5/2020, inoltrava alla formale lettera di reclamo “per richiesta imposte accise Parte_1 ed addizionale P.E. anni 2010 – 2011”; - Che ha diritto alla ripetizione ai sensi dell'art. 2033 c.c. di quanto indebitamente versato alla Parte_1
nel biennio su citato. Con comparsa depositata in data 29/10/2021
[...] si costituiva in giudizio la , chiedendo il rigetto del Parte_1 ricorso. La resistente domandava, nel merito, il rigetto dell'avversa pretesa in quanto infondata in fatto e in diritto, nonché la riduzione nel quantum della pretesa di controparte in quanto prescritta relativamente alla somma corrispondente all'addizionale addebitata nella fattura n. 2110850115 del 4/5/2010, domandando così la riduzione del quantum debeatur sino al minor importo di € 21.112,42, al netto dell'Iva.”
§ 2. – All'esito del giudizio il Tribunale ha dichiarato tenuta e, per l'effetto, condannato la al pagamento in favore della Parte_1
della somma di € 23.305,15, oltre a Iva e agli interessi ex art. CP_1
1284, co. 1, c.c. dal 29/5/2020 al saldo, compensando tra le parti le spese.
pag. 2 di 12 A fondamento della decisione il primo giudice ha svolto le considerazioni che seguono: “Nel merito, la domanda di ripetizione di indebito proposta dalla ricorrente è fondata per le ragioni di seguito illustrate e va accolta nei limiti di cui appresso. La domanda del ricorrente si colloca in un filone giurisprudenziale complesso, dovuto alla sussistenza di orientamenti contrastanti circa il contenzioso attivato dai consumatori finali nei confronti dei fornitori a seguito delle decisioni rese dalla Corte di Cassazione nelle controversie proposte contro l' Da Controparte_2 un lato, infatti, le domande dei ricorrenti sono state rigettate in quanto le direttive eurounitarie non esplicano effetti diretti nei rapporti tra privati (cd. rapporti orizzontali). D'altro canto, le domande sono state accolte sulla base del principio di prevalenza del diritto euro-unitario rispetto a quello nazionale. In linea generale, il pagamento è da ritenersi indebito quando non vi è un obbligo, di fonte legale o negoziale, che lo imponga. Nel caso di specie, l'obbligo di pagamento dell'addizionale all'accisa sui consumi di energia elettrica ha fonte legale, rinvenibile all'art. 6, co. 1, d.l. n. 511/1988. Tuttavia, tale onere finanziario può essere traslato sul consumatore finale mediante esercizio del diritto di rivalsa (art. 56 TUA).
Di conseguenza, qualora tale obbligo non sussistesse, la rivalsa nei confronti del consumatore dovrebbe considerarsi sine causa, ovvero priva di un valido titolo giustificativo. Pertanto, in tal caso, la domanda di ripetizione dell'indebito meriterebbe di essere accolta. L'art. 1, par. 2, della direttiva 2008/118/CE prevede che gli Stati membri possano applicare ai prodotti già sottoposti ad accisa altre imposte indirette, subordinando tale ulteriore imposizione a “finalità specifiche” e a condizione che: a) tali imposte presentino una finalità specifica;
b) siano conformi alle norme fiscali comunitarie applicabili per le accise o per l'imposta sul valore aggiunto in materia di determinazione della base imponibile, calcolo, esigibilità e controllo dell'imposta. La Corte di Giustizia, inoltre, ha fornito una interpretazione autentica della norma in questione, stabilendo che l'art. 1, par. 2, va interpretato nel senso che esso osta a una normativa nazionale che istituisce un'imposta che non persegua una finalità specifica (Corte di Giustizia, 5 marzo 2015, TO , in causa C-553/13). Controparte_3
Affinché possa ritenersi soddisfatta la finalità specifica su richiamata, occorre che esista “un nesso diretto tra l'uso del gettito derivante dall'imposta e la finalità dell'imposizione in questione” (Corte di Giustizia, 25 luglio 2018, in causa C-103/17). Al contrario, Controparte_4
“un'assegnazione predeterminata dal gettito di una tassa rientrante in una semplice modalità di organizzazione interna del bilancio di uno Stato membro, non può, in quanto tale, costituire una condizione sufficiente a siffatto riguardo, poiché ogni Stato membro può decidere di imporre, a prescindere dalla finalità perseguita, l'assegnazione del gettito di un'imposta al finanziamento di determinate spese” (Corte di Giustizia, 27 febbraio 2014, Transportes Jordi Besora, in causa C-82/12). Quanto all'art.
