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Sentenza 29 ottobre 2025
Sentenza 29 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Caltanissetta, sentenza 29/10/2025, n. 458 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Caltanissetta |
| Numero : | 458 |
| Data del deposito : | 29 ottobre 2025 |
Testo completo
N. 247/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CALTANISSETTA
SEZIONE CIVILE
composta dai magistrati dott.ssa ME MO Presidente
dott. LE De GR Consigliere rel.
dott. Marco Gaeta Consigliere
riunita in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 247/2024 R.G.A.C. promossa da
, nata il [...] a [...], c.f: , residente in [...]Parte_1 C.F._1
Pratameno, alla C.da Piante, sn, elettivamente domiciliata in Caltanissetta, al Viale della Regione,
146, presso lo studio dell'Avv. Gabriella Rossana Lomonaco, , che la C.F._2 rappresenta e difende per mandato su foglio separato cartaceo ai sensi dell'art. 83 comma 3 c.p.c. annesso al ricorso in appello, e che dichiara ai sensi del II° co. dell'art. 176 c.p.c., di voler ricevere le comunicazioni relative al presente procedimento al n. fax 0934591702 e/o all'indirizzo pec: Email_1
APPELLANTE
contro
nato a [...] il14/07/1978, ivi residente in [...]
n.3 C.F.: rappresentato e difeso dall'Avv. Angela Porciello, C.F._3
C.F.: P.IVA.: fax 0915083211 pec: C.F._4 P.IVA_1 Email_2 email: come da mandato in calce all'atto introduttivo del primo grado , Email_3
1 ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell'Avv. Ileana Di Maria, sito in Caltanissetta Viale della Regione n.92
APPELLATO
e con l'intervento del Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Caltanissetta.
Oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Conclusioni delle parti: le parti hanno rassegnato le seguenti conclusioni nelle note ex art. 127-ter c.p.c. sostitutive dell'udienza del 1 ottobre 2025:
Per l'Appellante: piaccia a Codesta Corte d'Appello accogliere le seguenti Conclusioni -“In riforma della Sentenza n.568/2024 pronunciata dal Tribunale di Caltanissetta in data 21/06/2024, pubblicata il 26/06/2024, accogliere l'appello proposto e per cui è causa e disporre la riforma della richiamata
Sentenza n.568 come meglio indicato nell'atto introduttivo del presente giudizio, alle cui conclusioni, da intendersi qui integralmente ripetute e trascritte, si rinvia;
- Porre le spese del procedimento a carico dell'appellato e, solo in via subordinata, disporne la compensazione.”
Per l'appellato: “...In via principale, nel merito, rigettare l'atto di appello proposto dalla signora avverso la sentenza n:568/2024 emessa dal Tribunale di Caltanissetta in data Parte_1
21/06/2024 e pubblicata in data 26/06/2024, confermando la predetta sentenza in ogni statuizione.
Confermare la Sentenza n.568/2024 emessa in data 21/06/2024, dal Tribunale di Caltanissetta nel giudizio rubricato al n.545/2020 R.G., pubblicata il 26/06/2024. Rigettare la domanda di corresponsione dell'assegno divorzile formulata da fermo restando per il passato Parte_1 quanto previsto dall'ordinanza presidenziale. Rigettare le ulteriori domande formulate da
[...]
Rigettare la richiesta di porre a carico di il pagamento dei ratei del Parte_1 CP_1 mutuo/finanziamento al medesimo concesso dalla CC NI e contratto il 09/07/2013”.
Il Pubblico Ministero presso questa Corte ha apposto il visto il 4.9.2024.
2 FATTI DI CAUSA
Il Tribunale di Caltanissetta, con sentenza n. 568/2024, pubblicata in data 26/06/2024, definendo la causa di cessazione degli effetti civili del matrimonio iscritta al n. 545/2020 R.G., per quanto di residuo interesse in questa sede, ha rigettato la domanda di corresponsione dell'assegno divorzile formulata da , “fermo restando per il passato quanto previsto dall'ordinanza Parte_1 presidenziale”; ha rigettato le ulteriori domande di natura economica formulate dalla stessa e Pt_1
ha disposto la compensazione delle spese di lite.
Il Giudice di prime cure, dopo avere richiamato gli arresti della giurisprudenza di legittimità in tema di assegno divorzile, ha affermato: “... dalla documentazione depositata risulta che la resistente, oltre ad avere una capacità lavorativa specifica in quanto diplomata quale ragioniera, ha in passato svolto attività lavorativa;
ciò si ricava dalla stessa sentenza di separazione nella quale si dà atto dell'attività lavorativa svolta dalla stessa e della retribuzione percepita. La resistente, sulla quale gravava il relativo onere, non ha del resto adeguatamente provato di avere invano tentato di reperire nuovamente un'attività lavorativa, non essendo a tal fine sufficiente la attestazione di presa in carico dal centro dell'impiego risalente al 2017. A ciò si aggiunga che la stessa risulta titolare di diversi terreni produttivi di reddito (come affermato dal ricorrente nel ricorso introduttivo e non contestato dalla resistente) oltre ad avere di recente acquistato un altro immobile a Vallelunga
Pratameno di oltre 150 mq, circostanza questa mai smentita dalla resistente e chiaro indice di disponibilità economica, in assenza di spiegazioni da parte della stessa circa le modalità dell'acquisto. E ciò, si ribadisce, senza tenere in considerazione l'ulteriore documentazione tardivamente depositata dal ricorrente. A ciò si aggiunga che la resistente, che del relativo onere probatorio era gravata, non ha fornito alcuna prova del contributo offerto dalla stessa alla costruzione del patrimonio familiare, sicchè neppure rispetto alla componente compensativa può riconoscersi alcun importo. La domanda di corresponsione dell'assegno divorzile va dunque rigettata, ferma restando per il passato la vigenza delle statuizioni temporanee di cui all'ordinanza presidenziale” (cfr. pagine 11-12 della sentenza di primo grado).
Quanto al rigetto delle ulteriori domande di natura economica formulate dalla stessa il Pt_1
Tribunale ha così motivato: “In merito alla domanda relativa al pagamento dei ratei del predetto mutuo/finanziamento, il Collegio ritiene che la stessa non possa essere accolta dal momento che
l'obbligo del pagamento discende già dal contratto di mutuo stipulato con un soggetto terzo, ovvero la banca, sicchè nessuna ulteriore obbligazione va posta a carico del ricorrente” (cfr. pagina 12 della sentenza di primo grado).
3 Il Tribunale nisseno, infine, ha disposto la compensazione integrale delle spese di lite “tenuto conto della soccombenza reciproca” (cfr. pagina 12 della sentenza di primo grado).
Con ricorso depositato in data 9/7/2024 propone appello, avverso tali statuizioni economiche della sentenza, , articolando i seguenti motivi di appello. Parte_1
Con il primo motivo di appello, concernente il mancato riconoscimento dell'assegno divorzile,
, lamenta, anzitutto, che il Tribunale di Caltanissetta abbia utilizzato a fini Parte_1 di prova documenti tardivamente depositati dal ricorrente (visure camerali e atti patrimoniali) senza rispettare il principio del contraddittorio e che tali documenti siano stati dichiarati irricevibili ma poi utilizzati per motivare il rigetto dell'assegno.
Evidenzia che, nel merito, i terreni indicati dal giudice di prime cure sono in comproprietà e sottoposti a pignoramento e che l'immobile a Vallelunga Pratameno - ereditato e pagato con fondi familiari - è anch'esso sottoposto a esecuzione;
che la richiedente è disoccupata, in attesa di collocamento lavorativo dal 2017; che ha sacrificato le proprie aspirazioni per la famiglia e la crescita della IA;
che la motivazione del diniego dell'assegno è contraddittoria in quanto il
Tribunale ha riconosciuto l'attività lavorativa passata della ma ha negato il contributo alla Pt_1 formazione del patrimonio familiare;
che vi è stata una ricostruzione errata e unilaterale dei fatti;
che la giurisprudenza di legittimità evidenzia che l'assegno divorzile assolve a funzioni compensative, assistenziali e perequative.
Quanto al secondo motivo di appello, concernente la richiesta di pagamento del mutuo, deduce che il mutuo di € 50.000 contratto dall'ex coniuge è rimasto impagato dal 2015, CP_1 causando la procedura esecutiva sull'immobile; che la ha prestato garanzia e ora rischia di Pt_1 perdere l'abitazione; che il pagamento dei ratei va posto a carico dell'ex coniuge come forma indiretta di mantenimento.
L'appellante, quindi, chiede che in parziale riforma della sentenza gravata, venga riconosciuto in suo favore l'assegno divorzile di € 150 mensili, annualmente rivalutabile secondo indici
ISTAT e che venga posto a carico di il pagamento dei ratei del mutuo. Chiede CP_1 che, per il resto, la sentenza gravata venga confermata, con vittoria di spese e compensi.
L'appellato, costituitosi, quanto alla domanda di assegno divorzile formulata dall'ex coniuge deduce che la ha capacità lavorativa (diploma da ragioniera, esperienza lavorativa presso Pt_1 impresa familiare); che è proprietaria di terreni e immobili produttivi di reddito;
che non ha dimostrato l'impossibilità oggettiva di procurarsi mezzi di sostentamento;
che non ha provato di aver cercato lavoro negli ultimi dieci anni;
che è stata provata la capacità lavorativa della Pt_1
4 che manca la prova del contributo fornito dalla alla formazione del patrimonio familiare;
Pt_1 che è assente uno squilibrio economico rilevante tra le parti, in quanto Appuntato CP_1 scelto dei Carabinieri, percepisce uno stipendio pari a circa € 1400 mensili ed è gravato da cessione del quinto per euro € 280; che l' è tenuto a versare l'importo di € 400 al mese CP_1 per il mantenimento della IA (nata il [...]), maggiorenne ma economicamente Per_1 non indipendente;
che la beneficia dell'assegnazione della casa familiare in quanto vi Pt_1 abita con la IA;
che l' di contro, è gravato delle spese per la nuova Per_1 CP_1 abitazione.
Quanto al motivo di appello concernente il pagamento del mutuo, l' deduce che il mutuo CP_1 costituisce una obbligazione contrattuale verso la banca e trova la sua fonte e regolamentazione nel contratto a suo tempo sottoscritto dalle parti.
L' chiede il rigetto di tutte le domande proposte dalla con conseguente conferma CP_1 Pt_1 della sentenza impugnata e vittoria delle spese del grado.
Gli atti sono stati trasmessi al Procuratore Generale onde garantire il suo diritto di intervento.
L'udienza del 1/10/2025 è stata sostituita dal deposito delle note scritte ex art. 127-ter c.p.c. che le parti hanno depositato rassegnando le rispettive conclusioni e, scaduto il termine per il loro deposito, la causa è stata posta in decisione.
RAGIONI DELLA DECISIONE
In rito, la Corte rileva che il presente giudizio di appello è disciplinato, ratione temporis, ex art. 35 D.Lvo 149/2022, in ragione della pendenza del giudizio di primo grado (iscritto al n. 545/2020
RG Tribunale di Caltanissetta) in data anteriore al 28 febbraio 2023, dal rito camerale a norma dell'art. 4, comma 15, L. 1 dicembre 1970, n. 898 e successive modificazioni ed integrazioni.
Quindi il giudizio di appello si svolge interamente col rito camerale di cui agli artt. 737 e seguenti c.p.c. (cfr. Cass. 5433/95) e non trovano applicazione, in ragione della disciplina transitoria dettata dall'art. 35 D.Lgs. 149/2022, le nuove norme per il procedimento in materia di persone, minorenni e famiglie (artt. 473-bis e seguenti c.p.c.), introdotte dalla c.d. Riforma Cartabia
(D.Lvo 10 ottobre 2022 n. 149).
Tale affermazione è perfettamente conforme a quanto chiarito dalla giurisprudenza di legittimità
(cfr. Cass. Civ. Sez. I, ord. 17 luglio 2025, n. 19811).
Nel giudizio divorzile in appello, che si svolge, ai sensi dell'art. 4, comma 15, della legge n. 898 del
1970, secondo il rito camerale, di per sé caratterizzato dalla sommarietà della cognizione e dalla
5 semplicità delle forme, va esclusa la piena applicabilità delle norme che regolano il processo ordinario ed è quindi ammissibile l'acquisizione di nuovi mezzi di prova, in specie documenti, a condizione che sia assicurato un pieno e completo contraddittorio tra le parti (Cass. 27234/2020). Inoltre non è prescritta l'assegnazione alle parti del termine di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di memorie conclusionali e repliche successivamente all'udienza in cui la causa è trattenuta in decisione
(cfr. Cass. 7067/2025 seppure in tema di giudizio di appello, in tema di separazione personale dei coniugi, introdotto in primo grado prima del 28 febbraio 2023). Infatti la disposizione dell'art. 4, comma 15, della legge 1 dicembre 1970 n. 898, come sostituito dall'art. 8 della legge 6 marzo 1987 n. 74, secondo la quale "l'appello è deciso in camera di consiglio", deve essere interpretato come introduttivo del rito camerale per l'intero giudizio di impugnazione, e non soltanto per la fase decisoria. Il giudizio divorzile in appello, per quanto si svolga, nel regime processuale applicabile “ratione temporis” con le forme del rito camerale, costituisce in ogni caso un mezzo di impugnazione avente carattere "devolutivo" e come tale ha per oggetto la revisione della decisione di primo grado nei limiti del "devolutum" e delle censure formulate ed in correlazione alle domande formulate in quella sede.
§§§
Si esaminano, ora, i motivi di appello.
Il primo motivo, con cui la lamenta il mancato riconoscimento dell'assegno divorzile, Pt_1
è infondato.
La Corte, quanto alle doglianze dell'appellante circa l'uso da parte del Tribunale di
Caltanissetta di documenti tardivamente depositati, ribadisce che il presente giudizio di appello si svolge con le forme del rito camerale e, quindi, risultano sostanzialmente irrilevanti, ai fini della decisione del gravame, le pur fondate censure sollevate dalla difesa della Pt_1 circa la tardività del deposito, da parte della difesa di nuovi documenti in prime CP_1 cure quando la causa già era stata trattenuta in decisione (visura camerale datata 12/05/2022
e visura camerale datata 29/05/2024, entrambe riferite alla condizione patrimoniale della . Pt_1
In ogni caso, la Corte rileva che la sentenza impugnata non si fonda sui documenti tardivamente prodotti dalla difesa dell' come appare dalla lettura della motivazione, CP_1 laddove lo stesso Tribunale afferma che la condizione patrimoniale della viene effettuata Pt_1
“...senza tenere in considerazione l'ulteriore documentazione tardivamente depositata dal ricorrente”.
I nuovi documenti, sui quali si è sviluppato il contraddittorio in appello, possono essere legittimamente valutati dalla Corte in sede di decisione del gravame, in quanto esso si svolge con il rito camerale.
6 Peraltro anche l'appellante, in questo grado di giudizio, ha depositato nuovi documenti, sub nn. 5 e 5 bis e 6 (documenti tutti sottoposti al contraddittorio con l'appellato) al fine di provare, mediante il deposito della visura ipocatastale completa di “trascrizioni contro”, la pendenza di procedure immobiliari e quindi il pignoramento di immobili di sua proprietà nel corso degli anni 2023 e 2024 e che altro immobile, già di proprietà del padre della Pt_1 sottoposto ad esecuzione forzata, è stato acquistato all'asta in data 6.11.2018 dalla stessa Pt_1 per il prezzo di circa € 5.000.
L'appellante deduce che la casa familiare è sottoposta ad esecuzione immobiliare (cfr.doc.5), così che la e la IA rischiano di rimanere prive dell'abitazione stante la procedura Pt_1 Per_1 esecutiva in corso, promossa per il mancato rimborso dei ratei del finanziamento di € 50.000 al tempo concesso all' CP_1
La ha depositato in appello altri nuovi documenti (sottoposti al contraddittorio) per Pt_1 provare la sua condizione patrimoniale e reddituale.
Segnatamente ha dedotto che, sebbene risulti amministratore unico di una società costituita in data 03/05/2021, dai bilanci non risulta alcun compenso a favore dell'amministratore,
[...]
mentre dalla Scheda di presa in carico da parte del S.I.L. della Regione Siciliana (per Parte_1 cui l'interessata ha dato la disponibilità al lavoro) può evincersi che la stessa è in attesa di esser collocata al lavoro sin dall'anno 2017, perdurando lo stato della medesima di disponibilità al lavoro presso l'ufficio competente.
La Corte, tuttavia, osserva che il complessivo compendio probatorio, ivi inclusi i documenti depositati in appello dalla non possono portare a diverse considerazioni in punto di Pt_1 non spettanza dell'assegno divorzile.
Com'è noto, la giurisprudenza più recente della Suprema Corte (Cass., Sez. U, Sentenza n. 18287 dell'11/07/2018) ha stabilito che il riconoscimento dell'assegno di divorzio, cui deve attribuirsi una funzione assistenziale ed in pari misura compensativa e perequativa, ai sensi dell'art. 5, comma 6, della legge n. 898 del 1970, richiede l'accertamento dell'inadeguatezza dei mezzi dell'ex coniuge istante e dell'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, applicandosi i criteri equiordinati di cui alla prima parte della norma, i quali costituiscono il parametro cui occorre attenersi per decidere sia sulla attribuzione sia sulla quantificazione dell'assegno.
I criteri attributivi e determinativi dell'assegno divorzile non dipendono dal tenore di vita godibile durante il matrimonio, operando lo squilibrio economico patrimoniale tra i coniugi unicamente come precondizione fattuale, il cui accertamento è necessario per l'applicazione dei parametri di cui all'art. 5, comma 6, prima parte, l. n. 898 del 1970, in ragione della finalità composita, assistenziale e perequativo-compensativa, di detto assegno (Cass., Sez. 1, Sentenza n. 32398 del 11/12/2019).