pag. 3 di 12 6, co. 1, d.l. n. 511/1988, la Corte di Cassazione ha sostenuto a più riprese la sua non conformità al diritto euro-unitario e alla giurisprudenza della
Corte di Giustizia. Ciò in quanto non soddisfa una delle due condizioni poste dall'art. 1, par. 2, della direttiva 2008/118/CE, ovvero la finalità specifica dell'imposizione (cfr., ex pluribus, Cass. 5 ottobre 2020, n. 22343; Cass. 5 giugno 2020, n. 10691; Cass. 19 novembre 2019, n. 29980; Cass.
23 ottobre 2019, n. 27101; Cass. 4 giugno 2019, n. 15198). In particolare, secondo la Suprema Corte, una finalità specifica dell'addizionale non è rinvenibile né dalle previsioni del d.l. n. 511/1988, né dalla determinazione del Capo dipartimento per le politiche fiscali del Ministero dell'economia e delle finanze, né tantomeno è possibile trarre indicazioni dall'art. 2, comma 2-bis, d.l. n. 225/2010, convertito con modificazioni nella legge n. 10/2011, per ritenere che le addizionali provinciali sull'energia elettrica vadano a copertura dei “costi diretti e indiretti dell'intero ciclo di gestione dei rifiuti”, poiché la norma si esprime in termini potenziali e non è affatto detto che l'addizionale sia stata, nel caso di specie, destinata effettivamente alla copertura di quei costi. Pertanto, la Cassazione ha affermato il principio di diritto secondo il quale l'addizionale provinciale alle accise sull'energia elettrica di cui all'art. 6, co. 1, del d.l. 511/1988 già citato, deve essere disapplicata in quanto contrastante con l'art. 1, par. 2, della direttiva 2008/118/CE, alla luce dell'interpretazione autentica della Corte di Giustizia (Cass. 15 ottobre 2020, n. 223439). Assodato il contrasto della direttiva con la norma italiana, è necessario procedere ad una disamina dei rimedi a disposizione del giudice ai fini della risoluzione della controversia.
Già Corte di Giustizia, 24 gennaio 2012, in causa C-282/10, ha Per_1 fissato un ordine di priorità dei rimedi posti a disposizione del giudice dello Stato membro. In primo luogo, il giudice nazionale, nell'applicare il diritto interno, è tenuto ad interpretarlo “alla luce del testo e dello scopo della direttiva in questione, così da conseguire il risultato perseguito da quest'ultima e conformarsi pertanto all'art. 288, terzo comma, TFUE”. L'interpretazione conforme, tuttavia, è soggetta a taluni limiti: il giudice, infatti, non potrà mai pervenire a interpretazioni contra legem della norma o violative dei principi fondamentali quali la certezza del diritto, l'irretroattività della norma ovvero l'aggravamento della responsabilità dell'individuo. Inoltre, il principio di interpretazione conforme esige che i giudici nazionali si adoperino al meglio nei limiti del loro potere, prendendo in considerazione il diritto interno nel suo insieme ed applicando i metodi di interpretazione riconosciuti da quest'ultimo, al fine di garantire la piena efficacia della direttiva e di pervenire ad una soluzione conforme allo scopo da questa perseguito. Nel caso in cui l'interpretazione conforme non fosse possibile, occorre esaminare la norma euro-unitaria e verificare se essa abbia effetto diretto e, di conseguenza, verificare che il ricorrente se ne possa avvalere nei confronti della resistente. Infine, se neppure la disapplicazione risulta possibile, il giudice dovrà verificare se sussistono i pag. 4 di 12 presupposti per il risarcimento del danno, risarcimento a cui lo Stato membro è tenuto per inadempimento all'obbligo di conformare l'ordinamento interno a quello euro-unitario. Nel caso di specie, l'interpretazione adeguatrice è stata ripetutamente esclusa dalla Cassazione, la quale ha osservato che la finalità specifica dell'accisa non possa essere rinvenuta né in base alla norma impositiva, né a livello sistematico alla luce delle norme sugli enti locali. Si deve, pertanto, verificare se sia possibile la disapplicazione della norma. Le decisioni di rigetto finora intervenute hanno fatto leva sul principio secondo cui le direttive, per loro natura, non esplicano effetti diretti nei rapporti tra privati. La disapplicazione della norma in questione, infatti, produrrebbe l'effetto di rendere quest'ultima immediatamente efficace nei confronti dei privati, così come avviene per i regolamenti. È bene ricordare, inoltre, che la