7 Il giudizio deve essere espresso alla luce di una valutazione comparativa delle condizioni economico- patrimoniali delle parti, in considerazione del contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare ed alla formazione del patrimonio comune, nonché di quello personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio ed all'età dell'avente diritto.
La rilevanza dell'inadeguatezza dei mezzi dell'ex coniuge richiedente va accertata considerando che l'assegno è finalizzato a garantire un livello reddituale parametrato alle pregresse dinamiche familiari ed è perciò necessariamente collegato, secondo la composita declinazione delle sue tre componenti
(assistenziale, perequativa e compensativa), alla storia coniugale e familiare (cfr. Cass., Sez. 1,
Ordinanza n. 5055 del 24/02/2021, in motivazione).
Come spiegato chiaramente dalle Sezioni Unite del 2018, «… l'accertamento del giudice non è conseguenza di un'inesistente ultrattività dell'unione matrimoniale, definitivamente sciolta tanto da determinare una modifica irreversibile degli status personali degli ex coniugi, ma della norma regolatrice del diritto all'assegno, che conferisce rilievo alle scelte ed ai ruoli sulla base dei quali si
è impostata la relazione coniugale e la vita familiare. Tale rilievo ha l'esclusiva funzione di accertare se la condizione di squilibrio economico patrimoniale sia da ricondurre eziologicamente alle determinazioni comuni ed ai ruoli endofamiliari, in relazione alla durata del matrimonio e all'età del richiedente. Ove la disparità abbia questa radice causale e sia accertato che lo squilibrio economico patrimoniale conseguente al divorzio derivi dal sacrificio di aspettative professionali e reddituali fondate sull'assunzione di un ruolo consumato esclusivamente o prevalentemente all'interno della famiglia e dal conseguente contribuito fattivo alla formazione del patrimonio comune e a quello dell'altro coniuge, occorre tenere conto di questa caratteristica della vita familiare nella valutazione dell'inadeguatezza dei mezzi e dell'incapacità del coniuge richiedente di procurarseli per ragioni oggettive. Gli indicatori, contenuti nella prima parte dell'art.
5.c.6, prefigurano una funzione perequativa e riequilibratrice dell'assegno di divorzio che permea il principio di solidarietà posto a base del diritto … Ne consegue che la funzione assistenziale dell'assegno di divorzio si compone di un contenuto perequativo compensativo che discende direttamente dalla declinazione costituzionale del principio di solidarietà e che conduce al riconoscimento di un contributo che, partendo dalla comparazione delle condizioni economico-patrimoniali dei due coniugi, deve tener conto non soltanto del raggiungimento di un grado di autonomia economica tale da garantire l'autosufficienza, secondo un parametro astratto ma, in concreto, di un livello reddituale adeguato al contributo fornito nella realizzazione della vita familiare, in particolare tenendo conto delle aspettative professionali ed economiche eventualmente sacrificate, in considerazione della durata del matrimonio e dell'età del richiedente. Il giudizio di adeguatezza ha, pertanto, anche un contenuto prognostico riguardante la concreta possibilità di recuperare il pregiudizio professionale ed economico derivante
8 dall'assunzione di un impegno diverso. Sotto questo specifico profilo il fattore età del richiedente è di indubbio rilievo al fine di verificare la concreta possibilità di un adeguato ricollocamento sul mercato del lavoro. L'eliminazione della rigida distinzione tra criterio attributivo e criteri determinativi dell'assegno di divorzio e la conseguente inclusione, nell'accertamento cui il giudice è tenuto, di tutti gli indicatori contenuti nell'art. 5 comma 6 in posizione equiordinata, consente, in conclusione, senza togliere rilevanza alla comparazione della situazione economico-patrimoniale delle parti, di escludere i rischi d'ingiustificato arricchimento derivanti dalla adozione di tale valutazione comparativa in via prevalente ed esclusiva, ma nello stesso tempo assicura tutela in chiave perequativa alle situazioni, molto frequenti, caratterizzate da una sensibile disparità di condizioni economico-patrimoniali ancorché non dettate dalla radicale mancanza di autosufficienza economica ma piuttosto da un dislivello reddituale conseguente alle comuni determinazioni assunte dalle parti nella conduzione della vita familiare.» (Cass., Sez. U, Sentenza n. 18287 del 11/07/2018).
La funzione perequativo-compensativa dell'assegno, dunque, conduce al riconoscimento di un contributo, nella constatata sussistenza di uno squilibrio patrimoniale tra gli ex coniugi che trovi ragione nelle scelte fatte durante il matrimonio, la cui prova in giudizio spetta al richiedente (Cass.,
Sez. 1, Ordinanza n. 9144 del 31/03/2023; Cass., Sez. 1, Sentenza n. 23583 del 28/07/2022; Cass.,
Sez. 1, Ordinanza n. 38362 del 03/12/2021).
In proposito, le Sezioni Unite hanno precisato che «l'autoresponsabilità deve ... percorrere tutta la storia della vita matrimoniale e non comparire solo al momento della sua fine: dal primo momento di autoresponsabilità della coppia, quando all'inizio del matrimonio (o dell'unione civile) concordano tra loro le scelte fondamentali su come organizzarla e le principali regole che la governeranno, alle varie fasi successive, quando le scelte iniziali vengono più volte ridiscusse ed eventualmente modificate, restando l'autoresponsabilità pur sempre di coppia. Quando poi la relazione di coppia giunge alla fine, l'autoresponsabilità diventa individuale, di ciascuna delle due parti: entrambe sono tenute a procurarsi i mezzi che permettano a ciascuno di vivere in autonomia e con dignità, anche quella più debole economicamente. Ma non si può prescindere da quanto avvenuto prima dando al principio di autoresponsabilità un'importanza decisiva solo in questa fase, ove finisce per essere applicato principalmente a danno della parte più debole» (Cass., Sez. U, Sentenza n.
18287 del 11/07/2018).
In tale ottica, come ribadito dalla Suprema Corte, occorre effettuare un rigoroso accertamento per verificare se lo squilibrio, presente al momento del divorzio, fra la situazione reddituale e patrimoniale delle parti è l'effetto del sacrificio da parte del coniuge più debole a favore delle esigenze familiari, il che giustifica il riconoscimento di un assegno “perequativo”, cioè di un assegno tendente a colmare tale squilibrio reddituale e a dare ristoro, in funzione riequilibratrice, al contributo dato
9 dall'ex coniuge all'organizzazione della vita familiare, senza che per ciò solo si introduca il parametro, in passato utilizzato e ormai superato, del tenore di vita endoconiugale, mentre in assenza della prova di questo nesso causale, l'assegno può essere solo eventualmente giustificato da una esigenza strettamente assistenziale, la quale tuttavia consente il riconoscimento dell'assegno solo se il coniuge più debole non ha i mezzi sufficienti per un'esistenza dignitosa e non può procurarseli per ragioni oggettive (Cass., Sez. 1, Sentenza n. 35434 del 19/12/2023).
La Corte Suprema di Cassazione (v. ancora Cass., Sez. 1, Sentenza n. 35434 del 19/12/2023) ha, poi, precisato che l'assegno divorzile in funzione perequativo-compensativa deve essere adeguato sia a compensare il coniuge economicamente più debole del sacrificio sopportato per avere rinunciato, in particolare, a realistiche occasioni professionali-reddituali - che il coniuge richiedente l'assegno ha l'onere di dimostrare nel giudizio - al fine di contribuire ai bisogni della famiglia (funzione propriamente compensativa), sia ad assicurare, sempre previo accertamento probatorio dei fatti posti a base della disparità economico-patrimoniale conseguente allo scioglimento del vincolo, un livello reddituale adeguato al contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare e, conseguentemente, alla formazione del patrimonio familiare oltre che personale dell'altro coniuge
(funzione propriamente perequativa).
In sintesi, la funzione perequativo-compensativa dell'assegno dà attuazione al principio di solidarietà posto a base del diritto del coniuge debole, con la conseguenza che detto assegno deve essere riconosciuto, in presenza della precondizione di una rilevante disparità della situazione economico- patrimoniale tra gli ex coniugi, non solo quando vi sia una rinuncia a occasioni professionali da parte del coniuge economicamente più debole frutto di un accordo intervenuto fra i coniugi, ma anche nelle ipotesi di conduzione univoca della vita familiare - che, salvo prova contraria, esprime una scelta comune tacitamente compiuta dai coniugi - a fronte del contributo, esclusivo o prevalente, fornito dal richiedente alla formazione del patrimonio familiare e personale dell'altro coniuge, anche sotto forma di risparmio di spesa (Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 4328 del 19/02/2024).
La funzione assistenziale dell'assegno, invece, valorizza la funzione sociale che l'assegno divorzile assolve, nei casi in cui esso sia destinato a supplire alle carenze di strumenti diversi che garantiscano all'ex coniuge debole un'esistenza dignitosa, nell'ipotesi di effettiva e concreta non autosufficienza economica del richiedente.