disapplicazione può determinare tanto l'esclusione della norma nazionale quanto la sua sostituzione con la norma euro-unitaria. Se si ritiene che la direttiva non esplichi effetti diretti nei confronti dei privati, allora è certamente corretto ritenere inoperante l'effetto di sostituzione ma non anche l'effetto di mera esclusione. Infatti, il principio del primato del diritto europeo è comunque una caratteristica intrinseca di tutte le norme dell'Unione europea, mentre l'efficacia diretta è una caratteristica propria solo di talune norme. Difatti, quando la Corte di Giustizia afferma che il diritto dell'Unione “osta” all'applicazione di una norma nazionale, si può determinare una preclusione nell'applicazione di quella norma, effetto preclusivo che può incidere indirettamente anche la posizione del singolo. La disapplicazione per esclusione avrebbe così l'effetto di non porre alcun obbligo in capo al singolo ma di impedire l'applicazione della norma nazionale, avvantaggiando una delle parti in causa. Occorre, a questo punto, sottolineare la peculiarità della controversia, in cui vengono in rilievo due rapporti: il fornitore ha traslato sul consumatore, avvalendosi del diritto di rivalsa, l'onere economico di un'imposta – versata all'erario – non dovuta in quanto prevista da una disposizione normativa contrastante con la direttiva 2008/118/CE. Se l'imposta non è dovuta, di conseguenza non è consentita neppure la rivalsa e l'importo corrisposto dal consumatore finale è privo di valida causa giustificativa. Pertanto, ne viene a buon diritto domandata la restituzione ai sensi dell'art. 2033 c.c. Dunque, non si tratta di imporre al fornitore obblighi nascenti dalla direttiva, né di applicarla ad un rapporto orizzontale. Si tratta, piuttosto, di accertare se il pagamento effettuato dal consumatore sia sorretto da una valida causa giustificativa. La direttiva 2008/118/CE, infatti, indica soltanto le condizioni alle quali è subordinata l'ulteriore imposizione dello Stato membro sui prodotti già assoggettati ad accisa comunitaria, mentre diritti ed obblighi avranno origine dalla normativa interna di recepimento della direttiva. Sicché, venuta meno per disapplicazione la norma interna che introduce l'addizionale, il pagamento effettuato dal consumatore diviene pag. 5 di 12 sine causa. L'obbligo restitutorio discenderebbe, dunque, dalla norma sulla ripetizione dell'indebito e non dalla direttiva: quel che si produce è un mero effetto indiretto della stessa. La medesima argomentazione vale anche per la corresponsione dell'i.v.a., poiché calcolata su una base imponibile errata in quanto comprensiva dell'addizionale all'accisa. Venuta meno l'addizionale, la base imponibile su cui calcolare l'i.v.a. deve essere corrispondentemente ridotta, pena il configurarsi di un pagamento privo di causa giustificativa. Fermo restando quanto su detto, non può non rilevarsi che, ai sensi dell'art. 267 TFUE, la Corte di Giustizia dell'Unione europea
“è competente a pronunciarsi, in via pregiudiziale: a) sull'interpretazione dei trattati;
b) sulla validità e l'interpretazione degli atti compiuti dalle istituzioni, dagli organi o dagli organismi dell'Unione”. Emerge, dunque, dalla norma citata che la Corte di Giustizia possiede il monopolio dell'interpretazione autentica tanto dei trattati quanto degli atti delle Istituzioni, tra cui rientrano le direttive. Pertanto, se la Corte statuisce che l'art. 1, par. 2, della direttiva 2008/118/CE va interpretato nel senso che osta a una normativa nazionale che istituisce un'imposta che non persegua una finalità specifica, tale interpretazione deve ritenersi vincolante per i singoli Stati membri con efficacia ex tunc. Tale meccanismo interpretativo creato all'interno dello spazio dell'Unione pone in essere una collaborazione tra giudice nazionale e giudice sovranazionale (cd. dialogo tra Corti), volta a garantire l'interpretazione uniforme delle norme di diritto europeo. Tutto ciò considerato, va rilevato che l'eccezione di prescrizione formulata da parte resistente deve ritenersi fondata. Invero, dall'esame degli atti e documenti di causa, risulta che il primo atto interruttivo della prescrizione, rispetto alla fattura n. 2110850115 del
4/5/2010 con scadenza in data 24/5/2010, è costituito dalla domanda di rimborso trasmessa via pec alla in data 29/5/2020 (cfr. Parte_1 doc. n. 19 allegato da parte resistente). Pertanto, la stessa risulta prescritta. Dunque, nel caso in esame, la parte ricorrente ha diritto all'accoglimento parziale della domanda. Risulta dimostrato, infatti, avuto riguardo alle fatture di pagamento versate in atti dalla ricorrente, che la ha CP_1 versato l'importo complessivo di € 24.120,03, a titolo di rivalsa dell'addizionale sull'accisa che il fornitore convenuto le ha addebitato (in ogni fattura è indicato l'importo relativo), importo da cui deve scomputarsi la somma di € 814,88 in quanto prescritta. Risulta altresì dimostrato che sull'importo addebitato come rivalsa per l'addizionale il fornitore ha applicato l'I.V.A. al 10%, importo che è parimenti soggetto a restituzione. Sostiene la Suprema Corte, difatti, che in caso di operazioni erroneamente assoggettate ad I.V.A. restano privi di fondamento il pagamento dell'imposta da parte del cedente, la rivalsa da costui effettuata nei confronti del cessionario e la detrazione da quest'ultimo operata nella sua dichiarazione I.V.A., con la conseguenza che il cedente ha diritto di chiedere il rimborso dell'I.V.A. all'Amministrazione, che il cessionario ha pag. 6 di 12 diritto di richiedere al cedente la restituzione dell'I.V.A. versata in via di rivalsa e l'Amministrazione ha il poteredovere di escludere la detrazione dell'I.V.A. pagata in rivalsa, dalla relativa dichiarazione presentata dal cessionario (Cass. civ., V, 15 maggio 2015, n. 9946; v., nello stesso senso, anche Cass. ord. n. 8652/2020). L'importo che la resistente è tenuta a restituire alla controparte ammonta, pertanto, ad € 23.305,15. Quanto alla determinazione del tasso di interesse, non è applicabile quello previsto dal comma 4 dell'art. 1284 c.c., secondo cui “Se le parti non ne hanno determinato la misura, da quando ha inizio un procedimento di cognizione il saggio degli interessi legali è pari a quello previsto dalla legislazione speciale relativa ai ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali”, non venendo in rilievo nella fattispecie un credito derivante da un rapporto negoziale, bensì un'ipotesi di ripetizione di indebito. Invero, l'art. 1284 c.c. stabilisce la regola generale, secondo la quale anche gli interessi convenzionali si computano al tasso legale, se le parti non hanno stabilito per iscritto un tasso maggiore, pertanto è evidente che la disposizione di cui al comma 4 del citato art. 1284 c.c. costituisce un'eccezione, prevista esclusivamente per l'ipotesi in cui gli interessi costituiscano accessorio di un debito negoziale, alla quale il legislatore ha esteso la disciplina speciale prevista per il ritardo nei pagamenti di transazioni commerciali, anche per i negozi non aventi una tale natura, ove le parti non abbiano predeterminato la misura degli interessi (cfr. Cass. civ. n. 14512 del 09/05/2022). Le spese processuali vengono interamente compensate tra le parti, viste le risultanze processuali, ed in ragione della novità della questione e dei contrastanti orientamenti giurisprudenziali che su di essa si sono formati.”.
§ 3. – Ha proposto appello rassegnando le Parte_1 seguenti conclusioni: “Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello adita, per i motivi dedotti – previa all'occorrenza rimessione alla CGUE dei quesiti pregiudiziali di cui sopra (II° e III° motivo): – riformare la sentenza n.
18839/2022 resa dal Tribunale di Roma in data 21.12.2022, a definizione del giudizio rubricato al n. R.G. 3475/2021, pubblicata dalla cancelleria in data 21.12.2022, notificata in data 02.01.2023, nella parte in cui ha condannato alla restituzione in favore dell'odierna Parte_1 appellata dell'importo di € 23.305,15 oltre agli interessi legali dalla domanda all'effettiva estinzione dell'obbligazione e rigettare ogni domanda proposta nei confronti di con condanna alla Parte_1 restituzione di quanto versato in ottemperanza alla sentenza impugnata oltre interessi nelle more maturati;
- in via subordinata, ridurre nel quantum la pretesa di controparte per le ragioni di cui in narrativa sino al minor importo di € 21.112,42; - In ogni caso, con vittoria di spese, diritti ed onorari del doppio grado di giudizio, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge.”