Ove non sia possibile accertare, o non ricorra, la componente perequativa-compensativa del sopravvenuto depauperamento dell'ex coniuge richiedente, si impone il rigoroso accertamento dei presupposti fondanti, con carattere di prevalenza, la finalità assistenziale, dovendo, tuttavia, nella suddetta ultima ipotesi, parametrarsi la disparità economica «ad un'effettiva e concreta non autosufficienza economica dell'ex coniuge richiedente, non più in grado di provvedere al proprio
10 mantenimento, avuto riguardo a tutte le circostanze del caso concreto da valutare con indici significativi, in modo da poter, altresì, escludere che sia stato irreversibilmente reciso ogni collegamento con la pregressa storia coniugale e familiare» (Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 5055 del
24/02/2021, in motivazione).
In particolare, la funzione assistenziale torna in gioco o può tornarvi, anche con connotazione di prevalenza, tutte le volte in cui il giudice di merito accerti che il sopravvenuto, e incolpevole, peggioramento della condizione economica di vita di uno degli ex coniugi non sia altrimenti suscettibile di compensazione per l'assenza di altri obbligati o di altre forme di sostegno pubblico e che l'ex coniuge, meglio dotato nel patrimonio e capace di fornire una qualche forma di erogazione, abbia in passato ricevuto o goduto di apporti significativi, pur se non incidenti, quando il vincolo matrimoniale si è estinto, sull'equilibrio economico tra i coniugi, da parte di quello successivamente impoveritosi e bisognoso di un sostegno alimentare, in senso ampio. Inoltre, poiché la finalità assistenziale, in questi casi, assume rilievo preponderante rispetto a quella perequativo-compensativa, la quantificazione dell'assegno divorzile dovrà tendenzialmente effettuarsi sulla base dei criteri di cui all'art. 438 c.c., salvi gli opportuni adattamenti a seconda della maggiore o minore importanza degli apporti ricevuti o goduti dall'ex coniuge onerando (Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 19341 del 07/07/2023).
In conclusione, in tema di assegno divorzile, ai fini della spettanza dell'assegno in funzione perequativo-compensativa, il giudice è tenuto ad accertare, al momento del divorzio,
l'esistenza di uno squilibrio economico tra gli ex coniugi e la riconducibilità di tale squilibrio all'organizzazione familiare durante la vita in comune, ponendo rimedio, in presenza di tali presupposti, agli effetti derivanti dalla rigorosa applicazione del principio di autoresponsabilità
(Cass. 32354/2024).
Nella specie, la documentazione versata in atti prova che sia l' che la sono CP_1 Pt_1 proprietari di immobili sottoposti a pignoramento immobiliare.
La peraltro, continua a vivere nella casa familiare con la IA , maggiorenne Pt_1 Per_1 ma economicamente non indipendente.
La che ha il diploma di ragioniera, ha assunto il ruolo di amministratore in una Pt_1 società costituita nel 2021: tanto dimostra che alla stessa non è precluso lo svolgimento di attività lavorativa (seppure autonoma o di impresa) e che la ricerca infruttuosa di un'occupazione alle dipendenze di terzi (provata dalla iscrizione nelle relative liste fin dal 2017) non le impedisce di ricoprire incarichi societari comportanti responsabilità in un'impresa.
L è un Appuntato scelto dei Carabinieri e percepisce uno stipendio mensile netto di CP_1 circa 1400 euro, risultando gravato del contributo per mantenimento della IA (euro Per_1
400 al mese) e dovendo sopportare le spese per una nuova abitazione.
11 In questa situazione di fatto non è ravvisabile, al momento del divorzio, l'esistenza di uno squilibrio economico tra gli ex coniugi e la riconducibilità di tale squilibrio all'organizzazione familiare durante la vita in comune. Infatti non è stato provato alcun nesso fra l'eventuale disparità economica degli ex coniugi e le scelte condivise durante il matrimonio.
La al momento della separazione, risalente al 2015, era in un'età in cui si ha, normalmente, Pt_1 piena possibilità di reinserirsi nel mercato del lavoro, senza che possa rilevarsi una significativa incidenza della precedente esperienza matrimoniale sulla sua possibilità di reperire una qualsiasi occupazione, cui la stessa sarebbe stata tenuta in forza del principio di autoresponsabilità, che impone a tutti gli individui, una volta divenuti adulti, di provvedere a sé stessi, senza gravare ingiustificatamente su altri.
Per queste ragioni il mancato raggiungimento di una autosufficienza economica non può essere ascritto alla condotta del marito e neppure alla divisione dei compiti fra i coniugi, nella gestione delle incombenze familiari, posto che non è stato allegato il sacrificio di concrete aspettative professionali e di carriera e comunque non è stato accertato che durante il matrimonio la stessa non abbia Pt_1 lavorato per volontà del marito.
Inoltre va evidenziato che, dalla lettura del contratto di finanziamento fondiario a rogito notaio del 9.7.2013 versato in atti, si evince che la era terzo datore di ipoteca a Per_2 Pt_1 garanzia del mutuo di € 50.000 contratto dall' con la Banca di Credito Cooperativo “G. CP_1
NI” e che il mutuo serviva alla ristrutturazione della casa familiare (il regime patrimoniale della famiglia era quello della separazione dei beni).
Entrambi i coniugi rilasciavano garanzie ipotecarie a favore della banca in relazione a tale mutuo.
Quanto sopra dimostra che le condizioni patrimoniali della erano piuttosto buone e Pt_1 comunque adeguate a fornire alla banca garanzie ipotecarie e quindi può concludersi per la sostanziale equipollenza delle condizioni patrimoniali delle parti.
Il lungo tempo trascorso dal momento della dissoluzione del nucleo familiare avrebbe consentito ad entrambe le parti di costruirsi un'esistenza autonoma e quindi sotto tale profilo (perequativo- compensativo) non si rinvengono i presupposti per il riconoscimento dell'assegno divorzile.
Neppure vi è violazione dell'art. 5, comma 6, l. n. 898 del 1970, per avere la sentenza impugnata fatto cattiva applicazione della disposizione normativa di cui all'art. 5, comma 6, l. cit., omettendo di considerare la possibilità di attribuire all'assegno divorzile una funzione anche assistenziale, oltreché compensativa e perequativa, tenuto conto che non vi è prova che la parte richiedente sia del tutto priva di mezzi idonei al proprio sostentamento, tenuto conto che la ricorrente, nata nel luglio 1973, quindi quarantottenne al momento della pronuncia della sentenza parziale sullo
12 status nel 2021, aveva potenzialità lavorative con capacità di svolgere attività di lavoro autonomo (avendo il diploma di ragioniera) o di impresa (infatti ha concretamente assunto la carica di amministratore in una società), senza poi considerare che dopo la separazione ha goduto in via esclusiva dell'abitazione familiare.
Per tali ragioni il primo motivo di appello è infondato.
Ugualmente infondato è il secondo motivo di appello.
La documentazione in atti prova che il sopra indicato mutuo di € 50.000 è stato erogato dalla Banca di Credito Cooperativo “G. NI” all' per la ristrutturazione della casa CP_1 familiare e che, a garanzia del pagamento del mutuo, i coniugi hanno fornito CP_1 Pt_1 alla banca garanzia ipotecaria (la quale terzo datore di ipoteca). Pt_1
Ciò posto non si comprende per quale ragione la sentenza di divorzio dovrebbe disporre qualcosa a carico dell' riguardo alla questione del rimborso del mutuo, quando tutte CP_1 le obbligazioni che le parti contraenti il mutuo hanno assunto con l'atto a rogito notaio
[...]
del 9.7.2013 (vedi documentazione in atti) sono assolutamente inequivoche. Per_3
E' dunque corretta la decisione del giudice di prime cure laddove afferma che “In merito alla domanda relativa al pagamento dei ratei del predetto mutuo/finanziamento, il Collegio ritiene che la stessa non possa essere accolta dal momento che l'obbligo del pagamento discende già dal contratto di mutuo stipulato con un soggetto terzo, ovvero la banca, sicchè nessuna ulteriore obbligazione va posta a carico del ricorrente” (cfr. pagina 12 della sentenza di primo grado).
Il rigetto dell'appello comporta che la sentenza di primo grado è interamente confermata.
Le spese del grado di appello seguono la soccombenza della e si liquidano, in favore di Pt_1
in base agli atti, in euro 3.473,00 per compenso (controversia di valore CP_1 indeterminabile - complessità bassa;
fase studio, fase introduttiva, fase decisionale;
valori minimi), oltre 15% per rimborso forfettario spese generali, IVA e CPA.
In ragione del rigetto dell'appello, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002, sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per l'appello, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Caltanissetta, definitivamente pronunciando, conferma la sentenza del
Tribunale di Caltanissetta n. 568/2024, pubblicata il 26 giugno 2024, appellata da
[...]
Parte_1
13 condanna al pagamento delle spese processuali del giudizio di appello in Parte_1 favore di liquidate in euro 3.473,00 per compenso, oltre 15% per rimborso CP_1 forfettario spese generali, IVA e CPA.
Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso in Caltanissetta nella camera di consiglio del 7 ottobre 2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
LE De GR ME MO
14
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CALTANISSETTA
SEZIONE CIVILE
composta dai magistrati dott.ssa ME MO Presidente
dott. LE De GR Consigliere rel.
dott. Marco Gaeta Consigliere
riunita in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 247/2024 R.G.A.C. promossa da
, nata il [...] a [...], c.f: , residente in [...]Parte_1 C.F._1
Pratameno, alla C.da Piante, sn, elettivamente domiciliata in Caltanissetta, al Viale della Regione,
146, presso lo studio dell'Avv. Gabriella Rossana Lomonaco, , che la C.F._2 rappresenta e difende per mandato su foglio separato cartaceo ai sensi dell'art. 83 comma 3 c.p.c. annesso al ricorso in appello, e che dichiara ai sensi del II° co. dell'art. 176 c.p.c., di voler ricevere le comunicazioni relative al presente procedimento al n. fax 0934591702 e/o all'indirizzo pec: Email_1
APPELLANTE
contro
nato a [...] il14/07/1978, ivi residente in [...]
n.3 C.F.: rappresentato e difeso dall'Avv. Angela Porciello, C.F._3
C.F.: P.IVA.: fax 0915083211 pec: C.F._4 P.IVA_1 Email_2 email: come da mandato in calce all'atto introduttivo del primo grado , Email_3
1 ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell'Avv. Ileana Di Maria, sito in Caltanissetta Viale della Regione n.92
APPELLATO
e con l'intervento del Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Caltanissetta.
Oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Conclusioni delle parti: le parti hanno rassegnato le seguenti conclusioni nelle note ex art. 127-ter c.p.c. sostitutive dell'udienza del 1 ottobre 2025:
Per l'Appellante: piaccia a Codesta Corte d'Appello accogliere le seguenti Conclusioni -“In riforma della Sentenza n.568/2024 pronunciata dal Tribunale di Caltanissetta in data 21/06/2024, pubblicata il 26/06/2024, accogliere l'appello proposto e per cui è causa e disporre la riforma della richiamata
Sentenza n.568 come meglio indicato nell'atto introduttivo del presente giudizio, alle cui conclusioni, da intendersi qui integralmente ripetute e trascritte, si rinvia;
- Porre le spese del procedimento a carico dell'appellato e, solo in via subordinata, disporne la compensazione.”
Per l'appellato: “...In via principale, nel merito, rigettare l'atto di appello proposto dalla signora avverso la sentenza n:568/2024 emessa dal Tribunale di Caltanissetta in data Parte_1
21/06/2024 e pubblicata in data 26/06/2024, confermando la predetta sentenza in ogni statuizione.
Confermare la Sentenza n.568/2024 emessa in data 21/06/2024, dal Tribunale di Caltanissetta nel giudizio rubricato al n.545/2020 R.G., pubblicata il 26/06/2024. Rigettare la domanda di corresponsione dell'assegno divorzile formulata da fermo restando per il passato Parte_1 quanto previsto dall'ordinanza presidenziale. Rigettare le ulteriori domande formulate da
[...]
Rigettare la richiesta di porre a carico di il pagamento dei ratei del Parte_1 CP_1 mutuo/finanziamento al medesimo concesso dalla CC NI e contratto il 09/07/2013”.
Il Pubblico Ministero presso questa Corte ha apposto il visto il 4.9.2024.
2 FATTI DI CAUSA
Il Tribunale di Caltanissetta, con sentenza n. 568/2024, pubblicata in data 26/06/2024, definendo la causa di cessazione degli effetti civili del matrimonio iscritta al n. 545/2020 R.G., per quanto di residuo interesse in questa sede, ha rigettato la domanda di corresponsione dell'assegno divorzile formulata da , “fermo restando per il passato quanto previsto dall'ordinanza Parte_1 presidenziale”; ha rigettato le ulteriori domande di natura economica formulate dalla stessa e Pt_1
ha disposto la compensazione delle spese di lite.
Il Giudice di prime cure, dopo avere richiamato gli arresti della giurisprudenza di legittimità in tema di assegno divorzile, ha affermato: “... dalla documentazione depositata risulta che la resistente, oltre ad avere una capacità lavorativa specifica in quanto diplomata quale ragioniera, ha in passato svolto attività lavorativa;
ciò si ricava dalla stessa sentenza di separazione nella quale si dà atto dell'attività lavorativa svolta dalla stessa e della retribuzione percepita. La resistente, sulla quale gravava il relativo onere, non ha del resto adeguatamente provato di avere invano tentato di reperire nuovamente un'attività lavorativa, non essendo a tal fine sufficiente la attestazione di presa in carico dal centro dell'impiego risalente al 2017. A ciò si aggiunga che la stessa risulta titolare di diversi terreni produttivi di reddito (come affermato dal ricorrente nel ricorso introduttivo e non contestato dalla resistente) oltre ad avere di recente acquistato un altro immobile a Vallelunga
Pratameno di oltre 150 mq, circostanza questa mai smentita dalla resistente e chiaro indice di disponibilità economica, in assenza di spiegazioni da parte della stessa circa le modalità dell'acquisto. E ciò, si ribadisce, senza tenere in considerazione l'ulteriore documentazione tardivamente depositata dal ricorrente. A ciò si aggiunga che la resistente, che del relativo onere probatorio era gravata, non ha fornito alcuna prova del contributo offerto dalla stessa alla costruzione del patrimonio familiare, sicchè neppure rispetto alla componente compensativa può riconoscersi alcun importo. La domanda di corresponsione dell'assegno divorzile va dunque rigettata, ferma restando per il passato la vigenza delle statuizioni temporanee di cui all'ordinanza presidenziale” (cfr. pagine 11-12 della sentenza di primo grado).
Quanto al rigetto delle ulteriori domande di natura economica formulate dalla stessa il Pt_1
Tribunale ha così motivato: “In merito alla domanda relativa al pagamento dei ratei del predetto mutuo/finanziamento, il Collegio ritiene che la stessa non possa essere accolta dal momento che
l'obbligo del pagamento discende già dal contratto di mutuo stipulato con un soggetto terzo, ovvero la banca, sicchè nessuna ulteriore obbligazione va posta a carico del ricorrente” (cfr. pagina 12 della sentenza di primo grado).
3 Il Tribunale nisseno, infine, ha disposto la compensazione integrale delle spese di lite “tenuto conto della soccombenza reciproca” (cfr. pagina 12 della sentenza di primo grado).
Con ricorso depositato in data 9/7/2024 propone appello, avverso tali statuizioni economiche della sentenza, , articolando i seguenti motivi di appello. Parte_1
Con il primo motivo di appello, concernente il mancato riconoscimento dell'assegno divorzile,
, lamenta, anzitutto, che il Tribunale di Caltanissetta abbia utilizzato a fini Parte_1 di prova documenti tardivamente depositati dal ricorrente (visure camerali e atti patrimoniali) senza rispettare il principio del contraddittorio e che tali documenti siano stati dichiarati irricevibili ma poi utilizzati per motivare il rigetto dell'assegno.
Evidenzia che, nel merito, i terreni indicati dal giudice di prime cure sono in comproprietà e sottoposti a pignoramento e che l'immobile a Vallelunga Pratameno - ereditato e pagato con fondi familiari - è anch'esso sottoposto a esecuzione;
che la richiedente è disoccupata, in attesa di collocamento lavorativo dal 2017; che ha sacrificato le proprie aspirazioni per la famiglia e la crescita della IA;
che la motivazione del diniego dell'assegno è contraddittoria in quanto il
Tribunale ha riconosciuto l'attività lavorativa passata della ma ha negato il contributo alla Pt_1 formazione del patrimonio familiare;
che vi è stata una ricostruzione errata e unilaterale dei fatti;
che la giurisprudenza di legittimità evidenzia che l'assegno divorzile assolve a funzioni compensative, assistenziali e perequative.
Quanto al secondo motivo di appello, concernente la richiesta di pagamento del mutuo, deduce che il mutuo di € 50.000 contratto dall'ex coniuge è rimasto impagato dal 2015, CP_1 causando la procedura esecutiva sull'immobile; che la ha prestato garanzia e ora rischia di Pt_1 perdere l'abitazione; che il pagamento dei ratei va posto a carico dell'ex coniuge come forma indiretta di mantenimento.
L'appellante, quindi, chiede che in parziale riforma della sentenza gravata, venga riconosciuto in suo favore l'assegno divorzile di € 150 mensili, annualmente rivalutabile secondo indici
ISTAT e che venga posto a carico di il pagamento dei ratei del mutuo. Chiede CP_1 che, per il resto, la sentenza gravata venga confermata, con vittoria di spese e compensi.