pag. 7 di 12 Ha resistito la rassegnando le seguenti conclusioni: CP_1
“Piaccia alla Ecc.ma Corte, ogni contraria istanza ed eccezione respinta così provvedere: dichiarare il gravame inammissibile ed infondato;
In accoglimento dell'appello incidentale promosso, ed a parziale riforma della sentenza impugnata, condannare al pagamento degli Parte_1 interessi legali sull'importo di € 23.305,15 dalla data della messa in mora (29/05/2020) alla data della domanda giudiziale (20/12/2020), e da questa, sino al saldo, degli interessi ex art 1284 IV co c.c.; condannare l'appellante alle spese di lite oltre maggiorazione ed oneri fiscali con attribuzione agli avvocati anticipatari.”.
L'appello è stato discusso oralmente ex art. 281-sexies c.p.c, all'udienza del 7/3/2025.
§ 4. – Preliminarmente non si ravvisa l'inammissibilità dell'appello, eccepita dall'appellato, ai sensi dell'art. 342 c.p.c., in quanto i motivi dedotti dall'appellante a sostegno della impugnazione sono sufficientemente specifici e chiari e consentono di esaminare il merito dell'appello. Come anche di recente riaffermato dalla giurisprudenza della Suprema Corte, l'art. 342 c.p.c. impone all'appellante «di individuare in modo chiaro ed esauriente il quantum appellatum, circoscrivendo il giudizio di gravame con riferimento agli specifici capi della sentenza impugnata nonché ai passaggi argomentativi che la sorreggono, e formulando, sotto il profilo qualitativo, le ragioni di dissenso rispetto al percorso adottato dal primo giudice, sì da esplicitare la idoneità di tali ragioni a determinare le modifiche della decisione censurata, sia pure con un grado di specificità ben più accentuato rispetto al passato, imponendo la norma novellata un ben preciso ed articolato onere processuale, compendiabile nella necessità che l'atto di gravame, per sottrarsi alla sanzione di inammissibilità ora specificamente prevista, offra una ragionata e diversa soluzione della controversia rispetto a quella adottata dal primo giudice» (da ultimo, Cass.
n. 4541/2017; si tratta di principi affermati, peraltro, anche nel vigore del precedente testo dell'art. 342 c.p.c. dalla nota sentenza delle sezioni unite n. 16/2000). Va, altresì, precisato che comunque l'appello non deve necessariamente tradursi nella prospettazione di un progetto alternativo di sentenza e non deve rivestire particolari forme sacramentali, purché dal tenore complessivo dello stesso sia possibile evincere i passaggi della sentenza che vengono impugnati e, quanto meno per alcuni di essi, il ragionamento che viene contrapposto, a prescindere poi dalla fondatezza delle doglianze stesse che, in quanto strettamente connesse tra loro, possono essere unitamente delibate.
§ 4.1 – Sempre preliminarmente deve disattendersi l'eccezione di inammissibilità dell'appello, sollevata dall'appellante sul presupposto che pag. 8 di 12 l'appello sarebbe stato iscritto a ruolo tardivamente, avendo l'appellante, che ha notificato l'atto il 1/2/2023, avuto termine fino alla giornata di sabato 11/2/2023 per iscrivere la causa a ruolo, beneficiando pure del differimento fino al lunedì previsto dai commi quarto e quinto dell'art. 155 c.p.c. che prorogano di diritto il compimento dell'atto processuale al primo giorno seguente non festivo, e dunque alla giornata di lunedì 13/2/2023.
§ 5. – L'appello proposto da contiene quattro Parte_1 motivi.
§ 5.1 – Il primo è intitolato: “Violazione e falsa applicazione dell'art. 2033 c.c.. Illogicità e contraddittorietà della motivazione;
violazione del principio dell'onere probatorio. Il pagamento delle somme era dovuto in base al contratto valido ed efficace tra utente e fornitore”.
Con tale motivo l'appellante lamenta che il Tribunale avrebbe erroneamente affermato che la ripetizione da parte del consumatore finale dell'accisa su di lui traslata prescinde dalla validità ed efficacia del contratto di fornitura, ma dipende dall'indebito pagamento dell'imposta da parte del fornitore. Secondo l'appellante il Tribunale avrebbe trascurato che l'azione di ripetizione ex art. 2033 c.c. richiederebbe la mancanza del titolo negoziale e del dovere giuridico di eseguire il pagamento, mentre la fornitura sarebbe stata titolo valido ed efficace del pagamento, il tributo sarebbe stato dovuto nel momento in cui fu pagato nè sarebbe mai stato rimborsato, venendo soppresso soltanto a partire dal 1/1/2012.
Il secondo motivo è intitolato: “Violazione e falsa applicazione dell'art. 6, c. 1, D.L. n. 511/1988 e della Direttiva n. 2008/118/CE (richiesta - all'occorrenza - di rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia). Omessa pronuncia”.
Con tale motivo l'appellante lamenta che il Tribunale avrebbe erroneamente affermato la mancanza di finalità specifiche dell'addizionale provinciale all'accisa sull'energia elettrica e cioè della condizione che avrebbe reso il tributo compatibilità con il dettato dell'art. 1 par. 2 della direttiva 2008/118/CE, trascurando che tale finalità specifica non sarebbe richiesta in relazione all'imposizione dell'addizionale, che non ci sarebbe alcun contrasto tra la normativa interna e quella unionale e che il gettito avrebbe comunque perseguito finalità specifiche.
Il terzo motivo è intitolato: “Violazione e falsa applicazione di norme e principi di diritto dell'Unione. Assoluta inconferenza (e non deducibilità) nel presente giudizio – alla luce del fermo principio della inefficacia c.d. orizzontale delle direttive UE – della presunta incompatibilità tra la normativa tributaria nazionale e la Direttiva n.
pag. 9 di 12 2008/118/CE (richiesta – all'occorrenza – di rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia)”
Con tale motivo l'appellante lamenta che il Tribunale avrebbe erroneamente disapplicato il diritto interno sul presupposto del contrasto con la normativa sovranazionale, trascurando che una direttiva non recepita, ovvero non pienamente recepita, potesse autorizzare la disapplicazione soltanto nei rapporti tra pubblica amministrazione e privati non già nei rapporti tra privati, in quanto non avrebbe prodotto effetti orizzontali né attribuito in via diretta dei diritti al privato consumatore finale, legittimato a dolersi verso lo Stato.
Il quarto motivo è intitolato: “Violazione e falsa applicazione dell'art.13, comma 1 del dpr n. 633/1972. Sulla non debenza dell'importo richiesto a titolo di rimborso dell'IVA”
Con tale motivo l'appellante lamenta che il Tribunale avrebbe erroneamente riconosciuto il diritto al rimborso anche dell'Iva in quanto calcolata su una base imponibile comprensiva dell'addizionale all'accisa e quindi errata, senza che fosse documentata l'avvenuta detrazione dei relativi importi e l'eventuale necessità di riversarla da parte della ricorrente. Secondo l'appellante le ragioni già esposte che avrebbero smentito la configurabilità dell'indebito oggettivo avrebbero comportato anche la necessità di restituire l'Iva. Inoltre, grazie all'esercizio del diritto alla detrazione, l'Iva sarebbe imposta neutrale per l'acquirente, a sua volta soggetto passivo di imposta, non potendo restituirsi da parte di essa Pt_1 una somma già recuperata da Sigam Logistics.
Il terzo motivo è fondato e determina l'accoglimento dell'appello, assorbendo il primo, il secondo e il quarto motivo.
Questa Corte deve riconsiderare il proprio orientamento che trascurava l'inefficacia di una direttiva, non recepita o malamente recepita, nel rapporto di diritto privato, pure segnato dalla traslazione di un'imposta non dovuta, alla luce della sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea dell'11 aprile 2024, c. C. 316/22. Più segnatamente, l'art. 6 del D.L. n. 511/1988 ha istituito l'addizionale provinciale sull'accisa che gravava sui consumi elettrici senza prevedere finalità specifiche del tributo, né la mera destinazione del gettito all'ente locale era sufficiente ad integrarle con i normali compiti istituzionali propri dell'ente. L'addizionale provinciale era così in contrasto con l'art.