L'appellato, costituitosi, quanto alla domanda di assegno divorzile formulata dall'ex coniuge deduce che la ha capacità lavorativa (diploma da ragioniera, esperienza lavorativa presso Pt_1 impresa familiare); che è proprietaria di terreni e immobili produttivi di reddito;
che non ha dimostrato l'impossibilità oggettiva di procurarsi mezzi di sostentamento;
che non ha provato di aver cercato lavoro negli ultimi dieci anni;
che è stata provata la capacità lavorativa della Pt_1
4 che manca la prova del contributo fornito dalla alla formazione del patrimonio familiare;
Pt_1 che è assente uno squilibrio economico rilevante tra le parti, in quanto Appuntato CP_1 scelto dei Carabinieri, percepisce uno stipendio pari a circa € 1400 mensili ed è gravato da cessione del quinto per euro € 280; che l' è tenuto a versare l'importo di € 400 al mese CP_1 per il mantenimento della IA (nata il [...]), maggiorenne ma economicamente Per_1 non indipendente;
che la beneficia dell'assegnazione della casa familiare in quanto vi Pt_1 abita con la IA;
che l' di contro, è gravato delle spese per la nuova Per_1 CP_1 abitazione.
Quanto al motivo di appello concernente il pagamento del mutuo, l' deduce che il mutuo CP_1 costituisce una obbligazione contrattuale verso la banca e trova la sua fonte e regolamentazione nel contratto a suo tempo sottoscritto dalle parti.
L' chiede il rigetto di tutte le domande proposte dalla con conseguente conferma CP_1 Pt_1 della sentenza impugnata e vittoria delle spese del grado.
Gli atti sono stati trasmessi al Procuratore Generale onde garantire il suo diritto di intervento.
L'udienza del 1/10/2025 è stata sostituita dal deposito delle note scritte ex art. 127-ter c.p.c. che le parti hanno depositato rassegnando le rispettive conclusioni e, scaduto il termine per il loro deposito, la causa è stata posta in decisione.
RAGIONI DELLA DECISIONE
In rito, la Corte rileva che il presente giudizio di appello è disciplinato, ratione temporis, ex art. 35 D.Lvo 149/2022, in ragione della pendenza del giudizio di primo grado (iscritto al n. 545/2020
RG Tribunale di Caltanissetta) in data anteriore al 28 febbraio 2023, dal rito camerale a norma dell'art. 4, comma 15, L. 1 dicembre 1970, n. 898 e successive modificazioni ed integrazioni.
Quindi il giudizio di appello si svolge interamente col rito camerale di cui agli artt. 737 e seguenti c.p.c. (cfr. Cass. 5433/95) e non trovano applicazione, in ragione della disciplina transitoria dettata dall'art. 35 D.Lgs. 149/2022, le nuove norme per il procedimento in materia di persone, minorenni e famiglie (artt. 473-bis e seguenti c.p.c.), introdotte dalla c.d. Riforma Cartabia
(D.Lvo 10 ottobre 2022 n. 149).
Tale affermazione è perfettamente conforme a quanto chiarito dalla giurisprudenza di legittimità
(cfr. Cass. Civ. Sez. I, ord. 17 luglio 2025, n. 19811).
Nel giudizio divorzile in appello, che si svolge, ai sensi dell'art. 4, comma 15, della legge n. 898 del
1970, secondo il rito camerale, di per sé caratterizzato dalla sommarietà della cognizione e dalla
5 semplicità delle forme, va esclusa la piena applicabilità delle norme che regolano il processo ordinario ed è quindi ammissibile l'acquisizione di nuovi mezzi di prova, in specie documenti, a condizione che sia assicurato un pieno e completo contraddittorio tra le parti (Cass. 27234/2020). Inoltre non è prescritta l'assegnazione alle parti del termine di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di memorie conclusionali e repliche successivamente all'udienza in cui la causa è trattenuta in decisione
(cfr. Cass. 7067/2025 seppure in tema di giudizio di appello, in tema di separazione personale dei coniugi, introdotto in primo grado prima del 28 febbraio 2023). Infatti la disposizione dell'art. 4, comma 15, della legge 1 dicembre 1970 n. 898, come sostituito dall'art. 8 della legge 6 marzo 1987 n. 74, secondo la quale "l'appello è deciso in camera di consiglio", deve essere interpretato come introduttivo del rito camerale per l'intero giudizio di impugnazione, e non soltanto per la fase decisoria. Il giudizio divorzile in appello, per quanto si svolga, nel regime processuale applicabile “ratione temporis” con le forme del rito camerale, costituisce in ogni caso un mezzo di impugnazione avente carattere "devolutivo" e come tale ha per oggetto la revisione della decisione di primo grado nei limiti del "devolutum" e delle censure formulate ed in correlazione alle domande formulate in quella sede.
§§§
Si esaminano, ora, i motivi di appello.
Il primo motivo, con cui la lamenta il mancato riconoscimento dell'assegno divorzile, Pt_1
è infondato.
La Corte, quanto alle doglianze dell'appellante circa l'uso da parte del Tribunale di
Caltanissetta di documenti tardivamente depositati, ribadisce che il presente giudizio di appello si svolge con le forme del rito camerale e, quindi, risultano sostanzialmente irrilevanti, ai fini della decisione del gravame, le pur fondate censure sollevate dalla difesa della Pt_1 circa la tardività del deposito, da parte della difesa di nuovi documenti in prime CP_1 cure quando la causa già era stata trattenuta in decisione (visura camerale datata 12/05/2022
e visura camerale datata 29/05/2024, entrambe riferite alla condizione patrimoniale della . Pt_1
In ogni caso, la Corte rileva che la sentenza impugnata non si fonda sui documenti tardivamente prodotti dalla difesa dell' come appare dalla lettura della motivazione, CP_1 laddove lo stesso Tribunale afferma che la condizione patrimoniale della viene effettuata Pt_1
“...senza tenere in considerazione l'ulteriore documentazione tardivamente depositata dal ricorrente”.
I nuovi documenti, sui quali si è sviluppato il contraddittorio in appello, possono essere legittimamente valutati dalla Corte in sede di decisione del gravame, in quanto esso si svolge con il rito camerale.
6 Peraltro anche l'appellante, in questo grado di giudizio, ha depositato nuovi documenti, sub nn. 5 e 5 bis e 6 (documenti tutti sottoposti al contraddittorio con l'appellato) al fine di provare, mediante il deposito della visura ipocatastale completa di “trascrizioni contro”, la pendenza di procedure immobiliari e quindi il pignoramento di immobili di sua proprietà nel corso degli anni 2023 e 2024 e che altro immobile, già di proprietà del padre della Pt_1 sottoposto ad esecuzione forzata, è stato acquistato all'asta in data 6.11.2018 dalla stessa Pt_1 per il prezzo di circa € 5.000.
L'appellante deduce che la casa familiare è sottoposta ad esecuzione immobiliare (cfr.doc.5), così che la e la IA rischiano di rimanere prive dell'abitazione stante la procedura Pt_1 Per_1 esecutiva in corso, promossa per il mancato rimborso dei ratei del finanziamento di € 50.000 al tempo concesso all' CP_1
La ha depositato in appello altri nuovi documenti (sottoposti al contraddittorio) per Pt_1 provare la sua condizione patrimoniale e reddituale.
Segnatamente ha dedotto che, sebbene risulti amministratore unico di una società costituita in data 03/05/2021, dai bilanci non risulta alcun compenso a favore dell'amministratore,
[...]
mentre dalla Scheda di presa in carico da parte del S.I.L. della Regione Siciliana (per Parte_1 cui l'interessata ha dato la disponibilità al lavoro) può evincersi che la stessa è in attesa di esser collocata al lavoro sin dall'anno 2017, perdurando lo stato della medesima di disponibilità al lavoro presso l'ufficio competente.
La Corte, tuttavia, osserva che il complessivo compendio probatorio, ivi inclusi i documenti depositati in appello dalla non possono portare a diverse considerazioni in punto di Pt_1 non spettanza dell'assegno divorzile.
Com'è noto, la giurisprudenza più recente della Suprema Corte (Cass., Sez. U, Sentenza n. 18287 dell'11/07/2018) ha stabilito che il riconoscimento dell'assegno di divorzio, cui deve attribuirsi una funzione assistenziale ed in pari misura compensativa e perequativa, ai sensi dell'art. 5, comma 6, della legge n. 898 del 1970, richiede l'accertamento dell'inadeguatezza dei mezzi dell'ex coniuge istante e dell'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, applicandosi i criteri equiordinati di cui alla prima parte della norma, i quali costituiscono il parametro cui occorre attenersi per decidere sia sulla attribuzione sia sulla quantificazione dell'assegno.
I criteri attributivi e determinativi dell'assegno divorzile non dipendono dal tenore di vita godibile durante il matrimonio, operando lo squilibrio economico patrimoniale tra i coniugi unicamente come precondizione fattuale, il cui accertamento è necessario per l'applicazione dei parametri di cui all'art. 5, comma 6, prima parte, l. n. 898 del 1970, in ragione della finalità composita, assistenziale e perequativo-compensativa, di detto assegno (Cass., Sez. 1, Sentenza n. 32398 del 11/12/2019).
7 Il giudizio deve essere espresso alla luce di una valutazione comparativa delle condizioni economico- patrimoniali delle parti, in considerazione del contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare ed alla formazione del patrimonio comune, nonché di quello personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio ed all'età dell'avente diritto.
La rilevanza dell'inadeguatezza dei mezzi dell'ex coniuge richiedente va accertata considerando che l'assegno è finalizzato a garantire un livello reddituale parametrato alle pregresse dinamiche familiari ed è perciò necessariamente collegato, secondo la composita declinazione delle sue tre componenti
(assistenziale, perequativa e compensativa), alla storia coniugale e familiare (cfr. Cass., Sez. 1,
Ordinanza n. 5055 del 24/02/2021, in motivazione).
Come spiegato chiaramente dalle Sezioni Unite del 2018, «… l'accertamento del giudice non è conseguenza di un'inesistente ultrattività dell'unione matrimoniale, definitivamente sciolta tanto da determinare una modifica irreversibile degli status personali degli ex coniugi, ma della norma regolatrice del diritto all'assegno, che conferisce rilievo alle scelte ed ai ruoli sulla base dei quali si
è impostata la relazione coniugale e la vita familiare. Tale rilievo ha l'esclusiva funzione di accertare se la condizione di squilibrio economico patrimoniale sia da ricondurre eziologicamente alle determinazioni comuni ed ai ruoli endofamiliari, in relazione alla durata del matrimonio e all'età del richiedente. Ove la disparità abbia questa radice causale e sia accertato che lo squilibrio economico patrimoniale conseguente al divorzio derivi dal sacrificio di aspettative professionali e reddituali fondate sull'assunzione di un ruolo consumato esclusivamente o prevalentemente all'interno della famiglia e dal conseguente contribuito fattivo alla formazione del patrimonio comune e a quello dell'altro coniuge, occorre tenere conto di questa caratteristica della vita familiare nella valutazione dell'inadeguatezza dei mezzi e dell'incapacità del coniuge richiedente di procurarseli per ragioni oggettive. Gli indicatori, contenuti nella prima parte dell'art.
5.c.6, prefigurano una funzione perequativa e riequilibratrice dell'assegno di divorzio che permea il principio di solidarietà posto a base del diritto … Ne consegue che la funzione assistenziale dell'assegno di divorzio si compone di un contenuto perequativo compensativo che discende direttamente dalla declinazione costituzionale del principio di solidarietà e che conduce al riconoscimento di un contributo che, partendo dalla comparazione delle condizioni economico-patrimoniali dei due coniugi, deve tener conto non soltanto del raggiungimento di un grado di autonomia economica tale da garantire l'autosufficienza, secondo un parametro astratto ma, in concreto, di un livello reddituale adeguato al contributo fornito nella realizzazione della vita familiare, in particolare tenendo conto delle aspettative professionali ed economiche eventualmente sacrificate, in considerazione della durata del matrimonio e dell'età del richiedente. Il giudizio di adeguatezza ha, pertanto, anche un contenuto prognostico riguardante la concreta possibilità di recuperare il pregiudizio professionale ed economico derivante
8 dall'assunzione di un impegno diverso. Sotto questo specifico profilo il fattore età del richiedente è di indubbio rilievo al fine di verificare la concreta possibilità di un adeguato ricollocamento sul mercato del lavoro. L'eliminazione della rigida distinzione tra criterio attributivo e criteri determinativi dell'assegno di divorzio e la conseguente inclusione, nell'accertamento cui il giudice è tenuto, di tutti gli indicatori contenuti nell'art. 5 comma 6 in posizione equiordinata, consente, in conclusione, senza togliere rilevanza alla comparazione della situazione economico-patrimoniale delle parti, di escludere i rischi d'ingiustificato arricchimento derivanti dalla adozione di tale valutazione comparativa in via prevalente ed esclusiva, ma nello stesso tempo assicura tutela in chiave perequativa alle situazioni, molto frequenti, caratterizzate da una sensibile disparità di condizioni economico-patrimoniali ancorché non dettate dalla radicale mancanza di autosufficienza economica ma piuttosto da un dislivello reddituale conseguente alle comuni determinazioni assunte dalle parti nella conduzione della vita familiare.» (Cass., Sez. U, Sentenza n. 18287 del 11/07/2018).
La funzione perequativo-compensativa dell'assegno, dunque, conduce al riconoscimento di un contributo, nella constatata sussistenza di uno squilibrio patrimoniale tra gli ex coniugi che trovi ragione nelle scelte fatte durante il matrimonio, la cui prova in giudizio spetta al richiedente (Cass.,
Sez. 1, Ordinanza n. 9144 del 31/03/2023; Cass., Sez. 1, Sentenza n. 23583 del 28/07/2022; Cass.,
Sez. 1, Ordinanza n. 38362 del 03/12/2021).
In proposito, le Sezioni Unite hanno precisato che «l'autoresponsabilità deve ... percorrere tutta la storia della vita matrimoniale e non comparire solo al momento della sua fine: dal primo momento di autoresponsabilità della coppia, quando all'inizio del matrimonio (o dell'unione civile) concordano tra loro le scelte fondamentali su come organizzarla e le principali regole che la governeranno, alle varie fasi successive, quando le scelte iniziali vengono più volte ridiscusse ed eventualmente modificate, restando l'autoresponsabilità pur sempre di coppia. Quando poi la relazione di coppia giunge alla fine, l'autoresponsabilità diventa individuale, di ciascuna delle due parti: entrambe sono tenute a procurarsi i mezzi che permettano a ciascuno di vivere in autonomia e con dignità, anche quella più debole economicamente. Ma non si può prescindere da quanto avvenuto prima dando al principio di autoresponsabilità un'importanza decisiva solo in questa fase, ove finisce per essere applicato principalmente a danno della parte più debole» (Cass., Sez. U, Sentenza n.
18287 del 11/07/2018).
In tale ottica, come ribadito dalla Suprema Corte, occorre effettuare un rigoroso accertamento per verificare se lo squilibrio, presente al momento del divorzio, fra la situazione reddituale e patrimoniale delle parti è l'effetto del sacrificio da parte del coniuge più debole a favore delle esigenze familiari, il che giustifica il riconoscimento di un assegno “perequativo”, cioè di un assegno tendente a colmare tale squilibrio reddituale e a dare ristoro, in funzione riequilibratrice, al contributo dato
9 dall'ex coniuge all'organizzazione della vita familiare, senza che per ciò solo si introduca il parametro, in passato utilizzato e ormai superato, del tenore di vita endoconiugale, mentre in assenza della prova di questo nesso causale, l'assegno può essere solo eventualmente giustificato da una esigenza strettamente assistenziale, la quale tuttavia consente il riconoscimento dell'assegno solo se il coniuge più debole non ha i mezzi sufficienti per un'esistenza dignitosa e non può procurarseli per ragioni oggettive (Cass., Sez. 1, Sentenza n. 35434 del 19/12/2023).
La Corte Suprema di Cassazione (v. ancora Cass., Sez. 1, Sentenza n. 35434 del 19/12/2023) ha, poi, precisato che l'assegno divorzile in funzione perequativo-compensativa deve essere adeguato sia a compensare il coniuge economicamente più debole del sacrificio sopportato per avere rinunciato, in particolare, a realistiche occasioni professionali-reddituali - che il coniuge richiedente l'assegno ha l'onere di dimostrare nel giudizio - al fine di contribuire ai bisogni della famiglia (funzione propriamente compensativa), sia ad assicurare, sempre previo accertamento probatorio dei fatti posti a base della disparità economico-patrimoniale conseguente allo scioglimento del vincolo, un livello reddituale adeguato al contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare e, conseguentemente, alla formazione del patrimonio familiare oltre che personale dell'altro coniuge
(funzione propriamente perequativa).
In sintesi, la funzione perequativo-compensativa dell'assegno dà attuazione al principio di solidarietà posto a base del diritto del coniuge debole, con la conseguenza che detto assegno deve essere riconosciuto, in presenza della precondizione di una rilevante disparità della situazione economico- patrimoniale tra gli ex coniugi, non solo quando vi sia una rinuncia a occasioni professionali da parte del coniuge economicamente più debole frutto di un accordo intervenuto fra i coniugi, ma anche nelle ipotesi di conduzione univoca della vita familiare - che, salvo prova contraria, esprime una scelta comune tacitamente compiuta dai coniugi - a fronte del contributo, esclusivo o prevalente, fornito dal richiedente alla formazione del patrimonio familiare e personale dell'altro coniuge, anche sotto forma di risparmio di spesa (Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 4328 del 19/02/2024).
La funzione assistenziale dell'assegno, invece, valorizza la funzione sociale che l'assegno divorzile assolve, nei casi in cui esso sia destinato a supplire alle carenze di strumenti diversi che garantiscano all'ex coniuge debole un'esistenza dignitosa, nell'ipotesi di effettiva e concreta non autosufficienza economica del richiedente.