1. Par. 2, della Direttiva 2008/118/CE, che ammette l'istituzione di tributi addizionali a condizione che il relativo gettito fosse destinato a finalità specifiche.
pag. 10 di 12 Il contrasto era apprezzabile, nonostante una direttiva normalmente vincoli solamente gli Stati membri dell'U.E. ai sensi dell'art. 288 T.F.U.E., perché in caso di disposizioni chiare, precise e incondizionate, come quella sulla necessità di finalità specifiche, la direttiva è self executing spiegando efficacia diretta ed immediata nell'ordinamento interno. La sua efficacia diretta restava, però, delimitata ai rapporti c.d. verticali, che avessero impegnato lo Stato, in ragione della funzione sanzionatoria verso lo Stato inadempiente, non a quelli c.d. orizzontali, che avessero riguardato soggetti privati, come nel caso di somministrazione di energia elettrica da un fornitore ad un utente. Ciononostante, questa Corte riteneva che, nonostante la traslazione nel rapporto privatistico, l'imposta fosse rimasta incompatibile con la Direttiva, che pure regolava il rapporto tributario con l'Ente pubblico, derivandone un difetto di causa del pagamento effettuato dal consumatore finale per effetto della rivalsa. La direttiva, pur non immediatamente applicata nel rapporto orizzontale tra fornitore e utente, finiva per incidervi indirettamente, riflettendosi anche nel rapporto di rivalsa l'imposizione tributaria illegittima, così da fondare la legittimazione anche per il consumatore finale alla ripetizione dell'indebito, tanto più che questi non avrebbe altrimenti avuto tutela, in violazione del principio di effettività, perché la legge nazionale legittima il solo soggetto passivo dell'imposta illegittima a reclamare il rimborso all'Amministrazione finanziaria di un'imposta oltretutto non traslata o restituita. Siffatto sforzo ermeneutico dell'art. 288 terzo comma T.F.U.E. non è stato condiviso dalla Corte di Giustizia, la quale con la sentenza dell'11 aprile 2024, c. C. 316/22, ha negato che una direttiva, pure self executing, possa generare obblighi a carico di soggetti nel rapporto privatistico di natura orizzontale, sicchè il fornitore, soggetto passivo del tributo, non può considerarsi tenuto a restituire l'imposta traslata, pure illegittima alla luce del diritto unionale.
Le sole eccezioni individuate dalla Corte di Giustizia evidentemente non ricorrono perché il nostro ordinamento non prevede una diversa efficacia della direttiva non recepita o malamente recepita, né il nostro fornitore è soggetto controllato dallo Stato. La diversa soluzione escogitata dalla Corte di Giustizia per garantire l'effettività di tutela, per cui ad essere contraria al diritto unionale è la normativa interna che impedirebbe al consumatore finale di agire contro lo Stato, osta all'accoglimento della domanda di proposta nei CP_1 confronti di Parte_1
La sentenza del Tribunale, che ha disapplicato la norma interna istitutiva del Tributo illegittimo, va pertanto riformata, e le ulteriori ragioni di critica mosse nell'appello contro tale sentenza restano assorbite dalla pag. 11 di 12 impossibilità di apprestare tutela mediante disapplicazione diretta o indiretta della norma interna illegittima.
§ 6. – ha spiegato appello incidentale censurando la CP_1 sentenza nella parte in cui ha riconosciuto solo gli interessi legali anziché quelli ex art. 1284 comma quarto c.c., pure espressamente richiesti.
L'appello incidentale è assorbito dall'accoglimento dell'appello principale che esclude qualsiasi condanna suscettibile dell'applicazione degli interessi richiesti.
§ 7. – Le spese del doppio grado vanno compensate perché la giurisprudenza sopravvenuta della Corte di Giustizia ha smentito un'opzione interpretativa diffusa e consolidata, formatasi alla luce degli insegnamenti della stessa Corte sull'effettività della tutela di origine unionale e sull'obbligo degli organi nazionali di interpretare le norme dell'ordinamento interno in conformità con la lettera e lo scopo delle direttive, onde uniformarvi il diritto interno nello spirito dell'art. 288 terzo comma T.F.U.E..
PER QUESTI MOTIVI
definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_1 nei confronti di contro la sentenza n. 18839/2022
[...] CP_1 pubblicata il 21/12/2022 del Tribunale di Roma, ogni altra conclusione disattesa, così provvede:
1. – accoglie l'appello e, in totale riforma della sentenza, rigetta la domanda di nei confronti di CP_1 Parte_1
2. – compensa per intero le spese di lite del primo e del secondo grado.
Così deciso in Roma il giorno 7/3/2024.
L'estensore Il presidente
Marco Emilio Luigi Cirillo Antonella Izzo
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