Ove non sia possibile accertare, o non ricorra, la componente perequativa-compensativa del sopravvenuto depauperamento dell'ex coniuge richiedente, si impone il rigoroso accertamento dei presupposti fondanti, con carattere di prevalenza, la finalità assistenziale, dovendo, tuttavia, nella suddetta ultima ipotesi, parametrarsi la disparità economica «ad un'effettiva e concreta non autosufficienza economica dell'ex coniuge richiedente, non più in grado di provvedere al proprio
10 mantenimento, avuto riguardo a tutte le circostanze del caso concreto da valutare con indici significativi, in modo da poter, altresì, escludere che sia stato irreversibilmente reciso ogni collegamento con la pregressa storia coniugale e familiare» (Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 5055 del
24/02/2021, in motivazione).
In particolare, la funzione assistenziale torna in gioco o può tornarvi, anche con connotazione di prevalenza, tutte le volte in cui il giudice di merito accerti che il sopravvenuto, e incolpevole, peggioramento della condizione economica di vita di uno degli ex coniugi non sia altrimenti suscettibile di compensazione per l'assenza di altri obbligati o di altre forme di sostegno pubblico e che l'ex coniuge, meglio dotato nel patrimonio e capace di fornire una qualche forma di erogazione, abbia in passato ricevuto o goduto di apporti significativi, pur se non incidenti, quando il vincolo matrimoniale si è estinto, sull'equilibrio economico tra i coniugi, da parte di quello successivamente impoveritosi e bisognoso di un sostegno alimentare, in senso ampio. Inoltre, poiché la finalità assistenziale, in questi casi, assume rilievo preponderante rispetto a quella perequativo-compensativa, la quantificazione dell'assegno divorzile dovrà tendenzialmente effettuarsi sulla base dei criteri di cui all'art. 438 c.c., salvi gli opportuni adattamenti a seconda della maggiore o minore importanza degli apporti ricevuti o goduti dall'ex coniuge onerando (Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 19341 del 07/07/2023).
In conclusione, in tema di assegno divorzile, ai fini della spettanza dell'assegno in funzione perequativo-compensativa, il giudice è tenuto ad accertare, al momento del divorzio,
l'esistenza di uno squilibrio economico tra gli ex coniugi e la riconducibilità di tale squilibrio all'organizzazione familiare durante la vita in comune, ponendo rimedio, in presenza di tali presupposti, agli effetti derivanti dalla rigorosa applicazione del principio di autoresponsabilità
(Cass. 32354/2024).
Nella specie, la documentazione versata in atti prova che sia l' che la sono CP_1 Pt_1 proprietari di immobili sottoposti a pignoramento immobiliare.
La peraltro, continua a vivere nella casa familiare con la IA , maggiorenne Pt_1 Per_1 ma economicamente non indipendente.
La che ha il diploma di ragioniera, ha assunto il ruolo di amministratore in una Pt_1 società costituita nel 2021: tanto dimostra che alla stessa non è precluso lo svolgimento di attività lavorativa (seppure autonoma o di impresa) e che la ricerca infruttuosa di un'occupazione alle dipendenze di terzi (provata dalla iscrizione nelle relative liste fin dal 2017) non le impedisce di ricoprire incarichi societari comportanti responsabilità in un'impresa.
L è un Appuntato scelto dei Carabinieri e percepisce uno stipendio mensile netto di CP_1 circa 1400 euro, risultando gravato del contributo per mantenimento della IA (euro Per_1
400 al mese) e dovendo sopportare le spese per una nuova abitazione.
11 In questa situazione di fatto non è ravvisabile, al momento del divorzio, l'esistenza di uno squilibrio economico tra gli ex coniugi e la riconducibilità di tale squilibrio all'organizzazione familiare durante la vita in comune. Infatti non è stato provato alcun nesso fra l'eventuale disparità economica degli ex coniugi e le scelte condivise durante il matrimonio.
La al momento della separazione, risalente al 2015, era in un'età in cui si ha, normalmente, Pt_1 piena possibilità di reinserirsi nel mercato del lavoro, senza che possa rilevarsi una significativa incidenza della precedente esperienza matrimoniale sulla sua possibilità di reperire una qualsiasi occupazione, cui la stessa sarebbe stata tenuta in forza del principio di autoresponsabilità, che impone a tutti gli individui, una volta divenuti adulti, di provvedere a sé stessi, senza gravare ingiustificatamente su altri.
Per queste ragioni il mancato raggiungimento di una autosufficienza economica non può essere ascritto alla condotta del marito e neppure alla divisione dei compiti fra i coniugi, nella gestione delle incombenze familiari, posto che non è stato allegato il sacrificio di concrete aspettative professionali e di carriera e comunque non è stato accertato che durante il matrimonio la stessa non abbia Pt_1 lavorato per volontà del marito.
Inoltre va evidenziato che, dalla lettura del contratto di finanziamento fondiario a rogito notaio del 9.7.2013 versato in atti, si evince che la era terzo datore di ipoteca a Per_2 Pt_1 garanzia del mutuo di € 50.000 contratto dall' con la Banca di Credito Cooperativo “G. CP_1
NI” e che il mutuo serviva alla ristrutturazione della casa familiare (il regime patrimoniale della famiglia era quello della separazione dei beni).
Entrambi i coniugi rilasciavano garanzie ipotecarie a favore della banca in relazione a tale mutuo.
Quanto sopra dimostra che le condizioni patrimoniali della erano piuttosto buone e Pt_1 comunque adeguate a fornire alla banca garanzie ipotecarie e quindi può concludersi per la sostanziale equipollenza delle condizioni patrimoniali delle parti.
Il lungo tempo trascorso dal momento della dissoluzione del nucleo familiare avrebbe consentito ad entrambe le parti di costruirsi un'esistenza autonoma e quindi sotto tale profilo (perequativo- compensativo) non si rinvengono i presupposti per il riconoscimento dell'assegno divorzile.
Neppure vi è violazione dell'art. 5, comma 6, l. n. 898 del 1970, per avere la sentenza impugnata fatto cattiva applicazione della disposizione normativa di cui all'art. 5, comma 6, l. cit., omettendo di considerare la possibilità di attribuire all'assegno divorzile una funzione anche assistenziale, oltreché compensativa e perequativa, tenuto conto che non vi è prova che la parte richiedente sia del tutto priva di mezzi idonei al proprio sostentamento, tenuto conto che la ricorrente, nata nel luglio 1973, quindi quarantottenne al momento della pronuncia della sentenza parziale sullo
12 status nel 2021, aveva potenzialità lavorative con capacità di svolgere attività di lavoro autonomo (avendo il diploma di ragioniera) o di impresa (infatti ha concretamente assunto la carica di amministratore in una società), senza poi considerare che dopo la separazione ha goduto in via esclusiva dell'abitazione familiare.
Per tali ragioni il primo motivo di appello è infondato.
Ugualmente infondato è il secondo motivo di appello.
La documentazione in atti prova che il sopra indicato mutuo di € 50.000 è stato erogato dalla Banca di Credito Cooperativo “G. NI” all' per la ristrutturazione della casa CP_1 familiare e che, a garanzia del pagamento del mutuo, i coniugi hanno fornito CP_1 Pt_1 alla banca garanzia ipotecaria (la quale terzo datore di ipoteca). Pt_1
Ciò posto non si comprende per quale ragione la sentenza di divorzio dovrebbe disporre qualcosa a carico dell' riguardo alla questione del rimborso del mutuo, quando tutte CP_1 le obbligazioni che le parti contraenti il mutuo hanno assunto con l'atto a rogito notaio
[...]
del 9.7.2013 (vedi documentazione in atti) sono assolutamente inequivoche. Per_3
E' dunque corretta la decisione del giudice di prime cure laddove afferma che “In merito alla domanda relativa al pagamento dei ratei del predetto mutuo/finanziamento, il Collegio ritiene che la stessa non possa essere accolta dal momento che l'obbligo del pagamento discende già dal contratto di mutuo stipulato con un soggetto terzo, ovvero la banca, sicchè nessuna ulteriore obbligazione va posta a carico del ricorrente” (cfr. pagina 12 della sentenza di primo grado).
Il rigetto dell'appello comporta che la sentenza di primo grado è interamente confermata.
Le spese del grado di appello seguono la soccombenza della e si liquidano, in favore di Pt_1
in base agli atti, in euro 3.473,00 per compenso (controversia di valore CP_1 indeterminabile - complessità bassa;
fase studio, fase introduttiva, fase decisionale;
valori minimi), oltre 15% per rimborso forfettario spese generali, IVA e CPA.
In ragione del rigetto dell'appello, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002, sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per l'appello, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Caltanissetta, definitivamente pronunciando, conferma la sentenza del
Tribunale di Caltanissetta n. 568/2024, pubblicata il 26 giugno 2024, appellata da
[...]
Parte_1
13 condanna al pagamento delle spese processuali del giudizio di appello in Parte_1 favore di liquidate in euro 3.473,00 per compenso, oltre 15% per rimborso CP_1 forfettario spese generali, IVA e CPA.
Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso in Caltanissetta nella camera di consiglio del 7 ottobre 2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
LE De GR ME MO
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